CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO – sentenza n. 530 del 30 maggio 2007 – Giudice unico S. BENVENUTO - M. De Luca (avv. Massimo Vitelli e Cinzia Tempera) c/INPDAP (dott. Francesco Di Girolamo).

Giurisdizione pensionistica - sentenza della Sezione giurisdizionale Abruzzo che affronta la questione dell’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 da parte del comma 776 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

***********

A seguito della norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 774 dell’art 1 della legge n. 296 /2006 (legge finanziaria per il 2007), la disposizione di favore di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica esclusivamente ai trattamenti di reversibilità non solo connessi a pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994, ma che siano essi stessi liquidati entro la stessa data.

Viene meno, pertanto, l’interpretazione affermata dalle Sezioni riunite della corte dei conti ( sentenza 8/QM del 17 aprile 2002 ), seguita poi uniformemente dalle altre sezioni regionali, per cui  in ipotesi di decesso del titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data di morte del dante causa.

Non è fondata la tesi secondo cui l’art 1, comma 41, legge 335/1995 sarebbe una norma di carattere generale, laddove l’art. 15, comma 5, della legge 724/ 1994, sarebbe una norma transitoria derogatrice che continuerebbe a restare in vigore fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge che ha abrogato il comma 5 dell’art. 15 della legge 724/1994), dal momento che il collegamento fra le due norme si pone non sotto il profilo del rapporto fra norma speciale e norma generale, ma sotto quello della successione delle norme nel tempo e dell’effetto abrogativo o no della legge successiva rispetto a quella precedente.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata a proposito del comma 774 della legge n. 296/2006, motivata sul presupposto che si tratterebbe di norma modificativa di un pregresso regime giuridico e solo fittiziamente di interpretazione autentica, con la conseguenza che tale norma non potrebbe avere effetto retroattivo; e che introdurrebbe irrazionalmente a distanza di anni una penalizzazione delle pensioni di reversibilità connesse a pensioni dirette erogate entro il 1994, in contrasto con la diversa interpretazione pacifica accolta dalla Corte dei conti.

Il combinato disposto dei comma 774, 775, 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 esclude che si possa dubitare della natura di interpretazione autentica del citato comma 774.

Il principio della separazione dei poteri e dell’intangibilità del giudicato nel caso del presente giudizio trova salvaguardia nel comma 775 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e, pertanto, non si può invocare la sua violazione per sollevare un dubbio di costituzionalità (cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 291 del 4 luglio 2001).

Nel caso di leggi retroattive di interpretazione autentica, la giurisprudenza costituzionale, dopo aver frequentemente ricordato che il principio dell’irretroattività delle leggi non assurge al rango di principio costituzionale, onde la legge retroattiva deve ritenersi legittima ove non contrasti con alcun specifico precetto costituzionale (cfr., in particolare le sentenze n. 6/1994;  n. 36/1985; n. 376/2004), in fattispecie analoghe a quella di cui al presente giudizio si è sempre rimessa, sostanzialmente, alle valutazioni effettuate dal Legislatore circa il bilanciamento delle contrapposte esigenze derivanti dalla norma interpretativa retroattiva: da una parte l’interesse della salvaguardia delle finanze pubbliche e dell’equilibrio di bilancio, dall’altra la tutela della certezza del diritto e dei rapporti preteriti, anche nel caso di trattamenti pensionistici (cfr. in particolare l’ordinanza n. 285/1994, le sentenze n. 822 del 1988, n. 240 del 1994, n. 361 e 417  del 1996, ma, soprattutto, la sentenza 12 novembre 2002, n. 446 che si riferiva, sia pure per altri aspetti, proprio all’art. 1, comma 41, della legge  n. 335/1995).

