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Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Molise - 8 maggio 2000, n. 36/EL/2000 Pres. MAZZEO - Est. MIELE Secondo i più elementari principi che regolano il rapporto di pubblico impiego e, in particolare, i doveri del pubblico impiegato, l'assenza arbitraria dal servizio da parte di un pubblico dipendente determina certamente un danno alle pubbliche finanze per il solo fatto che, a seguito dell'inadempimento della prestazione lavorativa, diventa indebita la corresponsione del corrispettivo economico al dipendente medesimo da parte dell'amministrazione. L'assenza arbitraria dal servizio di un dipendente, in quanto non programmata, altera certamente l'equilibrio funzionale del settore cui è preposto, comportando disagi e disservizi che abbassano il livello della qualità del servizio pubblico erogato e si riflettono nel rapporto fra costi e risultati, con una conseguente lievitazione dei costi rispetto ai risultati effettivamente conseguiti. Anche nella ipotesi in cui l'amministrazione o l'azienda pubblica non sopporta alcuna spesa ulteriore per assicurare l'erogazione del servizio pubblico, a fronte di un disservizio che abbassa il livello della qualità del servizio stesso, è indubbio che, pur allorquando il costo complessivo del servizio sia rimasto immutato, il minore risultato conseguito a livello di efficienza del servizio fa crescere il costo unitario della prestazione di servizio pubblico erogato. L'assenza arbitraria di un dipendente, e ancor più l'assenza arbitraria di un dipendente investito di funzioni dirigenziali, assume un rilievo anche sul piano patrimoniale, di talché la maggiore spesa sostenuta dall'amministrazione in ragione del disservizio provocato dall'assenza arbitraria del dipendente per assicurare comunque il livello minimo garantito della qualità del servizio, non può che costituire danno per le finanze dell'azienda o dell'amministrazione erogatrice del servizio, anche ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa del dipendente assentatosi. Fermo restando l'onere della parte attrice di provare nell'an il danno da disservizio, esso può essere valutato equitativamente dal giudice adito ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, e ciò in considerazione delle oggettive difficoltà di fornire una prova certa ed assoluta in ordine alla sua esatta quantificazione.
(massima a cura di Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI)
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 109/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise nei confronti del Signor L. F., ( ), e della Signora D. A., ( ), entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso, alla Via Mazzini, n. 107, presso lo studio dellAvv. Claudio Neri, da cui gli stessi sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, unitamente allAvv. Luigi Greco, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione del 16 aprile 1998, depositata in atti in data 17 aprile 1998; Visti l'atto di citazione del 14 novembre 1997, depositato nella Segreteria della Sezione in data 18 novembre 1997, listanza di riassunzione del 12 marzo 1999, depositata in atti in data 15 marzo 1999, e tutti gli atti e i documenti del giudizio; Uditi nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 1999 il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, e il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. gen. dott.ssa Annunziata Francioso; Non rappresentati i convenuti.
Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del 14 novembre 1997, depositato nella Segreteria della Sezione in data 18 novembre 1997, ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura Regionale della Corte dei conti per il Molise ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori L. F. e D. A., come in epigrafe generalizzati, dipendenti della Azienda U.S.L. n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso) (succeduta, a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale, alla U.S.L. di Termoli - Campobasso), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze della suddetta Azienda U.S.L. n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso), di una somma che lo stesso Procuratore regionale ha chiesto a questo giudice adito di determinare con valutazione equitativa, ai sensi dellart. 1126 del codice civile, anche in considerazione dei danni indotti dalla suddetta assenza arbitraria alla funzionalità e allefficienza del servizio, oltre che allimmagine della struttura sanitaria pubblica, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, per avere gli stessi, <<.. quali sanitari in servizio presso la USL di Termoli (Campobasso), falsamente attestato secondo quanto esposto da parte attrice nellatto introduttivo sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria alluopo esperiti la loro presenza in servizio presso lOspedale di Termoli (Campobasso), in tal modo sottraendosi ai loro doveri dufficio nei giorni in cui gli accertamenti suddetti sono stati effettuati, per dedicarsi ad attività estranee alle funzioni loro affidate nel contesto della suddetta struttura ospedaliera>> (si veda pag. 1 atto di citazione), riuscendo, in tal modo, a percepire indebitamente il relativo compenso giornaliero.
2. A sostegno della pretesa risarcitoria lorgano requirente espone che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, è stato rilevato che il dott. L. F., sanitario in servizio presso lOspedale di Termoli (Campobasso), risulta avere falsamente attestato la propria presenza allinterno della struttura ospedaliera di Termoli (Campobasso) dal 12 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994 pur senza essere stato presente in servizio, mentre la dott.ssa D. A., anchessa medico in servizio presso lo stesso presidio ospedaliero di Termoli, risulta avere falsamente attestato la propria presenza in Ospedale, pur senza essere presente in servizio, dal 14 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, riuscendo, in tal modo, entrambi a percepire indebitamente il relativo compenso giornaliero pur senza aver reso, in quegli stessi giorni, alcuna prestazione lavorativa per conto della azienda sanitaria pubblica.
