Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Sentenza Ordinanza n. 98/20001 - 18.05.2001 - Presidente Minerva - relatore Pepe – Cons. Calamaro – P.M. Perin - Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ).

Giudizio contabile – obbligo presentazione del conto giudiziale – ricorso alle nuove tecnologie informatiche - obblighi e responsabilità dei revisori dei conti

Sussiste l’obbligo, in capo al tesoriere, di presentare il conto all’amministrazione, il cui rappresentante dovrà trasmettere alla competente sezione della Corte dei conti il documento in questione.

È in facoltà della Corte dei Conti chiedere, ove tecnicamente possibile, ai fini della accelerazione dell’esame del conto che lo stesso sia prodotto con il ricorso a procedure informatiche, con la conseguenza che la trasmissione del conto potrà avvenire su supporto magnetico o per via telematica. Il ricorso alle nuove tecnologie informatiche corrisponde al disegno perseguito, con i più recenti provvedimenti, dal legislatore per giungere alla semplificazione dei procedimenti, ferma restando l’adozione di misure che garantiscano l’integrità, l’intangibilità e la riservatezza dei dati.

Il giudizio di conto, come osservato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento e per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico.

Assume particolare importanza, agli effetti del giudizio di conto, il controllo interno svolto sia dagli uffici di ragioneria che dal collegio dei revisori, la cui relazione deve essere acquisita, in ogni caso, stante la materiale impossibilità per la sezione della Corte dei Conti di procedere ad una verifica diretta e completa di tutta la documentazione di supporto dei conti medesimi (riversali di incasso, mandati di pagamento, etc…).

Ai sensi dell’art.57, comma 5, della legge n.142/1990, il collegio dei revisori “esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione”; il medesimo collegio risponde, ai sensi del successivo comma “della verità delle attestazioni. A seguito di tale disposto normativo i revisori dei conti sono responsabili di eventuali omissioni, ove la pronuncia di regolarità emessa dal giudice contabile sia fondata su tali attestazioni, ovvero sempre i revisori non abbiano tempestivamente denunciato le eventuali irregolarità alla Corte dei Conti.

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 239/G.C. E. L. del registro di Segreteria ed avente ad oggetto il conto giudiziale, relativo all’esercizio 1998, del Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ);

uditi, nella pubblica udienza in data 4 aprile 2001, il Magistrato relatore, dott. Federico Pepe, ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, dott. Massimo Perin;

con l’assistenza del Segretario, dott.sa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti ed i documenti.

Rilevato in

FATTO

Il Tesoriere del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) presentava direttamente all’Amministrazione locale il conto giudiziale relativo all’esercizio 1998, costituendosi in giudizio, con tale adempimento, e concretizzando il presupposto fondamentale per l’esercizio della giurisdizione; tuttavia il conto non veniva dall’Ente successivamente depositato presso la segreteria di questa Sezione , ai fini del giudizio necessario di conto previsto dall’art.58, co.2, della legge 8 giugno 1990, n.142 , da tenersi secondo la procedura indicata dall’art.27 e segg.ti del regolamento per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti approvato con r.d.13 agosto 1933, n.1038.

   In conseguenza, il Magistrato relatore, competente per territorio in base al decreto presidenziale di riparto delle competenze, con relazione in data 27 giugno 2000 riteneva di richiedere al Presidente la fissazione della udienza a norma dell’art. 30,co.2, del citato regolamento, al fine di chiarire se debba ancora considerarsi sussistente l’obbligo del deposito dei conti del tesoriere degli Enti Locali presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In merito alla questione lo stesso magistrato segnalava: “l’art. 10 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”: aggiungeva al comma 2 dell’art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 2 – bis, a tenore del quale “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”; abrogava i commi 3 e 4 dell’art. 67 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, i quali prevedevano, rispettivamente, che “Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista dall’articolo 69, il legale rappresentante dell’ente è tenuto a depositare presso la segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa” e che “Qualora l’organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformità agli atti d’ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione”, e sopprimeva, infine, al comma 1 dell’art. 75 del medesimo Decreto delegato, le parole da “il quale lo deposita” sino alla fine del comma, per cui il testo in parola dispone, attualmente, che “Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all’ente locale”.

   Osservava ancora il magistrato che la giurisprudenza di questa Corte, in sede di prima interpretazione delle suddette disposizioni, ha confermato, sulla base della “necessarietà” del relativo giudizio, l’obbligo di trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 72 in data 19 novembre 1997; Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 21 in data 30 settembre 1997) e non individuava altri effetti di rilievo se non il semplice esonero degli agenti contabili dall’allegazione al conto della documentazione occorrente per il giudizio in questione. L’obbligo suddetto era ribadito, per gli Uffici del Pubblico Ministero, anche dal Procuratore Generale presso la Corte dei conti con propria nota n. I.C./21 in data 27 maggio 1998.

