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Le
nuove frontiere dell’e.government : la
firma digitale
di
Giorgio De Francesco Vice
Prefetto Aggiunto del Ministero dell’Interno
Il
problema della semplificazione amministrativa è stato affrontato per la prima
volta dal legislatore italiano con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e
successivamente con altri provvedimenti aventi lo scopo di riordinare il
sistema normativo, operazione quest’ultima completata con la redazione del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445 del 28.12.2000), che
parte dalla ormai storica legge n. 15 del 1968, ma esamina anche norme
precedenti. E’ però in
particolare negli ultimi tre anni che, in materia di documentazione
amministrativa, sono state prodotte le più rilevanti novità, dovute sia all’esigenza
di ridurre la quantità di documenti e di formalità burocratiche richiesti ai
cittadini, sia all’innovazione tecnologica, che ha consentito di
modernizzare le amministrazioni pubbliche con l’introduzione degli strumenti
informatici e telematici. La redazione del
Testo Unico ha ovviato al rischio che tutte queste novità, proprio perché
succedutesi in poco tempo e contenute in leggi e regolamenti diversi, fossero
poco conosciute al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, con la
conseguenza che i cittadini - poco abituati a districarsi nelle leggi,
comprese quelle di semplificazione - non fossero posti in condizione di
avvalersene concretamente. Il Testo Unico,
oltre a raccogliere e sistemare tutte le norme che riguardano la materia della
documentazione amministrativa (dai certificati alla firma digitale), ha
introdotto anche un reale divieto, per le amministrazioni, di chiedere
certificati in tutti i casi in cui sia ammessa l’autodichiarazione. Nell’ ottica
della semplificazione e del buon andamento dell’Amministrazione si inquadra
anche il Piano d’azione per l’e-government, varato dal Governo il
22 giugno del 2000, che contiene numerose misure finalizzate all’eliminazione
dei flussi cartacei nei rapporti sia tra utenti e pubblica amministrazione,
sia tra le amministrazioni stesse. L’interconnessione tra gli enti viene
vista come condizione essenziale per il miglioramento dei servizi a cittadini
e imprese e come fattore di sviluppo di nuovi servizi basati sulle moderne
tecnologie. Il Piano d’Azione
ha infatti come suo fondamento la stretta interazione telematica tra back-office
e front-office, e cioè la messa a disposizione dei dati da parte di
tutte le amministrazioni che li detengono nei loro archivi informatici a
quelle che erogano servizi all’utente finale, spesso basandosi proprio sui
dati detenuti da altre amministrazioni. E’ evidente
pertanto l’impatto del Piano d’Azione sull’intera tematica della
documentazione amministrativa e in particolare sull’autocertificazione e
sull’acquisizione d’ufficio dei dati riguardanti il cittadino. Il Piano
auspica infatti che l’acquisizione d’ufficio per via telematica diventi in
prospettiva un normale e facile strumento di lavoro delle amministrazioni,
arrivando così ad una totale “decertificazione” nei rapporti con gli
utenti. Appare pertanto
utile esaminare più da vicino alcune delle novità, introdotte dalle norme
cui si è fatto cenno, che maggiormente influenzeranno, nei prossimi anni, non
solo le abitudini e i comportamenti di cittadini e uffici pubblici, ma le
modalità complessive del “fare amministrazione” in Italia. Tale rassegna può
iniziare della cosiddetta firma digitale, una delle novità di maggiore
rilievo tra quelle annunciate.
E’
appena il caso di sottolineare che una firma digitale può essere apposta
soltanto in calce ad un documento informatico e che essa non
corrisponde alla semplice
riproduzione della firma autografa del soggetto che ha la paternità del
documento.
