Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna

(Archivio)

 

 

bulletSentenza n. 73/2009 del 9 marzo 2009: In tema di responsabilità di funzionario (AUSL) per scorretto rimborso spese legali a favore di medici indagati per reato di lesioni colpose
bullet Sentenza n. 21/2008 del 15 gennaio 2008 :Amministratori pubblici- Consiglio di amministrazione dell'Università-Affidamento di incarico di collaborazione professionale ad ex docente collocato a riposo- Responsabilità –Sussiste
bullet  sentenza n. 997 del 27 dicembre 2007: nel caso di occultamento doloso del danno, diversamente dalla disciplina prevista dall’art. 2941 n. 8 cod. civ che conferisce effetto sospensivo soltanto all'occultamento doloso del danno operato direttamente dal debitore, la sospensione ex lege dei termini prescrizionali prevista dalla normativa specifica sulla responsabilità amministrativa (art. 1, co. 2, della legge n. 20 del 1994) prescinde dal fatto soggettivo dell'autore dell'occultamento doloso, per riferirsi soltanto al fatto oggettivo dell'occultamento doloso di per sé considerato e, in virtù del noto principio “ubi voluit dixit”, estende chiaramente l'operatività della sospensione della prescrizione, oltre che all'autore diretto del danno e dell'occultamento, anche a tutti coloro che, con il loro comportamento commissivo od omissivo, abbiano con dolo o colpa grave consentito o comunque agevolato quell'occultamento doloso. Diversamente opinando, infatti, questi ultimi finirebbero, con danno anche gravissimo per l'erario pubblico, per avvantaggiarsi ingiustamente della loro stessa condotta contra ius fino a sottrarsi, in tutto o in parte, ai propri doveri e alle proprie responsabilità.
bullet  Sentenza n. 998 del 28 dicembre 2007:   la domanda c.d. di garanzia di uno dei convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa, diretta a citare nel medesimo giudizio i rimanenti convenuti per esserne garantito in caso di condanna, deducendo che l' evento dannoso sia addebitabile a colpa esclusiva di tali altri soggetti, deve essere qualificata come azione di regresso (Cass. Sez. III, n. 3134, 22.5.1982) e come tale va proposta davanti al giudice civile secondo le percentuali di ripartizione interna della responsabilità determinate dal giudice contabile.   Costituisce danno erariale la percezione da parte di un giudice tributario del compenso fisso erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze qualora questi sia stato sistematicamente assente dalle udienze per oltre un decennio, in mancanza di ogni autorizzazione e comunque avendo superato le assenze nel loro complesso ogni limite ammissibile ed autorizzabile.
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bulletsentenza 29 maggio 2007, n. 439: in tema di responsabilita’per danno erariale da ingiustificato ritardo dell’ avvocatura Inps nell’ incasso di credito dell’ istituto ammesso al passivo fallimentare Con nota di Alberto Mingarelli e Rosa Francaviglia, magistrati della Corte dei conti
bulletsentenza n. 21 del 15 gennaio 2007: Responsabilità contabile e amministrativa – società concessionarie per la riscossione dei tributi – applicazione del condono tributario di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ai crediti nascenti da sentenze di condanna delle Corte dei conti – esclusione – applicazione del condono da parte delle società concessionarie – pregiudizio erariale – sussiste - grave negligenza – sussiste – colpa grave – sussiste – esimente della colpa professionale – esclusione. con nota di Massimo Perin, magistrato della Corte dei conti

 

 

 - sentenza 20 ottobre 2003 n. 2157: Corte dei Conti – Giudizi ad istanza di parte – Ritenute cautelari – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussistenza

 - sentenza 16 ottobre 2003, n. 2156: Responsabilità – Danno – Gestione contabile irregolare protrattasi per anni da parte del funzionario competente – Ingenti ammanchi – Sussistenza   Responsabilità – Amministrazione di Grazia e Giustizia – Direttore di Istituto di Prevenzione e Pena – Fattispecie   Responsabilità – Contabile – Funzionario Delegato – Infrazioni normative – Fattispecie   Responsabilità – Danno – Danno all’immagine – Danno esistenziale

 - sentenza n. 1214/03/IP del 7 maggio 2003: giudizio ad istanza di parte -  ricorso avverso la decisione di diniego di accoglimento della richiesta del Concessionario dell'Esattoria di ottenere il discarico di quote inesigibili dei tributi - in particolare, impugnazione del decreto del Direttore regionale delle entrate del Ministero delle Finanze di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal Concessionario del Servizio per la Riscossione dei Tributi per la provincia di Bologna contro vari provvedimenti dell'Ufficio delle Entrate di Bologna di diniego di discarico di quote relative a ruoli emessi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna

- sent. n. 521 del 12 febbraio 2003: Responsabilità – Elementi – Colpa grave - Nomine di giudici popolari aggiunti – In numero esuberante rispetto alle esigenze – Utilizzati in mera disponibilità – Sussistenza – Danno – Indennità loro erogata – Sussistenza   Corte dei conti – Giurisdizione – Sindacato sui comportamenti nell’esercizio della funzione giurisdizionale – Sussistenza

- Sentenza 18 aprile 2001 n°284/IP: giudizio ad istanza di parte- giurisdizione della Corte dei Conti- insussistenza- motivazione. Giudizio ad istanza di parte - giurisdizione della Corte dei Conti - azioni di accertamento negativo in materia di pagamento dell’indebito (sia soggettivo che oggettivo) - non esperibilità   Nota di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti