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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE composte dai seguenti magistrati: Dott. Francesco Castiglione Morelli Presidente Dott Edoardo Andreucci Consigliere Dott. Giuseppe David Consigliere Dott.ssa Maria Teresa Arganeili Consigliere Dott. Augusto Sanzi Consigliere Dott.. Rocco Di Passio Consigliere Dott. Tommaso Miele Consigliere Relatore ha emanato la seguente SENTENZA nel giudizio sulle questioni di massime iscritte al n. 120/SR/QMe al n. 121/SR/QM del registro di segreteria delle Sezioni Riunite, deferite dal Presidente della Sezione giurisdizionale per le Regione Calabria, rispettivamente con ordinanza a. 296/2000 del 19 settembre 2000 e con ordinanza n. 297/2000 del 19 settembre 2000, relative ai giudizi di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 4441EL e 445/EL del registro di segreteria di quella Sezione giurisdizionale ragionare, promossi ad istanze dei Procuratore regionale delle Corte dei conti per la Regione Calabria nei confronti de! Signor Antonio Zito, quale sindaco del Comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria); Viste le ordinanze di remissione n. 296/2000 del 19 settembre 2000, e n. 297/2000 del 19 settembre 2000 e tutti gli atti e i documenti del giudizio: Uditi alle pubblica udienza del 10gennaio2001 il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele. l’Avv. Francesco Scalzi per il Signor Antonio Zito, e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Roberto Benedetti. Premesso In Fatto
6. Con atto depositato in data 29 dicembre 2000 Procuratore Generale, nel rassegnare le proprie considerazioni sulle questioni di massima di cui alle ordinanze in epigrafe. osserva come, ai fini della corretta interpretazione da dare all’espressione «fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» di cui all’art 1, comma 4, della legge n. 20/1 994, come sostituito dall’art 3, comma 1, lett. c) bis, della legge n. 639/1996. possa opportunamente soccorrere, all’occorrenza mutatis mutandis, il canore interpretative affermatosi in giurisprudenza a proposito dell’applicazione dell’istituto della prescrizione, che fa perno sul concetto di <evento danno,>, in quanto «è assolutamente pacifico che davanti al/a giurisdizione di questa Corte non viene portato qualunque fatto avvenuto; ma solo quel/i che si connotano della specifica qualità dannosa e comportano pertanto, l’obbligo del risanamento (..), atteso, peraltro, che in presenza di una giurisdizione che si qualifica per risarcitoria é il danno che assume rilevanza ai tini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, rimanendo ovviamente estranei alla stessa i comportamenti che non abbiano poi integrato il pregiudizio risarcibile dovendosi conseguentemente ritenere, in altri termini che è la dannosità del comportamento compiuto e non il comportamento in quanto tale — e quindi fine a sé stesso — ad assumere rilievo determinante ai fini dell’utile esercizio dell’azione. Sulla base ditali considerazioni il Procuratore Generale chiede conclusivarnente che alla questione di massima in esame venga data soluzione nel senso di ritenere che «l’espressione tatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge" venga ragionevolmente interpretata nella sistematica del vigente ordinamento giuridico nel senso di riferirsi a quei fatti nel momento in cui si siano qualificati in senso dannoso, e quindi ancorché iniziati (ovvero avvenuti) prima della normativa attributrice della giurisdizione siano divenuti effettivamente rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nel momento in cui abbiano determinato un vero e proprio danno (…)». 7. All’udienza pubblica odierna l’Avv. Francesco Scalzi, intervenuto per conto del Signor Antonio Zito, si è ampiamente richiamato alle memoria difensiva già versata in atti, ne ha illustrato le argomentazioni già in essa prospettate e rappresentate, ribadendo le conclusioni già formulate nell’atto scritto. Anche il rappresentante del pubblico ministero, nel richiamarsi alla memorie scritta già versata in atti, ha diffusamente illustrato le argomentazioni in essa prospettate, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto. Considerato in Diritto 1. Si deve, in via preliminare, rilevare che, per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva e per economia processuale, le questioni di massima deferite con le ordinanze in epigrafe possono essere riunite ai sensi dell’art. 274 del c.p.c. ed essere quindi decise congiuntamente con unica decisione. 