Corte dei conti Sezione Abruzzo - Sentenza Parziale Ordinanza n. 128/2001 - 4.07.2001 - Presidente MINERVA - relatore POZZATO – P.M. BORRELLI – ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO (avv. M. DI FELICE) c/ F. PRATESI e altri (avv. MAZZARELLI, MILANA, SANTORO, FAIETA, BALDUCCI, PROSPERI, ROSSI, QUADRUCCIO, LAUTERI, GIANMARIA).

Giudizio di conto e di responsabilità amministrativa– condizioni ammissibilità intervento adesivo dipendente amministrazione danneggiata – danno erariale c.d. permanente – prescrizione – decorrenza dall’effettiva erogazione trattamento economico – chiamata in giudizio iussu iudicis – utile per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio.

È inammissibile l’intervento ad opponendum nel processo di responsabilità amministrativa da parte di un Ente pubblico, che si presume danneggiato dai propri amministratori, atteso che esso non è legittimato a svolgere un intervento difforme da quello adesivo dipendente con il P.M..

Nel caso di addebito conseguente a illeciti aumenti del trattamento economico per attività svolte a favore dell’amministrazione, la prescrizione decorre non dalla deliberazione di siffatti trattamenti, bensì dall’effettiva loro erogazione, in quanto solo in tale momento si realizza il pregiudizio patrimoniale.

A seguito di quanto sostenuto nel dibattimento dai difensori di alcuni convenuti con le loro argomentazioni dirette a palesare la presenza di una gestione dell’Ente Parco d’Abruzzo contraddistinta da un sistema monocratico riferibile al Presidente del Parco medesimo, con irregolarità continuative, oltre a un’attività gestionale del Direttore, compiuta al di fuori del controllo del C.d.A., sussiste l’opportunità della chiamata in giudizio dello stesso in relazione alla produzione del danno erariale. Quanto sopra per garantire la piena tutela del diritto di difesa dei convenuti e l’esigenza di assicurare l’integrale contraddittorio e di accertare, in un unico processo, le singole responsabilità nella determinazione dell’evento lesivo dedotto in giudizio.

Sentenza Parziale Ordinanza

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 199/R del registro di Segreteria,

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 232/R del registro di Segreteria,

rispettivamente promossi dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti dei signori:

omissis

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15.5.2001:

il giudice relatore dott. Marcovalerio Pozzato;

l’avv. Mario Di Felice, in rappresentanza dell’Ente Parco d’Abruzzo, che ha dispiegato intervento;

l’avv. Mazzarelli omissis;

l’avv. Carlo Milana in rappresentanza dei convenuti omissis;

gli avvocati Rosa Patrizia Santoro e Antonella Faieta in rappresentanza dei convenuti omissis;

l’avv. Ottavio Balducci per il convenuto omissis;

gli avvocati Osvaldo Prosperi e Adriano Rossi in difesa del convenuto omissis;

il Pubblico Ministero nella persona del P.R. dott. Marcello Borrelli.

E’ presente l’avv. Paolo Quadruccio in difesa dei convenuti omissis.

 

RITENUTO IN FATTO

L’originario atto di citazione della Procura regionale per la Regione Abruzzo (giudizio 199/R) riferisce che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, con deliberazione n. 129/92 del 14.4.1992, aveva attribuito al personale dipendente l’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 5 del d.P.R. 27.3.1984, n. 69.

L’avvenuta adozione di tale delibera era stata segnalata dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con nota telegrafica prot. n. 148997 in data 21.6.1996: ad avviso dell’Amministrazione del Tesoro, infatti, l’attribuzione a tutto il personale dipendente dal Parco della surriferita indennità poteva concretare danno erariale, dal momento che la spettanza di tale indennità non poteva essere estesa a TUTTO il personale alle dipendenze dell’Ente Parco ma SOLO alle Forze di Polizia ivi presenti (ovverosia alle Guardie in servizio presso l’Ente Parco).

Si rileva dagli atti che, con deliberazione n. 129 in data 14.4.1992, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco aveva invero disposto l’attribuzione della predetta indennità, prevista dal citato art. 5 del d.P.R. 27.4.1984, n. 84 -già percepita dalle Guardie del Parco stante la loro equiparazione al Corpo Forestale dello Stato- al personale civile dell’Ente sprovvisto della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Ad avviso del C.d.A., in particolare, le attività svolte dal personale civile si esplicano in una serie di funzioni di carattere tecnico-scientifico e tecnico – strumentale - amministrativo finalizzate al coordinamento e supporto dell’attività del corpo di sorveglianza e delle esigenze organizzative e funzionali del corpo stesso.

A sostegno dell’attribuzione, inoltre, il C.d.A. assunse il decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste n. 25195 del 30.11.83, con cui veniva riconosciuta la spettanza dell’emolumento in questione anche al personale del Corpo forestale dello Stato sprovvisto della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in quanto esplicante attività di supporto ai sensi del d.P.R. n. 337/1982.

Sulla riferita delibera n. 129/92 non intervenne l’approvazione del Ministero vigilante, né fu data esecuzione alla medesima (sub specie della concreta erogazione dei benefici economici ivi previsti).

Non essendo stata data esecuzione alla delibera, parte del personale dell’Ente Parco adì le sedi giurisdizionali (TAR del Lazio), allo scopo di ottenere il riconoscimento dei propri pretesi diritti.

La successiva deliberazione in data 15.11.94 (n. 74) del Commissario straordinario dell’Ente dispose di dare attuazione alla delibera n. 129/92 "non appena sarà stato approvato il bilancio di previsione per il 1994 (contenente il relativo stanziamento) da parte del Ministero competente.