3. Sui fatti soprariferiti e posti a base della richiesta di risarcimento di danno avanzata dalla Procura attrice, è stata promossa azione penale dalla competente Procura della Repubblica, essendo stato il L. F. imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 479, e 61, n. 2, del codice penale, <<per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di primario presso lOspedale Civile di Termoli, falsamente attestato nel tabulato inerente lorario di servizio che il giorno 12 febbraio 1994 entrava alle ore 08,20 e usciva alle ore 15,07; il 14 febbraio 1994 entrava alle ore 08,13 e usciva alle ore 15,59 e il 17 febbraio 1994 entrava alle ore 08,02 e usciva alle ore 15,13; fatti non rispondenti al vero atteso che, rispettivamente, il 12 febbraio 1994 faceva rientro a casa a piedi alle ore 11,40; il 14 febbraio 1994 faceva rientro a casa alle ore 11,50 con macchina carica di masserizie e ferro da stiro restandovi per alcune ore; il 17 febbraio 1994 rientrava a casa alle ore 13,10 (..)>>, nonché del delitto previsto e punito dagli artt. 81 e 640, n. 1, del codice penale, <<per avere, con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare fittiziamente il suo orario di presenza presso gli uffici e le strutture della USL di Termoli (..), indotto in errore la predetta USL sulleffettivo espletamento dellorario lavorativo, così da procurarsi lingiusto profitto consistente in una retribuzione relativa anche ad ore di servizio mai effettuate, con pari danno per lente pubblico>>, e la D. A. imputata del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 479, e 61, n. 2, del codice penale, <<per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di primario presso lOspedale Civile di Termoli, falsamente attestato nel tabulato inerente lorario di servizio che il giorno 14 febbraio 1994 entrava alle ore 08,13 e usciva alle ore 17,15; il 15 febbraio 1994 entrava alle ore 08,01 e usciva alle ore 15,59; il 17 febbraio 1994 entrava alle ore 08,02 e usciva alle ore 15,13; fatti non rispondenti al vero atteso che, rispettivamente, il 14 febbraio 1994 faceva rientro a casa alle ore 11,50 con macchina carica di masserizie e ferro da stiro; il 15 febbraio 1994 dalle ore 09,00 era impegnata in un trasloco che la teneva occupata per tutta la mattinata; il 17 febbraio 1994 rientrava a casa alle ore 13,10 (..)>>, nonché, al pari del L., del delitto previsto e punito dagli artt. 81 e 640, n. 1, del codice penale, <<per avere, con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare fittiziamente il suo orario di presenza presso gli uffici e le strutture della USL di Termoli (..), indotto in errore la predetta USL sulleffettivo espletamento dellorario lavorativo, così da procurarsi lingiusto profitto consistente in una retribuzione relativa anche ad ore di servizio mai effettuate, con pari danno per lente pubblico>>. In esito al procedimento penale cui gli odierni convenuti sono stati sottoposti per i fatti di cui sopra, il Tribunale di Larino (Campobasso), con sentenza n. 57 del 15 luglio 1999, ha assolto gli stessi per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 479, e 61, n. 2, del codice penale, mentre, con sentenza n. 56 del 15 luglio 1999 li ha condannati alla pena di mesi tre di reclusione e di £. 200.000 di multa, convertita in £. 6.950.000 ciascuno (£. 6.750.000 per la conversione della pena detentiva e £. 200.000 di multa), per i reati di cui agli artt. 81 e 640, n. 1, del codice penale.
4. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, interessata dalla Procura della Repubblica a seguito dellesercizio dellazione penale, ritenendo che in relazione ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale subìto dalle finanze della Azienda U.S.L. di Termoli (succeduta alla U.S.L. di Termoli a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale), in relazione alla indebita percezione, da parte dei predetti sanitari, del compenso relativo alle giornate e alle ore di servizio mai effettuate, con atto ritualmente notificato, ha contestato agli stessi i fatti sopraesposti in relazione al danno inferto alle pubbliche finanze della Azienda U.S.L. di Termoli (Campobasso), invitandoli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, ed avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.
5. In esito al predetto invito a dedurre, sia il dott. L. che la dott.ssa D. hanno presentato le loro controdeduzioni con distinti atti recanti la data del 26 settembre 1997 ed acquisiti agli atti in data 30 settembre 1997, respingendo ogni addebito contestato loro in ordine ai fatti esposti, ed affermando che nessuna responsabilità amministrativa era ipotizzabile a loro carico, ma la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise, ritenendo non esaurientemente giustificative le argomentazioni difensive dagli stessi addotte, con latto di citazione di cui sopra li ha convenuti in giudizio innanzi a questa Sezione, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze della suddetta USL di Termoli (Campobasso), di una somma che la stessa Procura attrice ha chiesto a questo giudice adito di determinare con valutazione equitativa, ai sensi dellart. 1126 del codice civile, anche in considerazione dei danni indotti dalla assenza arbitraria dei suddetti sanitari, oltre che allimmagine della struttura sanitaria pubblica da cui essi dipendono, alla funzionalità e allefficienza del servizio, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, il tutto in relazione al danno inferto alle pubbliche finanze della USL di Termoli (Campobasso) per effetto della indebita percezione, da parte dei predetti sanitari, del compenso relativo alle giornate e alle ore di servizio non effettuate a causa della loro assenza ingiustificata dalla struttura sanitaria alla quale erano preposti, nelle giornate in cui è risultato che gli stessi hanno falsamente attestato la loro presenza in servizio pur senza esservi.