La questione di costituzionalità che potrebbe porsi , sotto il profilo della razionalità, a proposito del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, se tale norma si interpreta letteralmente nel senso di aver abolito il beneficio di cui all’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994, non solo per le pensioni di reversibilità, ma anche per le pensioni dirette erogate entro il 31 dicembre 1994 (a proposito delle quali non erano mai sorti dubbi interpretativi) non è rilevante nel presente giudizio in cui non viene in discussione un provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16111/PC del registro di Segreteria, proposto dalla signora Maria De Luca, nata l’1.5.1925, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Vitelli e Cinzia Tempera , elettivamente domiciliata  presso quest’ultima, in Teramo, via Vittorio Veneto 25, avverso la mancata corresponsione da parte dell’INPDAP dell’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione di reversibilità, ex art. 15, comma 5, della legge 724/94, con interessi e rivalutazione monetaria.

Uditi nella pubblica Udienza del 23 maggio 2007, l’avvocato Massimo Vitelli per la ricorrente, il dottor Francesco Di Girolamo per L’INPDAP.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

La ricorrente usufruisce di pensione di reversibilità dal 1° gennaio 2003, in qualità di vedova del signor Pietro Filipponi, già titolare di pensione diretta dal 31.12.1948 e deceduto il 15.12.2002.

Tale pensione è stata liquidata sulla base del meccanismo della legge n. 335/95, cioè con conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile e con corresponsione di quest’ultima nella misura del 60% della base pensionabile.

Con il ricorso si chiede che l’indennità integrativa speciale venga corrisposta in misura intera, trattandosi di pensione di reversibilità correlata a pensione diretta anteriore al 1° gennaio 1995, giusto quanto prevede l’art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

L’INPDAP si è costituito con memoria del 27 aprile 2006, nella quale sostiene di aver correttamente applicato le norme di cui alla legge n. 335/95, dovendo ritenersi abrogata dall’art. 1, comma 41, la disposizione dell’art. 15, comma 5 della legge n 724/94 invocata dal ricorrente.

In tale memoria si chiede pertanto la reiezione del ricorso e, in via subordinata si eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.

Peraltro nel corso della discussione orale, il rappresentante dell’INPDAP ha insistito per la reiezione del ricorso, facendo presente che, se dubbi potevano esserci sull’interpretazione dell’art. 1, comma 41 della legge 335/95, questi sono stati fugati dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 774 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che la predetta norma si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Dal canto suo l’avvocato Massimo Vitelli ha depositato memoria in data 3 maggio 2007 nella quale si chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso, argomentando che l’art. 15, comma 5, della legge n. 724/94  è una norma di carattere eccezionale che come tale non sarebbe toccata nella sua vigenza dalla regola generale di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, sia pure nel testo integrato dal comma 774 della legge n. 296/2006. Tale ultima disposizione  sarebbe  del tutto insufficiente a paralizzare, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 296/2006, l’art. 15, comma 5, della legge n. 724/94.

Ciò troverebbe conferma dal successivo comma 776 che sarebbe stata una norma necessitata al fine di ottenere senza incertezze almeno per l’avvenire il risultato di eliminare i benefici concessi per le pensioni di reversibilità dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 che altrimenti, in quanto, come si è detto, norma speciale, avrebbe continuato a restare vigente anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 296/2006.

Pertanto, fino all’entrata in vigore del comma 776 dell’art. 1 della legge 296/2006 deve continuare a valere la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenza 8/QM del 17 aprile 2002 ) per cui  in ipotesi di decesso del titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data di morte del dante causa, atteso che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato la citata disposizione della legge n. 724/94.

Del resto se si opinasse in maniera differente, si finirebbe per accogliere “la denegatissima ed inconsistente ipotesi secondo cui il comma 774 della legge n. 296/2006, abbia interpretato autenticamente e quindi abrogato retroattivamente anche l’art. 15, comma 5, della legge 724/1994”.

In via subordinata nella memoria in parola si chiede di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 774, 775, 776 della legge n. 296/2006, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con il disposto degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

In via ulteriormente subordinata si chiede la sospensione del presente giudizio, fino alla pronuncia della Corte costituzionale, investita della questione tramite ordinanza n. 13/2007 della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana.

DIRITTO

A fronte della tesi, in base alla quale la ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, si deve preliminarmente osservare che il contenuto del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ha, in ogni caso, come si avrà occasione di precisare più avanti, un contenuto che va al di là dell’interpretazione autentica disposta dal precedente comma 774, e, pertanto, non può essere inteso come una necessità per il legislatore nel senso invocato dalla citata memoria difensiva.

