2156 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia Romagna, 16 ottobre 2003; Pres. D’Antino Settevendemmie, Est. Venturini, PM Novelli; PR c. De Mari e Gentile ( avv.ti Bacchiega e Zaina)

 

Responsabilità – Danno – Gestione contabile assolutamente irregolare protrattasi per anni da parte del funzionario competente – Ingenti ammanchi – Sussistenza

 

Responsabilità – Amministrazione di Grazia e Giustizia – Direttore di Istituto di Prevenzione e Pena – Fattispecie

 

Responsabilità – Contabile – Funzionario Delegato – Infrazioni normative – Fattispecie

 

Responsabilità – Danno – Danno all’immagine – Danno esistenziale – Sussistenza dagli atti processuali sia del danno evento che del danno conseguenza

 

 Costituisce danno erariale, illecitamente causato dal ragioniere capo di un Istituto di Prevenzione e Pena,  l’ingente ammanco verificatosi nel corso degli anni  per omesso versamento di proventi  in Tesoreria, duplicazione di titoli di spesa e di entrata, con fittizia contabilizzazione degli stessi,  omissioni ed alterazioni nei versamenti dei tributi IRPEF, dei contributi INPS per i detenuti lavoranti ed i dipendenti civili e non di ruolo e dei contributi al SSN, erogazioni ingiustificate per anticipi e mercedi ai detenuti nell’ambito di convenzione di lavoro stipulata con un ente locale, omesso riversamento di somme eccedenti prelevate in contanti sulle aperture di credito al funzionario delegato.

 

 

Risponde, in concorso con il contabile responsabile di ammanco di ingenti somme a causa di irregolare gestione protrattasi negli anni, il Direttore di Istituto Penitenziario, poiché questi, al vertice della struttura gerarchica dell’organizzazione del singolo istituto carcerario, deve, secondo la normativa di settore, sopraintendere a tutte indistintamente le parti del servizio, dare gli ordini opportuni, curare la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti, sorvegliare il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono ai loro doveri, vigilare  su tutta la corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni e gli atti; sotto il profilo più specificamente contabile, deve, tra l’altro, autorizzare con la sua firma sui rispettivi registri ed ordini, le riscossioni, i pagamenti di danaro e i movimenti di entrata e di uscita, di carico e scarico delle materie; sorvegliare il movimento del denaro e dei valori nelle casse della Direzione, promovendo le operazioni di introduzione e di estrazione dei medesimi dalla cassa di riserva, e firmando con gli altri impiegati, detentori delle relative chiavi, il registro apposito.

 

Perpetra un illecito di responsabilità amministrativo-contabile il funzionario delegato che eroga i fondi mediante il prelievo dalle disponibilità esistenti sulle aperture di credito ricevuti dagli organi ordinatori primari ( nel caso di specie Provveditore Regionale od Uffici Centrali dell’Amministrazione) senza curare l’ esattezza delle liquidazioni e dei titoli di pagamento, così come la regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori, ed omette di compilare il registro delle spese eseguite con aperture di credito, di registrare i prelievi effettuati con buoni a proprio favore e le spese effettuate e gli estremi dei titoli di pagamento, di  rassegnare ogni sei mesi il rendiconto delle spese sostenute con i fondi prelevati sulle aperture di credito.

 Costituiscono danno, per consuetudine definitoria individuato come danno all’immagine, ma più indicativamente assimilabile nella natura al civilistico “danno esistenziale”, per la lesione arrecata ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione ed alla ragion d’essere degli apparati amministrativi, episodi di dolosa, concorsuale e continuativa violazione dei doveri di ufficio, concretizzantesi in grave fattispecie di responsabilità amministrativa e prospettando accertate valenze penalistiche;  in essi vi è certamente il danno cd. evento, ma anche, quando le carte processuali ne danno compitezza probatoria,  il danno conseguenza, ovvero rilevanti precipitati negativi dai comportamenti illeciti, conseguenze che fungono, oltre che da elemento indicatore  dell’”an” del nocumento, anche da indice di valutazione equitativa per la valutazione di quanto dovuto: e tali sono  il vulnerato rilievo e  delicatezza dell’attività svolta dall’amministrazione pubblica in questione, la posizione funzionale degli autori dell’illecito, tali da suscitare potenziali comportamenti emulativi o negligenza professionale, la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del “clamor fori con la risonanza negativa in seno alla collettività in cui opera l’articolazione amministrativa oggetto di disfunzione”.

 

              REPUBBLICA ITALIANA    Sent.n.2156/03/r

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni D’ANTINO SETTEVENDEMMIE   Pres.

dott. Massimo DE MARIA                                           Cons.

dott. Leonardo VENTURINI                                I Ref. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.28253\R del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti di

dott.Gianpaolo DE MARI, residente in Rovigo, Via Verdi 2/B, e, fino al concludersi del procedimento cautelare elettivamente domiciliato in Rovigo, via  presso lo studio legale dell’avv. Bacchiega

GENTILE Antonio n. Aversa ( CE) il 3.8.1957, res. in S. Giovanni in Marignano ( RN) via Corbucci n. 22, ed selettivamente dom.to in Rimini, via Flaminia n. 171/P presso lo studio dell’avv.to Zaina, che lo rappresenta e difende

Visto l’atto introduttivo del giudizio

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella udienza pubblica del 22 maggio 2003  con l’assistenza del segretario, il I ref.  Relatore dott. Leonardo Venturini,  l’avv.to Zaina per il Gentile ed il Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. P. Novelli                                                                        

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO

La locale Procura ha citato, con atto in data 6 dicembre 2002, i convenuti sopra indicati perché venga affermata, nei confronti degli stessi, ogni eccezione e domanda contraria disattesa e respinta,  la responsabilità  per i fatti dedotti nell’atto introduttivo di giudizio e per l’effetto condannarli a risarcire in solido tra loro i danni prodotti al Ministero della Giustizia, pari ad € 1.126.736, oltre ad € 1.084.574 per interessi e rivalutazione monetaria ( somma poi, rettificata in € 1.052.074,77 nelle more del dibattimento, a seguito di miglior computo degli accessori stessi, il cui meccanismo procedurale di calcolo, unitamente al conteggio analitico secondo la progressione temporale è oggetto di documentazione allegata)  ed € 100.000 per il disservizio arrecato ed il pregiudizio alla reputazione dell’Amministrazione di appartenenza, o quelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia. Segnala la Procura che la vicenda di ipotizzata responsabilità amministrativo-contabile trova i suoi prodromi in una prima ispezione che il Ministero della Giustizia, D.A.P., Ufficio centrale Ispettivo, in seguito alla segnalazione del nuovo direttore della Casa Circondariale di Rimini, dott. Patete, in data 14 settembre 1995 dispose presso la medesima Casa Circondariale di Rimini, essendo emersi sospetti di gravi irregolarità nella gestione da parte del Direttore del carcere e funzionario delegato dott. Giampaolo De Mari nonché del Ragioniere e contabile di cassa c.a.c. Antonio Gentile.

         Tale ispezione, protrattasi nei mesi di ottobre e novembre 1995, evidenziò, rappresenta l’Ufficio remittente, sin dai primi accertamenti palesi contraffazioni apportate sul libro cassa, nonché macroscopiche irregolarità contabili e sistematica violazione di norme, con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria ed alla disciplina generale della contabilità di stato.

Gli accertamenti stessi, inoltre, avevano posto in evidenza notevoli errori ed incongruenze nell’annotazione delle somme introitate e di quelle contabilizzate, con dati contraddittori e non coincidenti; in ogni caso avevano segnalato che per gli importi introitati, sia contabilizzati, sia privi di riscontro nell’apposito registro o, financo, privi di ordine di riscossione, non risultava comunque essere mai stato effettuato alcun versamento in tesoreria.

         Unitamente a detti controlli di carattere specifico, venne effettuata una verifica di cassa basata sull’esame analitico dei documenti autorizzatori primari e quelli riassuntivo cronologici (registri di cassa e di controllo cassa, matrici “madri” degli OO.PP. e degli OO.RR., c.d. “tronconi”).

Da tale verifica emerse il singolare utilizzo della voce contabile “partite diverse varie”, nell’ambito della quale  il saldo negativo di lire 198.566.461, quale contabilizzato dal Gentile, non aveva alcun supporto documentale.

         Il libro cassa, poi, tenuto dal medesimo rag. Antonio Gentile, sin dall’inizio della sua gestione (avvenuta con il passaggio di consegne dal precedente contabile, rag. Travaglini Stefano, in data 28.7.1987), evidenziava, segnalarono gli ispettori, una interminabile serie di cancellature, alterazioni e correzioni, operate in pieno spregio delle norme di contabilità (correzioni con bianchetto, cancellature, alterazioni e continue rettifiche, sistematico annullamento di OO.PP. e di OO.RR. già emessi, mancata corrispondenza dei numeri distintivi dei titoli di entrata e di spesa così come risultanti dalle matrici con quelli registrati nel libro cassa), tanto da indurre gli ispettori a ritenere la medesima contabilità del tutto inaffidabile perché palesemente contraffatta. 

Va ancora segnalata – in tal senso la Procura richiama la relazioni finali al termine dell’ispezione -   la violazione degli artt. 729 e 730 del reg. di contabilità carceraria, poichè il Gentile medesimo risultava aver detenuto altresì il registro di controllo cassa, che dunque era divenuta una inutile copia del libro primario di documentazione delle movimentazioni della stessa, sommando così egli per lunghi anni nella sua persona le vesti del controllore e del controllato. Nemmeno risultavano essere mai state effettuate, dall’autorità dirigente, le periodiche verificazioni di cassa  da effettuarsi (art. 668 e 635 Regolamento contabilità carceraria) con cadenza trimestrale.

         Per gli anni 1993 e 1994 i saldi generali – si rileva in citazione -  non risultarono assolutamente correlati con quanto desumibile dai tronconi degli OO.PP. e degli OO.RR..

         Venne poi effettuata una verifica della  contabilità circoscritta al periodo 1.1.1995 – 2.10.1995, e mirata alla coerenza e la attendibilità delle risultanze  dei registri in relazione alla voce  “partite diverse” - dato il rilievo dalla medesima voce assunto quale indice sintomatico si alterazione contabile il cui registro di sviluppo, così come quello relativo alle “aperture di credito" e di controllo cassa erano tutti tenuti dal rag. Gentile. Stante l’assoluta inattendibilità di tali scritture, per l’enorme quantità di cancellature, correzioni ed incongruenze, la ricostruzione fu attuata mediante il confronto con gli OO.RR. e gli OO.PP. in quanto siglati dal Dirigente e provvisti del visto di concordanza della Tesoreria Provinciale, nonché con gli estratti conto mensili per capitoli ed aperture di credito rilasciati dalla Tesoreria (mod.66T) ed il registro delle aperture di credito (mod. 26 CG), i rendiconti amministrativi e le risultanze del “fondo detenuti”.

         Gli ispettori evidenziarono la macroscopica discordanza tra i dati risultanti dal libro cassa e quelli prodotti dalla ricostruzione in merito alle “partite diverse varie”. Ad esempio, per effetto di alterazioni tra i saldi della chiusura esercizio 1994 ed inizio 1995, i saldi positivi della voce “partite diverse” si erano progressivamente ridotti, nel libro cassa, passando da 560.753.702 a 305.219.623, mentre la differenza complessiva del libro cassa era indicata in lire 673.952.429 in luogo di quella aritmicamente corretta di 777.233.964. Parallelamente, gli ispettori rilevarono, dal passaggio da fine E.F.1994 ad inizio consistenze 1995, una inspiegabile riduzione delle consistenze iniziali relativamente alla voce “partite diverse” ridotta a lire 457.472.159 (la cifra doveva invece coincidere con quella indicata alla chiusura dell’anno 1994) nonché l’iscrizione nelle poste passive di una somma pari a lire 152.252.536, senza giustificazione alcuna, hanno sottolineato, cosicché la consistenza iniziale era ulteriormente ridotta sino a lire 305.219.623. In definitiva, la consistenza in cassa al 1.1.1995, era indicata in lire 521.699.893, in luogo di quella corretta di 777.233.964, risultando quindi la differenza, pari a lire 255.534.071, un ammanco di cassa  al 1.1.1995.

