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Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo sentenza parziale/ordinanza - 6.9.2000 n. 161 - Presidente Minerva - relatore Calamaro - P.M. Di Stefano c. L.V.G., V.A., V.E. V.A.. (avv.ti M Russo, T. Marchese, M.G. Iovino) Giudizio di responsabilità e di conto - responsabile servizio tributi comunale - danno erariale per omesso versamento imposte di spettanza ente pubblico attività dolosa per appropriazione somme di pertinenza ente locale - decorrenza della prescrizione dalla data di effettiva scoperta dellattività dolosa eredi del contabile autore degli ammanchi responsabilità amministrativa e contabile differenze soggetti tenuti alla resa del conto eredi agente contabile. Lappropriazione da parte di un agente contabile di somme di pertinenza del Comune provenienti dal versamento delle imposte evidenziano unattività dolosa che determina la sospensione del corso della prescrizione tra debitore e creditore, finché il dolo del primo non sia stato scoperto. Gli eredi di un agente contabile sono considerati eredi puri e semplici quando, pur avendo rinunciato alleredità, ma trovandosi comunque in possesso dei beni provenienti dal de cuius, non hanno redatto linventario entro tre mesi dal giorno dellapertura della successione o della notizia della devoluta eredità realizzando così la fattispecie descritta allart. 485 cod. civ.. Ai sensi degli articoli 74 del r.d. 18 novembre 1923, n.2440 e 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, assumono la posizione di agente contabile i soggetti cui è commessa dalla P.A. la riscossione delle entrate, il pagamento della spese o, comunque, la conservazione di beni o di valori pubblici, a qualsiasi titolo incaricati, anche se la loro nomina sia irregolare o se, addirittura, mancante. Lagente contabile diviene titolare di una gestione della quale egli è tenuto a rendere il conto; in tal modo lagente medesimo assume la posizione di debitore del carico contabile risultante dagli atti, dal quale è liberato soltanto con il riconoscimento della regolarità, comprovata dal bilanciamento tra la contropartita di entrata e quella di uscita; il rapporto di gestione contabile è assimilabile a quello del contratto di deposito, mentre la responsabilità amministrativa trae il suo fondamento da un atto illecito. Al fine di valutare le eventuali responsabilità contabili a seguito di ammanchi nella gestione delle operazioni di versamento delle imposte di un Comune legittimamente il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio gli eredi dellagente contabile, i quali devono redigere il conto della gestione effettuata dal de cuius ai sensi dellart. 613 del r.d. 23 maggio 1924, n.827; in tale sede essi possono poter addurre le (eventuali) giustificazioni di cui allart. 194 del medesimo r.d. n. 827 del 1924. FATTO (Omissis) DIRITTO 1. Viene in rilievo, in via preliminare, leccezione di prescrizione del credito erariale formulata dai convenuti V. A., A. ed E. e L. V. G., posto che levento dannoso si sarebbe verificato nel quinquennio antecedente alla notifica dellatto di citazione avvenuta il 30 luglio 1999. Leccezione è infondata. Risulta dagli atti che gli ammanchi costituenti il dedotto danno erariale sono riferiti agli anni 1990-1997. A cura del Comune di Chieti sono stati notificati ai convenuti atti di costituzione in mora il 29 dicembre 1997 (relativamente al danno per omesso pagamento TOSAP nel 1992), il 15 maggio 1998 (per lomesso pagamento TOSAP negli anni 1993 1997) e tra il 28 dicembre 1998 e il 4 gennaio 1999 (per omessi o ritardati pagamenti di proventi diversi nel periodo 1993-1997). Da quanto premesso discende che, al più, potrebbe essere interessata dalla prescrizione parte del contestato danno erariale. Sennonché, a parte le considerazioni che in prosieguo verranno formulate, va rilevato che dagli atti processuali si evince che lattività posta in essere dal V. E. era connotata da vero e proprio dolo e non da semplice colpa grave. In mancanza di prova contraria, gli omessi versamenti delle tasse e proventi riscosse dal V. di pertinenza del Comune, evidenziano invero, secondo le regole della comune logica, che si è verificata da parte del medesimo lappropriazione di dette somme. Si tratta, quindi, di attività evidentemente dolosa che determina la sospensione del corso della prescrizione tra debitore e creditore finché il dolo del primo non sia stato scoperto. Avuto riguardo a tale ultimo momento latto di citazione risulta tempestivo. 