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EVOLUZIONE DEI TRATTATI COMUNITARI

E MECCANISMI DI MODIFICA

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Avv. Fabio G. GALEFFI

(ultima modifica: 27 LUGLIO 2000)

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SOMMARIO

 

     

  1. Introduzione
  2.  

  3. Approfondimento e allargamento
  4.  

  5. Gli attuali meccanismi di ratifica negli Stati membri (in generale)
  6.  

  7. La ratifica dei trattati comunitari in Italia
  8.  

  9. Il progetto della bicamerale
  10.  

  11. Gli articoli 221–223 del Trattato istitutivo della Comunita’
  12.  

  13. Le singole procedure di ratifica negli Stati membri e l’adattamento al diritto comunitario
  14.  

  15. L’evoluzione dei Trattati: analisi della proposta
  16.  

  17. Conclusioni

Nota bibliografica

Appendice (materiale di consultazione)

 

(Le note al testo sono alla fine del documento)

 

  

1. Introduzione

La presente ricerca ruota intorno a due punti essenziali, i quali vengono posti in relazione tra loro:

     

  1. il primo punto riguarda i meccanismi di ratifica dei trattati comunitari, e delle successive modifiche, da parte degli Stati membri
  2.  

  3. il secondo punto concerne la proposta di riorganizzazione del testo dei trattati.

Sul primo punto, occorre premettere e precisare che i meccanismi di ratifica, da parte dei vari Stati membri, non sono uniformi. Qualche Stato, come l’Italia, ha utilizzato e continua ad utilizzare, per la ratifica dei trattati comunitari, la legge ordinaria; altri Stati fanno uso di leggi rafforzate; altri Stati ancora utilizzano leggi costituzionali o di modifica costituzionale; altri Stati, infine, sottopongono la modifica dei Trattati comunitari anche a referendum popolari.

Questa diversita’ dei mezzi di ratifica ed esecuzione dei trattati, rende conto di una profonda eterogeneita’ tra gli ordinamenti statali in rapporto alle organizzazioni internazionali, in particolar modo nei confronti della Comunita’ Europea che si presenta senza dubbio come una istituzione internazionale sui generis.

Sul secondo punto, riguardante la riorganizzazione del testo dei trattati, la grande novita’ e’ costituita dalla proposta di formare un unico testo dei vari trattati comunitari esistenti ed in vigore. Attualmente i trattati si compongono, infatti, di circa 700 articoli e 38 protocolli, che si sono accumulati cronologicamente in cinquanta anni di attivita’.

Un unico testo dei trattati risponde, evidentemente, ad esigenze di semplicita’ e razionalizzazione, anche ai fini della consultazione delle fonti e della conseguente applicazione del diritto comunitario.

 

La redazione (a diritto invariato) di un unico testo dei trattati e’ una operazione prevalentemente tecnica, sulla quale ha gia’ lavorato e sta lavorando l’Istituto Universitario Europeo di Firenze su incarico della Commissione.

La questione di notevolissimo interesse, da porre in relazione ai meccanismi di modifica, e’ costituita dalla prospettata suddivisione del testo dei trattati in due parti, in cui:

 

 

bulletla prima parte, quella relativa ai diritti fondamentali ed ai meccanismi di funzionamento delle istituzioni, sarebbe soggetta ad una revisione ordinaria, tramite approvazione in conferenza intergovernativa (CIG), successiva ratifica ed esecuzione da parte degli Stati membri secondo i rispettivi ordinamenti costituzionali;
bulletla seconda parte del trattato, quella relativa al diritto materiale, sarebbe sottoposta ad una procedura di modifica alquanto semplificata, ad opera delle istituzioni comunitarie.

La prospettata suddivisione in due parti del trattato, una volta che il medesimo sia stato riportato ad un unico testo coordinato, si colloca nella prospettiva:

 

 

bulletdella revisione dell’impianto istituzionale della Comunita’ (ponderazione dei voti, votazione all’unanimita’ o a maggioranza)
bulletdell’allargamento della Comunita’ ad altri Stati europei che hanno formalizzato la domanda di candidatura, con particolare riferimento agli Stati cosiddetti PECO (Paesi Europei Centro Orientali, appartenenti all’ex blocco sovietico).

 

Per il tipo di metodologia che sinora e’ stato seguito, la prima parte del trattato (riorganizzato) si presenta come una vera e propria "Costituzione Europea": e’ evidente infatti che una prima parte del trattato, contenente le disposizioni sui diritti fondamentali (es. cittadinanza europea) e sul funzionamento delle istituzioni, e di tipo rigido, va a costituire un nocciolo duro che non puo’ che definirsi costituzione europea.

Le implicazioni apportate da tale situazione sono molteplici:

 

 

bulletin primo luogo una costituzione europea deve rapportarsi allo stesso livello di fonte normativa riferibile alle Costituzioni (ove esistenti) dei singoli Stati membri; cio’ determina, anche sul piano strettamente formale, che non sara’ piu’ possibile una ratifica di una modifica ai trattati comunitari, per effetto della quale verra’ approvato un atto definibile "costituzione europea", con una legge ordinaria;
bulletinoltre, si andra’ ad attribuire una specie di "forza interna" alle istituzioni: la possibilita’ per le istituzioni comunitarie di modificare il diritto materiale comunitario (la seconda parte del trattato) costituisce l’espressione di una forma di "autogenerazione" di norme, rispetto alla quale i possibili effetti e conseguenze non sono nemmeno ipotizzabili.

  

2. Approfondimento e allargamento

L’Unione Europea si trova in questo momento storico ad affrontare e tentare di risolvere uno dei punti cruciali, che puo’ essere sintetizzato nel dilemma "allargamento o approfondimento?" (nota 1)

Il dato di fatto che e’ possibile osservare e’ costituito, quanto all’allargamento, dall’elevato numero di Stati che hanno chiesto di aderire all’Unione Europea e che hanno quindi posto la propria candidatura: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta, Lettonia, Lituania, Cipro e Turchia.

Il possibile ingresso nell’Unione Europea di tali Stati comporta, oltre ai problemi istituzionali (riguardanti il numero dei componenti della Commissione, la ponderazione dei voti e le decisioni all’unanimita’ o a maggioranza), ovviamente l’estensione delle liberta’ stabilite nel Trattato istitutivo ai cittadini degli Stati che potrebbero entrare a far parte della Comunita’, tra cui in modo rilevante si presenta senza dubbio la libera circolazione dei lavoratori.

Sotto il profilo economico, inoltre, l’allargamento rappresenta un aumento di 100 milioni di persone "con un reddito medio che e’ un terzo della media Ue, un Pil complessivo piu’ o meno equivalente a quello dell’Olanda, quindi con divari abissali almeno quanto le eterogenita’ culturali in arrivo" (nota 2).

Quanto all’approfondimento, l’Unione si trova a dover fare i conti con un impianto istituzionale che possiede un forte carattere di continuita’ rispetto al disegno dei fondatori, a fronte del quale vi e’ stata una progressiva ed inarrestabile estensione dell’ambito delle materie devolute alle istituzioni comunitarie.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la Comunita’ e’ sorta per rispondere ad esigenze di tipo strettamente economico, e che, col tempo, le varie modifiche ai Trattati hanno preso atto di una tendenza apertamente "generalista", in forza della quale si vorrebbe attribuire all’Unione Europea competenze in materie che vanno ben aldila’ dell’ambito economico.

 

 

3. Gli attuali meccanismi di ratifica negli Stati membri

Nella sentenza Maastricht–Urteil del 12 ottobre 1993, il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto che, se si attribuiscono poteri sovrani a organizzazioni sovranazionali, l'organo rappresentativo eletto dal popolo, e con esso il cittadino elettore, perde necessariamente parte della sua potestà di influenza sui processi di formazione della volontà e della decisione politica.

La costituzione tedesca prevede l’integrazione nell'Unione Europea. Ma questa partecipazione esige che una legittimazione e una potestà di influenza di derivazione popolare siano assicurate anche all'interno dell'associazione di Stati.

L'adempimento dei compiti e delle funzioni delle Comunità europee deve incontrare i limiti derivanti dal principio democratico. Come osserva il Paladin, "finché non avremo un Parlamento europeo dotato della pienezza dei poteri normativi, sia pure nel concorso con il Consiglio dei ministri, i Parlamenti nazionali dovranno conservare una legittimazione primaria. Il principio di attribuzione, che tuttora governa la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, dovrà essere rigorosamente osservato, affinché il Bundestag tedesco rimanga titolare di compiti e di funzioni di peso politico sostanziale. Ed il tribunale costituzionale vigilerà sul rispetto dei trattati, fino al punto di dichiarare non vincolanti <nella sfera di sovranità tedesca> gli atti comunitari, comprese le decisioni della Corte di giustizia, che non si conformassero ai trattati correttamente intesi." (nota 3)

Circa i meccanismi che governano la ratifica dei trattati comunitari e delle relative modifiche, ci troviamo di fronte ad un panorama complesso e alquanto diversificato.

L’Italia, come noto, utilizza la legge ordinaria di ratifica con ordine di esecuzione.

All’epoca della ratifica del Trattato di Parigi sulla istituzione della Ceca, il Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi ebbe ad affermare, nel corso del dibattito parlamentare, che un ordine di esecuzione in forma di legge costituzionale, trattandosi di limitazioni parziali di sovranita’, sarebbe stato inutile, alla luce dell’art. 138 della Costituzione (nota 4); soltanto nel caso della costituzione di uno Stato federale, secondo De Gasperi, sarebbe stata necessaria una nuova norma costituzionale (nota 5).

Pertanto, sia il Trattato di Roma, sia tutte le modifiche, hanno trovato giustificazione nell’art. 11 della Costituzione.

La ratifica delle modifiche ai trattati mediante legge ordinaria ha evidenziato, peraltro, l'inadeguatezza del fondamento costituzionale che viene richiamato, cioe’ l’art. 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Al proposito, il Paladin osserva che "da un lato, non si tratta più di limitazioni ma di veri e propri riparti dei poteri sovrani fra l'Unione Europea e gli Stati membri: alcuni dei quali (si pensi alla cittadinanza!) avrebbero richiesto o almeno consigliato precisi adeguamenti della nostra Carta costituzionale."

Il problema di una ratifica ed esecuzione che siano adeguate al diritto costituzionale interno, peraltro, rimane.

Nel corso del procedimento legislativo concernente la ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato di Maastricht, il governo italiano si disse consapevole delle implicazioni costituzionali che la ratifica avrebbe determinato, soprattutto in relazione all’Unione monetaria ed alla cittadinanza europea per i conseguenti riflessi nei diritti elettorali nelle consultazioni locali. Il Governo italiano si riservo’, in quella sede, di promuovere l’adozione di opportune misure di adattamento costituzionale. La legge di ratifica e l’ordine di esecuzione del trattato di Maastricht e’ peraltro una legge ordinaria. Con l’eccezione del lavoro svolto dalla Commissione Bicamerale nel 1997, di cui si dira’ in appresso in un apposito paragrafo, non vi sono progetti di revisione costituzionale al riguardo.

