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Sez. Giur. Regione Toscana-Giud. Un. Guasparri : ord. n. 170 del 23 dicembre 2008: Divieto di cumulo di indennità integrativa speciale – Rimessione alle Sezioni Riunite-
In tema di sussistenza o meno del divieto di percezione di doppia indennità integrativa speciale, nonostante la già avvenuta rimessione alle Sezioni Runite, investite sul tema per una declaratoria di massima, ad opera della I sez. giur d’Appello, con ordinanza n. 73 del 21.11.208, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana rttiene di dover sollevare parimenti questione di massima, onde meglio precisare la propria posizione, suggerita nel quesito al Giudice di nomofilachia della Corte dei conti. Dopo l’ordinanza n. n.119 del 24/04/2008, con la quale la Consulta ha disposto la restituzione degli atti ai giudici remittenti (e quindi anche alla Sezione Toscana, allora Giudice " a quo") affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate alla luce dello "jus superveniens" costituito dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il cui art. 1, comma 776, ha abrogato l’art. 15,comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l’art. 1, comma 774, ha dettato una norma d’interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla decorrenza della pensione diretta., l’interpretazione corretta della normativa vigente dovrebbe essere la seguente: in conformità con l’attuale interpretazione autentica del legislatore di cui al comma 774, dell’art. 1 L.F. 2007 si deve affermare che il divieto di cumulo dell’i.i.s opera fino al momento in cui l’i.i.s. ha carattere di assegno accessorio, ma poiché tale accessorietà viene perduta a partire dal 1° gennaio 1995 essendo tale indennità divenuta parte integrante del trattamento pensionistico, da tale data il divieto di cumulo fra i.i.s su plurime pensioni e fra pensione e stipendio non ha più motivo di esistere.
N°170/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per le Regione Toscana in composizione monocratica nella persona del presidente Giancarlo Guasparri ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti ai nn. 53319/PM e 54012/PM del registro di segreteria prodotti, rispettivamente, da LUCCHESI Silvana e da BATTAGLIA Vincenzo, elettivamente domiciliati in Tolentino (MC), Galleria Europa,14, presso lo studio legale associato Guerra, contro la Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Pisa e la Direzione Provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Pisa; Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008, per i ricorrenti l'avv. Paolo GUERRA e per le amministrazioni convenute il sig. Daniele FANTOZZI (per la D.T. del M.E.F. di Pisa) e il dott. Marco PRATELLESI (per l'I.N.P.D.A.P. di Pisa); Visti gli atti di causa. F A T T O Il ricorrente BATTAGLIA Vincenzo è titolare di pensione privilegiata ordinaria sulla quale non ha percepito dal 02.05.1966 al 03.12.1985 l’indennità integrativa speciale perché in quel periodo prestava opera retribuita alle dipendenze dello Stato. Non ha potuto fruire di alcun importo d’i.i.s. durante la prestazione lavorativa, neppure dopo l’entrata in vigore della L. 843/78, art. 17, primo comma, perché il trattamento pensionistico era superiore, ancorché di poco, al minimo INPS. Dalla cessazione dell’attività lavorativa e contestuale fruizione della pensione ordinaria di quiescenza (04.12.1985), la D.P.T. che all’epoca amministrava entrambe le pensioni, ha ripristinato l’i.i.s. intera sulla pensione privilegiata ma non l’ha corrisposta su quella ordinaria, neanche dopo le sentenze 172/91 e 494/93 della Corte Costituzionale (essendo il relativo trattamento di poco superiore al minimo INPS), ritenendo ancora vigente l’art. 99, secondo comma, T.U. 1092/73: la pensione ordinaria di quiescenza è stata quindi fin dall’origine decurtata totalmente della i.i.s. che costituiva (e tuttora costituirebbe) la parte più rilevante del trattamento stesso. Il ricorrente, dopo avere invitato l’INPDAP, con istanza del 21.06.2003, a regolarizzare con la