Sezioni Riunite della Corte dei Conti - Questione di massima - Sentenza n. 12/2000/QM del 23.11.2000 - Presidente F. Castiglione Morelli - Estensore A. Riccò - P.M. S. Auriemma – U.T. (Avv. G. Rueca e F. Rueca).

Questione di massima – responsabilità contabile e amministrativa – giudizio di appello – applicazione di misure cautelari – sequestro – competenza del giudice che ha ordinato la misura cautelare.

La competenza in materia di provvedimenti cautelari, quando occorre adottare misure in ordine alla gestione all’amministrazione dei beni che sono stati oggetto di sequestro nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, spetta sempre al medesimo giudice che aveva disposto il provvedimento cautelare, escludendosi, in tal modo, una competenza a favore del giudice di appello.

Sentenza

sulla questione di massima iscritta al n. 117/SR/QM del registro di Segreteria, deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello con l’ordinanza n. 024/2000/A del 6 giugno 2000.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2000, il consigliere relatore dr. Annibale Riccò, con l’assistenza del segretario dott.ssa Alida Stefani, l’Avv. Flaminia Rueca, figlia dell’Avv. Gualtiero Rueca, la quale ha depositato documentazione sanitaria attestante l’impedimento del padre a partecipare all’udienza, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Sergio Auriemma.

Ritenuto in

 

FATTO

Con ordinanza in data 10/05/2000 n. 0108/2000/R il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha trasmesso alla Sezione 1^ Giurisdizionale Centrale d’Appello innanzi alla quale pendono gli appelli proposti avverso la sentenza n. 1/2000 del 3/1/2000 della predetta Sezione territoriale, alcune istanze relative a beni sequestrati nel giudizio di primo grado, con richiesta di provvedimenti in ordine alla relativa gestione e precisamente:

istanze nn. 2/2000, 3/2000, 4/2000 e 5/2000, depositate dal dott. M. G., custode delle quote sociali della "yyy s.r.l.", e della "yyy s.r.l.", e della "yyy s.r.l.", riconducibili, la prima, a G. D. P. e le altre due a M. B.;

lettera in data 27/3/2000 presentata da M. F.;

richiesta di autorizzazione presentata il 26/4/2000 da M. B..

Tanto nel presupposto che l’emanazione dei provvedimenti relativi alla gestione delle cose sequestrate rientri nella competenza del giudice d’appello.

Sono state poi depositate nella Segreteria della detta Sezione d’Appello:

in data 10/5/2000, un’istanza del dott. V. M., custode con funzioni di amministratore, delle quote della "yyy s.r.l. " con richiesta di istruzioni a seguito di sentenza civile di trasferimento di una quota del capitale sociale da "yyy s.a." al sig. C. P.;

in data 16/5/2000 un’istanza del Sig. U. T., rappresentato e difeso dall’Avv. Gualtiero Rueca , con la quale si è chiesto il prelevamento di somme da conto corrente bancario sottoposto a sequestro, per il pagamento di imposte con scadenza a giugno 2000.

Nella Camera di Consiglio del 23/5/2000, la Sezione 1^ d’Appello ha deliberato di sollevare questione di massima in punto di determinazione della competenza del giudice deputato all’attuazione del sequestro disposto nel giudizio di primo grado, una volta appellata la sentenza di merito.

Al riguardo il giudice remittente ha osservato che, nel sistema di provvedimenti cautelari introdotto con la Legge 26/11/1990 n. 353, mentre la competenza ad adottare il provvedimento cautelare si radica - in via generale - in relazione alla competenza sul merito, è anche previsto che il provvedimento si mantenga integralmente nell’ambito dell’ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento, dato che il reclamo non è proponibile innanzi il giudice di secondo grado.

Rilevato allora che il provvedimento della Sezione Lazio con il quale sono stati trasmessi gli atti alla Sezione Centrale non è soggetto a riesame in appello, il giudice remittente ha osservato come la questione possa essere risolta o tramite l’elevazione di un conflitto negativo di competenza o sollevando questione di massima ed ha dichiarato di preferire la seconda soluzione dato che la prima non sembra praticabile per le istanze ad esso direttamente presentate.

