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Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo – sentenza n. 569/01 del 19 giugno 2001 – Giudice Unico G. Maneggio– G. E.A. (avv.to Fonzi) c/ Ministero del Tesoro (Di Cristoforo). Giudizio pensionistico – pensioni indirette di guerra - inabilità a proficuo lavoro di congiunti di militari o civili deceduti per causa di guerra – tempestività dell’istanza di pensione di guerra – termine quinquennale – dalla data di decorrenza dell’inabilità accertata dalla competente commissione medica legale. Il termine quinquennale di cui all’articolo 100, comma terzo del D.P.R. n. 915 del 1978 per l’istanza indiretta di pensione di guerra a favore dei congiunti di militari o civili deceduti per causa di guerra, i quali versano nella condizione di inabilità a proficuo lavoro, trova applicazione, dopo l’entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, con riferimento alla data di decorrenza dello stato di inabilità, così come individuato dalla competente commissione medico legale. SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1573 ex 1349/G del registro di Segreteria proposto G. E. M., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Fonzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Zara 13, contro il decreto n. 073046 RI-GE in data 7 febbraio 1991 del Ministero del Tesoro; Visti gli atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del giorno 29 maggio 2001, con l’assistenza del Segretario sig. Salvati, l’avv. Fonzi per il ricorrente il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha chiesto per la propria assistita l’accoglimento del ricorso e la signora Di Cristoforo per l’Amministrazione, la quale, ha, invece, chiesto che il ricorso venga respinto per intempestività della domanda; Ritenuto in FATTO Con l’impugnato decreto, il Ministro del Tesoro ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione n.21621/F.T. del 16 ottobre 1985, con la quale era stata negata la richiesta pensione di guerra alla signora G. E. M., quale collaterale maggiorenne di V. per intempestività della domanda presentata il 5 gennaio 1985. Sostiene la ricorrente che la sua domanda non può essere considerata intempestiva in quanto in precedenza non si trovava nelle condizioni volute dalla legge per ottenere la pensione quale collaterale e ciò sia per le sue condizioni di salute che per quelle economiche. Con memoria depositata in data 19 maggio 2001 l’avv. Fonzi ha chiesto sostanzialmente l’accoglimento del ricorso richiamando la giurisprudenza favorevole affermatasi in proposito. Considerato in DIRITTO La fattispecie oggetto di tale giudizio riguarda la possibilità di avanzare istanza pensionistica sulla base della effettiva inabilità a proficuo lavoro, senza che possa valere quale elemento preclusivo la relativa presunzione al compimento del 65° anno di età. La tematica introdotta dalla prospettazione attorea, in base alla quale il termine del quinquennio andrebbe a calcolarsi non più dal compimento dell’età ma dall’effettiva inabilità lavorativa, appare di particolare rilievo, in quanto l’art. 6 della legge 6/10/1986, n. 656, una volta eliminata la presunzione dell’inabilità a proficuo lavoro legata al raggiungimento dei 65 anni, potrebbe consentire ai congiunti di militari o dei civili deceduti per causa di guerra di produrre tempestivamente istanza pensionistica. Al riguardo, questo Giudice ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale. La cancellazione della presunzione dell’inabilità al 65° anno ed i suoi riflessi in tema di tempestività delle domande di trattamento pensionistico hanno ricevuto in più occasioni valutazione da parte di varie Sezioni della Corte dei conti, dando vita ad una giurisprudenza che sembrava del tutto orientata nel senso di escludere per tutte le categorie di congiunti l’ammissibilità dell’interpretazione permissiva di sostanziale rimessione in termini. Da ultimo si erano pronunciate le SS. RR che con sent. N. 19/99/QM del 21/6/99, hanno statuito che "il termine quinquennale decorrente dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui viene accertata l’inidoneità a proficuo lavoro è applicabile anche nei confronti degli orfani maggiorenni che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, erano incorsi nella specifica decadenza associata alla presunzione d’inabilità ex art. 100, comma 3, del D.P.R. n. 915 del 1978, sempre che si tratti di domande di pensione indiretta di guerra presentate dopo l’entrata in vigore della stessa legge n. 656/1986". Le SS.RR. pervengono a tale risultato assumendo, soprattutto, quale determinante nel decidere, l’esistenza di un favor interpretativo per i soggetti che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela. In questo delineato quadro sono intervenute delle novità di rilievo in quanto a seguito di deferimento da parte della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, le SS.RR. sono state nuovamente investite della questione, attesa l’esistenza di una differenziata soluzione giurisprudenziale (Sezione I, n. 210/2000/A del 7 luglio 2000) la quale ha giudicato del tutto irrazionale il distinguo posto in detta pronuncia tra organi, tutti accomunati dall’essersi inutilmente verificato a loro danno, prima dell’entrata in vigore della legge n. 656/1986, il termine prescrizionale decorrente dal 65° anno d’età, a seconda che la domanda pensionistica sia stata presentata prima o dopo l’entrata in vigore della predetta legge, ed ha di conseguenza dichiarato prescritto il diritto dell’orfano maggiorenne inabile che abbia compiuto il 70° anno d’età anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 656/1986, anche nelle ipotesi in cui abbia presentato domanda successivamente a detta data. Le SS.RR. si sono pronunciate con sentenza n. 3/2001/QM del 14 febbraio 2001 statuendo che: "a) il termine quinquennale di cui all’articolo 100, comma terzo del D.P.R. n. 915 del 1978 trova applicazione, dopo l’entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, con riferimento alla data di decorrenza dello stato di inabilità, così come individuato dalla competenti commissioni medico legale;" "b) il verificarsi del presupposto di legge per l’accesso al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, che nell’orfano maggiorenne consiste nello stato di inabilità a proficuo lavoro (sia effettivo, sia – finché la legge lo ha consentito – presunto) segna un momento iniziale del decorso del termine quinquennale assegnato per la proposizione della domanda pensionistica, che si compie, ineluttabilmente, allo scadere del quinquennio. Consegue che, nel caso di inabilità presunta al raggiungimento del 65° anno d’età, l’inutile decorso del termine ne determina la consumazione ed il raggiungimento del 70° anno d’età, consolidando la situazione negativa che l’inerzia del titolare ha concorso a determinare, gli preclude in modo definitivo l’esercizio dell’azione in assenza di esplicita norma di riapertura del termine ormai spirato". Questo Giudice non ravvisa alcun motivo per discostarsi da quanto affermato in sede di risoluzione di questione di massima dalle Sezioni Riunite e nel confermare le statuizioni suddette, che nella fattispecie all’esame comportano l’irrevocabilità della già avvenuta perdita del diritto per mancato esercizio dello stesso entro il termine perentorio all’uopo stabilito, a prescindere dal momento (anteriore o successivo all’entrata in vigore della legge n. 656/1986) di presentazione della domanda, ritiene che il ricorso sia infondato e che vada, pertanto, respinto. Nulla è dovuto per le spese di giudizio. P.Q.M. il Giudice unico presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Abruzzo RESPINGE il ricorso in epigrafe. Omissis
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