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Sezione I centrale, n. 324/A del 30 settembre 2003: i collaudatori che certifichino, senza nessun accertamento, lavori inesistenti o comunque diversi per qualità e quantità da quelli aggiudicati e pattuiti, sono responsabili, a titolo di colpa grave, dei danni corrispondenti ai conseguenti pagamenti di somme non dovute alla ditta appaltante.
324/2003/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - composta dai Magistrati: DOTT. TULLIO SIMONETTI PRESIDENTE DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE REL. DOTT. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE DOTT. ANTONIO CARLO PENSA CONSIGLIERE DOTT. ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di appello: n. 195 I-C/A del registro di segreteria, proposto dal sig. Luigi C., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Accardo e Alberto Azzera, avverso la sentenza parziale e interlocutoria della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 239/R/94 del 25 maggio 1994; n. 10255 I-C/A del registro di segreteria, proposto dal sig. Ernesto Anselmi rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Passino e Giuseppe Masala avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 221/R/1998 dell’11 giugno 1998; n. 10525 I-C/A del registro di segreteria, proposto dal sig. Luigi C., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Azzera, avverso la sentenza da ultimo citata; Visti gli atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2003 il relatore consigliere.Nicola Mastropasqua, gli avvocati Alberto Azzera e Giuseppe Duminuco per C., gli avvocati Luigi Passino e Giuseppe Masala per Anselmi nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella. Ritenuto in FATTO Con sentenza parziale ed interlocutoria n.239/R/94 del 25 maggio 1994, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, condannava Luigi C., direttore pro tempore del carcere dell’Asinara, a risarcire il danno di £.221.837.000 (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia) cagionato all’erario, per effetto della corresponsione di corrispettivi sovrastimati alle ditte SAMES ed EDIL TECNO IMPIANTI, assuntrici di lavori eseguiti nella detta casa di pena tra il settembre 1979 e la fine del 1980. In relazione ai medesimi fatti il C., sottoposto a procedimento penale insieme alla moglie Leda SAPIO e ai responsabili delle ditte coinvolte, era stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per i reati di corruzione e di truffa. La sentenza parziale dei giudici sardi accertava il danno nella misura innanzi indicata, quantificandolo sulla base della differenza tra il valore delle opere stimate nella perizia effettuata nel corso del procedimento penale ed i corrispettivi pagati alle ditte appaltatrici. E tale accertamento i gudici sardi effettuavano non solo nei confronti del C., per il quale procedevano a condanna, ma anche nei confronti degli altri convenuti, per i quali si riservavano il giudizio all’esito degli approfondimenti istruttori contestualmente disposti, imputando il 2.quantificato importo di £.221.837.000 per £.165.306.000 ai funzionari che avevano verificato la congruità dei prezzi e per £.56.532.000 ai funzionari che avevano collaudato le opere. Con la medesima sentenza, i giudici territoriali assolvevano, peraltro, dalla domanda attrice Giovanni NIEDDU, Brigadiere degli agenti di custodia, ritenendo che la condotta del sottufficiale non avesse assunto un ruolo casualmente efficiente e che egli fosse stato indotto dal suo superiore ad operare al di fuori delle proprie mansioni. Avverso detta sentenza ha proposto appello il solo C. con atto depositato il 29.11.94 a firma degli Prof. Avv. Alberto Azzena ed Avv. Paolo Accardo deducendo: 1. Inammissibilità dell’azione di responsabilità contabile, stante l’identità soggettiva e oggettiva con l’azione civile di danno esercitata nel processo penale con la costituzione di parte civile; 2. Inesistenza del danno, quanto meno di quello relativo alle opere eseguite dalla SAMES, stante che il Tribunale Civile di Roma con sentenza del 1992 versata in atti ha condannato, in base alle risultanze di una consulenza tecnica appositamente disposta, il Ministero di Grazia e Giustizia a pagare per l’appunto alla SAMES la somma di £.172.174.218 a titolo di fatture inevase, relative agli stessi lavori per cui è causa, a riprova, quindi, della congruità dei prezzi originariamente stabiliti e dell’inesistenza del contestato danno erariale. 3. Intervenuta prescrizione dell’azione. Peraltro con ordinanza camerale n 20 del 27.3.1995 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della predetta sentenza parziale, formulata 3.nell’atto di Appello. In data 17.2.1997, la Procura ha depositato atto conclusionale scritto, con cui ha chiesto la sospensione della trattazione della causa in attesa della definizione del giudizio di I° grado argomentando - comunque – nel merito per l’infondatezza dei motivi di gravame. Espletato l’incombente istruttorio disposto con la sentenza parziale e interlocutoria, i giudici sardi, con sentenza n.221/98 dell’11.6.1998, definitivamente pronunciando: - hanno ribadito la condanna del C. al pagamento in favore dell’erario della somma di lire 221.837.000 di cui alla precedente sentenza n.239/R/94 e per il medesimo titolo, ma in solido e fino alla concorrenza dell’importo per ciascuno stabilito, hanno condannato Mauro SANI, direttore dell’Ufficio Tecnico Erariale di Sassari al pagamento di lire 41.318.000; Ernesto ANSELMI, funzionario dello stesso Ufficio, al pagamento di lire 13.641.000; Giacomo SATTA, ingegnere addetto all’Ufficio del Genio Civile di Sassari al pagamento di lire 917.000; Francesco Antonio CHIRIANO, funzionario della Casa di Reclusione – al pagamento di lire 3.668.000; Luciano DAIDONE, ingegnere addetto all’Ufficio del Genio Civile di Sassari al pagamento di lire 11.819.000; - hanno assolto gli altri convenuti dalla domanda attrice, dichiarando inefficaci i provvedimenti di sequestro conservativo emessi ed eseguiti nei loro confronti; - hanno condannato i convenuti ritenuti responsabili di danno erariale al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 37.263.400, da ripartirsi in parti uguali. 