6. A fondamento della pretesa risarcitoria la Procura attrice sostiene, sostanzialmente, che lindebita percezione, da parte del dott. L. e della dott.ssa D., del compenso relativo alle giornate e alle ore di servizio non effettuate a causa della loro assenza ingiustificata dalla struttura sanitaria alla quale erano preposti, nelle giornate in cui è risultato che gli stessi hanno falsamente attestato la loro presenza in servizio pur senza esservi, costituisce danno patrimoniale per le finanze della Azienda USL di Termoli, di cui essi sono dipendenti, che gli stessi sanitari sono tenuti a risarcire qualora ricorrano gli altri elementi necessari ad integrare la fattispecie di responsabilità amministrativa contestata loro dalla Procura attrice.
7. In particolare, ai fini della determinazione del danno, lorgano requirente, nel richiamare lattenzione anche sulla funzione di direzione affidata ai sanitari convenuti, in considerazione del fatto che entrambi svolgono funzioni di primario presso lOspedale Civile di Termoli (Campobasso), rileva come <<.. il danno debba essere rapportato, nel caso di specie, alla posizione di vertice dagli stessi ricoperta, per via delle evidenti implicazioni sulla efficienza dei servizi ad essi affidati, (..) atteso che, a parte il loro mancato apporto al regolare svolgimento delle attività che, in connessione con le funzioni ad essi riconosciute, essi erano tenuti ad organizzare e dirigere, i comportamenti rilevati in sede penale vanno censurati sul piano dellefficienza per levidente disvalore da essi indotto nel personale medico e paramedico sottoposto, tenuto conto, altresì, che la collocazione dei convenuti nella gerarchia della struttura sanitaria mal si concilia con gli espedienti cui essi hanno fatto ricorso per lucrare un ingiusto profitto, in pendenza di attività di tipo privato a cui hanno atteso mentre attestavano falsamente la loro presenza in servizio>> (cfr. pagg. 2 e 3 atto di citazione). In considerazione di ciò, la Procura attrice, nel rilevare come <<.. al di là della censurabilità sotto il profilo etico professionale, detti espedienti, per la evidenza esemplare che vi è connessa, finiscono per riflettersi negativamente sulla organizzazione delle attività complessive dei servizi cui detti sanitari erano preposti, attestando, con il prevalere degli interessi personali su quelli pubblici, un grave disinteresse per limmagine e le funzioni che la struttura sanitaria aveva ad essi affidate>>, ritiene che <<.. per queste gravi ripercussioni e per le connesse scelte etiche, debba essere chiesto il risarcimento, al di del semplice danno patrimoniale connesso con la indebita percezione di somme, di quel maggiore danno, di indubbia valenza economica, rappresentato dal grave vulnus arrecato contestualmente allefficienza della organizzazione da essi diretta ed allimmagine della stessa, segnatamente in rapporto al personale dipendente, rispetto al quale avevano assunto un ruolo esemplare, rivelatosi nei fatti poco edificante>> (cfr. pag. 3 atto di citazione). Sulla base di tali considerazioni, parte attrice ritiene, in buona sostanza, che il danno non può essere limitato alla entità del compenso indebitamente percepito dai predetti sanitari, ma deve estendersi anche alla valutazione dei disagi e dei disservizi che la loro assenza arbitraria ha determinato nella organizzazione e nella funzionalità del servizio erogato dalla struttura sanitaria, atteso che il fenomeno delle assenze ingiustificate, assai diffuso in tutta la pubblica amministrazione, e segnatamente nel settore sanitario, incide sulle ragioni dellErario ben oltre lammontare della somma percepita indebitamente dal dipendente per la giornata di assenza dal lavoro, finendo per ridondare sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini in un settore, quale è quello sanitario, che per la sua delicatezza richiederebbe un ben diverso impegno degli addetti. A parere dellorgano requirente, quindi, il danno da ristorare non può essere ricondotto al solo ammontare della somma indebitamente percepita, ma deve tenere conto della incidenza che le assenze arbitrarie degli odierni convenuti hanno avuto sulla funzionalità del servizio cui gli stessi erano addetti, dal momento che la loro assenza ingiustificata dal servizio ha certamente alterato lequilibrio funzionale del settore a cui gli stessi erano preposti, con la conseguenza che il danno subito dalle finanze della Azienda U.S.L. di Termoli, e che gli odierni convenuti sono tenuti a risarcire, va individuato, oltre che nei compensi indebitamente percepiti, anche nella somma, da valutarsi equitativamente da questo giudice ai sensi dellart. 1226 cod. civ., corrispondente al danno determinato a carico della funzionalità del servizio cui i convenuti erano preposti.
8. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio con lassistenza e il patrocinio dellAvv. Luigi Greco, il quale, in data 17 aprile 1998, ha depositato, in difesa dei suoi assistiti, una comparsa di costituzione del 16 aprile 1998 nella quale, dopo aver respinto ogni addebito mosso nei confronti dei convenuti, si chiede, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale allepoca pendente nei confronti degli stessi, e, nel merito, il rigetto della domanda attrice.
9. Chiamato il giudizio alludienza del 7 maggio 1998, la Sezione, dopo aver respinto, con ordinanza adottata in Camera di Consiglio e dettata a verbale, la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale allepoca pendente nei confronti dei convenuti, avanzata in via preliminare dal difensore degli stessi, con ordinanza n. 145/98 adottata nella Camera di Consiglio del 7 maggio 1998, e depositata in data 17 giugno 1998, ritenne opportuno disporre un supplemento di istruttoria al fine di accertare, presso lAzienda USL di Termoli (Campobasso), lesatta entità dei compensi e degli emolumenti accessori indebitamente percepiti riferibili alle giornate di assenza accertate nei confronti del dott. L. F. e della dott.ssa D. A., e quale fosse la dimensione strutturale e lorganico del personale dipendente della struttura sanitaria o del reparto alla cui direzione erano preposti gli stessi convenuti allepoca dei fatti contestati.
10. In esito al supplemento istruttorio disposto dalla Sezione, con nota Prot. n. 34294 del 16 novembre 1998, il Direttore Amministrativo dellAzienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso), nel rispondere alla richiesta in tal senso avanzata dalla Procura regionale, ha comunicato che nel periodo dal 12 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994 al dott. L. F., è stata indebitamente liquidata la somma complessiva di £. 1.758.274 (Unmilionesettecentocinquantottomila.274), considerato che la quota oraria era pari a £. 96.718,52, e che le ore di lavoro indebitamente ammesse a liquidazione, perché non espletate, sono state 31 (trentuno), e che lorganico del servizio diretto dal summenzionato dott. L. era composto, allepoca dei fatti contestati, da n. 1 dirigente medico di II livello, n. 10 dirigenti medici di I livello, n. 1 caposala, n. 14 infermieri professionali; n. 2 infermieri generici, e n. 1 ausiliario socio sanitario, mentre con riferimento alla dott.ssa D. A., nel periodo dal 14 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, alla stessa risulta indebitamente liquidata la somma complessiva di £. 1.214.236 (Unmilioneduecentoquattordicimila.236), a fronte di un numero di ore di lavoro indebitamente ammesse a liquidazione, in quanto non espletate, pari a 24,07, di cui n. 1 di plus orario, considerato che la quota oraria era pari a £. 349.723,51 e che la quota di plus orario era pari a £. 70.595,88, e che lorganico del Servizio di Psichiatria diretto dalla stessa dott.ssa D. era composto, allepoca dei fatti contestati, da n. 1 dirigente medico di II livello, n. 5 dirigenti medici di I livello, n. 1 caposala, e n. 2 ausiliari socio sanitari.
11. Con istanza di riassunzione e contestuale richiesta di fissazione di udienza del 12 marzo 1999, depositata in atti in data 15 marzo 1999, la Procura attrice, dopo aver rappresentato gli elementi acquisiti in esito agli adempimenti istruttori disposti dalla Sezione, ha chiesto al Presidente della Sezione la riassunzione del giudizio e la contestuale fissazione di udienza, confermando la citazione degli odierni convenuti nei stessi termini già indicati nellatto introduttivo.
12. Alludienza pubblica odierna, non rappresentati i convenuti, è intervenuto il rappresentante del pubblico ministero, il quale, dopo aver diffusamente illustrato i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata con latto di citazione in epigrafe, e dopo aver esposto gli elementi acquisiti in esito agli adempimenti istruttori disposti dalla Sezione, ha insistito per laccoglimento della domanda attrice, confermando le richieste già formulate con latto introduttivo. In assenza di rappresentanti dei convenuti, udito lintervento del rappresentante del pubblico ministero, la causa è passata, quindi, in decisione.