La successiva deliberazione del C.d.A. n. 10/95 del 28.7.95 dispose:

1. la definizione transattiva della vertenza pendente innanzi al TAR Lazio, concernente l’attribuzione della predetta indennità pensionabile;

2. l’estensione di quest’ultima, a decorrere dal 1.1.1995, a tutto il personale di ruolo dell’Ente Parco.

Risulta dagli atti che tanto il Ministero del Tesoro che della Funzione Pubblica hanno ritenuto le deliberazioni in questione illegittime, mancando nei destinatari della predetta indennità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, determinante per l’attribuzione del beneficio in questione.

Del medesimo avviso, sostanzialmente, si è rivelato il Ministero dell’Ambiente (in particolare, Servizio Conservazione della Natura, che con "rapporto amministrativo" in data 26.6.98 ha ritenuto che l’attribuzione a tutto il personale dell’Ente Parco dell’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della L. n. 121/1981, con gli importi determinati dall’art. 5 del d.P.R. n. 69/84, non sembra coerente con i presupposti in ragione dei quali l’indennità fu istituita).

La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con determinazione n. 90/98 in data 7.7.98 - 20.11.98, osservò:

-che non vi era materia per una pronuncia in ordine alla deliberazione n. 129/92, atteso che quest’ultima non ha ricevuto esecuzione né poteva averne alcuna, considerato che non erano state rispettate le modalità sub-procedimentali di controllo previste dall’art. 29 della L. 20.3.1975, n. 70;

-che non vi era luogo a censura di illegittimità sulla deliberazione n. 10/95, atto con cui l’Ente, a fronte del contenzioso indotto dagli interessati al percepimento della richiamata indennità , aveva disposto di transigere la controversia per evitare l’alea del giudizio (instaurato innanzi al TAR Lazio);

Quanto all’attribuzione al personale civile dell’Ente della richiamata indennità , a decorrere dal 1.1.1995, la Sezione osservò che:

" - gli Organi dell’Ente avrebbero dovuto tener conto della normativa prevista, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, là dove ha introdotto il generale principio della contrattualizzazione del trattamento economico nell’ambito delle amministrazioni pubbliche (combinato disposto art.2 terzo comma e art.49)".

In base alla suindicata normativa il trattamento economico dei pubblici dipendenti, sia fondamentale che accessorio, deve trovare, a far tempo della entrata in vigore della disciplina normativa di cui al suindicato decreto legislativo, compiuta definizione soltanto nell’ambito della contrattazione collettiva.

In particolare, al punto 3 di detto art.49, è previsto che i contratti collettivi definiscano trattamenti economici accessori, tra l’altro, collegati "all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente" da assegnarsi secondo "l’apporto partecipativo di ciascun dipendente nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva".

La Sezione, ritiene, pertanto, che gli organi responsabili dell’Ente e gli stessi Ministeri vigilanti debbano provvedere, per l’avvenire, onde garantire la piena legalità della corresponsione, a che l’indennità stessa trovi compiuta disciplina, anche sotto il profilo della individuazione dei destinatari, esclusivamente nell’ambito del prossimo contratto collettivo relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici".

Secondo la (prima) citazione, depositata il 19.3.1999, della Procura regionale per la Regione Abruzzo, gli importi pagati dall’Ente al personale non appartenente alle Guardie del Parco a titolo della predetta indennità ex art. 5 del d.P.R. n. 69/1984 costituiscono danno erariale, dei quali devono essere chiamati a rispondere i componenti del Consiglio di Amministrazione pro-tempore dell’Ente Parco partecipanti alla formazione della deliberazione n. 129/1992 del 14.4.1992 e cioè:

i signori C M, Presidente ma deceduto (la procedente Procura non ravvisa le condizioni per la chiamata in giudizio degli eredi), nonché i signori omissis.

La predetta Procura regionale ha quantificato il danno erariale da porre a carico dei predetti (con l’esclusione, come si è detto, di C M) nella somma di lire 1.573.544.000

A seguito della notifica dell’invito di cui all’art. 5, comma 1 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, i predetti incolpati hanno controdedotto con motivi successivamente riprodotti negli atti di costituzione in giudizio, rispettivamente avvenuti:

per i signori L M e R. R. , in data 17.10.2000, con il patrocinio dell’avv. Annalisa Lauteri;

per il sig. S M, in data 25.11.1999, con il patrocinio degli avvocati Paolo Quadruccio e Rita Matticoli;

per il sig. N D, in data 25.11.1999, con il patrocinio dell’avv. Paolo Quadruccio;

per il signori P F e T. V. A., in data 25.11.1999, con il patrocinio dell’avv. Michele Licata.

L’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo ha spiegato intervento in giudizio, con atto del 25.11.1999, con il patrocinio degli avvocati Mario Di Felice e Carlo Milana, sostanzialmente ad opponendum dei motivi posti a base della pretesa della procedente Procura regionale.

Con atto di citazione (232/R) depositato il 4.9.2000 la Procura regionale per la Regione Abruzzo ribadisce che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, con deliberazione n. 129/92 del 14.4.1992, aveva attribuito al personale dipendente l’indennità mensile pensionabile di cui all’art. 5 del d.P.R. 27.3.1984, n. 69.

In esito alla sopravvenienza di documentazione rilevante nel caso de quo (successiva, cioè, alla originaria citazione del 19.3.1999), la procedente Procura da atto di avere svolto ulteriori accertamenti intesi a valutare possibili ipotesi di responsabilità a carico di soggetti non originariamente convenuti.

Era in particolare acquisita la pronuncia della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti (n. 90/98 in data 7.7.1998), dalla quale si evincerebbe, secondo parte attrice, la sussistenza di circostanze diverse e rilevanti quanto al quadro dei fatti e delle responsabilità posto a base dell’atto introduttivo del giudizio: in particolare, la contestata deliberazione n. 129/1992 non aveva avuto esecuzione fino a quando, con successiva delibera n. 10/1995 il Consiglio direttivo dell’Ente Parco aveva deliberato di corrispondere la prefata indennità, anche se in via di transazione a fronte del contenzioso frattanto indotto dagli interessati, nella affermata opportunità di non affrontare l’alea del giudizio.