i.i.s. tutte e due le pensioni nei rispettivi periodi di mancata erogazione e dopo averla preventivamente ma inutilmente diffidata ad adempiere con il ricorso de quo, ha chiesto a questa Sezione, quale giudice del rapporto, la declaratoria del suo diritto alla percezione: - dell’indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata ordinaria nel periodo della contestuale prestazione lavorativa alle dipendenze del Ministero del lavoro dal 1966 al 1985; - della tredicesima mensilità nello stesso periodo; - dell’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici dalla contestuale fruizione (04.12.1985); - delle differenze di tredicesima sulla i.i.s. non corrispostagli. L’Amministrazione continua a contestare il diritto in entrambe le ipotesi e, in particolare, sulle due pensioni, sostiene che l’i.i.s. è dovuta una sola volta perché, anche volendosi applicare l’art. 99, secondo comma, nel testo "manipolato" dalla Corte Costituzionale con la sentenza 494/93, la pensione ordinaria è d’importo superiore al minimo INPS. La fattispecie dedotta in giudizio con il ricorso di LUCCHESI Silvana differisce dalla precedente sia per il fatto che il "petitum" non contempla il cumulo dell'i.i.s. su pensione + retribuzione, ma solo su due pensioni pubbliche, sia perchè una di queste due pensioni è privilegiata di riversibilità fruita in concomitanza con altra ordinaria di quiescenza. Infatti alla ricorrente, quale vedova del grande invalido Grassotti Fusco, ex caporale dell'esercito,già titolare di pensione privilegiata di I^ categoria con superinvalidità dal 1971,venne concessa pensione privilegiata di riversibilità a decorrere dal 19.02.2002 con il trattamento speciale previsto dall'art.93 del T.U. 1092/73 per i primi tre anni pari al 100% della pensione mensile di I^ ctg. percepita dal dante causa e successivamente pari al 50% della pensione stessa, oltre agli assegni dovuti per legge(i.i.s. e tredicesima). Senonchè la competente D.P.S.V. di Pisa non ha corrisposto alla vedova-ricorrente, con il trattamento pensionistico di riversibilità, l'indennità integrativa speciale in misura intera ma il solo importo differenziale necessario ad integrare la pensione al c.d. minimo INPS, in quanto essa era già titolare di pensione ordinaria diretta amministrata dall'INPDAP di Pisa sulla quale veniva corrisposta l'i.i.s intera. Questa Sezione, con ordinanza n.58 del 30 marzo 2006, giudicando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal difensore dei ricorrenti – dell’art.99,2°comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, come risultante dopo la sentenza n.494 del 1993, per contrasto con gli artt.3, 36 e 38 della Costituzione, dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente i processi sino all’esito del giudizio di costituzionalità. Il Giudice delle leggi, con ordinanza n.119 del 24/04/2008, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici remittenti (e quindi anche a questa Sezione) affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate alla luce dello "jus superveniens" costituito dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il cui art. 1, comma 776, ha abrogato l’art. 15,comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l’art. 1, comma 774, ha dettato una norma d’interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla decorrenza della pensione diretta (cfr. sent. Corte cost. n. 74 del 2008). A seguito di tale ordinanza, questo giudice, si è pronunziato in relazione ad altro giudizio che era stato sospeso in attesa dell’esito della questione di costituzionalità e, con sentenza n. 350 del 19/05/2008, interpretando la sopravvenuta normativa indicata dalla Corte costituzionale, è pervenuto alla conclusione che, a seguito del mutato quadro normativo, a decorrere dal 1° gennaio 1995 non sia comunque più applicabile il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale indipendentemente dalla decorrenza dei trattamenti pensionistici e dalle modalità della sua corresponsione (conglobata o separata dalle pensioni medesime). Peraltro tale conclusione