Brevi note sulla valutazione dei “vantaggi comunque conseguiti”, ex
art. 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Sommario: 1) Il problema della valutazione dei vantaggi connessi al comportamento dannoso nella responsabilità amministrativo-contabile; 2) Superamento normativo dell’indirizzo negativo della Corte dei conti; 3) Caratteristiche salienti dell’intervento legislativo; 4)Conclusioni.
1)
– Il problema della valutazione dei vantaggi connessi al comportamento
dannoso nella responsabilità amministartivo-contabile Storicamente il
problema della valutazione degli eventuali vantaggi connessi al comportamento
dannoso per l’Erario, tenuto dai dipendenti ed amministratori pubblici, è
stato impostato secondo lo schema logico-giuridico della compensatio lucri cum damno e, dunque, in stretta correlazione con
la giusta determinazione del danno, ex art. 1223 cc, data la natura
patrimoniale della responsabilità amministrativo-contabile e la funzione
risarcitoria della stessa. In questa
prospettiva si è ritenuto che la
compensatio lucri cum damno, in tale materia, non si distinguesse, sul
piano applicativo, dall’analogo istituto operante nei rapporti tra privati. Di qui la
necessità che il vantaggio ed il pregiudizio da compensare trovassero nel
medesimo fatto illecito la loro causa immediata e diretta;
[1]
di qui anche la necessità che il vantaggio ed il nocumento da
compensare si riferissero al medesimo ente e non “a distinte entità
patrimoniali e finanziarie”
[2]
. Astretta in
questi limiti, l’operatività della compensatio
nell’ambito della responsabilità amministrativa–contabile ha costituito
una mera affermazione di principio, senza alcuna concreta forma applicativa,
dal momento che, in presenza di un reale vantaggio patrimoniale in qualche
modo collegabile all’illecito, la giurisprudenza contabile ha ritenuto
oltretutto ritenuto necessario distinguere, il “danno finanziario”, che in
ogni caso non può non persistere nella sua interezza, dal “danno
patrimoniale”, che invece può risultare in certa misura mitigato dalla
riconosciuta utilitas. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti infatti, pur non
escludendo a priori il principio
della compensatio lucri cum damno in
presenza di “un vantaggio certo ed attuale [...] collegato da un nesso
causale con la condotta che ha dato luogo all’evento dannoso”, hanno
osservato che, “nella fattispecie (bisogna tuttavia) tener conto non solo
del danno patrimoniale, inteso quale diminuzione patrimoniale nella duplice
accezione del danno emergente e del lucro cessante, ma anche del danno
finanziario, inteso quale alterazione dell’equilibrio economico finanziario
dell’ente, in relazione alle possibilità economiche dell’ente (stesso) ed
ai limiti derivanti dai vincoli di bilancio e di cassa”. Il rilievo
accordato al danno finanziario, come nocumento intrinsecamente legato “all’equilibrio
economico finanziario dell’ente” ed ai “vincoli di bilancio” in
relazione al quale la dedotta utilitas
perdeva gran parte della sua consistenza, ha conseguentemente condotto – sul
piano degli effetti concreti – ad un sostanziale avvicinamento dell’orientamento
che “in tesi” ammetteva l’operatività della compensatio
lucri cum damno nell’ambito della responsabilità
amministrativo-contabile con l’altro orientamento che negava invece in
radice detta applicabilità, sulla scorta del rilievo che mancava “in questo
settore la possibilità di valutare l’arricchimento dell’amministrazione
sulla base di una pariteticità di interessi, per la preminenza dell’interesse
pubblico di corrispondenza della spesa pubblica alla programmazione di
bilancio oltre che agli interessi della comunità locale”
[3]
. Lo stato della
giurisprudenza e della dottrina si è mantenuto inalterato -nei riferiti
termini- fino a tutto il 1996 - più precisamente fino a quando non si è
cominciato a dare applicazione alle nuove disposizioni introdotte in materia
dalla l. 20 dicembre 1996 n. 639 - continuandosi fino ad allora ad affermare
che per l’applicazione della compensatio
lucri cum damno anche nella responsabilità amministrativo-contabile era
necessario che “sia il danno che il vantaggio (fossero) conseguenza
immediata e diretta dello stesso fatto, il quale avesse in sé l’idoneità a
produrre entrambi”, e continuando però a negare che, nel caso di specie,
ciò si fosse verificato.
