sent. n. 557 del 18 ottobre 2000

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente

Dott. Lodovico Principato Consigliere

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di Sergio D., Luciano G. e Carlo V..

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°9422/R del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 4/10/2000, con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Elvira Fucci: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Salvatore Sfrecola; l’avv. Stelio Zaganelli, per il D.; l’avv. Pasquale Callea, per il G. e l’avv. Giuseppe Di Mario, per il V. .

FATTO

Con atto di citazione del 29/2/2000, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg. Sergio D., Luciano G. e Carlo V., quali dipendenti dell’Xxxxxxxx Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, i primi due, e di docente presso la facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, il terzo, per ivi sentirli condannare in solido, in tale loro qualità ed a favore del predetto Istituto e della predetta Università, alla complessiva somma di £ 150.000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio (quest’ultime a favore dello Stato), corrispondente al danno da disservizio, per l’importo di £ 50.000.000, ed a quello all’immagine ed al prestigio del ripetuto Istituto e della ripetuta Università, per l’importo di £ 100.000.000, conseguenti entrambi – secondo le prospettazioni attoree – ai fatti addebitati in sede penale ai convenuti medesimi.

Dagli atti risulta che, a seguito di intercettazioni telefoniche, il G. (responsabile del Dipartimento di Diagnostica dell’Xxxxxxxx di Perugia) veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Camerino, nei pressi del caseificio "Centro-Sud" di Muccia, con addosso un pacchetto contenete 10 milioni, consegnategli dal proprietario del caseificio, Sig. Sante Marzufero, intorno alle 16,00 del 19/11/ 1993.

Successivamente, ma sempre nella stessa giornata, venivano arrestati anche il D. (responsabile del Dipartimento degli Alimenti dell’Xxxxxxxx di Perugia) ed il V. (docente di Patologia e Profilassi delle Malattie Infettive, presso la facoltà di veterinaria dell’Università di Perugia), interessati ai medesimi fatti emersi dalle menzionate intercettazioni telefoniche.

A tutti gli arrestati veniva contestato il reato p. e p. dagli artt. 110 e 317 c.p., perché, in concorso tra loro ed "abusando della loro qualità e dei loro poteri" avevano costretto o comunque indotto il Marzufero "a versare indebitamente somme di danaro in relazione agli esiti dei risultati analitici attinenti ai prodotti commercializzati dal Marzufero in Muccia e Perugia fino all’attualità" (cfr. Ordinanza custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Camerino, in data 19/11/1993).

A seguito di ulteriori indagini, il procedimento penale si concludeva con la sentenza del GIP del Tribunale di Camerino n°10/95 del 28/3/1995 che, accogliendo la richiesta di "patteggiamento" presentata dai legali del D., del G. e del V., condannava i medesimi a pene detentive di varia durata per:

a) il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 317 c.p., "poiché in concorso tra loro, in molteplici occasioni ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, il D. ed il G. nella loro qualità di pubblici ufficiali, ricoperta presso l’Xxxxxxxx, ed il V. ed il Raponi (soggetto quest’ultimo non interessato al giudizio presso questa Sezione Regionale della Corte dei conti) quali concorrenti, costringevano e comunque inducevano Marzufero a versare loro indebite somme di danaro di vario importo ; concorso limitato per il V. alla somma di £ 30.000.000, della quale riscuoteva una parte (£ 15.000.000) in Muccia alla fine del 1992" e all’attività "diretta in modo non equivoco (art. 56 c.p.) a ripetere analoga attività concussiva, consistita in tentata induzione mediante conversazione telefonica con il Marzufero, avvenuta il 4/11/1993";

b) il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., "poiché, in concorso fra loro, al fine di procurare al Marzufero e a loro stessi un ingiusto profitto patrimoniale (mancato abbattimento di Bovini affetti da brucellosi per i Marzufero e £ 10.000.000 per i suddetti) abusavano del loro ufficio, effettuando prestazioni non gratuite e addirittura finalizzate a favorire indebitamente il Marzufero (D. e G.) , in violazione del divieto di assumere incarichi ulteriori rispetto alle proprie funzioni di professore universitario a tempo pieno (V.) e comunque concorrendo nel reato commesso dal D. e dal G..

Aperta un’istruttoria propria, il P.R., sulla scorta della riferita sentenza penale e delle prove acquisite in quella sede, con atto del 15/12/1999 (notificato in date ricomprese tra il 20 ed il 24/12/199), ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ai sensi dell’art. 5 della l. n°19/1994, assumendo che dai loro dolosi comportamenti è derivato :

a) un "danno da disservizio nei confronti dell’Xxxxxxxx e dell’Università di Perugia", per avere "in un caso costretto il Marzufero a versare loro varie somme per aggiustare i risultati di analisi su campioni di latte risultati in regola e, in altro caso, abusato del loro ufficio redigendo una illegittima consulenza per il Marzufero", in parte redatta su carta intestata dell’Università di Perugia, "al fine di procurargli un ingiusto vantaggio: mancato abbattimento di bovini affetti da brucellosi" (cfr. pagg. 5-7 dell’invito);

b) un danno all’immagine dell’Xxxxxxxx ed all’ Università di Perugia.

Con distinte note controdeduttive del 10, 19 e 20/1/2000 i predetti hanno declinato qualsiasi addebito, escludendo che la prova della loro responsabilità possa essere tratta immediatamente dalla ricordata sentenza penale, in relazione alla natura propria del patteggiamento, e negando la sussistenza di un qualche danno da disservizio e/o all’immagine.

In particolare, il D., ha anche eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte e la carenza di legittimazione attiva da parte del PR, limitatamente al danno all’immagine, nonché, per entrambe le partite di danno, la prescrizione del diritto risarcitorio.

Con l’atto introduttivo della causa, parte attrice, ribadito gli addebiti mossi, ha negato fondatezza dell’eccezione di prescrizione ed ha argomentato per la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in ordine al danno all’immagine, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte e della Corte di Cassazione.

Costituitosi nell’interesse del G. con memoria depositata l’8/9 u.s., l’Avv. Pasquale Callea ha ancora illustrato la linea difensiva di cui alla ricordata nota controdeduttiva ed ha eccepito anch’egli la prescrizione del diritto risarcitorio, comunque chiedendo "una graduazione delle richieste avanzate (da parte attrice), rapportata all’entità della partecipazione" del G., ed opponendosi "all’eventuale condanna in solido di tutti i convenuti" (cfr. pag. 11 di tale memoria).