Motivi della decisione
1. la Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ritiene sussistere nei confronti dei Signori L. F. e D. A., come in epigrafe generalizzati, dipendenti della Azienda U.S.L. n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso) (succeduta, a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale, alla U.S.L. di Termoli - Campobasso), in relazione al danno subito dalle pubbliche finanze della stessa Azienda U.S.L. n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso), per effetto dellindebito pagamento, a favore dei predetti sanitari, del compenso relativo alle giornate e alle ore di servizio non effettuate a causa della loro assenza ingiustificata dalla struttura sanitaria alla quale erano preposti, come primari, nelle giornate dal 12 al 17 febbraio 1994 in cui è risultato che gli stessi hanno falsamente attestato la loro presenza in servizio pur senza esservi, avendo comunque fatto in modo che sul cartellino marcatempo risultasse la loro presenza in servizio. Sulla base di tale ipotesi di responsabilità, il Procuratore regionale della Corte dei conti per il Molise ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i predetti Signori L. F. e D. A., come in epigrafe generalizzati, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze della suddetta Azienda U.S.L. n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso), di una somma che lo stesso Procuratore regionale ha chiesto a questo giudice adito di determinare con valutazione equitativa, ai sensi dellart. 1126 del codice civile, anche in considerazione dei danni indotti dalla suddetta assenza arbitraria alla funzionalità e allefficienza del servizio, oltre che allimmagine della struttura sanitaria pubblica, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, per avere gli stessi, <<.. quali sanitari in servizio presso la USL di Termoli (Campobasso), seppure investiti di funzioni dirigenziali, falsamente attestato secondo quanto esposto da parte attrice nellatto introduttivo sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria alluopo esperiti la loro presenza in servizio presso lOspedale di Termoli (Campobasso), in tal modo sottraendosi ai loro doveri dufficio nei giorni in cui gli accertamenti suddetti sono stati effettuati, per dedicarsi ad attività estranee alle funzioni loro affidate nel contesto della suddetta struttura ospedaliera>> (si veda pag. 1 atto di citazione), riuscendo, in tal modo, a percepire indebitamente il relativo compenso giornaliero. Come riferito in narrativa, ai fini della determinazione del danno, infatti, lorgano requirente, nel richiamare lattenzione anche sulla funzione di direzione affidata ai sanitari convenuti, in considerazione del fatto che entrambi svolgono funzioni di primario presso lOspedale Civile di Termoli (Campobasso), rileva come <<.. il danno debba essere rapportato, nel caso di specie, alla posizione di vertice dagli stessi ricoperta, per via delle evidenti implicazioni sulla efficienza dei servizi ad essi affidati, (..) atteso che, a parte il loro mancato apporto al regolare svolgimento delle attività che, in connessione con le funzioni ad essi riconosciute, essi erano tenuti ad organizzare e dirigere, i comportamenti rilevati in sede penale vanno censurati sul piano dellefficienza per levidente disvalore da essi indotto nel personale medico e paramedico sottoposto (..)>> (cfr. pagg. 2 e 3 atto di citazione). In considerazione di ciò, la Procura attrice, nel rilevare come <<.. al di là della censurabilità sotto il profilo etico professionale, detti espedienti, per la evidenza esemplare che vi è connessa, finiscono per riflettersi negativamente sulla organizzazione delle attività complessive dei servizi cui detti sanitari erano preposti >>, ritiene che <<.. per queste gravi ripercussioni e per le connesse scelte etiche, debba essere chiesto il risarcimento, al di là del semplice danno patrimoniale connesso con la indebita percezione di somme, di quel maggiore danno, di indubbia valenza economica, rappresentato dal grave vulnus arrecato contestualmente allefficienza della organizzazione da essi diretta ed allimmagine della stessa, segnatamente in rapporto al personale dipendente, rispetto al quale avevano assunto un ruolo esemplare, rivelatosi nei fatti poco edificante>> (cfr. pag. 3 atto di citazione). Sulla base di tali considerazioni, parte attrice ritiene, in buona sostanza, che il danno non può essere limitato alla entità del compenso indebitamente percepito dai predetti sanitari, ma deve estendersi anche alla valutazione dei disagi e dei disservizi che la loro assenza arbitraria ha determinato nella organizzazione e nella funzionalità del servizio erogato dalla struttura sanitaria, atteso che il fenomeno delle assenze ingiustificate, assai diffuso in tutta la pubblica amministrazione, e segnatamente nel settore sanitario, incide sulle ragioni dellErario ben oltre lammontare della somma percepita indebitamente dal dipendente per la giornata di assenza dal lavoro, finendo per ridondare sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. In conclusione, lorgano requirente sostiene che il danno da ristorare non può essere ricondotto al solo ammontare della somma indebitamente percepita, ma deve tenere conto della incidenza che le assenze arbitrarie degli odierni convenuti hanno avuto sulla funzionalità del servizio cui gli stessi erano addetti, dal momento che la loro assenza ingiustificata dal servizio ha certamente alterato lequilibrio funzionale del settore a cui gli stessi erano preposti, con la conseguenza che il danno subito dalle finanze della Azienda A.S.L. di Termoli, e che gli odierni convenuti sono tenuti a risarcire, va individuato, oltre che nei compensi indebitamente percepiti, anche nella somma, da valutarsi equitativamente da questo giudice ai sensi dellart. 1226 cod. civ., corrispondente al danno determinato a carico della funzionalità del servizio cui i convenuti erano preposti.
2. Così definito loggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dellodierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, un danno patrimoniale, economicamente valutabile, sofferto dallamministrazione pubblica, lelemento psicologico del dolo o della colpa grave, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e levento dannoso, e il rapporto di servizio fra lagente che ha causato il danno e lente pubblico che lo ha sofferto.