Per altri aspetti la tesi sostenuta nella memoria difensiva, secondo cui l’art 1, comma 41, legge 335/1995 sarebbe una norma di carattere generale, laddove l’art. 15, comma 5,della legge 724/ 1994,  sarebbe una norma transitoria derogatrice che continuerebbe a  restare in vigore fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006 (che abroga, per l’appunto, il comma 5 dell’art. 15 della legge 724/1994 ), non può ritenersi fondata.

Se così non fosse, non avrebbe senso il comma 774 nella legge n. 296/2006 che, inequivocabilmente, si riferisce, come sarà meglio chiarito più oltre, all’interpretazione che è stata data dalla giurisprudenza di questa Corte circa il  trattamento da riservare alle  pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette erogate entro il 31 dicembre 1994,a prescindere dalla data in cui tali pensioni di reversibilità abbiano inizio.

A questo proposito, si erano pronunciate le Sezioni Riunite (seguite poi dalle altre Sezioni della Corte), che hanno esaminato la questione sotto il profilo se l’art. 1, comma 41,  della legge 8 agosto 1995, avesse avuto effetto abrogativo dell’ art. 15, comma 5^ , della legge n. 724/1994.

Ora, come si esporrà di seguito, la decisione delle Sezioni Riunite ha esaminato le due citate norme non sotto il profilo del rapporto fra norma speciale e norma generale, ma sotto quello della successione delle norme nel tempo e dell’effetto abrogativo o no  della legge successiva rispetto a quella precedente.

Del resto proprio nel ricorso notificato l’8 settembre 2005 si sostiene la tesi che fra le due norme più volte citate della legge n. 724/1994 e  della legge n. 335/1995 si dovrebbe parlare di “discipline dettate con riferimento ad ipotesi temporalmente distinte”.

Pare evidente al riguardo che se il testo dell’art. 1, comma 41,della legge n. 335/1995 fosse stato scritto, come ora risulta dall’interpretazione autentica introdotta dal comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296/2007, la  decisone delle Sezioni Riunite sarebbe stata, molto probabilmente, del tutto diversa.

Va, pertanto, confutata la tesi, contenuta nella citata memoria difensiva, che così opinando si finirebbe per accogliere “la denegatissima ed inconsistente ipotesi secondo cui il comma 774 della legge n. 296/2006, abbia interpretato autenticamente e quindi abrogato retroattivamente anche l’art. 15, comma 5, della legge 724/1994”.

In effetti l’abrogazione della norma di favore relativa alle pensioni di reversibilità deriva dall’art. 1 , comma 41, della legge n. 335/1995, così come ora interpretato, autenticamente e quindi con effetto retroattivo, dal comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

In relazioni alle argomentazioni esposte, non è pertanto possibile l’accoglimento del ricorso in base alla motivazione esposta nella memoria  difensiva depositata il 3 maggio 2007.

Va, però, esaminato se i comma 774, 775, 776, interpretati nel senso non conciliabile, per i motivi esposti, con la tesi sostenuta nella  memoria difensiva  , si prestino a dubbi di costituzionalità, a proposito dei quali la stessa memoria avanza domanda subordinata.

A questo fine è opportuno ricostruire i passaggi normativi e giurisprudenziali intervenuti a proposito delle norme cui i comma in parola si riferiscono.

Le disposizioni da cui prendere le mosse sono i comma 3,4 e 5 della dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Per il comma 3, “ in attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblici e privato, con decorrenza dal primo gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale.”.

Per il comma 4, “la pensione di cui al comma 3, è reversibile con riferimento alle categorie dei superstiti aventi diritto in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” (cfr. art 22 della legge n. 903/65 che prevede l’aliquota del 60% ).

A fronte di queste due disposizioni, il comma. 5 introduce una disposizione,  che risulta chiaramente di salvaguardia di situazioni pregresse,  stabilendo che “ le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse riferite “.

Questo quinto comma regola due distinte ipotesi: la prima le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994; la seconda le “pensioni di reversibilità ad esse riferite”.