         In esito alla ricostruzione della rappresentazione della cassa dopo la verifica del 2.10.1995, gli ispettori accertarono inoltre una differenza pari a lire 106.389.698, costituente altro ammanco di cassa al 2.10.1995.

         Ulteriormente sviluppando l’attività di ricostruzione, gli ispettori verificarono che, quanto al capitolo 1999, E.F. 1994, mancava la prova dell’effettivo pagamento di un O.P. pari a lire 185.475.932 relativo a contributi per il SSN-Emilia Romagna.

         Il raffronto tra i prelevamenti in tesoreria e gli OO.RR., emendati dei significativi errori indotti dalle alterazioni delle scritture, sino a conseguire infine il visto di concordanza della Tesoreria Provinciale, evidenziarono, infine, un totale prelevato in Tesoreria ma non versato in Istituto per lire 67.624.015.

         Gli ispettori riscontrarono inoltre l’esistenza di un c/c bancario “infruttifero” acceso presso la BNL di Rimini ed intestato alla Casa Circondariale, del tutto in contrasto con la normativa vigente (art. 346 5° e penultimo comma R.C.G.S.), sul quale il contabile rag. Gentile, che ne aveva la disponibilità, aveva effettuato un gran numero di operazioni, in gran parte non identificate, né giustificate, sino al suo azzeramento, avvenuto in data 25 gennaio 1995, dove certamente non trovava alcuna apparente giustificazione il prelievo di una somma pari a lire 331.813.355 (tali accertamenti peraltro sono ancora in corso e per essi l’Ufficio procedente si riserva espressamente ogni ulteriore azione e ragione).

         A tale verifica seguivano nel corso del 1996 altre due ispezioni in data 10 febbraio 1996 e 12 luglio 1996.

La caotica situazione gestionale che si era delineata induceva il Ministero a disporre una indagine ricostruttiva della contabilità della casa circondariale, stante la assoluta inattendibilità delle scritture e lo stato di enorme confusione, circostanza che tra l’altro impediva sia l’accertamento degli effettivi ammanchi, così come il ritorno alla normalità della gestione. Tale indagine, era appunto diretta a ricostruire la contabilità della Casa Circondariale nel periodo 1987/1995 con riferimento alle manifestazioni di cassa. All’esito della medesima gli ispettori  riproducevano i registri ricostruiti non senza aver previamente rilevato l’enorme disordine degli archivi e la mancanza di moltissimi documenti. La ricostruzione assumeva come elemento di partenza  i dati della verifica di cassa eseguita in occasione del passaggio di consegne del contabile di cassa rag. Travaglino al rag. Gentile in data 28 luglio 1987,  e si  appuntava in particolare sull’esame  delle matrici dei titoli (tronconi) di riscossione e di spesa, senza assumere a discarico quei titoli privi dei documenti giustificativi di emissione o privi delle firme di quietanza del creditore o della documentazione contabile giustificativa: particolare attenzione veniva dedicata ai rendiconti restituiti con rilievi dagli organi di controllo.

         Vanno segnalate, fra le fattispecie irregolari rilevate:

 quanto al capitolo relativo ai versamenti IRPEF per conto dei detenuti (peraltro totalmente omessi sino al 1991), l’ingiustificata adozione di due O.P. tratti sul medesimo capitolo, in numerazione progressiva nella stessa data del 31.12.1993, di pari importo (lire 17.422.275) a favore del contabile e della Tesoreria, dei quali, afferma la Procura sulla scorta della relazione ispettiva,  difettava ogni prova del loro effettivo versamento ed ogni giustificazione della loro emissione;

         con riferimento, invece, al versamento dei contributi INPS (personale civile non di ruolo), gli ispettori riscontrarono che le operazioni contabili erano state eseguite due volte, emettendo in tempi diversi OO.PP. per il medesimo importo e causale, sebbene alcun ulteriore versamento fosse effettuato, e nonostante l’uscita fosse regolarmente contabilizzata.  In allegato ai rendiconti del cap. 1999 dell’E.F. 1995 fu riscontrata l’emissione di un O.P. pari a lire 127.220.835 per contributi a favore del S.S.N. del personale di polizia penitenziaria, portante in allegato una fotocopia di una ricevuta di versamento in c/c postale di un pari importo, peraltro emessa due mesi prima dell’O.P (avverte la Procura che l’indagine terminata nel corso del corrente anno ha invero accertato che la regione Emilia Romagna non ha ricevuto alcuna somma per tale causale);

ancora, tra l’Istituto penitenziario ed il Comune di Rimini, era stata stipulata una convenzione  (aprile 1987/aprile 1991) che destinava i detenuti alla manutenzione di pannelli metallici per affissioni pubblicitarie (plance): la Casa Circondariale provvedeva ad anticipare i compensi dovuti ai detenuti, in seguito poi rimborsati dal Comune di Rimini, da contabilizzare attraverso apposito O.R.. Il resoconto e la documentazione del procedimento ispettivo danno riscontro di una carenza dei titoli giustificativi, a parte le copie degli stessi come rilevabili nei cd. tronconi. Dall’esame dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Rimini, degli OO.RR. corrispondenti e degli OO.PP. per “anticipazioni su mercedi ai detenuti”, risultò che la Casa Circondariale aveva emesso un totale di OO.RR. inferiore a quanto anticipato, ma decisamente superiore a quanto complessivamente ed effettivamente pagato dal Comune di Rimini. Di contro si rilevò l’emissione di OO.PP. pari a lire 127.904.673 sempre per “anticipazione per mercedi a detenuti” che erano privi di ogni riscontro e quindi di base contabile.

Notevole disordine era riscontrato nell’esame dei versamenti effettuati all’I.N.P.S. per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale civile non di ruolo e per i detenuti ammessi al lavoro. In sostanza, confrontando il riepilogo dei titoli apparentemente emessi per tali ragioni e la loro effettiva estinzione verificata sulle contabili del Bancoposta di Bologna, veniva scoperto che a fronte di titoli di spesa emessi pari ad un importo complessivo di lire 1.210.768.376, risultavano regolarmente addebitati alla Direzione della Casa Circondariale solamente lire 943.873.783, con una differenza in meno quindi pari a lire 266.894.593.

         Gli ispettori verificarono altresì che presso la Casa Circondariale la gestione delle “altre partite diverse” da parte del Funzionario Delegato dott. De Mari. Ritiene la Procura che tale gestione in concreto fosse divenuta una modalità “contra legem” di anticipazione di fondi in difetto di provvista o di indisponibilità dei rispettivi capitoli, per di più traslata nei successivi anni finanziari, reperita mediante la costituzione “ad hoc” di una voce, denominata “anticipazioni” e che di fatto conseguiva la provvista attingendo disponibilità dai capitoli più disparati e che spesso nulla avevano a che fare con le spese ad essa imputate. Tale prassi aveva poi dato luogo  ad un elevato ed ingiustificato ricorso al prelievo in contante; irregolarità aggiuntiva viene dalla circostanza che era frequente il ricorso a tale procedura anche in presenza di disponibilità di fondi presso la Tesoreria sugli appositi capitoli.

         Corretta procedura avrebbe richiesto, argomenta l’Accusa erariale, a fronte di numerosi ed ingenti prelievi in contanti, ed in difetto di documenti probatori che giustificassero la sottostante  correlata spesa, che tali somme fossero riversate in Tesoreria, allegando le relative quietanze ai rendiconti. Segnala invece la Procura essersi rilevato  che tali versamenti non risultano dai rendiconti e d’altro canto all’atto del passaggio di consegne tra il rag. Gentile e la subentrante, non vi erano in cassa i contanti corrispondenti od i titoli sostitutivi.

Contestazioni di pari gravità e parimenti appuntantesi sul disordine contabile e la violazione delle norme previste nel regolamento di contabilità carceraria, sull’anomalo utilizzo dello strumento del prelievo diretto in contanti, costituirono anche oggetto di censura all’esito di dell’Ispezione condotta dal Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale di Finanza, in data 24 luglio – 9 settembre 1995.

 Tale ispezione inoltre, afferma la Procura, accertò notevoli e ripetute anomalie nell’acquisizione di beni e servizi e nelle opere di manutenzione della Casa Circondariale, con sistematica violazione delle norme in materia di evidenza pubblica, di scelta del contraente, di regolare esecuzione del procedimento di gara o di trattativa privata, di collaudo e verifica dei beni e servizi.

Il contenuto della relazione prodotta all’esito dell’ispezione del Ministero di Grazia e Giustizia, già richiamata unitamente alle altre, a carattere generale o particolare ( così come atto a suffragio dell’azione e delle relative prove della Procura, ed a testimonianza dell’attività di indagine dalla stessa curata o di cui si è avvalsa)   terminata il 12 giugno 1998, avendo individuato con esaustività tutte le infrazioni in tema di contabilità ed amministrazione carceraria esigeva il conseguente adempimento di una ricostruzione del sistema documentale e procedurale della gestione dell’Istituto carcerario di cui si discute. Per tale motivo   il D.A.P. disponeva, con ordine di servizio n°837 del 27 settembre 2000 la costituzione di un altro gruppo di funzionari al fine di procedere alla completa sistemazione e regolarizzazione delle varie partite contabili giacenti presso la casa circondariale di Rimini,  analiticamente descritte nella loro caoticità, incompletezza e contraddittorietà nella precedente relazione.

La Procura riceveva, in data 22 maggio 2002, i risultati di tale lavoro, che rilevava la sussistenza di un rilevante pregiudizio erariale, quantificato complessivamente in lire 1.816.116.069 (ora pari ad € 937.945,68), casualmente ricollegabile, in compendio, alle seguenti irregolarità: rinvenimento di titoli di spesa (OO.PP.) registrati in uscita sul libro cassa ma in realtà per i quali non è stata rinvenuta alcuna documentazione o quietanza che consentisse comunque di ritenere effettivamente avvenuto il pagamento al beneficiario, per un ammontare pari a lire 833.249,015 (pari ad € 430.337,21);

OO.PP. emessi senza alcuna parvenza di legittimità per un ammontare complessivo pari a lire 144.643.110 (pari ad € 74.701,93). Si tratta di OO.PP. sostanzialmente duplicati di altri OO.PP. emessi e parimenti pagati per le medesime cause;

OO.PP. emessi apparentemente in maniera anomala ed irregolare, per l’ammontare complessivo di lire 264.770.005 (pari ad € 136.338,83);

mancato versamento all’erario di somme a titolo di avanzi di anticipazioni di cassa pari all’ammontare complessivo di lire 164.598.190 (pari ad € 85.007,87). Si tratta in particolare delle somme prelevate in contanti dal funzionario delegato dott. De Mari su vari capitoli di bilancio, in eccedenza rispetto le spese, e che il funzionario delegato avrebbe dovuto riversare in Tesoreria alla chiusura dell’esercizio. Tali somme, si evidenzia in citazione,  non sono presenti nella cassa dell’istituto.

Il dott. De Mari inoltre, fa presente poi la Procura, non ha rassegnato i rendiconti amministrativi relativi a vari capitoli di bilancio per gli esercizi 1990 – 1995;

mancato od erroneo versamento di contributi assicurativi e previdenziali pari all’importo di lire 280.951.076 (€ 144.671.): trattasi dei contributi non versati all’I.N.P.S. relativi al personale civile non di ruolo ed ai detenuti. L’I.N.P.S. peraltro a fronte dei minori od omessi versamenti ha emesso cartelle esattoriali divenute esecutive nel 2001 per tutti gli importi suddetti. Il dato, si segnala, appare suscettibile di ulteriori rettifiche in rialzo, in ragione delle progressive verifiche dell’I.N.P.S.;     

convenzione tra la casa circondariale di Rimini ed il Comune di Rimini in relazione all’impiego di alcuni detenuti in attività lavorative esterne (c.d. “manutenzione plance”). Sebbene la convenzione avesse avuto termine sin dal 1991 risulta che la Casa Circondariale risulta abbia erogato un’eccedenza di spesa pari a lire 127.904.673 (pari ad euro 66.057,25). Partita mai, dice parte attrice,  regolarizzata.

