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sent. n. 557 del 18 ottobre 2000 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di Sergio D., Luciano G. e Carlo V.. Visto latto introduttivo della causa, iscritto al n°9422/R del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 4/10/2000, con lassistenza del Segretario, Sig.ra Elvira Fucci: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Salvatore Sfrecola; lavv. Stelio Zaganelli, per il D.; lavv. Pasquale Callea, per il G. e lavv. Giuseppe Di Mario, per il V. . FATTO Con atto di citazione del 29/2/2000, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg. Sergio D., Luciano G. e Carlo V., quali dipendenti dellXxxxxxxx Sperimentale dellUmbria e delle Marche, i primi due, e di docente presso la facoltà di Veterinaria dellUniversità degli Studi di Perugia, il terzo, per ivi sentirli condannare in solido, in tale loro qualità ed a favore del predetto Istituto e della predetta Università, alla complessiva somma di £ 150.000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio (questultime a favore dello Stato), corrispondente al danno da disservizio, per limporto di £ 50.000.000, ed a quello allimmagine ed al prestigio del ripetuto Istituto e della ripetuta Università, per limporto di £ 100.000.000, conseguenti entrambi secondo le prospettazioni attoree ai fatti addebitati in sede penale ai convenuti medesimi. Dagli atti risulta che, a seguito di intercettazioni telefoniche, il G. (responsabile del Dipartimento di Diagnostica dellXxxxxxxx di Perugia) veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Camerino, nei pressi del caseificio "Centro-Sud" di Muccia, con addosso un pacchetto contenete 10 milioni, consegnategli dal proprietario del caseificio, Sig. Sante Marzufero, intorno alle 16,00 del 19/11/ 1993. Successivamente, ma sempre nella stessa giornata, venivano arrestati anche il D. (responsabile del Dipartimento degli Alimenti dellXxxxxxxx di Perugia) ed il V. (docente di Patologia e Profilassi delle Malattie Infettive, presso la facoltà di veterinaria dellUniversità di Perugia), interessati ai medesimi fatti emersi dalle menzionate intercettazioni telefoniche. A tutti gli arrestati veniva contestato il reato p. e p. dagli artt. 110 e 317 c.p., perché, in concorso tra loro ed "abusando della loro qualità e dei loro poteri" avevano costretto o comunque indotto il Marzufero "a versare indebitamente somme di danaro in relazione agli esiti dei risultati analitici attinenti ai prodotti commercializzati dal Marzufero in Muccia e Perugia fino allattualità" (cfr. Ordinanza custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Camerino, in data 19/11/1993). A seguito di ulteriori indagini, il procedimento penale si concludeva con la sentenza del GIP del Tribunale di Camerino n°10/95 del 28/3/1995 che, accogliendo la richiesta di "patteggiamento" presentata dai legali del D., del G. e del V., condannava i medesimi a pene detentive di varia durata per: a) il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 317 c.p., "poiché in concorso tra loro, in molteplici occasioni ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, il D. ed il G. nella loro qualità di pubblici ufficiali, ricoperta presso lXxxxxxxx, ed il V. ed il Raponi (soggetto questultimo non interessato al giudizio presso questa Sezione Regionale della Corte dei conti) quali concorrenti, costringevano e comunque inducevano Marzufero a versare loro indebite somme di danaro di vario importo ; concorso limitato per il V. alla somma di £ 30.000.000, della quale riscuoteva una parte (£ 15.000.000) in Muccia alla fine del 1992" e allattività "diretta in modo non equivoco (art. 56 c.p.) a ripetere analoga attività concussiva, consistita in tentata induzione mediante conversazione telefonica con il Marzufero, avvenuta il 4/11/1993"; b) il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., "poiché, in concorso fra loro, al fine di procurare al Marzufero e a loro stessi un ingiusto profitto patrimoniale (mancato abbattimento di Bovini affetti da brucellosi per i Marzufero e £ 10.000.000 per i suddetti) abusavano del loro ufficio, effettuando prestazioni non gratuite e addirittura finalizzate a favorire indebitamente il Marzufero (D. e G.) , in violazione del divieto di assumere incarichi ulteriori rispetto alle proprie funzioni di professore universitario a tempo pieno (V.) e comunque concorrendo nel reato commesso dal D. e dal G.. Aperta unistruttoria propria, il P.R., sulla scorta della riferita sentenza penale e delle prove acquisite in quella sede, con atto del 15/12/1999 (notificato in date ricomprese tra il 20 ed il 24/12/199), ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ai sensi dellart. 5 della l. n°19/1994, assumendo che dai loro dolosi comportamenti è derivato : a) un "danno da disservizio nei confronti dellXxxxxxxx e dellUniversità di Perugia", per avere "in un caso costretto il Marzufero a versare loro varie somme per aggiustare i risultati di analisi su campioni di latte risultati in regola e, in altro caso, abusato del loro ufficio redigendo una illegittima consulenza per il Marzufero", in parte redatta su carta intestata dellUniversità di Perugia, "al fine di procurargli un ingiusto vantaggio: mancato abbattimento di bovini affetti da brucellosi" (cfr. pagg. 5-7 dellinvito); b) un danno allimmagine dellXxxxxxxx ed all Università di Perugia. Con distinte note controdeduttive del 10, 19 e 20/1/2000 i predetti hanno declinato qualsiasi addebito, escludendo che la prova della loro responsabilità possa essere tratta immediatamente dalla ricordata sentenza penale, in relazione alla natura propria del patteggiamento, e negando la sussistenza di un qualche danno da disservizio e/o allimmagine. In particolare, il D., ha anche eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte e la carenza di legittimazione attiva da parte del PR, limitatamente al danno allimmagine, nonché, per entrambe le partite di danno, la prescrizione del diritto risarcitorio. Con latto introduttivo della causa, parte attrice, ribadito gli addebiti mossi, ha negato fondatezza delleccezione di prescrizione ed ha argomentato per la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in ordine al danno allimmagine, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte e della Corte di Cassazione. Costituitosi nellinteresse del G. con memoria depositata l8/9 u.s., lAvv. Pasquale Callea ha ancora illustrato la linea difensiva di cui alla ricordata nota controdeduttiva ed ha eccepito anchegli la prescrizione del diritto risarcitorio, comunque chiedendo "una graduazione delle richieste avanzate (da parte attrice), rapportata allentità della partecipazione" del G., ed opponendosi "alleventuale condanna in solido di tutti i convenuti" (cfr. pag. 11 di tale memoria). Costituitosi con memoria del 14/9 u.s., il V. ha ulteriormente argomentato per lesonero da responsabilità, meglio puntualizzando la sua posizione nel contesto dei fatti addebitati ed escludendo la sussistenza di un qualsivoglia danno da disservizio o allimmagine ; in subordine ha chiesto lesercizio del potere riduttivo Costituitosi nellinteresse del D. con memoria depositata il 14/9 u.s., lavv. Stelio Zaganelli ha ripreso e meglio sviluppato le argomentazioni controdeduttive, confermando leccezione di prescrizione e leccezione di giurisdizione, con conseguente carenza di legittimazione del P.R. a promuovere lazione. Allodierna pubblica udienza, il PR ed i difensori dei convenuti hanno ancora illustrato le loro posizioni concludendo in conformità; in particolare lavv. Di Mario ha anchegli eccepito, nellinteresse del V., la prescrizione del diritto risarcitorio. DIRITTO
