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CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE ABRUZZO sentenza n. 530 del 30 maggio 2007 Giudice unico S. BENVENUTO - M. De
Luca (avv. Massimo Vitelli e Cinzia Tempera) c/INPDAP (dott. Francesco Di Girolamo). Giurisdizione pensionistica - sentenza della Sezione giurisdizionale Abruzzo che
affronta la questione dellabrogazione
dellarticolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 da parte del comma
776 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
*********** A seguito della
norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 774 dellart 1 della legge n.
296 /2006 (legge finanziaria per il 2007), la disposizione di favore di cui allart.
15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica esclusivamente ai
trattamenti di reversibilità non solo connessi a pensioni dirette liquidate fino al 31
dicembre 1994, ma che siano essi stessi liquidati entro la stessa data. Viene meno,
pertanto, linterpretazione affermata dalle Sezioni riunite della corte dei conti (
sentenza 8/QM del 17 aprile 2002 ), seguita poi uniformemente dalle altre sezioni
regionali, per cui in ipotesi di decesso del
titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, leventuale
trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui
allart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla
data di morte del dante causa. Non è fondata
la tesi secondo cui lart 1, comma 41, legge 335/1995 sarebbe una norma di carattere
generale, laddove lart. 15, comma 5, della legge 724/ 1994, sarebbe una norma
transitoria derogatrice che continuerebbe a restare in vigore fino al 1° gennaio 2007,
data di entrata in vigore del comma 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006 (legge
che ha abrogato il comma 5 dellart. 15 della legge 724/1994), dal momento che il
collegamento fra le due norme si pone non sotto il profilo del rapporto fra norma speciale
e norma generale, ma sotto quello della successione delle norme nel tempo e
delleffetto abrogativo o no della legge successiva rispetto a quella precedente. E
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata a
proposito del comma 774 della legge n. 296/2006, motivata sul presupposto che si
tratterebbe di norma modificativa di un pregresso regime giuridico e solo fittiziamente di
interpretazione autentica, con la conseguenza che tale norma non potrebbe avere effetto
retroattivo; e che introdurrebbe irrazionalmente a distanza di anni una penalizzazione
delle pensioni di reversibilità connesse a pensioni dirette erogate entro il 1994, in
contrasto con la diversa interpretazione pacifica accolta dalla Corte dei conti. Il combinato
disposto dei comma 774, 775, 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006 esclude che si
possa dubitare della natura di interpretazione autentica del citato comma 774. Il principio
della separazione dei poteri e dellintangibilità del giudicato nel caso del
presente giudizio trova salvaguardia nel comma 775 dellart. 1 della legge n.
296/2006 e, pertanto, non si può invocare la sua violazione per sollevare un dubbio di
costituzionalità (cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 291 del 4 luglio 2001). Nel caso di
leggi retroattive di interpretazione autentica, la giurisprudenza costituzionale, dopo
aver frequentemente ricordato che il principio dellirretroattività delle leggi non
assurge al rango di principio costituzionale, onde la legge retroattiva deve ritenersi
legittima ove non contrasti con alcun specifico precetto costituzionale (cfr., in
particolare le sentenze n. 6/1994; n.