Il procedimento di indagine della Procura non terminava, però, perché la stessa esperiva ulteriori accertamenti, acquisiva gli originali dei registri di cassa ed altresì la ricostruzione dei movimenti di cassa disposta dai funzionari ministeriali, nonché l’altra documentazione relativa alle ispezioni eseguite; quindi chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna di voler disporre sequestro conservativo su tutti i beni del contabile rag. Gentile Antonio e del direttore dott. Gianpaolo De Mari, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 1.503.937,49 (unmilionecinquecentotremilanovecentotrentasette//49).

Concesso il decreto in data 27 luglio 2002, era fissata l’udienza di conferma avanti al giudice designato in data 6 settembre 2002, costituito e presente il solo De Mari con il patrocinio dell’avv. Bacchiega di Rovigo. Nella memoria difensiva presentata nel giorno della camera di consiglio del 6 settembre 2002, il De Mari, con il patrocinio dell’avv.to Bacchiega eccepiva l’improcedibilità dell’azione  cautelare, per carenza, nel ricorso, di riferimento ad avvenuta messa a disposizione degli accertamenti ispettivi per la visione del resistente, per formulazione dell’”invito a dedurre” prima dell’ostensione degli atti di cui sopra, per  la mancata concessione di termine per la presentazione di rendiconto;

altresì eccepiva l’improcedibilità dell’azione cautelare per intervenuta decadenza o prescrizione in quanto, atteso che, poiché secondo normativa il giudizio di conto si estingue decorsi 5 anni dal deposito del conto stesso, nella presente fattispecie detta ipotesi – discutendosi di conti attinenti gli anni 1989-1995 - si sarebbe verificata. All’esito dell’udienza  del 6 settembre 2002, il Giudice designato, con ordinanza depositata in Segreteria il 7 ottobre 2002, confermava il decreto presidenziale, fissando il termine di giorni sessanta dalla ricezione per l’instaurazione del giudizio di merito.

Nei termini assegnati peraltro nessuno dei due destinatari del provvedimento ha depositato  le deduzioni scritte cui erano stati invitati contestualmente con l’atto di citazione.

Anche in assenza del richiesto contraddittorio, la Procura, “nei limiti della rilevanza e per quanto comunque non già considerato dall’ordinanza del giudice designato”,  ha ritenuto di dover  dar conto e replicare alle osservazioni contenute nella comparsa di costituzione del dott. De Mari in sede d’udienza di conferma del provvedimento cautelare.

Nelle more poi del presente giudizio il Gentile, patrocinato dall’avv.to Zaina, si è costituito ed ha presentato memoria difensiva, nella quale solleva le seguenti eccezioni difensive:

a) la coesistenza di un  procedimento penale, sui medesimi fatti di cui al presente giudizio rende necessaria la sospensione del presente processo per evitare discordanze di pronunce e valutazioni, potendo poi avvalersi delle risultanze delle indagini penali;

b) parimenti necessaria, in caso di mancata sospensione risulta una perizia tecnica che ricostruisca la gestione contabile, individui e spieghi le aporie contenute nelle ispezioni ministeriali  e altresì risolva l’ombra derivante dal fatto che nessun organo di controllo abbia mai, in dieci anni, sollevato rilievo alcuno in relazione al comportamento del Gentile;

c) rileva inoltre come la custodia e l’utilizzo della cassa, così come la gestione contabile tutta, risultava caotica e confusionaria anche a causa della possibilità di interferenza di numerosi operatori, per l’individuazione dei quali, e la valutazione del loro operato, chiede nuovi accertamenti e perizie;
         d) da ultimo contesta la correttezza del calcolo di rivalutazione ed interessi, considerati troppo elevati rispetto alla somma capitale e computati erroneamente.

Il De Mari, con nota inviata nelle more dell’udienza – sottolineando come la presente vicenda giudiziaria lo abbia posto in condizioni professionali ed umane per le quali l’unica difesa che ritiene di poter esercitare viene affidata alla predetta lettera - afferma la propria estraneità ai fatti, da ricondurre solamente all’operato del Gentile, circostanza la cui verità è compito di questo Giudice far emergere.

Nella pubblica udienza del giorno 22 marzo 2003 l’avv.to Zaino ha illustrato e precisato quanto contenuto nella memoria di risposta alla quale il Pubblico Ministero ha replicato sottolineando ancora il ruolo di “ dominus” contabile del Gentile, l’autonomia della presente controversia rispetto a quella penale, considerazione che non rende legittimata la sospensione, l’accuratezza delle ispezioni ministeriali e degli accertamenti della Procura, l’esattezza del calcolo di rivalutazione ed interessi.

La causa è stata poi, all’esito della pubblica udienza, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La procedura logico - giuridica di valutazione e decisione di più questioni poste in esame impone la trattazione delle stesse esaminando quelle che pongono temi di carattere pregiudiziale e, pertanto, inibiscono il vaglio di merito.

Sotto questo aspetto – considerando le eccezioni frapposte dalla difesa De Mari in occasione del procedimento cautelare, formulate però anche nella prospettiva della fase di merito della controversia - vanno in primo luogo richiamate le contestazioni trattate in fase di convalida del decreto di sequestro alla cui ordinanza si rinvia per il dettaglio, confermando il rigetto della richiesta della declaratoria della inammissibilità del presente giudizio nel presupposto che questo si configuri come  giudizio di conto. Ciò poiché, com’è chiaro dalla sostanza della vicenda, oltre che dalle categorie giuridiche e dalle qualificazioni utilizzate dalla Procura ( ma anche dalla difesa del Gentile), si verte in tema di responsabilità amministrativo-contabile. Né deve trarre in inganno – come forse è accaduto a parte eccepente – il richiamo più volte effettuato dall’Ufficio remittente ai rendiconti non resi dal De Mari, dato che dette affermazioni si  presentano come irregolarità comportamentali del medesimo rispetto al suo dovere di rendere i suddetti rendiconti amministrativi e ciò rappresenta indice di mancata trasparenza e sottrazione ai dovuti controlli, che, se effettuati, avrebbero rilevato ed evitato o attenuato il danno prodotto.

2.  Proprio l’aspetto della elusione ai controlli, posta in essere in  vario modo dai convenuti, sia con la trasgressione agli obblighi di servizio, sia in ragione dell’inattendibilità della contabilità per illecito commissivo, cioè l’artata discordanza fra diversa documentazione e fittizia gestione delle poste contabili, oltre che con il maneggio di pubblico denaro non evidenziato e reso leggibile tramite l’idonea rappresentazione nei titoli contabili, rende l’illecito di cui si discute caratterizzato da un doloso occultamento: l’azione riparatoria, quindi, si prescrive nel termine quinquennale a decorrere dalla scoperta del fatto dannoso, ovvero dagli atti ispettivi conclusisi nel 2000, che hanno dato compiuta ricostruzione della contabilità, in stretta contiguità temporale, quindi, con l’inizio del procedimento cautelare, il contestuale invito a dedurre, e, nei sessanta giorni successivi al deposito dell’ordinanza di convalida, l’emissione dell’atto di citazione. Peraltro non si deve sottacere che l’Amministrazione ha provveduto ad emettere atti di messa in mora  nei confronti del Gentile e del De Mari, nel corso della progressiva emersione delle irregolarità.

3.  Si deve ora valutare la richiesta di sospensione del giudizio stante una asserita logica pregiudizialità penale, potendosi valutare appieno il comportamento della stessa solo dopo l’accertamento svolto in quella sede processuale.

L’eccezione non trova fondamento per una serie di ragioni. Com’è noto, in ordine alla necessità o meno della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia del giudice penale sugli stessi fatti di cui è causa, le SS. UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 1532 del 19 febbraio 1997) si sono espresse nel senso che la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. La Suprema Corte ha poi affermato la connotazione discrezionale del potere del giudice di sospendere o meno quando non ricorrono i detti presupposti. Nel caso di specie, benché  penda nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento amministrativo contabile, l’odierno Giudicante non ha alcun elemento per esercitare il proprio potere discrezionale e non giustificata risulterebbe la sospensione, sia perché detta sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di obblighi di servizio e non di norme penali e presenta anche nella attuale fattispecie, un ordito probatorio assolutamente autonomo e peculiare ( cfr., “in terminis”, Corte dei Conti, sez. I, 8 gennaio 2003, n. 2).   

 4. Passando ora all’esame nel merito va subito sottolineato che l’azione della Procura risulta pienamente fondata e si radica in una strutturazione del sistema probatorio solida e coerente. Non vale, di contro, l’affermazione che il quadro delle prove non abbia subito l’esame “ex adverso”, così da permettere l’instaurazione di un corretto contraddittorio, poiché i documenti visionati dagli ispettori ministeriali e dalla Procura sono oggetto di conoscenza dei convenuti, in quanto rientranti nella loro gestione e dagli stessi redatti, i procedimenti amministrativi di ispezione hanno sempre permesso e richiesto la collaborazione, la contestazione, l’integrazione documentale, la giustificazione e l’integrazione a cura dei citati, i quali, inoltre, nella fase processuale hanno avuto ogni possibilità – come concessa dalle forme e dal rito del processo di responsabilità amministrativa – di visionare la copiosa mole di allegazione probatoria del Requirente, il quale si è dato premura di depositare documenti ( quasi tutti in originale, peraltro) fino al minimo dettaglio.

5. Ciò detto,  l’oggetto del presente giudizio si presenta di particolare ampiezza, sia sotto il profilo dello spazio  temporale dei fatti a giudizio, sia per la copiosa –  per quantità e qualità – mole di contestazioni mosse ai convenuti; queste si compendiano, in sintesi, nella dolosa, o, quantomeno, gravemente colposa gestione e maneggio delle risorse finanziarie a disposizione della casa circondariale di Rimini. L’indice sintomatico dell’illecito addebitato è una contabilità – e gli adempimenti ad essa connessi – totalmente inattendibile, tale da richiedere, come in narrativa illustrato,  più ispezioni ed una titanica opera di ricostruzione a cura dei funzionari inviati dal Ministero di Giustizia, così come un irregolare ed arbitrario svolgimento dei propri compiti mansionali da parte dei convenuti:

·        ·        il Gentile, arrogandosi ed intestandosi un incontrastato dominio di tutte le operazioni relative alla gestione amministrativo-contabile della casa circondariale di Rimini, irregolarmente cumulando  anche quei ruoli che  norme e logica di buona economia domestica ritengono debbano essere inderogabilmente distinte ai fini del controllo della regolarità delle operazioni:   nella specie si è assistito, contro la stessa configurazione  concettuale della funzione del controllo, da cui le prescrizioni che impongono di mantenere scisse  le funzioni di vigilanza del funzionario amministrativo contabile (ex ragioniere capo ) sul  collaboratore amministrativo contabile, ad un cumulo in capo al medesimo contabile del ruolo di controllato e controllore: ciò contro il  principio giuridico per cui non si può delegare ( con ordini di servizio come nel caso di specie) compito proprio del delegante; in questo caso la competenza era quella del controllo, certamente non sussumibile dal controllato;

·        ·        il  De Mari  contravvenendo in maniera eclatante ai propri obblighi quale funzionario delegato, sia nella fase della rendicontazione, sia sotto il profilo del corretto maneggio del pubblico denaro che, a seguito dell’apertura di credito, tramite buoni di prelievo, veniva ad ottenere, sia, da ultimo, per quanto attiene alla corretta vigilanza nei confronti del Gentile.

