Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – Ordinanza n. 123/2000 del 14.7.2000 – Giudice Designato POZZATO - P.M. PERIN c. A.D. (avv.ti MILIA - ORONZO)

Giudizio di responsabilità e di conto - azione cautelare – ricorso per sequestro conservativ– sentenza penale di patteggiamento – principio del giusto processo – violazione della regolare formazione del contraddittorio nel processo cautelare contabile – eccezione di costituzionalità – manifesta infondatezza.

Si presenta come manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale proposta con riferimento alla supposta violazione della regolare formazione del contraddittorio nel processo cautelare contabile, atteso che nel procedimento di sequestro deve essere individuata una mera azione che esiste come potere attuale quando ancora non si sa ancora se il diritto cautelato sussista.

Il diritto cautelato trova attuazione in un procedimento, necessariamente sommario, inteso a privilegiare la tempestività, anziché l’integrale rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento, sacrificando temporaneamente e cioè fino al giudizio di merito, le esigenze di ponderatezza e di difesa proprie del provvedimento giurisdizionale, a favore della celerità del medesimo, dovendosi ritenere che, altrimenti, l’efficacia stessa della decisione del giudice rischierebbe di risultare vanificata.

È costante giurisprudenza della Corte dei Conti ritenere, in sede di convalida, l’accertamento del giudice limitato alla sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del provvedimento cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) senza pregiudizio di un riesame completo delle stesse questioni ai fini sostanziali.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo

 

IL GIUDICE DESIGNATO ex art. 5, 3° comma, del D.L. 15.11.1993, convertito con modificazioni nella L. 14.1.1994, n.19;

Visti gli artt. 5 del citato D.L., 48 e 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038, 669 bis e ss. del c.p.c.

Ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

Visti gli atti del procedimento di sequestro conservativo ante causam, iscritto al n. 227/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo contro il sig. D. A., rappresentato e difeso dal!’avv. Giuliano Milia

Uditi, nell’udienza di comparizione del 28.6.2000:

il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Massimo Perin; l’avv. Giovanni Oronzo, per delega dell’avv. Milia, in qualità di difensore del sig. A. D.;

nonché i soggetti terzi nella persona del dott. Pierino Cecchini in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P.

Esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale

 

PREMESSO CHE

con ricorso depositato il 10.5.2000, la Procura Regionale l’Abruzzo, ha individuato la sussistenza di danno erariale nelle irregolari attività de! sig. D., per complessive Lit. 177.000.000, nell’esercizio delle sue mansioni di Dirigente del settore tecnologico della A.S.L. di Pescara;

il ricorso per sequestro conservativo ha riferito che le ampie indagini svolte tanto in sede amministrativa che penale provano la sussistenza della responsabilità del sig. D. in ordine a gravi irregolarità avvenute nella gestione del settore tecnologico della A.S.L. di Pescara e, come diretta conseguenza, del danno erariale;

secondo la prospettazione di parte attrice il danno erariale è conseguito ad attività del D., consistenti in: truffa ai danni della P.A. (liquidazione fatture. per interventi manutentivi su pompe idrauliche), omissione dei controlli sulle forniture e servizi resi da varie ditte (G.I.E. Tabossi S.n.c., Morosi Mauro, EBM di Foligno), turbamento della regolarità di varie gare di appalto, false attestazioni in ordine alla urgente acquisizione e manutenzione di elettropompe (acquisite e manutenute peraltro, a seguito di artifizi e raggiri, a prezzo superiore a quello di mercato), false attestazioni in ordine alla sostituzione di prese di utilizzo dei gas medicali;

il ricorso per sequestro conservativo ha evidenziato che a causa dei fatti sopraesposti era stato instaurato un procedimento penale a carico del sig. A. D., in esito al quale è stata irrogata a quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, congiuntamente a lire 600.000 di multa;

parte attrice ha affermato la coesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora cui è subordinata l’autorizzazione al sequestro:

a) quanto al primo, la sussistenza e l’ammontare del danno erariale sarebbero dimostrati dagli atti relativi al procedimento penale (conclusosi con l’irrogazione di pena concordata ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p.) e dal danno all’immagine alla P.A., per il discredito gettato sull’amministrazione e il danno derivante dal maggior costo del servizio, giacché le imprese che contrattano con la P.A. riversano su quest’ultima i costi che affrontano per ammorbidire gli amministratori infedeli;

b) quanto al secondo, il pericolo per l’Erario di non vedere soddisfatto il proprio credito si configura per l’attore più che certo, in considerazione dell’entità del danno, che supererebbe di gran lunga il patrimonio del presunto responsabile, sicché appare urgente e necessario assicurare, in vista di una possibile futura sentenza di condanna, una garanzia patrimoniale;

pertanto la Procura procedente ha chiesto il sequestro conservativo nei confronti di A. D., fino alla concorrenza di Lit. 177.000.000 importo asseritamente risultante dalla sommatoria di quanto in ipotesi ascrivibile a titolo di danno patrimoniale (lire 157.000.000) e a titolo di danno all’immagine (lire 20.000.000), con riferimento ai seguenti beni:

A) le cose e somme di denaro al D. dovute (fatte salve le limitazioni di legge), con particolare riferimento alle somme dovute dalla A.S.L. di Pescara;

B) somme dovute e diritti di credito vantati nei confronti di qualsiasi altro ente pubblico, nei limiti di legge con decreto del Presidente della Sezione giur.le per l’Abruzzo in data 17.5.2000 il sequestro conservativo soprariferito è stato autorizzato, nei termini di cui alla richiesta della Procura regionale, con contestuale fissazione dell’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato, dott. MARCOVALERIO POZZATO.

 

RITENUTO CHE

i termini di efficacia del sequestro conservativo richiesto con il ricorso di cui al presente procedimento risultano osservati dalla Procura regionale, che ha provveduto a notificare lo stesso ricorso e il corrispondente decreto autorizzativo, in puntuale ottemperanza alla pronuncia del Presidente di questa Sezione;

nell’odierna udienza ha reso la dichiarazione, integralmente a verbale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 547 c.p.c., il dott. Pierino Cecchini in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P.

nell’odierna udienza l’avv. Giovanni Oronzo si è richiamato integralmente alla memoria difensiva, a cura dell’avv. Milia, prodotta nella medesima sede di comparizione, nell’ordine contestando:

l’avvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 58 della L. n. 142/1990, essendo i fatti di cui è causa avvenuti nel periodo 1989-1990;

l’insussistenza del fumus boni iuris (non attribuibilità di alcuna responsabilità penale e amministrativa per essere privo il D. di alcun potere decisionale autonomo; non incontrollabilità del convenuto da parte della P.A.; gestione delle gare per l’affidamento di appalto commessa ad apposite commissioni collegiali; corretta esecuzione dei servizi e delle forniture non di competenza del D.;

erroneità delle valutazioni in ordine ai costi delle pompe idrauliche; non efficacia delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nel processo contabile);

l’insussistenza del periculum in mora, essendo il D. pensionato non in grado di disperdere le garanzie patrimoniali, sostanzialmente coincidenti con il trattamento di quiescenza;

eccezione di incostituzionalità in relazione alla formazione del contraddittorio in questa sede cautelare, esulando il sequestro, così come autorizzato, dalla disciplina prevista dall’art. I della Legge Costituzionale 23.11.1999, n.2;

il S.P.G. dott. Perin, nel riportarsi all’atto di citazione, ha oralmente controdedotto:

la non sussistenza della prescrizione, in presenza di condanna di condanna, cui è correlata la costituzione di parte civile in sede penale, fatto di per sé idoneo a impedire il verificarsi, della prescrizione per i fatti contestati;

la sicura concorrenza tanto del fumus boni iuris che del periculum in mora, sulla base delle risultanze presenti negli atti processuali; alla luce della c.d. riforma del "giusto processo", la non rilevanza dell’eccezione di legittimità costituzionale proposta da parte convenuta in relazione al procedimento cautelare, in quanto il contraddittorio pieno è differito al giudizio di merito.

