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CORTE
DEI CONTI SEZIONE REGIONALE PER IL MOLISE - 12 settembre 2001, n. 155/2001 –
Giudice unico per le pensioni T. Miele – P.L. c/ INPDAP (dott. C. Landolfi). Materia
Pensionistica – indennità integrativa speciale – diritto alla doppia
corresponsione dell’ indennità integrativa speciale – prescrizione ratei
di pensione – prescrizione decennale e non quinquennale. Deve essere affermato il diritto del pensionato a vedersi corrispondere
una doppia indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti di riposo
di cui è titolare, perchè a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative di
cui all’art. 99, comma 5, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e di cui all’art.
17 della legge n. 843 del 1979, contenenti il divieto di cumulo di due
indennità integrative speciali, non vi è più alcuna norma nell’ordinamento
giuridico che consenta di sospendere la corresponsione della indennità
integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita
alle dipendenze di terzi. Ai
ratei di pensione la cui spettanza sia stata contestata dall’amministrazione
sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, non si applica la
prescrizione quinquennale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale quale
prescrizione concernente la prestazione pensionistica nella sua globalità ed
interezza, i cui ratei di pensione non liquidi e non ancora esigibili
rappresentano solo una frazione ancora non individuata. Il
giudice unico visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; visti
gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; visto
l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205; visti
gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del
Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13
agosto 1933, n. 1038; visto
l’atto introduttivo del giudizio; esaminati
gli atti e i documenti tutti di causa; udito
alla pubblica udienza del 24 maggio 2001, con l’assistenza della segretaria
d’udienza Signora Flora Pepe ed in assenza di rappresentanti del ricorrente,
il dott. Carlo Landolfi, funzionario dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale
di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), all’uopo
delegato, in rappresentanza dell’amministrazione convenuta; ha
emanato la seguente SENTENZA
nel
giudizio pensionistico iscritto al n. 265 (ex 911) del registro di Segreteria,
promosso dal Signor P. L., nato il
omissis, residente alla data del ricorso in omissis, con il ricorso
proposto in data 5 giugno 2000 contro l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di
Isernia e contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, in persona
del Direttore pro-tempore, avverso
la mancata corresponsione d’ufficio della indennità integrativa speciale su
entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a
riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione privilegiata ordinaria,
erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia in quanto invalido
per servizio militare di leva, posizione n. 101838 e con iscrizione al n.
4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. –
Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del
Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di pagamento relativi ai predetti
trattamenti pensionistici carenti in tutto o in parte dei suddetti importi e
ogni eventuale recupero che dovesse essere stato effettuato con o senza
specifico provvedimento, e per il conseguente riconoscimento del diritto ad
ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura
intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo
collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento
pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con
interessi legali e rivalutazione monetaria. Svolgimento del
processo Con
il ricorso in epigrafe, depositato nella Segreteria della Sezione in data 5
giugno 2000 con la prova della avvenuta rituale notifica del ricorso stesso
alla controparte, il Signor P. L., come in epigrafe generalizzato, si duole
della mancata corresponsione d’ufficio, da parte dell’I.N.P.D.A.P.
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche) – Sede di Isernia, della indennità integrativa speciale su
entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a
riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione privilegiata ordinaria,
erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia in quanto invalido
per servizio militare di leva, posizione n. 101838 e con iscrizione al n.
4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. –
Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del
Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di pagamento relativi ai predetti
trattamenti pensionistici carenti in tutto o in parte dei suddetti importi e
ogni eventuale recupero che dovesse essere stato effettuato con o senza
specifico provvedimento, e per il conseguente riconoscimento del diritto ad
ottenere la corresponsione della indennità integrativa speciale in misura
intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo
collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento
pensionistico privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con
interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente si duole, in
particolare, del fatto che sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P.
– Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del
Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia, sin dalla data del suo collocamento in pensione, avvenuto in data 1°
gennaio 1980, non gli è stata mai erogata né l’indennità integrativa
speciale, né il trattamento al minimo INPS, e ne rivendica quindi la
corresponsione. A sostegno del gravame il ricorrente richiama le sentenze
della Corte Costituzionale che hanno eliminato il divieto di cumulo dell’indennità
integrativa speciale, e chiede, conclusivamente, che questo giudice adito
riconosca e dichiari il suo diritto ad ottenere la corresponsione della
indennità integrativa speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria
erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata
dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi
legali e rivalutazione monetaria. Dagli
atti di causa risulta che il ricorrente, con istanza del 23 febbraio 2000, ha
già avanzato in via amministrativa richiesta all’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia intesa ad ottenere la corresponsione della indennità integrativa
speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dallo stesso
I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del
Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P.
– Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi legali e rivalutazione
monetaria. Resiste
al ricorso l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia, che in data 22 febbraio
2001 ha depositato in atti una articolata memoria difensiva sulla questione di
cui è causa (nota Prot. n. 137 del 19 febbraio 2001), nella quale, con ampi
richiami alla giurisprudenza in materia, ha controdedotto alle argomentazioni
prospettate dal ricorrente con l’atto introduttivo, chiedendo
conclusivamente il rigetto del ricorso. In
vista dell’udienza pubblica odierna l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di
Isernia ha depositato in atti una ulteriore memoria difensiva, recante la data
del 17 maggio 2001, nella quale si chiede conclusivamente, in via principale,
il rigetto del ricorso, e si eccepisce, in via subordinata, la prescrizione
delle rate relative alla indennità integrativa speciale ultraquinquennali
rispetto alla data della domanda o del ricorso. In
vista dell’udienza pubblica odierna anche il ricorrente ha depositato in
atti, in data 2 marzo 2001, una articolata memoria difensiva nella quale
insiste per l’accoglimento del ricorso, ribadendo conclusivamente le
richieste già avanzate con l’atto introduttivo. All'udienza
pubblica odierna, in assenza di rappresentanti del ricorrente, non è stato
possibile esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della lite
previsto dall’art. 420, comma 1, del c.p.c. (applicabile ai giudizi
pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall’art.
5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205). Nel corso della stessa
udienza, in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), è intervenuto,
all’uopo delegato, il dott. Carlo Landolfi, il quale, nel richiamarsi alle
memorie difensive già versate in atti, ha insistito per il rigetto del
ricorso ed ha comunque ribadito l’eccezione della prescrizione delle
competenze economiche anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla data
della domanda o del ricorso. Sentito l’intervento del rappresentante dell’amministrazione,
la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione
1.
Devesi preliminarmente osservare che all’udienza pubblica odierna, in
assenza di rappresentanti del ricorrente, non è stato possibile esperire
preliminarmente il tentativo di conciliazione della lite previsto dall’art.
420, comma 1, del c.p.c. (applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla
Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall’art. 5, comma 2, della
legge 21 luglio 2000, n. 205). 2.
Ciò premesso si rileva che con il ricorso in esame il Signor P. L., come in
epigrafe generalizzato, si duole della mancata corresponsione d’ufficio, da
parte dell’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche) – Sede di Isernia, della indennità
integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo
il suo collocamento a riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (pensione
privilegiata ordinaria, erogata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di
Isernia in quanto invalido per servizio militare di leva, posizione n. 101838
e con iscrizione al n. 4786057, e trattamento di pensione ordinaria erogata
dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata
dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia), e segnatamente di tutti i mandati di
pagamento relativi ai predetti trattamenti pensionistici carenti in tutto o in
parte dei suddetti importi e ogni eventuale recupero che dovesse essere stato
effettuato con o senza specifico provvedimento, e rivendica, quindi, il
riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della indennità
integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici
in godimento dopo il suo collocamento a riposo (trattamento pensionistico
privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), con interessi
legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente si duole, in particolare, del
fatto che sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P.
– Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del
Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia, sin dalla data del suo collocamento in pensione, avvenuto in data 1°
gennaio 1980, non gli è stata mai erogata né l’indennità integrativa
speciale, né il trattamento al minimo INPS, e ne rivendica quindi la
corresponsione. A sostegno del gravame il ricorrente richiama le sentenze
della Corte Costituzionale che hanno eliminato il divieto di cumulo dell’indennità
integrativa speciale, e chiede, conclusivamente, che questo giudice adito
riconosca e dichiari il suo diritto ad ottenere la corresponsione della
indennità integrativa speciale anche sul trattamento di pensione ordinaria
erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia per il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero del Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata
dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, e i relativi ratei, con interessi
legali e rivalutazione monetaria. Dal canto suo l’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia, nel chiedere, in via principale, il rigetto del ricorso, ha comunque
conclusivamente eccepito la prescrizione delle competenze economiche anteriori
di oltre un quinquennio rispetto alla domanda giudiziale. 3.
