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Corte
dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - 3.4.2002 n. 163/2002 - Presidente
Minerva - Relatore Pepe P. M. Perin c/ G. B. e G.M. (avv.to
Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini) Giudizio
di responsabilità amministrativa reato contro la p.a. peculato
sospensione del processo in attesa esito definitivo procedimento penale non
obbligatoria danno erariale - sussiste responsabilità impiegato
addetto al servizio cassa ufficio del registro agente contabile direttore
dellufficio omissione vigilanza - colpa grave non sussiste in
presenza di personale inadeguato e di reiterate richieste non accolte
dallamministrazione di personale qualificato. Ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. è
esclusa l'assoluta necessità di una sospensione del processo contabile in attesa della
conclusione del procedimento penale che vede coinvolto il dipendente pubblico tratto a
giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto l'istituto della sospensione non
riveste carattere obbligatorio, ma riposa solo su di una valutazione facoltativa del
giudice contabile. Sussiste la responsabilità
amministrativa di unimpiegata addetta al servizio cassa di un Ufficio del registro (che
in tale veste assume la posizione di agente contabile), a seguito del pregiudizio
arrecato alla p.a. in conseguenza di appropriazione intenzionale di somme di denaro di cui
la predetta aveva, per ragioni di servizio, la disponibilità materiale. Non sussiste responsabilità a titolo di
colpa grave del direttore dellufficio del registro, per omissione di vigilanza,
quando aperte, reiterate e vane richieste di personale qualificato inoltrate, anche per le
vie brevi, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, non sono state accolte,
impedendo così al medesimo dirigente di ridurre ovvero di eliminare le oggettive e palesi
difficoltà organizzative dellufficio. SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 243/R del
registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la
Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: G.
B.,
nata a omissis, quale Impiegata addetta allo sportello di cassa presso l'Ufficio
del Registro di Teramo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Guglielmo Marconi e
Gabriella Zuccarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Pezzopane, con sede in L'Aquila, Via Strinella, 35; G.
M.,
nato a omissis, quale Direttore del suddetto Ufficio; uditi,
alla pubblica udienza in data 5 febbraio 2002, il Magistrato relatore, nella persona del
Dott. Federico Pepe, ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Massimo Perin; con
lassistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi; esaminati
gli atti ed i documenti della causa. Rilevato
in FATTO
Con
atto di citazione depositato in data 10 aprile 2001 - notificato a G. B. ed a G. M. in
data 25 giugno 2001 - il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale
in intestazione chiamava in giudizio i predetti "per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore
dell'Erario della somma di lire 30.036.145 o di quella diversa somma che risulterà in
corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio. Il sig. G. M.
dovrà rispondere, in via sussidiaria, limitatamente a una somma di almeno lire
5.000.000". I
fatti contestati dalla Procura regionale erano i seguenti: ""Il Ministero delle Finanze - Direzione regionale
delle Entrate per lAbruzzo con lettera prot. 41351 del 24 agosto 2000, ha
comunicato a questo Ufficio di Procura che la sig.ra B. G., già in servizio presso
lUfficio del Registro di Teramo ed attualmente presso quello di Pescara, è stata
condannata dal Tribunale di Teramo, Ufficio del G.U.P., con sentenza n. 1275 del 3.7.2000,
depositata il 10.8.2000 ad anni uno, mesi sei di reclusione (pena sospesa), oltre il
pagamento delle spese processuali e allinterdizione temporanea dai pubblici Uffici
per la durata di anni uno e mesi sei per il reato di peculato (art. 314 c.p.). La predetta
intimata, nello svolgimento del proprio servizio di addetta alla cassa del servizio
autonomo di cassa (SAC) dellUfficio del Registro di Teramo, si appropriava, nel
periodo intercorrente dal gennaio 1996 al maggio 1997, di una somma globale di lire
30.036.145, proveniente dai versamenti dei vaglia postali, prevalentemente relativi a
contestazioni in materia di infrazioni automobilistiche, somma di cui aveva la
disponibilità per ragioni dufficio. La conoscenza a questo Ufficio requirente del