2. La vicenda di cui è causa, necessita di alcune puntualizzazioni in tema di legittimazione passiva degli eredi, ritenuta sussistente da parte attrice e negata dagli interessati. 2.1. Innanzitutto va verificato se i fratelli V. siano o meno eredi di V. E.. La difesa dei convenuti contesta la qualità di eredi, assumendo che i fratelli V. hanno rinunciato alleredità del padre in data 17 ottobre 1997. La circostanza che essi fossero in possesso di beni ereditari consistenti, secondo la parte convenuta, nellabitazione della famiglia, non costituirebbe un motivo per ritenere non valida ed efficace la rinuncia. In estrema sintesi, avendo gli stessi rinunciato alleredità, non troverebbe applicazione la disciplina contenuta nellart. 485 cod. civ., secondo cui incombe lonere di redigere linventario in caso di accettazione con il relativo beneficio. 2.1.1. In proposito ritiene il Collegio che la prospettazione attrice, secondo cui al momento della rinuncia i fratelli V. avevano acquisito la qualità di eredi, sia fondata. Le successioni a causa di morte trovano compiuta disciplina nel codice civile. Per quanto concerne laccettazione delleredità, vige il principio secondo cui il chiamato potrebbe vantare un proprio interesse a non diventare erede. Per tali motivi è previsto dalla legge (art. 470 cod. civ.) che leredità debba essere accettata. La dottrina e la giurisprudenza hanno, ormai, da tempo, individuato tre forme di accettazione: quella espressa, quella tacita e quella presunta. La prima può essere pura e semplice ovvero con beneficio di inventario, e deve recare le formalità previste, rispettivamente, dallart.475, comma 1, cod. civ. e dallart. 484 cod.civ.. Laccettazione tacita rinviene il suo fondamento nella previsione contenuta nellart. 476 cod. civ. ed è ravvisabile quando il chiamato alla eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Applicazione diretta della rilevanza attribuita dalla legge allattività posta in essere dal chiamato alleredità sono le norme di cui agli articoli 477 e 478 cod. civ. Laccettazione presunta si verifica in dipendenza della omissione di specifici comportamenti da parte del chiamato alleredità. Il legislatore ha ritenuto che in particolari situazioni, connotate dalla mancanza da parte del chiamato dellaccettazione o delle rinuncia delleredità, il mancato compimento di specifici atti, determini lacquisto delleredità. Si tratta, a ben vedere, non tanto di unaccettazione presunta quanto, più precisamente, di unaccettazione ope legis. Necessitano ovviamente, due condizioni: la consapevolezza della delazione e l'appartenenza dei beni posseduti al compendio immobiliare. Laccettazione di cui si tratta è prevista dallart.485, cod. civ. dallart. 487, comma II, cod. civ. e dallart .527 cod. civ. 2.1.2. Orbene i fratelli V. si sono trovati nella situazione contemplata dallart. 485 cod. civ. per loro stessa ammissione, risultando dallatto di rinuncia alleredità «di essere in possesso dei beni ereditari». A mente della citata disposizione il chiamato alleredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve redigere linventario entro tre mesi dal giorno dellapertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale temine, eventualmente prorogabile, senza che linventario sia stato presentato, «il chiamato alleredità è considerato erede puro e semplice». I fratelli V., odierni convenuti, al pari di L. V. G., risultano, dunque, eredi di V. E.. 3. Parte attrice ha contestato una responsabilità di tipo amministrativo-contabile agli eredi di V: E. e una responsabilità sussidiaria al M.. Limpianto accusatorio risulta condiviso dal Collegio. Quanto alla responsabilità diretta, occorre, peraltro, delimitarne lambito e il fondamento. Latto di citazione si muove in una duplice direzione. Argomenta la responsabilità degli eredi per lillecito arricchimento tratto dalle appropriazioni operate da V. E. nella sua qualità di addetto alla riscossione di alcuni tributi e proventi comunali. Sotto altra angolazione configura il danno erariale quale ammanco (pagine 1,2,5,7 e 9) e il V. quale agente contabile (pagine 1,2,3,4,8 e9). 3.1. Tanto premesso occorre verificare se la fattispecie oggetto di causa, rientri nella previsione di cui allart.