L’allegazione probatoria di questo giudizio – come già si è avuto modo di cennare - si presenta particolarmente ponderosa, rendendo merito e raggiungendo l’obiettivo di porre a disposizione di questo Giudice un quadro valutativo esaustivo fin nei dettagli. Si fa riferimento, come appare chiaro, sopratutto alle relazioni delle ispezioni amministrative disposte, le quali, oltre a fornire dati di sintesi e elementi tecnico-valutativo da parte di esperti in  tema di contabilità carceraria, hanno il pregio – vale la pena ripeterlo -  di dar conto con imponente produzione documentale di quanto viene detto. Ritiene il Collegio che, poichè la fattispecie  in giudizio configura, si ripete, senza margine di ombra, un’articolata serie di ipotesi di illecito amministrativo contabile,  una completa motivazione richiede un’ampia elencazione e valutazione dei profili di illecito.

Vale la pena esordire dando conto della caotica situazione contabile e gestionale in cui per anni ha versato l’istituto, tanto da rendere gli atti documentali che della stessa erano deputati alla rappresentazione assolutamente inattendibili.

Si è detto in fatto che i primi sospetti di gravi irregolarità nella gestione da parte del Direttore del carcere e funzionario delegato dott. Gianpaolo De Mari nonché del Ragioniere e contabile di cassa rag. Antonio Gentile sono emersi allorché il Ministero della Giustizia, D.A.P., Ufficio Centrale Ispettivo, in seguito alla segnalazione del nuovo direttore della Casa Circondariale di Rimini, dott. Patete, in data 14 settembre 1995 dispose una prima ispezione presso la Casa Circondariale di Rimini. In quella occasione l’ispezione, protrattasi nei mesi di ottobre e novembre 1995, evidenziò sin dai primi accertamenti  contraffazioni apportate al libro cassa ed infrazioni di rilevante gravità ad una nutrita serie di prescrizioni imposte dalla contabilità carceraria e, in generale, alla contabilità pubblica.

Enormi discrasie risultavano dall’annotazione delle somme introitate rispetto a quelle contabilizzate, con dati, si è detto, contraddittori e non coincidenti; di particolare rilievo è inoltre la circostanza che – come hanno segnalato gli ispettori – delle somme indicate come introitate, talvolta prive anche degli OO.PP. non risulta traccia di versamento in tesoreria.

Si richiama, inoltre, quanto già detto in  narrativa circa l’esame effettuato sulle matrici dei bollettari ( tronconi) ed il registro di cassa, con le palesi discordanze riscontrate, nonché la carenza delle necessarie periodiche verifiche della cassa stessa, e, inoltre, la circostanza che in capo ad un unico soggetto, il Gentile, faceva riferimento e il suddetto registro cassa, ed il registro di controllo del primo.

Ancora, va fatto un cenno, rinviando sempre all’esposizione in fatto per il dettaglio, alle incongruenze nei passaggi delle contabilità annuali della voce “partite diverse”, con discordanze fra rimanenze e passivi e la mancanza di giustificazioni di spesa.

Va detto, allora, anticipando e sottolineando un convincimento di questo Giudice che successivamente verrà ricollegato e spiegato con l’analisi delle singole voci di danno ed i fatti e documenti che ad esse fungono da supporto, che la caotica gestione dei registri, la assoluta discordanza fra le matrici dei titoli e quanto riportato nei titoli stessi, dava luogo alla possibilità, cui sembra il Gentile avere dolosamente profittato, di annotare nei registri somme assolutamente avulse da un regime di corretta tenuta, certificando in molti casi pagamenti di somme già esitate o mai erogate ai beneficiari.

Non impropriamente, poi, si può affermare che la voce “ partite diverse”  era utilizzato come una sorta di “stanza” contabile, ove far confluire ogni tipologia di voce di spesa onde giustificare il maneggio di denaro; ma ciò avrebbe dovuto avere una corrispondente documentazione di cassa. E proprio sotto quest’ultimo aspetto va rilevato l’irregolare utilizzo della cassa contenente il contante: in primo luogo si deve osservare come tutti i titoli irregolari, sui quali, come dappresso si vedrà, si sono appuntati i rilievi degli ispettori, fanno riferimento ad una procedura contabile che prevede l’acquisizione di valori liquidi o equivalenti titoli di pagamento, per la corresponsione degli stessi in contanti. Da ciò ne consegue che gli stessi dovevano essere riposti nella cassa: ebbene, la relazione ispettiva del 1995 ha rilevato come il Gentile fosse l’unico detentore della cassa stessa: ma l’anello logico induttivo che conduce a tratteggiare la sussistenza, nel caso di specie, di un comportamento doloso, probabilmente appropriativo, sicuramente di assoluta grave negligenza,  è la circostanza che la cassa di cui si discute è la cassa di natura corrente, che per regolamento di contabilità carceraria, non può avere capienza superiore ai tre milioni, in caso di esubero dovendosi far ricorso alla cassa di riserva, il cui utilizzo è circondato da una serie di cautele e di controlli tali da rendere difficoltosa qualunque operazione irregolare. Il Gentile non ha fatto mai ricorso, come invece avrebbe dovuto, alla cassa di riserva, donde la considerazione, che non prospetta diverse alternative ipotetiche,  per cui nella cassa corrente sono transitate, per un lungo lasso di tempo, ingenti somme. Le discordanze fra gli ordini di pagamento ed il registro di cassa, talmente incomprensibile da non poter evitare la fondata ipotesi di dolosa alterazione, conducono alla finale constatazione che il denaro prelevato non è stato poi utilizzato per gli scopi cui era destinato, ma si è vanificato, probabilmente essendo oggetto, come cennato, di dolosa appropriazione: sicuramente, comunque, se non si vuole calcare il giudizio censorio, ad avviso del Giudicante vi è una  sorprendente, quasi paradossale negligenza, un doloso comportamento consistente nella coscienza e volontà di infrangere gli ordini di servizio, un occultamento dei comportamenti per non far emergere un simile ( se si vuol lasciare in ombra e non approfondire, dunque, l’ ipotesi appropriativa) lassismo professionale.

6. Si devono ora illustrare le ragioni del convincimento di questo Giudice circa la colpevolezza del De Mari. Colpevolezza di cui si dà conto nelle sue linee generali, salvo integrare e dar maggior sostanza alle stesse nell’esame dei singoli ammanchi.

 La tipologia di responsabilità addebitabile al convenuto si collegano da un lato alle vistose irregolarità commesse quale funzionario delegato, e per ciò che attiene ai documenti contabili inattendibili da lui firmati o che dovevano essere firmati, secondo le competenze mansionali; dall’altro alla mancata  vigilanza sull’operato del Gentile.

Peraltro sullo sfondo va prospettata anche la possibilità – ricostruita ed avanzata dalla Procura, che qui solo si adombra, senza darvi un’opzione prioritaria, poiché non di rilievo ai fini di un addebito di colpevolezza all’interno di un illecito di responsabilità amministrativa, per il quale è sufficiente, com’è noto, l’ipotesi di colpa grave – di un concorso appropriativo con il Gentile stesso.

7. Si tratta ora di esaminare l’aspetto del danno; gli ammanchi sono stati evidenziati si ripete,  con certosina professionalità da più esperti, in più riprese ed a seguito di più incarichi ispettivi. Si distinguono per la perizia ed esperienza nella materia, per la cura nel supporto documentale, per la chiarezza delle conclusioni.

 In compendio, le gravi infrazioni gestionali-contabili possono essere ricapitolate nelle seguenti categorie:

1) omesso versamento di proventi vari in Tesoreria od ai detenuti (fondo vincolato o quote di mantenimento) nella successiva elencazione in dettaglio v. punto 1, punto 2, punto 4 lettera a) d);

2) ammanchi di cassa alle date del 1 gennaio e 2 ottobre 1995-punto 3;

3) omissioni ed alterazioni nei versamenti dei tributi IRPEF, dei contributi INPS per i detenuti lavoranti ed i dipendenti civili e non di ruolo e dei contributi al SSN -punto 4 lettere b) c) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) punto 5 lettere a) b) punto 6, punto 8;

4) Erogazioni ingiustificate per anticipi e mercedi ai detenuti nell’ambito della convenzione con il Comune di Rimini “manutenzione plance”-punto 9;

5) Mancato riversamento di somme eccedenti prelevate in contanti sulle aperture di credito in favore del F.D. dott. De Mari, punto 7 .

In dettaglio il danno erariale verificatosi è costituito dalle voci dappresso elencate.

1)    1)    Omesso versamento dei proventi derivanti dalla vendita di buste di plastica ai detenuti per un importo complessivo di lire 4.298.350 (pari ad € 2219,91). Nella casa circondariale di Rimini ci era una vendita delle buste di plastica ai familiari dei detenuti per consentire l’ingresso dei beni, onere e cura del personale addetto ai colloqui; gli importi erano registrati e periodicamente versati al contabile. L’ispezione ha accertato che a fronte di incassi per complessive lire 4.298.350 erano stati contabilizzati con OO.RR. solamente lire 1.485.350. Difetta in ogni caso ogni prova del loro effettivo versamento in tesoreria mediante un O.P..

La Procura ritiene, e l’ipotesi va lasciata come  preoccupante sfondo di un addebito, comunque, di gravissima negligenza professionale, che l’intero importo relativo alle suddette vendite nel corso della gestione del rag. Gentile sia stato distratto ( si veda la relazione ispettiva del 2.11.1995, pagg. 10 – 16).

2) Omesso versamento di importi relativi al fondo vincolato dei detenuti per lire 298.155 (corrispondente ad € 153,98).

Nel dar luogo alla verifica di cassa del 25 luglio 1995, furono riscontrati due OO.PP. (n°400 e n°401) pari alla somma di lire 10.794.545, relativi ad importi concernenti il fondo vincolato dei detenuti; questi dovevano essere corrisposti da  ai medesimi, con postagiro, in occasione del loro trasferimento all’istituto di destinazione. All’esito dell’esame delle quietanze, risulta un mancato pagamento  pari a lire 298.155, peraltro confermato dall’inesistenza di operazioni sul c/c postale (v. relazione ispettiva del 2.11.1995, pagg. 7 – 8).

3) Ammanchi di cassa riscontrati alla data del 1 gennaio 1995 per lire 255.534.071 ed alla data del 2 ottobre 1995 per ulteriori lire 106.389.698, per un totale di lire 361.923.769 (corrispondenti ad € 186.918,03).

Ammanchi  riscontrati all’esito della prima verifica ispettiva del 1995, come già cennato,  dovuti sia ad errori di calcolo sia, all’alterazione dei saldi finali di ogni esercizio ed all’imputazione priva di ogni giustificazione di poste passive a titolo di “partite diverse”. Secondo i rilievi ispettivi, l’ammanco di cassa al 2 ottobre 1995 è interamente imputabile alla gestione Gentile (pag.74 rel.prima menzionata). Anche in questo caso l’alterazione dei suddetti dati, idoneamente dimostrata dagli ispettori mediante la ricostruzione dei movimenti di cassa, con  danno per l’Erario, viene in rilievo con particolare evidenza nella ricostruzione delle “partite diverse varie”, svolta dagli ispettori alle pagg. 55  e segg. della prima relazione ispettiva. Val al pena rammentare che addirittura gli ispettori concludevano affermando testualmente che le cifre indicate dal rag. Gentile nei prospetti relativi erano “del tutto inventate” con importi  determinati “al solo scopo di pervenire alla concordanza tra il saldo del prospetto stesso con quello della colonna delle “partite diverse” del libro cassa: una concordanza che altrimenti non sarebbe stata possibile”.

Ancora, il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero di Giustizia, incaricato di delineare in maniera esaustiva la copiosa mole di lavoro dei precedenti organi ispettivi, ha individuato i seguenti punti di addebito:  

4) Titoli di spesa (ordini di pagamento) registrati in uscita  sul libro cassa, ma per i quali non è stata rinvenuta alcuna quietanza (o altra documentazione) probatoria  dell’avvenuto  effettivo  pagamento,  per l’ammontare complessivo di L. 833.249.015, pari a Euro 430.337,21, da considerarsi, quindi, come non esitati.