36/1985; n. 376/2004), in fattispecie analoghe a quella di cui al presente giudizio si è
sempre rimessa, sostanzialmente, alle valutazioni effettuate dal Legislatore circa il
bilanciamento delle contrapposte esigenze derivanti dalla norma interpretativa
retroattiva: da una parte linteresse della salvaguardia delle finanze pubbliche e
dellequilibrio di bilancio, dallaltra la tutela della certezza del diritto e
dei rapporti preteriti, anche nel caso
di trattamenti pensionistici (cfr. in particolare lordinanza n. 285/1994, le
sentenze n. 822 del 1988, n. 240 del 1994, n. 361 e 417
del 1996, ma, soprattutto, la sentenza 12 novembre 2002, n. 446 che si riferiva,
sia pure per altri aspetti, proprio allart. 1, comma 41, della legge n. 335/1995). La questione di
costituzionalità che potrebbe porsi , sotto il profilo della razionalità, a proposito
del comma 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006, se tale norma si interpreta
letteralmente nel senso di aver abolito il beneficio di cui allart. 15, comma 5,
della legge n. 724/1994, non solo per le pensioni di reversibilità, ma anche per le
pensioni dirette erogate entro il 31 dicembre 1994 (a proposito delle quali non erano mai
sorti dubbi interpretativi) non è rilevante nel presente giudizio in cui non viene in
discussione un provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del comma 776
dellart. 1 della legge n. 296/2006. SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16111/PC
del registro di Segreteria, proposto dalla signora Maria
De Luca, nata l1.5.1925, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Vitelli e
Cinzia Tempera , elettivamente domiciliata presso
questultima, in Teramo, via Vittorio Veneto 25, avverso la mancata corresponsione da
parte dellINPDAP dellindennità integrativa speciale in misura intera sulla
pensione di reversibilità, ex art. 15, comma 5, della legge 724/94, con interessi
e rivalutazione monetaria. Uditi nella pubblica Udienza del 23 maggio
2007, lavvocato Massimo Vitelli per la ricorrente, il dottor Francesco Di Girolamo
per LINPDAP. Esaminati gli atti e i documenti della
causa. FATTO La ricorrente usufruisce di pensione di
reversibilità dal 1° gennaio 2003, in qualità di vedova del signor Pietro Filipponi,
già titolare di pensione diretta dal 31.12.1948 e deceduto il 15.12.2002. Tale pensione è stata liquidata sulla
base del meccanismo della legge n. 335/95, cioè con conglobamento dellindennità
integrativa speciale nella base pensionabile e con corresponsione di questultima
nella misura del 60% della base pensionabile. Con il ricorso si chiede che
lindennità integrativa speciale venga corrisposta in misura intera, trattandosi di
pensione di reversibilità correlata a pensione diretta anteriore al 1° gennaio 1995,
giusto quanto prevede lart. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. LINPDAP si è costituito con memoria
del 27 aprile 2006, nella quale sostiene di aver correttamente applicato le norme di cui
alla legge n. 335/95, dovendo ritenersi abrogata dallart. 1, comma 41, la
disposizione dellart. 15, comma 5 della legge n 724/94 invocata dal ricorrente. In tale memoria si chiede pertanto la
reiezione del ricorso e, in via subordinata si eccepisce la prescrizione quinquennale dei
ratei pregressi. Peraltro nel corso della discussione
orale, il rappresentante dellINPDAP ha insistito per la reiezione del ricorso,
facendo presente che, se dubbi potevano esserci sullinterpretazione dellart.
1, comma 41 della legge 335/95, questi sono stati fugati dalla norma di interpretazione
autentica contenuta nel comma 774 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che la
predetta norma si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità, sorte a
decorrere dalla data dellentrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335,
indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, lindennità
integrativa speciale già in godimento del dante causa, parte integrante del complessivo
trattamento pensionistico percepito è attribuita nella misura percentuale prevista per il
trattamento di reversibilità. Dal canto suo lavvocato Massimo
Vitelli ha depositato memoria in data 3 maggio 2007 nella quale si chiede, in via
principale, laccoglimento del ricorso, argomentando che lart.
15, comma 5, della legge n. 724/94 è una
norma di carattere eccezionale che come tale non sarebbe toccata nella sua vigenza dalla
regola generale di cui allart. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, sia pure nel
testo integrato dal comma 774 della legge n. 296/2006. Tale ultima disposizione sarebbe del
tutto insufficiente a paralizzare, anche dopo lentrata in vigore della legge n.
296/2006, lart. 15, comma 5, della legge n. 724/94. Ciò troverebbe
conferma dal successivo comma 776 che sarebbe stata una norma necessitata al fine di
ottenere senza incertezze almeno per lavvenire il risultato di eliminare i benefici
concessi per le pensioni di reversibilità dallart. 15, comma 5, della legge n.