Il
Testo Unico delle norme in materia di documentazione amministrativa definisce documento
informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti. In
quanto “rappresentazione informatica”, questo tipo di documento non va
assolutamente confuso con i documenti cartacei prodotti attraverso sistemi
informatici, mediante procedimenti di stampa su carta. Esso assume infatti
validità giuridica già nella sua specifica forma digitale (e quindi nella
sua consistenza virtuale), senza bisogno che questa venga “tradotta” nelle
più tradizionali forme del documento cartaceo. Quando
il documento informatico fornisce la rappresentazione “del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell’attività amministrativa”, esso costituisce un documento
amministrativo informatico. Date queste caratteristiche, il principale problema giuridico nella redazione e nell’utilizzo del documento informatico consiste nell’individuazione di uno strumento volto a garantirne :
-
l’autenticità, intesa come
veridicità ed attendibilità del documento;
-
l’integrità, intesa come sua
immodificabilità, o comunque come riconoscibilità delle modifiche ad esso
apportate dopo la sua redazione finale;
-
la probatorietà, intesa come
necessità di accettare come certo sul piano giuridico quanto in esso
riportato;
-
la non ripudiabilità intesa come
impossibilità, per chi lo ha redatto ed utilizzato in un rapporto giuridico,
di disconoscerlo in un momento successivo.
Nel documento cartaceo tali caratteristiche vengono usualmente assicurate attraverso la firma autografa, in virtù dei suoi caratteri di esclusività (in quanto legata ad un solo individuo) e di univocità (non ci può essere più di una firma a contraddistinguere un individuo). Nel documento informatico la riproduzione delle caratteristiche della firma autografa non è immediata e non può essere ottenuta, come già detto, con la semplice riproduzione (via scanner o altro mezzo idoneo) della firma autografa del soggetto che ha formato il documento. Per
questo il Testo Unico prevede che il documento informatico venga corredato
della firma digitale, che viene definita come “risultato della
procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore mediante la chiave privata ed al destinatario mediante la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici” (art. 1, comma 1, lett. n). E’
quindi evidente che l’apposizione della firma digitale su di un documento
informatico non si traduce semplicemente nell’aggiungere qualcosa in calce
al documento stesso (come potrebbe accadere aggiungendovi semplicemente l’immagine
della firma autografa), ma significa sottoporre il documento ad una
trasformazione che ha come risultato quello di dare tutte le garanzie
abitualmente assicurate con la firma apposta in calce ai documenti cartacei. La
firma digitale è quindi la coppia di codici informatici che consente questa
trasformazione e per poter venire validamente utilizzata essa deve
preventivamente essere certificata da una apposita autorità di
certificazione. Quest’ultima,
in particolare, mette a disposizione dell’utente il software per
generare la coppia di chiavi in cui consiste la firma digitale, effettua la
certificazione, rilascia il certificato ed estrapola la chiave pubblica,
dandone idonea pubblicità ed inserendoli in un apposito registro. La
materiale apposizione della firma digitale consiste pertanto nella “segnatura”
del documento informatico da parte del suo autore con la chiave privata – a
lui solo disponibile e da lui soltanto utilizzabile – e nella successiva
trasmissione al destinatario del documento così contrassegnato, generalmente
assieme al certificato da cui è ricavabile la chiave pubblica. Se il
certificato non viene trasmesso, la chiave pubblica può comunque essere
richiesta dal destinatario all’autorità di certificazione. All’atto
del ricevimento del documento informatico, il destinatario deve applicare ad
esso il codice costituito dalla chiave pubblica e verificare se questa
operazione fa reagire correttamente la “segnatura” apposta dall‘autore
del documento con la chiave privata. Se
tale reazione avviene significa che la chiave privata con cui il documento è
stato contrassegnato si combina con la chiave pubblica ad essa corrispondente
e ciò si traduce nella garanzia dell’autenticità e dell’integrità del
documento. Tale procedimento
di firma digitale, basata sulla crittografia a chiave pubblica, si è ormai
affermato come principale strumento in grado, allo stato attuale della
tecnologia, di assicurare l'integrità e la provenienza dei documenti
informatici e quindi di svolgere per questi la funzione che nei documenti
tradizionali è assolta dalla firma autografa. Già
l’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aveva introdotto
il principio secondo il quale “gli atti amministrativi adottati da tutte le
pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati”. L’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ha, poi, riconosciuto validità e rilevanza, a tutti gli effetti di
legge, agli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e
dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a “specifici
regolamenti”, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della
norma. La
normativa è contenuta nel regolamento di cui al DPR 10 novembre 1997, n.513 “Criteri
e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici”. Tale
regolamento ha stabilito quali sono gli scenari di riferimento giuridici,
tecnologici ed organizzativi per ottenere quanto necessario ad un efficace
utilizzo del documento informatico e della firma digitale. Un
ulteriore provvedimento legislativo, il Decreto del Presidente del Consigli
dei Ministri
8 febbraio 1999, regola gli
aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti
informatici e la firma digitale ; le indicazioni
di carattere tecnico sono state poi completate con l’emanazione di specifici
provvedimenti dell’A.I.P.A. (Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione) e in particolare con le
Circolari
del 26 luglio 1999, n. AIPA/CR/22, del 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24, e del
13 luglio
2000, n. AIPA/CR/26.