Il Giudicante non può mancare di rilevare – e di recepire anche quanto evincibile da quanto illustrato  dalla predetta relazione ( si vedano le pagine da 4 a 7) – l’aggiuntiva, particolare e rilevante anomalia riscontrata, ovvero il mancato rispetto delle firme competenti, per l’assenza, in più casi, sia della firma del Direttore che quella del ragioniere capo.

In dettaglio si fa riferimento a:

a) 0.P.n. 511 del  31.12.1987 di L. 687.115 (€ 354,87).

Annotato alla pagina vidimata n. 709 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1987, emesso con imputazione alla voce “Proventi erario”, firmato sia dal Direttore che dal Ragioniere capo, per versamento proventi erario secondo semestre esercizio 1987 (v. documento relazione ispettiva riepilogativa prodotta alla Procura il 22 maggio 2002, all. 6); si tratta di accantonamenti che dovevano essere versati in tesoreria, ma, di tale dovuto adempimento non vi è quietanza né traccia alcuna.

b) O.P. n. 514 del 31.12.1987 di L. 6.489.650 (€ 3.351,62)

Annotato sempre alla pagina vidimata n. 709 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1987 emesso con imputazione alla voce “Contributi assicurativi personale civile”, firmato sia dal Direttore che dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi personale civile non di ruolo; la somma doveva essere consegnata per l’invio all’amministrazione postale  ma non vi è traccia della ricevuta di quietanza. Il titolo reca, però, la dicitura “pagato”. In realtà è risultato che la stessa somma, per la stessa causale, era stata pagata all’INPS con altri due ordinativi tramite la Tesoreria Provinciale di Forlì in data 21 luglio 1988. Di tali pagamenti è stata rinvenuta la quietanza. (cfr. all. 7 relazione ispettiva ma anche, a conferma, all. n°16 relazione 12.6.1998).

c) O.P. n. 515 del 31.12.1987 di L. 2.076.915 (€ 1.072,64)

Annotato alla pagina vidimata n. 711 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1987, emesso con imputazione alla voce “Contributi assicurativi personale civile”, firmato sia dal Direttore che dal Ragionere capo, per versamento contributi assicurativi vigilatrici penitenziarie provvisorie; i medesimi contributi erano già stati pagati nel 1988 con altri ordinativi (cfr. all. 8 rel. ispettiva ).

d) O.P. n. 543 del 31.12.1987 di L. 2.966.800 (€ 1.532,22)

Annotato alla pagina vidimata n. 713 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1987, emesso con imputazione alla voce “Quote mantenimento”, firmato solo dal Direttore, per versamento quote mantenimento detenuti lavoranti 2° semestre esercizio 1987: è inerente a versamenti del saldo dei proventi accantonati durante l’esercizio, ma non risulta l’effettuazione di tale versamento (cfr. all. 9).

e) O.P. n. 164 del 31.3.1988 di L. 9.312.118 (€ 4.809,31)

Annotato con il n. 165 alla pagina vidimata n. 32 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1988, emesso a carico del Cap. 2088/Ec., firmato sia dal Direttore che dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti anno 1987 (cfr. all. 10). E’ stato segnalato dagli Ispettori ( anche nella relazione del 12.6.1998, si veda all. 19) che per l’anno 1987 i contributi INPS erano già stati assolti nell’arco temporale che va dal 31 marzo 1988 ed il 21 giugno 1989 – si fa riferimento a tre OOPP per una somma complessiva di £ 162.312.990 – e di tali versamenti sussiste prova consistente nelle quietanze attestanti il pagamento posta; non così per l’OP in questione, privo di ragione giuridica sostanziale ( l’obbligo contributivo era stato adempiuto)  e di documento che desse conferma alla presenza sullo stesso della dicitura timbrica “ pagato”.

f) O.P. n. 418 del 22.11.1988 di L. 104.110.447 (C 53.768,53) parzialmente inestinto per L. 19.600.430 (euro 10.122,78)

Annotato alla pagina vidimata n. 76 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1988, emesso a carico del Cap. 2088/Ec., firmato sia dal Direttore che dal Ragioniere capo.

Per detto titolo di spesa non é stata rinvenuta la documentazione probatoria dell’effettivo recepimento della somma parziale di L. 19.600.430 (C 10.122,78) da parte del beneficiario, a completamento del versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti anno 1988. E’ stato rinvenuto attestato di versamento con postagiro per lire 84.509.970 effettuato in data 28 luglio 1989, e la somma residua risulterebbe versata in data 13 ottobre 1989. Ad un migliore esame dei fatti risulta trattarsi di un’ulteriore somma messa a disposizione con altro O.P. tratto su diverso ordine di accreditamento ( n°4 su O.A. 1062). La somma relativa all’O.P. 418 dunque non è stata stornata o comunque non è stata riversata in cassa. (cfr. all. 11).

g) O.P. n. 130 del 31.3.1989 di L. 10.001.367 (€ 5.165,27)

Annotato alla pagina non vidimata n. 136 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1989, emesso a carico del Cap. 2088/Ec., firmato sia dal Direttore che dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti; non è stata reperita alcuna quietanza, e, inoltre bisogna mettere conto che, per la medesima somma è stato rinvenuta ricevuta di pagamento, in data 28.6.1990, afferente, però altro O.P. (cfr. all.12).

h) O.P. n. 235 del 25.3.1993 di L. 55.557.668 (€ 28.693,14)

annotato alla pagina non vidimata n. 146 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Vers. INPS”, non firmato né dal Direttore dal Ragioniere capo, per reintegro somma accantonata. In merito, non dato rinvenire alcuna sostanziale ragione giustificativa (cfr. all. 13).

i) O.P. n. 236 del 25.3.1993 di L. 50.294.150 (€ 25.974,76) parzialmente inestinto per L. 8.064.785 (€ 4.165,11).

Annotato alla pagina non vidimata n. 146 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso con imputazione alla voce “Vers. INPS”, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo. Non é stata rinvenuta alcuna documentazione probatoria dell’effettivo recepimento, da parte del beneficiano, della somma parziale di L. 8.064.785 (€ 4.165,11), per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti (cfr. all. 14);

j) O.P. n. 1052 del 31.12.1993 di L. 51.590.220 (€ 26.644,13)

Annotato alla pagina non vidimata n. 292 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Colonna INPS Rimini”, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti. Nulla prova, nemmeno a livello indiziario, l’avvenuto versamento (cfr.all. 15).

k)  0.P.       n. 1053 del 31.12.1993 di L. 3.427.322 (€ 1.770,06).

Annotato alla pagina non vidimata n. 294 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Colonna INPS Rimini”, non firmato né dal Direttore dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti. Poichè in data 30 novembre 1993 era stato emesso l’O.P. n°4 su OA n°19 per lire 3.428.000, da eseguirsi mediante la Tesoreria, con la medesima causale, titolo regolarmente estinto in data 15 dicembre 1993, il titolo n°1053, in questione, era dunque privo di ragione. Infatti non risulta quietanziato, ma appare sul titolo la dicitura “pagamento già effettuato” e firma illeggibile. (cfr.all. 16);

i) 0.P.         n. 1054 del 31.12.1993 di L. 53.997.611 (€ 27.887,44)

Annotato alla pagina non vidimata n. 294 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Colonna INPS Rimini”, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, a titolo di versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti. Non risulta versamento non essendo stata rinvenuta alcuna documentazione probatoria (cfr. all. 17);

m) 0.P.       n. 1055 del 31.12.1993 di L. 2.520.067 (€ 1.301,51).

Annotato alla pagina non vidimata n. 294 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso con imputazione alla voce “Colonna INPS Rimini”, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti. Non risulta la relativa quietanza (cfr. all. 18).

n) 0.P.        n. 1057 del 31.12.1993 di L. 17.422.275 (€ 8.997,85).

Annotato alla pagina non vidimata n. 294 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Colonna Tes.Prov. FO”, non firmato né dal Direttore dal Ragioniere capo, per versamento somma trattenuta su mercedi detenuti lavoranti. Per la medesima somma e causale era stato parimenti emesso l’O.P. n°1056 a favore del medesimo contabile. Non vi è segno del versamento in Tesoreria dell’O.P. n°1057 (cfr. all. 19);

o) 0.P.        n. 249 del 6.4.1994 dl L. 325.000.000 (euro 167.848,49).

Annotato alla pagina non vidimata n. 342 del registro cassa relativo all’anno 1994, emesso con imputazione alla voce “Contr. S.S.N.”, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributo S.S.N. personale di Polizia penitenziaria, relativo all’anno 1993. Invero risultava al 31.12.1993 una disponibilità di cassa per lire 325 milioni sul capitolo 1999. All’esito delle visioni delle registrazioni sul mod. 26 CG (aperture di credito del Funzionario Delegato) la somma risulterebbe utilizzata  per pagamento di contributi del SSN con l’O.P. n°249. Ma dell’O.P. è rinvenibile solo la matrice nel “troncone”, ma senza alcuna documentazione che attesti l’effettivo pagamento e che in effetti tale O.P. non sia mai stato versato  è  prova la risposta negativa della Regione Emilia Romagna in data 3 ottobre 2001 su richiesta specifica del Gruppo di Lavoro dei funzionari ispettivi. A fronte di tre apparenti versamenti di contributi al SSN dei quali due di lire 12.220.835 ciascuno a valer per l’anno 1994 ed uno di lire 325.000.000 per l’anno 1993, la Regione Emilia Romagna ha risposto di averne ricevuto uno solo per lire 127.220.835. (all. n°20 sempre  rel. finale ispettiva 2002 con conforto  rel. ispettiva 12.6.1998, all. 45).

p) O.P. n. 681 del 2.11.1994 di L. 17.046.060 (€ 8.803,56).

Annotato alla pagina non vidimata n. 30 del registro cassa relativo a tale anno, emesso con imputazione al Cap. 1024, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi personale civile non di ruolo anni 1990-1991. manca ogni documentazione giustificativa (cfr. all. 21).

q) 0.P.        n. 712 del 16.11.1994 di L. 185.475.935 (€ 95.790,33)

Annotato alla pagina non vidimata n. 34 del registro cassa relativo a tale anno, emesso con imputazione al Cap. 1999, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributo S.S.N. personale di Polizia penitenziaria, per il periodo gennaio — settembre 1994. Il  versamento, doveva avvenire mediante postagiro sul c/cp n°600403 intestato alla regione Emilia Romagna; non vi è segno dell’operazione, né tanto meno, nell’ipotesi di pagamento in contanti, è stata riscontrata alcuna quietanza ( si veda rel. 27.11.1995 pag.82/83 – all. 177 – 179. re. 12.6.1998 doc. 19 – all. 53 -). Poichè non sono state rinvenute in cassa somme corrispondenti o titoli sostitutivi, né tali importi sono stati restituiti in Tesoreria, si ignora la sorte delle stesse: non è azzardato ipotizzarne la distrazione o l’impiego indebito (cfr. all. 22 sempre rel. ispettiva).

r) 0.P.         n. 913 del 31.12.1994 di L. 44.256.408 (€ 22.856,53)

Annotato alla pagina non vidimata n. 70 del registro cassa relativo a tale anno, emesso con imputazione alla voce “PP.DD. INPS”, non firmato né dal Direttore dal Ragioniere capo, per versamento contributi assicurativi detenuti lavoranti nel periodo gennaio — novembre 1994. Non vi è prova di versamento all’INPS (cfr. all. 23);

s) 0.P.         n. 457 del 7.8.1995 di L. 17.756.269 euro 9.170,35).

Annotato in una pagina non vidimata e senza numero del registro casa relativo a tale anno, emesso con imputazione al Cap. 1999, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributo S.S.N. 3° trimestre anno 1994 personale di Polizia penitenziaria (cfr. all. 24);

5)      ordini di pagamento “emessi senza alcuna parvenza di legittimità”, (così si esprimono gli Ispettori, in sostanza si tratta di duplicazioni contabili a fronte della stessa operazione sostanziale)  per l’ammontare  complessivo  di  L. 144.643.110, pari a Euro 74.701,93.