Così definita la pretesa di parte attrice e la posizione delle parti, si
ritiene che il ricorso è fondato e che merita di essere accolto per le
considerazioni qui di seguito esposte. 4.
Con riferimento alla spettanza di una doppia indennità integrativa speciale
su un trattamento da lavoro e un trattamento da pensione, giova ricordare che
un recente indirizzo giurisprudenziale (promosso dalla Seconda Sez. giur.
Centr. d’appello e seguito da copiosa giurisprudenza di varie Sezioni
giurisdizionali regionali), che questo giudice condivide pienamente ed alle
cui motivazioni fa rinvio ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21
luglio 2000, n. 205, ha affermato che, a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative di
cui all’art. 99, comma 5, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e di cui all’art.
17 della legge n. 843 del 1979, contenenti il divieto di cumulo di due
indennità integrative speciali, non vi è più alcuna norma nell’ordinamento
giuridico che consenta di sospendere la corresponsione della indennità
integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita
alle dipendenze di terzi (cfr., in tal senso, Corte dei conti – Sez. II
Centr. d’appello, n. 93 del 21 marzo 2000; Id., n. 78 del 15 marzo 2000).
Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto ulteriore conferma ed è stato
avallato, di recente, dalla stessa Corte Costituzionale che, con ordinanza n.
517 del 21 novembre 2000, ha ancora una volta ribadito che il divieto di
cumulo deve ritenersi «ormai
caducata», e che esso «non può
rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore,
cui deve restare la scelta tra le diverse soluzioni» possibili (cfr.
ordinanza Corte Costituzionale n. 517 del 21 novembre 2000). Alla
luce di tali considerazioni, in difetto di un intervento legislativo che
preveda espressamente il divieto della corresponsione della indennità
integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita
alle dipendenze di terzi, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione
reddituale, il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale afferente,
l’una, a trattamenti pensionistici, ed altra, di pari natura e funzione, a
un trattamento di attività. In tal senso, peraltro, si va ormai consolidando
l’orientamento della giurisprudenza più recente del giudice delle pensioni
presso diverse Sezioni giurisdizionali regionali e presso questa stessa
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise chiamata a pronunciarsi su casi
analoghi a quello in esame, orientamento giurisprudenziale dal quale questo
giudice non intende discostarsi, essendo lo stesso pienamente condivisibile,
ed alle cui argomentazioni si riporta ai sensi del già citato art. 9, commi 1
e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr., in
terminiis, fra le tante, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Molise –
Giudice unico delle pensioni n. 112/2000 del 24 novembre 2000). 5.
Per quanto riguarda, poi, specificamente la pretesa ad ottenere la
corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su
entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a
riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico
privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), deve osservarsi
che è andato di recente affermandosi un orientamento giurisprudenziale
(promosso dalla Terza Sez. giur. Centr. d’appello e seguito anche dalla
giurisprudenza di varie Sezioni giurisdizionali regionali, nonché dal giudice
unico presso questa stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Molise),
secondo cui <<va affermato il diritto del pensionato a vedersi corrispondere
una doppia indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti di riposo
di cui è titolare>> (cfr. Corte dei conti - Terza Sezione
giurisdizionale Centrale d’appello n. 26/2001 del 6 febbraio 2001; Corte dei
conti - Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’appello n. 66/2001 del 28
marzo 2001; nonché Giudice Unico delle pensioni presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Molise n. 49/2001 del 26 marzo 2001). In
adesione al riferito orientamento giurisprudenziale, va quindi affermato il
diritto del pensionato a vedersi corrispondere una doppia indennità
integrativa speciale, attinenti ad ambedue i trattamenti di riposo in
godimento. 6. Quanto
alla eccezione di prescrizione dei ratei di indennità integrativa speciale
anteriori di oltre un quinquennio rispetto alla data della domanda o del
ricorso sollevata dalla amministrazione resistente nella riferita memoria
difensiva del 17 maggio 2001, devesi osservare che l’art. 2, comma 1 e 2,
del RDL 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall’art. 2 della legge 7
agosto 1985, n. 428, in deroga alla disposizione concernente la prescrizione
ordinaria decennale, ha previsto, per le rate di stipendio e per le rate di
pensione dovuti dallo Stato, una prescrizione breve quinquennale decorrente
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ciò
premesso, occorre tuttavia osservare che secondo un orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la prescrizione breve prevista
dall’art. 2948, n. 4, del codice civile e dall’art. 129 del RDL n. 1827/35
ha riguardo soltanto ai crediti <<..