Il Lussemburgo e l’Olanda utilizzano, ai fini della ratifica, procedure di revisione costituzionale (nota 6).

Spagna, Grecia e Danimarca utilizzano procedure ad hoc di carattere rinforzato, che non comportano revisione della Costituzione, la quale peraltro contiene normalmente una procedura speciale espressamente diretta a consentire la limitazione di sovranita’ che deriva dalla partecipazione all’Unione Europea.

E’ il caso della Spagna; in base alla Costituzione del 1978, e’ possibile attribuire competenze ad un’organizzazione internazionale mediante un trattato, purche’ la sua stipulazione sia autorizzata da una legge organica, approvata dalla maggioranza assoluta del congresso. Sempre in Spagna, peraltro, e’ stata necessaria, oltre alla legge organica, anche una modifica della Costituzione per consentire la eleggibilita’ di cittadini di altri Paesi membri alle elezioni municipali.

Il Belgio utilizza la legge ordinaria.

Oltre ai meccanismi di ratifica ed esecuzione in senso stretto, occorre notare che alcuni Stati membri hanno proceduto ad offrire una apposita copertura costituzionale alle Comunita’ Europee o ai relativi Trattati in quanto tali, per mezzo:

 

 

 

bulletdi clausole generali (Portogallo)
bulletdi clausole europee (Germania)
bulletdi clausole che si riferiscono ad un trattato determinato (Irlanda e Francia per i Trattati di Maastricht e Amsterdam)

L’art. 7 della Costituzione portoghese, modificato in occasione della ratifica del Trattato di Maastricht, dispone una limitazione di sovranita’ a favore dell’Unione Europea, da adottare a mezzo di Trattato, senza altre condizioni procedurali.

La Costituzione tedesca e’ stata oggetto di una revisione nel 1992, in seguito al trattato di Maastricht, e contempla ora un nuovo art. 23, l’Articolo Europa. Con esso si dispone che la Repubblica federale tedesca concorre allo sviluppo dell’Unione Europea e puo’, a tale scopo, trasferire diritti di sovranita’ con legge approvata dal Bundesrat. L’approvazione da parte della Camera che rappresenta i sedici Länder e’ quindi necessaria per dar corso a limitazioni di sovranita’ in favore dell’Unione Europea, con particolare riferimento ai poteri esecutivi, legislativi e giudiziari, compresi quelli attribuiti ai Länder.

Per le clausole costituzionali europee che fanno diretto riferimento a Trattati, si ricorda la modifica avvenuta nel 1972 nella Costituzione irlandese, in forza della quale e’ stata autorizzata la partecipazione alle Comunita’ Europee. In base a tale clausola, il Parlamento ha adottato l’European Community Act nello stesso anno.

Questo tipo di clausola costituzionale, impone peraltro una revisione costituzionale in occasione di ogni successiva modifica del trattato.

In Francia, a seguito della stipula del trattato di Maastricht, e’ stato inserito nella Costituzione un nuovo titolo (il XV) sulle Comunita’ Europee. In particolare l’art. 88–2 regola il trasferimento delle competenze tra Stato e Comunita’ in relazione all’Unione monetaria e al passaggio alle frontiere esterne. Dato il contenuto ristretto di tale disposizione, potra’ verificarsi la necessita’ di ulteriori revisioni costituzionali. E infatti, per la ratifica del Trattato di Amsterdam, il consiglio costituzionale francese ha ritenuto non conforme alla Costituzione – per il pregiudizio che ne deriva all’esercizio della sovranita’ nazionale – il trasferimento di competenze previsto in favore del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, in materia di circolazione delle persone (controllo alle frontiere, procedure di visto, sorveglianza su immigrazione clandestina, diritto di asilo). La Francia ha proceduto quindi, prima della ratifica del trattato di Amsterdam, ad una seconda revisione costituzionale.

 

4. La ratifica dei trattati comunitari in Italia.

Come gia’ accennato, nel corso del procedimento parlamentare di ratifica, il governo italiano si era riservato di prendere le opportune misure, anche nel senso di proporre aggiustamenti costituzionali. Il governo auspicava che dal dibattito parlamentare potesse emergere l’indicazione delle misure ritenute adeguate per garantire il rispetto degli obblighi comunitari, derivanti dalla approvazione del trattato di Maastricht.

Il dibattito parlamentare, in verita’ ricco di argomenti, ha dato conto di una pluralita’ di opinioni (nota 7), sebbene influenzato anche da avvenimenti esterni (la concomitante tempesta valutaria del settembre 1992 e l’opportunita’ di dare un segnale nell’imminenza del voto referendario in Francia).

La questione dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali si ritenne superabile, tenuto conto che Province e Comuni sono disciplinati da leggi ordinarie.

Il problema della copertura costituzionale offerta dall’art. 11 venne esaminato sotto vari aspetti, in prima battuta sotto il profilo della necessita’ di una previa modifica costituzionale, per evitare un possibile caos istituzionale, in quanto una successiva modifica sarebbe potuta essere oggetto di referendum.

Il suggerimento di procedere ad una riformulazione dell’art. 11 della Costituzione, ai fini dell’adeguamento alla realta’ comunitaria, venne peraltro abbandonato, sul presupposto che una modifica all’art. 11 avrebbe insinuato il dubbio sulla costituzionalita’ della ratifica e che comunque l’interpretazione correntemente data all’art. 11 consentiva di ritenere ancora sufficiente il progetto di ratifica in corso di esame.

Venne affrontato anche il problema delle condizioni di reciprocita’, di cui all’art. 11, ritenute da taluno non sussistenti (cfr. l’opting out brittanico): con varie argomentazioni, legate alla diversita’ delle posizioni assunte da taluni Stati, diversita’ ritenuta giustificata, il problema venne superato.

Emendamenti alla legge di ratifica, che si volevano basare sugli articoli 19 e 20 della Convenzione di Vienna, consistenti in riserve da apporre alla legge di ratifica, ai fini della verifica del divieto di utilizzare lo strumento bellico come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, vennero respinti.

Secondo autorevole dottrina (nota 8), la copertura costituzionale offerta dall’art. 11 della Costituzione, interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale italiana, e’ sufficiente a consentire che i trattati comunitari, quali trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali (Corte Cost. 96/82), ancorche’ ratificati con legge ordinaria, siano dotati di "forza attiva" potendo derogare alla Costituzione e siano quindi equiparabili a norme costituzionali (Corte Cost. 399/87). Inoltre i Trattati, essendo assimilabili a leggi costituzionali, non sono derogabili da leggi ordinarie (precedenti o successive).

Circa i suggerimenti per una modifica dell’art. 11, il medesimo Autore si pronuncia per l’opportunita’ di procedervi, per sostenere il processo di integrazione comunitaria, per dare definitivita’ alle scelte compiute, per stabilire un impegno non solo pattizio alla presenza italiana in Europa, anche in vista di una unione di tipo federale.

I trattati di cui all’art. 11, sebbene dotati del predetto carattere di derogabilita’ nei confronti della Costituzione, incontrano alcuni limiti.

La Corte costituzionale italiana ha introdotto un limite al primato del diritto comunitario sul diritto interno (a partire dalla sentenza 183/73, seguite dalle sentenze 170/84 Granital, 399/87, 232/89) il cosiddetto controlimite, in base al quale le limitazioni di sovranita’ previste dall’art. 11 della costituzione non possono essere invocate al fine di dar luogo ad una violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o dei diritti inalienabili della persona umana. In questi casi la Corte costituzionale si riserva il sindacato giurisdizionale. (nota 9)

Con sentenza 1146/88, la Corte costituzionale ha affermato inoltre che i principi supremi dell’ordinamento non possono essere sovvertiti o modificato nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali". Tali principi supremi sono non soltanto quelli che si riconducono al potere di revisione costituzionale, come la forma repubblicana, ma comprendono anche quegli altri che appartengono all’essenza dei valori sui quali si fonda la costituzione italiana. Tali principi sono immodificabili e inderogabili in quanto si pongono come assolutamente condizionanti l’intero ordinamento. (nota 10)

 

5. Il progetto della bicamerale

La Commissione istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 (nota 11), ha predisposto un testo di revisione alla Costituzione, che comprende anche la materia comunitaria.

La Commissione ha ritenuto che, "anche in virtù dell'accelerazione del processo di integrazione europea, fosse indispensabile introdurre nel testo costituzionale una serie di principi in materia comunitaria, che funzionassero da <cerniera> tra la dimensione internazionale della Costituzione stessa (con particolare riguardo agli artt. 10 e 11 della prima parte della Costituzione) e il nuovo assetto istituzionale emerso dal progetto di revisione. Da tale opera di collegamento e dalla necessità di una valorizzazione costituzionale della partecipazione del Paese al processo di formazione dell'Unione europea, è derivato un confronto in seno alla Commissione che, dopo varie modifiche al testo originariamente presentato, ha prodotto tre articoli "di principio" (114–116), che costituiscono l'intero Titolo VI del progetto di Costituzione."

Gli elementi salienti sono:

 

 

 

 

 

bulletla individuazione dei principi sui quali si dovrà realizzare la partecipazione dell'Italia al processo di unificazione europea;
bulletil richiamo alle condizioni di parità con gli altri Stati;
bulletil rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana;
bulletun procedimento legislativo "aggravato", per dar luogo a limitazioni di sovranità;
bulletla necessità di un ordinamento fondato sui principi di democrazia e sussidiarietà.

Si stabilisce il diritto delle Camere a concorrere con il Governo nella definizione degli indirizzi di politica comunitaria; viene prescritto un parere parlamentare sulle nomine agli organi delle istituzioni europee.

Il progetto di modifica costituzionale contiene inoltre il principio per cui le Regioni concorrono alle decisioni preliminari alla formazione degli atti comunitari (c.d. fase ascendente) e provvedono alla attuazione del diritto comunitario (c.d. fase discendente); in caso di mancata attuazione degli obblighi comunitari da parte delle Regioni, e’ possibile un intervento sostitutivo dello Stato.

Titolo VI PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA (Artt. 114–116)

Art. 114 (Partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà. Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

E’ possibile dar luogo a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è soggetta a referendum qualora ne venga fatta richiesta da parte di un terzo dei componenti di una Camera, ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. Al fine di dar corso alla promulgazione della legge sottoposta a referendum, e’ necessaria la approvazione della maggioranza dei voti validi. La disposizione va posta in relazione all'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Con la disposizione proposta, le limitazioni di sovranità sono espressamente poste in relazione al processo di unificazione europea.

