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Riflessioni su alcune nuove figure di danno elaborate dalla giurisprudenza della Corte dei conti. di Stefania GambardellaPremessa La sentenza della Sezione Giurisdizionale dellUmbria n. 72/2000, nel trattare specificamente del "danno allimmagine" e del "danno da disservizio", contestato dalla Procura Regionale ai convenuti di quel giudizio, offre lo spunto per unorganica disamina delle più recenti ipotesi di danno erariale, legate alla sempre più frequente interrelazione tra le varie forme di illecito. In realtà, la sentenza che si commenta nellintento di ben delineare le ipotesi di responsabilità addebitate passa in rassegna -per escluderle- fattispecie affini ma diverse per presupposti e finalità. In ciò, forse, il maggior pregio della sentenza stessa sebbene non sia trascurabile neanche la puntualizzazione, sul piano causale, del peso dei media nella determinazione del danno allimmagine.
Il peso dei media nella determinazione del danno allimmagine della P.A. Il danno allimmagine della P.A. costituisce, come noto, il punto di arrivo di una lunga elaborazione giurisprudenziale che parte dalla negazione della giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Sez. I^ Giur. Cont. n°91/1987 e SS. RR. n°580/1988), prosegue con laffermazione di una simile giurisdizione, ancorata al danno non patrimoniale di cui all art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n° 31/1994; Sez. I^ n° 55/1994; Sez. II^ n.°114/1994), ed approda al collegamento della giurisdizione stessa con il danno patrimoniale di cui allart. 2043 c.c., sotto il profilo della "spesa necessaria al ripristino del bene leso" (cfr. SS.UU. Cass. 5668/1997 e Id. n°744/1999). Nellindividuazione degli elementi strutturali di questa ipotesi di danno qualche incertezza è emersa con riferimento al ruolo dei media, sembrando che in alcune pronunce la stessa sussistenza dellillecito dovesse dipendere dalla divulgazione della notizia data dai mezzi di informazione. Viceversa, la sentenza che si commenta, richiamando precedenti pronunce della medesima Sezione Umbria (n°501/1998 e n°628/1998) e ribadendo che sul piano causale il danno allimmagine deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente, collega la lesione allintrinseca portata offensiva dellillecito ed alla rilevanza del bene-valore intaccato. Effettivamente tali elementi, nella loro portata obiettiva, possono costituire un sufficiente discrimine tra il pregiudizio de quo ed il "mero pettegolezzo giornalistico". In sostanza il danno allimmagine, che pure presuppone un certo "clamor", non dipende dallo spazio che i media accordano (o negano) alla fattispecie al quale si collega, ma dalla ontologica gravità della fattispecie stessa nei suoi aspetti soggettivi (dolo-colpa) ed oggettivi (grado di aggressione realizzata ed apprezzamento giuridico-sociale del bene leso). Diversamente, sarebbe un po come se, con riferimento allart. 844 c.c. , si volesse rapportare la lesione della "normale tollerabilità" agli agenti atmosferici e non al "proprietario del fondo vicino".
Danno da disservizio e figure affini. Venendo ora al "danno da disservizio", oggetto anchesso di addebito nel caso deciso dalla sentenza in commento, vale la pena enuclearne i caratteri essenziali, anche per distinguerlo da altre ipotesi di danno - con le quali viene spesso confuso dalle stesse Procure della Corte dei Conti - profittando delle puntualizzazioni rese in proposito dalla Sezione Umbria. Il "danno da disservizio" presuppone, come bene evidenzia la sentenza in riferimento, un pubblico servizio al quale correlarsi, e si verifica allorquando il servizio è "desostanziato" per lutenza delle sue intrinseche qualità, secondo i parametri dellefficienza e della efficacia. In altri termini, nei casi di "disservizio", lazione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dallimpiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Si tratta, dunque, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale che, in astratto, potrebbe anche coincidere con lintero costo del servizio, quante volte il grado di disutilità sia tale da potersi ravvisare solo un "servizio apparente". In concreto tuttavia le dimensioni del "danno" e, più in generale lo stesso sviluppo della figura in esame, sembrano essere strettamente connessi alleffettività delle nuove forme di controllo (di e sulla gestione), di cui ai noti interventi normativi, culminati di recente nel D. L.vo n°286/1999. Lesame della fattispecie di "disservizio" decisa dalla sent. n°152/1996 della medesima Sezione Umbria, richiamata in quella in commento, chiarisce ulteriormente lipotesi dannosa in questione. In quelloccasione la Corte, muovendo dalle ingiustificate assenze dal servizio di una insegnante di scuola media, condannava la docente a risarcire oltre al danno cagionato dallindebita percezione della retribuzione per i giorni dassenza, anche quello consistente nel minor profitto ricavabile dagli alunni da un insegnamento caratterizzato da ripetute interruzioni della continuità didattica. Ben diverse dallipotesi di danno in questione sono invece quelle che si collegano ad una pubblica funzione -e non ad un pubblico servizio- ovvero che, pur riguardando un servizio, attengono solo al maggior costo dello stesso. Quanto alla prima, deve dirsi che un danno che si connetta ad una eventuale disutilità della funzione in sé, non è neanche astrattamente configurabile, dato lintimo collegamento di ogni pubblica funzione con uno specifico interesse pubblico da realizzare. Per converso, un danno può derivare -e di solito deriva- dall esercizio illecito di pubbliche