I) Competenza territoriale. Il Collegio, nel silenzio serbato al riguardo dalle parti, ritiene anzitutto di doversi pronunciare dufficio sulla competenza territoriale di questa Sezione sullodierna controversia, ai sensi dellart. 38 cpc, in rapporto alla natura "funzionale" ed "inderogabile" di tale competenza (cfr., tra le tante, Sez. I^ Giur. Centrale, sent. n°125/1995) ed in rapporto altresì alle peculiarità della vicenda allesame, caratterizzata da una condotta tenuta in parte in Umbria e in parte nelle Marche, a danno dellXxxxxxxx Sperimentale per lUmbria e le Marche e dellUniversità degli Studi di Perugia, aventi sede entrambi in Umbria. Tanto in relazione ai criteri di riparto di cui alle disposizioni dellart. 2 della l. n°658/1984, richiamati dallart. 1, comma 3, della l. n°19/1994. Peraltro, limitando la trattazione ai soli profili significativi per la vicenda e, quindi, alla riferibilità degli addebitati danni ad un ente pubblico interregionale (Xxxxxxxx Sperimentale per lUmbria e le Marche) ed ad una Università statale, vengono qui in considerazione, nellambito del citato art. 2, le sole disposizioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo; disposizioni, queste, che come noto assegnano a ciascuna Sezione regionale "i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando lattività di gestione di beni pubblici si sia svolta nellambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nella regione". Senza considerare i "giudizi ad istanza di parte", del tutto irrilevanti in fattispecie, i criteri di determinazione della competenza, in base alle riferite disposizioni, dunque, sono sostanzialmente due e si identificano in quello della "territorialità della sede" ed in quello della "territorialità della condotta", ovvero del luogo in cui si è realizzato "il fatto dannoso", sembrando conveniente al presente tralasciare l ulteriore criterio della "territorialità del danno", ossia "dellincardinarsi del danno nel territorio della regione della cui competenza si discute", perché "di incerta configurazione" nellattuale fase di elaborazione giurisprudenziale ; giusta i rilievi di cui allordinanza n°43-R/1999 di questa Sezione. Peraltro, i criteri in parola, di per sé idonei a risolvere i problemi di competenza in ipotesi di perfetta concorrenza tra loro, ingenerano non pochi dubbi e difficoltà applicative nel caso in cui siffatta concorrenza non si verifica. In realtà, le disposizioni dellart. 2, lettera b) della l. n°658/194, lasciano intravedere come assolutamente necessaria tale concorrenza (cfr., in termini, Sez. Abruzzo, sent. n°422/1998 e, di questa Sezione, sent. n°959/1998), non avendo neanche fornito indicazioni di sorta sul prevalere delluno o dellaltro criterio, in ipotesi di mancata concorrenza. Eppure ipotesi del genere si sono verificate e la giurisprudenza non ha mancato di considerare che se "è vero, da un lato, che (la) norma radica la competenza territoriale di una Sezione con riferimento alla sede o agli uffici dellamministrazione pubblica interessata, è però pure vero, dallaltro, che il fatto dannoso, causativo del danno in contesa, deve essersi verificato in quello stesso sito, altrimenti è questultimo presupposto, quale locus commissi damni, a determinare, in via integrativa o alternativa e comunque assorbente, il giudice naturale precostituito per legge per una specifica controversia" (cfr. Sez. Puglia sent. n° 46/1997). In altri termini, secondo la riferita giurisprudenza, la competenza di regola si determina facendo riferimento alla "sede" ed alla "condotta", tuttavia, se i due criteri non concorrono, è il criterio della condotta a prevalere, in quanto criterio "assorbente", quale locus commissi damni. Una simile affermazione, in sé razionale, anche per l evidenziata necessità pratica che lesperienza concreta impone di accordare carattere "assorbente" ad uno dei due criteri in ipotesi di mancata concorrenza degli stessi, tuttavia non appaga allorquando come in fattispecie la condotta è stata tenuta non in una, ma in più regioni (nel caso, Umbria e Marche), e lente ultraregionale ha sede in una di esse. In casi del genere, ritiene il Collegio che il profilo normativo della necessaria concorrenza dei ripetuti criteri di collegamento si imponga e che quindi, senza neanche ricercare secondo canoni di prevalenza etiologica quale sia la regione nella quale è stata posta in essere la maggior parte della condotta, ovvero la parte della condotta che ha maggiormente influito sul verificarsi danno, la competenza spetti senzaltro alla Sezione della regione nella quale, oltre ad essere stata tenuta una parte della condotta, si trovi anche la sede dellente danneggiato. Di qui, in fattispecie, la competenza della Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria. II) Giurisdizione e legittimazione attiva. Cosi affermata la competenza di questa Sezione sulla controversia, il Collegio viene ora ad occuparsi delleccezione di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva del rappresentante della Procura presso questa Corte, dedotta dalla difesa del D. con riguardo al danno allimmagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione. Sostiene detta difesa che "il danno morale, nella specie riflesso dalla perdita di prestigio e dal grave detrimento dellimmagine e della personalità dellAmministrazione Pubblica, analizzato dal punto di vista della sua tutela, si atteggia secondo un duplice ordine di profili: 1) lazione lesiva è stato detto provoca una incisione della sfera non patrimoniale del leso (e ) questultima è ripristinabile mediante valutazione e traduzione della lesione (stessa) in equiV. pecuniario", sì che "il risarcimento del danno che ne consegue rappresenta il materiale corrispettivo di un danno prodottosi in una sfera non patrimoniale, ma morale e quindi personalissima del leso; 2) alla lesione non patrimoniale si è soggiunto può poi accompagnarsi un vero e proprio danno patrimoniale laddove, per reintegrare la sfera non patrimoniale e morale, si rendono necessari esborsi materiali". Di talché, si è