Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - 3.4.2002 n. 163/2002 - Presidente Minerva - Relatore Pepe – P. M. Perin c/ G. B. e G.M. (avv.to Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini)

Giudizio di responsabilità amministrativa – reato contro la p.a. – peculato – sospensione del processo in attesa esito definitivo procedimento penale – non obbligatoria – danno erariale - sussiste – responsabilità – impiegato addetto al servizio cassa ufficio del registro – agente contabile – direttore dell’ufficio – omissione vigilanza - colpa grave – non sussiste – in presenza di personale inadeguato e di reiterate richieste non accolte dall’amministrazione di personale qualificato.

Ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. è esclusa l'assoluta necessità di una sospensione del processo contabile in attesa della conclusione del procedimento penale che vede coinvolto il dipendente pubblico tratto a giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto l'istituto della sospensione non riveste carattere obbligatorio, ma riposa solo su di una valutazione facoltativa del giudice contabile.

Sussiste la responsabilità amministrativa di un’impiegata addetta al servizio cassa di un Ufficio del registro (che in tale veste assume la posizione di agente contabile), a seguito del pregiudizio arrecato alla p.a. in conseguenza di appropriazione intenzionale di somme di denaro di cui la predetta aveva, per ragioni di servizio, la disponibilità materiale.

Non sussiste responsabilità a titolo di colpa grave del direttore dell’ufficio del registro, per omissione di vigilanza, quando aperte, reiterate e vane richieste di personale qualificato inoltrate, anche per le vie brevi, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, non sono state accolte, impedendo così al medesimo dirigente di ridurre ovvero di eliminare le oggettive e palesi difficoltà organizzative dell’ufficio.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 243/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

G. B., nata a omissis, quale Impiegata addetta allo sportello di cassa presso l'Ufficio del Registro di Teramo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Pezzopane, con sede in L'Aquila, Via Strinella, 35;

G. M., nato a omissis, quale Direttore del suddetto Ufficio;

uditi, alla pubblica udienza in data 5 febbraio 2002, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. Federico Pepe, ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Massimo Perin;

con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 10 aprile 2001 - notificato a G. B. ed a G. M. in data 25 giugno 2001 - il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio i predetti "per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario della somma di lire 30.036.145 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio. Il sig. G. M. dovrà rispondere, in via sussidiaria, limitatamente a una somma di almeno lire 5.000.000".

I fatti contestati dalla Procura regionale erano i seguenti: ""Il Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle Entrate per l’Abruzzo – con lettera prot. 41351 del 24 agosto 2000, ha comunicato a questo Ufficio di Procura che la sig.ra B. G., già in servizio presso l’Ufficio del Registro di Teramo ed attualmente presso quello di Pescara, è stata condannata dal Tribunale di Teramo, Ufficio del G.U.P., con sentenza n. 1275 del 3.7.2000, depositata il 10.8.2000 ad anni uno, mesi sei di reclusione (pena sospesa), oltre il pagamento delle spese processuali e all’interdizione temporanea dai pubblici Uffici per la durata di anni uno e mesi sei per il reato di peculato (art. 314 c.p.). La predetta intimata, nello svolgimento del proprio servizio di addetta alla cassa del servizio autonomo di cassa (SAC) dell’Ufficio del Registro di Teramo, si appropriava, nel periodo intercorrente dal gennaio 1996 al maggio 1997, di una somma globale di lire 30.036.145, proveniente dai versamenti dei vaglia postali, prevalentemente relativi a contestazioni in materia di infrazioni automobilistiche, somma di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio. La conoscenza a questo Ufficio requirente del predetto danno, indipendentemente dalla predetta pronuncia di condanna del giudice penale, avveniva già dal 16.3.1998 a seguito di denuncia formulata dagli Ispettori superiori dott. Sabatino DI MARCO e dott. Claudio VARANI del Ministero delle Finanze, i quali, oltre ad aver accertato gravi irregolarità nel servizio di riscossione dei vaglia postali, avevano evidenziato che il danno poteva essere suscettibile di un’ulteriore quantificazione. La sig.ra B. G. ha realizzato, così come si evince sia dagli accertamenti ispettivi realizzati dall’amministrazione che da quelli disposti dal giudice penale, una serie di frodi contabili consistenti (così come si evince dagli atti del procedimento penale) in: 1. sostituzione di vaglia in contanti e contestuale versamento al Tesoriere, omettendo di compilare l’ordine d’incasso, senza contabilizzare l’incasso; 2. temporanei prelievi successivamente riversati, e precisamente cambio in contanti di vaglia incassati e contemporanea annotazione e versamento di altri vaglia sulle distinte di versamento, di identico importo e senza per questi ultimi, ovviamente emettere ordini d’incasso; 3. sostituzione di contante con vaglia inviati dai contribuenti nelle date 9.4.1997 e 17.7.1997, per far fronte al pagamento di infrazioni automobilistiche senza aver in precedenza emesso l’ordine d’incasso. Successivamente veniva annullato a livello informatico senza la dovuta documentazione di supporto, tanto che il sistema segnalava l’annullamento del rilievo e la liberazione del contribuente. Quanto sopra, così come si evince dai fatti in parola, costituisce un danno erariale che deve essere risarcito all’Amministrazione. Il danno erariale deriva dal comportamento dell’impiegata, sig.ra B. G. addetta al servizio cassa dell’Ufficio del Registro di Teramo connotato dall’intenzionalità di appropriarsi di somme di spettanza dell’amministrazione finanziaria. Sussiste, inoltre, una responsabilità amministrativa sussidiaria del direttore dell’Ufficio del registro di Teramo, sig. M. G. per la grave trascuratezza, sotto il profilo omissivo, che ha consentito in un clima «a dir poco lassista» (così come emerge a pag. 9 della sentenza n. 1275 del 3.7.2000) la mancanza dei necessari controlli interni che, se effettuati, avrebbero forse impedito o, almeno ridotto, le conseguenze dannose per il pubblico Erario. Quanto sopra ha portato il medesimo responsabile ad avere una condotta causalmente collegata all’evento dannoso prodotto all’amministrazione finanziaria dalla sig.ra B. G."".