funzioni, quando i fini perseguiti sono contrari a quelli istituzionali al punto da travalicare lordinamento giuridico amministrativo ed assumere rilevanza penale. Come correttamente precisato dalla stessa Sezione Umbria in sent. n°501/1998, in casi del genere lesercizio della funzione non può più essere rapportato allEnte pubblico che ne è lintestatario, ma resta a carico del soggetto che ha agito e che col suo comportamento illecito ha reso una prestazione così diversa da quella dovuta da concretizzare un vero e proprio "aliud pro alio". Interessante anche lannotazione operata dalla medesima Sezione là dove, in relazione allentità del danno ed in parallelo con lipotesi della mancata resa della prestazione, precisa che la fattispecie in esame è "spesso più dannosa di quella di chi non esegue affatto la prestazione dovuta, ove si tenga conto del maggior pregiudizio economico complessivo che la diversa ipotesi dellesercizio distorto e penalmente rilevante di potestà pubbliche arreca allamministrazione, la quale vede aggiungere alla disutilità della prestazione del proprio dipendente o amministratore infedele quella di chi ha dovuto collaborare con lui, inconsapevole delle reali finalità perseguite e degli effettivi interessi soddisfatti, con grande dispendio di energie e risorse". Peraltro, la quantificazione concreta del danno -in casi del genere- resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dellart. 1226 c.c., che nellesercizio del suo potere dovrà tener conto dei criteri obiettivi di rilevazione delle risorse impiegate per lazione amministrativa intrapresa (quali la maggiore o minore complessità del procedimento posto in essere, il numero degli organi intervenuti, lentità degli strumenti elettronici o degli altri mezzi utilizzati), risultando impraticabile ogni altro sistema di determinazione del danno stesso. Passando, quindi, al "danno da maggior costo dei servizi", deve dirsi che sebbene di esso ve ne sia traccia nella giurisprudenza, il numero piuttosto esiguo delle pronunce rese in proposito (oltre a quella in commento, pare che vi sia solo Sez. Umbria n°96/1997 in essa richiamata) non ne consente un approfondita trattazione. Invero, il danno in questione è stato esaminato con riferimento a servizi generali, quali quelli relativi alla repressione degli illeciti ed alla amministrazione della giustizia, in relazione al furto di partite di droga e di banconote false già sequestrate, addebitando ai convenuti, che per omessa vigilanza ne avevano permesso la sottrazione, la maggior spesa dellattività di polizia per il loro recupero. Lorientamento della Corte, nel caso, si è ispirato alla massima prudenza, non disconoscendo da un lato lastratta configurabilità di danni del genere e richiedendo dallaltro una "prova rigorosa, da parte dellattore, quanto al loro verificarsi", ulteriormente precisando che, per i danni in questione, "attenendo (essi) a servizi generali dello Stato e dallo Stato comunque prestati, bisognerebbe dimostrare un effettivo incremento della normale spesa sostenuta per i servizi stessi, specificamente rapportabile al comportamento dedotto in giudizio" (cfr. la citata sent.n°96/1997). Peraltro, il riferimento alla maggior spesa per il costo del servizio, evoca una diversa tipologia di danno, il c.d. "danno da tangente", che pure si collega ad un maggior dispendio di risorse pubbliche, ma si caratterizza di propria autonomia, in quanto afferisce solo a contratti e costituisce una "maggiorazione del giusto prezzo", corrispondente quanto meno allimporto della tangente ricevuta dal dipendente corrotto (cfr. Cass. SS.UU.n°3970/1993 e Sez. Piemonte n°245/1998). Daltro canto, il riferimento al fenomeno corruttivo, tipico del "danno da tangente", impone anche di distinguere tale tipo di danno da quello, già esaminato, dell "esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni". Nel primo, infatti, lattività delittuosa investe lassetto negoziale e comporta in definitiva la traslazione sullErario dellincidenza economica negativa della tangente, così che il danno è pari almeno allammontare della tangente stessa. Nel secondo, invece, la condotta delittuosa investe attività diverse da quelle contrattuali e determina un danno pari allentità delle risorse impiegate per lesercizio lecito della funzione.
Conclusioni Lanalisi compiuta rende evidente come sia possibile ipotizzare un concorso "formale" di illeciti, allorquando una condotta si mostri intrinsecamente idonea a pregiudicare una pluralità di beni giuridici meritevoli di tutela, come nellipotesi del "danno da tangente" o del "danno da illecito esercizio di funzioni pubbliche" accompagnate da un clamor tale da lasciar configurare anche il "danno allimmagine". Del resto, sovente le Procure pervengono ad una contestazione cumulativa di danni del genere, creando le premesse per una più adeguata e completa riparazione del danno complessivo e rafforzando nel contempo la "funzione di deterrenza" (ex Corte Cost. n°371/1998) propria dellazione erariale. Daltra parte, non si può nascondere il rischio di un eccessivo ampliamento dellambito della responsabilità patrimoniale, in relazione anche al carattere squisitamente "pretorio" delle nuove figure di danno che vanno via via delineandosi, tanto più che esse risultano di difficile quantificazione, restando in prevalenza rimesse alla valutazione equitativa del giudice. Il rischio tuttavia appare significativamente ridotto, ove si consideri che lesercizio del potere giudiziario è comunque legato ad una chiara, completa e coerente motivazione, censurabile eventualmente anche in appello.
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