724/1994 che altrimenti, in quanto, come si è detto, norma speciale, avrebbe continuato a
restare vigente anche dopo lentrata in vigore della legge n. 296/2006. Pertanto, fino
allentrata in vigore del comma 776 dellart. 1 della legge 296/2006 deve
continuare a valere la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenza 8/QM del 17 aprile
2002 ) per cui in ipotesi di decesso del
titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, leventuale
trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui
allart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla
data di morte del dante causa, atteso che lart. 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non ha abrogato la citata disposizione della legge n. 724/94. Del resto se si
opinasse in maniera differente, si finirebbe per accogliere la denegatissima ed
inconsistente ipotesi secondo cui il comma 774 della legge n. 296/2006, abbia interpretato
autenticamente e quindi abrogato retroattivamente anche lart. 15, comma 5, della
legge 724/1994. In via
subordinata nella memoria in parola si chiede di rimettere alla Corte costituzionale la
questione di legittimità dellart. 1, comma 774, 775, 776 della legge n. 296/2006,
in quanto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con il disposto degli
articoli 3 e 38 della Costituzione. In via
ulteriormente subordinata si chiede la sospensione del presente giudizio, fino alla
pronuncia della Corte costituzionale, investita della questione tramite ordinanza n.
13/2007 della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana. DIRITTO A fronte della
tesi, in base alla quale la ricorrente chiede laccoglimento del ricorso, si deve
preliminarmente osservare che il contenuto del comma 776 dellart. 1 della legge n.
296/2006 ha, in ogni caso, come si avrà occasione di precisare più avanti, un contenuto
che va al di là dellinterpretazione autentica disposta dal precedente comma 774, e,
pertanto, non può essere inteso come una necessità per il legislatore nel senso invocato
dalla citata memoria difensiva. Per altri
aspetti la tesi sostenuta nella memoria difensiva, secondo cui lart 1, comma 41,
legge 335/1995 sarebbe una norma di carattere generale, laddove lart. 15, comma
5,della legge 724/ 1994, sarebbe una norma
transitoria derogatrice che continuerebbe a restare
in vigore fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dellart. 1, comma 776,
della legge n. 296/2006 (che abroga, per lappunto, il comma 5 dellart. 15
della legge 724/1994 ), non può ritenersi fondata. Se così non
fosse, non avrebbe senso il comma 774 nella legge n. 296/2006 che, inequivocabilmente, si
riferisce, come sarà meglio chiarito più oltre, allinterpretazione che è stata
data dalla giurisprudenza di questa Corte circa il trattamento
da riservare alle pensioni di reversibilità
derivanti da pensioni dirette erogate entro il 31 dicembre 1994,a prescindere dalla data
in cui tali pensioni di reversibilità abbiano inizio. A questo
proposito, si erano pronunciate le Sezioni Riunite (seguite poi dalle altre Sezioni della
Corte), che hanno esaminato la questione sotto il profilo se lart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, avesse avuto effetto
abrogativo dell art. 15, comma 5^ , della legge n. 724/1994. Ora, come si
esporrà di seguito, la decisione delle Sezioni Riunite ha esaminato le due citate norme
non sotto il profilo del rapporto fra norma speciale e norma generale, ma sotto quello
della successione delle norme nel tempo e delleffetto abrogativo o no della legge successiva rispetto a quella
precedente. Del resto
proprio nel ricorso notificato l8 settembre 2005 si sostiene la tesi che fra le due
norme più volte citate della legge n. 724/1994 e della
legge n. 335/1995 si dovrebbe parlare di discipline dettate con riferimento ad
ipotesi temporalmente distinte. Pare evidente al
riguardo che se il testo dellart. 1, comma 41,della legge n. 335/1995 fosse stato
scritto, come ora risulta dallinterpretazione autentica introdotta dal comma 774
dellart. 1 della legge n. 296/2007, la decisone
delle Sezioni Riunite sarebbe stata, molto probabilmente, del tutto diversa. Va, pertanto,
confutata la tesi, contenuta nella citata memoria difensiva, che così opinando si
finirebbe per accogliere la denegatissima ed inconsistente ipotesi secondo cui il
comma 774 della legge n. 296/2006, abbia interpretato autenticamente e quindi abrogato
retroattivamente anche lart. 15, comma 5, della legge 724/1994. In effetti
labrogazione della norma di favore relativa alle pensioni di reversibilità deriva
dallart. 1 , comma 41, della legge n. 335/1995, così come ora interpretato,