concluso, "il danno morale può rilevare come danno erariale unicamente in questa seconda accezione", mentre "la pretesa di un corrispettivo che costituisca equiV. della lesione della sfera morale della persona giuridica, stante la natura personale e soggettiva del diritto a vedere ripristinata la propria immagine, spetta, nella sua legittimazione attiva, unicamente al soggetto leso" e, quindi, allente pubblico coinvolto e non anche al rappresentante della Procura presso la Corte dei conti, così come "la giurisdizione sulla reintegrazione del danno allimmagine in sé è del Tribunale civile" e non della Corte medesima (cfr. pagg. 10-11 della memoria di costituzione avv. Zaganelli). La riferita eccezione va disattesa in ogni aspetto della sua formulazione. Questa Sezione, intanto, ha già avuto modo di precisare, tenendo anche conto di quanto affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la nota sentenza n°5668/1997, che il danno in questione non ha nulla a che vedere con il "danno morale" in senso stretto, non attenendo esso alle sofferenze fisiche o morali, di cui le persone giuridiche non sono neanche capaci, ma alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica, quale danno che reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta", pure ipotizzabile (soprattutto con riferimento agli enti pubblici che, operando in regime di mercato, possono subire una contrazione della loro attività direttamente correlabile al discredito arrecato da propri dipendenti o amministratori), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia al ripristino dellimmagine stessa (cfr. sent. nn 501 e n°628/1998). Ebbene, tali assunti vanno ribaditi e confermati, anche se ora i termini della dedotta eccezione di giurisdizione impongono di approfondire aspetti ulteriori del danno allimmagine della P.A. Termini, peraltro già affermati in precedenti pronunce, ma per i quali appare utile offrire oggi una visione organica e complessiva.
II a) Danno allimmagine della P.A. come danno evento. Il primo profilo da approfondire è quello attinente alla configurazione del danno allimmagine come "danno evento"(cfr. in tal senso, di questa Sezione, sent. n°313/1999 e n°505/2000). La distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", come noto, è stata elaborata dalla dottrina con riferimento ad alcuni beni-valori dotati di una così grande rilevanza da determinare, per il solo fatto della loro lesione, un danno da risarcire. Caratteristica di fondo della teoria del "danno evento" è di aver spostato il baricentro del diritto risarcitorio dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione. Sul piano tecnico-giuridico, il meccanismo dellimmediata tutela risarcitoria è stato individuato nellart. 2043 cc. che, quale "norma in bianco", salda il suo generico precetto del neminem laedere con le specifiche disposizioni relative al bene-valore di volta in volta considerato, imponendo il divieto della sua lesione. In questa ottica, beni primari e di fondamentale interesse costituzionale, quali la salute e lintegrità fisica (ex art. 32 Cost.), hanno trovato, nella concezione del "danno evento", una tutela risarcitoria in sè e per sé considerati, senza alcun riferimento alle conseguenze ulteriori che dalla lesione stessa possano derivare, o siano effettivamente derivati. Affermata per le persone fisiche, la teoria del "danno evento" è stata poi estesa alle persone giuridiche e quindi alle persone giuridiche pubbliche. In particolare, quanto a questultime, valorizzando le argomentazioni con le quali la Consulta ha aderito alla concezione del "danno evento" (ex sent. n°184/1986), il danno allimmagine della P.A. è stato rapportato allart. 2043 cc, quale "danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità delluomo", ex 2 Cost. (cfr. sent. n°628/1998 di questa Sezione). Disancorato -per tal via- dallillecito penale, nellavvertita considerazione "che lart. 2059 c.c. attiene, per il diritto vivente, al solo danno morale in senso stretto" (cfr. ancora la citata sent. n°628/1998), il danno allimmagine della P.A. ha finito per rappresentare, nellarea delle persone giuridiche pubbliche, una figura emblematica di "danno evento", così come il danno biologico rappresenta una figura emblematica di "danno evento" nellarea delle persone fisiche ; in realtà, i rispettivi beni-valori lesi (integrità fisica ed immagine dellente pubblico), rappresentano quelli di maggior rilievo sociale e di più marcato interesse costituzionale nei rispettivi ambiti di appartenenza ( persone fisichepersone giuridiche), tanto che per entrambi può parlarsi a ragione di "danno esistenziale". Limmagine ed il prestigio della persona giuridica pubblica hanno, infatti, un peso notevolissimo nellambiente sociale, anche perché indici di esercizio delle pubbliche funzioni effettivamente aderente ai canoni della legalità, del buon andamento e della imparzialità (ex art. 97 Cost.). Da questo punto di vista, anzi, ben può dirsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici, di "adempire le pubbliche funzioni con disciplina e onore" (ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dellimmagine e del prestigio della P.A.. Erra, pertanto la difesa del D. allorché sostiene, confondendo oltretutto tra danno morale e danno allimmagine, che questultimo rileva solo come "lesione materiale (rectius: "esborsi materiali") che (possono) accompagnarsi alla lesione del bene non patrimoniale" (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio), perché così argomentando finisce per collocare il danno allimmagine della P.A. nellarea del "danno conseguenza". Peraltro, dallinquadramento del danno allimmagine della P.A. nel "danno evento" (ex art. 2043 cc) discendono non pochi problemi di raccordo e di simmetria con la responsabilità amministrativo-contabile, in relazione soprattutto alla natura "contrattuale" e " patrimoniale" della stessa. Di tali problemi bisogna ora dar conto, anche se una premessa di carattere generale si impone. Come opportunamente considerato dalle SS. UU. della Cassazione nella recente sentenza n°744/1999, "la nozione di danno allimmagine è insorta con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica", sì che la sua estensione "alla persona giuridica (e vieppiù alla persona giuridica pubblica) non può non tener conto della diversità ontologica di questultima". 