Il Procuratore Generale ha depositato note d’udienza nelle quali ha ritenuto la competenza del giudice che ha provveduto alla nomina del custode, quanto all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulla relativa attività, rispetto ai beni oggetto del sequestro.

Nella pubblica udienza, assenti le parti ed i custodi, il Procuratore Generale, nel confermare l’atto scritto, ha sottolineato la competenza funzionale inderogabile del giudice della cautela nonché l’esclusività del rapporto tra esso giudice e il custode.

Ha evidenziato poi la novità della questione rispetto a quella precedentemente decisa da queste Sezioni Riunite con la sentenza n. 15/QM del 6/4/95.

Considerato in

 

Diritto

1 Secondo il giudice remittente, la questione in esame avrebbe potuto essere risolta o elevando conflitto negativo di competenza o chiedendo una pronuncia di massima.

Osservano le Sezione Riunite che, se così fosse, tornerebbe ardua una pronuncia di ammissibilità della dedotta questione posto che, nella disponibilità di più rimedi processuali, va usato quello che più specificamente si attaglia alla situazione denunziata.

E quindi, trattandosi di fattispecie ove il giudice successivamente adito non condivide la determinazione in punto di competenza, adottata dal primo giudice, avrebbe dovuto essere attivata la procedura per la soluzione del conflitto.

Sennonché ritengono le Sezioni riunite che la prima via, ancorché non preferita dal giudice remittente, non sarebbe stata in concreto percorribile per le ragioni di seguito indicate.

Invero, il presupposto per l’elevazione del conflitto è l’emanazione di una sentenza sulla competenza (art. n. 45 c.p.c.) nonché l’applicazione delle norme sul regolamento di competenza, ancorché non considerato in questo caso quale mezzo di impugnazione (inammissibile nell'ordinamento della Corte dei Conti v. SS.RR. nn. 727/A e 729/A del 22/1/93), ma come istituto processuale (artt. 45 e 47, 4° comma del c.p.c. in relazione all’art. 1 comma 7 del D.L. 15/11/93 n. 453 convertito con modificazioni nella L. 14/1/1994 n. 19) previsto per la regolazione dei conflitti.

Ora, mentre nel periodo anteriore alla c.d. piccola riforma del codice di procedura civile, parte della dottrina seguita dalla giurisprudenza (v. Cass. N. 3146 del 4/6/1975), era incline ad ammettere l’esperibilità di tale mezzo nell’ambito dei procedimenti cautelari, considerati come sentenze in senso sostanziale, nel periodo successivo, il Supremo Collegio, pur con l’eccezione rappresentata dalla sent. n. 8865 del 12/8/1995, (v. Cass. N. 5229 dell’11/6/1997; n. 4536 del 21/5/1997, n. 8373 del 29/7/1995; n. 822/ord del 21/10/1994), mutava avviso in punto di qualificazione dei provvedimenti cautelari, stante la modificabilità e provvisorietà degli stessi.

Le Sezioni Riunite ritengono di aderire a tale ultimo orientamento, posto che, dato il contenuto dell’art. 669 septies, 1° comma del c.p.c., non appare ipotizzabile il conflitto di competenza, in assenza di pronunce vincolanti.

Per converso, sotto il profilo dell’ammissibilità della dedotta questione come questione di (pura) massima, non si può non ritenere l’importanza del punto controverso, soprattutto in ragione della possibilità di blocco delle procedure cautelari in relazione al persistere di atteggiamenti difformi degli organi giudiziari implicati, nonché del suo possibile riproporsi nel tempo, in altri casi.

Ritengono conclusivamente le Sezioni riunite la ammissibilità della questione deferita.

-2 Passando al merito, è bene premettere una breve sintesi delle norme applicabili.

L’art. 678 del c.p.c. prevede che il sequestro conservativo sui mobili si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi mentre, per l’art. n. 679, il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Le modalità di esecuzione in senso lato, del sequestro conservativo sono disciplinate, in virtù del rinvio citato, dagli artt. nn. 513 e ss., 543 e ss., 555 e ss.

L’esecuzione del sequestro conservativo in senso stretto va individuata in quella somma di adempimenti necessari perché il vincolo cautelare sui beni relativamente ai quali è stato autorizzato e confermato il sequestro, abbia giuridica esistenza.