[4]
D’altro canto,
a ben vedere, quand’anche si fosse poi concretamente verificato insieme al
danno anche un vantaggio patrimoniale, il collegamento del punctum comparationis della compensatio
con il profilo finanziario,
oltre che patrimoniale dell’ente, in relazione ai vincoli di bilancio e, in
ultima analisi, agli interessi pubblici da soddisfare, portava di fatto a
vanificare l’astratto riconoscimento dell’operare della compensatio nell’ambito della responsabilità erariale.
2) – Superamento normativo dell’indirizzo negativo della Corte dei conti L’indirizzo di sostanziale chiusura tenuto dalla giurisprudenza verso
la valutazione degli eventuali vantaggi connessi all’illecito erariale,
determinatosi pur nel formale riconoscimento dell’operare della compensatio
lucri cum damno nell’ambito della responsabilità
amministrativo-contabile, ha comportato l’intervento diretto del
legislatore. Nel quadro delle innovazioni recate al sistema della responsabilità
amministrativo-contabile, infatti, il comma 1bis dell’art. 1 della l. 14
gennaio 1994 n. 20, quale introdotto dall’art. 3 della l. 20 dicembre 1996
n°639, stabilisce che “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il
potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’
amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento
degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità”. Ad una primissima lettura della norma, la dottrina ha ritenuto che “il
precetto in esame appare chiarimento di una interpretazione giurisprudenziale”
sulla compensatio.
[5]
. L’affermazione, che sembra esatta, va meglio chiarita. In realtà, nella giurisprudenza della Corte dei conti, sono andati
delineandosi tre orientamenti in ordine al fondamento della valutazione dei
vantaggi ex art. 3 della l. n°639/1996. Trattasi di orientamenti che tuttora si contendono il campo e che, senza
potersi dire quale di essi sia divenuto “prevalente”, hanno il merito di
aver evidenziato –ognuno per la propria parte – uno specifico profilo del
dettato normativo sul quale riflettere per l’inquadramento del fenomeno. Un primo orientamento è quello che porta a raccordare la norma al “principio
generale, immanente nell’ordinamento giuridico, che esclude arricchimenti
senza causa, recentemente recepito in materia contabile” dall’art. 3 della
l. n°639/1996 e che “impone, nella valutazione di responsabilità, di tener
conto dei vantaggi comunque conseguiti”
[6]
". In sostanza, alla stregua di tale impostazione, l’avverbio
“comunque” che figura nella norma avrebbe una valenza espansiva, tesa a
valutare qualsiasi vantaggio e non solo quello che si collega direttamente al
fatto illecito dal quale è derivato il danno. Secondo un diverso orientamento, di segno opposto, invece, “il
vantaggio di cui al n° 1 bis dell’art. 3 della l. n°639/1996 è quello che
deriva dal medesimo fatto causativo del danno, nei cui confronti si pone in
posizione speculare, e non quello che deriva da altra causa”
[7]
. Tale secondo indirizzo valorizza l’espressione normativa che
correla i vantaggi “al comportamento degli amministratori o dei dipendenti
pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”, pure presente nel citato
art. 3, attribuendo all’espressione stessa una funzione restrittiva, volta
ad escludere dalla valutazione i vantaggi non strettamente correlabili al
fatto dannoso. Un terzo indirizzo, infine, prescinde dal dettato del più volte
menzionato art. 3 e, partendo dalla pluralità di interessi che notoriamente
confluiscono in ogni azione amministrativa, afferma che “tale norma, più
che introdurre nel nuovo regime della responsabilità amministrativa quel
principio della compensatio lucri cum
damno, mai ammesso dalla giurisprudenza prevalente, riconosce la
complessità degli interessi e dei fini perseguibili con l’attività
amministrativa, imponendo al giudice contabile di valutare nei termini più
ampi possibili (<<comunque>>) l’utilitas
conseguita; in tale ottica –si soggiunge – acquistano rilevanza, anche nei
confronti degli interessi primari, altri interessi rispondenti alle esigenze
ed alle finalità dell’amministrazione o della collettività”.