Costituitosi con memoria del 14/9 u.s., il V. ha ulteriormente argomentato per l’esonero da responsabilità, meglio puntualizzando la sua posizione nel contesto dei fatti addebitati ed escludendo la sussistenza di un qualsivoglia danno da disservizio o all’immagine ; in subordine ha chiesto l’esercizio del potere riduttivo

Costituitosi nell’interesse del D. con memoria depositata il 14/9 u.s., l’avv. Stelio Zaganelli ha ripreso e meglio sviluppato le argomentazioni controdeduttive, confermando l’eccezione di prescrizione e l’eccezione di giurisdizione, con conseguente carenza di legittimazione del P.R. a promuovere l’azione.

All’odierna pubblica udienza, il PR ed i difensori dei convenuti hanno ancora illustrato le loro posizioni concludendo in conformità; in particolare l’avv. Di Mario ha anch’egli eccepito, nell’interesse del V., la prescrizione del diritto risarcitorio.

DIRITTO

 

 

I) – Competenza territoriale.

Il Collegio, nel silenzio serbato al riguardo dalle parti, ritiene anzitutto di doversi pronunciare d’ufficio sulla competenza territoriale di questa Sezione sull’odierna controversia, ai sensi dell’art. 38 cpc, in rapporto alla natura "funzionale" ed "inderogabile" di tale competenza (cfr., tra le tante, Sez. I^ Giur. Centrale, sent. n°125/1995) ed in rapporto altresì alle peculiarità della vicenda all’esame, caratterizzata da una condotta tenuta in parte in Umbria e in parte nelle Marche, a danno dell’Xxxxxxxx Sperimentale per l’Umbria e le Marche e dell’Università degli Studi di Perugia, aventi sede entrambi in Umbria.

Tanto in relazione ai criteri di riparto di cui alle disposizioni dell’art. 2 della l. n°658/1984, richiamati dall’art. 1, comma 3, della l. n°19/1994.

Peraltro, limitando la trattazione ai soli profili significativi per la vicenda e, quindi, alla riferibilità degli addebitati danni ad un ente pubblico interregionale (Xxxxxxxx Sperimentale per l’Umbria e le Marche) ed ad una Università statale, vengono qui in considerazione, nell’ambito del citato art. 2, le sole disposizioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo; disposizioni, queste, che –come noto – assegnano a ciascuna Sezione regionale "i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nella regione".

Senza considerare i "giudizi ad istanza di parte", del tutto irrilevanti in fattispecie, i criteri di determinazione della competenza, in base alle riferite disposizioni, dunque, sono sostanzialmente due e si identificano in quello della "territorialità della sede" ed in quello della "territorialità della condotta", ovvero del luogo in cui si è realizzato "il fatto dannoso", sembrando conveniente –al presente– tralasciare l’ ulteriore criterio della "territorialità del danno", ossia "dell’incardinarsi del danno nel territorio della regione della cui competenza si discute", perché "di incerta configurazione" nell’attuale fase di elaborazione giurisprudenziale ; giusta i rilievi di cui all’ordinanza n°43-R/1999 di questa Sezione.

Peraltro, i criteri in parola, di per sé idonei a risolvere i problemi di competenza in ipotesi di perfetta concorrenza tra loro, ingenerano non pochi dubbi e difficoltà applicative nel caso in cui siffatta concorrenza non si verifica.

In realtà, le disposizioni dell’art. 2, lettera b) della l. n°658/194, lasciano intravedere come assolutamente necessaria tale concorrenza (cfr., in termini, Sez. Abruzzo, sent. n°422/1998 e, di questa Sezione, sent. n°959/1998), non avendo neanche fornito indicazioni di sorta sul prevalere dell’uno o dell’altro criterio, in ipotesi di mancata concorrenza.

Eppure ipotesi del genere si sono verificate e la giurisprudenza non ha mancato di considerare che se "è vero, da un lato, che (la) norma radica la competenza territoriale di una Sezione con riferimento alla sede o agli uffici dell’amministrazione pubblica interessata, è però pure vero, dall’altro, che il fatto dannoso, causativo del danno in contesa, deve essersi verificato in quello stesso sito, altrimenti è quest’ultimo presupposto, quale locus commissi damni, a determinare, in via integrativa o alternativa e comunque assorbente, il giudice naturale precostituito per legge per una specifica controversia" (cfr. Sez. Puglia sent. n° 46/1997).

In altri termini, secondo la riferita giurisprudenza, la competenza di regola si determina facendo riferimento alla "sede" ed alla "condotta", tuttavia, se i due criteri non concorrono, è il criterio della condotta a prevalere, in quanto criterio "assorbente", quale locus commissi damni.

Una simile affermazione, in sé razionale, anche per l’ evidenziata necessità pratica che l’esperienza concreta impone di accordare carattere "assorbente" ad uno dei due criteri in ipotesi di mancata concorrenza degli stessi, tuttavia non appaga allorquando –come in fattispecie– la condotta è stata tenuta non in una, ma in più regioni (nel caso, Umbria e Marche), e l’ente ultraregionale ha sede in una di esse.

In casi del genere, ritiene il Collegio che il profilo normativo della necessaria concorrenza dei ripetuti criteri di collegamento si imponga e che quindi, senza neanche ricercare –secondo canoni di prevalenza etiologica – quale sia la regione nella quale è stata posta in essere la maggior parte della condotta, ovvero la parte della condotta che ha maggiormente influito sul verificarsi danno, la competenza spetti senz’altro alla Sezione della regione nella quale, oltre ad essere stata tenuta una parte della condotta, si trovi anche la sede dell’ente danneggiato.

Di qui, in fattispecie, la competenza della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria.

II) – Giurisdizione e legittimazione attiva.

Cosi affermata la competenza di questa Sezione sulla controversia, il Collegio viene ora ad occuparsi dell’eccezione di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva del rappresentante della Procura presso questa Corte, dedotta dalla difesa del D. con riguardo al danno all’immagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione.

Sostiene detta difesa che "il danno morale, nella specie riflesso dalla perdita di prestigio e dal grave detrimento dell’immagine e della personalità dell’Amministrazione Pubblica, analizzato dal punto di vista della sua tutela, si atteggia secondo un duplice ordine di profili: 1) l’azione lesiva – è stato detto – provoca una incisione della sfera non patrimoniale del leso (e ) quest’ultima è ripristinabile mediante valutazione e traduzione della lesione (stessa) in equiV. pecuniario", sì che "il risarcimento del danno che ne consegue rappresenta il materiale corrispettivo di un danno prodottosi in una sfera non patrimoniale, ma morale e quindi personalissima del leso; 2) alla lesione non patrimoniale –si è soggiunto – può poi accompagnarsi un vero e proprio danno patrimoniale laddove, per reintegrare la sfera non patrimoniale e morale, si rendono necessari esborsi materiali".