autenticamente e quindi con effetto retroattivo, dal comma 774 dellart. 1 della
legge n. 296/2006. In relazioni
alle argomentazioni esposte, non è pertanto possibile laccoglimento del ricorso in
base alla motivazione esposta nella memoria difensiva
depositata il 3 maggio 2007. Va, però,
esaminato se i comma 774, 775, 776, interpretati nel senso non conciliabile, per i motivi
esposti, con la tesi sostenuta nella memoria
difensiva , si prestino a dubbi di
costituzionalità, a proposito dei quali la stessa memoria avanza domanda subordinata. A questo fine è
opportuno ricostruire i passaggi normativi e giurisprudenziali intervenuti a proposito
delle norme cui i comma in parola si riferiscono. Le disposizioni
da cui prendere le mosse sono i comma 3,4 e 5 della dellart. 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Per il comma 3,
in attesa dellarmonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste
dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblici e privato, con decorrenza dal
primo gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allart.
1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti
alle forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli
elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa lindennità
integrativa speciale.. Per il comma 4,
la pensione di cui al comma 3, è reversibile con riferimento alle categorie dei
superstiti aventi diritto in base allaliquota in vigore nel regime
dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i
superstiti (cfr. art 22 della legge n. 903/65 che prevede laliquota del 60% ). A fronte di
queste due disposizioni, il comma. 5 introduce una disposizione, che risulta chiaramente di salvaguardia di
situazioni pregresse, stabilendo che
le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui
trattamenti di pensione, previste dallart. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e
successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni
dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilità ad esse
riferite . Questo quinto
comma regola due distinte ipotesi: la prima le pensioni dirette liquidate fino al 31
dicembre 1994; la seconda le pensioni di reversibilità ad esse riferite. La prima di
queste due disposizioni era così chiara ed evidente che non ha mai posto problemi
dinterpretazione. La seconda disposizione, come ben presto emerse dalla
giurisprudenza di questa Corte, si prestava ad una duplice interpretazione: se
lapplicazione della norma di salvaguardia coprisse anche le pensioni di
reversibilità liquidate dopo la data del 31 dicembre 1994, purché connesse a pensioni
dirette erogate in precedenza; ovvero se tale applicazione richiedeva che i trattamenti di
reversibilità non solo fossero connessi a pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre
1994, ma che fossero essi stessi liquidati entro la stessa data. Mentre era in
corso questa dibattito interpretativo, è intervenuta la legge 8 agosto 1995, n. 335, che
allart. 1, comma 41, contiene questa disposizione: La disciplina del
trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato pensionato vigente
nellambito dellassicurazione generale obbligatoria, è estesa a tutte le forma
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli minori di età,
studenti vero inabili, laliquota percentuale è elevata la 70 %, limitatamente alle
pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli importo dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i
redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla allegata tabella F. Sono fatti i salvi i
trattamenti più favorevoli in godimento dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti . Ci si chiese
pertanto, nel contesto amministrativo e nel dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, se lart. 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n.
335 avesse avuto leffetto abrogativo dellart. 15, comma 5°, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Limpostazione
della questione i questi termini generici era
imprecisa. Innanzitutto,
lart. 1 comma 41 della legge 335/1995 si riferiva soltanto alle pensioni di reversibilità erogate successivamente
allentrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995 ) e, pertanto, la sorte
delle pensioni di reversibilità di cui allart. 15 della legge n. 724/1994, erogate prima della data in parola, ma dopo il 31
dicembre 1994, dipendeva, in ogni caso,
dallinterpretazione di tale art. 15, comma , comma 5°. Relativamente
alle pensioni corrisposte in questo arco limitato di tempo si deve far capo, fino al 1°
gennaio 2007, data di entrata in vigore del
comma 776 dellart. 1 della legge n.