[8]
In sostanza, alla stregua di quest’ultimo orientamento, nella
determinazione del danno deve sempre tenersi conto degli interessi pubblici
soddisfatti con la censurata condotta, costituenti comunque una utilitas da valutare. Nel filone che valorizza gli interessi pubblici soddisfatti dal
comportamento dannoso si inserisce anche, quale sub specificazione di detto
indirizzo, ma con risultati alquanto diversi, quella posizione che ritiene che
gli interessi da considerare ai fini dell’ utilitas
siano solo quelli che trovano espressione nel bilancio. L’assunto è fondato
sulla considerazione che “la valutazione dei vantaggi comunque conseguiti,
imposta dall’art. 1 della l. n°20/1994, come modificato dalla l.
n°639/1996, non può essere effettuata secondo gli schemi privatistici che
presuppongono la pariteticità degli interessi in gioco”, dovendosi invece
dare “rilievo all’interesse dell’ amministrazione a che non vengano
effettuate spese al di fuori del bilancio”, cosicché “il semplice fatto
che una res sia acquisita al patrimonio pubblico e venga utilizzata non
determina automaticamente un vantaggio, dovendosi dimostrare che essa va a
soddisfare un preminente interesse pubblico”
[9]
. Ora, in disparte tale ultimo indirizzo, che fatalmente finisce per
riproporre, nel nuovo sistema delineato dalla l. n°639/1996, il distinguo tra
“danno patrimoniale” e “danno finanziario” di cui si è detto al
paragrafo precedente e che di fatto ha paralizzato nel previgente sistema ogni
possibile applicazione della compensatio
lucri cum damno
[10]
, gli altri riferiti indirizzi esprimono tutti un punto di
verità da considerare e valorizzare per una riflessione sul fenomeno della
valutazione dei vantaggi nell’ambito della responsabilità
amministrativo-contabile. Il primo dei cennati indirizzi, infatti, ponendo l’accento sulla
necessità di valutare ogni possibile vantaggio (ossia ogni possibile
incremento patrimoniale per beni conseguiti o per minore spesa sostenuta)
[11]
ravvisa l’essenza del fenomeno, rapportandolo all’ “azione
generale di arricchimento” ex art. 2041 c.c. In effetti si tratta di istituto non del tutto estraneo alla compensatio
lucri cum damno, tanto che autorevole dottrina ha evidenziato che la “tendenza,
non ancora del tutto scomparsa, è a trasferire nella materia degli
arricchimenti ingiustificati le nozioni elaborate in relazione ai fatti
illeciti”
[12]
Ed invero, nella compensatio,
così come nell’arricchimento senza causa, si richiede che coesistano un
vantaggio patrimoniale per un soggetto ed una diminuzione patrimoniale per un
altro soggetto e si richiede altresì che tali contrapposte posizioni siano
eziologicamente collegate da un nesso di simmetrica reciprocità. Pur tuttavia la situazione nella compensatio
lucri cum damno è ribaltata rispetto a quella dell’ingiustificato
arricchimento. Nel primo caso, infatti, l’intervento del giudice previene l’arricchimento,
liquidando un danno che tiene conto dell’utilitas che discende dall’illecito e riducendo perciò
proporzionalmente l’importo del danno stesso; nel secondo caso (indebito
arricchimento), invece, l’intervento del giudice è successivo all’arricchimento
e ne rimuove gli effetti, assicurando una attribuzione patrimoniale al
depauperato che valga a legittimare quella (ex indebita) dell’arricchito. E’ peraltro evidente che la stretta interrelazione che nell’indebito
arricchimento deve sussistere tra l’arricchimento ed il depauperamento
mitiga l’impostazione dell’indirizzo in commento, per la parte in cui esso
prescinde da ogni collegamento eziologico del danno con il vantaggio, dato che
–come detto- un siffatto collegamento comunque si impone anche nell’istituto
generale dell’arricchimento senza causa. Detto collegamento, viceversa, è senz’altro evidenziato dal secondo
degli indirizzi in parola, dato che esso esclude qualsiasi forma di compensatio
in presenza di un vantaggio che non discenda dallo “stesso fatto causativo
del danno, nei cui confronti si (ponga) in posizione speculare”.