La pubblicazione
della Deliberazione AIPA n.
51/2000 (Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3,
del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513) e della Circolare
del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27
per l’iscrizione all’elenco pubblico dei certificatori,
costituiscono il tassello conclusivo del processo legislativo
descritto. Per
garantire l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale e per
fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio
non adeguato delle attività di certificazione, il DPR n.513/97 (art. 8)
richiede che il soggetto certificatore sia in possesso di particolari
requisiti e sia incluso in un elenco pubblico, consultabile telematicamente,
predisposto, tenuto ed aggiornato a cura dell'Autorità per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione. Le
Pubbliche Amministrazioni possono anch'esse certificare le chiavi osservando
le regole tecniche dettate dall'art. 62 del DPCM 8 febbraio 1999.
Ad oggi risultano iscritti all’elenco dei certificatori dieci
operatori. Viene
così completato, in tempi estremamente rapidi, rispetto alla complessità
della materia, il processo legislativo iniziato con la legge
n. 59 del 15 marzo 1997 e diventa perciò una realtà per le
Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i privati scambiare documenti
elettronici con la stessa validità dei corrispondenti documenti cartacei. L'uso
legale della firma digitale consentirà grossi benefici sia per il settore
pubblico che per il settore privato, migliorando i processi della Pubblica
Amministrazione attraverso la razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione dei provvedimenti amministrativi, con un significativo impatto
sullo scenario sociale, economico e finanziario del Paese. Sotto
questo aspetto, anzi, L'Italia si è posta all'avanguardia assoluta, essendo
il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti
elettronici. La
firma digitale costituisce inoltre una componente importante per la R.U.P.A.,
la Rete informatica Unitaria della Pubblica Amministrazione, destinata a
sostituire le numerose reti della
Pubblica Amministrazione ancora
esistenti (oltre alla RUPA,
G-NET, reti regionali, altre reti territoriali, reti di categoria – es.
quella delle Province - reti di settore: Sanità, Pubblica Istruzione, Lavoro,
ecc.). Il
Centro Tecnico della Rete unitaria, iscritto all'elenco pubblico dei
certificatori, svolgerà i compiti di certificazione e di validazione
temporale per i soggetti che utilizzano la Rete unitaria stessa. Il
Centro Tecnico avrà anche il ruolo di certificare le chiavi dell'Autorità,
gestire gli accessi all'elenco pubblico garantendo la comunicazione su canale
sicuro con i certificatori e provvederà alla certificazione delle chiavi
attinenti a quelle funzioni che, nell'ambito della Pubblica Amministrazione,
possiedono potere di firma. Una specifica
azione è prevista infine per la promozione della firma digitale, necessaria
per dare validità giuridica ai documenti elettronici. Tale promozione
avverrà a partire dai dipendenti pubblici delle Amministrazioni Centrali con
potere di firma (per i quali è stata conclusa una gara per le prime 10.000
firme), e proseguirà con un apposito fondo per dotare di firma digitale gli
altri dipendenti pubblici, anche delle amministrazioni locali. La
firma digitale, che è previsto venga integrata nella carta d’identità
elettronica, sarà quindi lo strumento privilegiato di validità giuridica
delle transazioni e di interazione di cittadini e imprese con i portali di
servizi delle pubbliche amministrazioni.
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