2 b) Natura contrattuale della responsabilità da danno allimmagine della P.A. Nellottica di tener conto di una siffatta diversità, deve osservarsi che il danno allimmagine della PA, pur condividendo con il danno allimmagine della persona fisica la medesima forma di tutela risarcitoria del "danno evento", se ne differenzia in ragione della diversa natura della responsabilità che origina dalla lesione allimmagine della persona fisica, rispetto a quella che origina dalla lesione all immagine della persona giuridica. Lelemento differenziale è costituito dalla diversa direzione dellattacco che perpetra la lesione : esterna al soggetto, nel caso della persona fisica; interna al soggetto, nel caso della persona giuridica: Una siffatta diversità, a sua volta, si innesta sulla tendenziale autosufficienza della persona fisica, rispetto alla opposta tendenziale non autosufficienza della persona giuridica. In realtà, ampiamente autosufficiente la persona fisica nel suo agire, un attacco allimmagine non può che provenire dallesterno, ossia da un soggetto diverso da essa, in spregio al generale dovere di cui allart. 2043 cc , ingenerando responsabilità "extracontrattuale". Al contrario, non autosufficiente la persona giuridica, nel suo agire essa si avvale delle persone fisiche che le sono astrette da un vincolo di dipendenza o di servizio, ed in base al rapporto di " immedesimazione organica", che porta ad identificare lAmministrazione con i soggetti che per essa agiscono, loperato di costoro ridonda a vantaggio o a danno dellimmagine e del prestigio dellente di appartenenza, con evidente violazione, in questa ultima ipotesi, di doveri di servizio, che ingenerano responsabilità contrattuale, ex art. 1218 cc. La violazione del dovere di servizio, nel caso che ne occupa, oltre a compromettere lo specifico aspetto strutturale e/o funzionale del servizio stesso, compromette il bene-valore assoluto dellimmagine e del prestigio dellAmministrazione, determinando una situazione in molti aspetti simile, ma inversa, a quella della c.d. "tutela esterna del diritto di credito". In questultima, infatti, è la responsabilità extracontrattuale ad essere servente rispetto alla tutela di un diritto relativo di credito (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. III n°1459/1978), laddove nella prima (danno alla immagine della P.A.) è la responsabilità contrattuale ad essere servente rispetto alla tutela di un diritto assoluto della personalità, quale appunto limmagine pubblica. Con ciò, ovviamente, non si vuol dire che le lesioni all immagine della P.A. derivano solo dalla violazioni di doveri di servizio, ben potendo ipotizzarsi in astratto forme di lesioni che provengano anche da estranei alla P.A stessa, e quindi in regime di responsabilità extracontrattuale ; ma ipotesi del genere non riguardano quella consistente parte delle lesioni che proviene da personale proprio dellAmministrazione e che comunque, ai fini della giurisdizione, impegnano la Corte dei conti. Daltronde, la stessa Corte di Cassazione, nella citata sent. n°744/1999, si è chiaramente espressa per la natura contrattuale della responsabilità da danno allimmagine, evidenziando come essa insorga tra gli stessi "soggetti attivi e passivi" tra i quali insorge per ogni altro tipo di danno ed in "violazione dei medesimi doveri funzionali". 2 c) Patrimonialità del danno allimmagine della P.A. La teoria del "danno evento", come detto, ha spostato il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione, con ciò ponendo nellombra i profili patrimoniali della lesione stessa, che pure esistono. In realtà, formatasi con riferimento ai beni coessenziali alla persona fisica e dunque allessere umano, la teoria del "danno evento" ha risentito -nella sua impostazione di prescindere totalmente dal nocumento economico-patrimoniale connesso alla lesione come tale - di un atteggiamento psicologico al quale ripugna ogni valutazione patrimoniale di simili beni, da tutelare in sé e per sé, per il loro intrinseco grande valore, senza riferimenti di sorta alle spese occorse per la formazione, elevazione e conservazione del bene-valore stesso. E così, per fare un esempio, nel danno biologico, mentre non ha senso costringere i beni-valori della salute e dellintegrità fisica in anguste categorie economico-patrimoniali, nessuno dubita che il miglioramento e la conservazione della salute e della stessa integrità fisica comportano spese, e determinano quindi un costo per linteressato. Per contro, lestensione della teoria del "danno evento" allarea delle persone giuridiche ha incontrato spesso un diverso atteggiamento culturale, di tipo -si direbbe- "aziendalistico", volto a recuperare i termini patrimoniali della lesione, nella consapevolezza che la lesione medesima, oltre ad aver vanificato in relazione alle sue dimensione i costi sostenuti per assicurare ed elevare il bene-valore sacrificato, ne ha per ciò stesso determinato degli altri, volti al recupero di tale bene. Un simile atteggiamento, poi, è ancor più radicato nei confronti delle persone giuridiche pubbliche, data la provenienza delle somme necessarie a coprire il loro fabbisogno, nella considerazione, diffusa nellambiente sociale, che "il danaro sottratto alla generalità dei contribuenti (deve essere) destinato integralmente alla soddisfazione dei pubblici bisogni" e non a rimediare ai danni causati dai pubblici dipendenti (cfr., in termini, Corte cost. n°114/1975). Orbene, è in un contesto del genere che si calano le sentenze della Cassazione che raccordano il danno allimmagine della P.A. alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia dell immagine stessa (cfr. SS.UU. n°5668/1997 e n°744/1999). Coessenziali allesercizio delle pubbliche funzioni limmagine ed il prestigio della P.A., lesatta determinazione dei costi per il loro ripristino in caso di lesione sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che, in tesi, qualsiasi spesa sostenuta dall Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed allelevazione dellimmagine dellAmministrazione medesima. Di qui la giuridica necessità di determinare lentità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione e non piuttosto, come ancora pretende la difesa del D., con riferimento a somme specificamente spese per il "ripristino" dellimmagine pubblica, la cui prova è affidata al rappresentante della Procura della Corte dei conti (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in giudizio) Ebbene, quandanche si dovessero individuare ed isolare spese specificamente rivolte alla riparazione dellimmagine pubblica, non può realisticamente ritenersi che esse siano di per sé sole sufficienti al ripristino dellimmagine stessa, dipendendo un tale ripristino da spese molto più consistenti, articolate e trasversali, volte da un lato ad assicurare una adeguata reazione contro lazione lesiva e contro il suo autore e dallaltro a rilanciare lesercizio della funzione violata verso forme nuove, più efficaci ed efficienti e comunque più consone a ridare fiducia ai consociati e a rilanciare il prestigio dellente coinvolto: trattasi, come più volte ripetuto dalla Sezione, di "spese che, necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del bene leso perché limmagine pubblica, a differenza di quella del privato, va ripristinata e non riparata sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare e mal si prestano ad una specifica prova, mentre gli oneri complessivi, per la parte non sopportata dal responsabile, restano comunque a carico della collettività" (cfr. oltre alla già citata sent. n°501/1998, anche Sez. Umbria n°1087/1998). In questa ottica, la Cassazione (SS.UU. n°744/1999), nel qualificare come " astrattamente patrimoniale il nocumento allimmagine", ossia come nocumento che "in astratto" ha natura patrimoniale, ha affidato "il compito dellaccertamento in concreto" dello stesso, e delle sue dimensioni, a questa Corte, nel chiaro sebbene inespresso presupposto che la Corte dei conti è "giudice naturale" dellanalisi e valutazione dei costi dellattività amministrativa, e dunque anche di quella occorrente per il ripristino dellimmagine pubblica (ex art. 25 Cost.). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, va affermata la giurisdizione di questa Corte sullodierna controversia e, con essa, va affermata la legittimazione del rappresentante della Procura presso questa stessa Corte a promuovere la relativa azione. III) Prescrizione. Venendo ora alleccezione di prescrizione formulata da tutti i difensori dei convenuti, il Collegio reputa leccezione stessa fondata per il danno da disservizio ed in parte anche per il danno all immagine. A tal riguardo, giova considerare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla necessità che la prescrizione cominci a decorrere dalla data (marzo 1995) della sentenza di patteggiamento (cfr. pagg. 30-31 della citazione), nessun rilievo può essere accordato a tale sentenza. Essa, infatti: a) non ha minimamente influito sulla produzione di alcuno degli addebitati danni : né sul danno da disservizio, nella costruzione che di tale danno ne ha fatto parte attrice in citazione (rapportato alla redazione di una perizia nel 1992 ed all "aggiustamento" di alcune analisi nel 1993), né su quello allimmagine, quale danno questultimo che, a differenza del danno "morale", non nasce dal reato (ex artt. 2059 cc ed art. 185 cp), ma si collega direttamente alla condotta del dipendente infedele, per mezzo del rapporto di immedesimazione organica, come sopra chiarito; b) non ha neanche influito sulla conoscibilità del fatto dannoso, in quanto pubblicizzato dai giornali del 23/11/1993 (pure versati in atti da parte attrice), come correttamente osservato dalla difesa dei resistenti. In realtà, la prescrizione nel caso deve decorrere dalla predetta data del 23/11/1993, essendo il danno divenuto conoscibile- appunto a questa data. In relazione a ciò, deve ammettersi, conformemente alle tesi dei difensori dei convenuti, che la prescrizione stessa si era già ampiamente consumata non solo alla data della citazione (29/2/2000), ma ancor prima, a quella di notifica dellinvito a dedurre (20/12/1999, per D. e V., e 24/12/1999, per il G.). Peraltro, simili conclusioni valgono appieno per il danno da disservizio, ma non anche per quello allimmagine. Il primo, infatti, è un danno che esaurisce subito i suoi effetti lesivi e, nella teoria generale del danno, si inquadra tra i c.d. "danni istantanei". Il secondo, invece, pur realizzandosi coevemente alla condotta lesiva, non esaurisce subito i suoi effetti, che si protraggono nel tempo per un periodo variabile da caso a caso, in relazione anche alle dimensioni ed alla consistenza della lesione stessa, rinnovando ed alimentando di momento in momento il corrispondente diritto risarcitorio. Per questa sua caratteristica, il danno allimmagine, si inquadra tra i c.d. "danni istantanei ad effetti permanenti" che, quali danni di durata, a loro volta, si distinguono dal c.d. "danno permanente". La differenza tra "danni permanenti" e "danni istantanei ad effetti permanenti", piuttosto consistente, rileva essenzialmente ai fini della prescrizione dei corrispondenti diritti risarcitori. Nei primi, infatti, la prescrizione decorrere dal momento in cui cessa la permanenza, che poi solitamente corrisponde anche con il momento in cui loffesa ha raggiunto la sua massima espansione; nei secondi, invece, la prescrizione decorrere subito, dal verificarsi della condotta lesiva, tuttavia il diritto risarcitorio come anticipato si alimenta e si rinnova di momento in momento, in rapporto al perdurare degli effetti lesivi della condotta stessa, sì che la prescrizione trova corrispondentemente, in questo continuo rinnovarsi del danno, nuovi termini di decorrenza, successivi al primo (cfr. in proposito, di questa stessa Sezione, sent. n°177/2000). Il protrarsi degli effetti lesivi, pone dunque la necessità, in questo secondo tipo di danni, nei quali lo si ripete rientra il danno allimmagine, di ben individuare latto interruttivo della prescrizione, così da distinguere ed isolare la parte del diritto risarcitorio eventualmente prescritta da quella che, invece, può ancora efficacemente essere fatta valere. Da questo punto di vista, deve dirsi che, nel caso, si incontrano difficoltà ad individuare il "primo atto interruttivo della prescrizione", dato che linvito a dedurre, a cui parte attrice annette un simile effetto (negato dai resistenti), offre a tal proposito motivo di "notevole contrasto in giurisprudenza" (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione dellavv. Callea) ; contrasto non sopito neanche dalla sentenza n°15-QM/1998 delle Sezioni Riunite, che ha dichiarato inammissibile la questione di massima sollevata sul punto, per difetto di rilevanza. Ora, senza indugiare sui vari indirizzi che si contendono il campo, il Collegio ritiene di aderire, tra i tanti, allorientamento "intermedio" che, prendendo le distanze sia da quello che riconosce sempre e comunque valore interruttivo allinvito e sia da quello opposto che nega sempre e comunque un simile effetto, si ispira ad un equilibrato criterio di sostanzialità, volto a valorizzare la funzione in concreto esplicata dallinvito a dedurre. Alla stregua di tale orientamento, deve riconoscersi efficacia interruttiva allinvito a dedurre allorquando, "utilizzato dal PM contabile quale atto di messa in mora, contenga una richiesta di adempimento oggettivamente conoscibile dal destinatario e non una semplice clausola di stile, con la quale si attribuisce genericamente allinvito valenza interruttiva della prescrizione" (cfr. Sez. Giur. Reg. Toscana, sent. n°1130/1999). Insomma, secondo il qui condiviso orientamento, linvito a dedurre, oltre alla sua primaria, essenziale ed indefettibile funzione istruttoria e di garanzia (cfr. SS. RR. nn. 7 e 14-QM/1998), può avere anche una funzione ulteriore ed eventuale, di tipo intimativo, che se esercitata, ed effettivamente riscontrabile nellinvito, conferisce allinvito stesso valenza interruttiva della prescrizione. Nella specie, peraltro, è indubbio che linvito a dedurre presenti tutte le caratteristiche sostanziali (oltre che formali) della messa in mora, esponendo esso in termini così chiari e precisi la situazione