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, come sostituito dallart.3, comma 1 lettera a) della legge 20 dicembre 1996, n.639 ovvero di altra disposizione di legge. La fattispecie in esame si inquadra nellalveo della responsabilità contabile contemplata dagli articoli 74 del r.d. 18 novembre 1923, n.2440 e 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Alla stregua del suddetto contesto normativo, assumono la posizione di agente contabile i soggetti cui è commessa dalla P.A. la riscossione delle entrate, il pagamento della spese o, comunque, la conservazione di beni o di valori pubblici, a qualsiasi titolo incaricati, anche se la loro nomina sia irregolare o se, addirittura, mancante. «Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dellente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che leventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte» (Cassazione .Sez. u. 10 aprile 1999,n. 232). Con limmissione nellincarico, secondo consolidata giurisprudenza, lagente diviene titolare di una gestione, della quale è tenuto a rendere conto. Diviene debitore del carico contabile risultante dagli atti, dal quale è liberato soltanto con il riconoscimento della regolarità, comprovata dal bilanciamento tra la contropartita di entrata e quella di uscita. La gestione è prettamente documentale e deve svolgersi in conformità alle norme ed alle disposizioni impartite dallAmministrazione. Lart.194 del citato r.d. n.827/1924 stabilisce che le mancanze di danaro avvenute per causa di furto, di forza maggiore, etc , non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti e non comprovano che a essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione. Neppure possono essere discaricati «quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza» nella tenuta delle scritture corrispondenti. Gli articoli 85 del citato r.d. n. 2440/1923 e 34 del r.d. 13 agosto 1933, n.1038 disciplinano il giudizio di responsabilità ad istanza del pubblico ministero nel caso di deficienze accertate dallAmministrazione a carico dei contabili. La giurisprudenza della Corte dei conti, sulla base della predetta normativa, assimilando il rapporto di gestione contabile a quello che scaturisce, secondo il diritto civile, dal contratto di deposito, ha individuato in capo al contabile lobbligo di restituzione di quanto dovuto in base alle scritture; ha stabilito, con alcune varianti, che nel relativo giudizio di responsabilità incombe allOrgano requirente di provare soltanto lesistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni o di valori, quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, e nullaltro; e che il convenuto ha, invece, lonere di fornire piena prova della contestata regolarità o delle cause esimenti della responsabilità (Sez. II Centrale n.17/97 del 13 giugno 1997; 141/98 del 13 maggio 1998 Sez. III Centrale 203 del 23 giugno 2000). Lincarico conferito al V.costituiva atto di immissione nella gestione di entrate pubbliche, e lagente aveva tutti gli strumenti caratteristici per poter determinare il carico ed il discarico contabile. Nelle gestioni contabili lordinata serie documentale delle operazioni di carico e di scarico, configura un elemento posto nellinteresse del contabile e dellAmministrazione. Quando la documentazione risulta irregolare o carente, la ricostruzione della gestione è operata, relativamente alla fattispecie concreta, ai sensi degli articoli 613 e seguenti del r.d. 23 maggio 1924, n.827. 3.2. A questo punto perde di valore la disputa tra le parti circa lintervenuto indebito arricchimento per il dante causa e il conseguente arricchimento indebito degli eredi, presupposto che, se ricorrente, rende sussistente la legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità amministrativa. Invero, come accennato, la vicenda di cui è causa si snoda nellambito della responsabilità contabile e, quindi, è assoggettata alla disciplina, tuttora vigente, indicata al punto 3.1.. Il Collegio è consapevole che allinterpretazione sopra riportata si oppone altro indirizzo ermeneutico, secondo cui lart.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, nel testo novellato dallart. 3 della legge 20 dicembre 1996, n.639 troverebbe applicazione con riferimento sia alla responsabilità amministrativa sia a quella contabile (C. d. C., Sezione II Centrale 11 marzo 1998 n.83/98/A). La richiamata giurisprudenza si fonda sullesistenza del generale principio della personalità della responsabilità. Più in particolare, riferendosi lart.1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, alla «responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti» senza alcuna distinzione tra amministrativa e contabile, risulterebbe, in entrambe le tipologie, intrasmissibile il relativo debito agli eredi (tranne il caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente arricchimento degli eredi). Inoltre, secondo