[13]
Una evenienza del genere, però, è difficilmente ipotizzabile in
concreto nella azione amministrativa, come evidenziato nel paragrafo
precedente. Ogni momento di tale azione, infatti, costituisce il presupposto
per il verificarsi di nuove situazioni giuridiche e determina sovente l’intervento
di soggetti nuovi e diversi da quelli che hanno agito prima (talvolta anche
estranei all’amministrazione), per la cura di interessi ulteriori,
comprimari e/o secondari, comunque concorrenti nel procedimento. In un
contesto del genere, in realtà, è normale che l’eventuale vantaggio
finisca per discendere da un “fatto diverso” da quello che ha originato il
danno, sebbene in esso trovi il suo antecedente fattuale, logico e giuridico. Ebbene, è forse proprio in questo punto che l’indirizzo in
riferimento mostra il suo “lato debole”, ove si consideri oltretutto che l’art.
3 della l. n°639/1996 non pone i vantaggi conseguiti in collegamento con lo
“stesso fatto” da cui è derivato il danno, ma li pone “in relazione al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilità”. Il terzo dei riferiti indirizzi, infine, coglie un aspetto nodale nella
individuazione dell’essenza del “vantaggio” di cui al citato art. 3. Valorizzando gli interessi secondari (o comprimari) che possono venir
soddisfatti dal fatto dannoso, sia pure in maniera indiretta e riflessa, tale
indirizzo offre un sicuro contributo alla determinazione concettuale dell’ utilitas
giuridicamente rilevante, escludendo che possa rientrare in tale ambito, ed
entrare così in compensazione, quella relativa ad un incremento patrimoniale
che non corrisponda alla soddisfazione di alcun interesse pubblico
[14]
. Escludendo tale ultimo indirizzo, che sostanzialmente rileva –come
detto – in punto di determinazione concettuale della utilitas, può dunque dirsi che la divergenza tra gli altri due
indirizzi, sul fondamento della valutazione dei vantaggi di cui al più volte
richiamato art. 3, è più apparente che reale. Infatti, pur partendo da
direzioni diverse, entrambi conducono verso l’ inquadramento del fenomeno
nella compensatio lucri cum damno. Sembra
pertanto condivisibile la dottrina citata
che già ad una primissima lettura della norma, aveva ritenuto che “il
precetto in esame appare chiarimento di una interpretazione giurisprudenziale”
sulla compensatio.
[15]
.
3 – Caratteristiche salienti dell’intervento legislativo Non resta quindi che soffermarsi sugli aspetti della compensatio
“chiariti” dalla norma in commento. Essi riguardano proprio i due elementi
- tipici della compensatio di
diritto comune – in precedenza valorizzati dalla giurisprudenza della Corte
dei conti per escludere l’operatività in concreto della compensatio
stessa nell’ambito della responsabilità amministrativo contabile. Si
tratta cioè di soffermarsi sulla identità
oggettiva del titolo, che richiede che sia il danno che il vantaggio siano
conseguenza del medesimo fatto, e sulla identità
soggettiva dell’ente, che impone che sia il vantaggio che il nocumento
si riferiscano al medesimo ente e non a distinte entità patrimoniali e
finanziarie. Quanto al primo elemento, l’ art. 3 della l. n°639/ 1996,
diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza esaminata, dispone
chiaramente che il vantaggio ed il danno possono originare anche da fatti
diversi, purché “in relazione al comportamento degli amministratori o
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”, ossia purché
“in relazione al comportamento (dedotto nel) giudizio di responsabilità”. In questa ottica, quindi, il citato articolo 3, almeno per il “
vantaggio” da considerare nella determinazione del danno, incide sull’art.