Il Magistrato relatore sui conti competente per territorio,di contro, dichiarava di condividere una recente posizione dottrinaria, peraltro isolata, la quale aveva occasione d’affermare che, sulla scorta della citata disciplina, gli agenti contabili degli Enti locali sono tenuti a presentare i relativi conti esclusivamente allo stesso Ente, essendo stato abrogato l’obbligo di deposito di questi ultimi – e non solo dei relativi allegati - presso la Corte dei conti, la quale, in ogni caso, conserva la facoltà di richiederli.

Chiedeva, pertanto, al Presidente della Sezione che la questione fosse sottoposta alla cognizione ad alle valutazioni del Collegio, ex art. 29 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, anche considerando che il Ministero dell’Interno con circolare n. FL 25/97 in data 1 ottobre 1997, concernente “Chiarimenti in ordine all’attività gestionale degli enti locali a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127”, riteneva “venuto meno l’obbligo di trasmissione dei conti alla Corte”.

In relazione alla istanza, il Presidente della Sezione fissava, quindi, l’attuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 33 del richiamato regolamento di procedura.

In sede di pubblica udienza, il Rappresentante del Pubblico Ministero, evidenziava casi di elusione dell’obbligo di rendicontazione da parte del Tesoriere ed altri agenti contabili di mancato controllo da parte delle Amministrazioni della relativa documentazione, quando addirittura di smarrimento della stessa e,più in generale, i delicati problemi derivanti dagli interessi in materia di anticipazioni di cassa, segnalando, infine, che alcuni degli aspetti in esame erano oggetto di studio a cura di apposito “Nucleo” costituito presso il competente Ministero.

Considerato in

DIRITTO

L’art. 93, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed emanato nel corso del presente giudizio, prevede: “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Il successivo terzo comma aggiunge: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”.

L’art. 226 dello stesso Decreto specifica: “1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti”.

Inoltre, l’art. 233 del medesimo provvedimento stabilisce, con formulazione parzialmente simile a quella della precedente disposizione:

“1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 3. Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 160”.

Ciò premesso, in virtù delle disposizioni in parola, questa Sezione ritiene certa la sussistenza dell’obbligo, in capo al Tesoriere, di presentazione del conto all’Amministrazione, con le modalità su indicate, e della necessità dei successivi adempimenti da parte dell’Ente locale, il cui Rappresentante deve trasmettere alla Corte dei conti il documento in questione.

È, peraltro, in facoltà della Corte di richiedere, ove tecnicamente possibile, ai fini della accelerazione dell’ esame con il ricorso a procedure informatiche , anche la trasmissione del conto su supporto magnetico o in via telematica.

Il che anche per corrispondere al disegno perseguito con i più recenti provvedimenti dal legislatore di giungere, attraverso la introduzione della tecnologia informatica, e previa l’adozione di misure che valgano a garantire la integrità, la intangibilità e la riservatezza dei dati, alla semplificazione dei procedimenti, rendendo automatica la procedura di verifica del rispetto da parte del tesoriere delle norme contabili che è tenuto ad osservare in materia di gestione di tesoreria nonché, tra l’altro, quella di congruità o esattezza degli interessi e degli aggi fatti gravare sulle Amministrazioni locali.

Occorre al riguardo ribadire che il giudizio di conto, come osservato dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (nn.110/1970;114/1975 etc.), nonché da autorevole dottrina, rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento e per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico.

In definitiva – e tanto corrisponde sostanzialmente al procedimento seguito prima della Legge 15 maggio 1997, n. 127 - l’agente contabile di diritto deve presentare il conto all’Amministrazione, la quale è tenuta a rimetterlo al Giudice, salvi i casi di produzione diretta della documentazione da parte del Tesoriere o dell’Ente (Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale, sentenza n.6 in data 28 gennaio 1980), in relazione a specifiche richieste istruttorie del magistrato competente (art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, e art. 611 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

D’altra parte, va osservato che solo il deposito del conto presso la Segreteria della Sezione competente consente il decorso del termine previsto dall’art.2 della legge 14 gennaio 1994,n.20, ai fini del determinarsi dell’effetto estintivo del giudizio, o comunque consente di pervenire , nelle vie ordinarie, al sollecito esame dello stesso.