liquidati e pagabili, cioè posti a disposizione del creditore, non potendosi,
peraltro, la esigibilità configurare come astratta possibilità di
liquidazione del credito, non ancora sufficiente perché il credito sia messo
a disposizione del creditore medesimo>> (cfr. Corte di Cassazione
– Sez. Lavoro n. 670 del 23 gennaio 1987). <<In
definitiva – prosegue la Corte di Cassazione nella sentenza citata – il credito deve essere pagabile, cioè riscosso alla scadenza
stabilita, perché la prescrizione operi a danno del titolare di esso,
evidenziandosi, con riferimento a tale condizione, che la liquidazione dei
crediti degli enti pubblici, sia per ciò che riguarda la loro sussistenza che
per ciò che riguarda il loro ammontare, deve avvenire sulla base di
particolari disposizioni di legge o regolamentari, sicché l’osservanza di
tali formalità fa escludere che il credito possa considerarsi di pronta
liquidazione in quanto la sua esigibilità è subordinata all’emanazione di
un provvedimento amministrativo; né può bastare, ai fini dell’applicazione
dell’art. 2948 c.c., la idoneità del credito in astratto ad essere
prontamente determinato nel suo ammontare, essendo necessaria la sua effettiva
determinazione secondo le procedure descritte dalla legge e dai regolamenti
interni, in modo che ne sia possibile la riscossione, con la conseguenza che,
fino al momento in cui il procedimento anzidetto non venga svolto, la
prescrizione applicabile è quella concernente il diritto alla liquidazione o
riliquidazione delle pensioni (art. 2946 c.c.)>>. Alla stregua di
tali considerazioni non può non convenirsi con la Suprema Corte di Cassazione
nel ritenere che <<il rateo di
pensione non liquidato e non esigibile rimane ancora ricompreso nel diritto
astratto ed unitario alla pensione, della quale rappresenta una frazione non
ancora individuata>> (cfr. Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n.
670 del 23 gennaio 1987, citata). Sempre
con riferimento alla applicazione del termine prescrizionale quinquennale ai
ratei di pensione, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare,
in altra occasione, che l’art. 2948, n. 4, del codice civile, che assoggetta
al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con
scadenza ad un anno o a termine inferiore, presuppone, non diversamente dall’art.
129, primo comma, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, che prevede eguale termine
di prescrizione per le rate di pensione non riscosse, con decorrenza dal
giorno della loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito, e
cioè, che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del
creditore, il quale possa quindi riscuoterlo, mentre ai fini tanto dell’una
quanto dell’altra norma non è sufficiente la mera idoneità del credito ad
essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare (cfr. Corte di
Cassazione 5 aprile 1996, n. 3180). <<Peraltro
– osserva ancora la Corte di Cassazione nella sentenza citata –
le ragioni di equità che giustificano la previsione di una prescrizione più
breve di quella ordinaria decennale sussistono soltanto nel caso del creditore
che non si cura di riscuotere, dimostrando, in tal modo, di non avere bisogno
di ciò che il debitore è pronto a pagare e mette a sua disposizione
(..)>>. Con
riferimento, poi, all’ipotesi di ratei di pensione liquidati in ritardo per
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme ostative alla
determinazione di un diverso importo pensionistico annuo fin dall’originaria
concessione della pensione, ovvero per dichiarata incostituzionalità della
decurtazione della pensione degli assegni di indennità integrativa speciale e
della tredicesima mensilità – come, appunto, è avvenuto nel caso di specie
– giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
affermare che <<una volta caducata
la norma incostituzionale in senso contrario, che ha solo comportato un
ritardo nella liquidazione della pensione nella misura ab initio dovuta, la pensione stessa va riconosciuta in tale misura, senza,
cioè, l’illegittima decurtazione, ma per intero, sulla base – appunto –
della stessa domanda originaria che al conseguimento dell’intero deve
intendersi, naturalmente, rivolta (..), sicchè non occorre alcuna ulteriore
domanda per ottenere una frazione di prestazione illegittimamente non
corrisposta e trattenuta>> (cfr. Corte di Cassazione 5 aprile 1996,
n. 3180, citata). Alla
luce delle suesposte considerazioni, con riferimento specifico ai ratei di
pensione la cui spettanza sia – come nel caso di specie – contestata,
ancorché in base ad una norma ostativa solo in prosieguo dichiarata
incostituzionale, questo giudice unico delle pensioni ritiene che non si
applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate, ma l’ordinaria