Art. 115 (Definizione degli indirizzi di politica europea)

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

La disposizione prevede, innovando rispetto alla situazione attuale, che le Camere partecipano alla definizione degli indirizzi di politica europea. Il Governo ha l'obbligo di informare periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari. Viene inoltre prescritto il parere preventivo delle Camere al Governo per la designazione dei componenti degli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 116 (Partecipazione delle Regioni al processo comunitario; potere sostitutivo dello Stato)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione. Una successiva legge disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Viene attribuito alle Regioni un ruolo partecipativo nelle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza. Con successiva legge verranno individuate le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato per gli inadempimenti riguardanti l’attuazione del diritto comunitario.

Come noto, il progetto di revisione costituzionale non ha avuto seguito.

 

6. Gli articoli 221–223 del Trattato istitutivo della Comunita’

Dall’esame degli articoli 221–223 del trattato istitutivo della Comunita’, gia’ emergono disposizioni che attribuiscono ad una istituzione comunitaria, il Consiglio, il potere di modificare i trattati.

Tale potere si presenta come particolarmente incisivo, in quanto una decisione del Consiglio permette una modifica (un "ritocco") dei trattati istitutivi.

Articolo 221 (ex articolo 165)

La Corte di giustizia e’ composta di quindici giudici.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo’, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara’ composta di tre, cinque o sette giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunita’ che e’ parte nell'istanza.

Ove cio’ sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita’, puo’ aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 223.

Articolo 222 (ex articolo 166)

La Corte di giustizia e’ assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale e’ nominato dal 1° gennaio 1995 fino al 6 ottobre 2000.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita’ e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di Giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale e’ definita dall'articolo 220.

Ove cio’ sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita’, puo’ aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 223.

Articolo 223 (ex articolo 167)

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita’ che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu’ alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e’ rinnovabile.

Da una ricerca al riguardo, risulta che il Consiglio ha dato avvio al seguente procedimento:

Numero di Documento: 9008/00
Titolo:
Progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee al fine di aumentare il numero dei giudici

Tipo documento: NOTA INTRODUTTIVA

Mittente: Segretariato generale

Destinatario: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

Data del Documento: 13–06–2000

 

7. Le procedure di ratifica negli Stati membri e l’adattamento al diritto comunitario.

L’adattamento al diritto comunitario negli Stati membri e’ la questione che risulta piu’ rilevante in relazione alla ratifica dei Trattati comunitari, la quale avviene secondo gli ordinamenti costituzionali interni. Di tale questione verranno descritti gli elementi essenziali.

 

     

  1. Austria
  2. La conclusione dei trattati e’ competenza del Presidente federale.

    Article 65 [Functions]
    (1) The Federal President represents the Republic internationally, receives and accredits envoys, sanctions the appointment of foreign consuls, appoints the consular representatives of the Republic abroad, and concludes treaties. […]

    La ratifica dei trattati, in Austria, e’ soggetta ad approvazione parlamentare.

    Article 50 [Treaties]
    (1) Political treaties, and others in so far as their contents modify or complement existent laws, may only be concluded with the sanction of the House of Representatives.
    (2) At the time of giving its sanction to a treaty which falls under Paragraph (1), the House of Representatives can decide that the treaty in question shall be implemented by the issue of laws.

    La attribuzione di competenze ad organizzazioni internazionali e’ disciplinata dall’art. 9.

    Article 9 [International Law, Transfer of Powers]
    (1) The generally recognized rules of international law are regarded as integral parts of federal law.
    (2) Legislation or a treaty requiring sanction in accordance with Article
    50 (1) can transfer specific federal competencies to intergovernmental organizations and their authorities and can within the framework of international law regulate the activity of foreign states' agents inside Austria as well as the activity of Austrian agents abroad.

     

     

  3. Belgio
  4. La legge di ratifica di trattati internazionali di cooperazione, che comportino oneri per lo Stato, e’ soggetta ad approvazione a maggioranza assoluta delle assemblee parlamentari. L’art. 34 della attuale Costituzione (l’abrogato art. 25–bis) prevede espressamente la possibilita’ di ratificare trattati che istituiscano organizzazioni internazionali alle quali vengano attribuiti determinati poteri.

    Article 34 [Transfer of Sovereignty]
    The exercising of determined power can be attributed by a treaty or by a law to international public institutions.

    In alcune materie di competenza dei Consiglio delle Comunita’ culturali (ambiente, cultura, ecc.) l’assenso di tali Comunita’ sostituisce quello delle Camere. (nota 12)

    Subsection I Community Responsibilities

    Article 127 [Decrees, Competencies]
    (1.1) The French and Dutch Community Councils, respectively, establish by decree:
    1) cultural issues;
    2) education, with the exception of:
    a) the determination of the beginning and of the end of mandatory schooling;
    b) minimum standards for the granting of diplomas;
    c) attribution of pensions;
    3) inter–Community co–operation, in addition to international co–operation, including the drafting of treaties for those matters described in 1) and 2).
    (1.2) A law adopted by majority vote as described in Article
    4, last paragraph, establishes those cultural matters described in 1), types of co–operation described in 3), in addition to terms governing the conclusion of treaties described in 3).
    (2) These decrees have force of law in French–language and in Dutch–language regions respectively, as well as in those institutions established in the bilingual Region of Brussels–Capital which, on account of their activities, must be considered as belonging exclusively to one Community or the other.

     

    Il primato del diritto comunitario su diritto interno e’ stato oggetto di una pronuncia della Cassazione belga sin dal 1971: in questa sentenza e’ stato riconosciuto lo stesso principio affermato dalla Corte Costituzionale italiana nel 1984 (C.C. 170/84, Granital). In particolare, le norme dei trattati prevalgono sulle norme interne soprattutto quando, come nel caso delle Comunita’ europee, gli Stati membri hanno dato vita ad una organizzazione attribuendogli l’esercizio di alcuni poteri di sovranita’.(nota 13)

     

     

  5. Finlandia
  6. La Finlandia e’ uno degli Stati che ha inserito, nella recente Costituzione, adottata l’11 giugno 1999 ed in vigore dal 1° marzo 2000, numerose disposizioni riguardanti l’Unione Europea.

    Ai fini della ratifica di trattati che comportano obblighi internazionali e’ richiesta la approvazione del parlamento.

    Section 94 Acceptance of international obligations and their denouncement
    (1) The acceptance of the Parliament is required for such treaties and other international obligations that contain provisions of a legislative nature, are otherwise significant, or otherwise require approval by the Parliament under this Constitution. The acceptance of the Parliament is required also for the denouncement of such obligations.
    (2) A decision concerning the acceptance of an international obligation or the denouncement of it is made by a majority of the votes cast. However, if the proposal concerns the Constitution or an alteration of the national borders, the decision shall be made by at least two thirds of the votes cast.
    (3) An international obligation shall not endanger the democratic foundations of the Constitution.

    L’efficacia del diritto internazionale pattizio nell’ordinamento e’ disciplinata dall’art. 95, in cui si prevede anche che, qualora il trattato riguardi materie coperte dalla costituzione, e’ necessaria una decisione parlamentare sostenuta dai due terzi dei voti.

    Section 95 Bringing into force of international obligations
    (1) The provisions of treaties and other international obligations, in so far as they are of a legislative nature, are brought into force by an Act. Otherwise, international obligations are brought into force by a Decree issued by the President of the Republic.
    (2) A Government bill for the bringing into force of an international obligation is considered in accordance with the ordinary legislative procedure pertaining to an Act. However, if the proposal concerns the Constitution or a change to the national territory, the Parliament shall adopt it, without leaving it in abeyance, by a decision supported by at least two thirds of the votes cast.
    (3) An Act may state that for the bringing into force of an international obligation its entry into force is provided by a Decree. General provisions on the publication of treaties and other international obligations are laid down by an Act.

     

     

  7. Danimarca
  8. La Costituzione danese consente che determinati poteri possano essere attribuiti ad autorita’ internazionali. La diretta applicabilita’ delle norme comunitarie e’ stabilita dall’Atto di adesione.

    Section 19 [Foreign Affairs]
    (1) The King shall act on behalf of the Realm in international affairs. Provided that without the consent of the Parliament the King shall not undertake any act whereby the territory of the Realm will be increased or decrease, nor shall he enter into any obligation which for fulfillment requires the concurrence of the Parliament, or which otherwise is of major importance; nor shall the King, except with the consent of the Parliament, terminate any international treaty entered into with the consent of the Parliament.
    (2) Except for purposes of defence against an armed attack upon the Realm or Danish forces the King shall not use military force against any foreign state without the consent of the Parliament. Any measure which the King may take in pursuance of this provision shall immediately be submitted to the Parliament. If the Parliament is not in session it shall be convoked immediately.
    (3) The Parliament shall appoint from among its Members a Foreign Affairs Committee, which the Government shall consult prior to the making of any decision of major importance to foreign policy. Rules applying to the Foreign Affairs Committee shall be laid down by Statute.

    Molto articolate furono le procedure per la ratifica dei Trattati, in particolare quello di Maastricht, per l’opposizione di talune parti sociali e per la conseguente posizione di opting–out assunta dalla Danimarca.(nota 14)

     

     

  9. Francia
  10. Il Presidente della Repubblica francese procede a negoziare e a ratificare i trattati, ad eccezione di quelli relativi alle organizzazioni internazionali che invece hanno bisogno di una previa approvazione per legge.

    Art. 52. –

    Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

    Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

    Art. 53. –

    Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

    Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

    Da notare che, nel 1992, il Presidente Mitterrand, subito dopo il risultato negativo del referendum tenutosi in Danimarca, dispose l’indizione di un referendum anche in Francia sulla ratifica del trattato di Maastricht: al referendum parteciparono quasi 26,6 milioni di elettori (su 38 aventi diritto) e di questi si espressero favorevolmente il 51%.

    Vi sono state, in Francia, alcune modifiche costituzionali che si sono verificate a causa della adesione alle Comunita’ Europee. Da ultimo la "LOI constitutionnelle no 99–49 du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88–2 et 88–4 de la Constitution".

    Il primato del diritto internazionale, sia pure di origine pattizia, e’ disposto dagli artt. 54 e 55 della Costituzione.

    Art. 54. –

    Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

    Art. 55. –

    Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

    Circa i rapporti con l‘Unione Europea, il titolo XV della Costituzione Francese prevede una apposita disciplina

    Titre XV Des Communautés européennes et de l'Union européenne

    Art. 88–1. –

    La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

    Art. 88–2. –

    Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

    Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

    Art. 88–3. –

    Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 88–4. –

    Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

    Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

     

     

  11. Germania
  12. Anche in Germania, il Presidente della Repubblica stipula e ratifica i trattati, salva l’approvazione da parte delle assemblee parlamentari per i trattati riguardanti la legislazione federale.

    Article 59 [Representation in International Relations]

    (1) The President represents the Federation in its international relations. He concludes treaties with foreign states on behalf of the Federation. He accredits and receive envoys.