Di talché, si è concluso, "il danno morale può rilevare come danno erariale unicamente in questa seconda accezione", mentre "la pretesa di un corrispettivo che costituisca equiV. della lesione della sfera morale della persona giuridica, stante la natura personale e soggettiva del diritto a vedere ripristinata la propria immagine, spetta, nella sua legittimazione attiva, unicamente al soggetto leso" e, quindi, all’ente pubblico coinvolto e non anche al rappresentante della Procura presso la Corte dei conti, così come "la giurisdizione sulla reintegrazione del danno all’immagine in sé è del Tribunale civile" e non della Corte medesima (cfr. pagg. 10-11 della memoria di costituzione avv. Zaganelli).

La riferita eccezione va disattesa in ogni aspetto della sua formulazione.

Questa Sezione, intanto, ha già avuto modo di precisare, tenendo anche conto di quanto affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la nota sentenza n°5668/1997, che il danno in questione non ha nulla a che vedere con il "danno morale" in senso stretto, non attenendo esso alle sofferenze fisiche o morali, di cui le persone giuridiche non sono neanche capaci, ma alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica, quale danno che reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta", pure ipotizzabile (soprattutto con riferimento agli enti pubblici che, operando in regime di mercato, possono subire una contrazione della loro attività direttamente correlabile al discredito arrecato da propri dipendenti o amministratori), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia al ripristino dell’immagine stessa (cfr. sent. nn 501 e n°628/1998).

Ebbene, tali assunti vanno ribaditi e confermati, anche se –ora– i termini della dedotta eccezione di giurisdizione impongono di approfondire aspetti ulteriori del danno all’immagine della P.A.

Termini, peraltro già affermati in precedenti pronunce, ma per i quali appare utile offrire oggi una visione organica e complessiva.

 

 

II a) – Danno all’immagine della P.A. come danno evento.

Il primo profilo da approfondire è quello attinente alla configurazione del danno all’immagine come "danno evento"(cfr. in tal senso, di questa Sezione, sent. n°313/1999 e n°505/2000).

La distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", come noto, è stata elaborata dalla dottrina con riferimento ad alcuni beni-valori dotati di una così grande rilevanza da determinare, per il solo fatto della loro lesione, un danno da risarcire.

Caratteristica di fondo della teoria del "danno evento" è di aver spostato il baricentro del diritto risarcitorio dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione.

Sul piano tecnico-giuridico, il meccanismo dell’immediata tutela risarcitoria è stato individuato nell’art. 2043 cc. che, quale "norma in bianco", salda il suo generico precetto del neminem laedere con le specifiche disposizioni relative al bene-valore di volta in volta considerato, imponendo il divieto della sua lesione.

In questa ottica, beni primari e di fondamentale interesse costituzionale, quali la salute e l’integrità fisica (ex art. 32 Cost.), hanno trovato, nella concezione del "danno evento", una tutela risarcitoria in sè e per sé considerati, senza alcun riferimento alle conseguenze ulteriori che dalla lesione stessa possano derivare, o siano effettivamente derivati.

Affermata per le persone fisiche, la teoria del "danno evento" è stata poi estesa alle persone giuridiche e quindi alle persone giuridiche pubbliche.

In particolare, quanto a quest’ultime, valorizzando le argomentazioni con le quali la Consulta ha aderito alla concezione del "danno evento" (ex sent. n°184/1986), il danno all’immagine della P.A. è stato rapportato all’art. 2043 cc, quale "danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo", ex 2 Cost. (cfr. sent. n°628/1998 di questa Sezione).

Disancorato -per tal via- dall’illecito penale, nell’avvertita considerazione "che l’art. 2059 c.c. attiene, per il diritto vivente, al solo danno morale in senso stretto" (cfr. ancora la citata sent. n°628/1998), il danno all’immagine della P.A. ha finito per rappresentare, nell’area delle persone giuridiche pubbliche, una figura emblematica di "danno evento", così come il danno biologico rappresenta una figura emblematica di "danno evento" nell’area delle persone fisiche ; in realtà, i rispettivi beni-valori lesi (integrità fisica ed immagine dell’ente pubblico), rappresentano quelli di maggior rilievo sociale e di più marcato interesse costituzionale nei rispettivi ambiti di appartenenza ( persone fisiche–persone giuridiche), tanto che per entrambi può parlarsi a ragione di "danno esistenziale".

L’immagine ed il prestigio della persona giuridica pubblica hanno, infatti, un peso notevolissimo nell’ambiente sociale, anche perché indici di esercizio delle pubbliche funzioni effettivamente aderente ai canoni della legalità, del buon andamento e della imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Da questo punto di vista, anzi, ben può dirsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici, di "adempire le pubbliche funzioni con disciplina e onore" (ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A..

Erra, pertanto la difesa del D. allorché sostiene, confondendo – oltretutto – tra danno morale e danno all’immagine, che quest’ultimo rileva solo come "lesione materiale (rectius: "esborsi materiali") che (possono) accompagnarsi alla lesione del bene non patrimoniale" (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio), perché così argomentando finisce per collocare il danno all’immagine della P.A. nell’area del "danno conseguenza".

Peraltro, dall’inquadramento del danno all’immagine della P.A. nel "danno evento" (ex art. 2043 cc) discendono non pochi problemi di raccordo e di simmetria con la responsabilità amministrativo-contabile, in relazione soprattutto alla natura "contrattuale" e " patrimoniale" della stessa.

Di tali problemi bisogna ora dar conto, anche se una premessa di carattere generale si impone.

Come opportunamente considerato dalle SS. UU. della Cassazione nella recente sentenza n°744/1999, "la nozione di danno all’immagine è insorta con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica", sì che la sua estensione "alla persona giuridica (e vieppiù alla persona giuridica pubblica) non può non tener conto della diversità ontologica di quest’ultima".

2 b) – Natura contrattuale della responsabilità da danno all’immagine della P.A.

Nell’ottica di tener conto di una siffatta diversità, deve osservarsi che il danno all’immagine della PA, pur condividendo con il danno all’immagine della persona fisica la medesima forma di tutela risarcitoria del "danno evento", se ne differenzia in ragione della diversa natura della responsabilità che origina dalla lesione all’immagine della persona fisica, rispetto a quella che origina dalla lesione all’ immagine della persona giuridica.