debitoria e la correlata richiesta di pagamento da superare, per puntualità di intimazione, finanche le lettere di messa in mora delle Amministrazioni di appartenenza dei convenuti, alle quali i difensori dei convenuti stessi pacificamente annetto efficacia interruttiva della prescrizione. Così risolto -nel caso- il problema dellefficacia interruttiva dellinvito a dedurre, si osserva che, in relazione ad esso, il diritto risarcitorio relativo alladdebitato danno allimmagine, per il quale la prescrizione come anticipato è cominciata a decorrere dal 23/11/ 1993, si è estinto limitatamente al periodo che va da tale data a quella immediatamente antecedente al quinquennio che ha preceduto la notifica dellinvito stesso. Conseguentemente, essendo stato notificato linvito il 20/12/ 1999, il diritto risarcitorio relativo al danno in discorso resta prescritto solo per la parte della sua durata che va dal 23/11/1993 al 19/12/1995. In questo ambito, dunque, leccezione di prescrizione sollevata dalle difese dei convenuti deve essere accolta, mentre va disattesa per il periodo successivo. Peraltro, non sfugge al Collegio che il più volte menzionato invito non è stato notificato al G. il 20/12/1999, ma il successivo 24 dicembre e che, per detto convenuto soltanto, il periodo coperto da prescrizione dovrebbe giungere fino al 23 dicembre 1995. Deve però considerasi al riguardo che la posizione del G. non si distingue affatto da quella del D. (al quale linvito è stato notificato il 20/12/1999), dato il rapporto di solidarietà che astringe i medesimi, come meglio si dirà in seguito (cfr. pargrf. VI), che porta ad estendere leffetto interruttivo della prescrizione "da uno agli altri debitori", ai sensi dellart. 1310 cc. IV) Merito. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari e dichiarata lintervenuta prescrizione del diritto risarcitorio per il danno da disservizio e per una parte del danno allimmagine, nel merito, la pretesa attrice, per la restante parte del diritto risarcitorio relativo al danno allimmagine, è fondata. In realtà, come più volte affermato da questa Sezione, il problema del danno allimmagine dellAmministrazione, si risolve tutto in quello della individuazione dei comportamenti gravemente offensivi del prestigio e della personalità pubblica della Amministrazione stessa, che solo possono determinare una diminuzione patrimoniale, ovvero una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, ed in quello della individuazione dei criteri di determinazione della "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia dellampiezza del danno prodotto (cfr., tra le tante, sent. nn 501, 628 e 1087/1998 nonché n°554/1999). Quanto al primo, è evidente che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi, che pure non giovano allimmagine dellAmministrazione, sono causalmente idonei a provocare una menomazione dellimmagine stessa tale da comportare una spesa per il suo ripristino. A questi fini, in effetti, vengono in considerazione solo i comportamenti gravemente illegittimi, che meglio si qualificano come comportamenti illeciti, anche se non a rilevanza esclusivamente penale. Ed invero, come anticipato, il danno in discorso, come "danno ingiusto" ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti "formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità delluomo" (ex artt. 2043 c.c. e 2 cost.), ben può discendere anche da un illecito extrapenale, purché idoneo nella sua intrinseca consistenza fenomenica a produrre una "perdita di prestigio e (un) grave detrimento della personalità pubblica", tale da determinare una "spesa necessaria al ripristino del bene leso". Ora, pur nellintima correlazione che i resistenti sembrano ancora accordare al danno allimmagine della P.A. con i reati loro ascritti, nella specie ben si rilevano elementi atti a comprovare l effettiva sussistenza del comportamento penalmente illecito dei resistenti medesimi, che pure concorre a costituire loggetto specifico dellodierno giudizio, secondo quanto concordemente ammesso anche dalle parti, dato lesito del procedimento penale, conclusosi con la ricordata sentenza di patteggiamento. Intanto problemi di accertamento degli addebitati fatti neanche si pongono per il D., stante la piena ed incondizionata confessione resa dal medesimo al giudice penale il 10/12/1993, perfettamente utilizzabile in questa sede, in assenza di ripensamenti o modifiche sul tenore della stessa, non allegate dal D. e/o dal suo difensore. Ma le risultanze documentali in atti valgono a comprovare la responsabilità anche degli altri convenuti, almeno su alcuni dei fatti ascritti, se non su tutti. Tanto è da dire anzitutto per il G., che è stato arrestato con lillecito "compenso" concussivo in tasca, ma che, per comprensibili ragioni difensive, ha continuato a sostenere che il "prelievo fu eseguito su incarico del D., senza che egli sapesse nulla sulla destinazione finale dei soldi, eseguendo incoscientemente qualcosa per amicizia e senza riflettere sulluso che qualcuno stava facendo della sua persona" (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio). La realtà e che il G., che pure giustamente reclama -nei suoi interventi ed in quelli della sua difesa- una "attenta lettura di tutti gli atti penali" e non della sola confessione del D. (su cui parte attrice ha precipuamente basato il suo impianto accusatorio), non considera quanto da lui stesso dichiarato nellinterrogatorio al quale è stato sottoposto il 19/11/1993, subito dopo larresto. Le dichiarazioni rese dal G. in tale circostanza danno chiara indicazione del fatto che egli aveva stretto un vero e proprio accordo concussivo con il D. a danno del Marzufero, avendo avuto lincarico del D., la mattina dellarresto, di recarsi nel pomeriggio dal Marzufero, che gli "avrebbe dato una busta con dei soldi dentro" e "che (avrebbero) poi fatto a metà". Non solo, ma il G. si legge nelle ripetute dichiarazioni sapeva anche "che la somma era indebitamente pagata", sebbene "non (ci fosse) stato bisogno di parlare di questo aspetto (con il D.), perché era tacitamente scontato" (cfr. verbale interrogatorio del 19/11/19993 in atti). Le successive dichiarazioni rese dal G. in sede penale ed in questa sede, si presentano più che altro come tentativi di rivedere la versione dei fatti data subito dopo larresto; tentativi che tuttavia non raggiungono lobbiettivo perseguito, dato che da tali successive dichiarazioni emergono perplessità e contraddizione, rese ancora più evidenti dalle dichiarazioni degli altri coimputati (tratti in arresto tutti lo stesso giorno, con evidente impossibilità di "inquinare" le prove o accordarsi sulle dichiarazioni da dare) e della parte lesa, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, pure eseguite, ed alle quali tutte si rinvia, per evidenti ragioni di economia. Il quadro delle responsabilità che emerge dagli