4.La sentenza definitiva è stata impugnata innanzitutto da Ernesto ANSELMI con l’appello iscritto al n.10255, a firma degli Avv.ti Luigi Passino e Giuseppe Masala notificato alla sola Procura. L’Anselmi, premesso di non ritenere maturata nei propri confronti alcuna preclusione in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza parziale e ribadita l’eccezione di prescrizione dell’azione esercitata nei suoi confronti, ha formulato le seguenti eccezioni e deduzioni: 1. erronea applicazione dei principi introdotti dalla legge 639 del 1996 in tema di obbligazioni parziarie, in qunto i primi giudici, condannando il C. al pagamento dell’intero danno in solido con i responsabili a titolo di colpa per le quote loro ascritte, avrebbe costituito una solidarietà a senso unico prevedendo il vincolo del responsabile a titolo di dolo nei confronti dei corresponsabili a titolo di colpa grave e non viceversa, con la conseguenza aberrante di non consentire a costoro, una volta pagata la quota a loro imputabile, l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile per dolo; 2. la sentenza appellata è censurabile sotto il profilo della carenza d’interesse alla condanna dell’ANSELMI, interesse che sarebbe venuto meno con la condanna del C. all’integrale ristoro del danno e con l’esclusione della giuridica possibilità di un’obbligazione sussidiaria; 3. inconfigurabilità della colpa grave; 4. assenza o mancanza di prova del danno in relazione alla mensionata sentenza del Tribunale Civile di Roma; 5. l’addebito mosso all’ANSELMI riguarda esclusivamente collaudi di 5.opere non eseguite o irregolarmente realizzate dalla ditta SAMES, che con la consulenza tecnica disposta dal Tribunale civile di Roma e su cui si basa la ripetuta sentenza del medesimo Tribunale sono state, al contrario, ritenute conformi ai preventivi e meritevoli dell’adempimento del committente; 6. l’importo posto a carico dell’ANSELMI sarebbe comprensivo di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, mentre gli interessi dovrebbero essere computati sull’importo originario del credito non rivalutato. Avverso la sentenza definitiva ha proposto appello anche il C. con atto iscritto al n. 10525 a firma dell’avv. Azzena e notificato a tutti i convenuti in I° grado, rifacendosi sostanzialmente ai motivi dell’appello prodotto avverso la sentenza parziale. Il C. si è anche costituito nel giudizio di appello proposto dall’ANSELMI, spiegando contestuale appello incidentale, notificato al Procuratore Generale il 27 maggio 1999, nel quale si qualifica litisconsorte necessario illegittimamente pretermesso, richiamando l’art. 344 c.p.c. e spiegando, anche in questo caso, le medesime difese svolte nell’appello principale avverso la decisione non definitiva. Infine, il C. ha depositato in date 23 gennaio 1997, 30 dicembre 1998, 24 maggio 1999, 18 novembre 1999 e 2 dicembre 1999, memorie nelle quali si riprendono e si sviluppano le precedenti difese soprattutto per i profili concernenti l’inattendibilità delle perizie rese nel giudizio penale e si aggiungono analitiche contestazioni relativamente ad alcune poste di danno. 6.Il Procuratore Generale ha controdedotto con articolate conclusioni scritte depositate il 22/12/1993, nelle quali, eccepisce l’intempestività dell’appello principale del C. contro la sentenza definitiva e l’inammissibilità di quello incidentale proposto dal medesimo. Nel merito difende, l’impianto motivatorio della sentenza gravata, salvo per quanto concerne i meccanismi di condanna relativamente ai quali ritiene applicabili in rapporto all’appello proposto dall’Anselmi, i principi di cui alla sentenza della Sezioni Riunite n. 4/99 QM del 19 gennaio 1999. Conclude nel senso che nel caso deve essere affermata la responsabilità sussidiaria dell’Anselmi medesimo rispetto a quella del C. da ritenere responsabile principale. Sempre con riferimento all’appello dell’Anselmi, la Procura ha: dedotto la tardività dell’appello, relativamente alle eccezioni sulla esistenza del danno e sul suo esatto ammontare, oltre che sulla eccezione di prescrizione, osservando che esse sono state definite dai primi giudici con la sentenza parziale, nei cui confronti l’Anselmi non ha formulato alcuna riserva, a termini dell’art. 340 c.p.c.; confutato l’eccezione di carenza di colpa grave e l’eccezione sul preteso errore dei primi giudici di aver calcolato gli interessi sulla somma di condanna rivalutata, invece che direttamente sulla sorte capitale. Peraltro, con ordinanza a verbale dell’1/6/1999, è stata disposta la riunione degli appelli proposti dal C. avverso la sentenza parziale e quella definitiva. Con memoria del 10/1/2000, l’avv. Azzena ha esposto motivi a sostegno della presenza del C. nel giudizio di appello introdotto 7.dall’Anselmi, assumendo, che il medesimo avrebbe in tale giudizio la posizione di “ parte necessaria, illegittimamente pretermessa”, sì che, qualora non si dovesse ritenere ammissibile l’appello incidentale, si dovrebbe convertire in appello incidentale l’appello principale proposto dal medesimo contro la