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Domain name e pubblica amministrazione: alle soglie di un nuovo problema. di Tiziana Krasna Dottore di ricerca in Diritto amministrativo Università degli studi di Trieste
Tra i temi principali dell’odierno dibattito sviluppatosi intorno ai problemi della Rete, vi è senza dubbio quello dei nomi a dominio. La rilevanza dei nomi a dominio deriva dalla circostanza che ogni computer connesso alla Rete dispone di un indirizzo IP (Internet Protocol) costituito da un numero a trentadue bit, al quale viene associato un nome (domain name), essenziale ai fini dell’individuazione e del riconoscimento del singolo sito. Il domain name ha struttura complessa, essendo costituito da una parte "individualizzante" scelta autonomamente dall’utente (Second Level Domain, o SDL) e da una abbreviazione standard (Top Level Domain, o TLD), che vale a marcarne la caratterizzazione tipologica (ad esempio, ".com"), oppure lo stato ove ha avuto luogo la registrazione (ad esempio, ".it" per Italia). L’assegnazione del nome a dominio avviene, ad opera della Registration Authority italiana, seguendo l’ordine cronologico delle richieste (first come, first served), quale definito dalle procedure tecniche di registrazione (c.d. Regole di Naming). Intorno ai nomi a dominio si è rapidamente creato un fitto contenzioso, in particolare con riferimento al fenomeno del cybersquatting, vale a dire dell’accaparramento di nomi a dominio relativi a cognomi di persone fisiche o giuridiche e/o nomi generici, nonché a quello del domain grabbing, consistente nella registrazione di nomi a dominio per scopi di concorrenza sleale. Proprio alla risoluzione di questo tipo di conflitti tende il DDL Passigli, già approvato dal Senato e in attesa di esame da parte della Camera, il quale prevede, oltre ad ipotesi più direttamente attinenti alla sfera commerciale, anche disposizioni concernenti i soggetti pubblici. In particolare, il DDL Passigli dispone che è vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono, tra l’altro, a nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione, oppure nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, o ancora sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti sopraindicati. Il problema che può sorgere, al riguardo, è soprattutto quello della utilizzazione della denominazione legale di un soggetto istituzionale per catturare, evidentemente con l’inganno, l’attenzione dell’utenza di Internet interessata a connettersi al sito effettivamente corrispondente all’amministrazione pubblica del cui nome si tratta. Ciò può avvenire soprattutto per ragioni di ordine commerciale, con riferimento in particolare alle realtà locali (si pensi, a puro titolo di esempio, alla possibile coincidenza tra il nome di una cittadina e il domain name di un sito nel quale vengano offerti in vendita prodotti provenienti dalla stessa area territoriale nella quale è situata la cittadina in questione, oppure, ancora, alla confusione intenzionalmente creata con la denominazione legale di un’amministrazione pubblica, al fine di erogare, dietro pagamento, servizi analoghi a quelli che l’amministrazione interessata è istituzionalmente tenuta a fornire, gratuitamente, all’utenza). Come risulta evidente, simili condotte assumono rilevanza giuridica da almeno tre punti di vista. In primo luogo, perché si risolvono in un inganno nei confronti della utenza, alla quale viene addossato – oltre tutto - anche l’onere corrispondente alle risorse, economicamente valutabili, delle quali in tal modo si realizza il disutile investimento (il tempo <sprecato> per stabilire la connessione con un sito diverso da quello desiderato, la quantità di energia elettrica consumata inutilmente per stabilire la connessione anzidetta, etc.). In secondo luogo, perché l’utilizzazione di dati personali (dell’amministrazione : ad es., "www.comunedibiella.it") che l’operazione di registrazione del domain name presso la Registration Authority (d’ora in avanti, RA) necessariamente comporta, si risolverà di regola – ai sensi della l. n. 675/1996 – in un trattamento illecito di dati personali, come tale idoneo, nei casi più gravi, a