In dettaglio:

a) 0.P.        a 1056 del 31.12.1993 di L. 17.422.275 (€ 8.997,85)

Annotato alla pagina non vidimata n. 294 del registro cassa relativo all’anno 1993, emesso a carico della voce “Anticipo colonna Tes. Prov. FO”, a favore del C.a.c. della C.C. di Rimini, non firmato dal Direttore né dal Ragioniere capo, a titolo di reintegro somma versata per I.R.PE.F. su mercedi detenuti lavoranti (cfr. all. 25).

A fronte di detta spesa, era stato emesso, in pari data, anche l’O.P. n. 1057, di pani importo, a favore della Tesoreria Provinciale di Forlì ( pag. 7 rel. finale, pag. 20 rel. ispettiva 5.6.1998).

b) O.P. n. 408 dell’8.7.1995 di L. 127.220.835 (€ 65.704,08).

Annotato in una pagina non vidimata e senza numero del registro cassa relativo all’anno 1994, emesso a carico del Cap, 1999, non firmato né dal Direttore né dal Ragioniere capo, per versamento contributo S.S.N. personale di Polizia penitenziaria 4° trimestre 1994 (cfr. all. 26 rel. finale). A fronte di tale spesa era stato emesso, in data 20.04.1995, l’ordinativo di pagamento n. 1 — accr. 12 — Cap. 1999, tratto sulla Tesoreria Provinciale dello Stato di Forlì’, a favore di diverse Regioni, per complessive L. 128.204.925, per versamento contributi S.S.N. personale di Polizia penitenziaria, per il periodo gennaio —marzo 1995. Tale titolo di spesa era stato regolarmente estinto dalla predetta Tesoreria, mediante versamento sui conti correnti postali delle singole Regioni creditrici. In particolare, a favore della Regione Emilia Romagna era stato effettuato, in data 9 maggio 1995, il versamento della somma di L. 127.220.835, come chiaramente si evince dalla annotazione apposta sul titolo stesso. Il dato è confermato dagli organi competenti della Regione Emilia Romagna, interpellati sul punto (cfr. all. 27).

 6) Ordine di pagamento non estinto e a fronte del quale è stato emesso – con irregolare partita di giro – ordine di riscossione imputato a voce contabile senza alcun nesso con il titolo di spesa, peraltro successivamente duplicato, per l’ammontare complessivo di L. 264.770.005, pari a Euro 136.338,83. Nel dettaglio si tratta del  seguente titolo:

a) O.P.  n.468  del  3.7. 1992 di L. 264.770.005 (€ 136.338,83) annotato in una pagina né vidimata né numerata del registro cassa relativo a tale anno, emesso a carico del Cap. 2000, non firmato dal Direttore dal Ragioniere capo, per versamento I.R.PE.F trattenuta su stipendi e indennità corrisposti al Personale del Corpo di Polizia penitenziania, nel 1° semestre 1992 (cfr. all. 28).

Tale titolo di spesa non era mai stato estinto. A fronte dello stesso, “seguendo una procedura del tutto irrituale e presumibilmente non supportata da alcuna disposizione normativa” ( così l’inchiesta amministrativa), veniva emesso, in data 21.4.1993 (ossia dopo ben nove mesi circa dalla originaria operazione), l’ordine di riscossione n. 132 di pari importo -  con imputazione alle “Partite diverse varie” e perciò ad una “voce” estranea all’ordine di pagamento n 468 del 3.7.199 per annullamento di quest’ultimo (cfr. all. 29).

In data 31 dicembre 1992, per il versamento del tributo erariale anzidetto, veniva emesso l’ordine di pagamento n. 992, dello stesso importo, trascritto alla pagina non vidimata 96 del registro cassa relativo all’esercizio finanziario 1992. Tale titolo veniva regolarmente estinto mediante versamento della somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Forlì’ . Contabilmente l’operazione relativa all’OP n. 468 era – quando gli ispettori presero visione della documentazione relativa - da considerarsi ancora aperta (cfr. all. 30, 32, 33, 34 rel. isp. fin).

 7)     Mancato versamento all’erario di somme a titolo di avanzi di anticipazioni di cassa, per  l’ammontare complessivo di L. 164.598.190, pari a Euro 85.007,87,con danno effettivo pari a L.130.535.824, ovvero euro 67.416,13.

Segnalano gli ispettori che vi sono somme da versare quale differenza tra il totale dei prelevamenti in contanti effettuati su vari capitoli di bilancio, riferiti a diversi esercizi finanziari, ed il totale dei pagamenti eseguiti: ciò costituisce  somma giacente nella cassa dell’Istituto alla fine dell’esercizio, momento nel quale sorge per il funzionario delegato l’obbligo di restituire l’avanzo di cassa. Le somme non risultano presenti nella cassa dell’Istituto, unitamente alla circostanza che il De mari non ha rassegnato i rendiconti amministrativi per vari capitoli di bilancio nell’arco degli esercizi 1990-1995.

8)      Mancato  o  erroneo  versamento  di  contributi assicurativi e previdenziali per l’ammontare complessivo dl L. 280.951.076, pari a Euro 144.671,00.

Va detto che per le varie categorie di prestatori d’opera dell’istituto in argomento (personale operaio e detenuti), a carico del datore di lavoro denominato “Casa Circondariale di Rimini”, esistono due posizioni contributive, recanti, rispettivamente il n. 3201934167 ed il n. 3202220359.

Cartelle esattoriali notificate dall’INPS, a fronte di oneri che, invece, nei documenti contabili e nelle uscite di cassa risultavano come assolti e che  segnalano altra grave irregolarità.

9)      “Manutenzione Plance”; convenzione con il                         -Comune di RIMINI; supero di spesa di L. 127.904.673 pari a €66.057,25 in relazione alle erogazioni corrisposte ai lavoranti.

Nell’anno 1987, la Direzione della Casa Circondariale di RIMINI stipulò con il Comune della stessa città una convenzione, finalizzata a creare le condizioni per l’inserimento di alcuni detenuti in una attività lavorativa esterna all’Istituto carcerario. La convenzione cessò la propria efficacia nell’anno 1991. I corrispettivi  per i soggetti lavoranti erano a carico del Comune. Venivano anticipati dalla Direzione dell’istituto, e successivamente rimborsate dal Comune medesimo.

Dall’esame delle scritture contabili, e specificatamente della colonna “Manutenzione plance” del registro delle Partite Diverse, nonché dal raffronto tra le movimentazioni in entrata ed in uscita al 31.12.1992, è emersa una situazione di esubero di spesa rispetto alle mercedi attribuite  (cfr. all.32).

8. Già in esordio motivazionale si è affermato il fermo convincimento di questo Giudice circa la colpevolezza dei convenuti ed è stato delineato il tratto del loro comportamento illecito che si sostanzia in molteplici vicende di infrazione ai doveri di servizio. Alla luce degli ammanchi verificatesi e rilevati – con sicura ricostruzione probatoria – è opportuno ora integrare il quadro delle responsabilità riprendendo e completando le considerazioni prima esposte. Risulta ora innegabile che la gestione contabile della casa Circondariale di Rimini nel periodo 1987 – 1995 si denota per la dominante presenza di  gravissime irregolarità, tante e tali da divenire regola e prassi assorbente:  alterazioni e contraffazioni delle scritture, chiara rappresentanza – una volta svelate le contraddizioni esistenti - della verificazione di  ingentissimi ammanchi di somme; in tal senso lo sforzo di  verifica della gestione ha necessitato di una lunga e complessa ricostruzione, che ha condotto all’univoca considerazione della sussistenza di responsabilità sugli ammanchi, responsabilità che, si ripete,  devono appuntarsi innanzi tutto in capo al c.a.c. rag. Antonio Gentile, favorito da un fattuale ruolo di “ dominus” su tutti gli adempimenti pratici della contabilità, ed in duale – e perciò inutile - posizione di controllato e controllore cumulando le tre qualifiche di ragioniere capo – funzionario amministrativo contabile, collaboratore amministrativo contabile e contabile.

E l’operato del Gentile risulta affetto da:

numerose operazioni sistematicamente prive di giustificazione;

 la duplicazione degli OO.PP. per le medesime causali;

 la diffusa omissione dei versamenti all’I.N.P.S. ed al S.S.N. sebbene gli stessi risultassero contabilizzati ed in parte anche forniti da documentazione giustificativa (all’esito delle verifiche ispettive è apparsa in molti casi del tutto inattendibile).

Sul piano formale, a guisa di zoppicante copertura scritturale degli inadempimenti contabili sostanziali:

·        ·        cancellazioni ed alterazioni delle scritture, a fronte di  operazioni di prelievo prive di riscontro e di esito, in realtà esistenti  solo virtualmente,  ciò che la Procura ha ben definito come  la sistematica “contabilizzazione fittizia dei titoli” nelle scritture e nei registri (anche di titoli sprovvisti della firma del Direttore, in violazione dell’art.65 L.C.G.S. e 289 RD 18 giugno 1931, n. 787, Reg. sugli istituti penitenziari ( in sigla R.I.P), nonché artt. 654 e 728 RD 16 maggio 1920, n. 1908  Regolamento Contabilità Carceraria (RCC)). La contabilizzazione fittizia ha prodotto, unitamente  con le altre alterazioni ed appostazioni prive di ogni giustificazione, una totale alterazione delle risultanze contabili, tanto da costringere gli ispettori ministeriali a procedere ad una completa ricostruzione dei registri, nonché ad una verifica dei riscontri di ogni singola operazione ritenuta sospetta o comunque non giustificabile;

·        ·        le ingentissime disponibilità di denaro contante, conseguito mediante i prelievi in Tesoreria su i capitoli di bilancio e sulle aperture di credito per conto del Funzionario Delegato ( da qui la responsabilità anche per i fatti addebitati al De Mari nella suddetta qualità, poiché, in realtà, la gestione dei fondi allo stesso accreditati è risultata, in sostanza una mansione compiuta indistintamente dai due convenuti)  detenute nella propria disponibilità in violazione peraltro anche delle norme disciplinanti la tenuta della cassa corrente e di quella di riserva (la normativa di riferimento, ai sensi dell’art. art. 653 R.C.C, dispone che la prima, fornita di una sola chiave in disponibilità del contabile, possa contenere somme non superiori a lire tre milioni, per le minute spese, con la conseguenza che le somme eccedenti devono essere trasferite nella cassa di riserva, dotata di tre chiavi delle quali una solamente tenuta dal contabile e le altre dal Direttore, dal vice direttore e dal funzionario amministrativo contabile): Ciò è da ritenersi abbia permesso, vista la carenza di ogni controllo, una disposizione delle somme detenute senza rispetto della loro pubblica destinazione. Peraltro, anche dopo i controlli, risulta che il Gentile ponesse mano ugualmente alle singole poste secondo propri fini di bilanciamento del sistema contabile.

Piena responsabilità va ravvisata anche nei confronti, come già detto, del direttore pro tempore dell’Istituto dott. Gianpaolo De Mari: in primo luogo, in ragione della sua posizione di funzionario apicale (Direttore) e Funzionario Delegato, posizione  che lui consentiva di avere  diretta disponibilità delle somme prelevate per contanti mediante i buoni di prelievo gravanti sulle aperture di credito che facevano capo alla sua gestione, in secondo luogo, per i fatti addebitati al Gentile per la mancata vigilanza su questi, anzi, probabilmente la connivenza con lo stesso.