1223 cc, nel senso che, mentre il danno deve essere conseguenza “immediata e
diretta dell’inadempimento” (ex art. 1223 c.c.), il vantaggio può anche
discendere da un fattore causale diverso, purché correlato al comportamento
dedotto in giudizio, trovandovi in esso, se non la sua causa “immediata e
diretta”, almeno un antecedente eziologico. Insomma il vantaggio, nella responsabilità amministrativo-contabile,
alla stregua del più volte citato art. 3 e ben diversamente che in quella di
diritto comune, entra in compensazione col danno anche se è conseguenza
indiretta, mediata e riflessa dell’inadempimento. Quanto al secondo elemento (identità soggettiva), l’art. 3 della
cennata legge n. 639 precisa, in difformità con quanto precedentemente
affermato dalla giurisprudenza, che i vantaggi possono riguardare tanto l’
“amministrazione”, quanto la “comunità amministrata”. Ed invero la dottrina, ad una primissima lettura della norma, non sembra
aver dato adeguato risalto all’apertura del legislatore verso la “comunità
amministrata”. Infatti, nell’evidenziare che “la indicazione dei vantaggi dell’
amministrazione e della collettività costituisce esplicazione della possibile
duplice direzione dell’effetto del vantaggio derivante dall’illecito”,
potendovi essere “il solo vantaggio dell’amministrazione”, ovvero “il
solo vantaggio della collettività”, ovvero ancora “il vantaggio congiunto
della amministrazione e della collettività”
[16]
, a livello di dottrina si è ritenuto che l’art. 3 della l
n°639/1996 muovesse da una concezione “nucleare” dell’amministrazione -
non dissimile da quella che aveva ispirato il precedente, riferito indirizzo
giurisprudenziale - basata sul canone della identità soggettiva dell’ente
destinatario del danno e del vantaggio. Una simile visone “nucleare”, volta a ricondurre al medesimo ente
sia l’espressione “amministrazione” (amministrazione apparato) che
quella di “collettività amministrata” che figurano nel citato art. 3, in
effetti, è resa palesa dal fatto che la stessa dottrina precisava che le “ipotesi
di vantaggio per la (sola) collettività (finivano per essere) marginali,
stante la finalizzazione a servizi della collettività della maggior parte
dell’attività amministrativa”, svolta dall’amministrazione apparto del
medesimo ente
[17]
. Viceversa, è stata la giurisprudenza a cogliere a pieno le reali
finalità teleologiche della dicotomia normativa “amministrazione–comunità
amministrata”, tese alla massima espansione dell’operatività della compensatio
nell’ambito della responsabilità amministrativa contabile, muovendo da un’interpretazione
dell’art. 3 della l. n°639/1996 ispirata ad una visione allargata di
pubblica amministrazione. Il giudice contabile, giudicando sulle spese sostenute da un Comune per
una insegnante che poi, in effetti, aveva reso la sua attività di docenza a
ragazzi di un Comune diverso, ha osservato che “la contrapposizione e l’
alternatività tra la parola <<amministrazione>> e le parole
<<comunità amministrata>> autorizzano ad interpretare la norma
nel senso di una possibile doppia valutabilità dell’azione e delle sue
conseguenze : o con riferimento ad un concetto ampio ed esteso che identifica
la pubblica amministrazione allargata, e quindi la finanza pubblica latu sensu intesa, o con riferimento al più ristretto ambito del
patrimonio specifico dell’ente”
[18]
. In relazione a ciò, nel caso di specie allora all’esame, si
concludeva che “una spesa sostenuta da un Comune anziché da un altro (può
essere) valutata non dannosa per la pubblica amministrazione complessivamente
intesa, (senza) coinvolgere responsabilità amministrative, ma semmai
politiche di amministratori che non perseguano in via prioritaria gli
interessi della comunità da loro amministrata”
[19]
. La norma in commento, secondo tale condivisibile impostazione, in
sostanza propende per una visione allargata di amministrazione, corrispondente
alla pluralità degli apparati amministrativi, quali entità
politico-burocratiche distinte dalle rispettive comunità amministrate, e