2. Ciò premesso, si rileva che con le ordinanze in epigrafe è stato chiesto a queste Sezioni Riunite di far conoscere, in sede di definizione di questione massima ai sensi dell’art 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. «se l’espressione "fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore delle presente legge (recte: "fatti commessi successivamente alla data di entrate in vigore della presente legge" - ndr) di cui all’art. 1, comma 4 della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3 comma 2 bis, della legge n. 639/1996, (recte: come sostituito dall’ari. 3; comma 1, Iett. c) bis, della legge n. 639/1996), debba essere riferita al fatto — comportamento, cioè alla condotta omissive o commissiva, ovvero vada intesa al di là del suo significato letterale nel senso di fatto dannoso; comprensivo anche dell’evento antigiuridico (danno). 3. Al riguardo giova rammentare che il precitato art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art 3, comma 1, lett. o) bis. delle legge n. 629/1996, stabilisce che < Ia Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrative degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente al/a date di entrata in vigore della presente legge». Tale disposizione, a cui si è pervenuti, nel testo vigente, solo a seguito della novella del 1996, rappresenta l’evoluzione e il punto di arrivo di un indirizzo giurisprudenziale e di un processo legislativo non sempre univoci. Con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 1, comma 4) è stata ammessa per la prima volta, sul piano legislativo, la possibilità che soggetti legati ad una amministrazione pubblica potessero essere chiamati a rispondere innanzi al giudice contabile del danno cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, essendosi espressamente stabilito che «la Corte dei conti giudice sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza">. Tale disposizione è stata, poi, innovata con le successiva decretazione d’urgenza esitata nella approvazione della legge 20 dicembre 1996, a 639, il cui art. 3, comma 1, lett. a) bis, ha modificato la citata disposizione di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994 nel senso dì riservare le giurisdizione della Corte dei conti, per le ipotesi di danno arrecato da amministratori o dipendenti pubblici ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza, soltanto in relazione «ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge», e, quindi, ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20,1 cui testo (art. 1, comma 4) era stato sostituito dalla stessa legge n. 639/96. La disposizione innovatrice, analogamente a quella precedente di cui all’art 1, comma 4, della legge n. 20/94. In ragione della sua natura procedurale è stata ritenuta di immediata applicazione (cfr. Cassazione SS.UU. a 5667 dell’8 giugno 1994; Id. n. 9204 del 7 novembre 1994; Corte dei conti — Sez. II Centr, app. n. 32/95/A del 23 ottobre 1995; Id. n. 10/A del 15 marzo 1996), come del pari è stato ritenuto che trattasi di norma di diritto intertemporale espressa per effetto della quale, non potendo trovare applicazione il generale principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. novellato cfr. Cassazione SS. UU. civili n. 9858 dei 10ottobre1997), la giurisdizione della Corte dei conti non può radicarsi per i fatti commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore della succitata legge (cfr., in tal senso, anche Corte dei conti — Sezioni Riunite n. 51 del 28 maggio 1997). 4. Anche la giurisprudenza successiva (cfr. Cassazione SS. UU. civili n. 4874 del 14 maggio 1998), nel richiamarsi alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione sopra menzionata (cfr. Cassazione SS.UU. n. 5667 dell’8 giugno 1994; Id. n. 9292 e n. 9204 del 7 novembre 1994) secondo cui la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994 contiene una norme sulla giurisdizione, e ad altra precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (cfr. n. 9858 del 10 ottobre 1997) in cui veniva affermato che < la nuova disposizione (quella introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c) bis della legge n. 639/96) ha carattere interpretativo della precedente» (e cioè del sostituito comma 4 dell’art. 1 della legge n. 20/1994), ha poi precisato che «la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici, per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, presuppone che tra l‘autore del fatto e l’amministrazione od ente pubblico che in conseguenza di quel fatto subisce un danno sussista un rapporto di impiego o di servizio>. 5. Peraltro, anche la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania. nella sentenza n. 29 dei 23 aprile 1993 con riferimento alla quale è stato rilevato il contrasto di giurisprudenza che ha indotto il giudice remittente e sollevare la questione di massima prospettata con le ordinanze in epigrafe, ha avuto modo di osservare, in proposito - seguendo la stessa linea interpretativa delle Corte regolatrice e di queste stesse Sezioni Riunite (cfr. Cassazione SS. UU. civili n. 9858 del 10 ottobre 1997; Corte dei conti — Sezioni Riunite n. 51 del 28 maggio 1997) - che «la norma di diritto intertemporale di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) bis de/la leggen. 