determinare l’applicazione delle severe sanzioni previste dall’art. 35 della medesima legge. In terzo luogo, perché l’inganno che l’eventuale illegittima utilizzazione del nome del soggetto pubblico è idoneo ad ingenerare a danno dell’utenza potrebbe porre anche un problema di lesione dell’immagine dell’amministrazione interessata (si pensi all’ipotesi che il sito avente un domain name coincidente con la denominazione legale di un’amministrazione pubblica contenga – con modalità che farebbero pensare ad una responsabilità diretta dell’amministrazione stessa - immagini equivoche, oppure giudizi e valutazioni calunniose concernenti singole persone). Da quest’ultimo punto di vista, se – come più volte ha stabilito la Corte dei conti (v. ad esempio sez. giur. reg. Lazio, 22.6.1998, n. 2000) – "la lesione del valore costituito dall'immagine e dal prestigio dello stato (o di un qualsiasi ente pubblico) costituisce danno risarcibile", nel caso di specie si profila però un delicato problema di allocazione della competenza giurisdizionale. Nell’ipotesi di cybersquatting, infatti, a cagionare il danno all’immagine dello stato o di un qualsiasi ente pubblico non è la condotta di amministratori e dipendenti pubblici, sicché ai fini del radicamento della competenza della magistratura contabile sembra difettare l’essenziale presupposto (soggettivo) della qualità di agente pubblico del responsabile. In senso contrario, ci si potrebbe però domandare se questa competenza, che in termini sistematici si farebbe senza dubbio preferire in ragione dell’ampia esperienza applicativa maturata dalla Corte in materia di danno all’immagine dello stato o di enti pubblici, non sia per altra via ripristinabile. In particolare, ci si potrebbe chiedere se detto ripristino non possa passare per il rapporto, tuttora controverso, che viene a configurarsi tra la RA e il soggetto che registra presso la stessa un domain name. Considerato, infatti, che la RA opera grazie all’importante apporto dello IAT (Istituto per le applicazioni telematiche), organo di ricerca del CNR, e che le sue determinazioni principali hanno l’effetto di consentire al registrante l’uso di un determinato nome a dominio in regime di esclusiva, si potrebbe esser tentati di ipotizzare la configurazione in termini di relazione di tipo concessorio del rapporto che viene a crearsi tra quest’ultimo soggetto e la RA. In realtà, però, anche del rapporto concessorio sembrano nel caso di specie difettare taluni presupposti essenziali, a cominciare dall’attribuzione al registrante di un potere altrimenti spettante alla P.A. (che sarebbe qui rappresentata, oltre tutto, dal solo IAT, nella misura in cui questo concorre ad assicurare il funzionamento della RA). Dalla vicenda dei nomi a dominio sembra potersi ricavare, allora, un risultato interessante, in particolare sotto il profilo sistematico. Si tratta, più esattamente, del profilarsi come categoria concettuale plurale, e non più singolare, del danno all’immagine dello stato o di enti pubblici, che - se vale certamente ad ampliare le possibilità di tutela di un diritto che non vi sarebbe ragione alcuna per discriminare in rapporto alle analoghe situazioni soggettive di pertinenza dei privati – crea però un assetto di giurisdizione irrazionalmente ripartito, ancorché dogmaticamente coerente con i principi generali vigenti in materia. Ammesso che non sia in alcun modo possibile ricondurre alla competenza della Corte dei conti la giurisdizione sul danno all’immagine dello stato o di enti pubblici che trovi origine nel cybersquatting, vi è infatti non soltanto il rischio che la magistratura ordinaria, nelle ipotesi in cui abbia titolo a pronunciarsi, <risenta> (almeno in una prima fase) della non abitudine a misurarsi con un problema, come quello in esame, al quale non sembra potersi sic et simpliciter estendere la pur pluridecennale esperienza maturata in campo civilistico, ma anche il pericolo, evidentemente da scongiurare, di un disallineamento dei metri di giudizio utilizzati in ambiti che, seppure non identici, restano però per loro natura intrinsecamente e profondamente compenetrati.
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