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Sezione Giurisdizionale Emilia
Romagna
(Archivio)
 | Sentenza
n. 73/2009 del 9 marzo 2009: In tema di
responsabilità di funzionario (AUSL) per scorretto rimborso spese legali a
favore di medici indagati per reato di lesioni colpose |
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Sentenza n. 21/2008 del 15 gennaio 2008 :Amministratori
pubblici- Consiglio di amministrazione dell'Università-Affidamento di
incarico di collaborazione professionale ad ex docente collocato a riposo-
Responsabilità –Sussiste |
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sentenza n. 997 del 27 dicembre
2007: nel caso di occultamento doloso del danno, diversamente dalla
disciplina prevista dall’art. 2941 n. 8 cod. civ che conferisce effetto
sospensivo soltanto all'occultamento doloso del danno operato direttamente
dal debitore, la sospensione ex lege dei termini prescrizionali prevista
dalla normativa specifica sulla responsabilità amministrativa (art. 1, co.
2, della legge n. 20 del 1994) prescinde dal fatto soggettivo dell'autore
dell'occultamento doloso, per riferirsi soltanto al fatto oggettivo
dell'occultamento doloso di per sé considerato e, in virtù del noto
principio “ubi voluit dixit”, estende chiaramente l'operatività della
sospensione della prescrizione, oltre che all'autore diretto del danno e
dell'occultamento, anche a tutti coloro che, con il loro comportamento
commissivo od omissivo, abbiano con dolo o colpa grave consentito o comunque
agevolato quell'occultamento doloso. Diversamente opinando, infatti, questi
ultimi finirebbero, con danno anche gravissimo per l'erario pubblico, per
avvantaggiarsi ingiustamente della loro stessa condotta contra ius fino a
sottrarsi, in tutto o in parte, ai propri doveri e alle proprie
responsabilità. |
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Sentenza n. 998 del 28 dicembre
2007: la domanda c.d. di garanzia di uno dei convenuti nel
giudizio di responsabilità amministrativa, diretta a citare nel medesimo
giudizio i rimanenti convenuti per esserne garantito in caso di condanna,
deducendo che l' evento dannoso sia addebitabile a colpa esclusiva di tali
altri soggetti, deve essere qualificata come azione di regresso (Cass. Sez.
III, n. 3134, 22.5.1982) e come tale va proposta davanti al giudice civile
secondo le percentuali di ripartizione interna della responsabilità
determinate dal giudice contabile. Costituisce danno erariale la
percezione da parte di un giudice tributario del compenso fisso erogato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze qualora questi sia stato
sistematicamente assente dalle udienze per oltre un decennio, in mancanza di
ogni autorizzazione e comunque avendo superato le assenze nel loro complesso
ogni limite ammissibile ed autorizzabile. |
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 | sentenza 29 maggio
2007, n. 439: in tema di responsabilita’per danno erariale da
ingiustificato ritardo dell’ avvocatura Inps nell’ incasso di credito dell’
istituto ammesso al passivo fallimentare Con nota di
Alberto Mingarelli e Rosa Francaviglia, magistrati della Corte dei conti |
 | sentenza n. 21 del 15 gennaio 2007:
Responsabilità contabile e amministrativa – società concessionarie per la
riscossione dei tributi – applicazione del condono tributario di cui all'art.
12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ai
crediti nascenti da sentenze di condanna delle Corte dei conti – esclusione –
applicazione del condono da parte delle società concessionarie – pregiudizio
erariale – sussiste - grave negligenza – sussiste – colpa grave – sussiste –
esimente della colpa professionale – esclusione.
con nota di Massimo Perin, magistrato della Corte dei conti |
- sentenza 20 ottobre 2003
n. 2157: Corte dei Conti Giudizi ad istanza di parte Ritenute cautelari
Giurisdizione della Corte dei Conti Sussistenza
- sentenza 16 ottobre 2003, n. 2156: Responsabilità Danno Gestione contabile irregolare protrattasi per
anni da parte del funzionario competente Ingenti ammanchi
Sussistenza Responsabilità Amministrazione di Grazia e Giustizia
Direttore di Istituto di Prevenzione e Pena Fattispecie
Responsabilità Contabile Funzionario Delegato Infrazioni normative
Fattispecie Responsabilità Danno Danno allimmagine
Danno esistenziale
- sentenza
n. 1214/03/IP del 7 maggio 2003: giudizio ad istanza di parte - ricorso
avverso la decisione di diniego di accoglimento della richiesta del Concessionario
dell'Esattoria di ottenere il discarico di quote inesigibili dei tributi - in particolare,
impugnazione del decreto del Direttore regionale delle entrate del Ministero delle Finanze
di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal Concessionario del Servizio per la
Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna contro vari provvedimenti dell'Ufficio
delle Entrate di Bologna di diniego di discarico di quote relative a ruoli emessi dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna
- sent. n. 521 del 12 febbraio 2003: Responsabilità
Elementi Colpa grave - Nomine di giudici popolari aggiunti In numero
esuberante rispetto alle esigenze Utilizzati in mera disponibilità
Sussistenza Danno Indennità loro erogata Sussistenza
Corte dei conti Giurisdizione Sindacato sui comportamenti
nellesercizio della funzione giurisdizionale Sussistenza
- Sentenza 18 aprile 2001 n°284/IP:
giudizio ad istanza di parte- giurisdizione della Corte dei Conti- insussistenza-
motivazione. Giudizio ad istanza di parte - giurisdizione della Corte dei Conti - azioni
di accertamento negativo in materia di pagamento dellindebito (sia soggettivo che
oggettivo) - non esperibilità Nota
di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti
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