L’elemento differenziale è costituito dalla diversa direzione dell’attacco che perpetra la lesione : esterna al soggetto, nel caso della persona fisica; interna al soggetto, nel caso della persona giuridica:

Una siffatta diversità, a sua volta, si innesta sulla tendenziale autosufficienza della persona fisica, rispetto alla opposta tendenziale non autosufficienza della persona giuridica.

In realtà, ampiamente autosufficiente la persona fisica nel suo agire, un attacco all’immagine non può che provenire dall’esterno, ossia da un soggetto diverso da essa, in spregio al generale dovere di cui all’art. 2043 cc , ingenerando responsabilità "extracontrattuale".

Al contrario, non autosufficiente la persona giuridica, nel suo agire essa si avvale delle persone fisiche che le sono astrette da un vincolo di dipendenza o di servizio, ed in base al rapporto di " immedesimazione organica", che porta ad identificare l’Amministrazione con i soggetti che per essa agiscono, l’operato di costoro ridonda a vantaggio o a danno dell’immagine e del prestigio dell’ente di appartenenza, con evidente violazione, in questa ultima ipotesi, di doveri di servizio, che ingenerano responsabilità contrattuale, ex art. 1218 cc.

La violazione del dovere di servizio, nel caso che ne occupa, oltre a compromettere lo specifico aspetto strutturale e/o funzionale del servizio stesso, compromette il bene-valore assoluto dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione, determinando una situazione in molti aspetti simile, ma inversa, a quella della c.d. "tutela esterna del diritto di credito".

In quest’ultima, infatti, è la responsabilità extracontrattuale ad essere servente rispetto alla tutela di un diritto relativo di credito (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. III n°1459/1978), laddove nella prima (danno alla immagine della P.A.) è la responsabilità contrattuale ad essere servente rispetto alla tutela di un diritto assoluto della personalità, quale appunto l’immagine pubblica.

Con ciò, ovviamente, non si vuol dire che le lesioni all’ immagine della P.A. derivano solo dalla violazioni di doveri di servizio, ben potendo ipotizzarsi in astratto forme di lesioni che provengano anche da estranei alla P.A stessa, e quindi in regime di responsabilità extracontrattuale ; ma ipotesi del genere non riguardano quella consistente parte delle lesioni che proviene da personale proprio dell’Amministrazione e che comunque, ai fini della giurisdizione, impegnano la Corte dei conti.

D’altronde, la stessa Corte di Cassazione, nella citata sent. n°744/1999, si è chiaramente espressa per la natura contrattuale della responsabilità da danno all’immagine, evidenziando come essa insorga tra gli stessi "soggetti attivi e passivi" tra i quali insorge per ogni altro tipo di danno ed in "violazione dei medesimi doveri funzionali".

2 c) – Patrimonialità del danno all’immagine della P.A.

La teoria del "danno evento", come detto, ha spostato il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione, con ciò ponendo nell’ombra i profili patrimoniali della lesione stessa, che pure esistono.

In realtà, formatasi con riferimento ai beni coessenziali alla persona fisica e dunque all’essere umano, la teoria del "danno evento" ha risentito -nella sua impostazione di prescindere totalmente dal nocumento economico-patrimoniale connesso alla lesione come tale - di un atteggiamento psicologico al quale ripugna ogni valutazione patrimoniale di simili beni, da tutelare in sé e per sé, per il loro intrinseco grande valore, senza riferimenti di sorta alle spese occorse per la formazione, elevazione e conservazione del bene-valore stesso.

E così, per fare un esempio, nel danno biologico, mentre non ha senso costringere i beni-valori della salute e dell’integrità fisica in anguste categorie economico-patrimoniali, nessuno dubita che il miglioramento e la conservazione della salute e della stessa integrità fisica comportano spese, e determinano quindi un costo per l’interessato.

Per contro, l’estensione della teoria del "danno evento" all’area delle persone giuridiche ha incontrato spesso un diverso atteggiamento culturale, di tipo -si direbbe- "aziendalistico", volto a recuperare i termini patrimoniali della lesione, nella consapevolezza che la lesione medesima, oltre ad aver vanificato – in relazione alle sue dimensione – i costi sostenuti per assicurare ed elevare il bene-valore sacrificato, ne ha per ciò stesso determinato degli altri, volti al recupero di tale bene.

Un simile atteggiamento, poi, è ancor più radicato nei confronti delle persone giuridiche pubbliche, data la provenienza delle somme necessarie a coprire il loro fabbisogno, nella considerazione, diffusa nell’ambiente sociale, che "il danaro sottratto alla generalità dei contribuenti (deve essere) destinato integralmente alla soddisfazione dei pubblici bisogni" e non a rimediare ai danni causati dai pubblici dipendenti (cfr., in termini, Corte cost. n°114/1975).

Orbene, è in un contesto del genere che si calano le sentenze della Cassazione che raccordano il danno all’immagine della P.A. alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia dell’ immagine stessa (cfr. SS.UU. n°5668/1997 e n°744/1999).

Coessenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni l’immagine ed il prestigio della P.A., l’esatta determinazione dei costi per il loro ripristino – in caso di lesione – sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che, in tesi, qualsiasi spesa sostenuta dall’ Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all’ imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima.

Di qui la giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione e non piuttosto, come ancora pretende la difesa del D., con riferimento a somme specificamente spese per il "ripristino" dell’immagine pubblica, la cui prova è affidata al rappresentante della Procura della Corte dei conti (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in giudizio)

Ebbene, quand’anche si dovessero individuare ed isolare spese specificamente rivolte alla riparazione dell’immagine pubblica, non può realisticamente ritenersi che esse siano di per sé sole sufficienti al ripristino dell’immagine stessa, dipendendo un tale ripristino da spese molto più consistenti, articolate e trasversali, volte – da un lato – ad assicurare una adeguata reazione contro l’azione lesiva e contro il suo autore e – dall’altro – a rilanciare l’esercizio della funzione violata verso forme nuove, più efficaci ed efficienti e comunque più consone a ridare fiducia ai consociati e a rilanciare il prestigio dell’ente coinvolto: trattasi, come più volte ripetuto dalla Sezione, di "spese che, necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del bene leso –perché l’immagine pubblica, a differenza di quella del privato, va ripristinata e non riparata – sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare e mal si prestano ad una specifica prova, mentre gli oneri complessivi, per la parte non sopportata dal responsabile, restano comunque a carico della collettività" (cfr. oltre alla già citata sent. n°501/1998, anche Sez. Umbria n°1087/1998).

In questa ottica, la Cassazione (SS.UU. n°744/1999), nel qualificare come " astrattamente patrimoniale il nocumento all’immagine", ossia come nocumento che "in astratto" ha natura patrimoniale, ha affidato "il compito dell’accertamento in concreto" dello stesso, e delle sue dimensioni, a questa Corte, nel chiaro –sebbene inespresso– presupposto che la Corte dei conti è "giudice naturale" dell’analisi e valutazione dei costi dell’attività amministrativa, e dunque anche di quella occorrente per il ripristino dell’immagine pubblica (ex art. 25 Cost.).

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierna controversia e, con essa, va affermata la legittimazione del rappresentante della Procura presso questa stessa Corte a promuovere la relativa azione.

III) – Prescrizione.

Venendo ora all’eccezione di prescrizione formulata da tutti i difensori dei convenuti, il Collegio reputa l’eccezione stessa fondata per il danno da disservizio ed in parte anche per il danno all’ immagine.

A tal riguardo, giova considerare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla necessità che la prescrizione cominci a decorrere dalla data (marzo 1995) della sentenza di patteggiamento (cfr. pagg. 30-31 della citazione), nessun rilievo può essere accordato a tale sentenza.

Essa, infatti:

a) non ha minimamente influito sulla produzione di alcuno degli addebitati danni : né sul danno da disservizio, nella costruzione che di tale danno ne ha fatto parte attrice in citazione (rapportato alla redazione di una perizia nel 1992 ed all’ "aggiustamento" di alcune analisi nel 1993), né su quello all’immagine, quale danno quest’ultimo che, a differenza del danno "morale", non nasce dal reato (ex artt. 2059 cc ed art. 185 cp), ma si collega direttamente alla condotta del dipendente infedele, per mezzo del rapporto di immedesimazione organica, come sopra chiarito;

b) non ha neanche influito sulla conoscibilità del fatto dannoso, in quanto pubblicizzato dai giornali del 23/11/1993 (pure versati in atti da parte attrice), come correttamente osservato dalla difesa dei resistenti.

In realtà, la prescrizione – nel caso – deve decorrere dalla predetta data del 23/11/1993, essendo il danno divenuto conoscibile- appunto – a questa data.

In relazione a ciò, deve ammettersi, conformemente alle tesi dei difensori dei convenuti, che la prescrizione stessa si era già ampiamente consumata non solo alla data della citazione (29/2/2000), ma ancor prima, a quella di notifica dell’invito a dedurre (20/12/1999, per D. e V., e 24/12/1999, per il G.).

Peraltro, simili conclusioni valgono appieno per il danno da disservizio, ma non anche per quello all’immagine.

Il primo, infatti, è un danno che esaurisce subito i suoi effetti lesivi e, nella teoria generale del danno, si inquadra tra i c.d. "danni istantanei".

Il secondo, invece, pur realizzandosi coevemente alla condotta lesiva, non esaurisce subito i suoi effetti, che si protraggono nel tempo per un periodo variabile da caso a caso, in relazione anche alle dimensioni ed alla consistenza della lesione stessa, rinnovando ed alimentando di momento in momento il corrispondente diritto risarcitorio.

Per questa sua caratteristica, il danno all’immagine, si inquadra tra i c.d. "danni istantanei ad effetti permanenti" che, quali danni di durata, a loro volta, si distinguono dal c.d. "danno permanente".

La differenza tra "danni permanenti" e "danni istantanei ad effetti permanenti", piuttosto consistente, rileva essenzialmente ai fini della prescrizione dei corrispondenti diritti risarcitori.

Nei primi, infatti, la prescrizione decorrere dal momento in cui cessa la permanenza, che poi solitamente corrisponde anche con il momento in cui l’offesa ha raggiunto la sua massima espansione; nei secondi, invece, la prescrizione decorrere subito, dal verificarsi della condotta lesiva, tuttavia il diritto risarcitorio – come anticipato – si alimenta e si rinnova di momento in momento, in rapporto al perdurare degli effetti lesivi della condotta stessa, sì che la prescrizione trova corrispondentemente, in questo continuo rinnovarsi del danno, nuovi termini di decorrenza, successivi al primo (cfr. in proposito, di questa stessa Sezione, sent. n°177/2000).

Il protrarsi degli effetti lesivi, pone dunque la necessità, in questo secondo tipo di danni, nei quali – lo si ripete – rientra il danno all’immagine, di ben individuare l’atto interruttivo della prescrizione, così da distinguere ed isolare la parte del diritto risarcitorio eventualmente prescritta da quella che, invece, può ancora efficacemente essere fatta valere.

Da questo punto di vista, deve dirsi che, nel caso, si incontrano difficoltà ad individuare il "primo atto interruttivo della prescrizione", dato che l’invito a dedurre, a cui parte attrice annette un simile effetto (negato dai resistenti), offre – a tal proposito – motivo di "notevole contrasto in giurisprudenza" (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione dell’avv. Callea) ; contrasto non sopito neanche dalla sentenza n°15-QM/1998 delle Sezioni Riunite, che ha dichiarato inammissibile la questione di massima sollevata sul punto, per difetto di rilevanza.

Ora, senza indugiare sui vari indirizzi che si contendono il campo, il Collegio ritiene di aderire, tra i tanti, all’orientamento "intermedio" che, prendendo le distanze sia da quello che riconosce sempre e comunque valore interruttivo all’invito e sia da quello –opposto– che nega sempre e comunque un simile effetto, si ispira ad un equilibrato criterio di sostanzialità, volto a valorizzare la funzione in concreto esplicata dall’invito a dedurre.

Alla stregua di tale orientamento, deve riconoscersi efficacia interruttiva all’invito a dedurre allorquando, "utilizzato dal PM contabile quale atto di messa in mora, contenga una richiesta di adempimento oggettivamente conoscibile dal destinatario e non una semplice clausola di stile, con la quale si attribuisce genericamente all’invito valenza interruttiva della prescrizione" (cfr. Sez. Giur. Reg. Toscana, sent. n°1130/1999).

Insomma, secondo il qui condiviso orientamento, l’invito a dedurre, oltre alla sua primaria, essenziale ed indefettibile funzione istruttoria e di garanzia (cfr. SS. RR. nn. 7 e 14-QM/1998), può avere anche una funzione ulteriore ed eventuale, di tipo intimativo, che se esercitata, ed effettivamente riscontrabile nell’invito, conferisce all’invito stesso valenza interruttiva della prescrizione.

Nella specie, peraltro, è indubbio che l’invito a dedurre presenti tutte le caratteristiche sostanziali (oltre che formali) della messa in mora, esponendo esso in termini così chiari e precisi la situazione debitoria e la correlata richiesta di pagamento da superare, per puntualità di intimazione, finanche le lettere di messa in mora delle Amministrazioni di appartenenza dei convenuti, alle quali i difensori dei convenuti stessi pacificamente annetto efficacia interruttiva della prescrizione.

Così risolto -nel caso- il problema dell’efficacia interruttiva dell’invito a dedurre, si osserva che, in relazione ad esso, il diritto risarcitorio relativo all’addebitato danno all’immagine, per il quale la prescrizione – come anticipato – è cominciata a decorrere dal 23/11/ 1993, si è estinto limitatamente al periodo che va da tale data a quella immediatamente antecedente al quinquennio che ha preceduto la notifica dell’invito stesso.

Conseguentemente, essendo stato notificato l’invito il 20/12/ 1999, il diritto risarcitorio relativo al danno in discorso resta prescritto solo per la parte della sua durata che va dal 23/11/1993 al 19/12/1995.

In questo ambito, dunque, l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dei convenuti deve essere accolta, mentre va disattesa per il periodo successivo.

Peraltro, non sfugge al Collegio che il più volte menzionato invito non è stato notificato al G. il 20/12/1999, ma il successivo 24 dicembre e che, per detto convenuto soltanto, il periodo coperto da prescrizione dovrebbe giungere fino al 23 dicembre 1995.

Deve però considerasi al riguardo che la posizione del G. non si distingue affatto da quella del D. (al quale l’invito è stato notificato il 20/12/1999), dato il rapporto di solidarietà che astringe i medesimi, come meglio si dirà in seguito (cfr. pargrf. VI), che porta ad estendere l’effetto interruttivo della prescrizione "da uno agli altri debitori", ai sensi dell’art. 1310 cc.

IV) Merito.

Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da disservizio e per una parte del danno all’immagine, nel merito, la pretesa attrice, per la restante parte del diritto risarcitorio relativo al danno all’immagine, è fondata.

In realtà, come più volte affermato da questa Sezione, il problema del danno all’immagine dell’Amministrazione, si risolve tutto in quello della individuazione dei comportamenti gravemente offensivi del prestigio e della personalità pubblica della Amministrazione stessa, che solo possono determinare una diminuzione patrimoniale, ovvero una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, ed in quello della individuazione dei criteri di determinazione della "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia dell’ampiezza del danno prodotto (cfr., tra le tante, sent. nn 501, 628 e 1087/1998 nonché n°554/1999).

Quanto al primo, è evidente che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi, che pure non giovano all’immagine dell’Amministrazione, sono causalmente idonei a provocare una menomazione dell’immagine stessa tale da comportare una spesa per il suo ripristino.

A questi fini, in effetti, vengono in considerazione solo i comportamenti gravemente illegittimi, che meglio si qualificano come comportamenti illeciti, anche se non a rilevanza esclusivamente penale.

Ed invero, come anticipato, il danno in discorso, come "danno ingiusto" ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti "formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo" (ex artt. 2043 c.c. e 2 cost.), ben può discendere anche da un illecito extrapenale, purché idoneo –nella sua intrinseca consistenza fenomenica– a produrre una "perdita di prestigio e (un) grave detrimento della personalità pubblica", tale da determinare una "spesa necessaria al ripristino del bene leso".

Ora, pur nell’intima correlazione che i resistenti sembrano ancora accordare al danno all’immagine della P.A. con i reati loro ascritti, nella specie ben si rilevano elementi atti a comprovare l’ effettiva sussistenza del comportamento penalmente illecito dei resistenti medesimi, che pure concorre a costituire l’oggetto specifico dell’odierno giudizio, secondo quanto concordemente ammesso anche dalle parti, dato l’esito del procedimento penale, conclusosi con la ricordata sentenza di patteggiamento.

Intanto problemi di accertamento degli addebitati fatti neanche si pongono per il D., stante la piena ed incondizionata confessione resa dal medesimo al giudice penale il 10/12/1993, perfettamente utilizzabile in questa sede, in assenza di ripensamenti o modifiche sul tenore della stessa, non allegate dal D. e/o dal suo difensore.

Ma le risultanze documentali in atti valgono a comprovare la responsabilità anche degli altri convenuti, almeno su alcuni dei fatti ascritti, se non su tutti.

Tanto è da dire anzitutto per il G., che è stato arrestato con l’illecito "compenso" concussivo in tasca, ma che, per comprensibili ragioni difensive, ha continuato a sostenere che il "prelievo fu eseguito su incarico del D., senza che egli sapesse nulla sulla destinazione finale dei soldi, eseguendo incoscientemente qualcosa per amicizia e senza riflettere sull’uso che qualcuno stava facendo della sua persona" (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio).

La realtà e che il G., che pure giustamente reclama -nei suoi interventi ed in quelli della sua difesa- una "attenta lettura di tutti gli atti penali" e non della sola confessione del D. (su cui parte attrice ha precipuamente basato il suo impianto accusatorio), non considera quanto da lui stesso dichiarato nell’interrogatorio al quale è stato sottoposto il 19/11/1993, subito dopo l’arresto.

Le dichiarazioni rese dal G. in tale circostanza danno chiara indicazione del fatto che egli aveva stretto un vero e proprio accordo concussivo con il D. a danno del Marzufero, avendo avuto l’incarico del D., la mattina dell’arresto, di recarsi nel pomeriggio dal Marzufero, che gli "avrebbe dato una busta con dei soldi dentro" e "che (avrebbero) poi fatto a metà".

Non solo, ma il G. –si legge nelle ripetute dichiarazioni – sapeva anche "che la somma era indebitamente pagata", sebbene "non (ci fosse) stato bisogno di parlare di questo aspetto (con il D.), perché era tacitamente scontato" (cfr. verbale interrogatorio del 19/11/19993 in atti).

Le successive dichiarazioni rese dal G. in sede penale ed in questa sede, si presentano – più che altro – come tentativi di rivedere la versione dei fatti data subito dopo l’arresto; tentativi che tuttavia non raggiungono l’obbiettivo perseguito, dato che da tali successive dichiarazioni emergono perplessità e contraddizione, rese ancora più evidenti dalle dichiarazioni degli altri coimputati (tratti in arresto tutti lo stesso giorno, con evidente impossibilità di "inquinare" le prove o accordarsi sulle dichiarazioni da dare) e della parte lesa, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, pure eseguite, ed alle quali tutte si rinvia, per evidenti ragioni di economia.

Il quadro delle responsabilità che emerge dagli elementi di prova a carico del G., che comunque ha sempre ammesso di aver partecipato anche alla consulenza del 1992 (rectius: alla spartizione del compenso per tale consulenza, materialmente espletata dal solo V.), è piuttosto pesante, sebbene senz’altro minore rispetto a quella del D..