Sussiste al riguardo un sicuro interesse in capo al tesoriere a che il deposito stesso, a cura del rappresentante legale dell’Ente, avvenga nel termine previsto dal citato art. 233 del D.L.vo n.267, al fine di ottenere nel più breve termine possibile la pronuncia sul conto, e ciò agli effetti non solo della definizione dei rapporti di credito-debito con l’ente ma anche agli effetti liberatori della cauzione prestata.

Infine, va rilevato che, poiché il conto del tesoriere deve essere previamente verificato dalla Amministrazione, necessariamente lo stesso deve essere depositato presso la segreteria della Sezione, a cura del legale rappresentante, dopo che dette verifiche siano state effettuate.

Quanto alla documentazione da trasmettere necessariamente in allegato al conto, questa Sezione, essendo rimessa alle valutazioni del singolo magistrato la necessità della acquisizione di altra documentazione in relazione ad incombenze istruttorie reputa necessario che, a cura dell’Ente, nell’ambito di quanto disposto dalle norme citate ed ai fini dell’accertamento della veridicità del conto, depositi in uno con il conto:

- la convenzione di tesoreria;

- la deliberazione di approvazione del conto, corredata degli eventuali rilievi mossi sullo stesso in sede di controllo.

- la relazione dei Revisori dei conti;

- la dichiarazione di mancata presentazione di opposizioni al conto.

Quanto alla necessità della acquisizione della delibera dell’Ente deve sottolinearsi che essa rende certe le risultanze del conto, attestando la concordanza dei dati esposti dal Tesoriere con quelli in possesso degli Uffici amministrativi e contabili,non diversamente da quanto è previsto per i conti presentati dagli agenti dello Stato. Si ricorda, infatti, che gli stessi, preventivamente all’invio alla Corte, devono essere sottoposti all’esame dei competenti uffici di Ragioneria ai sensi dell’art. 618 del R.D. 23.5.1924,n. 827,che stabilisce che tutti i conti “devono essere riveduti e parificati… e certificati conformi alle proprie scritture” dalle rispettive amministrazioni centrali.

In proposito,va sottolineata la importanza anche agli effetti del giudizio di conto, del controllo interno svolto, non solo dagli Uffici di Ragioneria, ma dal collegio dei revisori, la cui relazione deve essere acquisita in ogni caso perché, stante la materiale impossibilità per la Corte di procedere ad una verifica diretta e completa della documentazione di supporto dei conti (riversali di incasso, mandati di pagamento, etc…), la mancata evidenziazione di irregolarità nella relazione stessa – salvo i casi in cui dal conto oppure aliunde - risultasse il ragionevole dubbio di carenze nell’esame compiuto dai revisori,la attestazione di regolarità del Collegio costituiscono tutti elementi su cui fondare la richiesta di approvazione della gestione del tesoriere.

Al riguardo va sottolineato che, ai sensi dell’art.57, co.5, della legge n.142/1990, il collegio dei revisori “ esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione“ e risponde, ai sensi del successivo comma “ della verità delle attestazioni”. Con obbligo di riferire immediatamente al Consiglio comunale o provinciale ove riscontri irregolarità.

Ciò rende i revisori responsabili di eventuali omissioni ove la pronuncia di regolarità emessa dal giudice contabile con riguardo alla gestione del tesoriere sia fondata su tali attestazioni o non abbiano tempestivamente denunciato i fatti alla Corte.

In ordine alla seconda questione prospettata con la relazione introduttiva, e cioè della interpretazione da darsi all’art. 2 della legge n.20/1994, che ha previsto che, una volta dichiarata la estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale dal deposito, il conto e la relativa documentazione di supporto può essere restituita all’Ente, si ritiene che nulla impedisca la restituzione del conto e della relativa documentazione all’Amministrazione interessata anche nel caso di approvazione del conto con decreto del Presidente della Sezione e, quindi, indipendentemente e al di fuori della ipotesi di estinzione, dovendosi ritenere che tale norma ha portata più generale, e fermo restando comunque per le Amministrazioni l’obbligo di custodia della documentazione in questione.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

rende la propria decisione interlocutoria nel senso indicato in motivazione;

ne dispone la comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero e la notificazione, per l’esecuzione, nella parte ordinatoria e di rispettiva competenza, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, al Sindaco del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ed al legale Rappresentante della Banca Popolare della Marsica (ora Banca Toscana S.p.A.), con sede in L’Aquila, Via Beato Cesidio, 37.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nulla per le spese.

Così deciso in L’Aquila, in data 4 aprile 2001.

Depositata in Segreteria il 18.5.2001

Il Direttore della Segreteria omissis