prescrizione decennale quale prescrizione concernente la prestazione
pensionistica nella sua globalità ed interezza, i cui ratei di pensione non
liquidi e non ancora esigibili rappresentano solo una frazione ancora non
individuata. In
considerazione di quanto suesposto, questo giudice unico delle pensioni
ritiene di dover solo parzialmente accogliere l’eccezione di prescrizione
sollevata dalla amministrazione resistente nella riferita memoria difensiva
del 17 maggio 2001, e per l’effetto dichiara la prescrizione dei soli ratei
relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un decennio
rispetto alla data della domanda o del ricorso. 7. Alla
stregua delle suesposte considerazioni questo giudice unico delle pensioni
ritiene che il ricorso in esame va accolto, e per l’effetto va riconosciuto
e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della
indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti
pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a riposo, avvenuto in data
1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico privilegiato ordinario e
trattamento di pensione ordinaria), e, in particolare, la corresponsione della
suddetta indennità integrativa speciale, in misura intera, anche sul
trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con
iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di Isernia, ad
esclusione, tuttavia, dei ratei relativi alla indennità integrativa speciale
anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso,
da ritenere comunque prescritti, dovendosi riconoscere il diritto dello stesso
a percepire, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia
indennità integrativa speciale afferenti ad un doppio trattamento di
pensione, oltre ai benefici accessori sul maturato economico. 8.
Ed infatti, sulle somme spettanti all’interessato per effetto dell’accoglimento
della sua pretesa competono la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino
alla data dell’effettivo pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge
in materia (cfr. art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così
come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 17-24
ottobre 1996, e così come autenticamente interpretato dall’art. 45, comma
6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). 9.
Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese
del giudizio. PER QUESTI
MOTIVI Il
giudice unico delle pensioni
presso la Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise definitivamente
pronunciando, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) accoglie il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 265 (ex 911) del registro di
Segreteria, proposto in data 5 giugno 2000 dal Signor P.
L., come in epigrafe generalizzato, contro l’I.N.P.D.A.P. (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) –
Sede di Isernia e contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, in
persona del Direttore pro-tempore, e
per l’effetto riconosce il diritto dello stesso ricorrente ad ottenere la
corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera su
entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo il suo collocamento a
riposo, avvenuto in data 1° gennaio 1980 (trattamento pensionistico
privilegiato ordinario e trattamento di pensione ordinaria), e, in
particolare, la corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale,
in misura intera, anche sul trattamento di pensione ordinaria erogata dall’I.N.P.D.A.P.
– Sede di Isernia per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero del
Lavoro, con iscrizione al n. 11657316, erogata dall’I.N.P.D.A.P. – Sede di
Isernia, ad esclusione, tuttavia, dei ratei relativi alla indennità
integrativa speciale anteriori di oltre un decennio rispetto alla data della
domanda o del ricorso, da ritenere comunque prescritti, oltre ai benefici
accessori sul maturato economico. b) accoglie parzialmente l’eccezione di prescrizione sollevata dalla
amministrazione resistente, e per l’effetto dichiara la prescrizione dei
ratei relativi alla indennità integrativa speciale anteriori di oltre un
decennio rispetto alla data della domanda o del ricorso. Dispone
il rinvio degli atti alla amministrazione interessata (I.N.P.D.A.P. – Sede
di Isernia) per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresa la
corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria nel senso precisato in motivazione. Nulla
per le spese. Così
deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2001. Il giudice unico delle pensioni (Dott.
Tommaso Miele) Depositata
in Segreteria il giorno 12 settembre 2001
Il
Responsabile della Segreteria
(F.to
Fernanda Di Salvo)
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