A livelli di responsabilità ancora minore si colloca, poi, la posizione del V..

Questi, nell’ammettere di aver redatto la consulenza del 1992 (ed in effetti, come anticipato, è stato l’unico dei convenuti ad avervi lavorato) nega ogni suo coinvolgimento nella vicenda della " brucellosi" del 1991 ed in quella dei "10 milioni" del novembre 1993, sostenendo, quanto alla prima, di essersi limitato a fare degli esami sierologici con esiti in parte positivo e, quanto alla seconda, di non saperne nulla.

La documentazione in atti lascia intravedere, invece, qualcosa di diverso.

In effetti l’esito parzialmente positivo per brucellosi dei suddetti esami, effettuati su campioni forniti dal D., ma il cui referto è stato poi indirizzato direttamente all’azienda del Marzufero, contrasta con quello totalmente positivo degli esami ufficiali, e lo stesso dr. Maccari, veterinario della USL di S. Elpidio a Mare che avrebbe dovuto curare l’abbattimento dei capi infetti, dichiara di essere rimasto "perplesso del fatto che alcuni capi non risultavano affetti da brucellosi" (cfr. relativo verbale di interrogatorio del 24/3/1994).

Quando alla vicenda dei "10 milioni" del novembre 1993, invece, è la stessa intercettazione telefonica del 4/11/1993 che rende manifesta la responsabilità del V., come giustamente osservato da parte attrice in citazione.

In tale telefonata il V., ad un certo momento, assicura il Marzufero che avrebbe fatto sapere al D. che "la cosa l’ abbiamo addrizzata", laddove il Marzufero subito dopo, dal canto suo, chiede al V. che gli faccia sapere "quante mozzarelle ci vogliono".

Ora, anche a voler credere alle spiegazioni date dal V. nei suoi scritti difensivi in ordine al fatto che l’espressione : "la cosa l’abbiamo addrizzata" si riferiva alle condizioni sanitarie dell’azienda casearia del Marzufero e non all’esito degli esami di alcuni prodotti dell’azienda stessa (che, come pure è emerso, erano regolari, sebbene fossero stati presentati al Marzufero come positivi alla "listeria"), resta pur sempre il fatto che il V. non ha mai saputo dare una spiegazione dell’altra espressione: "quante mozzarelle ci vogliono"?.

Dal verbale di interrogatorio del V. del 24/11/1993 risulta che egli non ha saputo dare alcuna risposta alla domanda di chiarimenti avanzata in proposito da parte del GIP di Camerino, limitandosi a dire di non sapere "a che cosa si riferiva il Marzufero" con la richiesta sulle "mozzarelle" e di aver quindi chiuso la telefonata.

In realtà, la telefonata venne chiusa subito dopo la richiesta sul numero delle "mozzarelle" occorrenti, ma pur sempre nello spazio necessario per lo scambio di un reciproco "va bene" di intesa, oltre ad un reciproco "arrivederci" di commiato, laddove le "mozzarelle", nel contesto del linguaggio criptico concussivo, altro non sono che "i soldi occorrenti", per aver "addrizzato la cosa", come giustamente osservato in citazione da parte attrice.

V) – Determinazione del danno.

Così definiti i profili relativi alla effettiva commissione dei fatti addebitati e della loro rilevanza penale, è inconfutabile che da essi sia derivato un grave pregiudizio all’immagine dell’Xxxxxxxx ed all’Università degli Studi di Perugia, attesa la natura ed il peso della condotta illecita posta in essere, come attesta anche il risalto dato dalla stampa alla vicenda (cfr. articoli di giornali in atti depositati dalla Procura).

Né può seriamente dubitarsi della ricollegabilità del danno stesso alla illecita condotta dei convenuti, atteso che, come precisato più volte, il danno all’immagine, in base al principio di " immedesimazione" (di rilievo sociologico ancora prima che giuridico), che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa agisce, deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente e non alla diffusione dell’illecito stesso che ne dà la stampa; diffusione, che, quale normale corollario della vita di relazione, esprime semmai la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici, sotto il profilo dell’attenzione che l’opinione pubblica e -in definitiva- gli amministrati prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni (cfr. le già citate sent. 501/1998 e ss.).

Certo dunque il danno e la etiologica rapportabilità dello stesso alla condotta penalmente rilevante dei convenuti, è evidente che il problema della sua determinazione, ossia il problema della determinazione della "spesa occorrente per ripristinare il bene giuridico leso", si trasfonde in quello della individuazione delle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione stessa.

Lesione che, radicata nell’ambiente sociale, mal si presta ad una puntuale identificazione, tenuto anche conto delle incertezze legate –come detto – alla sua durata e persistenza nel tempo.

Da questo punto di vista, pertanto, il danno all’immagine, certo nella sua ontologica esistenza, resta affidato, quanto alla sua determinazione, alla "valutazione equitativa del giudice", ai sensi dell’art. 1226 c.c., come da pacifica giurisprudenza in proposito.

Nel concreto esercizio di tale potere, e per l’individuazione delle dimensione del danno nel senso più aderente possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", soccorreranno i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza a tal proposito.

Trattasi, peraltro, di criteri che, facendo riferimento a specifici elementi, "oggettivi, soggettivi e sociali" (cfr. in tal senso sent. N°211/ 1995 di questa Sez. e conformi richiami nelle menzionate sentenze del 1998 e del 1999 di questa stessa Sezione), colgono -ognuno di essi- solo una parte del danno, la cui completa determinazione -nel senso sopra precisato- resta, pertanto, affidata all’applicazione congiunta e coordinata di tutti i cennati criteri.

Così, per citarne alcuni, ai criteri "oggettivi" della gravità dell’illecito commesso -in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione- e delle eventuali reiterazioni dell’illecito stesso oltre che dell’entità dell’indebito vantaggio conseguito dal dipendente o amministratore infedele, si affiancheranno quelli "soggettivi", relativi alla collocazione che il predetto ha nell’organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare l’Amministrazione, e quelli "sociali", basati sulle capacità esponenziali dell’ente, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza -interna o internazionale- delle funzioni al medesimo intestate e sull’ampiezza della diffusione e del risalto dato all’illecito.

Orbene, in applicazione dei suddetti criteri, nel caso, il danno resta fissato in £ 40.000.000 : somma comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice e della parte del diritto risarcitorio prescritto, da valutare – quest’ultimo – in £ 10.000.000.