    (2) Treaties which regulate the political relations of the Federation or relate to matters of federal legislation requires the consent or participation, in the form of a federal statute, of the bodies competent in any specific case for such federal legislation. As regards administrative agreements, the provisions concerning the federal administration applies mutatis mutandis.

    Il trasferimento di diritti di sovranita’ e’ disciplinato dall’art. 24.

    Article 24 [Entry into a collective security system]

    (1) The Federation may by legislation transfer sovereign powers to intergovernmental institutions

    (1a) Insofar as the States are responsible for the exercise of state rights and the discharge of state duties, they can, with consent of the Government, delegate sovereign powers to institutions for neighborhood at state borders.

    (2) For the maintenance of peace, the Federation may join a system of mutual collective security; in doing so it will consent to such limitations upon its rights of sovereignty as will bring about and secure a peaceful and lasting order in Europe and among the nations of the world.

    (3) For the settlement of disputes between states, the Federation will accede to agreements concerning international arbitration of a general, comprehensive, and obligatory nature.

     

    In base all’art. 32, i Länder tedeschi vengono consultati prima della conclusione dei trattati che riguardano materie a loro attribuite.

    Article 32 [Foreign relations]
    (1) Relations with foreign states are a responsibility of the Federation.
    (2) Before the conclusion of a treaty affecting the special circumstances of a State, that State has to be consulted in time.
    (3) Insofar as the States have power to legislate, they may, with the consent of the Government conclude treaties with foreign states.

    La costituzione tedesca contiene uno specifico articolo sull’Unione europea.

    Article 23 [European Union]
    (1) To realize a unified Europe, Germany participates in the development of the European Union which is bound to democratic, rule of law, social, and federal principles as well as the principle of subsidiarity and provides a protection of fundamental rights essentially equivalent to that of this Constitution. The federation can, for this purpose and with the consent of the Senate, delegate sovereign powers. Article
    79 (2) & (3) is applicable for the foundation of the European Union as well as for changes in its contractual bases and comparable regulations by which the content of this Constitution is changed or amended or by which such changes or amendments are authorized.
    (2) The House of Representatives and the States, by their representation in the Senate, participate in matters of the European Union. The Government has to thoroughly inform House of Representatives and Senate at the earliest possible time.
    (3) The Government allows for statements of the House of Representatives before it takes part in drafting European Union laws. The Government considers statements of the House of Representatives during deliberations. Detail are regulated by federal statute.
    (4) The Senate has to be included in the deliberations of the House of Representatives insofar as it would have to participate in a domestic measure or insofar as the States would be accountable domestically.
    (5) Insofar as, in the area of exclusive legislative competence of the Federation, the interests of the States are affected or insofar as, in all other cases, the Federation has legislative competence, the Government considers the statement of the Senate. If legislative competencies of the States, the installation of their agencies, or their procedures are centrally affected, the opinion of the Senate has to be considered as decisive for the Federation's deliberation; the responsibility of the Federation for the whole state has to be maintained in the process. The consent of the Government is necessary in matters possibly resulting in higher expenses or lower revenues for the Federation.
    (6) The Federation shall delegate the exercise of rights of the Federal Republic of Germany as a member of the European Union to a representative of the States nominated by the Senate if exclusive legislative competencies of the States are centrally affected. These rights are exercised with participation of and in coordination with the Government; the responsibility of the Federation for the whole state has to be maintained in the process.
    (7) Details of Paragraphs (4) to (6) are regulated by a statute requiring the consent of the Senate.

     

     

  13. Grecia
  14. Il sistema greco prevede, ai fini della ratifica, la approvazione di una legge con una maggioranza di tre quinti dei componenti dell’Assemblea.

    Article 28 [International Law]
    (1) The generally recognized rules of international law and the international conventions after their ratification by law and their having been put into effect in accordance with their respective terms, shall constitute an integral part of Greek law and override any law provision to the contrary. The application of the rules of international law and international conventions in the case of aliens shall always be effected on condition of reciprocity.
    (2) It shall be possible under the Constitution to recognize the competence of bodies of international organizations by virtue of treaties or agreements with a view to serving important national interests and promoting co–operation with other countries. A majority of three fifth of the total number of deputies shall be required for the passing of laws ratifying such treaties or agreements.
    (3) Greece shall accept restrictions on the exercise of national sovereignty by laws passed by the absolute majority of the total number of deputies, if this be dictated by important national interests, if human rights and the foundations of the democratic regime be not violated, and if this be effected on the basis of the principle of equality and on condition of reciprocity.

    Il primato del diritto comunitario, inteso come diritto internazionale pattizio, e’ previsto in Costituzione, con il limite della contrarieta’ ai diritti inviolabili dell’uomo ed ai principi fondamentali dell’ordinamento.

     

     

  15. Irlanda
  16. In Irlanda, come gia’ accennato, i trattati comunitari vengono espressamente contemplati in Costituzione.

    Article 29 [Peace, Principles of International Law]

    (4.3) The State may become a member of the European Coal and Steel Community (established by Treaty signed at Paris on the 18th day of April, 1951), the European Economic Community (established by Treaty signed at Rome on March 25, 1957) and the European Atomic Energy Community (established by Treaty signed at Rome on March 25, 1957). The State may ratify the Single European Act (signed on behalf of the Member States of the Communities at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at the Hague on February 28, 1986). The State may ratify the Treaty on European Union signed at Maastricht on the 7th day of February 1992 and may become a member of that Union. No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done or measures adopted by the State necessitated by the obligations of membership of the European Communities or of the Communities or prevents laws enacted, acts done or measures adopted by the European Union or by the Communities, or institutions thereof, or by bodies competent under the Treaties establishing the Communities, from having the force of law in the State. The State may ratify the Agreement relating to Community Patents drawn up between the Member States of the Communities and done at Luxembourg on the 15th day of December, 1989.

    L’adattamento al diritto comunitario e’ disposto dalla norma che precede, derivante da un emendamento alla Costituzione apportato nel 1971 e successivo referendum favorevole del 1972.

    Nel 1992, anche in Irlanda si svolse un referendum per la ratifica del trattato di Maastrich, con esito favorevole.

     

     

     

  17. Lussemburgo
  18. Nella costituzione lussemburghese, l’art. 49–bis dispone la temporanea devoluzione di poteri ad organizzazioni internazionali.

    Article 49bis [International Institutions]
    The exercise of the powers reserved by the Constitution to the legislature, executive, and judiciary may be temporarily vested by treaty in institutions governed by international law.

    Il primato del diritto comunitario e’ pacificamente sostenuto anche in giurisprudenza.

     

     

  19. Paesi Bassi
  20. La ratifica di trattati e’ disciplinata dall’art. 91 della Costituzione: la competenza e’ del Parlamento, il quale puo’ indicare con specifico atto i casi in cui l’approvazione non e’ necessaria.

    Article 91
    (1) The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced without the prior approval of the Parliament. The cases in which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.
    (2) The manner in which approval shall be granted shall be laid down by Act of Parliament, which may provide for the possibility of tacit approval.
    (3) Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Chambers of the Parliament only if at least two–thirds of the votes cast are in favor.

    L’adattamento al diritto comunitario, argomento sul quale non sono sorte dispute giurisprudenziali, e’ regolato dal successivo art. 92.

    Article 92

    Legislative, executive, and judicial powers may be conferred on international institutions by or pursuant to a treaty, subject, where necessary, to the provisions of Article 91 (3).

     

     

  21. Portogallo

La ratifica dei trattati e’ disposta, in Portogallo, dal Presidente della Repubblica, previa approvazione del governo, della corte costituzionale o della Assemblea.

Article 138 Powers in International Relations

The President of the Republic is competent in international relations to:

     

  1. Ratify international treaties once they have been duly approved;

I trattati comunitari sono approvati dall’Assemblea.

Article 169 Form of the Acts
(1) The acts provided for in Article
164 (a) take the form of constitutional laws.
(2) The acts provided for in Article
167 (a) to (e) take the form of organic laws.
(3) The acts provided for in Article
164 (b) to (i) and (m) take the form of laws.
(4) The acts provided for in Article
166 (d) and (e) take the form of motions.
(5) The other acts of the Assembly of the Republic, as well as the acts of the Standing Committee that are provided for in Article
182 (3) (e) and (f) take the form of resolutions.

Da notare che il Portogallo e’ uno degli Stati che ha inserito in Costituzione norme specifiche per l’Europa.

Article 7 International Relations
(1) In its international relations, Portugal is governed by the principles of national independence, respect for human rights, the right of peoples to self–determination and independence, equality among States, the peaceful settlement of international disputes, non–interference in the internal affairs of other States, and co–operation with all other peoples for the emancipation and progress of mankind.
(2) Portugal advocates the abolition of all forms of imperialism, colonialism, and aggression, simultaneous and controlled general disarmament, the dissolution of politico–military blocs, and the setting up of a collective security system, with a view to the creation of an international order capable of safeguarding peace and justice in the relations among peoples.
(3) Portugal recognizes the right of peoples to revolt against all forms of oppression, in particular colonialism and imperialism.
(4) Portugal maintains special bonds of friendship and co–operation with the Portuguese speaking countries.
(5) Portugal commits herself to the reinforcement of the European identity and to the strengthening up of the European States' action towards peace, economic progress, and justice in the relations among peoples.

Il primato del diritto comunitario sul diritto interno e’ espressamente disposto dall’art. 8 della Costituzione.

Article 8 International Law
(1) The rules and principles of general or ordinary international law are an integral part of Portuguese law.
(2) Rules provided for in international conventions duly ratified or approved, following their official publication, apply in municipal law as long as they remain internationally binding with respect to the Portuguese State.
(3) Rules laid down by the competent organs of international organization to which Portugal belongs, apply directly in municipal law insofar as the constitutive treaties as applicable provide to that effect.

 

12. Regno Unito

Il Regno Unito non ha una costituzione scritta: pertanto non esistono disposizioni riguardanti il procedimento di modificazione delle norme fondamentali, considerate alla stregua di qualsiasi altra norma primaria. Alcune informazioni sul sistema legislativo sono fornite, per le materie contemplate normalmente in una costituzione, in una edizione informale predisposta da un gruppo consultivo.(nota 15)

La stipulazione e la ratifica del trattato sono prerogative reali. Peraltro la ratifica da parte della Corona e’ preceduta da un atto autorizzatorio del Parlamento (enabling act).

Il procedimento per la formazione di un act prevede tre letture.

In base all’European Communities Act del 1972 ed all’European Assembly Elections Act del 1978, ogni trattato che prevede un incremento dei poteri comunitari non puo’ essere ratificato senza la previa approvazione del Parlamento.

Ogni norma comunitaria prevale sul diritto interno

 

13. Spagna

In base alla Costituzione spagnola, la competenza per la conclusione di trattati spetta al Re.

Article 63 [Foreign Relations, Treaties, War]
(1) The King accredits ambassadors and other diplomatic representatives. Foreign representatives in Spain are accredited before him.
(2) It is incumbent on the King to express the consent of the State to obligate itself internationally through treaties in conformity with the Constitution and the laws.
(3) It is incumbent on the King, after authorization by the Parliament, to declare war and make peace.