consente di compensare il danno sofferto dall’apparato di un ente pubblico
con il vantaggio conseguito dalla “comunità amministrata” da un ente
diverso, sempreché, ovviamente, il vantaggio ed il danno si correlino al
medesimo comportamento dedotto in giudizio. La norma in esame inoltre ben si integra con la disposizione di cui al
co. 4 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che prescrive che “
la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli
amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato
ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza”. Il legislatore configura infatti un sistema in sé conchiuso nel quale
il giudice contabile, oltre ai vantaggi arrecati ad una amministrazione
diversa da quella di appartenenza (ex comma 1 bis dell’art. 1 ora citato),
conosce anche dei danni cagionati ad una amministrazione diversa da quella di
appartenenza (ex comma 4 del medesimo art. 1). Per tale via, come giustamente osservato dalla giurisprudenza, la norma
sui vantaggi “è speculare a quella (sul) danno ad ente diverso da quello di
appartenenza”
[20]
. Inutile dire, poi, che la giurisprudenza che tuttora continua a separare
ed isolare, ai fini della compesatio, un
“danno patrimoniale” da un “danno finanziario”, frustra le reali
finalità di massima espansione della compensatio
stessa perseguite dalla riforma, introducendo un fattore di perturbamento
dei termini di comparazione e di bilanciamento, quale appunto il c.d. “danno
finanziario”. Un simile elemento, non riscontrabile nella norma in riferimento, ha
portato ad affermare che se, da un lato, in “ipotesi di erogazione a favore
di altra pubblica amministrazione”, è comunque salvaguardato l’ “equilibrio
finanziario complessivo, in assenza di una diretta perdita patrimoniale per la
collettività”, dall’altro lato, però, è pur sempre riscontrabile “un
danno risarcibile (finanziario, appunto), il quale non può essere determinato
in misura pari all’ammontare della somma erogata, essendo questa stata
(comunque) utilizzata per la soddisfazione di fini pubblici”, seppur di ente
diverso da quello che ne ha sostenuto la spesa, “ma che deve essere valutato
in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell’ordine di
priorità della spesa” e quindi, in ultima analisi, in via equitativa.
[21]
.
4) Conclusioni Le considerazioni che precedono conducono verso la enucleazione, nell’ambito
della responsabilità amministrativo-contabile, di una forma applicativa della
compensatio lucri cum damno in larga
parte diversa da quella operante nella responsabilità di tipo comune. Trattasi di una forma di compensatio
caratterizzata da un ampliamento delle dimensioni concettuali sia dell’elemento
della identità oggettiva del titolo dal quale derivano il danno e l’utilitas
da compensare, sia dell’elemento dell’identità soggettiva della entità
patrimoniale intaccata e beneficiata dall’illecito. Peraltro, tali differenze se, da un lato, contribuiscono ad aumentare il
divario sempre più ampio che va creandosi –anche in termini dottrinari –
tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità di
diritto comune, con le connesse questioni sulla più spiccata funzione “sanzionatoria”
[22]
e/o di “deterrenza”
[23]
della prima, dall’altro però ne riaffermano la comune natura
patrimoniale e risarcitoria, in quanto fondate entrambe sul danno, quale
essenziale elemento di dimensionamento e misura della responsabilità stessa.
[24]
Proprio in questa ottica, le disposizioni dell’art. 1 comma 1 bis
della l. n°20/1994, nel testo di cui alla l. n°639/1996, opportunamente
accostano “il potere di riduzione” dell’addebito - che gli artt. 83 del
RD n°2440/1923 e 52 del R. D. n°1214/1934 assegnano al giudice contabile -
con il dovere che incombe sul medesimo giudice di “tener conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata”,
quali istituti influenti entrambi sulla giusta determinazione del danno da
ascrivere al convenuto.
Avvocato Stefania Gambardella.