 

CONSIDERATO CHE

i termini del procedimento risultano nella specie puntualmente rispettati: infatti, ai sensi del decreto presidenziale che ha autorizzato il sequestro in data 17.5.2000, il Procuratore regionale ha tempestivamente provveduto alla notifica (entro 30 giorni dalla comunicazione a quest’ultimo) del ricorso per sequestro conservativo e del decreto di autorizzazione, tanto al D. che ai soggetti terzi;

manifestamente infondata appare l’eccezione di legittimità costituzionale proposta dall’avv. Milia con riferimento alla pretesa violazione della regolare formazione del contraddittorio nel processo cautelare, atteso che nel sequestro va individuata una mera azione che esiste come potere attuale quando ancora non si sa se il diritto cautelato esista, diritto, quest’ultimo, che trova attuazione in un procedimento in ogni caso sommario, inteso a privilegiare la tempestività (piuttosto che l’integrale rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento), sacrificando temporaneamente (fino al giudizio di. merito) le esigenze di ponderatezza e di difesa "intrinseche" del provvedimento giurisdizionale, a favore della celerità del medesimo, dovendosi ritenere che, altrimenti, l’efficacia stessa della decisione del giudice rischierebbe di risultare vanificata;

premesso che la sommaria delibazione degli atti processuali induce a ritenere fondate le osservazioni formulate nel corso dell’odierna udienza dal S.P.G. dott. Perin in ordine alla assenta prescrizione dei fatti contestati (essendosi verificata l’interruzione dei termini per effetto della costituzione come parte civile della P.A. a seguito del promovimento dell’azione penale), costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in sede di convalida, l’accertamento del giudice è limitato alla sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del provvedimento cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) senza pregiudizio di un riesame completo delle stesse questioni ai fini sostanziali (fra le tante, Corte dei Conti, Sez. I, n. 94 in data 7.7.84);

è ricorrente, in particolare, l’affermazione secondo la quale l’esame del giudice per l’accertamento della presenza del fumus boni iuris resta necessariamente circoscritto ad una delibazione delle prove in base alle quali si possa avere una certa parvenza di attendibilità delle pretese del creditore sequestrante (cfr. Corte dei Conti, Sez. I, n. 265 in data 7.12.90);

in adesione a tale giurisprudenza, che pienamente si condivide, la pronuncia al riguardo di questo giudice designato è pertanto resa nel quadro di valutazioni necessariamente sommarie, basate, sostanzialmente, su presupposti di verosimiglianza e di probabilità in quanto un diverso approccio tendente a approfondire la validità degli elementi di prova offerti in relazione a ciascuno degli elementi costitutivi del la responsabilità amministrativa assumerebbe il significato di un irrituale sconfinamento nel merito delle questioni dedotte in giudizio;

nella presente fattispecie il materiale raccolto dalla Procura procedente realizza le condizioni proprie e specifiche dell’azione cautelare, facendo ritenere sussistenti tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora in relazione ai fatti emersi, che inducono questo giudice designato a ritenere altamente probabile tanto l’esistenza del danno e la sua riconducibilità a comportamenti contrari ai doveri d’ufficio di A. D., che il periculum in mora, desunto dall’elemento obiettivo rappresentato dalla provata ridotta consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del D. in rapporto all’elevato ammontare del credito tutelabile;

il sequestro conservativo può essere accordato nella misura in cui dagli atti di causa si evidenziano danni erariali in ipotesi ascrivibili al D., ammontanti quantomeno a lire 177.000.000, comprensive anche del danno all’immagine subito dalla P.A.;

In conclusione possono essere oggetto dell’accordato sequestro conservativo le somme dovute dall’I.N.P.D.A.P. ad A. D., fatti salvi i limiti di legge;

visto l’art. 5 del D.L. 15.11.1993, convertito con modificazioni nella L. 14.1.1994, n. 19;

vista la L. 20.12.1996, n.639;

Visti gli artt. 48 e 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038;

Visti gli artt. 543, 547 e 669 bis e ss. del c.p.c.;

visti gli artt. 671, 2905 e 2906 del c.c.;

visto l’art. 4 del d.P.R. 5.1.1950, n.180

 

P.Q.M.

Il giudice designato

DISPONE

la conferma del sequestro conservativo di cui al decreto presidenziale in data 17.5.2000, fino alla concorrenza della somma di lire 177.000.000, sul trattamento di pensione, dovuto al sig. A. D. dall’l.N.P.D.A.P., fatti salvi i limiti di legge.

Dei sopramenzionati importi è nominato custode il dott. Pierino Cecchini

 

ACCOGLIE

Il ricorso per sequestro conservativo di cui in epigrafe e

 

CONFERMA

Il corrispondente decreto autorizzativo del 17.5.2000

 

ASSEGNA

Omissis