L’importo complessivo della spesa relativa al pagamento dell’indennità per il periodo 1.4.1992-30.11.1994 è stato pertanto quantificato, nell’atto di transazione sottoscritto dal Presidente pro-tempore Pratesi e il personale ricorrente, in data 30.8.1996, in lire 414.069.000.

La procedente Procura rileva che (a suo avviso illegittimamente) l’Ente ha continuato a corrispondere l’indennità in questione fino alla data attuale: il relativo onere risulterebbe essere (in assenza di documentazione di dettaglio pur ricercata) lire 39.338.600 mensili (cfr. comunicazione prot. 8288/P in data 30.10.1997).

Ad avviso della Procura, ferma restando la originaria contestazione dell’illegittimità dell’estensione dei benefici economici in questione a tutto il personale dell’Ente Parco, si manifesterebbe una sicura connessione funzionale tra le delibere n. 129/1992 e n. 10/1995, che imporrebbe l’affermazione della responsabilità dell’indebita erogazione oltre che dei componenti il Consiglio di Amministrazione già convenuti nel giudizio n. 199/R, anche dei componenti il Consiglio Direttivo in carica nel 1995.

L’avvenuta adozione di tale delibera era stata segnalata dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., con nota telegrafica prot. n. 148997 in data 21.6.1996: ad avviso dell’Amministrazione del Tesoro, infatti, l’attribuzione a tutto il personale dipendente dal Parco della surriferita indennità poteva concretare danno erariale, dal momento che la spettanza di tale indennità non poteva essere estesa a TUTTO il personale alle dipendenze dell’Ente Parco ma SOLO alle Forze di Polizia ivi presenti (ovverosia alle Guardie in servizio presso l’Ente Parco).

Secondo la (seconda) citazione, in data 4.9.2000, della Procura regionale per la Regione Abruzzo gli importi pagati dall’Ente Parco al personale non appartenente alle Guardie Forestali (del Parco medesimo) a titolo della predetta indennità ex art. 5 del d.P.R. n. 69/1984 costituiscono danno erariale, dei quali devono essere chiamati a rispondere i componenti del Consiglio Direttivo in carica nel 1995, signori: omissis.

La predetta Procura regionale ha, dunque, nuovamente quantificato il danno erariale da porre a carico dei predetti e dei convenuti con precedente atto di citazione nella complessiva somma di lire 3.128.432.400, costituita dall’importo complessivo stabilito nelle transazioni per il periodo 1.4.1992-30.11.1994 (lire 414.069.000) e da 69 mensilità del costo medio mensile dell’erogazione dell’indennità calcolato in lire 39.338.600, oltre a rivalutazione monetaria interessi e spese di giudizio in favore dell’Ente Autonomo Parco nazionale d’Abruzzo.

A seguito della notifica dell’invito di cui all’art. 5, comma 1 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, hanno depositato controdeduzioni i signori:

omissis;

omissis (anche previa audizione personale in data 17.5.2000);

omissis;

omissis;

omissis;

omissis;

omissis (anche previa audizione personale in data 17.5.2000);

omissis;

omissis;

omissis (anche previa audizione personale in data 17.5.2000);

omissis;

omissis.

Alla rassegna di tali controdeduzioni è peraltro seguita l’emissione di atto di citazione, in data 4.9.2000, della procedente Procura regionale.

I motivi posti a base della pretesa azionata da quest’ultima possono essere così riassunti:

l’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della L. 1.4.1981, n. 121 è di esclusiva spettanza della forze di polizia (indicate dall’art. 16 della surriferita legge), non potendo essere estesa ad altri dipendenti civile e militari dello Stato;

il fatto che alla formale attribuzione dell’assegno del 1992 non sia seguita alcuna concreta erogazione sino al 1995 è prova della piena consapevolezza degli amministratori dell’Ente della illiceità della concessione e delle responsabilità connesse ai conseguenti indebiti oneri di spesa. Tali illiceità e responsabilità furono del resto tempestivamente e reiteratamente rilevate dal Collegio dei revisori dei conti, dal Ministero vigilante e dal Ministero del Tesoro: tali circostanze, peraltro, non indussero ad una doverosa revoca del provvedimento concessivo;

in tale quadro, la determinazione di dare corso al pagamento dell’indennità (delibera n. 10/95), apparentemente intesa alla definizione del periodo 1.4.92-30.11.94, ha sancito ulteriore operatività all’erogazione dell’indebito emolumento che l’Ente Parco (unico fra tutti gli Enti Parco in Italia) continua attualmente a corrispondere;

il diritto di credito erariale verso i responsabili del danno sorgerebbe solo all’atto della concreta e definitiva diminuzione patrimoniale perché è solo in tale momento che l’effetto lesivo si produce con i necessari requisiti di concretezza e l’attualità dell’an e del quantum; in particolare, nel caso di danno diretto cagionato da erogazione di trattamenti economici non dovuti la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione va individuata non nel momento in cui l’indebito trattamento viene deliberato, ma nel momento in cui esso viene effettivamente erogato;

per conseguenza, quando l’illecito ha carattere permanente, per ogni singola indebita erogazione decorre un distinto periodo prescrizionale dando così luogo al danno a "formazione successiva".