La ratifica di alcuni tipi di trattati e’ subordinata alla autorizzazione delle assemblee parlamentari.

Article 94 [Prior Authorization]
(1) The giving of the consent of the State to obligate itself to something by means of treaties or agreements shall require prior authorization of the Parliament in the following cases:
a) Treaties of a political nature;
b) Treaties or agreements of a military nature;
c) Treaties or agreements which affect the territorial integrity of the State or the fundamental rights and duties established in Title I;
d) Treaties or agreements which imply important obligations for the public treasury;
e) Treaties or agreements which involve modification or repeal of some law or require legislative measures for their execution.
(2) The House of Representatives and the Senate shall be immediately informed of the conclusion of the treaties or agreements.

Per la devoluzione ad organizzazioni internazionali di diritti di sovranita’, l’art. 93 prescrive la approvazione di una legge organica, a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell’art. 81.

Article 93 [Transfer of Sovereignty]
By means of an organic law, authorization may be established for the conclusion of treaties which attribute to an international organization or institution the exercise of competences derived from the Constitution. It is the responsibility of the Parliament or the Government, depending on the cases, to guarantee compliance with these treaties and the resolutions emanating from the international or supranational organizations who have been entitled by this cession.

Article 81 [Organic Laws]
(1) Organic laws are those relative to the exercise of fundamental rights and public liberties, those approved by the Statutes of Autonomy and the general electoral system, and the others provided for in the Constitution.
(2) The approval, modification, or repeal of organic laws shall require an absolute majority of the House of Representatives in a final vote on the entire bill.

Occorre notare inoltre che l’art. 95 della Costituzione spagnola prevede, inoltre, che la conclusione di un trattato contenente disposizioni contrarie alla costituzione richiede una previa modifica alla Costituzione.

Article 95 [Conflict With Constitution]
(1) The conclusion of an international treaty which contains stipulations contrary to the Constitution shall require a prior constitutional revision.
(2) The Government or either of the Chambers may request the Constitutional Court to declare whether or not such a contradiction exists.

Nel 1992, il tribunale costituzionale si pronuncio’ sul procedimento di ratifica del trattato di Maastricht, nel senso che fosse necessaria una previa revisione costituzionale sulla materia della eleggibilita’ di cittadini dell’Unione, residenti in Spagna, nelle consultazioni elettorali comunali. La revisione, secondo il tribunale costituzionale, doveva essere espressa e attuata secondo la procedura appositamente prevista.

La Spagna, prima della ratifica della modifica ai trattati comunitari, ha proceduto quindi ad una revisione dell’art. 13 paragrafo 2 della Costituzione.

Article 13 [Aliens, Extradition, Asylum]
(1) Aliens in Spain may enjoy the public freedoms guaranteed by the present Title under the terms which treaties or laws may establish.
(2) Only Spaniards shall have the rights recognized in Article
23 except that which in keeping with the criteria of reciprocity may be established by treaty or law for the right to active and passive suffrage in municipal elections.
(3) Extradition will only be granted in compliance with a treaty or the law in keeping with the principle of reciprocity. Excluded from extradition are political crimes and acts of terrorism not being considered as such.
(4) The law shall establish the terms under which citizens of other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.

L’ingresso del diritto internazionale pattizio nell’ordinamento interno spagnolo e’ stabilito dall’art. 96.

Article 96 [Amendment, Abolishment]
(1) Validly concluded international treaties once officially published in Spain shall constitute part of the internal legal order. Their provisions may only be abolished, modified, or suspended in the manner provided for in the treaties themselves or in accordance with general norms of international law.
(2) To denounce international treaties and agreements, the same procedure established for their approval in Article
94 shall be used.

 

14. Svezia

Gli accordi internazionali della Svezia sono conclusi dal Governo, il quale non puo’ procedervi senza approvazione del Parlamento qualora il trattato presupponga modifiche o abrogazioni di leggi.

Peraltro Il governo può procedere a concludere accordi senza ottenere l' approvazione del Parlamento, se l' interesse dello Stato così richiede. In tal caso il governo riferira’ al Consiglio consultivo di affari esteri prima della conclusione dell' accordo.

Il governo può incaricare un' autorità amministrativa di concludere gli accordi internazionali negli argomenti in cui tali accordi non richiedono alcun' azione da parte del Parlamento o del Consiglio consultivo di affari esteri.

L’attribuzione di poteri ad organizzazioni internazionali e’ disciplinata dall’art. 5, anche in relazione ai limiti per i diritti fondamentali e di liberta’.

Le decisioni parlamentari riguardanti tali materie debbono ottenere il voto favorevole dei cinque sesti dei votanti e dei tre quarti dei componenti: la legge in materia deve indicare espressamente che un trattato internazionale avrà la forza di legge svedese.

Il Parlamento può prescrivere tramite una decisione adottata con la predetta procedura che le disposizioni si applicheranno nell’ordinamento interno.

Le funzioni giudiziarie o amministrative, non attribuite direttamentemente al governo, possono essere affidate ad un' organizzazione internazionale, o ad un' istituzione o ad una Comunità straniera o internazionale per mezzo d'una decisione del Parlamento.

Il Parlamento può autorizzare similarmente il governo o qualunque altro servizio pubblico per decidere d'una tal delegazione delle funzioni in una situazione particolare. Dove la funzione interessata coinvolge l'esercizio di poteri pubblici, la decisione del Parlamento sarà presa da una maggioranza di non meno di tre quarti dei voti.

Chapter 10 Relations with other States

Article 1
Agreements with other states or with international organizations shall be concluded by the Government.

Article 2
(1) The Government may not conclude any international agreement binding upon the Realm without Parliament approval, if the agreement presupposes the amendment or abrogation of a law or the enactment of a new law, or if it otherwise concerns a matter which is for the Parliament to decide.
(2) If in a case under Paragraph (1) a special procedure has been prescribed for the decision of the Parliament, the same procedure shall be followed in connection with the approval of the agreement.
(3) Nor may the Government in cases other than cases under Paragraph (1) without the approval of the Parliament conclude any international agreement which is binding upon the Realm, if the agreement is of major importance. The Government may, however, act without obtaining the Parliament's approval of the agreement if the interest of the Realm so requires. In such a case the Government shall confer instead with the Foreign Affairs Advisory Council before concluding the agreement.

Article 3
The Government may commission an administrative authority to conclude international agreements in matters in which such agreements do not require any action on the part of the Parliament or of the Foreign Affairs Advisory Council.

Article 4
The provisions of Articles
1 to 3 shall apply, mutatis mutandis, to the commitment of the Realm to any international obligation in any form other than an agreement and to any denunciation of an international agreement or obligation.

Article 5
(1) Any right of decision–making which is directly based on the present Instrument of Government and which purports at the laying down of prescriptions, the use of State property or the conclusion or denunciation of international treaties or commitments may be entrusted, to a limited extent, to an international organization for peaceful cooperation of which Sweden is a member or is to become a member or to an international court of law. No right of decision–making relating to matters concerning the enactment, amendment, or repeal of a fundamental law, of the Parliament Act or of the Act concerning elections for the Parliament, or which regards a limitation of any of the rights and freedoms referred to in Chapter
2 may be thus delegated. The provisions relating to the enactment of fundamental laws shall apply in respect of any decision concerning such delegation. If a decision in accordance with such provisions cannot be held in suspense, the Parliament may approve a delegation of the right of decision–making by a majority of no fewer than five sixths of those present and voting and no fewer than three fourths of the total membership of the Parliament.
(2) Where it has been laid down in law that an international treaty shall have the force of Swedish law, the Parliament may prescribe by a decision taken in the order laid down in Paragraph (1) that any future amendment to the treaty, which is binding upon the Realm, shall apply also within the Realm .
(3) Any judicial or administrative function not directly based on the present Instrument of Government may be entrusted to another state, to an international organization, or to a foreign or international institution or community by means of a decision of the Parliament. The Parliament may likewise authorize the Government or any other public authority to decide on such a delegation of functions in a particular situation. Where the function concerned involves the exercise of public authority, the Parliament's decision shall be taken by a majority of no fewer than three fourths of those present and voting. A decision to delegate a function of this nature may also be taken in the manner prescribed for the enactment of a fundamental law.

 

 

 

Da una analisi comparata delle disposizioni contenute nelle Costituzioni degli Stati membri, emergono le seguenti considerazioni.

Tutti gli Stati hanno una legge fondamentale, ad eccezione del Regno Unito.

Su quattrordici Stati membri, otto hanno inserito nelle Costituzioni, a vario titolo, disposizioni esplicite riguardanti l’Unione Europea:

 

 

 

 

 

 

 

 

bulletIl Belgio, all’art. 168 per quanto riguarda l’informativa parlamentare e all’art. 117 per quanto riguarda il Parlamento Europeo
bulletla Finlandia con una pluralita’ di disposizioni
bulletla Francia con gli articoli 88 e seguenti
bulletla Germania con piu’ disposizioni
bulletl’Irlanda, ove i trattati vengono espressamente richiamati in Costituzione
bulletl’Italia, in modo del tutto indiretto: nella recente riforma del sistema elettorale regionale e’ stata disposta espressamente la incompatibilita’ della carica di consigliere o assessore regionale con l’appartenenza al Parlamento Europeo (art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, modificativo dell’art. 122 della Costituzione)
bulletil Lussemburgo all’art. 49–bis
bulletil Portogallo con quattro disposizioni

La materia dei Trattati internazionali e’ contemplata da tutte le Costituzioni, con una maggiore o minore diffusione in funzione del grado di analiticita’ delle carte costituzionali: il numero degli articoli delle Costituzioni varia, infatti, da un minimo di 50 articoli per l’Irlanda sino ad un massimo di 298 per il Portogallo (con una media di 142 articoli).

Di seguito si riproduce una Scheda di analisi delle Costituzioni dei Paesi membri dell'Unione Europea, con alcuni riferimenti (anno di adozione e numero totale di articoli). L’analisi e’ stata condotta, su testi tutti in inglese, per le seguenti chiavi di ricerca:

 

 

 

 

 

bulletricorrenza del termine "Europ"
bulletricorrenza del termine "ratif"
bulletricorrenza del termine "treaties"
bulletricorrenza del termine "international"
bulletricorrenza del riferimento a "European Parlamient"

 

Scheda di analisi delle Costituzioni dei Paesi membri dell'Unione Europea (i numeri sono gli articoli)

chiave di ricerca ->

anno di adozione (e modifiche) della Costituzione

Europ*

ratif*

Treaties

international

rif. European Parliament

Numero totale articoli della Costituzione

articoli

Austria

1929 (1983)

/

/

16, 50, 140

9, 145

/

152

Belgio

1970 (1994)

168 (informativa parlamentare)

128

167

167-169

117

198

Danimarca

1953 (1992)

/

/

19, 42 (referendum)

19

/

89 (sezioni)

Finlandia

1999 (sostituisce 1919)

50, 93, 96, 97

/

94, 95, 97

/

28

131

Francia

1958 (1999)

88 ss.