Tanto nella considerazione che, nel caso : a) vi è stata la lesione di più immagini pubbliche, essendo stato coinvolto sia l’Xxxxxxxx che l’Università degli Studi di Perugia; b) gli illeciti realizzati rientrano tra i "delitti contro la Pubblica Amministrazione" (ex 314 e ss), che sono quelli a maggior capacità offensiva dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione; c) tali illeciti sono stati posti in essere da figure di vertice delle istituzioni danneggiate; d) gli illeciti stessi hanno riguardato un settore particolarmente sensibile, quale quello del commercio alimentare; e) le attività delittuose sono state reiterata più volte, fruttando anche un cospicuo illecito profitto ai suoi autori.

Trattasi, con ogni evidenza, di elementi che potrebbero lasciar pensare anche ad un danno all’immagine di maggior consistenza, se non fosse che il clamor è rimasto verosimilmente circoscritto alle sole regioni dell’Umbria e delle Marche; che la rilevanza accordata dai mezzi di informazione alla vicenda (che pure se ne sono occupati sia nel 1993 che nel 1995) appare comunque piuttosto esigua, in quanto limitata a pochi articoli dei soli giornali locali; che non risulta documentata una qualche spesa da parte delle danneggiate istituzioni appositamente rivolta al rilancio della loro immagine, né che in tal senso parte attrice abbia avanzato una richiesta di risarcimento in forma specifica, quand’anche parziale, a carico dei convenuti.

Resta stabilito che sulla somma di condanna di £ 30.000.000, come sopra determinata, andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, comma 1 cc.

VI) – Riparto del danno e solidarietà.

Le caratteristiche dell’esaminata vicenda, relativa alla lesione all’immagine di due istituzioni pubbliche, pongono la necessità di individuare, ex latere creditorum, la parte della somma di condanna da pagare a ciascuno delle istituzioni coinvolte ; ciò che, sul versante del danno, corrisponde a chiarire in che misura si sia distribuita la lesione tra le predette due istituzioni.

Evidenti criteri equitativi, portano a ritenere che l’immagine dell’Xxxxxxxx abbia subito una lesione maggiore di quella dell’Università.

L’illecito, complessivamente considerato, infatti è stato realizzato con la partecipazione di due dipendenti dell’Istituto, mentre uno solo era dell’Università; le funzioni violate, inoltre, facevano sostanzialmente capo all’Istituto medesimo; il dipendente dell’università, infine, ha avuto un ruolo davvero marginale nell’attività illecita.

Per tali ragioni, dunque, l’entità complessiva della somma di condanna come sopra determinata (£ 30.000.000) va ripartita tra la Università degli Studi di Perugia e l’Xxxxxxxx per l’ Umbria e le Marche nella misura, ripetitivamente, di £. 5.000.000 e di £ 25.000.000.

Venendo invece, ora, al riparto del danno ex latere debitorum, ossia tra i convenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater della l. n°20/19934 (quale introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996) deve osservarsi che la maggior parte nell’attività illecita è d’attribuire al D., che occupa un posto centrale nell’intera vicenda ed è stato presente in tutti gli episodi delittuosi che la caratterizzano.

In una posizione più defilata si pone, poi, il Giallettti, che comunque ha contribuito non poco alla realizzazione degli addebitati fatti; del resto è stato arrestato in flagranza di reato, con il compenso concussivo in tasca.

In una posizione di ancor minore responsabilità si colloca, infine, il V..

Quest’ultimo, come osservato –con condivisibili argomentazioni– dal PM penale nel parere dato al GIP di Camerino il 30/11/1993, "al contrario del G. e del D., almeno svolse una qualche attività di consulenza, anche se essa nascondeva la reale natura del rapporto di prevaricazione con il Marzufero, (del quale) rapporto il V. fu elemento e schermo essenziale, ma non ne fu lui né il promotore, né l’ideatore".

Alla stregua di quanto sopra, quindi il complessivo danno va ripartito tra i predetti nella misura di £ 16.000.000, a carico del D.; £ 9.000.000, a carico del G. e £ 5.000.000, a carico del V.; somma quest’ultima che poi corrisponde esattamente all’importo di condanna a favore dell’Università.

Quanto, da ultimo, alla richiesta di parte attrice di applicare il vincolo della solidarietà, deve dirsi che, sebbene – nel caso – sussistano sia la condizione dell’ "illecito arricchimento" che quella dell’aver "agito con dolo" (alternativamente richieste dalla legge per dar luogo all’applicazione di tale vincolo, ex art. 1, comma 1 quinquies, della l. n°20/1994, nel testo modificato dall’art. 3 della l. n°639/1996) il vincolo stesso può esser dichiarato solo nei confronti del D. e del G. tra loro ed a favore dell’Xxxxxxxx e non anche a favore dell’Università, ovvero anche nei confronti del V. ed a favore, quanto a quest’ultimo, dell’Xxxxxxxx.

Osta alla declaratoria di un siffatto, incrociato vincolo di solidarietà, la norma di cui all’art. 1, comma 4 della l. n°20/19994 (nel testo sostituito dall’art. 3 della l. n°639/1996), che consente alla Corte dei conti di giudicare sulla responsabilità per i danni arrecati ad ente diverso di appartenenza solo per "i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge" stessa; nel caso, invece, i fatti si sono verificati prima del 1994.

Di qui la possibilità di affermare il vincolo della solidarietà solo nei confronti del D. e del G. tra loro ed a favore dell’Xxxxxxxx, essendo costoro entrambi dipendenti di tale Istituto.

VII) – Spese di giudizio e loro riparto.

Va da sé che le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite in proporzione della relativa condanna, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 quater della l. n°20/1994.

Ciò stante, al D. vanno addebitati i 16/30 delle spese di giudizio, mentre al G. ed al V. vanno addebitati, rispettivamente, i restanti 9/30 ed i 5/30.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

CONDANNA

i sigg. D. Sergio, G. Luciano e Carlo V. al pagamento, rispettivamente, della somma di £ 16.000.000 (sedicimilioni), £ 9.000.000. (novemilioni) e £ 5.000.000 (cinquemilioni) a favore dell’Xxxxxxxx Sperimentale per l’Umbria e le Marche, i primi due, con il vincolo della solidarietà tra loro, e della Università degli studi di Perugia, il terzo.

Sulle somme di cui sopra sono dovuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo.

Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, da ripartire tra i predetti come in motivazione, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di £

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 4/10/2000.

L’Estensore Il Presidente

(Fulvio Maria Longavita) (Lucio Todaro Marescotti)

 

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2000

 

Il Direttore della Segreteria

(Maria Borsini)