sentenza definitiva, ovvero disporre “nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio, ex art. 62 del regolamento di procedura”. Nel merito, poi l’avv. Azzena ha argomentato per la fondatezza della scelta adottata dai primi giudici della condanna solidale del C. con gli altri convenuti, ritenuti responsabili per aver concorso alla causazione del danno. Chiamata la causa alla pubblica udienza dell’11/1/2000, la Sezione, con ordinanza n. 6/200/A dell’8/2/2000, ha disposto la riunione dell’appello proposto dall’Anselmi con gli appelli proposti dal C.. Peraltro, rilevato che l’appello del C. avverso la sentenza definitiva era stato proposto contro la Procura e contro tutti i convenuti (assolti e/o condannati) in primo grado e che vi era stata, per alcuni, l’irrituale notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, la Sezione, ha ritenuto che “per tutti gli appelli all’esame (poteva presentarsi) il problema (della integrazione del contraddittorio”; di talchè, richiamate le precedenti ordinanze n. 59 e n. 63 del 1999, con cui la Sezione medesima aveva rimesso alle Sezioni Riunite, come questione di massima, analoga problematica, ha rimesso nuovamente altra questione di massima sulla vicenda all’esame sui seguenti specifici punti: “se, nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa, ricorra o 8.meno il litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti di tutti i potenziali corresponsabili e, quindi, a maggior ragione nei confronti di tutti i soggetti condannati o assolti in primo grado”; se, in caso contrario, nei medesimi giudizi “ricorra o meno litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti (convenuti) nel giudizio di primo grado, ovvero nei soli confronti dei soggetti avverso la cui assoluzione o condanna siano formulate con atto di appello specifiche censure”; “se avverso le sentenze emesse in primo grado in materia di responsabilità amministrativa sia ammesso l’appello di parte privata”; se nei giudizi di appello nella predetta materia “siano ammessi accertamenti incidentali nei confronti dei soggetti condannati od assolti in primo grado e non presenti in giudizio”. Con memoria a firma dell’avv. Torquato Ciriaco, depositata il 15/3/2001, si è costituito in giudizio il sig. Francesco Antonio Chirchiano, condannato in primo grado al pagamento della somma di £. 3.668.000, “riportandosi a quanto dedotto in prima sede”. Con sentenza n. 5/2001/QM, del 20/6/2001, le Sezioni Riunite hanno definito le questioni di massima rimesse con le ricordate ordinanze di questa Sezione, nel senso di: escludere, “in grado di appello, il litisconsorzio necessario, sia sostanziale che processuale, salvo ipotesi di inscindibilità o di dipendenza, ex art. 331 c.p.c.” precisando che, “nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ove all’unicità del danno faccia riscontro una pluralità di condotte dannose, tali condotte sono 9.automaticamente valutabili”; subordinare “l’ammissibilità dell’appello di parte privata (così come quello di parte pubblica) alla sussistenza di uno specifico interesse alla revisio, scaturente dalla soccombenza, totale o parziale in primo grado”, precisando che “la parte privata non è legittimata ad interporre appello avverso il compartecipe assolto in primo grado ( o ivi condannato per quota inferiore) per la mancanza di tale specifico interesse, dal momento, che la sentenza d’appello pronunciata in assenza di eventuali corresponsabili non arreca pregiudizio agli assenti né perde di utilità se limitata ai corresponsabili presenti”; è consentito al giudice d’appello un accertamento di tipo incidentale nei confronti di soggetti presenti in primo grado e non in fase di gravame, al solo fine dell’esatta determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti in giudizio esenza che tale accertamento possa esplicare alcun effetto sulle posizioni, divenute definitive. Con memoria depositata l’8/11/2001, il giudizio è stato riassunto dall’avv. Azzena, mentre in data 24/4/ 2002, l’avv. Duminuco, nell’interesse del C., ha sostenuto che, in fattispecie, possa ravvisarsi una “ipotesi di inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., configurante litisconsorzio necessario sostanziale, di cui alla riferita (sentenza n. 5/2001/QM delle Sezioni Riunite”. Nell’ordinanza di discussione i difensori di C. e Anselmi hanno illustrato le tesi sostenute nei rispettivi atti scritti, insistendo in particolare sull’inesistenza del danno, alla luce delle risultanze del C.T.U. presso il Tribunale civile di Roma, i difensori dell’Anselmi 10.hanno depositato in udienza ulteriore memorie. Anche il Pubblico Ministero ha insistito nelle proprie richieste. Dopo la discussione orale ma ad udienza pubblica ancora aperta il sig. Chiriano Francesco Antonio ha fatto pervenire dichiarazione attestante la morte del proprio difensore. Considerato in DIRITTO I giudizi sono stati riuniti in rito ai sensi dell’art. 335 c.p.c. con ordinanza n. 6/200/A dell’8 febbraio 2000. Va in primo luogo affermato che, a seguito della sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/2001/QM del 20 giugno 2001, la quale fa stato nel presente giudizio, non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti presenti nel giudizio di primo grado e non occorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti di detti soggetti. Né è poi consentito chiamare in giudizio altri soggetti non presenti in primo grado. Il punto è particolarmente rilevante per quanto riguarda la posizione del sig. Chiriano Francesco Antonio. Questi si è costituito in giudizio con atto depositato in data 15 marzo 2001 per contrastare gli atti di appello