11, 52, 53

83

52-56

/

92

Germania

1949

16 preamb., 23, 45, 50, 52, 88, 108

/

32, 59, 73, 79, 123, 130

9, 24, 25, 59, 73, 79, 100, 115a

/

146

Grecia

1975

/

28, 36

28, 36

5, 28, 36

/

120

Irlanda

1937

29 (rif. singoli Trattati)

/

29

/

/

50

Italia

1948 (2000)

122 (rif. European Parliament)

72, 80, 87

10, 72, 80, 87

10, 11, 35

122 (rif. European Parliament)

139

Lussemburgo

1868

49bis

/

37, 95

49bis

/

121

Paesi bassi

1983 (sostituisce 1972)

/

60, 87, 138, 139

73, 91, 93, 94, 95, 120

60, 63, 90, 92, 93, 94, 95

/

142

Portogallo

1976

7, 118 (referendum), 136, 139

8, 122, 138, 141, 165, 177, 278, 280

8, 138, 164, 229, 277

4, 7, 8, 9, 15, 29, 55, 81, 103, 118, 137, 138, 164, 200 ,203, 229, 273, 277-280

/

298

Regno Unito

mancante

/

/

/

/

/

/

Spagna

1978

/

10

10, 63, 93-96

10, 28, 63, 75, 87, 93-96, 149

/

169

Svezia

1975

/

/

cap. 10 art. 5

cap. 10

/

152 in 13 capitoli

 

 

 

 

 

 

8. L’evoluzione dei Trattati: analisi della proposta

I Trattati comunitari sono composti da circa 700 articoli e 38 protocolli, formati in cinquanta anni di attivita’(nota 16).

Nonostante la rinumerazione conseguente alla approvazione del Trattato di Amsterdam, questa struttura appare non piu’ rispondente alle esigenze di trasparenza e semplificazione.

Nel gennaio 2000 la Commissione Europea ha richiesto all’Istituto universitario europeo di Firenze uno studio, riguardante i trattati.

L’elaborato e’ stato consegnato nel maggio 2000.

Ne emerge che l’intero corpus dei trattati potra’ essere un documento formato da due parti:

     

  1. una prima parte consistente nel trattato fondamentale dell’Unione accompagnato da due protocolli che comprendono gli elementi essenziali dell’Unione:
bulletquadro istituzionale
bulletfunzionamento
bulletobiettivi e politiche
  1. una seconda parte che raccoglie le disposizioni meno essenziali.

 

Tra le proposte, sulle implicazioni istituzionali all’allargamento, all’esame della Conferenza Intergovernativa in corso, vi e’ un punto, ripreso dalla relazione consegnata il 18 ottobre 1999 dagli esperti Dehaene – von Weizsäcker – Lord Simon (nota 17), ove si prospetta la necessita’ di cambiare in modo netto la procedura che in futuro dovra’ permettere di modificare i trattati.

L’implicazione dei meccanismi di modifica dei trattati con la questione dell’allargamento e’ dovuta alle lungaggini e difficolta’ che si prevedono per la ratifica di atti modificativi dei trattati da parte di un elevato numero di Stati.

Per consentire questo meccanismo differenziato di approvazione delle modifiche da parte dei singoli Stati membri, occorrera’ distinguere la natura delle disposizioni degli attuali trattati

I predetti esperti hanno suggerito di dividere il testo dei trattati in due parti:

 

 

bulletuna parte fondamentale, contenente le finalita’, i principi e gli orientamenti di carattere generale, i diritti dei cittadini ed il quadro istituzionale; questa parte del trattato e’ soggetta a modifiche secondo il meccanismo attuale, che prevede una CIG e la ratifica da parte dei singoli Stati secondo gli ordinamenti costituzionali interni
bulletuna seconda parte, formata da uno o piu’ testi, ove sarebbero inserito le altre disposizioni dei trattati, comprese quelle relative a politiche specifiche; queste disposizioni potrebbero essere modificate con una decisione del Consiglio (deliberante con una nuova maggioranza superqualificata o all’unanimita’, a secondo deglle materie) e con l’assenso del Parlamento Europeo (eventualmente a maggioranza speciale).

3. Riorganizzazione dei testi dei trattati

3.1 Motivi che rendono necessario un cambiamento

Il gruppo ritiene necessario cambiare in modo fondamentale la procedura che

in futuro dovrà permettere di modificare i testi legislativi che attualmente si

presentano sotto forma di trattato. Per permettere questo cambiamento

occorrerà preventivamente distinguere la natura delle disposizioni nei trattati

attuali.

Negli ultimi dieci–quindici anni, l'Unione ha vissuto un processo permanente

di modifica dei trattati. Non vi è stato momento in cui non si stesse

preparando, negoziando o ratificando l'una o l'altra modifica. Al riguardo, la

situazione attuale è emblematica: il trattato di Amsterdam è entrato in vigore il

1° maggio, e il 4 giugno il consiglio europeo di Colonia ha deciso la

convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa.

Un processo permanente di revisione dei trattati è fonte di difficoltà politiche

in molti degli attuali Stati membri. Esso contribuisce ad alimentare un senso di

incertezza del diritto, nonché il timore di continui nuovi interventi e di un

progressivo accentramento – timore che, a torto o a ragione, è diffuso in settori

rilevanti della pubblica opinione. Non è possibile continuare su questa via in

un'Unione allargata e aspettare che ogni modifica dei trattati passi per le

procedure di ratifica di 25 o più sistemi parlamentari, con prevedibili ritardi e

frustrazioni, oltre ai rischi di completa paralisi.

3.2 Proposte

Il gruppo suggerisce che i testi dei trattati attuali vengano divisi in due parti

distinte.

· La parte fondamentale del trattato enuncerà solo le finalità, i principi e gli

orientamenti di politica generale, i diritti dei cittadini e il quadro

istituzionale. Queste disposizioni, come avviene attualmente, potrebbero

essere modificate solo all'unanimità, mediante una CIG e previa ratifica da

parte di ciascuno Stato membro. È probabile che modifiche del genere

sarebbero poco frequenti.

· In un testo distinto (o in vari testi) figurerebbero le altre disposizioni degli

attuali trattati, comprese quelle relative a politiche specifiche. Queste

disposizioni potrebbero essere modificate con una decisione del Consiglio

(che delibererebbe a una nuova maggioranza superqualificata o

all'unanimità, a seconda degli argomenti) e con l'assenso del Parlamento

europeo (eventualmente con una maggioranza speciale).

Un cambiamento del genere presenterebbe vari vantaggi:

· ridurrebbe notevolmente l'attuale bisogno di modificare incessantemente i

trattati europei;

· renderebbe la struttura istituzionale di base più perspicua, più

comprensibile per l'opinione pubblica;

· introdurrebbe una procedura di revisione basata, almeno in parte, su una

forma di votazione a maggioranza, con l'intervento del Parlamento

europeo.

3.3 Attuazione

Su questo argomento è già stato condotto un lavoro preliminare rilevante, in

particolare presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. Esistono progetti

che mostrano come si potrebbe procedere a una divisione del genere.

L'impostazione suggerita dal presente rapporto non provocherebbe quindi

indebiti ritardi. La Commissione potrebbe dare mandato all'Istituto europeo

affinché ultimi il suo lavoro, in cooperazione con i servizi giuridici del

Consiglio, della Commissione e del Parlamento. Ciò permetterebbe di chiarire

i termini della discussione e di dimostrare la fattibilità e l'interesse di una

riorganizzazione dei testi dei trattati. Fin dall'inizio dei suoi lavori la CIG

potrebbe allora disporre di un progetto concreto quale base di negoziato se,

conformemente alla proposta del gruppo, deciderà di procedere in questo

modo.

 

La Commissione Europea (nota 18) si e’ espressa come segue.

 

Nel suo parere sulla conferenza intergovernativa del 1996 (nota 19), la Commissione aveva

osservato che il trattato contiene disposizioni di rilevanza assai variabile per effetto di

successive aggiunte. Essa riteneva necessario che talune disposizioni del trattato

possano essere modificate secondo un sistema meno rigido di quello attualmente in

vigore.

Dal canto suo, la relazione dei sigg. Dehaene, von Weizsäcker e Lord Simon

suggerisce che i trattati siano strutturati in due parti : da un lato i testi di base e

dall’altro i testi applicativi. Questi ultimi, comprendenti le disposizioni meno

fondamentali, potrebbero essere modificati dal Consiglio (a maggioranza qualificata

rafforzata o all’unanimità) previo parere conforme del Parlamento europeo.

Va peraltro osservato che il trattato CECA contiene già, in certi casi e per talune

disposizioni non fondamentali, una procedura di revisione semplificata (nota 20) 7 . In materia di

politica economica e monetaria, il trattato prevede una procedura snellita per la

modificazione del protocollo sui disavanzi eccessivi (art. 104 TCE).

L’allargamento porta necessariamente a prospettare l’eventualità di modificare le

politiche comuni senza ratifica da parte dei parlamenti nazionali e, in certi casi, senza

dover deliberare all’unanimità. La Commissione non sottovaluta la difficoltà tecnica e

politica di tale atto, che dovrebbe rispettare la parità di diritto e non comportare

variazioni delle attuali competenze dell’Unione o della Comunità. Nondimeno, la

ristrutturazione dei trattati, con l’introduzione di procedure di revisione confacenti alla

prospettiva di un numero di Stati membri quasi doppio, presenterebbe ovvi vantaggi

per gli ulteriori sviluppi della costruzione europea, in quanto :

– permetterebbe di circoscrivere il trattato di base alle disposizioni essenziali per

l’Unione europea, rendendone più chiari gli impegni, più leggibili le finalità e, in

fin dei conti, facendo di questo testo un migliore strumento di democrazia;

– manterrebbe il carattere evolutivo dei trattati. L’attuale procedura di una

conferenza le cui conclusioni, approvate all’unanimità, devono essere

sottoposte ai procedimenti nazionali di ratifica diventerà, dopo l’allargamento,

troppo pesante per adeguare le disposizioni congiunturali e non essenziali dei

trattati al mutare delle esigenze.

La Commissione considera quest’idea interessante e meritevole di approfondimento,

tanto che essa intende promuovere, a titolo esplorativo, una riflessione in proposito

sulla base degli studi teorici già intrapresi.

Il primo passo dovrebbe essere quello d’individuare, nei trattati, le disposizioni che si

prestano ad una procedura di revisione semplificata. Si possono già trovare alcuni

esempi nei trattati odierni (art. 67 TCE sulla modifica delle procedure decisionali in

materia di visti, asilo e immigrazione, art. 133 TCE sull’estensione a taluni settori dei meccanismi della politica commerciale comune). Le stesse modalità potrebbero essere

applicate anche ad altre questioni non fondamentali.

