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Sentenza Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, 18 aprile 2001 n°284/IP - Pres. D’Antino Settevendemmie, est. De Maria – E.G./Ministero della Giustizia
<Nel giudizio ad istanza di parte promosso dal dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria avverso la propria amministrazione che abbia effettuato trattenute stipendiali per il rimborso delle spese di trasloco masserizie in conseguenza di sfratto coatto amministrativo, non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non vertendo la questione in materia di ritenute cautelari previste dall’art. 73 L.C.G.S. e 57 R.D. 13/8/1933 n°1038 che riguarda unicamente i funzionari od agenti statali aventi per ragione di servizio gestione di denaro pubblico, valore o materia.> <Nel giudizio ad istanza di parte promosso dal dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria avverso la propria amministrazione che abbia effettuato trattenute stipendiali per il rimborso delle spese di trasloco masserizie in conseguenza di sfratto coatto amministrativo, qualora non si faccia questione di imputazione al ricorrente di alcuna responsabilità patrimoniale per danno causato in violazione dei suoi obblighi di servizio, non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non vertendo la questione in materia di accertamento negativo di responsabilità, né essendo esperibile avanti la Corte dei Conti altre azioni di accertamento negativo in materia di pagamento dell’indebito (sia soggettivo che oggettivo)> Nota di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA Composta dai magistrati: Dott. Giovanni D’Antino Settevendemmie Presidente Dott. Massimo De Maria Consigliere relatore Dott. Luigi Di Murro Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 284/IP-21385, instaurato da E.G., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Benini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Pietro Bertuzzi in Bologna via Zamboni n. 1, nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Case Circondariali di Forlì e di Ravenna; Uditi nella pubblica udienza del 18/4/2001 l’Avv. Catia Ruboli delegata in difesa del ricorrente e l’Avvocato dello Stato Bassani Silvia per l’Amministrazione della Giustizia, nonchè il Procuratore Regionale della Corte dei conti dott. Ignazio Del Castillo; Visti il ricorso di E.G., il controricorso dell’Avvocatura dello Stato di Bologna, le conclusioni del Procuratore Regionale per l’Emilia Romagna, nonchè gli altri atti e documenti di causa; Considerato in FATTO Con ricorso in data 28/12/2000, il sig. E.G., dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, espone che, con nota del 19/3/99, detta Amministrazione disponeva nei confronti del ricorrente medesimo all’epoca in servizio presso la Casa Circondariale di Forlì, lo sfratto coattivo amministrativo per il rilascio dell’alloggio demaniale di servizio, sfratto eseguito in data 31/3/1999. Il trasloco dei beni mobili dell’Ispettore E. veniva eseguito dalla Ditta Getra con sede in Forlì. Lo stesso Ministero disponeva che le spese di esecuzione dello sfratto relative al trasporto delle masserizie fossero poste a carico del ricorrente il quale provvedeva a pagare le spese di trasloco presso la sua attuale abitazione direttamente alla impresa di Getra di Forlì, così come indicate nella fattura n. 29 del 30/4/99. Con nota del 13/4/2000 l’amministrazione Penitenziaria Direzione Casa Circondariale di Forlì, costituiva in mora l’Ispettore E. sostenendo che, in conseguenza dello sfratto coatto amministrativo, aveva subito un danno di lire 6.240.000 per pagamento di fattura di trasloco delle masserizie. In risposta a tale nota l’Ispettore E. chiariva che la somma ulteriore di lire 6.400.000 richiesta all’Amministrazione dalla Ditta Getra (indicata nella fattura n. 28 del 30/4/99) si riferiva allo stesso lavoro eseguito dalla Ditta stessa di cui alla fattura n. 29 del 30/4/99, di lire 10.680.000, già interamente pagato dallo stesso Ispettore, per cui nessuna ulteriore somma doveva essere pagata alla ditta Getra, già interamente soddisfatta dell’intero suo credito. Ma avendo il Provveditorato Regionale di Bologna ribadito che le spese di cui alla fattura n. 28 del 30/4/99 dovevano essere poste a carico dell’Ispettore E., con provvedimento del 24/10/00 l’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Forlì disponeva il recupero della predetta somma di lire 6.240.000 (indicata nella fattura n. 28 del 30/4/99) sulle competenze mensili spettanti al ricorrente. Secondo l’E. la richiesta di pagamento di entrambe le fatture da parte della ditta GETRA