proposti da C. e Anselmi chiedendone il rigetto perché inammissibili, improcedibili e infondati. La posizione processuale dei soggetti condannati o assolti in primo grado nel medesimo giudizio dei soggetti appellanti ha formato oggetto della questione di massima proposta in sede dei giudizi di appello C. e Anselmi con ordinanza n. 6/2000° dell’8 febbraio 2000 ed è 11.stata risolta nel modo innanzi detto dalle Sezioni Riunite. Costituisce, pertanto, giudicato, per la forza della pronuncia resa dalle Sezioni Riunite nei giudizi ad essa deferiti, l’insussistenza di litisconsorzio tra il C., l’Anselmi ed i soggetti condannati o assolti in primo grado nel medesimo giudizio e che in nessun caso un soggetto privato può proporre appello avverso altro soggetto presente nel giudizio di primo grado non avendone interesse. Sulla base di detta pronuncia, che come si è detto costituisce giudicato, il Chiriano non può stare nel presente giudizio e di ciò questo giudice deve solo dare atto, senza poter in alcun modo valutare la posizione processuale e sostanziale del Chiriano stesso. Il punto è particolarmente rilevante perché il sig. Chiriano ha fatto pervenire, dopo la discussione della causa ma prima della Camera di consiglio ad udienza pubblica ancora aperta, comunicazione corredata da certificato, della morte dell’avv. Torquato Ciriaco con riserva di costituirsi con altro difensore. Ai sensi dell’art. 301, c.p.c. la morte del procuratore costituito interrompe il processo dal giorno dell’evento. Nella specie il difensore è deceduto il 1° marzo 2002 e cioè successivamente alla pubblicazione della sentenza della Sezione Riunite n. 5/2001/QM avvenuto il 20 giugno 2001. Pertanto alla data di morte del difensore costituito si era già formato il giudicato relativo alla inammissibilità del gravame o dell’intervento del sig. Chiariano, fatto che questo giudice può e deve solo dichiarare senza alcun autonomo effetto di natura processuale o sostanziale. 12.In questa situazione questo giudice, alla luce anche dei principi sul giusto processo fissato dall’art. 111 Cost. novellato ed in particolare in relazione al principio della ragionevole durata dei giudizi, ritiene che la morte dell’avv. Ciriaco non costituisca evento interruttivo del processo, essendo stata già anteriormente definita la posizione del Chiriano e non dispiegando l’evento nessun effetto preclusivo o diminuente in questa sede del diritto di difesa. Per queste ragioni il Collegio ritiene di poter procedere all’esame della causa. Va, poi, dichiarato inammissibile l’appello proposto da Luigi C. avverso la sentenza definitiva della Sezione territoriale n. 221/R/1998 dell’11 giugno 1998. Detta sentenza è stata notificata al C. ai sensi e nelle forme del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. in data 1 luglio 1998 mediante notifica al difensore costituito in primo grado. Il gravame è stato notificato al Procuratore Generale in data 29 dicembre 1998 e cioè oltre il termine di 60 giorni fissato, dall’art. 1, comma 5 bis, del D.L. n. 453/1993 e successive modificazioni. Va ancora dichiarato inammissibile l’atto di intervento ed appello incidentale dispiegato dal C. ai sensi dell’art. 344 c.p.c. nel giudizio instaurato con l’appello di Anselmi, iscritto al n. 10255/IC/A del registro di segreteria. L’art. 344 ammette l’intervento nel giudizio di appello di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c. L’intervento può essere perciò dispiegato solo da chi non è stato parte 13.in senso formale nel precedente grado di giudizio, ed è inteso alla salvaguardia endoprocessuale dalle situazioni giuridiche di chi è stato pretermesso dal giudizio pur potendo in esso far valere dette situazioni giuridiche. L’istituto non è pertanto applicabile al C., il quale è stato parte in senso formale e sostanziale nel giudizio di primo grado ed ha proposto appello avverso la relativa sentenza. La sua posizione giuridica è, infatti, salvaguardata dalla possibilità di proporre l’appello. D’altro canto il C., non sussistendo in forza della preclusione derivante dalla sentenza delle Sezioni riunite innanzi citata il litisconsorzio necessario con l’Anselmi. non può neppure costituirsi nel giudizio da questi introdotto. Nel merito il C., nel suo appello avverso la sentenza non definitiva della Sezione territoriale n. 239/R/94 del 25 maggio 1994, deduce in primo luogo l’inammissibilità dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo contabile per essere stata già esercitata in sede penale l’azione civile di danno, coincidente sia sul piano soggettivo che oggettivo. La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo posto il problema sul se vi è coincidenza tra l’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno e l’azione di responsabilità amministrativo contabile e sul se l’azione, di responsabilità amministrativo contabile è esercitabile in sede penale. La giurisprudenza ha dato soluzione negativa ad entrambi i quesiti, argomentando che da un unico atto o fatto possono conseguire effetti giuridici diversi, ciascuno dei quali rilevante sotto differenziati profili 14.giuridici; pertanto, da un unico fatto può nascere una responsabilità penale, una responsabilità disciplinare, una responsabilità civile e di natura extracontrattuale, una responsabilità contabile di natura contrattuale. Quando il comportamento di amministratori o dipendenti pubblici venga in rilievo in sede penale per reati contro la pubblica amministrazione, nasce in capo all’amministrazione una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. da esercitarsi innanzi al giudice civile od al giudice penale come in qualsiasi altra