I convenuti R. e M. si sono ritualmente costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati Annalisa Lauteri e Giacomo Giammaria, chiedendo la reiezione della pretesa attorea nel rilievo che:

-la citazione sarebbe nulla, anche in relazione alla sua tardiva emissione rispetto alla data di notifica degli inviti a dedurre;

-i convenuti sono ESCLUSIVAMENTE intervenuti nell’approvazione della delibera n. 129/92, mai divenuta esecutiva non essendo intervenuta l’approvazione del Ministero vigilante;

-sulla delibera n. 129/92 mai intervenne neppure la conferma ad opera della delibera n. 10/95, giacché quest’ultima dispose di procedere all’erogazione della contestata indennità per il periodo 1.4.92-30.11.94, a fronte del contenzioso indotto dagli interessati al percepimento della stessa, senza riconoscimento dei diritto pregressi, al dichiarato fine di transigere per evitare l’alea del procedimento giurisdizionale;

- l’ipotetico danno erariale potrebbe essere ricondotto SOLO alla delibera n. 10/95, la cui matrice non potrebbe comunque essere rinvenuta nella delibera n. 129/92;

-il danno erariale, dunque, andrebbe ricondotto all’esclusivo rapporto di causalità con il contegno assunto dal C.d.A. nell’approvare la delibera n. 10/95, con cui si è determinato di transigere il contenzioso pendente e di estendere, a decorrere dal 1.1.95, l’indennità mensile pensionabile a tutto il personale di ruolo avente diritto;

-a sostegno dei motivi addotti, viene invocata la delibera n. 90/98 della Sezione del Controllo Enti della Corte dei conti, che ha ritenuto che in ordine alla delibera n. 129/92 "non vi è materia per una pronuncia, considerato che dagli atti emerge... che la stessa non ha ricevuto esecuzione né poteva averne alcuna, considerato che non erano state osservate le modalità sub-procedimentali di controllo previste dall’art. 29 della L. 20.3.1975, n. 70";

-la stessa procedente Procura ha affermato nell’atto di citazione che "la concreta erogazione dell’indebito emolumento ha trovato autonoma origine e decorrenza solo nella deliberazione n. 10/95";

-non potrebbe essere rinvenuto, in capo ai convenuti, né l’elemento soggettivo del dolo né della colpa grave, dal momento che la semplice violazione di una disposizione legislativa, pur potendo dare luogo all’invalidità dell’atto, non fa nascere automaticamente una colpa grave.

Il convenuto G.si è ritualmente costituito in giudizio con il patrocinio dell’avv. Ottavio Balducci, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, nell’ordine evidenziando:

-la delibera n. 10/95 aveva semplicemente preso atto della situazione sancita dalla delibera n. 129/92, che, già esecutiva, avrebbe già conferito il diritto alla contestata indennità;

- l’adozione della delibera n. 10/95 scaturisce da presupposti ben diversi da quelli posti a base della delibera n. 129/92: la definitività della delibera n. 129/92 e la pendenza delle cause davanti al TAR;

- l’assenza, in capo al G., di negligenza o di colposo comportamento;

- l’assenza di nesso causale tra l’ipotetico danno erariale e il contegno del predetto convenuto.

I convenuti C., C. e A. si sono ritualmente costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati Rosa Patrizia Santoro e Antonella Faieta, chiedendo il rigetto della pretesa attorea. Questi i motivi nell’ordine proposti:

- l’inammissibilità e nullità dell’atto di citazione in giudizio, apparendo arbitrario l’iter procedurale della Procura e indeterminato il petitum dei giudizi instaurati;

-i membri del C.d.A. non avevano avuto alcuna informazione circa le contestazione e i rilievi formali e di legittimità mossi dagli organi di controllo avverso la delibera n. 129/92, né sulle problematiche ad essa inerenti; la questione dell’indennità mensile pensionabile fu posta, trattata e definita solo e esclusivamente come attuazione di una precedente delibera del C.d.A. divenuta già esecutiva, nonché della successiva delibera (anch’essa esecutiva), n. 79/94, del Commissario straordinario dell’Ente Parco;

- il diritto alla corresponsione dell’indennità pensionabile sarebbe quindi sorto precedentemente e non sarebbe imputabile ai componenti del C.d.A. che adottarono la delibera n. 10/95;

- i convenuti C. e C. chiesero, al Presidente dell’Ente Parco, l’immediata sospensione dell’erogazione dell’indennità mensile pensionabile (il Presidente respinse tale istanza, con lettera in data 9.1.2001, sotto il profilo della "definitività e della inoppugnabilità del provvedimento amministrativo relativo alla concessione di tale indennità ")

Il convenuto L. si è ritualmente costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Osvaldo Ottaviani e Adriano Rossi, chiedendo il rigetto della pretesa dedotta dalla Procura regionale procedente, nell’ordine rilevando:

- il proprio ruolo di esperto in materia ambientale e NON in materia giuridico/amministrativa;

- il sostanziale carattere di monocraticità della delibera n. 10/95, sostanzialmente da attribuire al Presidente Pratesi;

- la tardività dell’acquisizione di atti, delibere, notizie e informazioni relative alla delibera n. 10/95 (che peraltro costituiva consolidata prassi dell’Ente);

- di non avere mai espresso voto favorevole né sui bilanci preventivi né su quelli consuntivi del biennio 1999/2000;

- di essere stato vittima di una consolidata tecnica di gestione monocratica e di disinformazione con gravi omissioni del Presidente e del Direttore del P.N.A.;

-che la deliberazione n. 10/95 non costituisce titolo autonomo per l’erogazione dell’indennità in questione ma ha un carattere esecutivo rispetto alla deliberazione commissariale 15.11.94 n. 79 per la transazione dei giudizi presso il TAR Lazio, afferenti a pretese che non potevano ritenersi del tutto infondate;

- l’ipotetico danno erariale sarebbe da riferire esclusivamente alle deliberazioni n. 129/92 e n. 79/94 essendo queste ultime pienamente esecutive e non da riferire al L.;

-per conseguenza, l’assenza di ogni nesso di causalità tra il verificarsi dell’ipotetico danno erariale e il contegno del L., cui farebbe anche evidente difetto l’elemento soggettivo della colpa grave.

