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ART. 10 bis Commi 9 e 10 …..
9.All ’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993,n.453, convertito,con modificazioni,dalla legge 14 gennaio 1994,n.19,il comma 8 e`sostituito dal seguente: “8.Il limite di somma di cui all ’articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214,e all ’articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933,n.1038,e` elevato ad euro 5000 e puo`essere aggiornato,in relazione alle variazioni dell ’indice ISTAT sul costo della vita,con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Presidente della Corte dei conti.”.
10.Le disposizioni dell ’articolo 3,comma 2-bis ,del decreto-legge 23 ottobre 1996,n.543,convertito,con modificazioni,dalla legge 20 dicembre 1996,n.639,e dell ’articolo 18,comma 1,del decreto-legge 25 marzo 1997,n.67,convertito,con modificazioni,dalla legge 23 maggio 1997,n.135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito,e con la sentenza che definisce il giudizio,ai sensi e con le modalita`di cui all ’articolo 91 del codice di procedura civile,liquida l ’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto,fermo restando il parere di congruita`dell ’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.
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