non è stata condivisa dalla tre Sezioni Centrali d’Appello - ed in particolare dalla Terza Sezione Centrale (sent. n. 216 e 217/2008) e dalla Seconda (sent. n. 297/2008) – le quali non hanno ritenuto mutato il quadro normativo relativamente alle pensioni anteriori al 31.12.1994 non avendo il legislatore previsto la "riliquidazione " della pensioni medesime. D’altra parte la Sezione d’Appello della Regione siciliana, nel confermare il proprio orientamento opposto a quello delle Sezioni Centrali (V. sent. n. 313/A/2008) ha ritenuto che la citata ordinanza della Corte costituzionale n. 119/2008 non abbia alcuna efficacia sull’inapplicabilità dell’art. 99, 2°comma, del d.P.R. n. 1092/1972, venuto meno da data precedente l’entrata in vigore della L. n. 724/1994 per gli stessi principi più volte indicati dalla Corte costituzionale ed applicati dalla Sezione siciliana indipendentemente dalla natura della sentenza n. 494/1993. Da ultimo la Prima Sezione Centrale d’Appello – che in un primo tempo si era uniformata all’orientamento delle altre due Sezioni Centrali – non ritenendo più "spendibili" le pronunzie delle Sezioni Riunite n. 14/QM/2003 e n. 2/QM/2006 per dirimere il punto controverso a seguito dell’ordinanza della Corte costituzionale n.119/2008 "..che espressamente ha chiesto al Giudice contabile una nuova valutazione della questione di diritto alla luce dello "jus superveniens" rappresentato dalla normativa del 2006", con ordinanza n. 073 del 21/11/2008 ha rimesso gli atti alle Sezioni Riunite per contrasto di giudicati tra Sezioni Centrali e Sezione Speciale d’Appello della Regione Sicilia nonché tra diverse Sezioni Regionali "allo scopo di dirimere definitivamente ogni dubbio circa la perdurante applicabilità della disciplina della i.i.s. con riferimento al titolare di due pensioni, decorrenti entrambe da data anteriore al 1.1.1995, a seguito dell’entrata in vigore della legge 27.12.2006 n. 296". D I R I T T O Questo giudice, dopo il deferimento della questione di massima alle Sezioni Riunite della Corte dei conti operato dalla Sezione Prima Centrale d’Appello con la suindicata ordinanza, potrebbe esimersi dall’ effettuare a sua volta analogo deferimento, in considerazione del completo "excursus" giurisprudenziale in essa contenuto, che ripercorre tutte le vicende della "vexata quaestio" relativa al cumulo dell’i.i.s. su plurime pensioni. Senonché, il fatto che in tale ordinanza la posizione della Sezione Toscana (espressa con la sentenza n.350 del 19.5.2008) sia stata accomunata a quella di "..molti..Giudici territoriali ..che ..continuano a ritenere che in questo caso spetti l’i.i.s. in misura intera su entrambi i trattamenti allo stesso modo della Sezione siciliana d’appello", induce questo giudice ad operare tale deferimento ritenendolo utile – pur nell’ampio contesto giurisprudenziale - al fine di meglio precisare l’effettiva posizione della Sezione in quanto diversificata, in una prima fase, nella motivazione, rispetto a quella della Sezione siciliana d’Appello e in una seconda fase (successiva alla propria ordinanza n. 58 del 30/03/2006 con cui dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, 2°comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come risultante dopo la sentenza n. 494 del 1993) differenziata rispetto alla posizione della Sezione siciliana d’Appello e a quella di altre Sezioni Regionali in quanto pervenuta a conclusioni limitative della decorrenza del cumulo dell’i.i.s. in misura intera su plurime pensioni. Va Infatti precisato che prima dell’ordinanza n. 58/2006 la Sezione aveva assunto un’orientamento favorevole alla spettanza dell’i.i.s. in misura intera su plurime pensioni analogo a quello della Sezione siciliana d’Appello – così come indicato nell’ordinanza n. 073/2008/A della Sezione Prima Centrale d’Appello di rimessione alle SS.RR. della questione di massima, ma con diversa motivazione. Invero, nel sottoporre a critica la pronunzia delle SS.RR. n. 14/QM/2003 - che aveva ritenuto tuttora vigente il divieto di cumulo delle i.i.s su plurime