Il convenuto P. si è ritualmente costituito in giudizio, depositando memoria difensiva e documentazione a sostegno della propria posizione, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, all’uopo prospettando, essenzialmente, che il verbale della seduta relativa alla deliberazione n. 10/95 non conterrebbe un’esatta rappresentazione del suo svolgimento, in particolare non essendo adottata alcuna decisione in tale sede; rappresenta il convenuto di avere ricevuto in data 22.2.2001 una lettera del Presidente dell’Ente in cui viene sostenuta la piena legittimità dei comportamenti censurati.

I convenuti V. T., P. e P. si sono ritualmente costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avv. Carlo Milana, depositando memoria difensiva, chiedendo il rigetto della pretesa attorea per i seguenti ordini di motivi:

-incompetenza territoriale, essendo l’Ente Parco Nazionale dell’Abruzzo Ente pubblico a carattere ultraregionale, avente sede legale, all’epoca dei fatti ascritti (1992-1995), a Roma;

-avendo eccepito, per i sig.ri P. e V. T., la prescrizione, avendo questi ultimi ricoperto la carica di componenti del C.d.A. fino al 31.12.93, prendendo parte soltanto alla deliberazione n. 129/92;

-avendo eccepito, per il sig. P., la prescrizione, non soltanto in relazione alla deliberazione da ultimo riferita, ma anche con riferimento alla seconda deliberazione (n. 10/1995);

- irriferibilità del danno contestato ai comparenti, anche accedendo alla prospettazione di fatto generativo del danno con effetti permanenti, prospettata dalla procedente Procura, essendo regolare l’erogazione dell’indennità per il passato e per il presente;

- comunque, essendo assente la colpa grave nell’approvazione delle delibere n. 129/92 e n. 10/95;

- violazione del principio del contraddittorio e della contestazione, sotto il profilo della mancata contestazione di circostanze negli inviti a dedurre.

La procedente Procura ha depositato, il 19.4.2001, atto aggiunto all’atto di citazione in data 4.9.2000, che, nel fare rilevare l’estemporaneità di talune iniziative dell’E.A.P.N.A. (intraprese a scopo diversivo) insiste per l’accoglimento della pretesa azionata.

Nel corso dell’odierna udienza, preliminarmente, il Collegio ha ritenuto opportuno disporre la riunione dei giudizi (iscritti ai nn.rr. 199/R e 232/R del registro di Segreteria), per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

In relazione all’atto di intervento dispiegato dall’Ente Parco nel giudizio 199/R con il patrocinio dell’avv. Mario Di Felice (e dell’avv. Carlo Milana, che ha peraltro, medio tempore, rinunciato al mandato), il Collegio, sentito il predetto difensore, ha dichiarato inammissibile, con Ordinanza allegata al verbale di udienza, l’intervento: infatti, l’Ente pubblico presuntivamente danneggiato non è legittimato a dispiegare un intervento diverso da quello adesivo dipendente (cfr. Sez. Lazio, n. 2000 del 22.6.98), non avendo, tra l’altro, prospettato un interesse ad agire meritevole di protezione giuridica.

Tutte le parti, nel chiedere il rigetto della pretesa attorea, hanno quindi dettagliatamente rassegnato le proprie conclusioni orali.

L’avv. Mazzarelli ha, nell’ordine, rilevato:

- l’intempestività dell’atto di citazione (232/R), fuori termine rispetto ai 120 giorni previsti dalla notifica dell’invito a controdedurre;

- (riportandosi ai rilievi della Sezione del Controllo enti della Corte dei conti) l’assoluta mancanza del nesso eziologico tra la prima delibera del C.d.A. e l’assunto danno erariale;

-la mancanza di elemento psicologico (dolo o colpa grave) imputabile ai suoi assistiti nella causazione del preteso danno;

- la mancata individuazione, nel secondo atto di citazione (232/R) della responsabilità di ciascun convenuto e della parte di danno in ipotesi a ciascuno addebitabile.

L’avv. Milana, nel fare propri i rilievi dell’avv. Mazzarelli (con particolare riferimento alla difesa dei convenuti P. e V. T.) ha ribadito l’eccezione di incompetenza, ampiamente sviluppata già in sede di comparsa scritta, di questa Sezione regionale per la Regione Abruzzo, versandosi in ipotesi in cui l’esclusiva competenza è da attribuire alla Sezione Lazio.

L’avv. Santoro, nel riportarsi alla propria memoria scritta, ha rilevato:

-la tardività dell’atto di citazione (232/R);

-la nullità dell’atto di citazione;

- l’assenza, per i suoi assistiti (C., A. e C.) di qualsiasi elemento psicologico imputabile;

- la situazione di grave disordine amministrativo in cui versava l’Ente Parco, sostanzialmente gestito, al di fuori di ogni controllo da parte dei Consiglieri del C.d.A., da parte del direttore del Parco T. (non evocato nel presente giudizio) e del Presidente P. (cui fiduciariamente la delibera 10/95 avrebbe demandato di risolvere le problematiche delle liti giudiziarie insorte con il personale e dell’erogazione della contestata indennità);

- in relazione a tale disordinata situazione, che al Consiglio non era stato neppure posto a disposizione il verbale della delibera 10/95 (non esisteva peraltro neppure una raccolta delle delibere del C.d.A.), atteggiandosi quest’ultima a provvedimento sostanzialmente monocratico (del Presidente P.), fondato su una generica delega che non aveva né stabilito alcun diritto né aveva individuato gli aventi diritto;

- l’atteggiamento serbato dai suoi assistiti, che, tardivamente consapevoli della dubbiosità dell’erogazione dell’indennità, ne avevano chiesto per iscritto la sospensione al Presidente P., che opponeva un netto rifiuto;

- di non accettare il contraddittorio in ordine agli elementi esposti nella memoria aggiuntiva della Procura;

-in via subordinata, l’opportunità dell’esercizio del potere riduttivo nei confronti dei suoi assistiti.