3. Ciò premesso, nel procedere allaccertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e segnatamente dellelemento oggettivo del danno, da ritenere presupposto prioritario indispensabile ed indefettibile ai fini della contestata ipotesi di responsabilità amministrativa, il Collegio osserva che, secondo i più elementari principi che regolano il rapporto di pubblico impiego e, in particolare, i doveri del pubblico impiegato, lassenza arbitraria dal servizio da parte di un pubblico dipendente determina certamente un danno alle pubbliche finanze per il solo fatto che, a seguito dellinadempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, diventa indebita, e quindi non dovuta, la corresponsione del corrispettivo economico al dipendente medesimo da parte dellamministrazione. Ciò posto, la Sezione ritiene che dagli atti di causa emergono sufficienti elementi dimostrativi del carattere ingiustificato della assenza dal servizio posta a fondamento della pretesa risarcitoria, atteso che gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati nel corso del procedimento penale a cui gli odierni convenuti sono stati sottoposti per gli stessi fatti posti a base del presente giudizio, e le risultanze del procedimento stesso, hanno posto in evidenza con sufficiente chiarezza che il dott. L. e la dott.ssa D., nelle giornate comprese fra il 12 e il 17 febbraio 1994, hanno falsamente attestato la loro presenza in servizio, nei giorni e nelle ore sopra specificate, pur senza essere materialmente presenti nella struttura ospedaliera presso la quale ricoprivano entrambi, peraltro, le funzioni dirigenziali di primario. Peraltro, la Sezione, pur consapevole della relativa rilevanza del giudicato penale nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, non può non rilevare come, in esito al procedimento penale cui gli odierni convenuti sono stati sottoposti per i fatti di cui sopra, il Tribunale di Larino (Campobasso), pur avendo assolto gli stessi, con sentenza n. 57 del 15 luglio 1999, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 479, e 61, n. 2, del codice penale, con sentenza n. 56 del 15 luglio 1999 ha condannati entrambi alla pena di mesi tre di reclusione di £. 200.000 di multa, convertita in £. 6.950.000 ciascuno (£. 6.750.000 per la conversione della pena detentiva e £. 200.000 di multa), per i reati di cui agli artt. 81 e 640, n. 1, del codice penale, avendoli riconosciuti colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 81 e 640, n. 1, del codice penale, <<per avere, con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare fittiziamente il suo orario di presenza presso gli uffici e le strutture della USL di Termoli (..), indotto in errore la predetta USL sulleffettivo espletamento dellorario lavorativo, così da procurarsi lingiusto profitto consistente in una retribuzione relativa anche ad ore di servizio mai effettuate, con pari danno per lente pubblico>>. Così acclarato il carattere ingiustificato delle assenze dal servizio del dott. L. e della dott.ssa D. nei giorni compresi fra il 12 e il 17 febbraio 1994, come sopra specificati, è indubbio che la percezione dei relativi compensi giornalieri assume il carattere di una percezione indebita, e come tale costituisce danno per le pubbliche finanze della Azienda U.S.L. di Termoli (Campobasso), che quei compensi ha erogato senza ricevere in cambio la relativa prestazione lavorativa, con la conseguenza che i dipendenti sono tenuti a risarcire il danno stesso. Invero, una volta acclarato, come nel caso di specie, che il dipendente ha percepito il compenso giornaliero senza aver reso la propria prestazione lavorativa, il carattere dannoso della percezione del compenso da parte del dipendente, ai fini che qui ne occupa, e cioè, ai fini dellaccertamento della responsabilità amministrativa, si ricava, oltre che sulla base dei principi giuridico-amministrativi che disciplinano il rapporto di pubblico impiego, sulla base degli stessi principi civilistici che regolano ladempimento delle obbligazioni, e - segnatamente - sulla base del principio inademplenti non est adimplendum, dal momento che la prestazione dellamministrazione, e cioè la corresponsione del corrispettivo economico al dipendente, non appare giustificabile, e costituisce, pertanto, un danno per le finanze pubbliche, allorché essa sia stata resa pur a fronte di una mancata prestazione, e cioè, pur a fronte dellassenza ingiustificata dal servizio del dipendente. Senza poi dire, che allorché il dipendente abbia - come nel caso di specie - occultato con artifizi e raggiri la propria assenza dal servizio, allo scopo di percepire comunque il corrispettivo economico giornaliero corrispondente alla (non resa) prestazione lavorativa, in tal modo frodando lamministrazione, il carattere dannoso della percezione del compenso da parte della dipendente in questione si ricava anche dal fatto che lo stesso è venuto meno al dovere di lealtà e fedeltà alla Amministrazione. Del resto, già in precedenti occasioni, la Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella dedotta nel presente giudizio di responsabilità, ha avuto modo di affermare che <<.. il dipendente pubblico che si assenta arbitrariamente dal servizio, con falsi certificati medici, per esercitare altra attività, deve risarcire il danno recato allErario determinato dallammontare delle competenze illecitamente percepite>> (cfr., da ultimo, Corte dei conti - Sez- giur. Regione Puglia, n. 83 del 7 settembre 1994, nonché, questa stessa Corte dei conti Sez. giur. Regione Molise, n. 226/96 del 22 novembre 1996). Alla luce delle suesposte considerazioni, non vè dubbio, pertanto, che la somma complessiva di £. 1.758.274 (Unmilionesettecentocinquantottomila.274), che il dott. L. F. risulta aver indebitamente percepito pur a fronte delle sue assenze dal servizio nel periodo dal 12 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, e la somma complessiva di £. 1.214.236 (Unmilioneduecentoquattordicimila.236), che la dott.ssa DAloise Angela risulta aver indebitamente percepito pur a fronte delle sue assenze dal servizio nel periodo dal 14 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, secondo quanto comunicato con nota Prot. n. 34294 del 16 novembre 1998 dal Direttore Amministrativo dellAzienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso) in esito al supplemento istruttorio disposto dalla Sezione, costituisce danno per le pubbliche finanze della stessa Azienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli, che gli stessi dipendenti sono tenuti a risarcire.