pensioni pur se temperato dalla salvezza del c.d. "minimo INPS" – la Sezione aveva ritenuto che mentre le sentenze del Giudice delle leggi n. 494/1993 e n. 376/1994, pur presentandosi con un dispositivo tipico di una sentenza additiva avessero tuttavia una motivazione contenente principi già formulati nella sentenza n. 566/1989 (quest’ultima di natura indubbiamente ablatoria) che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, 5°comma. del T.U. n. 1092/1973 sotto lo stesso profilo della violazione dell’art. 36 Cost., la successiva sentenza n. 516/2000 – certamente ablatoria – offrisse all’interprete la giusta chiave di lettura sia della precedente sentenza n. 376 del 1994, sia della sentenza n. 494 del 1993 (riguardante la legge statale) quali sentenze anch’esse sostanzialmente ablatorie. (V. l’ampia motivazione contenuta nella sentenza Sez.Toscana n. 731/2003). D’altra parte è il caso di osservare – a supporto della tesi della Sezione (che nonostante la successiva "forzata" evoluzione viene sostanzialmente ritenuta tuttora valida) – che sembra significativo come il Giudice delle leggi – il quale nel pronunziare l’illegittimità costituzionale, con effetto ablatorio, della disposizione di cui alla tab. O, lett. B), 3°comma, della L.R. siciliana n. 45/1981 relativa al divieto di cumulo del’i.i.s su plurime pensioni regionali non poteva non aver presente l’analoga disposizione di cui all’art. 99, 2° comma, T.U. n. 1092/1973 relativa alle pensioni statali – non abbia esteso ad essa la pronunzia d’incostituzionalità ai sensi dell’art. 27 della legge cost. n. 1 dell’11 marzo 1953: ciò non può significare null’altro che la Corte costituzionale ha ritenuto tale norma non più esistente nell’ordinamento. Peraltro successivamente la posizione della Sezione fu - per così dire – "obbligata" allorché si risolse a sollevare la questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza n. 58 del 30 marzo 2006 nell’intento di seguire l’espressa indicazione in tal senso delle Sezioni Riunite contenuta nella sentenza n. 02/QM/2006, al fine di pervenire finalmente ad una soluzione condivisa prendendo atto della predetta pronunzia di massima con la quale le Sezioni Riunite di questa Corte – nella loro funzione nomofilattica – avevano ritenuto – per il titolare di due pensioni – tuttora esistente il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui all’art. 99, 2°comma, del d.P.R. n. 1092/1973, con l’integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 494/1993 e cioè con salvezza del c.d. "minimo INPS": è evidente che così operando, questo giudice aveva dovuto modificare il proprio precedente orientamento. Ciò premesso, sembra opportuno soffermarsi, anzitutto, sul dispositivo della citata ordinanza della Corte costituzionale n. 119/2008 con la quale è stata disposta la restituzione degli atti ai giudici emittenti affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate alla luce dello "jus superveniens" costituito dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296. E’ evidente che tale dispositivo sottintende un convincimento – da parte del Giudice delle Leggi – che il segnalato "jus superveniens" abbia una valenza tale da rimuovere la prospettata situazione d’illegittimità costituzionale, ditalché una corretta interpretazione – costituzionalmente orientata - della sopravvenuta legge n. 296/2006 consenta di risolvere la problematica del cumulo dell’i.i.s. su plurime pensioni. In altri termini si tratta anche in questo caso di avvalersi della c.d. interpretazione adeguatrice per cui il giudice – secondo un principio ormai costantemente affermato dalla Corte costituzionale – è abilitato a sollevare una questione di legittimità costituzionale solo dopo aver accertato che sia impossibile una interpretazione della legge costituzionalmente corretta, altrimenti, in mancanza di tale doveroso tentativo, la questione deve essere dichiarata inammissibile : analoga situazione si presenta nel caso in cui – come nella fattispecie all’esame – la valutazione debba farsi a seguito di "jus