L’avv. Balducci, in nome e per conto del convenuto G., nel riportarsi alla propria comparsa scritta, si è associato alle eccezioni di tardività dell’atto di citazione (n. 232/R); ha posto rilievi in ordine alla esecutività della prima delibera n. 129/92 (a suo avviso pienamente esecutiva e già in pieno attributiva del diritto alla contestata indennità); ha rilevato la mancanza di trasparenza nella conduzione dell’Ente da parte del Presidente P. (all’uopo si è riportato all’ampia corrispondenza versata in atti), che non avrebbe posto in grado i Consiglieri di conoscere l’andamento dell’Ente Parco.

Gli avvocati Prosperi e Rossi, in nome e per conto del convenuto L., nel riportarsi integralmente ai propri scritti conclusionali, hanno posto i seguenti motivi a difesa:

- nullità dell’atto di citazione (232/R), sia sotto il profilo della tardività di quest’ultima, che sotto il profilo dell’ampliamento del petitum, della mutatio libelli, che della mancata evidenziazione delle singole responsabilità (con particolare riferimento al L.);

- l’insorgenza del diritto alla percezione dell’indennità già dalle precedenti delibere n. 129/92 e n. 79/94: in relazione a ciò, la contestata delibera n. 10/95 si atteggerebbe solo a provvedimento di mera esecutività, per di più generica, avendo delegato il Presidente P. a definire le problematiche inerenti alla predetta indennità;

- il Presidente P. provvide all’erogazione della contestata indennità, non notiziando i componenti del C.d.A., con atto monocratico;

- il medesimo Ministero dell’Ambiente (con corrispondenza del 2000, agli atti), aveva ripetutamente parlato di gestione monocratica del Presidente P. e di persistenti irregolarità di quest’ultima.

L’avv. Rossi, in particolare, in sede di replica, nel lumeggiare l’attività gestionale del Direttore dell’Ente Parco T., compiuta al di fuori del controllo del C.d.A., ha evidenziato l’opportunità della chiamata in giudizio del T. in relazione alla causazione del preteso danno erariale.

Il P.R. dott. Borrelli ha per contro, nel riportarsi ai propri atti scritti e nel chiedere l’accoglimento della pretesa dedotta, evidenziato:

- l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza;

- l’assoluta non dovutezza della indennità erogata a seguito dell’adozione delle delibere n. 129/92 e 10/95

- circa l’eccezione di nullità della citazione (232/R):

la tempestività di quest’ultima;

la determinatezza dei petitum;

la non necessarietà dell’analitica indicazione del danno analiticamente addebitabile a ciascun convenuto.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

La controversia manifesta numerose questioni la cui soluzione deve precedere l’esame del merito.

Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di valutare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza formulata, tanto negli atti scritti che in sede orale, da parte dell’avv. Milana, in qualità di difensore dei convenuti P., P. e V. T..

Secondo la prospettazione dell’avv. Milana sussisterebbe la competenza, nel presente giudizio, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, avendo riguardo alla qualità dell’Ente in ipotesi danneggiato (ultraregionale, estendendosi nel Lazio, Abruzzo, Molise, con parte del personale prestante parimenti servizio anche nel Lazio), e alla sede dell’Ente (a Roma).

Sennonché il P.R. dott. Borrelli ha evidenziato, tanto in sede di conclusioni scritte che nel corso dell’odierna udienza, che la sede effettiva dell’Ente Parco è posta in Pescasseroli, ove funzionano gli Uffici operativi: nel Lazio sono ospitati pochi uffici (di rappresentanza), la cui attività non ha inciso sulla produzione del danno erariale.

L’eccezione di incompetenza si appalesa infondata.

Osserva infatti il Collegio che, secondo la normativa vigente (Legge - quadro del 1991) la sede dell’Ente deve situarsi nel territorio del Parco; orbene, poiché l’unica sede del Parco è sita in Pescasseroli, la competenza del presente giudizio non può che radicarsi nella Regione Abruzzo (analoga questione è stata decisa con sentenza n. 422/98 di questa medesima Sezione).

La sede di Roma (fuori dal territorio del Parco) dell’Ente, invero, svolge funzioni di mera rappresentanza dello stesso, mentre quella sita in Pescasseroli costituisce la vera sede operativa e funzionale per i fini istituzionali dell’Ente, consentendo di mantenere il più stretto e diretto contatto del personale e degli altri mezzi operativi con la zona di attività dell’Ente, rispondendo con ciò a principi di buona amministrazione (cfr., citata, Sez. Abruzzo, n. 422/98; Corte dei conti, relazione sul risultato di gestione dell’Ente per gli esercizi 1984/87, pag. 15).

Va inoltre esaminata, per un principio di economia processuale, l’eccezione relativa alla mancanza di nesso eziologico tra la produzione del contestato danno erariale e l’adozione della delibera n. 129/92, cui parteciparono, in data 15.4.1992, i convenuti M, R, N, S, VT, P.

La valutazione degli atti di causa evidenzia, inequivocabilmente, che la delibera n. 129/1992, non aveva avuto esecuzione: in altre parole, a prescindere dall’insorgenza di un qualsivoglia diritto all’indennità, il pubblico erario non aveva subito alcuna diminuzione, non essendo stata erogato alcun importo pecuniario a impiegati dell’Ente Parco (non appartenenti alle Guardie di quest’ultimo).

