CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE PER IL MOLISE - 12 settembre 2001, n. 155/2001 – Giudice unico per le pensioni T. Miele – P.L. c/ INPDAP (dott. C. Landolfi).

Materia Pensionistica – indennità integrativa speciale – diritto alla doppia corresponsione dell’ indennità integrativa speciale – prescrizione ratei di pensione – prescrizione decennale e non quinquennale.

Deve essere affermato il diritto del pensionato a vedersi corrispondere una doppia indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti di riposo di cui è titolare, perchè a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui all’art. 99, comma 5, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e di cui all’art. 17 della legge n. 843 del 1979, contenenti il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, non vi è più alcuna norma nell’ordinamento giuridico che consenta di sospendere la corresponsione della indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Ai ratei di pensione la cui spettanza sia stata contestata dall’amministrazione sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, non si applica la prescrizione quinquennale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale quale prescrizione concernente la prestazione pensionistica nella sua globalità ed interezza, i cui ratei di pensione non liquidi e non ancora esigibili rappresentano solo una frazione ancora non individuata.

Il giudice unico

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 ago­sto 1933, n. 1038;

visto l’atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2001, con l’assistenza della segretaria d’udienza Signora Flora Pepe ed in assenza di rappresentanti del ricorrente, il dott. Carlo Landolfi, funzionario dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), all’uopo delegato, in rappresentanza dell’amministrazione convenuta;

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 265 (ex 911) del registro di Segreteria, promosso dal Signor P. L., nato il omissis, residente alla data del ricorso in omissis, con il ricorso proposto in data 5 giugno 2000 contro l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia e contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, in persona del Direttore pro-tempore, avverso la mancata corresponsione d’ufficio della indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione privilegiata ordinaria, erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia in quanto invalido per servizio militare di leva, posizione n. 101838 e con iscrizione al n. 4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di pagamento relativi ai predetti trattamenti pensionistici carenti in tutto o in parte dei suddetti importi e ogni eventuale recupero che dovesse essere stato effettuato con o senza specifico provvedimento, e per il conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, depositato nella Segreteria della Sezione in data 5 giugno 2000 con la prova della avvenuta rituale notifica del ricorso stesso alla controparte, il Signor P. L., come in epigrafe generalizzato, si duole della mancata corresponsione d’ufficio, da parte dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia, della indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione privilegiata ordinaria, erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia in quanto invalido per servizio militare di leva, posizione n. 101838 e con iscrizione al n. 4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di pagamento relativi ai predetti trattamenti pensionistici carenti in tutto o in parte dei suddetti importi e ogni eventuale recupero che dovesse essere stato effettuato con o senza specifico provvedimento, e per il conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, sin dalla data del suo collocamento in pensione, avvenuto in data 1° gennaio 1980, non gli è stata mai erogata né l’indennità integrativa speciale, né il trattamento al minimo INPS, e ne rivendica quindi la corresponsione. A sostegno del gravame il ricorrente richiama le sentenze della Corte Costituzionale che hanno eliminato il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, e chiede, conclusivamente, che questo giudice adito riconosca e dichiari il suo diritto ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, con istanza del 23 febbraio 2000, ha già avanzato in via amministrativa richiesta all’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia intesa ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dallo stesso I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Resiste al ricorso l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia, che in data 22 febbraio 2001 ha depositato in atti una articolata memoria difensiva sulla questione di cui è causa (nota Prot. n. 137 del 19 febbraio 2001), nella quale, con ampi richiami alla giurisprudenza in materia, ha controdedotto alle argomentazioni prospettate dal ricorrente con l’atto introduttivo, chiedendo conclusivamente il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica odierna l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia ha depositato in atti una ulteriore memoria difensiva, recante la data del 17 maggio 2001, nella quale si chiede conclusivamente, in via principale, il rigetto del ricorso, e si eccepisce, in via subordinata, la prescrizione delle rate relative alla indennità integrativa speciale ultraquinquennali rispetto alla data della domanda o del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica odierna anche il ricorrente ha depositato in atti, in data 2 marzo 2001, una articolata memoria difensiva nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso, ribadendo conclusivamente le richieste già avanzate con l’atto introduttivo.