che eseguì le operazioni costituirebbe "un indebito arricchimento" e il danno subito dall’Amministrazione deriverebbe esclusivamente dall’avere erroneamente pagato la fattura n. 28, stante che esso ricorrente aveva già pagato la fattura n. 29, essendo evidente che il costo dello smontaggio ed imballaggio delle masserizie dell’E. sarebbe stato addebitato erroneamente due volte in due distinte fatture, una intestata alla Casa Circondariale di Forlì e l’altra al ricorrente, per cui, essendo detto costo già compreso nella fattura pagata dall’Ispettore E., nulla avrebbe dovuto essere corrisposto dall’Amministrazione alla ditta Getra ed illegittima risulterebbe essere pertanto la trattenuta effettuata sullo stipendio dello stesso Ispettore. Ciò premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia l’Ecc.ma Corte dei conti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto "ammettere consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare di ore di lavoro necessarie, il costo del materiale e del trasporto relativo alle voci di cui alle fatture n. 28 e 29 del 30/4/99", nonchè "ammettersi prova testimoniale nella persona di Sovr. Angelini Mario presso la casa Circondariale di Ravenna sui seguenti capitoli:
Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, la Direzione della Casa Circondariale di Forlì e la Direzione della Casa Circondariale di Ravenna, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adita Corte, non vertendo il ricorso materia devoluta alla Corte dei conti, non facendosi questioni di responsabilità amministrativa o contabile, nè vertendosi in materia pensionistica. Ha eccepito nel contempo anche il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di condanna al risarcimento del danno, mentre nel merito, per mero scrupolo difensivo, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso chiedendone la reiezione. Ha fatto presente, a tale riguardo, l’Avvocatura che la fattura n. 28/99 intestata all’Amm.ne è riferita ai lavori eseguiti in occasione dello sfratto, consistiti nello smontaggio ed imballaggio dei mobili di proprietà dell’Ispettore E., nonchè nel trasporto degli stessi in un locale messo a disposizione dalla Direzione; mentre la n. 29/99 intestata all’Ispettore E. è relativa invece allo smontaggio di alcuni mobili, al trasporto da Forlì a Ravenna ed al rimontaggio degli stessi. Evidenziando peraltro che nelle due fatture i lavoro eseguiti sono ben specificati e quantificati in modo diverso e che la stessa ditta GETRA alla richiesta di chiarimenti del Provveditorato Regionale ha precisato con la nota del 7/9/2000 che si è trattato di due diversi lavoro, commissionati da due clienti diversi ed eseguiti in momenti successivi. Si è costituito in giudizio anche il Procuratore Regionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, il quale ha rilevato che l’E. non contesta che le spese conseguenti all’esecuzione dello sfratto coatto dovessero essere poste a suo carico e non far carico all’amministrazione e che la contestazione riguarda il pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni dalla stessa richieste, che sarebbero state pagate due volte, una prima volta dall’Amministrazione ed una seconda volta dall’E.. Se così è –ha sottolineato il Procuratore Regionale- il sig. E. dovrebbe agire, e non certo in questa sede, contro la Ditta GETRA che gli ha fatto pagare una prestazione dallo stesso non richiesta, ma richiesta e pagata dall’Amministrazione, la quale aveva comunque il dovere di pagare il servizio richiesto alla Ditta per l’esecuzione dello sfratto e di porre successivamente la spesa a carico dell’E.. Il Procuratore Regionale ha concluso chiedendo che la Sezione Giurisdizionale "dichiari che il sig. E. è debitore verso l’Amministrazione di appartenenza della somma di L. 6.240.000 e dichiari altresì la legittimità della trattenuta sullo stipendio del sig. E. fino a concorrenza della somma di L. 6.240.000". All’udienza odierna l’Avv. Rubboli difensore del ricorrente, dopo aver precisato che questi è ancora in servizio attivo presso la Casa Circondariale di Ravenna, ha invocato la giurisdizione della Corte ex art. 57 R.D. 1038/1933, riportandosi al ricorso e alle conclusioni come sopra precisate. Anche l’Avvocato dello Stato, da una parte, ed il Procuratore Regionale, dall’altra, si sono riportati agli atti ed alle conclusioni da ciascuno rispettivamente formulate, aggiungendo quest’ultimo che nella specie potrebbe ricorrere una azione di accertamento negativo per stabilire se l’E. sia o meno debitore verso l’Amministrazione, fermo restando sotto ogni altro aspetto il difetto di