elementi di prova a carico del G., che comunque ha sempre ammesso di aver partecipato anche alla consulenza del 1992 (rectius: alla spartizione del compenso per tale consulenza, materialmente espletata dal solo V.), è piuttosto pesante, sebbene senzaltro minore rispetto a quella del D.. A livelli di responsabilità ancora minore si colloca, poi, la posizione del V.. Questi, nellammettere di aver redatto la consulenza del 1992 (ed in effetti, come anticipato, è stato lunico dei convenuti ad avervi lavorato) nega ogni suo coinvolgimento nella vicenda della " brucellosi" del 1991 ed in quella dei "10 milioni" del novembre 1993, sostenendo, quanto alla prima, di essersi limitato a fare degli esami sierologici con esiti in parte positivo e, quanto alla seconda, di non saperne nulla. La documentazione in atti lascia intravedere, invece, qualcosa di diverso. In effetti lesito parzialmente positivo per brucellosi dei suddetti esami, effettuati su campioni forniti dal D., ma il cui referto è stato poi indirizzato direttamente allazienda del Marzufero, contrasta con quello totalmente positivo degli esami ufficiali, e lo stesso dr. Maccari, veterinario della USL di S. Elpidio a Mare che avrebbe dovuto curare labbattimento dei capi infetti, dichiara di essere rimasto "perplesso del fatto che alcuni capi non risultavano affetti da brucellosi" (cfr. relativo verbale di interrogatorio del 24/3/1994). Quando alla vicenda dei "10 milioni" del novembre 1993, invece, è la stessa intercettazione telefonica del 4/11/1993 che rende manifesta la responsabilità del V., come giustamente osservato da parte attrice in citazione. In tale telefonata il V., ad un certo momento, assicura il Marzufero che avrebbe fatto sapere al D. che "la cosa l abbiamo addrizzata", laddove il Marzufero subito dopo, dal canto suo, chiede al V. che gli faccia sapere "quante mozzarelle ci vogliono". Ora, anche a voler credere alle spiegazioni date dal V. nei suoi scritti difensivi in ordine al fatto che lespressione : "la cosa labbiamo addrizzata" si riferiva alle condizioni sanitarie dellazienda casearia del Marzufero e non allesito degli esami di alcuni prodotti dellazienda stessa (che, come pure è emerso, erano regolari, sebbene fossero stati presentati al Marzufero come positivi alla "listeria"), resta pur sempre il fatto che il V. non ha mai saputo dare una spiegazione dellaltra espressione: "quante mozzarelle ci vogliono"?. Dal verbale di interrogatorio del V. del 24/11/1993 risulta che egli non ha saputo dare alcuna risposta alla domanda di chiarimenti avanzata in proposito da parte del GIP di Camerino, limitandosi a dire di non sapere "a che cosa si riferiva il Marzufero" con la richiesta sulle "mozzarelle" e di aver quindi chiuso la telefonata. In realtà, la telefonata venne chiusa subito dopo la richiesta sul numero delle "mozzarelle" occorrenti, ma pur sempre nello spazio necessario per lo scambio di un reciproco "va bene" di intesa, oltre ad un reciproco "arrivederci" di commiato, laddove le "mozzarelle", nel contesto del linguaggio criptico concussivo, altro non sono che "i soldi occorrenti", per aver "addrizzato la cosa", come giustamente osservato in citazione da parte attrice. V) Determinazione del danno. Così definiti i profili relativi alla effettiva commissione dei fatti addebitati e della loro rilevanza penale, è inconfutabile che da essi sia derivato un grave pregiudizio allimmagine dellXxxxxxxx ed allUniversità degli Studi di Perugia, attesa la natura ed il peso della condotta illecita posta in essere, come attesta anche il risalto dato dalla stampa alla vicenda (cfr. articoli di giornali in atti depositati dalla Procura). Né può seriamente dubitarsi della ricollegabilità del danno stesso alla illecita condotta dei convenuti, atteso che, come precisato più volte, il danno allimmagine, in base al principio di " immedesimazione" (di rilievo sociologico ancora prima che giuridico), che porta ad identificare lAmministrazione con il soggetto che per essa agisce, deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente e non alla diffusione dellillecito stesso che ne dà la stampa; diffusione, che, quale normale corollario della vita di relazione, esprime semmai la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici, sotto il profilo dellattenzione che lopinione pubblica e -in definitiva- gli amministrati prestano allesercizio delle pubbliche funzioni (cfr. le già citate sent. 501/1998 e ss.). Certo dunque il danno e la etiologica rapportabilità dello stesso alla condotta penalmente rilevante dei convenuti, è evidente che il problema della sua determinazione, ossia il problema della determinazione della "spesa occorrente per ripristinare il bene giuridico leso", si trasfonde in quello della individuazione delle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione stessa. Lesione che, radicata nellambiente sociale, mal si presta ad una puntuale identificazione, tenuto anche conto delle incertezze legate come detto alla sua durata e persistenza nel tempo. Da questo punto di vista, pertanto, il danno allimmagine, certo nella sua ontologica esistenza, resta affidato, quanto alla sua determinazione, alla "valutazione equitativa del giudice", ai sensi dellart. 1226 c.c., come da pacifica giurisprudenza in proposito. Nel concreto esercizio di tale potere, e per lindividuazione delle dimensione del danno nel senso più aderente possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", soccorreranno i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza a tal proposito. Trattasi, peraltro, di criteri che, facendo riferimento a specifici elementi, "oggettivi, soggettivi e sociali" (cfr. in tal senso sent. N°211/ 1995 di questa Sez. e conformi richiami nelle menzionate sentenze del 1998 e del 1999 di questa stessa Sezione), colgono -ognuno di essi- solo una parte del danno, la cui completa determinazione -nel senso sopra precisato- resta, pertanto, affidata allapplicazione congiunta e coordinata di tutti i cennati criteri. Così, per citarne alcuni, ai criteri "oggettivi" della gravità dellillecito commesso -in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione- e delle eventuali reiterazioni dellillecito stesso oltre che dellentità dellindebito vantaggio conseguito dal dipendente o amministratore infedele, si affiancheranno quelli "soggettivi", relativi alla collocazione che il predetto ha nellorganizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare lAmministrazione, e quelli "sociali", basati sulle capacità esponenziali dellente, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza -interna o internazionale- delle funzioni al medesimo intestate e sullampiezza della diffusione e del risalto dato allillecito. Orbene, in applicazione dei suddetti criteri, nel caso, il danno resta fissato in £ 40.000.000 : somma comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice e della parte del diritto risarcitorio prescritto, da valutare questultimo in £ 10.000.000. Tanto nella considerazione che, nel caso : a) vi è stata la lesione di più immagini pubbliche, essendo stato coinvolto sia lXxxxxxxx che lUniversità degli Studi di Perugia; b) gli illeciti realizzati rientrano tra i "delitti contro la Pubblica Amministrazione" (ex 314 e ss), che sono quelli a maggior capacità offensiva dellimmagine e del prestigio dellAmministrazione; c) tali illeciti sono stati posti in essere da figure di vertice delle istituzioni danneggiate; d) gli illeciti stessi hanno riguardato un settore particolarmente sensibile, quale quello del commercio alimentare; e) le attività delittuose sono state reiterata più volte, fruttando anche un cospicuo illecito profitto ai suoi autori. Trattasi, con ogni evidenza, di elementi che potrebbero lasciar pensare anche ad un danno allimmagine di maggior consistenza, se non fosse che il clamor è rimasto verosimilmente circoscritto alle sole regioni dellUmbria e delle Marche; che la rilevanza accordata dai mezzi di informazione alla vicenda (che pure se ne sono occupati sia nel 1993 che nel 1995) appare comunque piuttosto esigua, in quanto limitata a pochi articoli dei soli giornali locali; che non risulta documentata una qualche spesa da parte delle danneggiate istituzioni appositamente rivolta al rilancio della loro immagine, né che in tal senso parte attrice abbia avanzato una richiesta di risarcimento in forma specifica, quandanche parziale, a carico dei convenuti. Resta stabilito che sulla somma di condanna di £ 30.000.000, come sopra determinata, andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, ai sensi dellart. 1282, comma 1 cc. VI) Riparto del danno e solidarietà. Le caratteristiche dellesaminata vicenda, relativa alla lesione allimmagine di due istituzioni pubbliche, pongono la necessità di individuare, ex latere creditorum, la parte della somma di condanna da pagare a ciascuno delle istituzioni coinvolte ; ciò che, sul versante del danno, corrisponde a chiarire in che misura si sia distribuita la lesione tra le predette due istituzioni. Evidenti criteri equitativi, portano a ritenere che limmagine dellXxxxxxxx abbia subito una lesione maggiore di quella dellUniversità. Lillecito, complessivamente considerato, infatti è stato realizzato con la partecipazione di due dipendenti dellIstituto, mentre uno solo era dellUniversità; le funzioni violate, inoltre, facevano sostanzialmente capo allIstituto medesimo; il dipendente delluniversità, infine, ha avuto un ruolo davvero marginale nellattività illecita. Per tali ragioni, dunque, lentità complessiva della somma di condanna come sopra determinata (£ 30.000.000) va ripartita tra la Università degli Studi di Perugia e lXxxxxxxx per l Umbria e le Marche nella misura, ripetitivamente, di £. 5.000.000 e di £ 25.000.000. Venendo invece, ora, al riparto del danno ex latere debitorum, ossia tra i convenuti, ai sensi dellart. 1, comma 1 quater della l. n°20/19934 (quale introdotto dallart. 3 della l. n°639/1996) deve osservarsi che la maggior parte nellattività illecita è dattribuire al D., che occupa un posto centrale nellintera vicenda ed è stato presente in tutti gli episodi delittuosi che la caratterizzano. In una posizione più defilata si pone, poi, il Giallettti, che comunque ha contribuito non poco alla realizzazione degli addebitati fatti; del resto è stato arrestato in flagranza di reato, con il compenso concussivo in tasca. In una posizione di ancor minore responsabilità si colloca, infine, il V.. Questultimo, come osservato con condivisibili argomentazioni dal PM penale nel parere dato al GIP di Camerino il 30/11/1993, "al contrario del G. e del D., almeno svolse una qualche attività di consulenza, anche se essa nascondeva la reale natura del rapporto di prevaricazione con il Marzufero, (del quale) rapporto il V. fu elemento e schermo essenziale, ma non ne fu lui né il promotore, né lideatore". Alla stregua di quanto sopra, quindi il complessivo danno va ripartito tra i predetti nella misura di £ 16.000.000, a carico del D.; £ 9.000.000, a carico del G. e £ 5.000.000, a carico del V.; somma questultima che poi corrisponde esattamente allimporto di condanna a favore dellUniversità. Quanto, da ultimo, alla richiesta di parte attrice di applicare il vincolo della solidarietà, deve dirsi che, sebbene nel caso sussistano sia la condizione dell "illecito arricchimento" che quella dellaver "agito con dolo" (alternativamente richieste dalla legge per dar luogo allapplicazione di tale vincolo, ex art. 1, comma 1 quinquies, della l. n°20/1994, nel testo modificato dallart. 3 della l. n°639/1996) il vincolo stesso può esser dichiarato solo nei confronti del D. e del G. tra loro ed a favore dellXxxxxxxx e non anche a favore dellUniversità, ovvero anche nei confronti del V. ed a favore, quanto a questultimo, dellXxxxxxxx. Osta alla declaratoria di un siffatto, incrociato vincolo di solidarietà, la norma di cui allart. 1, comma 4 della l. n°20/19994 (nel testo sostituito dallart. 3 della l. n°639/1996), che consente alla Corte dei conti di giudicare sulla responsabilità per i danni arrecati ad ente diverso di appartenenza solo per "i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge" stessa; nel caso, invece, i fatti si sono verificati prima del 1994. Di qui la possibilità di affermare il vincolo della solidarietà solo nei confronti del D. e del G. tra loro ed a favore dellXxxxxxxx, essendo costoro entrambi dipendenti di tale Istituto. VII) Spese di giudizio e loro riparto. Va da sé che le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite in proporzione della relativa condanna, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 quater della l. n°20/1994. Ciò stante, al D. vanno addebitati i 16/30 delle spese di giudizio, mentre al G. ed al V. vanno addebitati, rispettivamente, i restanti 9/30 ed i 5/30. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dellUmbria CONDANNA i sigg. D. Sergio, G. Luciano e Carlo V. al pagamento, rispettivamente, della somma di £ 16.000.000 (sedicimilioni), £ 9.000.000. (novemilioni) e £ 5.000.000 (cinquemilioni) a favore dellXxxxxxxx Sperimentale per lUmbria e le Marche, i primi due, con il vincolo della solidarietà tra loro, e della Università degli studi di Perugia, il terzo. Sulle somme di cui sopra sono dovuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo. Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, da ripartire tra i predetti come in motivazione, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di £
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 4/10/2000. LEstensore Il Presidente (Fulvio Maria Longavita) (Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2000
Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini)
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