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Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Sentenza Ordinanza n. 98/20001
- 18.05.2001 - Presidente Minerva - relatore Pepe
– Cons. Calamaro – P.M. Perin - Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ). Giudizio contabile –
obbligo presentazione del conto giudiziale – ricorso alle nuove tecnologie
informatiche - obblighi e responsabilità dei revisori dei conti Sussiste
l’obbligo, in capo al tesoriere, di presentare il conto all’amministrazione,
il cui rappresentante dovrà trasmettere alla competente sezione della Corte
dei conti il documento in questione. È
in facoltà della Corte dei Conti chiedere, ove tecnicamente possibile, ai
fini della accelerazione dell’esame del conto che lo stesso sia prodotto con
il ricorso a procedure informatiche, con la conseguenza che la trasmissione
del conto potrà avvenire su supporto magnetico o per via telematica. Il
ricorso alle nuove tecnologie informatiche corrisponde al disegno perseguito,
con i più recenti provvedimenti, dal legislatore per giungere alla
semplificazione dei procedimenti, ferma restando l’adozione di misure che
garantiscano l’integrità, l’intangibilità e la riservatezza dei dati. Il
giudizio di conto, come osservato dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva e
neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento e per la tutela
obiettiva del patrimonio pubblico. Assume
particolare importanza, agli effetti del giudizio di conto, il controllo
interno svolto sia dagli uffici di ragioneria che dal collegio dei revisori,
la cui relazione deve essere acquisita, in ogni caso, stante la materiale
impossibilità per la sezione della Corte dei Conti di procedere ad una
verifica diretta e completa di tutta la documentazione di supporto dei conti
medesimi (riversali di incasso, mandati di pagamento, etc…). Ai
sensi dell’art.57, comma 5, della legge n.142/1990, il collegio dei revisori
“esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione”;
il medesimo collegio risponde, ai sensi del successivo comma “della
verità delle attestazioni”. A seguito di tale disposto normativo
i revisori dei conti sono responsabili di eventuali omissioni, ove la
pronuncia di regolarità emessa dal giudice contabile sia fondata su tali
attestazioni, ovvero sempre i revisori non abbiano tempestivamente denunciato
le eventuali irregolarità alla Corte dei Conti. SENTENZA
- ORDINANZA
nel
giudizio di conto iscritto al n. 239/G.C.
E. L. del registro di Segreteria ed avente ad oggetto il conto giudiziale,
relativo all’esercizio 1998, del Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ); uditi, nella pubblica udienza in data 4
aprile 2001, il Magistrato relatore, dott. Federico Pepe, ed il Rappresentante
del Pubblico Ministero, dott. Massimo Perin; con
l’assistenza del Segretario, dott.sa Antonella Lanzi; esaminati
gli atti ed i documenti. Rilevato
in FATTO
Il Tesoriere del
Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) presentava direttamente all’Amministrazione
locale il conto giudiziale relativo all’esercizio 1998, costituendosi in
giudizio, con tale adempimento, e concretizzando il presupposto fondamentale
per l’esercizio della giurisdizione; tuttavia il conto non veniva dall’Ente
successivamente depositato presso la segreteria di questa Sezione , ai fini
del giudizio necessario di conto previsto dall’art.58, co.2, della legge 8
giugno 1990, n.142 , da tenersi secondo la procedura indicata dall’art.27 e
segg.ti del regolamento per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti approvato
con r.d.13 agosto 1933, n.1038.
In conseguenza, il Magistrato relatore, competente per territorio in
base al decreto presidenziale di riparto delle competenze, con relazione in
data 27 giugno 2000 riteneva di richiedere al Presidente la fissazione della
udienza a norma dell’art. 30,co.2, del citato regolamento, al fine di
chiarire se debba ancora considerarsi sussistente l’obbligo del deposito dei
conti del tesoriere degli Enti Locali presso la segreteria della Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In
merito alla questione lo stesso magistrato segnalava: “l’art. 10 della
Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”:
aggiungeva al comma 2 dell’art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il
comma 2 – bis, a tenore del quale “Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo
74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti
del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”;
abrogava i commi 3 e 4 dell’art. 67 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, i
quali prevedevano, rispettivamente, che “Entro un mese da quando è divenuta
esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista dall’articolo
69, il legale rappresentante dell’ente è tenuto a depositare presso la
segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il
conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto
dalla Corte stessa” e che “Qualora l’organizzazione del servizio di
tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative agli allegati
di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformità agli
atti d’ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti
informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di
comunicazione”, e sopprimeva, infine, al comma 1 dell’art. 75 del medesimo
Decreto delegato, le parole da “il quale lo deposita” sino alla fine del
comma, per cui il testo in parola dispone, attualmente, che “Entro il
termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo,
il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 58, comma
2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione
all’ente locale”.
Osservava ancora il magistrato che la giurisprudenza di questa Corte,
in sede di prima interpretazione delle suddette disposizioni, ha confermato,
sulla base della “necessarietà” del relativo giudizio, l’obbligo di
trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei conti (Sezione
Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 72 in data 19 novembre 1997;
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 21 in data 30 settembre
1997) e non individuava altri effetti di rilievo se non il semplice esonero
degli agenti contabili dall’allegazione al conto della documentazione
occorrente per il giudizio in questione. L’obbligo suddetto era ribadito,
per gli Uffici del Pubblico Ministero, anche dal Procuratore Generale presso
la Corte dei conti con propria nota n. I.C./21 in data 27 maggio 1998. Il
Magistrato relatore sui conti competente per territorio,di contro, dichiarava
di condividere una recente posizione dottrinaria, peraltro isolata, la quale
aveva occasione d’affermare che, sulla scorta della citata disciplina, gli
agenti contabili degli Enti locali sono tenuti a presentare i relativi conti
esclusivamente allo stesso Ente, essendo stato abrogato l’obbligo di
deposito di questi ultimi – e non solo dei relativi allegati - presso la
Corte dei conti, la quale, in ogni caso, conserva la facoltà di richiederli. Chiedeva,
pertanto, al Presidente della Sezione che la questione fosse sottoposta alla
cognizione ad alle valutazioni del Collegio, ex art. 29 del R.D. 13 agosto
1933, n. 1038, anche considerando che il Ministero dell’Interno con
circolare n. FL 25/97 in data 1 ottobre 1997, concernente “Chiarimenti in
ordine all’attività gestionale degli enti locali a seguito della legge 15
maggio 1997, n. 127”, riteneva “venuto meno l’obbligo di trasmissione
dei conti alla Corte”. In
relazione alla istanza, il Presidente della Sezione fissava, quindi, l’attuale
udienza di discussione ai sensi dell’art. 33 del richiamato regolamento di
procedura. In
sede di pubblica udienza, il Rappresentante del Pubblico Ministero,
evidenziava casi di elusione dell’obbligo di rendicontazione da parte del
Tesoriere ed altri agenti contabili di mancato controllo da parte delle
Amministrazioni della relativa documentazione, quando addirittura di
smarrimento della stessa e,più in generale, i delicati problemi derivanti
dagli interessi in materia di anticipazioni di cassa, segnalando, infine, che
alcuni degli aspetti in esame erano oggetto di studio a cura di apposito “Nucleo”
costituito presso il competente Ministero. Considerato
in DIRITTO
L’art.
93, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed emanato nel corso
del presente giudizio, prevede: “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni
degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le
procedure previste dalle leggi vigenti”. Il
successivo terzo comma aggiunge: “Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo
74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”. L’art.
226 dello stesso Decreto specifica: “1. Entro il termine di due mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo
93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale
lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 2. Il conto del tesoriere
è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 160. Il
tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di
svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento
di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per
conto di terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte
delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione
e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli
estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei
conti”. Inoltre,
l’art. 233 del medesimo provvedimento stabilisce, con formulazione
parzialmente simile a quella della precedente disposizione: “1.
Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo,
il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma
2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro
60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 2.
Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di
rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile
alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari
tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della
gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i
discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g)
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 3. Qualora l’organizzazione
dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli
allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti
informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di
comunicazione. 4.
I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento
previsto dall’articolo 160”. Ciò
premesso, in virtù delle disposizioni in parola, questa Sezione ritiene certa
la sussistenza dell’obbligo, in capo al Tesoriere, di presentazione del
conto all’Amministrazione, con le modalità su indicate, e della necessità
dei successivi adempimenti da parte dell’Ente locale, il cui Rappresentante
deve trasmettere alla Corte dei conti il documento in questione. È,
peraltro, in facoltà della Corte di richiedere, ove tecnicamente possibile,
ai fini della accelerazione dell’ esame con il ricorso a procedure
informatiche , anche la trasmissione del conto su supporto magnetico o in via
telematica. Il
che anche per corrispondere al disegno perseguito con i più recenti
provvedimenti dal legislatore di giungere, attraverso la introduzione della
tecnologia informatica, e previa l’adozione di misure che valgano a
garantire la integrità, la intangibilità e la riservatezza dei dati, alla
semplificazione dei procedimenti, rendendo automatica la procedura di verifica
del rispetto da parte del tesoriere delle norme contabili che è tenuto ad
osservare in materia di gestione di tesoreria nonché, tra l’altro, quella
di congruità o esattezza degli interessi e degli aggi fatti gravare sulle
Amministrazioni locali. Occorre
al riguardo ribadire che il giudizio di conto, come osservato dalla Corte
Costituzionale in diverse sentenze (nn.110/1970;114/1975 etc.), nonché da
autorevole dottrina, rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva
e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento e per la tutela
obiettiva del patrimonio pubblico. In
definitiva – e tanto corrisponde sostanzialmente al procedimento seguito
prima della Legge 15 maggio 1997, n. 127 - l’agente contabile di diritto
deve presentare il conto all’Amministrazione, la quale è tenuta a
rimetterlo al Giudice, salvi i casi di produzione diretta della documentazione
da parte del Tesoriere o dell’Ente (Corte dei conti, Sezione II
Giurisdizionale, sentenza n.6 in data 28 gennaio 1980), in relazione a
specifiche richieste istruttorie del magistrato competente (art. 74 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 627, e art. 611 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827). D’altra
parte, va osservato che solo il deposito del conto presso la Segreteria della
Sezione competente consente il decorso del termine previsto dall’art.2 della
legge 14 gennaio 1994,n.20, ai fini del determinarsi dell’effetto estintivo
del giudizio, o comunque consente di pervenire , nelle vie ordinarie, al
sollecito esame dello stesso. Sussiste
al riguardo un sicuro interesse in capo al tesoriere a che il deposito stesso,
a cura del rappresentante legale dell’Ente, avvenga nel termine previsto dal
citato art. 233 del D.L.vo n.267, al fine di ottenere nel più breve termine
possibile la pronuncia sul conto, e ciò agli effetti non solo della
definizione dei rapporti di credito-debito con l’ente ma anche agli effetti
liberatori della cauzione prestata. Infine,
va rilevato che, poiché il conto del tesoriere deve essere previamente
verificato dalla Amministrazione, necessariamente lo stesso deve essere
depositato presso la segreteria della Sezione, a cura del legale
rappresentante, dopo che dette verifiche siano state effettuate. Quanto
alla documentazione da trasmettere necessariamente in allegato al conto,
questa Sezione, essendo rimessa alle valutazioni del singolo magistrato la
necessità della acquisizione di altra documentazione in relazione ad
incombenze istruttorie reputa necessario che, a cura dell’Ente, nell’ambito
di quanto disposto dalle norme citate ed ai fini dell’accertamento della
veridicità del conto, depositi in uno con il conto: -
la convenzione di tesoreria; -
la deliberazione di approvazione del conto, corredata degli eventuali rilievi
mossi sullo stesso in sede di controllo. -
la relazione dei Revisori dei conti; -
la dichiarazione di mancata presentazione di opposizioni al conto. Quanto
alla necessità della acquisizione della delibera dell’Ente deve
sottolinearsi che essa rende certe le risultanze del conto, attestando la
concordanza dei dati esposti dal Tesoriere con quelli in possesso degli Uffici
amministrativi e contabili,non diversamente da quanto è previsto per i conti
presentati dagli agenti dello Stato. Si ricorda, infatti, che gli stessi,
preventivamente all’invio alla Corte, devono essere sottoposti all’esame
dei competenti uffici di Ragioneria ai sensi dell’art. 618 del R.D.
23.5.1924,n. 827,che stabilisce che tutti i conti “devono essere riveduti e
parificati… e certificati conformi alle proprie scritture” dalle
rispettive amministrazioni centrali. In
proposito,va sottolineata la importanza anche agli effetti del giudizio di
conto, del controllo interno svolto, non solo dagli Uffici di Ragioneria, ma
dal collegio dei revisori, la cui relazione deve essere acquisita in ogni caso
perché, stante la materiale impossibilità per la Corte di procedere ad una
verifica diretta e completa della documentazione di supporto dei conti
(riversali di incasso, mandati di pagamento, etc…), la mancata
evidenziazione di irregolarità nella relazione stessa – salvo i casi in cui
dal conto oppure aliunde - risultasse il ragionevole dubbio di carenze
nell’esame compiuto dai revisori,la attestazione di regolarità del Collegio
costituiscono tutti elementi su cui fondare la richiesta di approvazione della
gestione del tesoriere. Al
riguardo va sottolineato che, ai sensi dell’art.57, co.5, della legge
n.142/1990, il collegio dei revisori “ esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione“ e risponde, ai
sensi del successivo comma “ della verità delle attestazioni”. Con
obbligo di riferire immediatamente al Consiglio comunale o provinciale ove
riscontri irregolarità. Ciò
rende i revisori responsabili di eventuali omissioni ove la pronuncia di
regolarità emessa dal giudice contabile con riguardo alla gestione del
tesoriere sia fondata su tali attestazioni o non abbiano tempestivamente
denunciato i fatti alla Corte. In
ordine alla seconda questione prospettata con la relazione introduttiva, e
cioè della interpretazione da darsi all’art. 2 della legge n.20/1994, che
ha previsto che, una volta dichiarata la estinzione del giudizio di conto per
decorso del termine quinquennale dal deposito, il conto e la relativa
documentazione di supporto può essere restituita all’Ente, si ritiene che
nulla impedisca la restituzione del conto e della relativa documentazione all’Amministrazione
interessata anche nel caso di approvazione del conto con decreto del
Presidente della Sezione e, quindi, indipendentemente e al di fuori della
ipotesi di estinzione, dovendosi ritenere che tale norma ha portata più
generale, e fermo restando comunque
per le Amministrazioni l’obbligo di custodia della documentazione in
questione. Non
è luogo a provvedere sulle spese di giudizio. P.Q.M. rende
la propria decisione interlocutoria nel senso indicato in motivazione; ne
dispone la comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero e la
notificazione, per l’esecuzione, nella parte ordinatoria e di rispettiva
competenza, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del
provvedimento, al Sindaco del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ed al
legale Rappresentante della Banca Popolare della Marsica (ora Banca Toscana
S.p.A.), con sede in L’Aquila, Via Beato Cesidio, 37. Manda
alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Nulla
per le spese. Così
deciso in L’Aquila, in data 4 aprile 2001. Depositata
in Segreteria il 18.5.2001 Il
Direttore della Segreteria omissis
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