ipotesi di danno patrimoniale da reato. Il medesimo comportamento, indipendentemente dalla sua qualificazione in sede penale, viene in rilievo come inadempimento di obblighi di servizio ed in tale senso dà ingresso ad una azione di responsabilità amministrativo-contabile. Ne consegue che non vi è sovrapponibilità tra l’azione civile nascente da reato e l’azione di responsabilità amministrativo contabile conseguente all’inadempimento colposo di obblighi di servizio: diversi sono i presupposti, diversi gli effetti, diverse le discipline giuridiche delle due azioni. Trattandosi poi di due distinte azioni, ciascuna delle quali nasce da differenziate ed autonome previsioni normative, la preclusione alla esperibilità dell’una azione, per essere stata esercitata l’altra, può sussistere solo se stabilita dall’ordinamento, ciò che non è né può essere secondo la logica giuridica, stante la diversa area di tutela data da ciascuna delle due azioni al soggetto leso. La soluzione data introduce al secondo quesito e cioè se sia 15.esercitabile in sede penale l’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Anche a questo problema è stata data soluzione negativa. E’ sufficiente considerare sotto il profilo soggettivo che l’esclusivo titolare dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti e che questi, per la struttura dell’organo Pubblico Ministero, può esercitarla soltanto innanzi al giudice presso il quale è incardinato. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, altro è l’illecito penalmente rilevante altro è l’illecito conseguente alla colposa violazione dei doveri d’ufficio, l’unico comportamento può non essere rilevante a fini penali o non concretare una ipotesi di reato ed essere invece fonte di responsabilità amministrativo-contabile ovvero può concretare l’opposta ipotesi, perché pur esistendo il comportamento qualificato come reato, esso non ha dato luogo o non è stato causativo del danno erariale. In forza degli affermati principi di autonomia dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, di natura contrattuale, rispetto all’azione civile di danno, di natura extracontrattuale, nonché alla diversa titolarità delle due azioni, l’una intestata al Procuratore Generale (Regionale) presso la Corte dei Conti, l’altra all’Amministrazione danneggiata, il rapporto tra le due azioni può essere solo di preclusione o meglio di improcedibilità dell’altra quando con l’una si sia ottenuto l’integrale ristoro del danno patito, e cioè il medesimo bene della vita oggetto dell’azione. Nel caso di specie in sede penale vi è stato condanna generica al 16.risarcimento del danno, ma non risulta in alcun modo che l’Amministrazione abbia già conseguito le somme per le quali è stato instaurato a giudizio di responsabilità amministrativo contabile. L’appellante ha, poi, eccepito la prescrizione dell’azione per talune partite di danno chiedendo l’applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 1, c. 2° l. n. 20/1994. Nel caso in giudizio i fatti causativi del danno risalgono ad epoca antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 20/1944. Conformemente a già consolidata giurisprudenza il comma 2 ter del D.L. n. 20/1994, introdotto con l.n. 639/96, ha chiarito che, per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali sta decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. L’eccezione va, pertanto, respinta. L’appellante eccepisce ancora l’inesistenza almeno parziale del danno, la cui determinazione contesta nella base della sentenza del Tribunale di Roma n. 3044 del28 novembre 1991 di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme alla ditta Samer. In proposito va ricordato che il C. è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per una serie di reati di natura patrimoniale, con accertamento di un danno per lo Stato di particolare gravità come risultante da perizia effettuata in sede penale. Ai sensi dell’art. 651 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha, nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno, 17.efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Rientra nell’ambito del giudicato il substrato materiale del fatto-reato e perciò anche l’accertamento dell’ingiusto profitto tratto dal C. attraverso l’affidamento di lavori a prezzi maggiorati o la fatturazione di lavori mai eseguiti od effettuati in misura inferiore. E’ precluso, pertanto, in questa sede ogni accertamento inteso e dimostrare l’inesistenza del danno, potendosi al più quantificare il danno stesso in base ad elementi ulteriori rispetto alla perizia penale. La sentenza civile resa in un giudizio civile tra Amministrazione e la ditta Sapiem resa peraltro senza la costituzione in giudizio dell’Amministrazione la quale avrebbe sicuramente potuto trovare motivi di resistenza dalle risultanze del giudizio penale che aveva coinvolto la ditta appaltatrice, è res inter alios e di per sé non è di grado di dispiegare alcune effetto nel presente giudizio, ponendosi tra l’altro la sentenza civile in contraddizione con il giudicato penale. L’eccezione va, pertanto, respinta e conclusivamente vanno respinti tutti i motivi di gravame proposti dal C.. Va a questo punto esaminato l’appello proposto da Anselmi. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione della sentenza non definitiva proposta dal Procuratore Generale. La sentenza non definitiva, infatti, non conteneva nessuna pronuncia direttamente incidente sulla posizione dell’Anselmi e si limitava a delineare l’ambito del possibile danno di cui ciascun convenuto nel giudizio diverso dal C. poteva essere chiamato a 18.rispondere. Non sussisteva pertanto alcun interesse attuale e concreto dell’Anselmi all’impugnazione della sentenza. Ciò precisato va, innanzitutto, respinta l’eccezione di prescrizione per i motivi già illustrati relativamente all’analoga eccezione proposta da C.. Il motivo principale di contestazione proposto da Anselmi attiene alla esistenza e quantificazione del danno ed è incentrato sulla validità della perizia effettuata in sede penale messa a raffronto con la perizia versata nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma più volte citata. In proposito va innanzitutto affermato che la perizia effettuata in sede di giudizio penale non costituisce prova direttamente invocabile nei confronti dell’Anselmi, il quale ha partecipato solo alla fase istruttoria del giudizio penale. Detta perizia è solo un elemento probatorio dedotto dalla parte pubblica a sostegno della propria domanda, liberamente contestabile dal convenuto come qualsiasi altro elemento di prova ed offerto alla valutazione del giudice per la formazione del suo convincimento. Egualmente mero elemento probatorio a discarico versato dalla parte privata ed offerto alla valutazione del giudice è la perizia effettuata in sede civile.D’altro canto anche la sentenza civile è stata resa inter alios e gli accertamenti effettuato in tale sede, lasciati alla disponibilità delle parti, non hanno neppure il rigore del processo penale. Gli elementi di prova debbono pertanto essere valutati da questo giudice. 19.Contrariamente a quanto affermato dai difensori degli appellanti l’attendibilità della perizia disposta dal Tribunale di Sassari è stata oggetto di una approfondita disamina critica da parte del giudice di primo grado, il quale ha dettagliatamente motivato la propria adesione alle conclusioni della perizia (pagg. 61-65 della sentenza parziale ed interlocutoria). Il giudice di primo grado in particolare ha sottolineato che: a) i prezzi (elementari e composti) sono stati desunti o da tabelle ufficiali (per la manodopera) o da listini o da elementi progettuali e contrattuali relativi a opere similari e sottoposti a pertinenti analisi. I prezzi correnti di mercato sono stati poi maggiorati sia per i materiali che per la mano d’opera per tener conto della localizzazione dell’opera e degli oneri di trasporto; b) per talune opere non vi era alcuna possibile congruenza logica tra realtà e costi risultanti dalla contabilità dell’impresa; c) la mancata esecuzione di opere esposte in fattura; d) la pessima qualità dei materiali impiegati (pavimento eseguito con calcestruzzo di cattiva qualità e di scarsa resistenza e di spessore molto inferiore al previsto). Il giudice di primo grado ha poi tratto ulteriori elementi probatori dalla circostanza che parte dei lavori eseguiti era stata subappaltata per un compenso pari al 60/65 per cento dell’importo fatturato, con evidenti abnormi margini di profitto dell’impresa appaltatrice. Ancora elementi di prova il giudice di primo grado ha individuato nel comportamento dei convenuti, i quali in quel giudizio si sono limitati a 20.contestare genericamente la utilizzabilità delle risultanze peritali, senza nulla opporre concretamente ai risultati dei periti pur avendo nel processo ampia possibilità di difesa. In questa sede, peraltro, l’Anselmi contesta le risultanze della perizia disposta dal Tribunale di Sassari facendo valere le risultanze della perizia versata nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma tra la ditta SAMES ed il Ministero di Grazia e Giustizia. In proposito va innanzitutto ricordato che quest’ultima perizia non assume particolare valore probatorio sia perché resa in un giudizio al quale non ha partecipato né l’Anselmi né un ufficio di Pubblico Ministero, ed perciò resa inter alios. Inoltre i giudizi civili di natura meramente patrimoniale sono fortemente influenzati del comportamento processuale delle parti. Nel raffronto tra le due perizie questo giudice considera che le spese sono state eseguite nel 1979-1980, la perizia del Tribunale di Sassari è del 1981, il C.T.U. incaricato dal Tribunale di Roma ha redatto la sua relazione nel 1991. Va sottolineata la contiguità temporale della prima perizia rispetto alla distanza nel tempo della seconda. Ciò rileva soprattutto sulle verifiche dei lavori eseguiti; b) quanto ai prezzi il C.T.U. di Roma afferma che il P.U. del Tribunale di Sassari non ha tenuto conto di tutti gli oneri gravanti sulle singole opere e che ha operato un aumento percentuale della sola mano d’opera tralasciando l’applicazione del 20% per spese generali e del 10% per motivi d’impresa. 21.Le affermazioni del C.T.U. non appaiono a questo giudice condivisibili. Innanzitutto il P.U. di Sassari ha operato una maggiorazione anche dei prezzi dei materiali e non della sola mano d’opera ma soprattutto il P.U. ha messo a raffronto i prezzi per mano d’opera e per materiali indicati nelle fatture con quelli risultanti dai listini ufficiali e cioè ha operato tra dati omogenei, mentre il C.T.U. aggiunge tipologie di spese da indicare e calcolare in modo autonomo. Inoltre mentre il P.U. ha preso a raffronto il prezzo per lavori consimili effettivamente pagati in quel periodo di tempo, il C.T.U. ha preso a base il prezzo massimo astrattamente e teoricamente ottenibile dopo aver assunto acriticamente a base i prezzi che hanno poi formato oggetto di contestazione nel processo amministrativo contabile; c) il C.T.U. fa un calcolo, sostanzialmente coincidente con quello del P.U, sulla quantità dei lavori, indicando lavori non effettuati, non fa però adeguate considerazioni sulla qualità dei lavori, dato sul quale si è soffermato adeguatamente ed attraverso verifiche il P.M. di Sassari; d) la perizia del C.T.U. ha avuto quale oggetto fondamentale i lavori per i quali non era stata (ancora) pagato il corrispettivo e che non hanno fatto parte del danno accertato in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, mentre solo incidentalmente ha preso in esame le altre opere. Tutte le esposte considerazioni fanno ritenere a questo giudice non attendibile la perizia del C.T.U. presso il Tribunale di Roma ai fini del presente giudizio, e fanno ritenere condivisibili gli elementi probatori 22.posti dal primo giudice a fondamento della responsabilità. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo della responsabilità il giudice di primo grado ha argomentatamene dimostrato che la commissione di cui faceva parte l’Anselmi ha collaudato ed ha apposto il visto di regolare esecuzione per lavori mai eseguiti ovvero eseguiti in misura minore al fatturato ovvero collaudato opere di pessima qualità e con carenze tali da dover rifiutare il collaudo. In sostanza la commissione ha collaudato o ritenuto regolarmente eseguite tutte le opere e i lavori senza svolgere nessun accertamento, o almeno accertamenti minimamente adeguati alle competenze tecniche del collaudatore. I componenti della Commissione di collaudo hanno pertanto tenuto un comportamento assolutamente negligente, e non eseguendo per talune opere nessun controllo, volontariamente contrario ai doveri d’ufficio. In tal senso il comportamento dell’Anselmi è caratterizzato, almeno in parte, da dolo contrattuale (volontario inadempimento di obblighi di servizio) o almeno da colpa di estrema gravità. Rimane da esaminare la doglianza dell’Anselmi secondo la quale i primi giudici, condannando il C. al pagamento dell’intero danno in solido con i responsabili a titolo di colpa per le quote loro ascritte, avrebbero costruito una solidarietà a senso unico prevedendo il vincolo del responsabile a titolo di dolo nei confronti di corresponsabile a titolo di colpa grave e non viceversa, con impossibilità di azione di regresso da parte di questo ultimo. La soluzione della questione richiede talune precisazioni. 23.Come recita l’art. 1292 c.c. l’obbligazione è in solido (dal lato passivo) quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento di uno libera gli altri. Per configurare un’obbligazione solidale passiva non è sufficiente una pluralità di soggetti dal lato passivo, ma è necessario anche un elemento oggettivo e cioè la possibilità di rivolgersi per l’intero a ciascuno debitore. In caso di solidarietà passiva, come si è detto, il creditore può rivolgersi indifferentemente a questo o a quel debitore. Non costituisce di conseguenza ipotesi di solidarietà in senso stretto l’obbligazione sussidiaria, là dove il debitore sussidiario è tenuto al pagamento solo in quanto il debitore principale non abbia adempiuto e a volte solo in quanto, in seguito all’esperimento dell’azione esecutiva, il suo patrimonio sia risultato insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria. Peraltro la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, ciò che ha fatto affermare a parte della dottrina che la solidarietà sussiste anche in ipotesi di responsabilità sussidiaria. In ogni caso l’obbligazione passiva è una garanzia per il creditore, motivo per il quale non ha alcun senso parlare di vincolo a senso unico, perché la solidarietà non è intesa a regolare i rapporti tra i condebitori solidali ma è funzionale alla responsabilità di ciascun debitore per l’intero nei confronti del creditore. 24.Altro problema è quella della ripartizione interna, da effettuare in via di principio ai sensi dell’art. 1298 c.c., che non è sicuramente preclusa dalla formula usata dal giudice a quo. In proposito va infatti chiarito che l’art. 1, comma 1 quater, della l. n. 20/1994 e successive modificazioni ha previsto, in via di principio, la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria. L’art. 1, comma 1 quinquies, ad integrazione, sancendo la più grave responsabilità di concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, ha previsto che questi soggetti rispondano comunque in solido per l’intero. In tal modo l’ordinamento ha previsto una garanzia per l’amministrazione danneggiata ( e non un beneficio per i concorrenti che hanno agito con colpa grave) in modo da consentire all’amministrazione di conseguire anche per questa via l’integrale risarcimento del danno e non consentire a chi ha agito in mala fede di ottenere vantaggi dalla ripartizione dell’ (unica) obbligazione risarcitoria. Come ben si vede la ripartizione interna e la correlativa azione di rivalsa del condannato per colpa grave che abbia pagato l’intera quota di debito non è affatto preclusa. Nelle proprie conclusioni il Procuratore Generale opina che, in ipotesi di concorso nella produzione del danno di soggetti che abbiano agito con dolo e di soggetti che abbiano agito con colpa grave, quest’ultimi rispondano in via sussidiaria. In proposito richiama i principi esposti nella sentenza delle SS.RR. n. 4/QM del 19 gennaio 1999. Sulla tesi esposta dal Procuratore Generale vanno fatto talune 25.precisazioni. Innanzi tutto la sentenza impugnata non contiene alcuna aberrazione. Non è infatti fondata la tesi dell’appellante secondo la quale la legge esclude la solidarietà passiva tra soggetto condannato per dolo e soggetto condannato per colpa grave, nei limiti della parte del danno ascritta a quest’ultimo: se così fosse non si capirebbe con chi è solidale il condannato per dolo. La solidarietà poi non deteriora la posizione del condannato per colpa grave. Questi infatti in forza dell’art. 1, comma 1 quater, della