predetto danno, indipendentemente dalla predetta pronuncia di condanna del giudice penale,
avveniva già dal 16.3.1998 a seguito di denuncia formulata dagli Ispettori superiori
dott. Sabatino DI MARCO e dott. Claudio VARANI del Ministero delle Finanze, i quali, oltre
ad aver accertato gravi irregolarità nel servizio di riscossione dei vaglia postali,
avevano evidenziato che il danno poteva essere suscettibile di unulteriore
quantificazione. La sig.ra B. G. ha realizzato, così come si evince sia dagli
accertamenti ispettivi realizzati dallamministrazione che da quelli disposti dal
giudice penale, una serie di frodi contabili consistenti (così come si evince dagli atti
del procedimento penale) in: 1. sostituzione di vaglia in contanti e contestuale
versamento al Tesoriere, omettendo di compilare lordine dincasso, senza
contabilizzare lincasso; 2. temporanei prelievi successivamente riversati, e
precisamente cambio in contanti di vaglia incassati e contemporanea annotazione e
versamento di altri vaglia sulle distinte di versamento, di identico importo e senza per
questi ultimi, ovviamente emettere ordini dincasso; 3. sostituzione di contante con
vaglia inviati dai contribuenti nelle date 9.4.1997 e 17.7.1997, per far fronte al
pagamento di infrazioni automobilistiche senza aver in precedenza emesso lordine
dincasso. Successivamente veniva annullato a livello informatico senza la dovuta
documentazione di supporto, tanto che il sistema segnalava lannullamento del rilievo
e la liberazione del contribuente. Quanto sopra, così come si evince dai fatti in parola,
costituisce un danno erariale che deve essere risarcito allAmministrazione. Il danno
erariale deriva dal comportamento dellimpiegata, sig.ra B. G. addetta al servizio
cassa dellUfficio del Registro di Teramo connotato dallintenzionalità di
appropriarsi di somme di spettanza dellamministrazione finanziaria. Sussiste, inoltre, una responsabilità amministrativa
sussidiaria del direttore dellUfficio del registro di Teramo, sig. M. G. per la
grave trascuratezza, sotto il profilo omissivo, che ha consentito in un clima «a dir poco
lassista» (così come emerge a pag. 9 della sentenza n. 1275 del 3.7.2000) la mancanza
dei necessari controlli interni che, se effettuati, avrebbero forse impedito o, almeno
ridotto, le conseguenze dannose per il pubblico Erario. Quanto sopra ha portato il
medesimo responsabile ad avere una condotta causalmente collegata allevento dannoso
prodotto allamministrazione finanziaria dalla sig.ra B. G."". In
relazione a tali accadimenti, il Sostituto Procuratore Generale instaurava il
contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo
comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19,
mediante lemissione dellinvito a dedurre, notificato a G. B. ed a G. M. in
data, rispettivamente, 21 febbraio 2001 e 25 gennaio 2001. Gli odierni Convenuti, non chiedendo di
essere ascoltati personalmente, producevano le proprie deduzioni in data 22 marzo 2001 e
14 febbraio 2001. La Difesa di G. B. chiedeva in via
preliminare la sospensione ex art. 295 del
c.p.c. a causa della pendenza del giudizio di appello avverso la predetta sentenza penale;
contestava, nel merito, la sussistenza delle dedotte ipotesi di responsabilità, fondate
su ipotesi indiziarie e non concludenti, non esistendo "riscontro diretto della ipotesi appropriativa
formulata dalla Procura Regionale, riproposta sulla base delle risultanze del giudizio
penale di primo grado"; richiamava lattenzione su alcuni elementi di fatto
ritenuti essenziali al fine del decidere; precisava lassenza di una situazione di
cassa e di un elenco (o protocollo) valori alla data di sostituzione della cassiera
titolare con i supplenti e la "utilizzazione
anche ad opera di terzi soggetti del medesimo meccanismo appropriativo"; chiedeva
di considerare il ruolo, nella concreta fattispecie, della cassiera supplente con reggenza
fiduciaria del s.a.c. dal 15 gennaio 1996 al 20 aprile 1997 e dell'addetta al servizio di
segreteria ed al reparto infrazioni automobilistiche. G.
M. richiamava quanto segnalato all'Amministrazione con nota in data 11 aprile 1998;
evidenziava il proprio curriculum vitae e
l'enorme mole di lavoro; riteneva assente, alla luce della giurisprudenza contabile, la
colpa grave; precisava la carenza, all'interno dell'Ufficio, di qualificate risorse umane
da adibire al maneggio di denaro, pur in presenza di reiterate richieste di personale
inoltrate alla competente Direzione Regionale delle Entrate. Seguiva,
come descritto, l'emissione dell'atto di citazione. G.
