Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo – 10 marzo 2000, n. 251/2000 – Pres. MINERVA – Est. POZZATO – F.G. (avv.to V. BUCCI) P.M. (BORRELLI).

Responsabilità contabile e amministrativa – gestione materiale di valori dell’amministrazione – comportamento doloso dell’agente contabile e depositario di beni e valori della p.a. – confessione e ammissione di responsabilità innanzi alla polizia giudiziaria e al P.M. penale – danni patrimoniali derivanti dalla mancata restituzione dei valori dell’amministrazione – nesso causale per l’omessa riconsegna dell’agente contabile dei beni e dei valori affidati - profili di responsabilità amministrativa per spregio dei doveri incombenti dell’agente contabile.

Deve essere qualificato come «agente contabile» il dipendente dell’Ente locale addetto all’ufficio economato e cassa, perché costui rientra nella categoria di coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o valori appartenenti all’amministrazione.

L’obbligo fondamentale dell’agente contabile consiste nel dovere di rendere conto dei valori e dei beni che ha maneggiato; ulteriore obbligo è, invece, quello della restituzione dei beni e del denaro che egli ha ricevuto all’atto delle consegne. Altro obbligo (strumentale), preparatorio all’adempimento della restituzione è, poi, quello integrativo della custodia.

Sussiste il danno patrimoniale per la p.a. a causa della mancata consegna di beni formalmente affidati all’agente contabile; la causa della lesione va formalmente ravvisata, appunto, nell’inadempimento dell’obbligo di restituzione dei beni di cui il contabile medesimo era pienamente (e consapevolmente) responsabile.

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 162/EL del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore regionale per l’Abruzzo avverso il sig. F. G.. rappresentato e difeso dall’avv. Vittoriano BUCCI.

Uditi, alla pubblica udienza del 22.9.1999: il giudice relatore, nella persona del dr. MARCOVALERIO POZZATO;

l’avv. BUCCI per il convenuto, che ha insistito per il rigetto della pretesa attorea;

il Procuratore regionale dr MARCELLO BORRELLI, che si è riportato all’atto introduttivo del giudizio chiedendone l’accoglimento

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

 

FATTO

(Omissis)

 

DIRITTO

La pretesa della Procura regionale per l’Abruzzo si appalesa parzialmente fondata.

Come riferito in parte narrativa, a seguito di verifiche amministrative disposte dal Comune di Chieti -in seguito congiunte a indagini connesse a procedimento penale-, erano emersi ammanchi vari derivanti da irregolari rendicontazioni di G.. F., dipendente dell’Ufficio Economato del Comune di Chieti, che, a discarico di anticipazioni di valori effettuate nei suoi confronti, aveva restituito solo parte dei beni affidati ovvero aveva fornito documenti giustificativi irregolari (falsi).

All’odierna udienza il procuratore regionale si è riportato all’atto introduttivo del giudizio, chiedendo l’accoglimento della pretesa ivi racchiusa Ha rilevato il dott. BORRELLI chiari elementi di responsabilità a carico del F., agente contabile e depositario che, in spregio evidente dei doveri a lui incombenti, si appropriava indebitamente della somma di lire 51 470 120, nella sua disponibilità per ragioni del proprio ufficio. Ha altresì evidenziato il Procuratore regionale che fatti ascritti trovano conferma documentale nelle verifiche disposte dal Comune di Chieti e nelle confessioni rese dal convenuto dinanzi alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero (penale). Pertanto la procedente Procura regionale per l’Abruzzo, quantificati i danni derivanti dagli accertati ammanchi (derivanti dalla differenza tra beni assunti in carico e valori riconsegnati e/o regolarmente esitati in complessive Lit. 51.470.120, ha ritenuto sussistenti elementi di responsabilità a carico del F..

Per converso all’odierna udienza l’avv BUCCI, per il convenuto, ha preliminarmente chiesto la concessione di termini ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 c.p.c., ritenendo opportuni approfondimenti della documentazione trasmessa dal Comune di Chieti e necessario il reperimento di testimonianze per contestare taluni elementi di fatto.

Il predetto difensore, nel riportarsi alla memoria di costituzione prodotta il 26.3.98, ha ribadito i rilievi di inammissibilità o quanto meno l’improcedibilità dell’atto di citazione; di inammissibilità e/o di carenza di interesse pubblico dell’azione di responsabilità de qua; di opportunità della sospensione del procedimento per la contemporanea pendenza del giudizio penale; di irrilevanza di atti di patteggiamento e di inesistenza di prove raccolte nel corso del procedimento penale utilizzabili nel processo contabile; ha inoltre contestato l’importo che sarebbe stato addebitato al suo assistito per mancato discarico dei bollini (diritti di segreteria) affidati, da rettificare da lire 13.500 000 a lire 3.656.000, eccependo, fra l’altro, la qualifica formale di depositano attribuita al F., posto che tali valori in contestazione erano in cassaforte e non nella disponibilità esclusiva di quest’ultimo.

L’avv. BUCCI ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito di ogni addebito, per difetto dell’elemento soggettivo della responsabilità, chiedendo, comunque, in via subordinata, la riduzione degli addebiti del F. secondo giustizia, e, quantomeno, alla misura di lire 3.656.000 per i bollini non riconsegnati.

Questo giudice, non ravvisando l’opportunità di alcun approfondimento istruttorio o della sospensione del giudizio, ritiene innanzitutto la causa matura per la decisione.

Nell’odierno giudizio risulta convenuto un agente contabile legato alla P A da un rapporto di impiego e investito della gestione e maneggio di beni in base ad un regolare atto.