All'udienza pubblica odierna, in assenza di rappresentanti del ricorrente, non è stato possibile esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della lite previsto dall’art. 420, comma 1, del c.p.c. (applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall’art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205). Nel corso della stessa udienza, in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), è intervenuto, all’uopo delegato, il dott. Carlo Landolfi, il quale, nel richiamarsi alle memorie difensive già versate in atti, ha insistito per il rigetto del ricorso ed ha comunque ribadito l’eccezione della prescrizione delle competenze economiche anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla data della domanda o del ricorso. Sentito l’intervento del rappresentante dell’amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Devesi preliminarmente osservare che all’udienza pubblica odierna, in assenza di rappresentanti del ricorrente, non è stato possibile esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della lite previsto dall’art. 420, comma 1, del c.p.c. (applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall’art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205).

2. Ciò premesso si rileva che con il ricorso in esame il Signor P. L., come in epigrafe generalizzato, si duole della mancata corresponsione d’ufficio, da parte dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia, della indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione privilegiata ordinaria, erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia in quanto invalido per servizio militare di leva, posizione n. 101838 e con iscrizione al n. 4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di pagamento relativi ai predetti trattamenti pensionistici carenti in tutto o in parte dei suddetti importi e ogni eventuale recupero che dovesse essere stato effettuato con o senza specifico provvedimento, e rivendica, quindi, il riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, sin dalla data del suo collocamento in pensione, avvenuto in data 1° gennaio 1980, non gli è stata mai erogata né l’indennità integrativa speciale, né il trattamento al minimo INPS, e ne rivendica quindi la corresponsione. A sostegno del gravame il ricorrente richiama le sentenze della Corte Costituzionale che hanno eliminato il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, e chiede, conclusivamente, che questo giudice adito riconosca e dichiari il suo diritto ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Dal canto suo l’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, nel chiedere, in via principale, il rigetto del ricorso, ha comunque conclusivamente eccepito la prescrizione delle competenze economiche anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla domanda giudiziale.

3. Così definita la pretesa di parte attrice e la posizione delle parti, si ritiene che il ricorso è fondato e che merita di essere accolto per le considerazioni qui di seguito esposte.

4. Con riferimento alla spettanza di una doppia indennità integrativa speciale su un trattamento da lavoro e un trattamento da pensione, giova ricordare che un recente indirizzo giurisprudenziale (promosso dalla Seconda Sez. giur. Centr. d’appello e seguito da copiosa giurisprudenza di varie Sezioni giurisdizionali regionali), che questo giudice condivide pienamente ed alle cui motivazioni fa rinvio ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha affermato che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui all’art. 99, comma 5, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e di cui all’art. 17 della legge n. 843 del 1979, contenenti il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, non vi è più alcuna norma nell’ordinamento giuridico che consenta di sospendere la corresponsione della indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi (cfr., in tal senso, Corte dei conti – Sez. II Centr. d’appello, n. 93 del 21 marzo 2000; Id., n. 78 del 15 marzo 2000). Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto ulteriore conferma ed è stato avallato, di recente, dalla stessa Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000, ha ancora una volta ribadito che il divieto di cumulo deve ritenersi «ormai caducata», e che esso «non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la scelta tra le diverse soluzioni» possibili (cfr. ordinanza Corte Costituzionale n. 517 del 21 novembre 2000).

Alla luce di tali considerazioni, in difetto di un intervento legislativo che preveda espressamente il divieto della corresponsione della indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale afferente, l’una, a trattamenti pensionistici, ed altra, di pari natura e funzione, a un trattamento di attività. In tal senso, peraltro, si va ormai consolidando l’orientamento della giurisprudenza più recente del giudice delle pensioni presso diverse Sezioni giurisdizionali regionali e presso questa stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello in esame, orientamento giurisprudenziale dal quale questo giudice non intende discostarsi, essendo lo stesso pienamente condivisibile, ed alle cui argomentazioni si riporta ai sensi del già citato art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr., in terminiis, fra le tante, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Molise – Giudice unico delle pensioni n. 112/2000 del 24 novembre 2000).

