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CORTE COSTITUZIONALE
(archivio)
(alcuni link, in particolare a www.cortecostituzionale.it o a www.giurcost.org potrebbero non essere più attivi)
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Su
materie di contabilità pubblica:
 | sentenza
24.06.2010 n° 225: dichiara l’illegittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 51 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 52, della
legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 che attribuisce ai
soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza
pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi,
incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente
prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su
semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione |
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sentenza n. 172 del 13 maggio
2010: nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di
soggezione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di
particolare e comprovata specializzazione incarichi individuali ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a
soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , afferma la inapplicabilità delle
disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali |
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sent. n. 52 del 18.2.2010:
che, tra l'altro, afferma che il legislatore (art. 62, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) con il divieto, sia pure temporaneo,
di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati,
ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura
altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio,
non possa essere qualificata quale attività di investimento |
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sent. n. 57 del 24 febbraio 2010:
che afferma, tra l'altro, che la finalità di coordinamento finanziario
può essere, in concreto, realizzata soltanto consentendo alla Corte dei
conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità, di disporre delle
necessarie informazioni, per cui le recenti norme riguardanti il lavoro,
la contrattazione collettiva di cui alla disciplina prevista dall'art.
67, commi 9 e 10, primo periodo, del D.L. n. 112 del 2008, convertito
dalla L. n. 133 del 2008 che prevedono l'obbligo di trasmissione alla
Corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche di specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interni, sono conformi a Costituzione, perché queste disposizioni si
devono ricondurre ai principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta finanza
pubblica allargata |
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sent. n. 3 del 14
gennaio 2010: l’art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché
con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione. |
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sent. n. 337 del 18 dicembre
2009: che, in sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione ad alcune note
istruttorie della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Sicilia dirette all'Assemblea regionale
siciliana ed aventi ad oggetto un parere reso dalla VI Commissione
permanente di tale Assemblea, dichiara che spettava allo Stato, e
per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi dell'articolo
74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le predette note
istruttorie |
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sent. n. 297 del 20 novembre
2009: che, nel dichiarare, tra l’altro, l'illegittimità
costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007,
nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai
commi da 588 a 593 dello stesso art. 2, conferma la propria
giurisprudenza laddove afferma che “norme statali che fissano limiti
alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi
princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla
seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre
obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un
transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa
corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo
strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» |
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sentenza 27 marzo
2009, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli
34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10,
comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato
amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa
farsi assistere da un avvocato. |
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sentenza 1 dicembre
2008, n.399: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa -
Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 -
Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di
riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto
legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette
collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza
contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del
collaboratore - Irragionevolezza, per contrarieta' della norma rispetto
alla sua ratio - Illegittimita' costituzionale |
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sentenza
del 24 ottobre 2008 n. 351: che, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione
Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi
di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di
norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale), afferma, tra l'altro, che forme di riparazione
economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità
riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore
ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore
pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi
da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi |
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sentenza
del 2 luglio 2008 n. 242: che, in tema di c.d. condono
contabile, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione
terza di appello, conferma che la ratio delle norme citate è soltanto
quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido
incameramento da parte dell’Erario almeno delle somme di minore entità, e
non quello di configurare una ipotesi di condono |
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sentenza 20 maggio
2008 n. 159: a) Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 -
Disciplina prevista dall’art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - Previsione di misure per il contenimento della spesa pubblica
nelle Regioni - Società partecipate dalle Regioni - Disciplina dei
compensi degli amministratori e del numero massimo dei componenti del
consiglio di amministrazione - Qualificazione delle norme quale principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto
dei parametri europei - Illegittimità costituzionale - In relazione
all’art. 117, 3° comma, Cost. - Sussiste b) Regioni - Norme della
legge finanziaria 2007 - Disciplina prevista dall’art. 1, commi 725, 726,
727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Definizione in modo
analitico del numero complessivo, dei compensi e delle indennità dei
componenti del consiglio di amministrazione delle «società a totale
partecipazione di comuni o province» o delle «società a partecipazione
mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati», non quotate in
borsa - Illegittimità costituzionale - Nella parte in cui essi trovano
applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di
Bolzano - Sussiste. c) Regioni - Norme della legge finanziaria 2007
- Disciplina prevista dall’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 - Previsione del divieto di nominare amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi - Illegittimità
costituzionale - Nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano - Sussiste. |
 | ordinanza
n. 123 del 30 aprile 2008: 1) dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231,
232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103
della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello
per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2)
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge
n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro
profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze
indicate in epigrafe |
 | sentenza
24 aprile 2008, n. 120: Non sono fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), il quale -
nella versione precedente alle modificazioni, prive di efficacia
retroattiva, apportate dall’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - ha stabilito che le spese per il
personale del Servizio sanitario nazionale non devono superare - per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - il corrispondente ammontare dell’anno
2004 diminuito dell’1,4 per cento (lettera a) (versione
ipertestuale: link a giurcost.org) |
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Ordinanza n.