La Commissione Europea (21) ha auspicato che la predetta proposta sia meritevole di ulteriore approfondimento.

"La Commissione ritiene inoltre che la proposta (nota 22) di strutturare i trattati in due parti (da un lato i testi di base e dall'altro i testi applicativi, di natura meno fondamentale) presenta un grande interesse. I testi dei trattati diventerebbero più semplici e leggibili, come è ormai considerato indispensabile; inoltre, tale distinzione consentirebbe di prevedere per la modifica dei testi d'applicazione una procedura meno laboriosa di quella attualmente prevista per la revisione dei trattati e adeguata alla prospettiva di un numero di Stati membri quasi raddoppiato. La Commissione ha deciso di esaminare se è possibile siffatta revisione dei trattati e ha incaricato l'Istituto universitario europeo di Firenze di effettuare uno studio. Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione si riserva la possibilità di presentare alla conferenza proposte in merito."

L’adozione di questa soluzione permetterebbe alla nuova seconda parte dei trattati di evolvere con una procedura di approvazione semplificata, senza ratifica da parte dei parlamenti nazionali e, a certe condizioni, anche senza unanimita’.

La predetta proposta non riguarda peraltro il sistema di competenze gia’ fissato per le istituzioni comunitarie dai trattati.

Come una tale soluzione possa trovarsi in potenziale contrasto con le costituzioni nazionali, e’ evidente sin d’ora.

Il Parlamento europeo ha espresso la propria posizione nella risoluzione A5–0058/1999 del 10 novembre 1999.

La costituzionalizzazione dell'Unione: avvicinare l’Europa ai cittadini

11. si compiace della decisione di elaborare una Carta dei diritti fondamentali;

12. ritiene che la prospettiva di un’Unione ampliata renda necessario il varo di un processo costituzionale che comprenda una semplificazione e razionalizzazione dei trattati al fine di assicurarne la trasparenza e l’intelligibilità per i cittadini; è del parere che l’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali sia parte integrante di tale processo costituzionale;

13. ritiene che la costituzionalizzazione dell'Unione implichi, in particolare, la fusione dei trattati in un testo unico e la distinzione tra due parti:

a) una parte costituzionale comprendente il preambolo, gli obiettivi dell'Unione e i diritti fondamentali, nonché le disposizioni concernenti le istituzioni e le procedure decisionali,

b) una seconda parte che definisce le politiche dell'Unione;

14. ritiene che la CIG debba modificare la futura procedura di revisione dei trattati basandola sulla duplice legittimazione dell’Unione, onde pervenire a una democratizzazione del processo di revisione grazie all’introduzione di un potere codecisionale dell’istituzione che rappresenta gli Stati e di quella che rappresenta i cittadini dell’Unione;

 

Nella Conferenza intergovernativa in corso nel giugno 2000, la Presidenza portoghese di turno si e’ espressa come segue.(nota 23)

6. In seguito ad una richiesta della Commissione, l'Istituto universitario europeo di Firenze ha elaborato un progetto di riorganizzazione dei trattati, che è stato trasmesso a fine maggio alle delegazioni, che sarà oggetto di una comunicazione della Commissione nel corso del mese di luglio prossimo. Tale lavoro si iscrive nelle attività avviate nel corso della precedente CIG e sfociate in un progetto di fusione del TUE e del TCE elaborato da un gruppo di esperti.

In assenza di una valutazione della Commissione e per mancanza di tempo, le delegazioni non sono state in grado di pronunciarsi sul contenuto di questo nuovo progetto. Tuttavia, tenuto conto sia della tecnicità della materia che della sua sensibilità sul piano politico, è sin d'ora generalmente riconosciuto che tali lavori non potranno comunque essere portati a termine nel quadro dell'attuale Conferenza. Spetterà quindi alla prossima Presidenza proporre, a tempo debito, le disposizioni necessarie affinché la discussione continui secondo modalità appropriate e nell'ambito opportuno.

 

 

9. Conclusioni

Il materiale disponibile sulla evoluzione dei trattati e’ imponente.

Sulla stampa vi e’ una continua attenzione sulla materia.

E vi sono inoltre molti interventi, da parte delle piu’ alte cariche degli Stati membri, sulla materia.

Si pensi, ad esempio all’intervento di Chirac al Bundestag (nota 24).

En effet, et c'est notre troisième chantier, je propose que, dès après le sommet de Nice, nous lancions un processus qui nous permette, au–delà de la CIG, de répondre aux autres questions institutionnelles qui se posent à l'Europe.

D'abord, réorganiser les traités afin d'en rendre la présentation plus cohérente et plus compréhensible pour les citoyens. Ensuite, définir de façon claire la répartition des compétences, vous l'avez souligné, Monsieur le Président et vous avez raison, des compétences entre les différents niveaux de l'Europe. Nous pourrions également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux frontières géographiques ultimes de l'Union ; préciser la nature de la Charte des droits fondamentaux que, je l'espère, nous aurons adoptée à Nice ; et enfin préparer les ajustements institutionnels nécessaires, tant du côté de l'exécutif que de celui du Parlement, pour renforcer l'efficacité et le contrôle démocratique de notre Union.

Cette réflexion préparatoire devra être conduite de façon ouverte, en associant les gouvernements et les citoyens, à travers leurs représentants au Parlement européen et dans les Parlements nationaux. Les pays candidats devront naturellement y prendre part. Plusieurs formules sont envisageables, du Comité des sages à un modèle inspiré par la Convention qui rédige notre Charte des droits fondamentaux.

Et à l'issue de ces travaux qui prendront sans doute quelque temps, les gouvernements puis les peuples seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première "Constitution européenne".

 

Ed inoltre l’intervento di Ciampi del 6 luglio 2000 all’Universita’ di Lipsia (nota 25).

L'integrazione europea si sta ampliando: da economica e monetaria ad autentico legame di solidarietà

democratica. Questo processo, come dissi all'Università di Bologna nel febbraio scorso, ha bisogno d'una

Costituzione europea: essa è necessaria per dimostrare che la fonte ultima della legittimità delle istituzioni

nell'Unione Europea risiede nei cittadini; è necessaria perché non può esistere identità europea senza

un'adesione piena a valori che includano la lotta alla xenofobia ed il rispetto delle minoranze; è necessaria

per proiettare i valori fondamentali di democrazia, di libertà oltre il perimetro dell'Unione Europea, verso

tutti i Paesi che sollecitino un ancoraggio con l'Unione. Della Costituzione europea possiamo definire sin

d'ora i due cruciali nuclei: una prima parte che farà proprio il contenuto della Carta dei Diritti

Fondamentali; una seconda che individui le sfere di competenza e di responsabilità non solo per gli organi

dell'Unione ma per i soggetti istituzionali (dai Comuni, alle Regioni, agli Stati) che partecipano alla vita

associativa europea.

L'Europa è già un'entità politica capace d'agire, all'interno ed all'esterno, nei settori dove gli Stati non

hanno la capacità d'operare da soli. Vorrei richiamare alcune aree dove sviluppare sin da ora più

decisamente la vocazione europea e perseguire ulteriori traguardi: – la capacità di governo dell'Unione,

necessaria al completamento della moneta, va consolidata con il rafforzamento del governo centrale

dell'economia: l'Euro 11 può accrescere la sua autorevolezza attraverso il metodo delle analisi comuni,

l'indicazione delle soluzioni appropriate, la verifica della loro autonoma ma vincolante attuazione da parte

dei singoli governi; – la cooperazione rafforzata va posta al centro del consolidamento istituzionale: sia

attraverso le possibilità offerte dal Trattato di Amsterdam, sia immaginando forme più ardite di

cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune e di difesa; – un'identità culturale che

non guardi solo alla pur essenziale tutela della nostra eredità storica ed artistica ma che rappresenti una

sfida affascinante, per renderla più feconda e per consolidare il sentimento di appartenenza a una comune

civiltà.

Stiamo affrontando la più grande impresa di stabilizzazione politica mai tentata in Europa, perché non più

basata sulla ricerca di equilibri di potenza ma sulla comunanza di valori e di istituzioni. Questo è il senso

profondo della pace europea.

Non è detto, va ripetuto, che le tappe di questo processo debbano essere uguali per tutti e

contemporaneamente. E' necessario lo stimolo, impegnato e consapevole, di un nucleo di Stati capace di

trasformare in un vincolo sempre più stringente il nesso già largamente avvertito fra interesse nazionale ed integrazione europea.

Se poi ci si chiede quali siano gli Stati che possono prendere l'iniziativa di forme più avanzate di

integrazione, la risposta è semplice: quanti, a partire dai Paesi fondatori, siano disposti e pronti a

parteciparvi. L'impegno e la stabilità dell'Italia sono fuori discussione: abbiamo sempre saputo prendere

posizione, con senso di responsabilità e con fermezza, su tutte le questioni decisive dell'Europa. Siamo

sempre stati in prima linea nella costruzione del consenso europeo. Abbiamo pagato dei prezzi quando si

rivelato necessario. Stiamo mantenendo gli impegni assunti al momento di entrare nell'euro: il rapporto fra deficit e PIL è all'uno e mezzo per cento e scenderà ancora, verso il pareggio. La cultura della stabilità

monetaria è divenuta componente essenziale della mentalità degli italiani.

Sarà questo, anche in futuro, il nostro comportamento, con il sostegno del Parlamento italiano, con un

consenso di popolo che non ha l'eguale in Europa e che avverto, anche fra le maggiori forze politiche,

sull'avviato dibattito della Costituzione europea.

 

Secondo un certo orientamento dottrinale, gia’ esiste una Costituzione Europea.

"Vi è una Costituzione europea? Per un "comunitarista" la Costituzione europea c’è, ed è costituita dai Trattati, quotidianamente applicati anche a livello giurisprudenziale." (nota 26)

 

Su questo grande tema, vi sara’ modo di aspettarsi un serrato confronto nel prossimo futuro dell’Europa.