superveniens", laddove la sua segnalazione al giudice remittente - non può che agevolarne la valutazione che anche in questo caso costituisce evidentemente condizione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Sembra pertanto che la valenza della citata ordinanza n. 119/2006 del Giudice delle leggi sia stata correttamente interpretata dalla Prima Sezione Centrale d’Appello che nel rimettere la questione alle Sezioni Riunite per risolvere il contrasto giurisprudenziale non ritenendo più utilmente spendibili le pronunzie delle Sezioni Riunite per dirimere il punto controverso, ha evidenziato come la Corte costituzionale abbia "…espressamente chiesto al Giudice contabile una nuova valutazione della questione di diritto alla luce dello "jus superveniens" rappresentato dalla normativa del 2006", così assumendo un atteggiamento opposto a quello delle altre Sezioni Centrali, che sostanzialmente hanno negato la rilevanza dello "jus superveniens" segnalato dal Giudice costituzionale, mentre la Sezione d’Appello per la Regione siciliana ha addirittura ritenuto formalmente priva di efficacia tale ordinanza. Ciò premesso, sembra utile – ai fini di una visione più completa della questione da parte delle Sezioni Riunite – approfondire alcuni punti in motivazione della sentenza n. 350/2008 che esprime l’orientamento da ultimo assunto da questa Sezione. E’ il caso, in primo luogo, di soffermarsi sulle motivazioni che hanno portato alla fondamentale conclusione della sentenza citata secondo cui, "… con la norma d’interpretazione autentica all’esame (art. 1, comma 774, della L. n. 296/2006: n.d.r.) il legislatore ha inteso considerare l’indennità integrativa speciale, a decorrere dal 1° gennaio 1995 e indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione "parte integrante del trattamento pensionistico", ritenendola, per così dire, ontologicamente conglobata nella pensione per effetto dell’art. 15,comma 3, della citata legge 23 dicembre 1994 n. 724". Devesi anzitutto osservare che non vi è contraddizione – come invece è stato rilevato (Sez. Puglia, sent. n. 553/2008, Sez. Lazio sent. n. 1508/2008) - fra l’affermazione secondo cui l’eliminazione del divieto di cumulo derivante dall’abrogazione dell’art.15,comma 5, della L. n. 7241994 non può che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 - e cioè dal 1° gennaio 2007 – e la conclusione secondo cui con la norma d’interpretazione autentica di cui al comma 774 il legislatore ha inteso riconoscere la i.i.s. dal 1° gennaio 1995, per effetto del conglobamento della i.i.s. medesima. Infatti, premesso che spesso il legislatore manca nella precisione e soprattutto nel coordinamento delle varie disposizioni, la finalità della "novella" di cui ai commi 774 e 776 della legge n. 296/2006 era evidentemente quella di confermare l’eliminazione di una disposizione di favore per i superstiti: di qui l’abrogazione dell’art. 15, 5°comma, della legge n. 724/1994, abrogazione intesa ad ottenere appunto l’effetto primario di confermare la cancellazione dall’ordinamento (per esigenze di bilancio esplicitamente riconosciute e legittimate dalla Corte costituzionale: V. sent. n. 74/2008) di quella che era stata ritenuta dalle SS.RR della Corte dei conti (sent. n. 08/QM/2002) una norma di salvaguardia delle situazioni pregresse per i superstiti, mentre l’effetto secondario – forse non percepito dal legislatore – è risultato quello di eliminare "…anche il riferimento alla perdurante applicabilità – quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di reversibilità ad esse riferite – delle disposizioni relative alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge n. 324 del 1959"(Corte cost., ord. n. 119/2008), cioé, in buona sostanza tale abrogazione ha comportato anche l’eliminazione del divieto di cumulo dell’i.i.s. su due pensioni, oltreché su pensione + retribuzione (cui peraltro si era già pervenuti con le sentenze ablatorie del Giudice delle Leggi n. 566/1989 e n. 204/1992): si è parlato – non a caso – di "conferma della cancellazione dall’ordinamento" dell’art. 