giurisdizione. Ritenuto in DIRITTO Preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato di Bologna. Tale eccezione è fondata. L'art. 57 del R.D. 13/8/1933 n. 1038, concernente il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, al quale si è richiamato il difensore del ricorrente, è contenuto nel capo III, relativo ai giudizi ad istanza di parte, sotto il titolo "Ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali" e prevede che "il funzionario od agente che sia stato assoggettato a ritenute sullo stipendio o su altri emolumenti a termini dell’art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato, qualora intenda gravarsene, deve produrre ricorso dinanzi alla Sezione competente, da depositarsi nella Segreteria". Già la lettura del titolo dell’art. 57 rende evidente che la norma invocata dal ricorrente non riguarda tutti i ricorsi contro ritenute bensì stabilisce la giurisdizione della Corte delimitandola ai soli ricorsi contro ritenute "a titolo cautelativo", che poi la stessa norma chiarisce essere quella disposta "a termini dell’art. 73" della legge di contabilità generale dello Stato. Per ben comprendere dunque il significato di tale disposizione è necessario fare riferimento all’art. 73 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 –riguardante i funzionari ed agenti statali che, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, i quali non sono per questo tenuti a prestare cauzione- che così recita: "L’Amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi o altri emolumenti goduti da funzionari od agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell’erario sia accertato in via amministrativa". Il combinato disposto delle due norme è senza dubbio chiaro, nel ricondurre alla giurisdizione della Corte dei conti –su deroga alla giurisdizione generale amministrativa- soltanto il contenzioso di quei funzionari ed agenti statali, aventi per servizio gestione di pubblico denaro, valore o materia, nei confronti dei quali l’Amministrazione abbia accertato un danno erariale e quindi abbia assoggettato lo stipendio o altro trattamento economico a ritenuta cautelare, ancor prima che sia stata pronunciata condanna a loro carico, nel relativo giudizio di responsabilità promosso ad istanza della Procura presso la Corte dei conti, su denuncia dell’Amministrazione o ad iniziativa del Procuratore Generale o Regionale, mediante atto di citazione a comparire avanti la Sezione competente (v. anche art. 43 del citato regolamento di procedura n. 1038/1933). Nella fattispecie pertanto si è palesemente al di fuori del campo di applicazione dell’art. 57 del citato regolamento invocato dal difensore del ricorrente, nè d’altra parte sembra ricorrere l’ipotesi, accennata dal Procuratore Regionale, di un’azione di accertamento negativo. Osserva infatti il Collegio che –a parte ogni altra considerazione- un’azione di accertamento negativo non è ammessa davanti alla Corte dei conti in materia di pagamento dell’indebito (sia soggettivo che oggettivo), ma è ammessa soltanto se trattisi di accertamento negativo di responsabilità, nel senso che il dipendente pubblico, a carico del quale sia stata elevata in sede amministrativa, responsabilità patrimoniale per danno erariale cagionato nell’esercizio delle proprie funzioni, può chiedere con apposita istanza al giudice contabile che sia accertata l’insussistenza di detta responsabilità, prima che la stessa sia eventualmente accertata in sede di giudizio di responsabilità ad istanza del Procuratore Regionale presso questa Corte, ex art. 43 del già citato regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. Non facendosi nella specie alcuna questione di imputazione all’E. di responsabilità patrimoniale per danno causato in violazione dei suoi obblighi di servizio, viene meno anche la concreta possibilità che ricorra una azione di accertamento negativo di responsabilità, nè d’altra parte è interpretabile in questi termini la istanza giudiziale formulata dal ricorrente di valutare la illegittimità della trattenuta disposta dall’Amministrazione sulle competenze mensili e di condannare la stessa amministrazione alla restituzione e al risarcimento del danno. Da quanto sopra esposto consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte. Ricorrono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. La corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da E.G., dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18/4/2001.
(Massimo De Maria) (Giovanni D’Antino Settevendemmie)
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
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