Quanto alla prima tipologia di addebito la Procura ha ricordato che, a mente della L.C.G.S. il funzionario delegato può trattenere le somme riscosse sulle aperture di credito e non erogate alla chiusura dell’esercizio unicamente per effettuare pagamenti di spese riferibili all’esercizio scaduto. Peraltro la giustificazione di tali spese doveva essere offerta in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Ciò avveniva raramente nella conduzione contabile della casa circondariale di Rimini: ed è corretta ed uniforme interpretazione giurisprudenziale  quella secondo la quale  vi è responsabilità, oltre che inibizione alla dichiarazione di regolarita' del rendiconto amministrativo presentato  da  funzionario delegato, qualora emerga un   prelevamento in  contanti  palesemente  eccessivo rispetto  alle necessita' di  servizio  e  comunque un versamento in tesoreria delle somme  non   utilizzate  oltre  il perentorio  termine  del  31 marzo dell'anno successivo a quello scaduto (C.Conti reg. Sardegna sez. contr., 3 maggio 1996, n. 156), così come quando si verifichi il mancato rispetto del   limite  fissato per i prelevamenti in contante e sia stata  riscontrata  la  frequente effettuazione  di  pagamenti in ritardo  rispetto alle  date  di  prelevamento oppure  in  anticipo a fronte delle medesime provviste (C.Conti reg. Sardegna sez. contr., 11 ottobre 1996, n. 162; Corte Conti sez. contr., 2 giugno 1992 n. 88).

In sostanza, è principio inderogabile per cui l'apertura   di  credito  ad   un  funzionario  delegato deve  essere utilizzata   per  sopperire  la   gestione   annuale  dell'ordinatore secondario di   spesa,   in   quanto l'eventuale  destinazione  anche parziale  delle   somme  accreditate   per far  fronte  a  necessita' verificatesi  in esercizi diversi sarebbe in contrasto con i principi di  competenza e annualita' del bilancio dello Stato; è comportamento assolutamente arbitrario quello del   funzionario  delegato  che dia luogo all'utilizzo di determinate somme accreditate  in esercizi successivi (Corte Conti sez. contr., 10 febbraio 1995, n. 22). Non si dimentichi che ciò porta ad una gestione assolutamente non controllabile, esposta ad appropriazioni  ed ammanchi, soprattutto quando poi si assiste all’inadempimento dell’obbligo, di cui prima si diceva,  ad opera del De Mari ( obbligo, si precisa, previsto dall’ art.61 L.C.G.S. e 330 R.I.P., più volte citati), del versamento senza ritardo in Tesoreria delle somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo. La fondatezza dell’imputazione di responsabilità è radicata nel chiaro quadro normativo che definisce procedimenti ed obblighi del funzionario delegato  la cui gestione dei fondi mediante aperture di credito, si sottolinea, è posta direttamente in capo alla responsabilità del medesimo (art.58 L.C.G.S cit. ); ed a ciò non può porre deroga la circostanza che materialmente ai prelievi procedesse il contabile con buoni sottoscritti dal direttore e tratti a favore del contabile medesimo.

Tale responsabilità si sostanzia, in sintesi, nei seguenti adempimenti:

 in qualità di ordinatore secondario di spesa, eroga i fondi mediante il prelievo dalle disponibilità esistenti sulle aperture di credito ricevuti dagli organi ordinatori primari ( nel caso di specie Provveditore Regionale od Uffici Centrali dell’Amministrazione) e deve curare l’ esattezza delle liquidazioni e dei titoli di pagamento, così come della regolarità dei documenti e degli atti presentati ai creditori (art. 81 L.C.G.S. più volte richiamata);

le suddette operazioni necessitano di una rappresentazione contabile di natura documentale ed a carattere sintetico: il funzionario delegato è  tenuto a compilare il registro delle spese eseguite con aperture di credito, a registrarvi i prelievi effettuati con buoni a proprio favore e le spese effettuate e gli estremi dei titoli di pagamento;  deve  rassegnare ogni sei mesi il rendiconto delle spese sostenute con i fondi prelevati sulle aperture di credito (art. 60 sempre L.C.G.S.): tutti adempimenti cui il De Mari è venuto meno. E giustamente l’Organo requirente constata come la retta compilazione del registro avrebbe consentito di accertare, addirittura con cadenza mensile, le spese eseguite mediante ordinativi estinti nonché quelle eseguite mediante pagamenti in contanti, così come di verificare a fine anno le eccedenze di contanti da riversare in Tesoreria al termine degli esercizi suppletivi. da parte del Funzionario Delegato. Tali omissioni, come anche la mancante  o  tardiva   presentazione   dei  rendiconti configura responsabilità anche solo  per non aver  consentito  l'accertamento  dell'illegalita' della  spesa e reso possibile il suo perpetuarsi nel tempo ( per ipotesi analoga si veda C.Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 5 luglio 1994, n. 285). Va quindi confermata la tesi di accusa circa un primo addebito di indiscutibile responsabilità  per il  prelievo  di fondi consapevolmente effettuato con modalita' poste in  essere   in  violazione  della normativa  contabile  di  settore, senza il rispetto delle specifiche causali (Corte Conti sez. riun., 7 settembre 1993, n. 895/A)

Di pari rilievo è inoltre inoltre la concorrente e diretta responsabilità del  dott. De Mari, in qualità di Direttore ed in concorso, appunto con il  Gentile. Va rammentato che, a mente dell’art. 296 del RD n. 787 del 1931 ( Regolamento sugli Istituti penitenziari, si ripete), già menzionato, il Direttore è al vertice della struttura gerarchica dell’organizzazione del singolo istituto carcerario, in quanto viene dalla disposizione in questione definito come “il capo dello stabilimento”, ed in quanto tale, riprendendo le espressioni normative,  sopraintende a tutte indistintamente le parti del servizio e dà gli ordini opportuni, cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti, sorveglia il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono ai loro doveri, “in vigila” su tutta la corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni e gli atti, ed informa il Ministero, anche fuori dei casi espressamente preveduti da questo regolamento, dei fatti notevoli che si riferiscono all'ordine e alla disciplina dello stabilimento. Per l’art. 728 R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 ( il più volte richiamato Regolamento di contabilità carceraria) il Direttore deve, tra l’altro, autorizzare con la sua firma sui rispettivi registri ed ordini, le riscossioni, i pagamenti di danaro e i movimenti di entrata e di uscita, di carico e scarico delle materie; sorvegliare il movimento del denaro e dei valori nelle casse della Direzione, promovendo le operazioni di introduzione e di estrazione dei medesimi dalla cassa di riserva, e firmando con gli altri impiegati, detentori delle relative chiavi, il registro apposito; eseguire improvvise verificazioni alla cassa; l’art. 734, sempre del RCC, pur prevedendo specifiche ipotesi di responsabilità direttoriale, sottolinea i suoi incombenti doveri di ingerenza e sorveglianza “ sopra ogni parte del servizio”. Ma, invero, il quadro delle disposizioni non rispettate dal De Mari è ancora più articolato: il comma 2, n. 3, art. 728 del citato R.D. 16 maggio 1920, n. 1908  prescrive l’obbligo del direttore degli istituti penali di firmare gli ordini di pagamento, e tale competenza ne coinvolge la responsabilità ed il potere-dovere di controllare gli stessi, così come l’art. 301 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, già citato, in tema di organizzazione dei predetti istituti, conferisce al ragioniere il compito di trattare gli affari riguardanti la ragioneria, dirigere e sorvegliare il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile, provvedere all'adempimento degli incarichi conferitigli per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro dei detenuti ma anche  apporre il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore, qualora non debba sollevare obiezioni di irregolarità, osservazioni connaturate al peso di corresponsabilità dei titoli da lui vistati emessi in eccedenza alle aperture di credito conferite allo stabilimento o contenenti comunque delle irregolarità. Questo compiuto scenario prescrittivo ha condotto la giurisprudenza del Consiglio  di Stato ad affermare, in tema di responsabilità disciplinare, che dall'interpretazione sistematica degli artt. 728, comma secondo, n. 3, e 734 del R.D. 16 maggio 1920 n. 1908 e degli artt. 296 e 301 del R.D. 18 giugno 1931 n. 787, oramai più volte ricordati, risulta che il direttore di istituto di pena ha dovere di controllare tutti i settori del servizio carcerario, ivi compreso quello contabile, assumendo responsabilità personale e diretta, concorrente con quella del ragioniere capo, per gli ordini di pagamento che egli stesso firma, con la conseguenza che può essere inflitta al suddetto direttore una sanzione disciplinare per i fatti commessi dal ragioniere capo nell'esercizio di tale funzione (Sez. IV, sent. n. 977 del 29-11-1995, De Mari c. Ministero di grazia e giustizia). Altre considerazioni vanno tratte dalla decisione poc’anzi riportata: e ciò per la circostanza singolare ma rilevante, per questo Giudice, ai fini del decidere, che il caso di specie sottoposto all’attenzione del Consesso amministrativo riguardava la legittimità ( confermata anche  in secondo grado) di una sanzione disciplinare inflitta al De Mari stesso proprio per infrazioni di carattere  gestionale- contabile.  Ed il Collegio allora invocato ha rilevato come il direttore qui convenuto, conosceva e comunque doveva conoscere le irregolarità ( rectius, nel caso di specie la specifica irregolarità che aveva dato origine all’addebito disciplinare) anche in quella ipotesi perpetrata dal Gentile; ha, poi, sempre quel Giudice, decisamente ripudiato la tesi del De Mari circa una sua scusabile ignoranza in materia di contabilità, rilevando in primo luogo come la conduzione di un  Istituto penitenziario comporti anche la conoscenza circa il corretto utilizzo delle risorse allo stesso destinate ed il rispetto della prescritta rappresentazione  documentale di detto utilizzo; in secondo luogo il Consiglio di Stato ha rilevato come le fattispecie di addebito riguardassero fatti la cui irregolarità era evitabile con un comune senso e volontà di diligenza. Si badi bene alle giustificazioni addotte allora dal convenuto, le stesse riprese in questa sede, ovvero la non conoscenza e l’impossibilità – anche sotto l’aspetto dei differenti profili professionali e delle differenti conoscenze e competenze -  di vigilare sul Gentile; l’attuale Giudicante non può, sul punto, che riprendere le affermazioni del richiamato Giudice amministrativo,  aggiungendovi che le irregolarità del De Mari non si compendiano solo in omessa vigilanza, ma anche nell’attiva commissione di irregolarità contabili, assolutamente evitabile con semplice diligenza e  normale scrupolo professionale ( si ricorda il dettato dell’art. 728, comma 1, del RCC, che indica il saggio principio comportamentale per cui il Direttore deve regolare l'amministrazione economica dello stabilimento secondo le massime di buon governo e di saggia economia).

 D’altro canto, come il convenuto in questione avesse una logica gestionale ed una prospettiva di conduzione dell’istituto penitenziario improntata a soggettive valutazioni, ad arbitri, disattenzioni, commistioni di interesse pubblico con quello privato è considerazione che può ricavarsi dalle vicende penali affrontate dal De Mari stesso e versate in atti ( sen. Trib. di Rimini n.30\96, sen.G.U.P. Rimini n. 297\2001), ove, la possibile obiezione che si tratta di decisioni applicative di pena patteggiata non può allontanare – proprio per la natura della sentenza patteggiata, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( si veda, per una trattazione del tema e l’indicazione di ampia giurisprudenza in materia la sentenza n. 1151\2001 della Sezione Lombardia) da valutare secondo la letterale espressione del c.p.p. ( art. 445), che la “equipara” a sentenza di condanna – le ombre sul globale  comportamento del De Mari nella conduzione carceraria. Gli atti in questione rivelano una sconcertante serie di abusi di ufficio concretizzatesi nel ritrarre utilità personali da pubbliche risorse, materiali ed umane. 