15, 5°comma, L. n. 724/1994, in quanto l’abrogazione operata dal comma 776 della L. n. 296/2006 ha appunto valenza confermativa e rafforzativa di una abrogazione che, in effetti, era già avvenuta con l’interpretazione autentica effettuata dal comma 774 della stessa legge dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 concernente l’estensione al settore pubblico della disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità vigente nel settore privato, ribaltando una interpretazione giurisprudenziale culminata nella citata sentenza n.8/QM/2002 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (si rammenti che il "thema decidendum" che allora si erano poste le SS.RR. era appunto quello di stabilire se l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 avesse avuto un effetto abrogativo dell’art. 15, 5°comma, L. n. 724/1994). La fondatezza della prospettazione che precede trova conferma nel fatto che le stesse Sezioni Centrali d’Appello – prima del nuovo orientamento adottato dalla Prima Sezione con la citata ordinanza n. 073/2008 – avevano del tutto ignorato l’effetto abrogativo del comma 776 sulla disciplina del divieto di cumulo dell’i.i.s. di cui all’art. 2 L. n. 324/1959 (V. per tutte la sent. n. 163/A/2008 della Terza Sezione Centrale). Ciò premesso, un particolare approfondimento sembra meritare la motivazione della citata sentenza di questa Sezione n. 350/2008 in quanto oggetto di critica laddove ha ritenuto che l’efficacia retroattiva della norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006 possa comportare la decorrenza al 1° gennaio 1995 del cumulo integrale delle i.i.s in caso di concorso di plurime pensioni per effetto del conglobamento della i.i.s. medesima, poiché "…oggetto della interpretazione autentica è esclusivamente la norma (art. 1, comma 41, legge n. 335/1995) che ha esteso (dal 17 agosto 1995) al settore pubblico la disciplina del trattamento di reversibilità in essere nell’A.G.O. determinando così, dalla entrata in vigore della legge n. 335/1995 cit., la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale" (in questo senso, oltre alle già citate sentenze della Sez. Puglia e Lazio la sentenza n. 216/2008 della Terza Sezione Centrale d’Appello). Basterebbe rilevare, al riguardo, che la conferma della validità della tesi sostenuta da questa Sezione si trae dal contesto della stessa ordinanza della Corte costituzionale n. 119/2008 laddove il Giudice delle leggi non a caso espressamente richiama, accanto allo "jus superveniens" costituito dall’art. 1, comma 776, abrogativo dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1996, anche l’art. 1, comma 774, della medesima legge "..che ha dettato una norma d’interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008)", ritenendo evidentemente rilevante, per la valutazione di tale "jus superveniens" da parte dei giudici remittenti, anche quest’ultima disposizione. Ma è anche il caso di osservare che se è vero che la citata norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006 è espressamente riferita alle pensioni di reversibilità sorte dopo il 1995 ma relative a pensioni dirette anteriori al 31.12.1994, è anche vero che in tanto si può applicare alle predette pensioni di reversibilità la disciplina prevista dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 a decorrere dal 17.08.1995 (e non quella di stabilita dall’art. 15, 5°comma, della legge n. 724/1994), in quanto al momento dell’entrata in vigore della L. 335/1995 – per effetto del conglobamento previsto a decorrere dal 1° gennaio 1995 dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - l’indennità integrativa speciale aveva perso la sua natura di assegno accessorio divenendo parte integrante delle pensioni dirette cui esse si riferiscono: ne consegue che lo stesso legislatore – a decorrere dalla data di operatività del conglobamento, cioè dal 1° gennaio 1995 - ha ritenuto l’indennità integrativa speciale parte integrante anche dei trattamenti pensionistici diretti precedenti il 31.12.1994, come si desume