296/2006, alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM del 17 aprile 2002 di questa Corte (
seguita poi uniformemente dalla
giurisprudenza delle altre Sezioni ) per cui in ipotesi di decesso di pensionato,
titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale
trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui
allart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per le pensioni
erogate successivamente alla data del 17 agosto 1995, lart. 1 ,comma 41, della legge
n. 335/1995, che concerneva esclusivamente le pensioni di reversibilità, non poteva
essere abrogativo ( neppure implicitamente ) dellart.. 15 , comma 5°, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 per levidente e semplice motivo che tale articolo regolava,
come si è detto, due distinte fattispecie,
quella delle pensioni dirette liquidate in data anteriore al 31 dicembre 1994 e quella
delle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
La questione non
era, pertanto, se lart. 1. comma 41 della legge n. 335/1995, avesse abrogato o no
lart. 15 comma 5 della legge n. 774/1994, ma se, più riduttivamente, da esso si potessero trarre elementi per dedurre
che avesse tacitamente abrogato (o più esattamente modificato) la norma di favore
relativa alle pensione di reversibilità di cui allart. 15, comma 5, della legge n.
724/1994. Anche qui
occorre una precisazione: il quesito di cui sopra si poneva soltanto se si accettava
linterpretazione fatta poi propria dalle Sezioni Riunite secondo cui in caso di pensione diretta liquidata
prima del 31 dicembre 1994, il consequenziale trattamento di reversibilità doveva essere
in ogni caso liquidato secondo le norme di cui allart. 15, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. E
evidente, invece, che se si fosse accolto lorientamento giurisprudenziale
minoritario di questa Corte, che lespressione contenuta nel 5° comma del citato
articolo 15 dovesse interpretarsi come inerente a trattamenti pensionistici di
reversibilità che, non solo dovevano far riferimento a pensioni dirette liquidate fino al
31 dicembre 1994, ma che fossero essi stessi liquidati entro la stessa data, non si poneva
nessun problema interpretativo per lart.
1. comma 41 della legge n. 335/1995, che avrebbe confermato, a far data dallentrata
in vigore della legge, una regolamentazione delle pensioni di reversibilità che era già
scritta nellart. 15, comma 5, della legge 724/1994, salvo stabilire un diverso
calcolo della pensione di reversibilità (sulla base, cioè, di una diversa percentuale
rispetto alla pensione del dante causa). Si è gia
ricordata quale sia stata, a questo proposito, linterpretazione delle Sezioni
Riunite di questa Corte , che è stata poi seguita uniformemente dalla giurisprudenza
delle Sezioni regionali. Peraltro, la
citata sentenza, oltre a stabilire il principio
di cui si è detto, contiene nel dispositivo unaffermazione che, in relazione a
quanto si è sopra esposto, appare inesatta, laddove è detto che lart. 1,
comma 41° della L. 8 agosto 1995, n. 335, non ha effetto abrogativo dellart. 15,
comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Vero è che
dalla motivazione della sentenza può desumersi che le Sezioni Riunite intendevano dire
che lart. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 non aveva leffetto abrogativo
soltanto della parte dellart. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 che si riferiva
alle pensioni di reversibilità, ma non aver inserito questa precisione ha avuto
probabilmente effetti distorsivi sulla
questione concernente linterpretazione delle norme in parola e cè da
chiedersi se essa non sia allorigine del testo di cui al comma 776 dellart. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale testo,
infatti, afferma seccamente: E abrogato larticolo 15, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ora, mentre il
dispositivo di una sentenza, come quella delle Sezioni Riunite sopra citata, può essere
interpretato sulla base della motivazione contenuta nella sentenza stessa, appare arduo, e
contrario ai canoni ermeneutici comunemente accolti, interpretare il chiaro significato
letterale di una norma di legge (il comma 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006 )
aggiungendovi in via interpretativa una
limitazione o una variante. Fra
laltro, la norma di legge per ultimo citata era stata il frutto di un emendamento
apportato allultimo momento al testo del disegno di legge in discussione
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge
finanziaria per il 2007 ), votato il giorno dopo con mozione di fiducia, senza che siano
rintracciabili lavori parlamentari che possano aiutare a capire quale fosse
esattamente lintenzione del Legislatore: se cioè volesse riferirsi soltanto alle
pensioni di reversibilità (come dal punto di vista logico e sistematico è del tutto
probabile ), ovvero anche a quelle dirette erogate entro il 31 dicembre 1994. In mancanza,
pertanto, di elementi orientativi nel senso indicato, si dovrebbe restare attaccati alla
lettera della norma che, abrogando tout court il comma 5 dellart. 15 della legge n.