Obbligo fondamentale del contabile consiste nel dovere rendere conto dei valori e dei beni che ha maneggiato. Obbligo ulteriore del contabile è quello della restituzione all’ingresso nell’ufficio egli riceve delle consegne che comportano l’affidamento di denaro e valori e ciò ha per conseguenza un obbligo di restituzione. Altro obbligo (strumentale), preparatorio all’adempimento della restituzione è quello integrativo di custodia.

La responsabilità contabile è determinata da qualunque irregolarità per cui l’agente non possa rendere conto di una parte dei beni dei quali abbia la gestione; in tale ipotesi è da constatare esistente una presunzione di colpa in re ipsa, presunta iuris et de iure, nel fatto avvenuto dell’ammanco, salvo che il contabile non provi (non che non sussista una sua colpa, ma) che il fatto non sia a lui imputabile.

Il Collegio è chiamato pertanto a valutare se:

  1. vi sia un danno effettivo per l’ente pubblico;
  2. il verificarsi del danno sia imputabile al convenuto

Nella fattispecie in esame la sicura sussistenza del danno va ricondotta alla mancata consegna di beni formalmente affidati all’agente contabile sig. F. e non riconsegnati.

La causa della lesione va formalmente ravvisata appunto nell’inadempimento dell’obbligo di restituzione dei beni di cui il convenuto era pienamente (e consapevolmente) responsabile.

Manifestamente prive di pregio si appalesano le argomentazioni con cui l’avv BUCCI ha tentato di evidenziare l’insussistenza di elementi di prova (utilizzabili) in ordine all’appropriazione indebita di valori da parte del suo assistito, giacché quest’ultimo - a prescindere dalle ammissioni rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero penale in ordine alle falsificazioni commesse e alle appropriazioni effettuate - ha palesemente omesso di adempiere ai compiti demandati al consegnatario di beni e di valori, mancando di restituire quanto formalmente affidatogli

La esaustiva documentazione fornita dal Comune di Chieti ha provato la ricezione di valori da parte del F. e la mancata restituzione di 1 (cfr. nota prot 3641/7048 in data 20.1.1994) lire 24.171.280 anticipate per l’effettuazione di lavori presso il mattatoio comunale di cui alla delibera consiliare n. 5400 del 1993 del Comune di Chieti (erano state esibite in proposito fatture per lire 13.449.380 alla ditta Pompilio Luciano di Filetto e per lire 10.721.900 alla ditta Termotecnica teatina di Chieti, ma lavori relativi non risultavano effettuati e gli importi ci cui sopra non risultavano mai incassati dalle succitate ditte);

2) (cfr nota in data 19.1.95) lire 3.656 000 per valori affidati (il predetto impiegato aveva ricevuto in consegna complessivamente 117.000 bollini o «diritti di segreteria» risultando successive vendite per 109.688 bollini, per un corrispondente introito di lire 54.844.000, senza che siano risultati formalmente restituiti e esitati rimanenti 7.312 bollini, di valore appunto pari a lire 3.656 000) e lire 1.900.000 per altri beni affidati (il F. aveva ricevuto in consegna 7.000 carte di identità, con mancata restituzione di 3.800 carte di identità, pari a lire 1.900 000);

3) (cfr. note in data 22.12.94 e 29.12.94) lire 800.000, consegnate al F. e mai versate al dipendente D. A. per atti di competenza dell’Ufficio Espropri;

4) (cfr. nota del 4.2.95 della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti) lire 11.098.840 anticipate per pagamenti mai effettuati (il F. ha esitato fatture false alle ditte Cartaria Abruzzese, R.G. Computer, Tipolitografia Zappacosta, Tipolito Mascitelli, Multicopia s.n.c., Di Luzio Pietro, F.lli Mascitti s n.c, A.F s.n.c. forniture industriali. TE MA FER., e altre). Neppure ha fornito il convenuto alcuna prova in ordine alla sussistenza di circostanze esimenti -non prevedibili e da assimilare alla forza maggiore- che abbiano impedito l’adempimento dell’obbligazione di restituzione.

Va peraltro precisato che fondate si appalesano le deduzioni all’odierna udienza dell’avv. BUCCI in ordine agli addebiti per mancata restituzione dei. bollini, o diritti di segreteria. L’attenta valutazione degli atti fa emergere, infatti, un debito per mancata restituzione di n. 7.312 bollini, pari per l’appunto a lire 3.656.000.

Le omissioni in materia di restituzione concretano in maniera assolutamente cristallina, nei confronti del sig. F., la noncuranza, la negligenza e lo sprezzo delle regole di condotta connesse allo svolgimento del proprio servizio, cui riconnettere, con diretto nesso di causalità, l’omessa riconsegna e quindi la perdita dei beni e dei valori affidati.

Le gravi omissioni verificatesi devono essere attribuite alla grave e colpevole negligenza del F., concretatesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici.

L’evento lesivo, consistente nella perdita dei beni, va’ addebitato all’impiegato e agente contabile sig. F., in quanto affidatario di somme in numerario, bollini, carte di identità mai restituiti. Deve pertanto essere addebitato al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del R D n. 2440/1923, il danno erariale derivante dal valore di tali beni.

Ritiene pertanto questo Collegio vada posta a carico del convenuto il sig F. G. la complessiva somma di Lit. 42.626.120

 

P.Q.M.

La Corte dei-conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

 

CONDANNA

Il sig. F. G.. al pagamento in favore del Comune di Chieti della somma di lire 42.626.120, con rivalutazione dall’1.8.1994 alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino all’effettivo soddisfo;

condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in 441.390 lire.

Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio del 15.12.1999.

Depositato in Segreteria 10 marzo 2000.

Il Direttore della Segreteria omissis