l. n. 2°/1994 è responsabile per la parte che ha preso nella causazione del danno e se del caso attraverso l’azione di regresso nei confronti dell’altro condannato in solido, può recuperare parte dell’importo del proprio debito. La seconda considerazione da fare è che in nessun caso l’amministrazione danneggiata attraverso la solidarietà passiva nell’obbligazione può conseguire quote superiori all’effettivo danno. Infatti ai sensi dell’art. 1292 c.c. l’adempimento da parte di un debitore in solido libera gli altri, con la conseguenza che eventuali duplicazioni di pagamento costituirebbero indebito oggettivo. Non sussiste quindi sotto i delineati aspetti alcun motivi per escludere l’esistenza di una obbligazione solidale nelle ipotesi descritte. Quanto alla tesi che la obbligazione del responsabile per dolo sia principale e quella del responsabile per colpa grave sia sussidiaria, va precisato che siffatta affermazione è in contrasto con il diritto positivo. Le obbligazioni sussidiarie, infatti, sono intese a garantire un debito altrui, né d’altro canto l’essere una obbligazione sussidiaria implica di 26.per sè il beneficium excussionis del debitore principale. Esempio tipico in tal senso è la fideiussione che determina la responsabilità solidale del debitore principale e del garante (art. 1444, c. 1° c.c.) e solo un particolare patto tra le parti può consentire il beneficio dell’escussione (art. 1444, c. 2° c.c.). Ma soprattutto qualificare come sussidiaria la responsabilità di un soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile contrasta con le norme positive dettate dal D.L. 20/1994. Infatti ai sensi dell’art. 1, c. 1, della l. 20/1994 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale ed è limitata ai fatti ed alle omissioni compiute con dolo o colpa grave. La dizione letterale della norma esclude che in sede di giudizio di responsabilità amministrativa contabile si possa rispondere per fatto altrui, mentre la responsabilità si radica in ben precisi comportamenti illeciti tenuti dal soggetto autore del danno. Sarebbe del tutto illogico e al di fuori delle norme che regolano la responsabilità amministrativo contabile prevedere come eventuale una responsabilità così radicata solo per il concorrere di altro comportamento illecito caratterizzato da dolo. Inoltre l’art. 1, comma 1 quinquies della l. 20/1994 espressamente prevede la responsabilità solidale di chi ha agito con dolo e non la responsabilità principale di detti soggetti né soprattutto prevede la preventiva escussione di detti soggetti. La legge, dopo aver stabilito in via generale una responsabilità parziaria, ha voluto colpire i comportamenti dolosi, attribuendo ai suoi autori la responsabilità 27.dell’intero danno anche quando nella sua causazione abbiano concorso comportamenti di altri soggetti. In tal modo è stata sanzionata la gravità del comportamento dell’autore del danno ed è stata offerta un’ulteriore garanzia all’amministrazione creditrice. L’essere l’obbligazione per dolo in solido con l’obbligazione dal responsabile per colpa grave non deteriora poi in alcun modo la posizione di quest’ultimo, il quale anzi potrebbe ottenere dei benefici in sede di regresso o comunque di ripartizione del debito solidale. Va, infine, posto in rilievo che le affermate esigenze di giustizia sottostanti alla tesi della sussidiarietà attengono alla eventuale locupletazione del soggetto che ha tratto beneficio economico dal proprio comportamento doloso. In questi casi però soccorrono altri principi ed in particolare la precedenza dell’azione restitutoria sull’azione risarcitoria. Infatti, quando il pubblico funzionario si sia appropriato o non abbia restituito mezzi finanziari o beni appartenenti alla pubblica amministrazione o a questa dovuti, il risarcimento del danno deve essere preceduto dalla restituzione dei beni, contenuto tipico delle obbligazioni contabili. In tal senso solo dopo e nei limiti dell’infruttuoso esercizio dell’azione restitutoria potrà farsi valere l’azione risarcitoria con le caratteristiche proprie di quest’ultima azione. D’altro canto il beneficium excissionis deve essere previsto da specifiche disposizioni di legge, nella specie inesistenti, né vi è alcun 28.motivo di premiare con tale beneficio un soggetto il cui comportamento ancorché qualificabile sotto il profilo della colpa grave, per le funzioni esercitate e per le modalità con le quali queste sono state esercitate, può aver avuto una incidenza causale ed essere stato degno di riprovazione ancora maggiore rispetto al comportamento doloso di altro soggetto. Va ancora precisato che sussistendo una obbligazione solidale solo l’intervenuto integrale pagamento del debito da parte del C., e non certo la sola condanna, fa venir meno l’interesse dell’erario alla condanna dell’Anselmi. Da ultimo va respinto il motivo di gravame attinente alla rivalutazione monetaria, stante la natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado nonché degli interessi ai sensi dell’art. 1224, primo comma, su dette somme da tale data e sino al soddisfo. Conclusivamente va pertanto, rigettato anche l’appello proposto da Anselmi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello rigetta i gravami, riuniti in rito, proposti da Luigi C. ed Ernesto Anselmi avverso la sentenza in epigrafe. Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 899,82 (Ottocentonovantanove/82). Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2003. 29.L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Nicola MASTROPASQUA F.to Tullio SIMONETTI depositata in segreteria il 30/9/2003 IL DIRIGENTE F.to Maria FIORAMONTI 30.1 1 31 |