 

 

Nota bibliografica (nota 27)

 

 

Atti del convegno "Cittadinanza europea e rappresentanza"
Introduttore: prof. Massimo Luciani – 7 aprile 2000 – consultabili all’indirizzo internet http://www.luiss.it/semcost/europa/cittadin/index.html

Atti del convegno "Cittadini e Istituzioni nel Trattato di Amsterdam" – Roma, Camera dei Deputati, 23 giugno 1998 – consultabili all’indirizzo http://www.eurit.it/gfe/prince2inte.html

Atti del convegno "I diritti fondamentali nel quadro dell'Unione europea"
Introduttore: prof. Erhard Denninger – 10 dicembre 1999 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/diritti/index.html

Atti del convegno "Il rapporto fra le istituzioni comunitarie dopo il Trattato di Amsterdam" Introduttore: Prof. Natalino Ronzitti – 22 ottobre 1999 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/amsterdam/index.html

Atti del convegno "La Carta europea dei diritti" Introduttore: Prof. Antonio Baldassarre – 28 maggio 1999 – consultabili all’indirizzo internet http://www.luiss.it/semcost/europa/carta/index.html

Atti del convegno "La cooperazione rafforzata e la flessibilità"
Introduttore: prof. Sergio Marchisio – 10 dicembre 1999 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/marchisio/index.html

 

Atti del convegno "La sussidiarietà nell'ordinamento europeo"
Introduttore: prof. Lòpez Pina – 14 gennaio 2000 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/sussidiar/index.html

Atti del convegno "Legalità e sussidiarietà tra diritto interno e diritto comunitario"
Introduttore: Prof. Cesare Pinelli – 25 giugno 1999 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/legalita/index.html

Atti del convegno "Le Costituzioni nazionali e la Costituzione europea" Introduttore: Prof. Nania – 7 maggio 1999 – consultabili all’indirizzo internet http://www.luiss.it/semcost/europa/costeur/index.html

Atti del convegno "Le forme di governo europee"
Introduttore: Prof. Giuseppe De Vergottini – 1 ottobre 1999 – consultabili all’indirizzo internet
http://www.luiss.it/semcost/europa/forme/index.html

BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione europea, 5^ ed., Padova, 1997

CERRETELLI A., "Il rebus della riunificazione europea", in Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2000, pag. I

CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea (genesi–struttura–contenuto–processo di ratifica), Roma, 1993

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Discorso del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi in occasione del conferimento della laurea "honoris causa" all'Universita' di Lipsia – 6 luglio 2000 (il cui testo e’ disponibile al sito http://www.quirinale.it/ Discorsi/Discorso.asp?id=12560)

Discours prononce par Monsieur Jacques Chirac President de la Republique Francaise devant le Bundestag: "Notre Europe" – Berlino – 27 giugno 2000 (il cui testo e’ disponibile al sito http://www.elysee.fr/cgi–bin/auracom/aurweb/search/ file?aur_file=discours/2000/ALLE0003.html)

Documentazione sulle politiche comunitarie (pubblicazione del Servizio Rapporti Internazionali e con l’Unione Europea della Camera dei Deputati), n. 30, XIII legislatura, novembre 1999, sul tema "Preparazione della riforma dei trattati e della prossima Conferenza Intergovernativa"

DRAETTA, Elementi di diritto comunitario (parte istituzionale), Milano, 1994

DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione europea (parte istituzionale), Milano, 1999

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GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, 1994

"IL TRATTATO DI AMSTERDAM, Istruzioni per l’uso", pubblicazione della Commissione Europea, (PD–23–99–168–IT–C), Bruxelles, 1999

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MARCHISIO, "L’Europa nelle Costituzioni dopo Amsterdam", in Affari Esteri, 1999 (fasc. 122), 309

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"OBIETTIVI STRATEGICI 2000–2005 – UN PROGETTO PER LA NUOVA EUROPA" – Comunicazione COM (2000) 154 del 9 febbraio 2000 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato della Regioni

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"PER L’AFFERMAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL'UNIONE EUROPEA E’ TEMPO DI AGIRE" - RELAZIONE DEL GRUPPO DI ESPERTI IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI (Presidente: Prof. Spiros Simitis) - documento della Commissione europea, Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, Unità V/D.2 – Bruxelles, febbraio 1999 – disponibile al sito internet http://europa.eu.int/comm/employment_social/ fundamri/expertgroup/report_it.pdf

"PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA" sito web (a carattere divulgativo) del Consiglio dell’Unione europea, consultabile all’indirizzo http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=it

"RELAZIONE DELLA PRESIDENZA AL CONSIGLIO EUROPEO DI FEIRA" – Documento CONFER 4750/00 1 DQPG IT – CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI – 14 giugno 2000 – CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLA RIFORMA ISTITUZIONALE, disponibile al sito internet http://db.consilium.eu.int/cigdocs/IT/04750i.pdf

ROSSI L.S., "Rapporto fra norme comunitarie e norme interne", voce in Digesto, IV ed., vol. XII (discipline pubblicistiche)

 

 

Appendice

Materiale di consultazione:

 

     

  1. – Comunicato della Commissione n. IP/00/479, Bruxelles, 15 maggio 2000 (nota 28) 
  2. riferimento: pagina web raggiungibile attraverso la connessione al sito http://europa.eu.int/rapid/start/

    e tramite la seguente procedura:

    – impostazione su Connect to RAPID with guest access;

    – selezionare ‘No date’; Reference = ‘IP/00/479’; impostazione su Submit query;

    – impostazione sulla riga TXT: ‘IT’.

     

     

  3. – "Reorganisation of the European Treaties" (scheda di riferimento dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze) (nota 29)  
  4. riferimento: pagina web all’indirizzo http://www.iue.it/RSC/research-main-EUR-00.htm

     

     

  5. – "Dialogo: istruzioni per l’uso" (scheda della Commissione europea del materiale disponibile sui temi della conferenza intergovernativa e del Dialogo sull’Europa) (nota 30)

riferimento: pagina web all’indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/igc2000/dialogue/info/ practical/support/element/references/index_it.htm

 

 

NOTE AL TESTO

 

(1) cfr. RUBERTI A. (Presidente Commissione per le politiche comunitarie dell’Unione Europea della Camera dei Deputati), discorso tenuto al convegno "Cittadini e Istituzioni nel Trattato di Amsterdam" (Roma, Camera dei Deputati, 23 giugno 1998), consultabile all’indirizzo http://www.eurit.it/gfe/prince2inte.html

(2) le parole virgolettate sono di CERRETELLI A., "Il rebus della riunificazione europea", in Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2000, pag. I

(3) PALADIN, "Il deficit democratico nell'ordinamento comunitario", Atti del Convegno "Società europea e revisione del Trattato di Maastricht" presso l’Università degli Studi di Padova, 21–22 novembre 1996, consultabile al sito internet http://www.eurplace.org/programm/–padova/paladin.html

(4) MARCHISIO, "L’Europa nelle Costituzioni dopo Amsterdam", in Affari Esteri, 1999 (fasc. 122), 309

(5) CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea (genesi–struttura–contenuto–processo di ratifica), Roma, 1993, 323

(6) MARCHISIO, "L’Europa nelle Costituzioni dopo Amsterdam", cit., 307

(7) CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, cit., 317

(8) CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, cit., 321

(9) BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione europea, 5^ ed., Padova, 1997, 185

(10) cfr. CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, cit., 325

(11) recante "Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali", pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997

(12) CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, cit., 337

(13) DRAETTA, Elementi di diritto comunitario (parte istituzionale), Milano, 1994, 255

(14) sulle relative vicende si rimanda a CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, cit., da pag. 341 a pag. 350

(15) (Anthony Bradley ed altri) ed. 1993 disponibile dal link http://www.uni–wuerzburg.de/law/uk00000_.html dell’Universita’ bavarese di Würzburg da dove provengono tutti i materiali utilizzati.

(16) cfr. pubblicazione DIALOGO@info giugno 2000 disponibile al sito http://europa.eu.int/comm/igc2000/dialogue/info/newsletter/Dialogue@info01_it.pdf

(17) relazione Dehaene – von Weizsäcker – Lord Simon ("Implicazioni istituzionali dell'allargamento" – relazione presentata il 18 ottobre 1999 alla Commissione europea)

(18) Comunicazione COM (1999) 592 del 10 novembre 1999 della Commissione: "LA RIFORMA ISTITUZIONALE AL SERVIZIO DELL’ALLARGAMENTO" – Contributo della Commissione europea alla preparazione della conferenza intergovernativa sulle questioni istituzionali (Comunicazione del Presidente e del Sig. Barnier) disponibile al sito internet http://europa.ue.int/comm/igc2000/offdoc/ prep_igc_it.pdf

(19) Febbraio 1996 – parere della Commissione europea sulla riunione della conferenza intergovernativa del 1996 prevista dal trattato di Maastricht.

(20) 18 aprile 1951 – trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (articolo 95, paragrafi 2 e 3).

(21) Parere COM (2000) 34 del 26 gennaio 2000 della Commissione ai sensi dell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea per la riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per una modifica dei trattati "LA RIFORMA ISTITUZIONALE AL SERVIZIO DELL’ALLARGAMENTO"

(22) La Commissione aveva sottolineato, nel suo parere per la precedente conferenza intergovernativa, la necessità di distinguere le disposizioni del trattato che hanno carattere fondamentale dalle altre, che così possono essere modificate, secondo un sistema meno rigido di quello attualmente in vigore. Questa proposta è stata sviluppata nella relazione Dehaene – von Weizsäcker – Lord Simon ("Implicazioni istituzionali dell'allargamento" – relazione presentata il 18 ottobre 1999 alla Commissione europea).

(23) documento CONFER 4750/00 1 DQPG IT – CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI – 14 giugno 2000 – CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLA RIFORMA ISTITUZIONALE – "Relazione della Presidenza al Consiglio Europeo di Feira" (Parte prima – Capo 7: Altre questioni – punto C.Presentazione/organizzazione dei trattati)

(24) "NOTRE EUROPE" – DISCOURS PRONONCE PAR MONSIEUR JACQUES CHIRAC PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DEVANT LE BUNDESTAG, Berlin – Allemagne – Mardi 27 juin 2000 (il cui testo e’ disponibile al sito http://www.elysee.fr/cgi–bin/auracom/aurweb/search/file?aur_file= discours/2000/ALLE0003.html)

(25) Discorso del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi in occasione del conferimento della laurea "honoris causa" dell'Universita' di Lipsia – 6 luglio 2000 (il cui testo e’ disponibile al sito http://www.quirinale.it/Discorsi/–Discorso.asp?id=12560).

(26) intervento di DE CATERINI al convegno del 10 dicembre 1999 su "La cooperazione rafforzata e la flessibilità" presso la Luiss (Introduttore: prof. Sergio Marchisio), consultabile al sito http://www.luiss.it/semcost/europa/ marchisio/index.html

(27) N.B.: i testi delle Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, e di molti altri Paesi del mondo, tutti in lingua inglese, sono resi disponibili da collegamenti al sito internet dell’Universita’ bavarese di Würzburg, raggiungibili al seguente indirizzo: http://www.uni–wuerzburg.de/law/

(28) pagina web raggiungibile attraverso la connessione al sito http://europa.eu.int/rapid/start/

e tramite la seguente procedura:

– impostazione su Connect to RAPID with guest access;

– selezionare ‘No date’; Reference = ‘IP/00/479’; impostazione su Submit query;

– impostazione sulla riga TXT: ‘IT’.

(29) pagina web all’indirizzo http://www.iue.it/RSC/research-main-EUR-00.htm

(30) pagina web all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/igc2000/dialogue/info/ practical/support/element/references/index_it.htm