[1] cfr., tra le tante, Corte Conti Sez. I^ Giur. Cont. n°27/1973. [2] cfr. Corte Conti Sez. Giur. Reg. Campania 5 maggio 1993 n°21 [3] cfr. Corte Conti Sez. I^ Giur. Cont. n°14/1984. [4] Cfr. per tutte Corte Conti SS.RR. 24 gennaio 1997 n°5/A. [5] cfr. Garri F., I giudizi innanzi alla Corte dei conti, pag. 165. Giuffré Editore, Seconda Ediz. [6] Cfr. Corte Conti Sez. I^ Giur. App. 8 giugno 1998 n°175/A. [7] Cfr. Corte Conte Sez. II^ Giur. App. 19 maggio 1999 n°154/A. [8] cfr. Corte Conti Sez. III^ Giur. App. 1° aprile 1999 n° 62/A. [9] cfr. Corte Conti Sez. Giur. Reg. Calabria 15 luglio 1998 n°14. [10] cfr. anche Corte Conti Sez. Giur. Reg. Veneto n°635/1997, là dove si parla di un danno, da determinare in via equitativa, “in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell’ordine di priorità della spesa”, che sussiste pur “in assenza di una diretta perdita per la collettività”. [11] Si ricorda che in dottrina il Garri (op. cit.) ha opportunamente evidenziato che il termine “vantaggio” costituisce una “espressione che va intesa nel suo significato economico” e pertanto esso “non può consistere in una generica idoneità, né in fumose valutazione di sociologia, ma in concreti effetti da riscontrare sulla base di idonei elementi probatori”, con una possibile determinazione del “vantaggio” – sempre che ne sia certa l’esistenza- anche in via equitativa, ove vi sia una difficoltà di quantificazione dello stesso.. [12] Cfr. Rescigno, Trattato di diritto privato, UTET , vol.I-9, pag. 841. [13] cfr. Sez. III^ Giur. App. n° 62/A del 1999, cit.. [14] Il criterio della necessità che l’utilitas da considerare corrisponda ad un interesse pubblico sembra utile anche ai fini della soluzione del problema della valutabilità degli eventuali “vantaggi” che derivino dalle spese sostenute in violazione di espressi divieti di legge, come nel caso delle assunzioni o dell’esercizio di mansioni superiori poste in essere in violazione di norme che le escludono e per le quali si registrano sia orientamenti che ne ammettono la valutabilità, sia orientamenti che la escludono (cfr., quanto al primo, Corte Conti. SS. RR. 7 gennaio 1998 n°1/A e, quanto al secondo, Corte Conti Sez. III^ Centr. d’appello n°34-A/2000). In realtà, nel caso di spese espressamente vietate, non sembra logico e giuridicamente corretto sovrapporre al giudizio di disutilità operato dal legislatore un diverso giudizio di utilità da parte dell’Amministrazione o del giudice contabile, in relazione a qualche beneficio economico che comunque dalla spesa medesima si possa trarre, avendo negato direttamente il legislatore, in via generale ed astratta, l’idoneità di spese del genere a soddisfare un qualsivoglia interesse pubblico o comunque essendosi il legislatore espressamente o implicitamente pronunciato a favore della necessaria prevalenza di altro interesse pubblico. [15] cfr. Garri F., op. cit. [16] cfr.. Garri F, op. cit. [17] cfr. ancora. Garri F., op. cit. [18] cfr. Corte Conte Sez. Giur. Reg. Lazio n°23/1997. [19] cfr. Corte Conti Sez. Giur. Reg. Lazio n°23/1997, cit.. [20] cfr. ancora Corte Conte Sez. Giur. Reg. Lazio n°23/1997. [21] Cfr. ancora Corte Conti Sez. Giur. Reg. Veneto n°635/1997. [22] cfr. Corte Cost. n°453/1998. [23] cfr. Corte Cost. n°371/1998. [24] Per un distinguo tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità di diritto comune in quanto fondata sulla diversità degli interessi coinvolti si veda in dottrina: Longavita, La legittimazione dell’incapace naturale nell’azione di responsabilità, in Rivista Corte dei Conti, 2000, vol. 3, pag.223.
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