Del tutto correttamente gli avvocati Lauteri e Giammaria (e, all’odierna udienza, l’avv. Mazzarelli) hanno posto in evidenza che, in disparte la circostanza che alla delibera n. 129/92 non seguirono immediati effetti economici (assolutamente necessari in ordine alla configurabilità del danno erariale), la successiva delibera n. 10/95 non confermò la precedente delibera n. 129, ma autonomamente provvide a regolare le situazioni giuridiche ed economiche del personale impiegatizio del Parco, vista la delibera n. 129/92.

L’esame degli atti induce il Collegio, invero, a ritenere la delibera n. 129/92 priva di autonoma efficacia lesiva per mancanza di nesso causale. Il danno, invece, ad avviso di questa Sezione, va posto in rapporto di causa ed effetto con l’adozione in data 28.7.95, della delibera n. 10/95 (cui, viceversa, seguirono effettivi esborsi economici da parte dell’Ente Parco, sia per la definizione di controversie afferenti il periodo 1.4.1992-30.11.94, che per l’estensione a decorrere dal 1.1.1995 dell’indennità mensile pensionabile a tutto il personale avente diritto).

Devono pertanto essere mandati assolti da ogni responsabilità i convenuti Monaco e Rocca per avere questi partecipato alla adozione della sola delibera n.129/92; non risultano, infatti, gli stessi presenti alla seduta del 28 luglio 1995, in cui fu assunta la delibera n.10/95.

Il Collegio esamina, quindi, le eccezioni proposte con riferimento all’atto di citazione (232/R).

Quest’ultimo si rivela tempestivo, essendo stato notificato ai convenuti entro i 120 giorni dalla notifica dell’ultimo invito a controdedurre (15.4.2000).

Secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte, Sez. Molise, n. 187 in data 7.12.2000; Sez. Lazio, n. 1695 in data 3.10.2000), in riferimento a inviti notificati a una pluralità di presunti responsabili, il del termine di emissione della citazione decorre dalla scadenza dell’ultimo termine per le deduzioni (quand’anche si tratti di soggetto la cui posizione non si sia tradotta poi in citazione).

In secondo luogo, gli atti di citazione si presentano alieni da indeterminatezza, essendo sufficientemente definiti tanto in ordine al petitum che in ordine alla causa petendi.

Circa l’eccezione di mancata ripartizione dell’addebito (cfr. conclusioni degli avv. Mazzarelli, Santoro, Balducci, Prosperi), rileva questo giudice che la citazione che non articoli la domanda in una compiuta ripartizione non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, risultando del tutto corretto indicare i dati fattuali in base ai quali il giudice contabile provvederà poi alla ripartizione di che trattasi (a conferma di orientamento consolidato, cfr. Sez. Sicilia appello, n. 151 in data 9.11.2000; Sez. Toscana, n. 626 in data 6.4.2000), anche in riferimento alla individuazione di diversi apporti causali dei convenuti o dei convenibili in ordine alla determinazione del danno, il che costituisce specifica incombenza del Giudice.

In terzo luogo, non sussiste la pretesa mutatio libelli in particolare adombrata dall’avv. Prosperi nel corso del suo intervento orale, giacché gli atti introduttivi del giudizio si atteggiano come due atti autonomi, connessi ma indipendenti l’uno dall’altro.

Nella disamina delle questioni pregiudiziali vanno quindi successivamente disattese le eccezioni che taluni convenuti hanno sollevato in materia di prescrizione.

All’uopo non può che essere fatto rilevare che, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto un danno erariale c.d. permanente, la prescrizione non può che decorrere dal momento dell'effettiva erogazione costituente danno erariale.

Secondo il consolidato orientamento del giudice contabile (per tutte, cfr. sez. Veneto, sentenza n. 611/1998 del 4.8.1998) il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui, con il pagamento (che si appalesa multiplo, e frazionato posteriormente al luglio 1995), si è concretizzato l'evento dannoso (come danno-conseguenza, permanente e a formazione progressiva): orbene gli inviti a controdedurre (posti tra il 1999 e l’aprile 2000), come da costante e pacifica giurisprudenza (cfr., sul punto, SS.RR., 14/QM in data 20.12.2000; Sez. Lombardia, n. 1219 in data 21.9.2000), hanno impedito la prescrizione.

Perpicuamente, fra l’altro, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata (cfr. SS.RR., n. 7/QM/2000; Sez. III centr. n. 338 in data 7.12.2000; Sez. Sardegna, n. 944 in data 11.11.2000) nel senso che, in caso di addebito conseguente a illecite maggiorazioni del trattamento economico di attività , la prescrizione decorre non dalla deliberazione di siffatti trattamenti, ma dall’effettiva loro erogazione, perché è in tale momento che si realizza il pregiudizio patrimoniale del pubblico erario.

La formale istanza dell’avv. Rossi in udienza, sostanzialmente volta ad integrare il contraddittorio con la chiamata del Direttore dell’Ente Parco, induce il Collegio a valutare la rilevanza e l’opportunità della partecipazione al giudizio del sig. Franco Tassi (Direttore del Parco).

La valutazione degli atti processuali può, invero ingenerare il dubbio, su cui ha particolarmente insistito la difesa di taluni convenuti, che la gestione del Parco (anche con riferimento al 1995 ed anni successivi) sia stata caratterizzata da mancanza di trasparenza, da scarsa informazione diretta verso i componenti del C.d.A. e da fortissimo accentramento (ciascuno per la propria sfera, amministrativa in senso stretto e direttiva) da parte del Direttore dell’Ente Parco, sig. Franco T., e da parte del Presidente dell’Ente Parco, sig. Fulco P., i quali, peraltro, pur a conoscenza dei rilievi mossi dagli organi di vigilanza e di controllo sulla legittimità della estensione della indennità in questione, nulla hanno fatto per impedire il verificarsi dell’evento lesivo e/o per adottare i provvedimenti di autotutela volti a limitare o fare cessare le conseguenze derivanti dalla adozione della delibera n.10/95.