5. Per quanto riguarda, poi, specificamente la pretesa ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), deve osservarsi che è andato di recente affermandosi un orientamento giurisprudenziale (promosso dalla Terza Sez. giur. Centr. d’appello e seguito anche dalla giurisprudenza di varie Sezioni giurisdizionali regionali, nonché dal giudice unico presso questa stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise), secondo cui <<va affermato il diritto del pensionato a vedersi corrispondere una doppia indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti di riposo di cui è titolare>> (cfr. Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’appello n. 26/2001 del 6 febbraio 2001; Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’appello n. 66/2001 del 28 marzo 2001; nonché Giudice Unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise n. 49/2001 del 26 marzo 2001).

In adesione al riferito orientamento giurisprudenziale, va quindi affermato il diritto del pensionato a vedersi corrispondere una doppia indennità integrativa speciale, attinenti ad ambedue i trattamenti di riposo in godimento.

6. Quanto alla eccezione di prescrizione dei ratei di indennità integrativa speciale anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla data della domanda o del ricorso sollevata dalla amministrazione resistente nella riferita memoria difensiva del 17 maggio 2001, devesi osservare che l’art. 2, comma 1 e 2, del RDL 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in deroga alla disposizione concernente la prescrizione ordinaria decennale, ha previsto, per le rate di stipendio e per le rate di pensione dovuti dallo Stato, una prescrizione breve quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ciò premesso, occorre tuttavia osservare che secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la prescrizione breve prevista dall’art. 2948, n. 4, del codice civile e dall’art. 129 del RDL n. 1827/35 ha riguardo soltanto ai crediti <<.. liquidati e pagabili, cioè posti a disposizione del creditore, non potendosi, peraltro, la esigibilità configurare come astratta possibilità di liquidazione del credito, non ancora sufficiente perché il credito sia messo a disposizione del creditore medesimo>> (cfr. Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n. 670 del 23 gennaio 1987). <<In definitiva – prosegue la Corte di Cassazione nella sentenza citata – il credito deve essere pagabile, cioè riscosso alla scadenza stabilita, perché la prescrizione operi a danno del titolare di esso, evidenziandosi, con riferimento a tale condizione, che la liquidazione dei crediti degli enti pubblici, sia per ciò che riguarda la loro sussistenza che per ciò che riguarda il loro ammontare, deve avvenire sulla base di particolari disposizioni di legge o regolamentari, sicché l’osservanza di tali formalità fa escludere che il credito possa considerarsi di pronta liquidazione in quanto la sua esigibilità è subordinata all’emanazione di un provvedimento amministrativo; né può bastare, ai fini dell’applicazione dell’art. 2948 c.c., la idoneità del credito in astratto ad essere prontamente determinato nel suo ammontare, essendo necessaria la sua effettiva determinazione secondo le procedure descritte dalla legge e dai regolamenti interni, in modo che ne sia possibile la riscossione, con la conseguenza che, fino al momento in cui il procedimento anzidetto non venga svolto, la prescrizione applicabile è quella concernente il diritto alla liquidazione o riliquidazione delle pensioni (art. 2946 c.c.)>>. Alla stregua di tali considerazioni non può non convenirsi con la Suprema Corte di Cassazione nel ritenere che <<il rateo di pensione non liquidato e non esigibile rimane ancora ricompreso nel diritto astratto ed unitario alla pensione, della quale rappresenta una frazione non ancora individuata>> (cfr. Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n. 670 del 23 gennaio 1987, citata).

Sempre con riferimento alla applicazione del termine prescrizionale quinquennale ai ratei di pensione, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in altra occasione, che l’art. 2948, n. 4, del codice civile, che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno o a termine inferiore, presuppone, non diversamente dall’art. 129, primo comma, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, che prevede eguale termine di prescrizione per le rate di pensione non riscosse, con decorrenza dal giorno della loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito, e cioè, che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore, il quale possa quindi riscuoterlo, mentre ai fini tanto dell’una quanto dell’altra norma non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare (cfr. Corte di Cassazione 5 aprile 1996, n. 3180). <<Peraltro – osserva ancora la Corte di Cassazione nella sentenza citata – le ragioni di equità che giustificano la previsione di una prescrizione più breve di quella ordinaria decennale sussistono soltanto nel caso del creditore che non si cura di riscuotere, dimostrando, in tal modo, di non avere bisogno di ciò che il debitore è pronto a pagare e mette a sua disposizione (..)>>.