La prima di queste due disposizioni era così chiara ed evidente che non ha mai posto problemi d’interpretazione. La seconda disposizione, come ben presto emerse dalla giurisprudenza di questa Corte, si prestava ad una duplice interpretazione: se l’applicazione della norma di salvaguardia coprisse anche le pensioni di reversibilità liquidate dopo la data del 31 dicembre 1994, purché connesse a pensioni dirette erogate in precedenza; ovvero se tale applicazione richiedeva che i trattamenti di reversibilità non solo fossero connessi a pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994, ma che fossero essi stessi liquidati entro la stessa data.

Mentre era in corso questa dibattito interpretativo, è intervenuta la legge 8 agosto 1995, n. 335, che all’art. 1, comma 41, contiene questa disposizione: “ La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato pensionato vigente nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, è estesa a tutte le forma esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli minori di età, studenti vero inabili, l’aliquota percentuale è elevata la 70 %, limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importo dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla allegata tabella F. Sono fatti i salvi i trattamenti più favorevoli in godimento dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti “.

Ci si chiese pertanto, nel contesto amministrativo e nel  dibattito dottrinale e giurisprudenziale, se l’art. 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 avesse avuto l’effetto abrogativo dell’art. 15, comma 5°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

L’impostazione della  questione i questi termini generici era imprecisa.

Innanzitutto, l’art. 1 comma 41 della legge 335/1995 si riferiva soltanto alle  pensioni di reversibilità erogate successivamente all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995 ) e, pertanto, la sorte delle pensioni di reversibilità di cui all’art. 15 della legge n. 724/1994,  erogate prima della data in parola, ma dopo il 31 dicembre 1994,  dipendeva, in ogni caso, dall’interpretazione di tale art. 15, comma , comma 5°.

Relativamente alle pensioni corrisposte in questo arco limitato di tempo si deve far capo, fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore  del comma 776 dell’art. 1 della  legge n. 296/2006, alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM del 17 aprile 2002 di questa Corte ( seguita poi uniformemente  dalla giurisprudenza delle altre Sezioni ) per cui “in ipotesi di decesso di pensionato, titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

Per le pensioni erogate successivamente alla data del 17 agosto 1995, l’art. 1 ,comma 41, della legge n. 335/1995, che concerneva esclusivamente le pensioni di reversibilità, non poteva essere abrogativo ( neppure implicitamente ) dell’art.. 15 , comma 5°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per l’evidente e semplice motivo che tale articolo regolava, come si è detto,  due distinte fattispecie, quella delle pensioni dirette liquidate in data anteriore al 31 dicembre 1994 e quella delle pensioni di reversibilità ad esse riferite.  

La questione non era, pertanto, se l’art. 1. comma 41 della legge n. 335/1995, avesse abrogato o no l’art. 15 comma 5 della legge n. 774/1994, ma se, più riduttivamente,  da esso si potessero trarre elementi per dedurre che avesse tacitamente abrogato (o più esattamente modificato) la norma di favore relativa alle pensione di reversibilità di cui all’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Anche qui occorre una precisazione: il quesito di cui sopra si poneva soltanto se si accettava l’interpretazione fatta poi propria dalle Sezioni Riunite  secondo cui in caso di pensione diretta liquidata prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità doveva essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

E’ evidente, invece, che se si fosse accolto l’orientamento giurisprudenziale minoritario di questa Corte, che l’espressione contenuta nel 5° comma del citato articolo 15 dovesse interpretarsi come inerente a trattamenti pensionistici di reversibilità che, non solo dovevano far riferimento a pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994, ma che fossero essi stessi liquidati entro la stessa data, non si poneva nessun problema interpretativo per  l’art. 1. comma 41 della legge n. 335/1995, che avrebbe confermato, a far data dall’entrata in vigore della legge, una regolamentazione delle pensioni di reversibilità che era già scritta nell’art. 15, comma 5, della legge 724/1994, salvo stabilire un diverso calcolo della pensione di reversibilità (sulla base, cioè, di una diversa percentuale rispetto alla pensione del dante causa).

Si è gia ricordata quale sia stata, a questo proposito, l’interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte , che è stata poi seguita uniformemente dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali.