Lamentano in maniera sostanzialmente concorde tutti i convenuti, componenti del C.d.A. che adottò la deliberazione dell’atto n. 10/95, di non avere avuto alcuna informazione circa le contestazioni e i rilievi formali e di legittimità mossi dagli organi di controllo avverso la delibera n. 129/92 né sulle problematiche ad essa inerenti (cfr. comparsa conclusionale avvocati Santoro e Faieta, per i convenuti C, C e A; comparsa conclusionale avv. Balducci per il convenuto G).

Secondo la prospettazione dei convenuti da ultimo ricordati la deliberazione n. 10/95 fu in realtà atto del Presidente, istruito dal Direttore (che peraltro risulta avere riferito in C.d.A. senza alcuna manifestazione di dissenso o di dubbio, ancorché fosse interessato al provvedimento che si andava ad adottare, quale diretto beneficiario) in ordine all’erogazione, senza che gli uffici amministrativi ponessero a disposizione dei Consiglieri alcun documento.

Posta in evidenza la sistematica disinformazione a livello di Consiglio di Amministrazione e l’accentramento (per le rispettive sfere di competenza) della gestione del Parco,in capo al Direttore T ed al Presidente P, il convenuto C (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione) fa rilevare che i Consiglieri "appena si sono resi conto o meglio hanno avuto conoscenza delle problematiche e censure mosse alla corresponsione dell’indennità pensionabile, hanno chiesto un incontro con il Ministro dell’Ambiente...ed una riunione straordinaria per l’esame dei problemi inerenti al personale".

Il convenuto L, per parte sua, evidenzia che, nel corso della riunione del C.d.A. in data 25.5.1995, il Direttore T riferì sulla deliberazione n. 129/92, che avrebbe fatto sorgere, a suo dire, il diritto alla percezione della contestata indennità pensionabile a favore di tutto il personale (anche a se stesso, Dirigente, cui in nessun modo poteva essere corrisposto tale emolumento accessorio): il T, in particolare, aveva genericamente informato gli intervenuti, "in modo marginale e incidentale (cioè senza i necessari approfondimenti richiesti dalla delicatezza delle questioni) sulla controversia presso il TAR Lazio e soprattutto aveva chiesto e ottenuto una delega al Presidente per la definizione della vicenda, nel modo più adeguato, attraverso le opportune procedure legali".

Il convenuto L ha sottolineato ripetutamente il carattere monocratico della contestata delibera n. 10/95, in linea con la conduzione accentratrice dell’Amministrazione del Parco da parte del sig. P, che omise, fra l’altro, di riferire sulle problematiche inerenti all’indennità pensionabile anche nelle sedute consiliari immediatamente successive del 12 ottobre e del 21 novembre 1995 (come sarebbe stato suo preciso dovere per il suo ruolo presidenziale e apicale dell’Ente Parco e per la sua qualità di soggetto delegato dal C.d.A.).

Alla luce delle argomentazioni difensive fatte valere in dibattimento dai difensori dei convenuti, il Collegio reputa rilevante e necessaria pertanto, aderendo all’istanza formulata nel corso dell’odierna udienza dall’avv. Rossi, la chiamata in giudizio del sig. Franco T, Direttore dell’Ente Parco, anche al fine di garantire la tutela piena del diritto di difesa dei convenuti e l’ esigenza di garantire l’integrale contraddittorio e di accertare, nel contesto di un unico processo, le singole responsabilità nella determinazione (e nell’ambito) dell’evento lesivo dedotto in giudizio.

Considera pertanto questo giudice che il giudizio non si presenta maturo per essere definito nel merito, essendo necessaria, ai fini della compiuta definizione dei fatti oggetto del presente giudizio, la chiamata in giudizio del sig. Franco T, Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo

Infine, il Collegio ritiene necessario acquisire:

1) a cura del Presidente del Collegio dei revisori dell’Ente i verbali o altra documentazione redatta dal Collegio stesso contenenti le osservazioni mosse (tra il 1992 ed il 2000) in ordine alla corresponsione della indennità in questione ed alla conformità del finanziamento della spesa alla normativa contabile riguardante gli Enti Pubblici e comunque elementi conoscitivi dei mezzi con i quali la stessa è stata finanziata e sull’impatto avuto sulla gestione finanziaria dell’Ente;

2) sempre a cura del Presidente del Collegio dei revisori dovrà essere depositato presso la Segreteria di questa Sezione lo Statuto dell’Ente ed il relativo Regolamento organico;

3) a cura del Direttore della Segreteria della Sezione del Controllo degli Enti Pubblici della Corte dei Conti, le relazioni approvate dalla stessa Sezione a decorrere dal 1994 al 2000 sulla gestione finanziaria dell’Ente, con relativi allegati (conti, relazioni sui conti etc.).

A tali adempimenti il Presidente del Collegio dei revisori ed il Direttore della Segreteria Enti Pubblici della Corte dei conti dovranno provvedere entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

 

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, parzialmente e definitivamente pronunciando:

-RIGETTA l’eccezione di incompetenza territoriale di questa Sezione.

- ASSOLVE i convenuti M e R..

- RIGETTA l’eccezione di nullità dell’atto di citazione rubricato al n.232 del Registro di Segreteria.

- RIGETTA l’eccezione di prescrizione in relazione al danno erariale in ipotesi prodotto.

- MANDA al Procuratore Regionale perché provveda in ordine alla chiamata in giudizio del Sig. Franco T, Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo.

- ORDINA alla Segreteria della Sezione provvedere alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente Parco, nonché al Direttore della Segreteria della Sezione Enti Pubblici al fine di consentire agli stessi l’adempimento nel termine su fissato di quanto ad essi rispettivamente richiesto.

Fissa l’udienza del 22 gennaio 2002 per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio del 15.5.2001

 

omissis