M., con atti depositati in data 2 agosto 2001 e 7 settembre 2001: richiamava il contenuto
del precedente atto; citando numerosa giurisprudenza, riteneva assenti, in particolare,
gli estremi della colpa grave, e concludeva per l'assoluzione dall'addebito de quo. Gli Avvocati Guglielmo Marconi e Gabriella
Zuccarini, con memoria depositata in data 12 settembre 2001: eccepivano la nullità
dell'atto di citazione, stante l'inosservanza dei termini per comparire; chiedevano la
sospensione del giudizio, ex art. 295 del
c.p.c., in attesa della definizione del processo penale, pendente in grado di appello;
contestavano, nel merito, quanto osservato dalla Procura regionale; prospettavano il
coinvolgimento, nei fatti in argomento, di soggetti terzi, ed invocavano, infine, il
rigetto delle pretese di Parte attrice nonché, in via subordinata, la riduzione
dell'addebito. In data 2 ottobre 2001, il Presidente,
sentito il Collegio, fissava nuova udienza al 5 febbraio 2002. In sede di pubblica udienza, il Pubblico
Ministero concludeva per la condanna dei Convenuti. Considerato in DIRITTO In via preliminare, si osserva che
l'udienza fissata a data odierna, ex art. 164,
terzo comma, del c.p.c., rispetta i termini di cui all'art. 163 bis, primo comma, dello stesso codice, richiamato
dall'art. 7, primo comma, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. Deve essere esaminata, inoltre, la
questione prospettata dagli Avvocati Marconi e Zuccarini in ordine alla sospensione del
giudizio. Invero, il nuovo testo dell'art. 295 del
c.p.c. esclude l'assoluta necessità di una sospensione del processo contabile in attesa
della conclusione del procedimento penale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 656 in data 21 giugno 1999). L'istituto della sospensione, pertanto,
non riveste carattere obbligatorio ma riposa su una valutazione facoltativa del giudice
contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 525
in data 16 maggio 1999). Nel caso concreto - considerata
l'acquisizione di elementi probatori sufficienti al fine della decisione (Corte dei conti,
Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 331 in data 14 novembre 2000), elementi
raccolti anche nel procedimento penale e
liberamente apprezzabili ai sensi dellart. 116, primo comma, del c.p.c. (Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 177 in
data 12 maggio 2000) - non si ravvisano validi motivi per disporre la sospensione de qua. Per la parte di merito, si osserva che la
fattispecie in esame costituisce una precisa ipotesi di danno, inteso quale "perdita certa, concreta ed attuale" delle
somme in argomento; nocumento patrimoniale sicuramente sussistente, peraltro, ove si
configuri il reato di peculato (Corte dei conti, Sezione I, sentenze nn. 104 in data 6
luglio 1993 e 1360 in data 12 aprile 1991). La responsabilità di tale pregiudizio
deve essere attribuita esclusivamente alla B., la quale, d'altronde, "avendo, per ragioni di servizio, la disponibilità di
somme di proprietà dellamministrazione assume, allinterno di questa, la
posizione di agente contabile, qualifica che spetta a tutti coloro che hanno maneggio
qualsivoglia di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie
appartenenti allo Stato". Tanto in base sia alla citata sentenza n.
1275 in data 3 luglio 2000, depositata in data 10 agosto 2000, nella parte relativa alla
"avvenuta appropriazione del denaro"
da parte della Convenuta, "pienamente
consapevole di quanto stava attuando", sia agli accertamenti compiuti in sede
amministrativa (relazioni nn. 576 e 577 in data 22 aprile 1998 degli Ispettori Sabatino Di
Marco e Claudio Varani), conclusioni che, per di più, consentono di prescindere dalla
chiamata in causa di ulteriori soggetti, integrazione invocata espressamente dalla difesa
della B.. Allo stato degli atti, infatti, la
richiesta evocazione dei suddetti soggetti non può apportare contributo alcuno al
giudizio. Del resto, la verifica dell'integrità del
contraddittorio deve essere eseguita con riferimento alla domanda introduttiva e alla
prospettazione dell'attore e non con riguardo a ipotesi di responsabilità costruite sulla
scorta delle tesi difensive dei convenuti, che possono ben valere a contestare la
fondatezza nel merito della domanda stessa ma non comportano la necessaria estensione
soggettiva del processo (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n.
15 in data 20 gennaio 1998). Deve essere esclusa, altresì, la
responsabilità del M., giacché latteggiamento psicologico del medesimo non
presenta quel grado di intensità, particolarmente qualificato, richiesto dallart.
1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dallart. 3 del
D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639. A favore di tale conclusione depongono aperte le
reiterate (e vane) richieste di personale qualificato inoltrate, anche per le vie brevi,
alla competente Direzione Regionale delle Entrate, istanze tutte tendenti alla riduzione
ovvero all'eliminazione delle oggettive e palesi difficoltà organizzative connesse allo
specifico servizio, privo di risorse umane in possesso di adeguati requisiti. A carico della B. emergono, quindi, tutti
gli elementi per laffermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte
attrice: il danno, l'elemento soggettivo (dolo), la condotta ed il nesso di causalità,
come sopra delineati; la violazione dei doveri di servizio imposti non solo dai generali
ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione ma anche dalle specifiche norme in
materia di servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro (D.P.R. 14 ottobre 1958,
n. 1054); il rapporto di servizio. Il danno deve essere determinato in lire
28.727.010, pari alla differenza tra l'importo di lire 30.036.145 (originariamente
contestato dalla Procura regionale) e lire 1.309.135 (somma relativa ad irregolarità non
imputabili alla B. - citata sentenza n. 1275). Non è possibile ricorrere al potere
riduttivo dell'addebito (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,
sentenza n. 96 in data 9 ottobre 1998). In conclusione, si condanna G. B. al
risarcimento della somma di lire 28.727.010, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata
secondo gli indici ISTAT, dalla data dellevento lesivo (31 maggio 1997, data coincidente con il compimento dell'intero disegno
criminoso contemplato dalla citata sentenza penale) sino alla data di deposito del
presente provvedimento, e gli interessi, in misura legale, da questultima data sino
alleffettiva ed integrale soddisfazione del credito. Le spese del giudizio seguono la
soccombenza. Omissi |