724/1994, travolge, ad un tempo, il beneficio concesso non solo alle pensioni di
reversibilità riferite alle pensioni dirette maturate fino al 31 dicembre 1994, ma anche
alle stesse pensioni dirette maturate alla data in parola. Ora la questione
se il comma 776 dellart. 1 della legge si
riferisca o no anche alle pensioni dirette maturate entro il 31 dicembre 1994 ha incidenza
anche ai fini delle pensioni di
reversibilità riferite alla pensioni dirette
maturate entro questo ambito temporale. Infatti, se si
sta alla lettera del comma 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006, e si interpreta
questultimo nel senso che abolirebbe lintero art.. 15 , comma 5°, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, che si riferiva, come già si è detto, non solo alle pensioni
di reversibilità, ma anche alle pensioni dirette liquidate in data anteriore al 31
dicembre 1994, a far data dal 1° gennaio
2007 le pensioni di reversibilità subirebbero una duplice riduzione: da una parte quella
derivante dal calcolo in percentuale e non per intero dellindennità integrativa
speciale, dallaltra quella che tale percentuale sarebbe calcolata rispetto a una pensione diretta non più assistita dalla
norma di favore di cui al comma 5° dellart. 15 della legge n. 724/1994. Peraltro le
conseguenze che potrebbero derivare dallinterpretazione del comma 776 dell
art. 1 della legge n. 296/2006 sulle pensioni di reversibilità esulano dalloggetto
del presente giudizio. Ritornando alla
norma contenuta nel comma 774 della legge n. 296/2006, su cui si appuntano principalmente
i dubbi di costituzionalità, due sono le questioni che vanno esaminate a questo proposito. La prima
concerne il dubbio se la norma in parola possa
effettivamente considerarsi di interpretazione autentica, con leffetto che a questa
va collegato di retroattività della sua applicazione. Il dubbio in
proposito è stato prospettato sotto il profilo di un contrasto logico giuridico tra
lasserita natura interpretativa del comma in parola (774) e la disposizione di cui
al successivo comma 776. In sostanza si
potrebbe sostenere che se il contenuto del
comma 774 fosse effettivamente quello di una
norma di interpretazione autentica, la norma di riferimento non avrebbe avuto bisogno di
alcuna abrogazione espressa, in quanto la sua espunzione dal sistema sarebbe stata un
effetto diretto ed immediato dellart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n
.335, come interpretato dal comma 774. Ne sortirebbe
che la qualifica di interpretazione autentica con cui si presenta il comma 774, con la
conseguente efficacia retroattiva, sarebbe fittizia e, quindi, la nuova normativa sarebbe
applicabile secondo la disciplina della legge nel tempo e, cioè, solo per le pensioni di
reversibilità liquidate dal 1° gennaio 2007. La tesi sopra
esposta presuppone uno stretto collegamento fra il comma 774 e il comma 776, ma tale
stretto collegamento non appare rinvenibile
per la diversità di contenuto delle
due norme, dal momento che il comma 774 si riferisce esclusivamente alle pensioni di
reversibilità, mentre lart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
abrogato dallart. 1 del comma 776 del
legge n. 296/2006 riguarda anche le pensioni dirette erogate fino al 31 dicembre 1994. Peraltro, anche
se si può sostenere, sia pure forzandone il
suo contenuto letterale, che con il comma
776 il Legislatore intendeva abrogare soltanto la parte dellart. 15, comma 5, della
legge n. 724 relativa alle pensioni di reversibilità, non vi sarebbe egualmente uno