In relazione a tali accadimenti, il Sostituto Procuratore Generale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l’emissione dell’invito a dedurre, notificato a G. B. ed a G. M. in data, rispettivamente, 21 febbraio 2001 e 25 gennaio 2001.

Gli odierni Convenuti, non chiedendo di essere ascoltati personalmente, producevano le proprie deduzioni in data 22 marzo 2001 e 14 febbraio 2001.

La Difesa di G. B. chiedeva in via preliminare la sospensione ex art. 295 del c.p.c. a causa della pendenza del giudizio di appello avverso la predetta sentenza penale; contestava, nel merito, la sussistenza delle dedotte ipotesi di responsabilità, fondate su ipotesi indiziarie e non concludenti, non esistendo "riscontro diretto della ipotesi appropriativa formulata dalla Procura Regionale, riproposta sulla base delle risultanze del giudizio penale di primo grado"; richiamava l’attenzione su alcuni elementi di fatto ritenuti essenziali al fine del decidere; precisava l’assenza di una situazione di cassa e di un elenco (o protocollo) valori alla data di sostituzione della cassiera titolare con i supplenti e la "utilizzazione anche ad opera di terzi soggetti del medesimo meccanismo appropriativo"; chiedeva di considerare il ruolo, nella concreta fattispecie, della cassiera supplente con reggenza fiduciaria del s.a.c. dal 15 gennaio 1996 al 20 aprile 1997 e dell'addetta al servizio di segreteria ed al reparto infrazioni automobilistiche.

G. M. richiamava quanto segnalato all'Amministrazione con nota in data 11 aprile 1998; evidenziava il proprio curriculum vitae e l'enorme mole di lavoro; riteneva assente, alla luce della giurisprudenza contabile, la colpa grave; precisava la carenza, all'interno dell'Ufficio, di qualificate risorse umane da adibire al maneggio di denaro, pur in presenza di reiterate richieste di personale inoltrate alla competente Direzione Regionale delle Entrate.

Seguiva, come descritto, l'emissione dell'atto di citazione.

G. M., con atti depositati in data 2 agosto 2001 e 7 settembre 2001: richiamava il contenuto del precedente atto; citando numerosa giurisprudenza, riteneva assenti, in particolare, gli estremi della colpa grave, e concludeva per l'assoluzione dall'addebito de quo.

Gli Avvocati Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini, con memoria depositata in data 12 settembre 2001: eccepivano la nullità dell'atto di citazione, stante l'inosservanza dei termini per comparire; chiedevano la sospensione del giudizio, ex art. 295 del c.p.c., in attesa della definizione del processo penale, pendente in grado di appello; contestavano, nel merito, quanto osservato dalla Procura regionale; prospettavano il coinvolgimento, nei fatti in argomento, di soggetti terzi, ed invocavano, infine, il rigetto delle pretese di Parte attrice nonché, in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

In data 2 ottobre 2001, il Presidente, sentito il Collegio, fissava nuova udienza al 5 febbraio 2002.