A tal proposito, specifico rilievo hanno le disposizioni che disciplinano la forma di tali adempimenti (art. 518, 543, 555 del c.p.c.) nonché i relativi termini (art. 675).

Per converso, la fase di attuazione del provvedimento cautelare - che presuppone la sua avvenuta esecuzione - trova la propria disciplina nelle norme inerenti all’attività di gestione e custodia dei beni sequestrati.

Prima della riforma, nella soggetta materia, erano reperibili norme particolari nel codice: così in tema di custodia dei beni sequestrati (artt. 65, 66, 52 att., 559); così riguardo alle autorizzazioni giudiziarie all’uso dell’immobile oggetto di cautela (art. 560); così ancora in tema di rendimento di conti dell’amministrazione delle cose sequestrate (art. 593).

A questi articoli va ora aggiunta la norma di cui all’art. n. 669 duodecies con la quale il legislatore (v. art. 74, comma 2 della L. n. 353 del 26/11/1990), colmando una lacuna dell’ordinamento precedente, ha dettato disposizioni generali statuendo che l’attuazione delle misure cautelari avvenga sotto il controllo del giudice, che ne determina le relative modalità. E, infatti, nonostante la espressa salvezza delle disposizioni sulla "esecuzione" dei sequestri (ma non già sulla attuazione) ivi sancita, sembra possibile la relativa applicazione agli stessi, nelle situazioni non espressamente regolate dalle norme fatte salve

L’attività di attuazione si risolve nell’esercizio di una funzione, non giudiziaria in senso stretto, bensì assimilabile a quella di volontaria giurisdizione (v. ord. Tribunale di Milano in data 3/7/1992), siccome oggettivamente amministrativa e formalmente giurisdizionale (v. artt. 737 sgg. del c.p.c.).

-3 Per quanto ha riguardo più in particolare alla questione proposta, il Collegio deve in primo luogo distinguere la figura del giudice di appello, quando esso è autore della misura cautelare (v. sentenza n. 15/95/QM) dalla figura del giudice di appello deputato al riesame della questione di merito.

Nel primo caso, è indubbio che il giudice d’appello, in quanto giudice della cautela, è anche deputato alla relativa attuazione.

Nel secondo caso, (che è quello che concerne la presente fattispecie), va considerato che, essendo venuto meno, in esito alla riforma, il giudizio di convalida (v. art. 680 del c.p.c. poi abrogato dall’art. 85 della L. n. 353 del 26/11/1990), è venuto meno anche il nesso che – in virtù di tale giudizio – collegava il processo cautelare con la causa di merito, anche di appello, incombendo al giudice di secondo grado il riesame della convalida.

Non appare quindi più invocabile quella giurisprudenza che rimetteva al giudice della convalida ogni esame sulle questioni insorte nell’attuazione del provvedimento cautelare (v. Cass. N. 2524 del 18/10/1966).

E, dunque, il giudice d’appello "del merito", indipendentemente dalla proposizione di un gravame a lui diretto, riguardante la pronuncia cautelare (gravame che peraltro la giurisprudenza prevalente considera inammissibile (v. C. d. C. Sezione Seconda n. 43/A del 21/6/1996; n. 15 dell’1/9/94) non può ritenersi automaticamente investito di ogni questione sull’attuazione del sequestro. E ciò in ragione dell’autonomia del processo cautelare che è strutturalmente distinto dal giudizio di merito ancorché con esso strutturalmente connesso.

Per altro verso, ad aderire alla tesi della Sezione Lazio, il giudice d’appello si potrebbe trovare a dare attuazione ad un provvedimento cautelare di cui potrebbe non condividere la necessità.

Inoltre, poiché il custode deve ottemperare alle direttive del giudice della cautela, il giudice di appello verrebbe a trovarsi ad esercitare un controllo sulla attuazione di direttive da altro giudice emanate e che egli potrebbe non condividere o che potrebbero essere state date a fronte di situazioni da lui non conosciute.

E così anche nel controllo dei conti, dovrebbe limitare il proprio esame ai cespiti considerati dal giudice di primo grado pur ritenendo rendicontabili redditi provenienti da altri cespiti mentre appare più logico che competente ad approvare il conto sia lo stesso giudice che ha disposto l’amministrazione giudiziaria e che ha il potere di stabilire i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate.