639/1996 e la stessa norma sostituita (art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994) fanno riferimento ad ipotesi di danno cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza; sottolineandosi così la necessità di un vero e proprio rapporto di servizio tra agente pubblico e amministrazione, appunto, "di appartenenza", differente dal rapporto funzionale con l’ente "diverso" al quale viene arrecato danno (..)>, così escludendo dal proprio ambito di applicazione i fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, ed affermando che deve individuarsi «il solo rapporto di servizio che lega l’agente pubblico alla "propria" amministrazione restando irrilevanti — ai fini del radicarsi della giurisdizione della Corte dei conti per fatti o comportamenti antecedenti 15 gennaio 1994 — eventuali rapporti solo funzionali con enti o amministrazioni diverse» (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Regione Campania n. 29 del 23 aprile 1998). 6. Considerato che, per quarto sopra rilevato, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici presuppone che tra l’autore del fatto e l’amministrazione od ente pubblico che in conseguenza di quel fatto subisce un danno sussista un rapporto di impiego o di servizio, queste Sezioni Riunite ritengono poi, che ai fini della esatta interpretazione dell’espressione «fatti commessi successivamente a/la data di entrata in vigore della presente legge>’. di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3. comma 1, lett. c) bis, della legge n. 639/1996 (che segna il discrimine della giurisdizione della Corte dei conti peri fatti commessi da amministratori o dipendenti pubblici ed amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza) sia da far riferimento alla diversa terminologia rilevabile fra il testo della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 20/1994- ove a proposito della decorrenza del termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di responsabilità si legge che <il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si verificato il fatto dannoso (..)» - e il testo delle disposizione di cui al comma 4 dello stesso art. 1 della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c) bis, della legge n. 639/1996, ove invece, con riferimento alla giurisdizione della Corte dai conti nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza si parla di «fatti commessi». 7. Sulla scorta ditali considerazioni queste Sezioni Riunite ritengono che le questioni di massima deferite dalla Sezione giurisdizionale per le Regione Calabria con le ordinanze in epigrafe debbano essere risolte nel senso che l’espressione <fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge», di cui all’art 1, comma 4. della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c) bis, della legge n. 639/1996, deve essere intesa come riferita al «fatto comportamento», cioè alla condotta omissiva o commissiva da cui sia derivato il danno, e non già al «fatto dannoso». comprensivo anche dell’evento antigiuridico. 8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 1. comma 7, del decreto legge 16 novembre1993, n. 463. convertito. con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, previa riunione in rito, nel giudizio sulle questioni di massima iscritte al n. 120/SR/QM e al n. 121/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni Riunite, deferite dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, rispettivamente, con ordinanza n. 296/2000 del 19 settembre 2000 e con ordinanza n. 297/2000 del 19 settembre 2000. dichiara che le questioni di massime deferite e queste Sezioni Riunite con le suddette ordinanze vanno risolte nel senso che l’espressione <fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>, di cui all’art. 1. comma 4, della legge n. 20/1994, come Sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c) bis, della legge n. 639/1996, deve essere intesa come riferita al «fatto comportamento> cioè ella condotta omissiva o commissiva da cui sia derivato il danno, e non già al «fatto dannoso>, comprensivo anche dell’evento antigiuridico. Dispone la restituzione degli atti alla remittente Sezione giurisdizionale per le Regione Calabria per la definizione delle relative controversie. Nulla per le spese. Manda alla Segreteria peri conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2001. L’estensore (Tommaso Miele) Depositata in Segreteria il giorno 26 febbraio 2001 Il Presidente
Il Dirigente (G. Sforza)
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