Approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'ambito della
discussione (link al resoconto parlamentare) sul ddl A.S. 4375
(link al testo del ddl)
"Art. 20-bis
1. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla trasmissione
alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la
registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto. Entro venti giorni dalla richiesta di
registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al
Parlamento di cui all'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.
3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è soppresso.
20.0.7 (nuovo testo) IL GOVERNO