Peraltro, la citata sentenza, oltre a stabilire il  principio di cui si è detto, contiene nel dispositivo un’affermazione che, in relazione a quanto si è sopra esposto, appare inesatta, laddove è detto che “l’art. 1, comma 41° della L. 8 agosto 1995, n. 335, non ha effetto abrogativo dell’art. 15, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n. 724”.

Vero è che dalla motivazione della sentenza può desumersi che le Sezioni Riunite intendevano dire che l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 non aveva l’effetto abrogativo soltanto della parte dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 che si riferiva alle pensioni di reversibilità, ma non aver inserito questa precisione ha avuto probabilmente  effetti distorsivi sulla questione concernente l’interpretazione delle norme in parola e c’è da chiedersi se essa non sia all’origine del testo di cui al comma 776 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale testo, infatti, afferma seccamente: “E’ abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

Ora, mentre il dispositivo di una sentenza, come quella delle Sezioni Riunite sopra citata, può essere interpretato sulla base della motivazione contenuta nella sentenza stessa, appare arduo, e contrario ai canoni ermeneutici comunemente accolti, interpretare il chiaro significato letterale di una norma di legge (il comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ) aggiungendovi in via interpretativa  una limitazione o una variante.

Fra l’altro, la norma di legge per ultimo citata era stata il frutto di un emendamento apportato all’ultimo momento al testo del disegno di legge in discussione (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria per il 2007 ), votato il giorno dopo con mozione di fiducia, senza che siano rintracciabili “lavori parlamentari” che possano aiutare a capire quale fosse esattamente l’intenzione del Legislatore: se cioè volesse riferirsi soltanto alle pensioni di reversibilità (come dal punto di vista logico e sistematico è del tutto probabile ), ovvero anche a quelle dirette erogate entro il 31 dicembre 1994.

In mancanza, pertanto, di elementi orientativi nel senso indicato, si dovrebbe restare attaccati alla lettera della norma che, abrogando tout court  il comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724/1994,  travolge, ad un tempo,  il beneficio concesso non solo alle pensioni di reversibilità riferite alle pensioni dirette maturate fino al 31 dicembre 1994, ma anche alle stesse pensioni dirette maturate alla data in parola.

Ora la questione se il comma 776 dell’art. 1 della legge   si riferisca o no anche alle pensioni dirette maturate entro il 31 dicembre 1994 ha incidenza anche  ai fini delle pensioni di reversibilità riferite alla pensioni  dirette maturate entro questo ambito temporale.

Infatti, se si sta alla lettera del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, e si interpreta quest’ultimo nel senso che abolirebbe l’intero art.. 15 , comma 5°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che si riferiva, come già si è detto, non solo alle pensioni di reversibilità, ma anche alle pensioni dirette liquidate in data anteriore al 31 dicembre 1994, a far data dal  1° gennaio 2007 le pensioni di reversibilità subirebbero una duplice riduzione: da una parte quella derivante dal calcolo in percentuale e non per intero dell’indennità integrativa speciale, dall’altra quella che tale percentuale sarebbe calcolata rispetto a una   pensione diretta non più assistita dalla norma di favore di cui al comma 5° dell’art. 15 della legge n. 724/1994.

Peraltro le conseguenze che potrebbero derivare dall’interpretazione del comma 776 dell’ art. 1 della legge n. 296/2006 sulle pensioni di reversibilità esulano dall’oggetto del presente giudizio.

Ritornando alla norma contenuta nel comma 774 della legge n. 296/2006, su cui si appuntano principalmente i dubbi di costituzionalità, due sono le  questioni  che vanno esaminate a questo proposito.

La prima concerne il dubbio se la norma in parola  possa effettivamente considerarsi di interpretazione autentica, con l’effetto che a questa va collegato di retroattività della sua applicazione.

Il dubbio in proposito è stato prospettato sotto il profilo di un contrasto logico giuridico tra l’asserita natura interpretativa del comma in parola (774) e la disposizione di cui al successivo comma 776.

In sostanza si potrebbe sostenere  che se il contenuto del comma 774 fosse effettivamente quello di  una norma di interpretazione autentica, la norma di riferimento non avrebbe avuto bisogno di alcuna abrogazione espressa, in quanto la sua espunzione dal sistema sarebbe stata un effetto diretto ed immediato dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n .335, come interpretato dal comma 774.

Ne sortirebbe che la qualifica di interpretazione autentica con cui si presenta il comma 774, con la conseguente efficacia retroattiva, sarebbe fittizia e, quindi, la nuova normativa sarebbe applicabile secondo la disciplina della legge nel tempo e, cioè, solo per le pensioni di reversibilità liquidate dal 1° gennaio 2007.

La tesi sopra esposta presuppone uno stretto collegamento fra il comma 774 e il comma 776, ma tale stretto collegamento non  appare rinvenibile per la diversità   di contenuto delle due norme, dal momento che il comma 774 si riferisce esclusivamente alle pensioni di reversibilità, mentre l’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogato dall’art. 1 del  comma 776 del legge n. 296/2006 riguarda anche le pensioni dirette erogate fino al 31 dicembre 1994.

Peraltro, anche se si può sostenere, sia pure  forzandone il suo contenuto letterale, che con  il comma 776 il Legislatore intendeva abrogare soltanto la parte dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724 relativa alle pensioni di reversibilità, non vi sarebbe egualmente uno stretto e necessario collegamento fra tale comma e il precedente comma 774.

Infatti l’art. 1 comma 41 della legge 333/1995, cui si riferisce la norma di interpretazione autentica, disciplina, come già si è avuto occasione di ricordare, le pensioni di reversibilità soltanto  dal momento dell’entrata in vigore della legge  in parola (cioè dal 17 agosto 1995) e, pertanto, non toccava le pensioni di reversibilità di cui all’art. 15 della legge n. 724/1994 erogate prima della data in parola, ma dopo il 31 dicembre 1994.

Con la norma introdotta con il comma 776, a far data dal 1° gennaio 2007, anche queste pensioni di reversibilità, corrisposte nel limitato arco di tempo di cui si è detto, finiscono per perdere il trattamento di favore che, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte, derivava dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994, ora abrogato dall’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006.

In sostanza, quale che sia l’interpretazione che si intende dare all’art. 1, comma 776, della legge n. 296/2006 , non è possibile stabilire per la diversità della disciplina regolata, uno stretto collegamento con il precedente comma 774 e, quindi, non è ipotizzabile un contrasto logico giuridico fra le due norme, tale da poter affermare che questo sarebbe l’elemento determinante per sostenere che  la disposizione di cui al comma 774 è solo fittiziamente di interpretazione autentica.

Ritornando alla questione di costituzionalità, si può in tanto osservare che il principio della separazione dei poteri e dell’intangibilità del giudicato nel caso in esame trova salvaguardia  nel comma 775 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e, pertanto, non si può invocare la sua violazione per sollevare un dubbio di costituzionalità (cfr. l’ordinanza della Corte costituzionale n. 291 del 4 luglio 2001, dove è espressamente affermato che, ove il legislatore, in caso di benefici, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato, prevede il “riassorbimento” di tali benefici, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, ma eliminando con il meccanismo della gradualità temporanea proprio del riassorbimento economico gli esiti conseguiti, non viola né il principio della separazione dei poteri, né quello dell’intangibilità del giudicato).

Per quanto concerne, invece, il limite che le norme di interpretazione autentica retroattive incontrerebbero (anche al di fuori del campo penale in cui esse non sono consentite ), nei casi in cui sarebbe intercorso un ampio margine di tempo rispetto all’entrata in vigore della norma cui l’interpretazione autentica si riferisce, ovvero nei casi in cui il legislatore avrebbe introdotto, senza un effettiva e grave causa giustificatrice, la norma retroattiva di interpretazione autentica, si invocano criteri di ragionevolezza che, per la fattispecie specifica in discussione nella presente causa, finora non hanno trovato un puntuale conforto nella giurisprudenza costituzionale.

La Corte costituzionale ha numerose volte deciso questioni di costituzionalità sollevate in tema di leggi retroattive di interpretazione autentica (la banca dati alla voce “interpretazione autentica”, a proposito della Corte costituzionale, fornisce circa 150 documenti fra sentenze e ordinanze).