In sede di pubblica udienza, il Pubblico Ministero concludeva per la condanna dei Convenuti.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, si osserva che l'udienza fissata a data odierna, ex art. 164, terzo comma, del c.p.c., rispetta i termini di cui all'art. 163 bis, primo comma, dello stesso codice, richiamato dall'art. 7, primo comma, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.

Deve essere esaminata, inoltre, la questione prospettata dagli Avvocati Marconi e Zuccarini in ordine alla sospensione del giudizio.

Invero, il nuovo testo dell'art. 295 del c.p.c. esclude l'assoluta necessità di una sospensione del processo contabile in attesa della conclusione del procedimento penale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 656 in data 21 giugno 1999).

L'istituto della sospensione, pertanto, non riveste carattere obbligatorio ma riposa su una valutazione facoltativa del giudice contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 525 in data 16 maggio 1999).

Nel caso concreto - considerata l'acquisizione di elementi probatori sufficienti al fine della decisione (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 331 in data 14 novembre 2000), elementi raccolti anche  nel procedimento penale e liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, primo comma, del c.p.c. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 177 in data 12 maggio 2000) - non si ravvisano validi motivi per disporre la sospensione de qua.

Per la parte di merito, si osserva che la fattispecie in esame costituisce una precisa ipotesi di danno, inteso quale "perdita certa, concreta ed attuale" delle somme in argomento; nocumento patrimoniale sicuramente sussistente, peraltro, ove si configuri il reato di peculato (Corte dei conti, Sezione I, sentenze nn. 104 in data 6 luglio 1993 e 1360 in data 12 aprile 1991).

La responsabilità di tale pregiudizio deve essere attribuita esclusivamente alla B., la quale, d'altronde, "avendo, per ragioni di servizio, la disponibilità di somme di proprietà dell’amministrazione assume, all’interno di questa, la posizione di agente contabile, qualifica che spetta a tutti coloro che hanno maneggio qualsivoglia di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato".

Tanto in base sia alla citata sentenza n. 1275 in data 3 luglio 2000, depositata in data 10 agosto 2000, nella parte relativa alla "avvenuta appropriazione del denaro" da parte della Convenuta, "pienamente consapevole di quanto stava attuando", sia agli accertamenti compiuti in sede amministrativa (relazioni nn. 576 e 577 in data 22 aprile 1998 degli Ispettori Sabatino Di Marco e Claudio Varani), conclusioni che, per di più, consentono di prescindere dalla chiamata in causa di ulteriori soggetti, integrazione invocata espressamente dalla difesa della B..

Allo stato degli atti, infatti, la richiesta evocazione dei suddetti soggetti non può apportare contributo alcuno al giudizio.

Del resto, la verifica dell'integrità del contraddittorio deve essere eseguita con riferimento alla domanda introduttiva e alla prospettazione dell'attore e non con riguardo a ipotesi di responsabilità costruite sulla scorta delle tesi difensive dei convenuti, che possono ben valere a contestare la fondatezza nel merito della domanda stessa ma non comportano la necessaria estensione soggettiva del processo (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 15 in data 20 gennaio 1998).

Deve essere esclusa, altresì, la responsabilità del M., giacché l’atteggiamento psicologico del medesimo non presenta quel grado di intensità, particolarmente qualificato, richiesto dall’art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639.

A favore di tale conclusione depongono aperte  le reiterate (e vane) richieste di personale qualificato inoltrate, anche per le vie brevi, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, istanze tutte tendenti alla riduzione ovvero all'eliminazione delle oggettive e palesi difficoltà organizzative connesse allo specifico servizio, privo di risorse umane in possesso di adeguati requisiti.

A carico della B. emergono, quindi, tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte attrice: il danno, l'elemento soggettivo (dolo), la condotta ed il nesso di causalità, come sopra delineati; la violazione dei doveri di servizio imposti non solo dai generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione ma anche dalle specifiche norme in materia di servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro (D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054); il rapporto di servizio.

Il danno deve essere determinato in lire 28.727.010, pari alla differenza tra l'importo di lire 30.036.145 (originariamente contestato dalla Procura regionale) e lire 1.309.135 (somma relativa ad irregolarità non imputabili alla B. - citata sentenza n. 1275).

Non è possibile ricorrere al potere riduttivo dell'addebito (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 96 in data 9 ottobre 1998). 

In conclusione, si condanna G. B. al risarcimento della somma di lire 28.727.010, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, dalla data dell’evento lesivo (31 maggio 1997, data  coincidente con il compimento dell'intero disegno criminoso contemplato dalla citata sentenza penale) sino alla data di deposito del presente provvedimento, e gli interessi, in misura legale, da quest’ultima data sino all’effettiva ed integrale soddisfazione del credito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Omissi