lanzidetta sentenza, le conclusioni sopra riportate troverebbero ampia giustificazione nella comunanza degli elementi costitutivi delle due responsabilità. In proposito ritiene il Collegio di doversi soffermare sulla questione. La responsabilità contabile ha natura del tutto diversa da quella amministrativa. La prima, come accennato al punto 3.1., delineata da una disciplina molto più rigorosa rispetto a quella prevista per la responsabilità amministrativa, si configura alla stregua di un mero obbligo di restituzione di quanto avuto in carico. Lagente, in sintesi, deve rendere conto della propria gestione e, salvo che non dimostri di essersi trovato in una delle condizioni esimenti previste dalla legge, è responsabile delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili. Si tratta, quindi, di una responsabilità che sia sotto il profilo sostanziale che quello processuale evidenzia caratteri distintivi rispetto alla responsabilità amministrativa. Il rapporto di gestione contabile è, infatti, assimilabile a quello che discende dal contratto di deposito mentre la responsabilità amministrativa trae il suo fondamento da un atto illecito. Sotto il profilo processuale, poi, incombe all'agente contabile dimostrare che gli ammanchi non sono a lui ascrivibili: si tratta di prova rigorosa e delimitata dalla legge. Nella responsabilità amministrativa, invece, la sussistenza degli elementi costitutivi va provata dal Procuratore regionale senza limitazioni e con il ricorso anche alla presunzioni. Le due responsabilità, quindi, non sembrano sovrapponibili quanto alla loro «ratio», fondamento ed effetti.(in termini C. d. C. Sezione II centrale n.141/98 citata). A ciò si aggiunga la particolare disciplina che regola il rapporto contabile e che si impernia sul principio che la gestione sia, comunque, rendicontata (art. 612 e seguenti del r.d. 23 maggio 1924, n.827). Orbene, non sembra ipotizzabile che a fronte di una normativa così peculiare, la previsione sullintrasmissibilità agli eredi del debito (erariale) del dante causa, trovi applicazione in caso di responsabilità contabile. Diversamente opinando la gestione del contabile deceduto non avrebbe più interesse per lordinamento giuridico. E pur vero che la sentenza n. 83/98/A della Sezione seconda centrale dappello ha statuito una diretta correlazione tra ammanco e locupletazione del contabile, supportata da una presunzione iuris tantum cui consegue, secondo lid quod plerumque accidit, larricchimento dellerede; e che, secondo tale impostazione, a questultimo spetta opporre prova contraria dellarricchimento. Sennonché la descritta costruzione inevitabilmente collide con i principi della responsabilità contabile sicché, a volerla sostenere, si giungerebbe alla conclusione che allobbligazione di restituzione rimasta inadempiuta, lordinamento non potrebbe reagire se non in caso di illecito arricchimento degli eredi. Conclusivamente ritiene il Collegio che legittimamente il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio gli eredi del contabile. 4. Al fine di valutare le eventuali responsabilità risulta, quindi, necessario che gli eredi V. redigano il conto della gestione effettuata dal de cuius ai sensi dellart. 613 del r.d. 23 maggio 1924, n.827 per poter addurre le (eventuali) giustificazioni di cui allart.194 del medesimo r.d. n.827 del 1924. Tenuto conto di tale incombenti e delle precedenti considerazioni, leccezione di prescrizione dagli stessi sollevata e disattesa al punto 1., trova ulteriore motivo di infondatezza, potendo derivare il danno dagli ammanchi registrabili dal conto giudiziale da predisporre e presentare a questo Giudice. Al suddetto adempimento dovrà provvedersi entro 180 giorni dalla notificazione della presente sentenza-ordinanza. 5. Le spese vanno liquidate al definitivo.
P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo: a) dichiara sussistente la legittimazione degli eredi di V. E. e cioè di L. V. G., V. A., A. ed E.; b) respinge leccezione di prescrizione; c) dispone che a carico dei suddetti eredi si provveda al deposito presso la Segreteria della Sezione del conto giudiziale della gestione effettuata da V. E. entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento; d) sospende ogni altra pronuncia in rito o in merito; e) fissa per la prosecuzione del giudizio ludienza del settembre 2001. Spese al definitivo. Così deciso in LAquila nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 1999.
Depositata in Segreteria in data 6 settembre 2000. Il direttore della segreteria Omissis |