Tuttavia, nei pochi casi in cui la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di dichiarare non conforme alla Carta una legge o un atto avente forza di legge che si qualificava come di interpretazione autentica, con effetto retroattivo, si è trattato di fattispecie particolari non assimilabili a quella di cui al presente ricorso (ad esempio: sent. n. 187/1981, che dichiara incostituzionale una legge della Regione Sicilia perché si trattava di norme che esentavano le indennità del presidente e degli assessori  regionale dagli oneri tributari; sent. n. 39/2006, che dichiara incostituzionale una legge che assegnava a una norma un significato opposto a quello determinato come autentico in una precedente disposizione legislativa incontrastata; sent. n. 156/2007 che dichiara incostituzionale una legge regionale che aveva perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della struttura amministrativa, sacrificando, contemporaneamente all’esito di un’arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti ).

La giurisprudenza costituzionale, dopo aver frequentemente ricordato che il principio dell’irretroattività delle leggi non assurge al rango di principio costituzionale, onde la legge retroattiva deve ritenersi legittima ove non contrasti con alcun specifico precetto costituzionale ( cfr., in particolare le sentenze n. 6/1994;  n.  36/1985; n. 376/2004 ), in fattispecie analoghe a quella di cui si discute nel presente giudizio si è sempre rimessa, sostanzialmente,  alle valutazioni effettuate dal Legislatore  circa  il bilanciamento delle contrapposte  esigenze  derivanti dalla norma interpretativa retroattiva : da una parte l’interesse della salvaguardia delle finanze pubbliche e dell’equilibrio di bilancio, dall’altra la tutela della certezza del diritto e dei rapporti preteriti, anche nel caso di trattamenti pensionistici (cfr. in particolare l’ordinanza n. 285/1994, le sentenze n. 822 del 1988, n. 240 del 1994, n. 361 e 417  del 1996, ma soprattutto la sentenza  12 novembre 2002, n. 446 che si riferiva, sia pure per altri aspetti, proprio all’art. 1, comma 41, della legge  n. 335/1995).

In relazione a quanto sopra, si deve ritenere, sulla base degli orientamenti finora espressi dal Giudice delle leggi, che la questione di costituzionalità prospettata come subordinata dalla difesa sia manifestamente infondata e pertanto non possa essere accolta.

Del resto, a fronte delle due ordinanze con le quali è stata sollevata questione di costituzionalità (ordinanza n. 13/2007 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e n. 7/2007 per la Regione Puglia) sono numerose le decisioni delle Sezione regionali che si sono pronunciate per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità (cfr. in particolare n. 68/2007 Sezione per la Regione Calabria; n .413/2007 Sezione per la Regione Lazio; n. 4/ 2007  Sezione per la Regione Marche;  n. 222/2007 Sezione per la Regione Sardegna; n. 149/2007 Sezione per la regione Friuli Venezia Giulia ).

Un problema di costituzionalità potrebbe semmai porsi, sotto il profilo della razionalità, a proposito del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, soprattutto se lo si interpreta letteralmente nel senso di aver abolito il beneficio di cui all’art15, comma 5, della legge n. 724/1994,  anche per le pensioni dirette erogate entro il 31 dicembre 1994 ( con le conseguenze che sono state illustrate anche sulle pensioni di reversibilità derivanti da tali  pensioni ) e, in ogni caso, per il fatto di  incidere comunque sulle pensioni di reversibilità erogate dopo il 31 dicembre 1994, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995.

Tuttavia nella presente causa non viene in discussione un provvedimento amministrativo adottato  in esecuzione del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e pertanto una questione di costituzionalità concernente il comma in parola non ha rilevanza nel giudizio in corso.

In conclusione, le questioni di costituzionalità sollevate relativamente alle norme che interessano il presente giudizio, devono ritenersi inammissibili, relativamente ai comma 774 e 775  dell’art. 1 della legge n. 296/2006, perché manifestamente infondate, relativamente al comma 776, perché irrilevante nel presente giudizio.

Nel merito, a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo

RESPINGE

Come in motivazione il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.