Con riferimento, poi, all’ipotesi di ratei di pensione liquidati in ritardo per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme ostative alla determinazione di un diverso importo pensionistico annuo fin dall’originaria concessione della pensione, ovvero per dichiarata incostituzionalità della decurtazione della pensione degli assegni di indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità – come, appunto, è avvenuto nel caso di specie – giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che <<una volta caducata la norma incostituzionale in senso contrario, che ha solo comportato un ritardo nella liquidazione della pensione nella misura ab initio dovuta, la pensione stessa va riconosciuta in tale misura, senza, cioè, l’illegittima decurtazione, ma per intero, sulla base – appunto – della stessa domanda originaria che al conseguimento dell’intero deve intendersi, naturalmente, rivolta (..), sicchè non occorre alcuna ulteriore domanda per ottenere una frazione di prestazione illegittimamente non corrisposta e trattenuta>> (cfr. Corte di Cassazione 5 aprile 1996, n. 3180, citata).

Alla luce delle suesposte considerazioni, con riferimento specifico ai ratei di pensione la cui spettanza sia – come nel caso di specie – contestata, ancorché in base ad una norma ostativa solo in prosieguo dichiarata incostituzionale, questo giudice unico delle pensioni ritiene che non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate, ma l’ordinaria prescrizione decennale quale prescrizione concernente la prestazione pensionistica nella sua globalità ed interezza, i cui ratei di pensione non liquidi e non ancora esigibili rappresentano solo una frazione ancora non individuata.

In considerazione di quanto suesposto, questo giudice unico delle pensioni ritiene di dover solo parzialmente accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla amministrazione resistente nella riferita memoria difensiva del 17 maggio 2001, e per l’effetto dichiara la prescrizione dei soli ratei relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso.

7. Alla stregua delle suesposte considerazioni questo giudice unico delle pensioni ritiene che il ricorso in esame va accolto, e per l’effetto va riconosciuto e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), e, in particolare, la corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale, in misura intera, anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, ad esclusione, tuttavia, dei ratei relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso, da ritenere comunque prescritti, dovendosi riconoscere il diritto dello stesso a percepire, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale afferenti ad un doppio trattamento di pensione, oltre ai benefici accessori sul maturato economico.

8. Ed infatti, sulle somme spettanti all’interessato per effetto dell’accoglimento della sua pretesa competono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino alla data dell’effettivo pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (cfr. art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 17-24 ottobre 1996, e così come autenticamente interpretato dall’art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

9. Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice unico delle pensioni

presso

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise

definitivamente pronunciando, respinta ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione:

a) accoglie il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 265 (ex 911) del registro di Segreteria, proposto in data 5 giugno 2000 dal Signor P. L., come in epigrafe generalizzato, contro l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia e contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, in persona del Direttore pro-tempore, e per l’effetto riconosce il diritto dello stesso ricorrente ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), e, in particolare, la corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale, in misura intera, anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, ad esclusione, tuttavia, dei ratei relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso, da ritenere comunque prescritti, oltre ai benefici accessori sul maturato economico.

b) accoglie parzialmente l’eccezione di prescrizione sollevata dalla amministrazione resistente, e per l’effetto dichiara la prescrizione dei ratei relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso.

Dispone il rinvio degli atti alla amministrazione interessata (I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia) per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresa la corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nel senso precisato in motiva­zione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Con­siglio del 24 maggio 2001.

Il giudice unico delle pensioni

(Dott. Tommaso Miele)

Depositata in Segreteria il giorno 12 settembre 2001

Il Responsabile della Segreteria

(F.to Fernanda Di Salvo)