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Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per lAbruzzo 10 marzo 2000, n. 251/2000 Pres. MINERVA Est. POZZATO F.G. (avv.to V. BUCCI) P.M. (BORRELLI). Responsabilità contabile e amministrativa gestione materiale di valori dellamministrazione comportamento doloso dellagente contabile e depositario di beni e valori della p.a. confessione e ammissione di responsabilità innanzi alla polizia giudiziaria e al P.M. penale danni patrimoniali derivanti dalla mancata restituzione dei valori dellamministrazione nesso causale per lomessa riconsegna dellagente contabile dei beni e dei valori affidati - profili di responsabilità amministrativa per spregio dei doveri incombenti dellagente contabile. Deve essere qualificato come «agente contabile» il dipendente dellEnte locale addetto allufficio economato e cassa, perché costui rientra nella categoria di coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o valori appartenenti allamministrazione. Lobbligo fondamentale dellagente contabile consiste nel dovere di rendere conto dei valori e dei beni che ha maneggiato; ulteriore obbligo è, invece, quello della restituzione dei beni e del denaro che egli ha ricevuto allatto delle consegne. Altro obbligo (strumentale), preparatorio alladempimento della restituzione è, poi, quello integrativo della custodia. Sussiste il danno patrimoniale per la p.a. a causa della mancata consegna di beni formalmente affidati allagente contabile; la causa della lesione va formalmente ravvisata, appunto, nellinadempimento dellobbligo di restituzione dei beni di cui il contabile medesimo era pienamente (e consapevolmente) responsabile. SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 162/EL del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore regionale per lAbruzzo avverso il sig. F. G.. rappresentato e difeso dallavv. Vittoriano BUCCI. Uditi, alla pubblica udienza del 22.9.1999: il giudice relatore, nella persona del dr. MARCOVALERIO POZZATO; lavv. BUCCI per il convenuto, che ha insistito per il rigetto della pretesa attorea; il Procuratore regionale dr MARCELLO BORRELLI, che si è riportato allatto introduttivo del giudizio chiedendone laccoglimento Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.
FATTO (Omissis)
DIRITTO La pretesa della Procura regionale per lAbruzzo si appalesa parzialmente fondata. Come riferito in parte narrativa, a seguito di verifiche amministrative disposte dal Comune di Chieti -in seguito congiunte a indagini connesse a procedimento penale-, erano emersi ammanchi vari derivanti da irregolari rendicontazioni di G.. F., dipendente dellUfficio Economato del Comune di Chieti, che, a discarico di anticipazioni di valori effettuate nei suoi confronti, aveva restituito solo parte dei beni affidati ovvero aveva fornito documenti giustificativi irregolari (falsi). Allodierna udienza il procuratore regionale si è riportato allatto introduttivo del giudizio, chiedendo laccoglimento della pretesa ivi racchiusa Ha rilevato il dott. BORRELLI chiari elementi di responsabilità a carico del F., agente contabile e depositario che, in spregio evidente dei doveri a lui incombenti, si appropriava indebitamente della somma di lire 51 470 120, nella sua disponibilità per ragioni del proprio ufficio. Ha altresì evidenziato il Procuratore regionale che fatti ascritti trovano conferma documentale nelle verifiche disposte dal Comune di Chieti e nelle confessioni rese dal convenuto dinanzi alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero (penale). Pertanto la procedente Procura regionale per lAbruzzo, quantificati i danni derivanti dagli accertati ammanchi (derivanti dalla differenza tra beni assunti in carico e valori riconsegnati e/o regolarmente esitati in complessive Lit. 51.470.120, ha ritenuto sussistenti elementi di responsabilità a carico del F.. Per converso allodierna udienza lavv BUCCI, per il convenuto, ha preliminarmente chiesto la concessione di termini ai sensi e per gli effetti dellart. 184 c.p.c., ritenendo opportuni approfondimenti della documentazione trasmessa dal Comune di Chieti e necessario il reperimento di testimonianze per contestare taluni elementi di fatto. Il predetto difensore, nel riportarsi alla memoria di costituzione prodotta il 26.3.98, ha ribadito i rilievi di inammissibilità o quanto meno limprocedibilità dellatto di citazione; di inammissibilità e/o di carenza di interesse pubblico dellazione di responsabilità de qua; di opportunità della sospensione del procedimento per la contemporanea pendenza del giudizio penale; di irrilevanza di atti di patteggiamento e di inesistenza di prove raccolte nel corso del procedimento penale utilizzabili nel processo contabile; ha inoltre contestato limporto che sarebbe stato addebitato al suo assistito per mancato discarico dei bollini (diritti di segreteria) affidati, da rettificare da lire 13.500 000 a lire 3.656.000, eccependo, fra laltro, la qualifica formale di depositano attribuita al F., posto che tali valori in contestazione erano in cassaforte e non nella disponibilità esclusiva di questultimo. Lavv. BUCCI ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito di ogni addebito, per difetto dellelemento soggettivo della responsabilità, chiedendo, comunque, in via subordinata, la riduzione degli addebiti del F. secondo giustizia, e, quantomeno, alla misura di lire 3.656.000 per i bollini non riconsegnati. Questo giudice, non ravvisando lopportunità di alcun approfondimento istruttorio o della sospensione del giudizio, ritiene innanzitutto la causa matura per la decisione. Nellodierno giudizio risulta convenuto un agente contabile legato alla P A da un rapporto di impiego e investito della gestione e maneggio di beni in base ad un regolare atto. Obbligo fondamentale del contabile consiste nel dovere rendere conto dei valori e dei beni che ha maneggiato. Obbligo ulteriore del contabile è quello della restituzione allingresso nellufficio egli riceve delle consegne che comportano laffidamento di denaro e valori e ciò ha per conseguenza un obbligo di restituzione. Altro obbligo (strumentale), preparatorio alladempimento della restituzione è quello integrativo di custodia. La responsabilità contabile è determinata da qualunque irregolarità per cui lagente non possa rendere conto di una parte dei beni dei quali abbia la gestione; in tale ipotesi è da constatare esistente una presunzione di colpa in re ipsa, presunta iuris et de iure, nel fatto avvenuto dellammanco, salvo che il contabile non provi (non che non sussista una sua colpa, ma) che il fatto non sia a lui imputabile. Il Collegio è chiamato pertanto a valutare se:
Nella fattispecie in esame la sicura sussistenza del danno va ricondotta alla mancata consegna di beni formalmente affidati allagente contabile sig. F. e non riconsegnati. La causa della lesione va formalmente ravvisata appunto nellinadempimento dellobbligo di restituzione dei beni di cui il convenuto era pienamente (e consapevolmente) responsabile. Manifestamente prive di pregio si appalesano le argomentazioni con cui lavv BUCCI ha tentato di evidenziare linsussistenza di elementi di prova (utilizzabili) in ordine allappropriazione indebita di valori da parte del suo assistito, giacché questultimo - a prescindere dalle ammissioni rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero penale in ordine alle falsificazioni commesse e alle appropriazioni effettuate - ha palesemente omesso di adempiere ai compiti demandati al consegnatario di beni e di valori, mancando di restituire quanto formalmente affidatogli La esaustiva documentazione fornita dal Comune di Chieti ha provato la ricezione di valori da parte del F. e la mancata restituzione di 1 (cfr. nota prot 3641/7048 in data 20.1.1994) lire 24.171.280 anticipate per leffettuazione di lavori presso il mattatoio comunale di cui alla delibera consiliare n. 5400 del 1993 del Comune di Chieti (erano state esibite in proposito fatture per lire 13.449.380 alla ditta Pompilio Luciano di Filetto e per lire 10.721.900 alla ditta Termotecnica teatina di Chieti, ma lavori relativi non risultavano effettuati e gli importi ci cui sopra non risultavano mai incassati dalle succitate ditte); 2) (cfr nota in data 19.1.95) lire 3.656 000 per valori affidati (il predetto impiegato aveva ricevuto in consegna complessivamente 117.000 bollini o «diritti di segreteria» risultando successive vendite per 109.688 bollini, per un corrispondente introito di lire 54.844.000, senza che siano risultati formalmente restituiti e esitati rimanenti 7.312 bollini, di valore appunto pari a lire 3.656 000) e lire 1.900.000 per altri beni affidati (il F. aveva ricevuto in consegna 7.000 carte di identità, con mancata restituzione di 3.800 carte di identità, pari a lire 1.900 000); 3) (cfr. note in data 22.12.94 e 29.12.94) lire 800.000, consegnate al F. e mai versate al dipendente D. A. per atti di competenza dellUfficio Espropri; 4) (cfr. nota del 4.2.95 della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti) lire 11.098.840 anticipate per pagamenti mai effettuati (il F. ha esitato fatture false alle ditte Cartaria Abruzzese, R.G. Computer, Tipolitografia Zappacosta, Tipolito Mascitelli, Multicopia s.n.c., Di Luzio Pietro, F.lli Mascitti s n.c, A.F s.n.c. forniture industriali. TE MA FER., e altre). Neppure ha fornito il convenuto alcuna prova in ordine alla sussistenza di circostanze esimenti -non prevedibili e da assimilare alla forza maggiore- che abbiano impedito ladempimento dellobbligazione di restituzione. Va peraltro precisato che fondate si appalesano le deduzioni allodierna udienza dellavv. BUCCI in ordine agli addebiti per mancata restituzione dei. bollini, o diritti di segreteria. Lattenta valutazione degli atti fa emergere, infatti, un debito per mancata restituzione di n. 7.312 bollini, pari per lappunto a lire 3.656.000. Le omissioni in materia di restituzione concretano in maniera assolutamente cristallina, nei confronti del sig. F., la noncuranza, la negligenza e lo sprezzo delle regole di condotta connesse allo svolgimento del proprio servizio, cui riconnettere, con diretto nesso di causalità, lomessa riconsegna e quindi la perdita dei beni e dei valori affidati. Le gravi omissioni verificatesi devono essere attribuite alla grave e colpevole negligenza del F., concretatesi nella sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici. Levento lesivo, consistente nella perdita dei beni, va addebitato allimpiegato e agente contabile sig. F., in quanto affidatario di somme in numerario, bollini, carte di identità mai restituiti. Deve pertanto essere addebitato al convenuto, ai sensi e per gli effetti dellart. 74 del R D n. 2440/1923, il danno erariale derivante dal valore di tali beni. Ritiene pertanto questo Collegio vada posta a carico del convenuto il sig F. G. la complessiva somma di Lit. 42.626.120
P.Q.M. La Corte dei-conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
CONDANNA Il sig. F. G.. al pagamento in favore del Comune di Chieti della somma di lire 42.626.120, con rivalutazione dall1.8.1994 alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino alleffettivo soddisfo; condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in 441.390 lire. Così deciso in LAquila nella Camera di Consiglio del 15.12.1999. Depositato in Segreteria 10 marzo 2000. Il Direttore della Segreteria omissis |