stretto e necessario collegamento fra tale comma e il precedente comma 774. Infatti
lart. 1 comma 41 della legge 333/1995, cui si riferisce la norma di interpretazione
autentica, disciplina, come già si è avuto occasione di ricordare, le pensioni di
reversibilità soltanto dal momento
dellentrata in vigore della legge in
parola (cioè dal 17 agosto 1995) e, pertanto, non toccava le pensioni di reversibilità
di cui allart. 15 della legge n. 724/1994 erogate prima della data in parola, ma
dopo il 31 dicembre 1994. Con la norma
introdotta con il comma 776, a far data dal 1° gennaio 2007, anche queste pensioni di
reversibilità, corrisposte nel limitato arco di tempo di cui si è detto, finiscono per
perdere il trattamento di favore che, secondo linterpretazione data dalla
giurisprudenza di questa Corte, derivava dallart. 15, comma 5, della legge n.
724/1994, ora abrogato dallart. 1, comma 776, della legge n. 296/2006. In sostanza,
quale che sia linterpretazione che si intende dare allart. 1, comma 776, della
legge n. 296/2006 , non è possibile stabilire per la diversità della disciplina
regolata, uno stretto collegamento con il precedente comma 774 e, quindi, non è
ipotizzabile un contrasto logico giuridico fra le due norme, tale da poter affermare che
questo sarebbe lelemento determinante per sostenere che la disposizione di cui al comma 774 è solo
fittiziamente di interpretazione autentica. Ritornando alla
questione di costituzionalità, si può in tanto osservare che il principio della
separazione dei poteri e dellintangibilità del giudicato nel caso in esame trova
salvaguardia nel comma 775 dellart. 1
della legge n. 296/2006 e, pertanto, non si può invocare la sua violazione per sollevare
un dubbio di costituzionalità (cfr. lordinanza della Corte costituzionale n. 291
del 4 luglio 2001, dove è espressamente affermato che, ove il legislatore, in caso di
benefici, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato, prevede il
riassorbimento di tali benefici, senza incidere su quanto già corrisposto per
effetto della sentenza, ma eliminando con il meccanismo della gradualità temporanea
proprio del riassorbimento economico gli esiti conseguiti, non viola né il principio
della separazione dei poteri, né quello dellintangibilità del giudicato). Per quanto
concerne, invece, il limite che le norme di interpretazione autentica retroattive
incontrerebbero (anche al di fuori del campo penale in cui esse non sono consentite ), nei
casi in cui sarebbe intercorso un ampio margine di tempo rispetto allentrata in
vigore della norma cui linterpretazione autentica si riferisce, ovvero nei casi in
cui il legislatore avrebbe introdotto, senza un effettiva e grave causa giustificatrice,
la norma retroattiva di interpretazione autentica, si invocano criteri di ragionevolezza
che, per la fattispecie specifica in discussione nella presente causa, finora non hanno
trovato un puntuale conforto nella giurisprudenza costituzionale. La Corte
costituzionale ha numerose volte deciso questioni di costituzionalità sollevate in tema
di leggi retroattive di interpretazione autentica (la banca dati alla voce
interpretazione autentica, a proposito della Corte costituzionale, fornisce
circa 150 documenti fra sentenze e ordinanze). Tuttavia, nei
pochi casi in cui la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di dichiarare non
conforme alla Carta una legge o un atto avente forza di legge che si qualificava come di
interpretazione autentica, con effetto retroattivo, si è trattato di fattispecie
particolari non assimilabili a quella di cui al presente ricorso (ad esempio: sent. n.