4. Quanto, poi, allulteriore richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, relativa al danno indotto dalla suddetta assenza arbitraria dal servizio dei predetti sanitari alla funzionalità del servizio cui gli stessi erano addetti (c.d. danno da disservizio), la Sezione, in accoglimento della domanda attrice, ritiene che il danno da ristorare non può essere ricondotto al solo ammontare delle somme indebitamente percepite, ma deve sicuramente tenere conto della incidenza che la loro assenza arbitraria ha avuto sulla funzionalità del servizio cui essi erano addetti, tenuto conto, peraltro, del fatto che gli stessi ricoprivano, entrambi, incarichi con funzioni dirigenziali, dal momento che la loro assenza dal servizio ha alterato certamente lequilibrio funzionale dei reparti dagli stessi diretti, comportando inevitabili disagi e disservizi. Giova, infatti, considerare che, alla luce dei principi affermati dalla legislazione degli ultimi anni, essendosi evoluta e rafforzata la posizione del cittadino utente nei confronti della pubblica amministrazione, allo scopo di garantire un livello minimo di efficienza nella erogazione dei servizi pubblici, sono state introdotte le c.d. carte di servizi, volte ad assicurare la qualità dei servizi pubblici a livelli di efficienza e di efficacia degni di una moderna amministrazione pubblica. A ciò si aggiunga che, a seguito della introduzione nella pubblica amministrazione di principi mutuati dalle scienze aziendalistiche per la valutazione della attività amministrativa e, segnatamente, per la valutazione del livello di qualità della erogazione dei servizi pubblici, quali il principio di efficacia, di efficienza e di economicità, è indubbio che limpiego del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, da parte delle aziende sanitarie, non può che essere sorretto da una distribuzione quanto più razionale possibile in relazione al carico di lavoro di ciascun dipendente, allo scopo di migliorare al massimo il rapporto fra costi e risultati, perseguendo il più alto livello di efficienza possibile nella erogazione del servizio, e cioè, il massimo risultato possibile, con la massima economicità, e cioè, con il minore costo possibile. Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che lassenza arbitraria dal servizio di un dipendente, e segnatamente di un dipendente che svolge funzioni dirigenziali, in quanto non programmata, altera certamente lequilibrio funzionale del settore a cui il dirigente stesso è preposto, comportando inevitabili disagi e disservizi che abbassano il livello della qualità del servizio pubblico erogato e si riflettono nel rapporto fra costi e risultati, con una conseguente lievitazione dei costi rispetto ai risultati effettivamente conseguiti. Peraltro, anche nella ipotesi in cui lamministrazione o lazienda pubblica non sopporta alcuna spesa ulteriore, in senso assoluto, per assicurare lerogazione del servizio pubblico, a fronte di un disservizio che abbassa il livello della qualità del servizio stesso, è indubbio che, pur allorquando il costo complessivo del servizio sia rimasto immutato, il minore risultato conseguito a livello di efficienza del servizio, fa crescere il <<costo unitario>> della prestazione di servizio pubblico erogato. Riguardata sotto tale profilo, è evidente che lassenza arbitraria dal servizio di un dipendente, e ancor più lassenza arbitraria di un dipendente investito di funzioni dirigenziali, oltre che comportare una flessione, in assoluto, del livello di qualità del servizio pubblico erogato dalla azienda o dalla amministrazione pubblica, comportando una crescita dei costi rispetto ai risultati conseguiti, assume un rilievo anche sul piano patrimoniale, di talché la maggiore spesa sostenuta dallamministrazione in ragione del disservizio provocato dallassenza arbitraria del dipendente per assicurare comunque il livello minimo garantito della qualità del servizio, non può che costituire danno per le finanze della azienda o dellamministrazione pubblica erogatrice del servizio, anche ai fini della eventuale affermazione della responsabilità amministrativa del dipendente arbitrariamente assentatosi. Peraltro, non essendo facilmente quantificabile, il danno in questione, fermo restando lonere della parte attrice di provarlo nellan, può essere valutato equitativamente da questo giudice adito ai sensi dellart. 1226 cod. civ., e ciò in considerazione delle oggettive difficoltà di fornire una prova certa ed assoluta in ordine alla sua esatta quantificazione.Ciò premesso, la Sezione ritiene che nel caso di specie sia stata fornita da parte attrice la prova del danno in questione, essendo indubbio che, a fronte della accertata assenza arbitraria dal servizio del dott. L. e della dott.ssa D., nei giorni dal 12 al 17 febbraio 1994, come meglio specificati in narrativa, dai rispettivi reparti ai quali gli stessi erano preposti con funzioni dirigenziali, presso il presidio ospedaliero di Termoli (Campobasso), ha alterato certamente lequilibrio funzionale dei reparti stessi, provocando inevitabilmente disagi e disservizi, con conseguenti sicuri riflessi sulla qualità del servizio sanitario erogato. Alla luce delle suesposte considerazioni, essendo stato provato il danno da disservizio verificatosi nel caso di specie per effetto della assenza arbitraria dal servizio del dott. L. e della dott.ssa D., nei giorni dal 12 al 17 febbraio 1994, come meglio specificati in narrativa, dai rispettivi reparti ai quali gli stessi erano preposti con funzioni dirigenziali, presso il presidio ospedaliero di Termoli (Campobasso), la Sezione ritiene che il danno stesso debba essere quantificato, in via equitativa, ai sensi dellart. 