E ciò anche in caso di avvenuta impugnazione della sentenza di merito.

Dovrebbe ancora assumere responsabilità per un custode da lui non nominato e che potrebbe non riscuotere la sua piena fiducia

In quest’ottica, la giurisprudenza di merito, pure in vigenza delle norme sul giudizio di convalida, ha precisato, quanto al sequestro giudiziario (ma la motivazione si attaglia anche al sequestro conservativo) che l’approvazione del rendiconto del custode spetta al giudice che lo ha nominato anche quando è pendente la causa di convalida e per il merito (v. ord. del Tribunale di Milano del 7/7/1992 cit.).

Nelle proprie note di udienza, il Procuratore generale ha precisato che, ove si dovesse identificare il giudice della cautela nel giudice di appello (del merito), l’alternativa sarebbe "nessun giudice" una volta definito il giudizio di appello.

L’osservazione appare pertinente, pur necessitando di alcune precisazioni.

Se infatti il giudizio di appello si conclude con una pronuncia di assoluzione, la misura cautelare perde efficacia (v. art. n. 669 novies, 3° comma). Se invece si conclude con una condanna, ai sensi dell’art. 686 del c.p.c., il sequestro si converte "ipso iure" in pignoramento (v. SS.RR. n. 9/99/A del 25/11/1999).

Se il giudizio di appello si conclude con una pronuncia di mero rito, la soluzione sarà diversa a seconda che si ritenga la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare in concomitanza con l’esaurimento del processo di merito, e ciò in ragione del nesso di strumentalità che lega il primo al secondo, o che si reputi la cautela indissolubilmente legata al credito di cui è destinata a garantire la soddisfazione (v. SS.RR. n. 11/98 del 24/2/1998).

Se invece il giudizio di appello si conclude con una pronuncia di mero rito, impugnata per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, effettivamente, ove ritenuta vera l’indicata premessa (competenza del giudice di appello per l’attuazione del sequestro), per tutta la durata del relativo giudizio, verrebbe a mancare il giudice della cautela; il che, una volta di più, dà ragione della inaccettabilità dell’orientamento espresso dal giudice di primo grado con l’ordinanza tramite la quale gli atti sono stati trasmessi alla Sezione I Centrale d’Appello.

Va infine osservato che, nelle ipotesi del tipo di che trattasi, l’orientamento che ritiene conservato al giudice designato in primo grado, il controllo sulla gestione delle cose sequestrate appare preferibile in quanto l’accentramento dei poteri di vigilanza e di direzione nell’organo monocratico si pone in funzione della maggiore duttilità e flessibilità dell’ufficio della custodia in ragione delle esigenze cui lo stesso è chiamato a sopperire.

Né può trarsi argomento dall’art. 669 quater del c.p.c. che attribuisce al giudice del merito la competenza a provvedere sull’istanza cautelare, giacché tale concentrazione è stabilita in funzione del miglior apprezzamento del "fumus boni iuris" e riguarda l’autorizzazione e non l’attuazione del sequestro per il quale invece l’art. n. 669 duodecies stabilisce la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Conclusivamente, le Sezioni riunite ritengono che l’impugnazione sul merito non importi una correlativa attribuzione di competenza in tema di attuazione della misura cautelare (v. in senso conforme Cass. Pen. Sez. I n. 594 del 22/6/1995, puntualmente richiamata nelle note di udienza del Procuratore generale, emessa con riferimento alla materia dei beni sequestrati alle associazioni mafiose, per la quale la legge 31/5/1965, n. 575 all’art. 2 quater, aggiunto dall’art. 14 della L. n. 646 del 13/9/1982, rinvia alla disciplina del Codice di procedura civile).

Le Sezioni riunite risolvono pertanto la questione di massima deferita nel senso che la competenza ad adottare i provvedimenti in ordine alla gestione e amministrazione dei beni sequestrati spetta al giudice che ha disposto il sequestro.

 

P.Q.M.

le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti risolvono la questione di massima proposta con ordinanza n. 024/2000/A in data 6/6/2000 della Sezione I Centrale d’appello, nel senso sopraindicato.

Dispongono la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000.

 

Omissis