In conclusione, quindi, al convenuto vanno addebitati con i tratti della piena responsabilità, con l’atteggiamento di colpevolezza qualificabile come dolo eventuale, secondo quanto si dirà dappresso, le violazioni di servizio accuratamente descritte dall’Ufficio citante:

le irregolarità ed anomalie relative agli OO.PP.  firmati dal Direttore (art.728/2°comma n°3 RCC);

 l’omissione di ogni controllo sull’attività del rag. Gentile, a partire dall’omissione delle verifiche trimestrali di cassa (art.668 R.C.C.), così come – irregolarità di cui sopra già si è detto - per l’omessa presentazione dei rendiconti amministrativi per molti capitoli di bilancio (art.333 R.C.G.S.) (o per l’omesso riscontro ai rilievi della Ragioneria);

più in generale per aver egli gravemente omesso, per lunghissimo tempo, l’adozione di ogni indispensabile provvedimento diretto a garantire la retta ed ordinata tenuta delle scritture, la regolare gestione delle entrate e delle spese, il movimento del denaro e dei valori nelle casse (art. 728, 734 e 735 R.C.C. nonché artt. 296 e 301 R.D. 18 giugno 1931 n. 787 ).

Questo Giudice  non può mancare, poi, di rilevare come il dott. De Mari abbia, senza resipiscenza alcuna, assunto un comportamento di volontaria assoluta trascuratezza di ogni misura che ponesse fine ad una gestione contabile arbitraria e, con riferimento alla sorte delle risorse finanziarie, “ volatile”: ancora, non si può non convenire con la Procura che il convenuto ha permesso  al rag. Gentile di espandere per lunghi anni il proprio assoluto dominio sull’intera gestione contabile della casa circondariale riminese.

L’atto di citazione espone la tesi che la responsabilità che si deve appuntare in capo ad entrambi assume innanzi tutto i tratti tipici della responsabilità contabile.

La qualifica della tipologia si illecito è fondata e correttamente argomentata, in maggior ragione per il rag. Gentile, in quanto va da sé che ciò deriva  dalla posizione di contabile rivestita all’interno dell’Istituto e dalla diretta disponibilità del denaro e dei titoli sostitutivi conseguita mediante i prelievi in Tesoreria.

Nondimeno, rileva la citante, vi sono elementi discretivi nel senso di cui si discute per il dott. De Mari, per la diretta e personale responsabilità per le spese da quest’ultimo ordinate e la diretta disponibilità del numerario da egli avuta nella sua qualità di funzionario delegato, in relazione ai prelievi di contante facenti carico sulle aperture di credito disposte in suo favore: si riprende quanto sopra detto, circa  le somme in eccedenza non riversate in Tesoreria, e non rinvenute in cassa risultando carenza  di contanti o di titoli equivalenti, così come fanno riferimento agli obblighi ed alle relative infrazioni legate alla figura del contabile i prelievi delle somme riscosse dal Comune di Rimini in contravvenzione a quanto stabilito nella convenzione relativa alla manutenzione delle “plance” ( circostanza prima descritta).

In sostanza, le somme conseguite sulle aperture di credito,  le altre somme relative agli ordini di riscossione, ai mandati di pagamento ed alle altre forme di acquisizione finanziaria gestite dai convenuti e da ricondurre alla loro piena ed esclusiva responsabilità – le somme è da opinare siano transitate e detenuta nella cassa corrente della casa circondariale, della quale il Gentile pare  avesse un possesso esclusivo, peraltro -  sono fattispecie concrete sussumibili nelle fattispecie astratte di cui agli artt.346 e 194 R.C.G.S. artt. 74 ed 85 L.C.G.S., e ciò poiché i fatti sinora descritti configurano, in massima parte,  maneggio diretto di denaro dell’Amministrazione verosimilmente per proprio conto ed interesse.

 E’ noto che tale responsabilità, per sua natura, pur essendo sussumibile nell’alveo generale della responsabilità amministrativa si struttura, per chiaro riferimento a logica giuridica, ad una peculiare dinamica probatoria, canone dell’obbligo di restituzione da cui deriva, in capo ai contabili,  l’onere di dare conto degli ammanchi e delle eventuali cause non imputabili della perdita o della mancata restituzione ( “ ex plurimis” Corte dei Conti Sez. I Centrale 20 settembre 2000 n. 290 e Sez. III centrale 7 dicembre 2000 n.337).

D’altro canto, la solida struttura probatoria impiantata dalla Procura, il rapporto di servizio con un’Amministrazione dello Stato dei convenuti, il loro comportamento trasgressivo degli obblighi professionali, il rilevantissimo danno arrecato rendono ininfluente tale qualifica, non dovendosi accedere a ciò che, nei casi della responsabilità contabile,  viene ritenuta un’inversione dell’onere della prova, o, quantomeno, un più rilevante peso del dovere di discolpa in capo agli accusati. Considerando che vi sono aspetti di addebito che la stessa Procura ritiene (“Nondimeno, per tutte quelle poste di danno per le quali non si riscontri la sussistenza della responsabilità contabile intesa in senso proprio, è evidente che il rapporto di servizio che legava entrambi all’Amministrazione penitenziaria, così come la gravissima violazione dei rispettivi obblighi di servizio e la perfetta idoneità causale delle condotte commissive ed omissive di entrambi a produrre l’ingente danno scoperto dagli ispettori ministeriali, consentirebbe comunque di conseguire la condanna al risarcimento integrale del danno secondo i canoni propri della responsabilità amministrativa”) possano fuoriuscire dagli ambiti della responsabilità contabile vera e propria, e considerando che questa, di quella amministrativa risulta essere una “ species” ( Corte conti, Sez. Lombardia, 22 settembre 1994, n. 246\GC) questo Giudice ritiene più conveniente, sotto il profilo del “nomen iuris”, ricomprendere tutta la vicenda a giudizio nell’alveo della responsabilità amministrativa “tout court”.

Tanto detto sotto il profilo qualificatorio, vanno ora illustrate le valutazioni e  le decisioni del Collegio sulla natura della colpevolezza ravvisabile in capo ai convenuti.

Non si deve nascondere che il comportamento dei medesimi offre numerosi elementi volti a far sorgere il convincimento che la vicenda in esame nasconda risvolti di appropriazione ed uso a fini personali di denaro e risorse pubbliche.

D’altro canto, proprio la struttura del giudizio di responsabilità amministrativa – e di conseguenza, l’impostazione dell’atto di citazione e delle prove ed argomentazioni su cui si fonda - induce, quando non sia necessario   ai fini della soluzione della controversia, relegare solo alla sede più genericamente espositiva – “ad colorandum “ ponendo cioè l’ipotesi di appropriazione come scenario di maggior censura e rafforzativo di un giudizio di riprovevolezza – una tale prospettiva.

 Anche nel caso di specie, a dimostrazione di quanto detto, d’altro canto, la Procura non ha legato, pur dilungandosi nell’esporre di essere dell’avviso che il Gentile ed il De Mari abbiano utilizzato per proprio tornaconto il denaro di cui avevano disponibilità, la propria tesi di colpevolezza su tale convincimento, soffermandosi su altra natura della colpevolezza dei convenuti. Quanto dalla citante affermato trova il consenso di questo Giudice, nei termini e con le precisazioni i cui dappresso.

I convenuti hanno agito con dolo, essendo innegabile in tal senso una coscienza e volontà della violazione dei propri doveri. Ciascuno, poi, con riferimento alle infrazioni proprie della sfera mansionale dell’altro, ha agito non esercitando propri poteri di controllo o di rettifica ( non solo il De Mari nei confronti del Gentile, ma anche il secondo verso il primo, nel concorsuale utilizzo delle aperture di credito del funzionario delegato e nei documenti a duplice firma).

In sostanza, l’arbitrio dell’uno risultava un contrappeso quasi sinallagmatico ( una sorta di “ pactum rei non lecitae”) a quello dell’altro. Risalta allora un dolo eventuale, ovvero la connivente accettazione di tutta la caotica gestione dell’Istituto penitenziario di Rimini e del danno pubblico a ciò conseguente.

Ne deriva la responsabilità solidale dei convenuti per tutto il nocumento arrecato, ammontante  a €1.126.736 più €1.052.074,77 per rivalutazione ed interessi sulla somma capitale.

Sul punto la difesa ha eccepito la cospicua entità degli accessori. Nella realtà la Procura ha ben dimostrato come il relativo computo – che conduce ad una somma rilevante per il notevole arco temporale in cui i fatti si sono verificati – sia stato effettuato secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità  oramai recepita ed uniformemente seguita tanto da consentire l’ausilio di procedure e strumentazioni informatiche.

 Il conteggio di rivalutazione ed interessi secondo il dettaglio delle scansioni temporali è documentato e versato agli atti.

Oltre al danno ora esposto, l’atto di citazione espone la pretesa di un danno di € 100.000 per nocumento al prestigio della Pubblica amministrazione e disservizio arrecato alla stessa.

La richiesta è fondata: vicende come quelle in controversia minano profondamente l’azione dell’ente cui appartiene il funzionario che ha commesso l’illecito e ne sviliscono radicalmente il pubblico “munus”, quale intrinsecamente collegato ai costituzionali principi di cui all’art. 97 della Costituzione.

Vengono lesi quindi in radice  la “ratio” e la ragion d’essere degli apparati amministrativi. Per questo, pur se in questa sede si vuol conferir più rilievo alla sostanziale gravità del discredito e del disservizio arrecato alla p.a., le Sezioni Riunite della Corte dei conti, recentemente, con sentenza n. 10\qm\2003, del 23 aprile 2003 – aderendo a suggestioni provenienti da Sezioni regionali ( Sez. Umbria, n. 98\2001, Sez. Lombardia, n. 1151\2001 e 745\2000) – hanno sottolineato l’illustrato “ vulnus” all’essenza stessa della Pubblica Amministrazione, avvicinando il nocumento “de quo” alla categoria civilistica del danno esistenziale.

 E sarebbe sufficiente, hanno affermato le SS.RR. nella decisione richiamata, il danno evento, ovvero la mera lesione al principio costituzionale, nocumento da valutare equitativamente.

Nella fattispecie, vi è certamente il danno cd. evento, ma anche il danno conseguenza, ovvero rilevanti precipitati negativi dai comportamenti illeciti, conseguenze che fungono, oltre che da elemento indicatore  dell’”an” del nocumento, anche da indice di valutazione equitativa per la valutazione di quanto dovuto: e tali sono  il vulnerato rilievo e  delicatezza dell’attività svolta dall’amministrazione pubblica in questione, la posizione funzionale degli autori dell’illecito, tali da suscitare potenziali comportamenti emulativi o negligenza professionale, la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del clamor fori con la risonanza negativa in seno alla collettività in cui opera l’articolazione amministrativa oggetto di disfunzione.

La somma da addebitare ai convenuti, in via solidale è, in conclusione, ben individuata nella somma di 100.000 euro.

I convenuti De Mari e Gentile vanno quindi condannati in via solidale, e, per i rapporti interni, in parti uguali, al pagamento delle somme sopra esposte.

Va confermata la validità e la perdurante efficacia del provvedimento di sequestro.

La condanna alle spese segue la soccombenza.       

 

\E[s \E[203s P.Q.M.

 

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, alla stregua di quanto affermato in parte motiva

CONDANNA

DE MARI Gianpaolo

GENTILE Antonio

al pagamento della somma di € 1.126.736(unmilionecentoventiseisettecentotrentasei), oltre ad€1.052.074,77(unmilionecinquantaduemilasettantaquattro\77) per interessi e rivalutazione monetaria ed € 100.000( centomila) per il disservizio arrecato ed il pregiudizio alla reputazione dell’Amministrazione di appartenenza; in via solidale ed in parti uguali nei rapporti interni di regresso.

Si conferma il provvedimento di sequestro.

Con condanna alle spese che all’atto della pubblicazione della presente sentenza si liquidano in Euro 2340,91(duemilatrecentoquaranta euro/91 centesimi).

Così deciso in Bologna, nella camere di consiglio del giorno  22 maggio  2003.                       

                                                                   IL PRESIDENTE

                       f.to   (Dr.GiovanniD’Antino Settevendemmie)

L’ESTENSORE       

f.to (Dr. Leonardo Venturini)  

 

Depositata in Segreteria il 16/10/2003

 

                                      Il Direttore di Segreteria

                                   (F.to Dott.ssa Valeria Sama)