dall’inciso "indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta" contenuto nella stessa norma d’interpetazione autentica di cui all’art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006. Un altro punto della citata sentenza di questa Sezione n. 350/2008 che sembra meritevole di approfondimento – in quanto oggetto di critica (V. la già citata sentenza della Terza Sezione Centrale n. 216/2008) è quello relativo alla disparità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici ante e post legge n. 724/1994 – su cui si incentrò la questione di costituzionalità dell’art. 99, 2°comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come risultante dopo la sentenza n. 494 del 1993 – in quanto tale disparità non sarebbe idonea a concretizzare un contrasto con l’art. 3 Cost., essendo criterio costantemente affermato dal Giudice delle leggi quello secondo cui non può configgere con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un momento diversificatore. Orbene, non sembra a questo giudice che la critica sia fondata. Infatti – premesso che le stesse Sezioni Riunite della Corte di conti in sentenza n. 2/QM/2006, alla stregua della normativa allora vigente – ritennero che "…il diverso trattamento fra le pensioni liquidate fino al 31.12.1994 è essenzialmente una norma di salvaguardia di migliore trattamento per le situazioni pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici", si osserva – come già rilevato nell’ordinanza di questa Sezione n. 58/2006 – che "il fluire del tempo" non può giustificare la discriminazione che si verifica, perché non è la legislazione successiva al 1995 che ha legittimato il cumulo dell’i.i.s. su più pensioni, ma il meccanismo (perverso) conseguente alla contestuale fruizione della pensione successiva al 31.12.1994 con altra anteriore al 31.12.1994 (vedasi amplius ord. Sez. Toscana n. 58/2006). E’ infine il caso di rammentare che la Sezione giurisdizionale Lombardia (V. per tutte la sentenza n. 1314/2000) aveva precorso i tempi anticipando l’attuale interpretazione autentica del legislatore di cui al comma 774, dell’art. 1 L.F. 2007 con l’affermazione che ".. il divieto di cumulo dell’i.i.s opera fino al momento in cui l’i.i.s. ha carattere di assegno accessorio, ma poiché tale accessorietà viene perduta a partire dal 1° gennaio 1995 essendo tale indennità divenuta parte integrante del trattamento pensionistico, da tale data il divieto di cumulo fra i.i.s su plurime pensioni e fra pensione e stipendio non ha più motivo di esistere." P. Q. M. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana: CONSIDERATO che i ricorsi sopraindicati deducono in giudizio una fattispecie di cumulabilità di indennità integrativa speciale su plurime pensioni che ha dato luogo ad una complessa problematica ed a contrasti giurisprudenziali tra Sezioni Centrali e Sezione Speciale d’Appello della Regione Sicilia nonché tra diverse Sezioni territoriali come ampiamente riportato nell’ordinanza n. 073/2008 con cui la Sezioni Prima Centrale d’Appello ha rimesso gli atti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la soluzione della relativa questione di massima; RITENUTO Di dover integrare detto deferimento con motivazioni che consentano alle Sezioni Riunite una visione più completa del quadro giurisprudenziale con particolare riguardo ad approfondimenti che meglio chiariscano il significato della sentenza di questa Sezione n. 350 del 19/5/2008; Visto l’art. 1, n. 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 19, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei ricorsi indicati in epigrafe; DISPONE Che a cura della segreteria gli atti dei giudizi all’esame siano trasmessi alla Sezioni Riunite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale di cui sopra. Così provveduto in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008. IL GIUDICE UNICO F.to Giancarlo Guasparri
Depositata in Segreteria il 23 DICEMBRE 2008 p.IL DIRIGENTE Il Funzionario Di Segreteria F.to dr.ssa Paola Altini
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