1226 cod. civ., nella somma di £. 3.000.000 (tremilioni) per il dott. L. F., in considerazione del fatto che lo stesso, secondo quanto comunicato con nota Prot. n. 34294 del 16 novembre 1998 dal Direttore Amministrativo dellAzienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso) in esito al supplemento istruttorio disposto dalla Sezione, si è assentato dal servizio per n. 31 ore complessive, e nella somma di £. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per la dott.ssa D. A., in considerazione che la stessa, sempre secondo quanto comunicato dal Direttore Amministrativo dellAzienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli (Campobasso) in esito al supplemento istruttorio disposto dalla Sezione, si è assentata dal servizio per circa n. 25 ore complessive, che gli stessi sanitari sono tenuti a risarcire in aggiunta, rispettivamente, alla somma di £. 1.758.274 (Unmilionesettecentocinquantottomila.274), che il dott. L. F. risulta aver indebitamente percepito pur a fronte delle sue assenze dal servizio nel periodo dal 12 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, e alla somma di £. 1.214.236 (Unmilioneduecentoquattordicimila.236), che la dott.ssa D. A. risulta aver indebitamente percepito pur a fronte delle sue assenze dal servizio nel periodo dal 14 febbraio 1994 al 17 febbraio 1994, e di cui sopra si è detto.
5. Quanto, poi, allelemento soggettivo, richiesto per la sussistenza della responsabilità amministrativa, la Sezione ritiene che i fatti accertati e documentati negli atti del giudizio denotino un intenzionale comportamento degli odierni convenuti fraudolentemente finalizzato ad ottenere lerogazione del compenso giornaliero pur a fronte delle accertate assenze arbitrarie dal servizio, di tal ché il modo fraudolento con cui gli stessi hanno alterato i fatti, facendo figurare la loro presenza in servizio pur a fronte della loro assenza, induce a ritenere certamente sussistente nella fattispecie lelemento soggettivo del dolo richiesto dallart. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dallart. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, idoneo a configurare la contestata ipotesi di responsabilità amministrativa.
6. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, la Sezione ritiene che, in adesione alla richiesta di parte attrice, la somma complessiva da porre a carico dei convenuti va determinata in £. 4.758.274 (quattromilionisettecentocinquantottomila.274) (pari alla somma di £. 1.758.274, indebitamente percepita, più la somma di £. 3.000.000 per il c.d. <<danno da disservizio>>, determinato, come si è detto, in via equitativa ai sensi dellart. 1226 del codice civile), per il dott. L. F., e in £. 3.714.236 (tremilionisettecentoquattordicimila.236) (pari alla somma di £. 1.214.236, indebitamente percepita, più la somma di £. 2.500.000 per il c.d. <<danno da disservizio>>, determinato in via equitativa ai sensi dellart. 1226 del codice civile), per la dott.ssa D. A.. Alle somme da porre a carico dei responsabili, come sopra determinate, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di indebita erogazione delle somme di cui sopra da parte dellAmministrazione fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data della sentenza fino alleffettivo soddisfo.
7. Quanto alle modalità di riscossione delle somme predette, la Sezione rammenta che le stesse vanno recuperate dallEnte creditore (Azienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli Campobasso, succeduta alla USL di Termoli, a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale) ai sensi e con le modalità di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il <<Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale>> (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 180 del 4 agosto 1998).
8. Alla condanna dei convenuti consegue lobbligo del pagamento delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE,
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 109/EL del registro di Segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per leffetto condanna il Signor L. F., come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore delle finanze dellAzienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli Campobasso (succeduta alla USL di Termoli, a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale), della somma £. 4.758.274 (quattromilionisettecentocinquantottomila.274), e la Signora D. A., come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore delle finanze della stessa Azienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli Campobasso, della somma £. 3.714.236 (tremilionisettecentoquattordicimila.236), oltre, per entrambi, alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di indebita erogazione delle somme di cui sopra da parte dellAmministrazione fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data della sentenza fino alleffettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in £. 782.340 (settecentottantaduemilatrecentoquaranta). Ai fini della esecuzione della presente sentenza, le somme di cui sopra vanno recuperate dallEnte creditore (Azienda USL n. 4 Basso Molise, di Termoli Campobasso, succeduta alla USL di Termoli, a seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale) ai sensi e con le modalità di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 260, recante il <<Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale>> (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 180 del 4 agosto 1998). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 11 novembre 1999. Depositata in Segreteria il giorno 8 maggio 2000 |