187/1981, che dichiara incostituzionale una legge della Regione Sicilia perché si
trattava di norme che esentavano le indennità del presidente e degli assessori regionale dagli oneri tributari; sent. n. 39/2006,
che dichiara incostituzionale una legge che assegnava a una norma un significato opposto a
quello determinato come autentico in una precedente disposizione legislativa
incontrastata; sent. n. 156/2007 che dichiara incostituzionale una legge regionale che
aveva perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della
struttura amministrativa, sacrificando, contemporaneamente allesito di
unarbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti ). La
giurisprudenza costituzionale, dopo aver frequentemente ricordato che il principio
dellirretroattività delle leggi non assurge al rango di principio costituzionale,
onde la legge retroattiva deve ritenersi legittima ove non contrasti con alcun specifico
precetto costituzionale ( cfr., in particolare le sentenze n. 6/1994; n. 36/1985;
n. 376/2004 ), in fattispecie analoghe a quella di cui si discute nel presente giudizio si
è sempre rimessa, sostanzialmente, alle
valutazioni effettuate dal Legislatore circa il bilanciamento delle contrapposte esigenze derivanti
dalla norma interpretativa retroattiva : da una parte linteresse della salvaguardia
delle finanze pubbliche e dellequilibrio di bilancio, dallaltra la tutela
della certezza del diritto e dei rapporti preteriti, anche nel
caso di trattamenti pensionistici (cfr. in particolare lordinanza n. 285/1994, le
sentenze n. 822 del 1988, n. 240 del 1994, n. 361 e 417
del 1996, ma soprattutto la sentenza 12
novembre 2002, n. 446 che si riferiva, sia pure per altri aspetti, proprio allart.
1, comma 41, della legge n. 335/1995). In relazione a
quanto sopra, si deve ritenere, sulla base degli orientamenti finora espressi dal Giudice
delle leggi, che la questione di costituzionalità prospettata come subordinata dalla
difesa sia manifestamente infondata e pertanto non possa essere accolta. Del resto, a
fronte delle due ordinanze con le quali è stata sollevata questione di costituzionalità
(ordinanza n. 13/2007 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e n. 7/2007
per la Regione Puglia) sono numerose le decisioni delle Sezione regionali che si sono
pronunciate per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità (cfr. in
particolare n. 68/2007 Sezione per la Regione Calabria; n .413/2007 Sezione per la Regione
Lazio; n. 4/ 2007 Sezione per la Regione
Marche; n. 222/2007 Sezione per la Regione
Sardegna; n. 149/2007 Sezione per la regione Friuli Venezia Giulia ). Un problema di
costituzionalità potrebbe semmai porsi, sotto il profilo della razionalità, a proposito
del comma 776 dellart. 1 della legge n. 296/2006, soprattutto se lo si interpreta
letteralmente nel senso di aver abolito il beneficio di cui allart15, comma 5, della
legge n. 724/1994, anche per le pensioni
dirette erogate entro il 31 dicembre 1994 ( con le conseguenze che sono state illustrate
anche sulle pensioni di reversibilità derivanti da tali
pensioni ) e, in ogni caso, per il fatto di incidere
comunque sulle pensioni di reversibilità erogate dopo il 31 dicembre 1994, ma prima
dellentrata in vigore della legge n. 335/1995. Tuttavia nella
presente causa non viene in discussione un provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del comma 776 dellart. 1 della
legge n. 296/2006 e pertanto una questione di costituzionalità concernente il comma in
parola non ha rilevanza nel giudizio in corso. In conclusione,
le questioni di costituzionalità sollevate relativamente alle norme che interessano il
presente giudizio, devono ritenersi inammissibili, relativamente ai comma 774 e 775 dellart. 1 della legge n. 296/2006, perché
manifestamente infondate, relativamente al comma 776, perché irrilevante nel presente
giudizio. Nel merito, a
seguito dellentrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al
comma 774 dellart. 1 della legge n. 296/2006, il ricorso è infondato e non può
trovare accoglimento. LA CORTE DEI
CONTI Sezione
giurisdizionale per lAbruzzo RESPINGE Come in
motivazione il ricorso indicato in epigrafe. Spese
compensate.
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