119 del 24 aprile 2008: Devono essere restituiti gli atti ai giudici
remittenti in presenza di modifiche del quadro normativo, costituenti
ius superveniens nell'ambito dei giudizi a quibus, affinché procedano -
anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità - ad una
nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza
delle questioni da loro sollevate. Costituisce ius superveniens
l'entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, intervenuta
successivamente alla proposizione delle questioni di costituzionalità
dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato) con
nota di Silvio Benvenuto, magistrato della Corte dei conti |
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sentenza n. 74 del 28 marzo 2008:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana
della Corte dei conti e dal Giudice unico delle pensioni della Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti (versione
ipertestuale: link a giurcost.org) |
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ord. n. 392 del 23 novembre 2007:
che, nel dichiarare, in particolare, la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, afferma, tra l'altro, che
"le norme denunciate vanno collocate nell’àmbito del sistema tradizionale
della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito
di determinare e costituire il debito risarcitorio" e che "esse
consentono l’accoglimento dell’istanza di definizione in appello solo se il
giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria
decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento
del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado" |
 | sentenza 24
ottobre 2007, n. 348: e’ costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis del
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella
parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione
dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra
il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì
l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della
legge n. 359 del 1992
nota a sentenza (link a www.altalex.it
) |
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sentenza n.
287 del 17 luglio 2007: dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001,
n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile), nella parte in cui non dispone che la competenza
territoriale funzionale della corte di appello, così come regolata
dall'art. 11 del codice di procedura penale, per i giudizi di equa
riparazione, si estenda anche ai procedimenti, di cui si lamenta
l'irragionevole durata, svolti davanti alla Corte dei conti ed alle altre
giurisdizioni di cui all'art. 103 della Costituzione, per violazione degli
articoli 97, primo comma. e 108, primo e secondo comma |
 | sentenza 13 luglio 2007 n. 272: che, nel dichiarare
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 75, comma 3,
del codice di procedura penale sollevata, in riferimento allarticolo 103, secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la
Lombardia, afferma lapplicabilità dellarticolo 538 del codice di
procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia
sul risarcimento del danno alla sola condanna generica dellimputato, senza porre
problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno con labrogazione
dellart. 3 del vecchio codice di procedura penale Con nota di Leonardo Venturini,
magistrato della Corte dei conti |
 | sentenza 12 giugno 2007, n.
183: che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dellart. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale dappello per la Regione Siciliana, e
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 231, 232
e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto
altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
dappello per la Regione Siciliana, con lordinanza, indicata in epigrafe,
iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze, afferma, tra l'altro, che la
sussistenza di un ampio potere del giudice contabile di rigettare listanza in caso
di non meritevolezza della definizione in via abbreviata costituisca un presidio adeguato
alla tutela dei princìpi costituzionali buon andamento della pubblica
amministrazione; ragionevolezza delle scelte del legislatore, alla luce del principio di
responsabilità dei pubblici dipendenti; effettività della giurisdizione contabile
evocati dalle ordinanze di rimessione CON NOTA DI Leonardo Venturini, magistrato
della Corte dei conti |
 | sentenza 12 giugno 2007,
n. 184: che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dellart. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2006), promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale,
approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano ed
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 231 e
232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, afferma che la disciplina della
responsabilità amministrativa nella quale i profili sostanziali sono strettamente
intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla,
ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia
dellordinamento civile è materia di competenza dello Stato |
 | sentenza 7 giugno 2007, n.
179: che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dellart. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2006), sollevate, in riferimento allart. 60 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, afferma che il controllo previsto dai commi da 166 a 169
dellart. 1 della legge n. 266 del 2005 risulta dettato da esigenze di tutela
dellunità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed
è finalizzato (nel quadro del controllo disciplinato dalla legge n. 131 del 2003), con
funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli Enti interessati di situazioni
inerenti agli equilibri di bilancio, per ladozione delle necessarie misure
correttive. |
 | Servizi on line della Corte costituzionale
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 | ord. n. 68 del 21
febbraio-9 marzo 2007: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi
innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038,
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti,
terza sezione giurisdizionale centrale |
 | sentenza n. 1 del 19
gennaio 2007: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso
dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano
dati gli ulteriori avvisi |
 | ordinanza 06 luglio 2006 n. 273:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso
nell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102, 104 e 108 della
Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale, precisando
che detta disposizione non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico
previgente. |
 | sentenza
n. 267 del 6 luglio 2006: che dichiara non fondata, in relazione agli artt.
114, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla
gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza), in quanto le
disposizioni denunciate, configurando un'Autorità di vigilanza che svolge un'attività di
controllo interno alla Regione, a fini di collaborazione con il Consiglio regionale,
presso il quale risulta istituita, e che non si sovrappone, né pone limitazioni a quella
di livello unitario da esercitarsi dalla Corte dei conti (le cui Sezioni regionali devono
essere istituite anche in Valle dAosta), si collocano nell'ambito delle previsioni
di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), dello
statuto di autonomia, e cioè delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli
uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della
Repubblica in tema di finanze regionali e comunali |
 | ordinanza n. 261 dep. il 4 luglio 2006: che, nel
giudicare inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità prospettata, afferma
che gli artt. 14 e 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e, per il tramite di
quest'ultima disposizione, l'art. 210 del codice di procedura civile consentono
alla Corte di ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti ritenuti necessari
alla decisione della controversia, e quindi di richiedere l'esibizione dell'atto di
archiviazione disposto nei confronti di altri soggetti, concorrenti nel medesimo fatto
produttivo di responsabilità amministrativa; al fine, all'esito di quella esibizione, non
solo di ordinare, se del caso, l'intervento in causa dei concorrenti nella causazione del
danno pubblico (allargamento del contraddittorio non impedito dal fatto che la loro
posizione sia stata archiviata dal Procuratore regionale, non formandosi il giudicato con
l'archiviazione), ma anche, eventualmente, di procedere ad una più esatta
personalizzazione ed individualizzazione della responsabilità nei confronti di coloro che
sono stati citati a giudizio dal pubblico ministero |
 | sentenza 13
dicembre 2005, n. 444: dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 12
del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9
novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
(Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi
aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per
ogni credito dellintero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del
notariato, anziché prevedere limpignorabilità, con le eccezioni previste dalla
legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del
quinto della residua parte. |
 | sentenza 14 novembre 2005, n. 417:
che, in particolare, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10,
11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella
parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali |
 | sentenza n. 337 del 27 luglio 2005 in
sede di conflitto di attribuzione: dichiara che non spettava allo Stato e, per esso,
al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione siciliana emettere, in data 27 maggio 2002, ordini di esibizione diretti ai
rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso lAssemblea
regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la
documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti
liquidati dallAssemblea regionale siciliana; |
 | ord. n. 89
del 8 marzo 2005: in materia di cumulo delle indennità integrative speciali in caso
di titolarità di più pensioni, dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dellart. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) (testo ipertestuale con il link ai precedenti della Corte costituzionale in
materia, a cura di www.giurcost.it ) |
 | sent. n.
35 del 27 gennaio 2005: I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta
codificazione dei dati contabili e delle modalità di invio da parte degli
enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono pienamente partecipi della
finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo,
che connotano la legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica |
 | sent. n.
64 del 29 gennaio 2005: la norma impugnata secondo cui i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti
è espressione di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica (che è materia affidata alla
competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento
della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno...Se rientra nei limiti
delle norme che lo Stato ha la competenza ad emanare nella materia del coordinamento della
finanza pubblica, la previsione di un'ingerenza, nell'attività di Regioni ed enti locali,
esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il
controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti. |
- sentenza n. 513 del 4 dicembre 2002: dichiara non
fondata, in relazione allart. 111 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dellart. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come
sostituito dallart. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte:
dellart. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella
legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dallart. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639),
nella parte in cui non prevede che listanza di proroga per lemissione
dellatto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile
- Sentenza
22 novembre 2002, n. 468 : dichiara lillegittimità costituzionale
dellart. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella
legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti
dallart. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la
pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed
assegni corrisposti dallINPS.
- sentenza
25.07.2002 n° 394: dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo
10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale
e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della
stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta
pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. (link a www.altalex.it )
 | - sentenza
n. 221 del 29 maggio 2002: dichiara, tra l'altro, che non spetta al Governo adottare
lart. 9, comma
7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) - secondo cui "ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui
agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 3
agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20" - e conseguentemente lo annulla. (link a www.cortecostituzionale.it)
|
 | - Ordinanza
n. 124 del 16 aprile 2002: Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti
cautelari - Competenza della Corte dei conti in composizione collegiale, anziché in
quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza
nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già
esaminata e dichiarata manifestamente infondata (ordinanza
n. 343 del 24 ottobre 2001) - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta
infondatezza. Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo. (link
a www.cortecostituzionale.it)
|
 | Ricorso
della Regione Marche ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione depositato il 28
febbraio 2002 contro lo Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
degli artt. 11, 17, comma 2, 27, comma 13, 29, 30, 33, 41, 52, comma 17, 70, 71, 60, comma
1, lettera d), 64, 66, 67, nonche' 52, commi 10, 39 e 83, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002") (link a www.gazzettaufficiale.it)
|
 | sentenza
n. 340 del 24 ottobre 2001, che, in particolare:
 | dichiara lillegittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante
"Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia
e degli enti provinciali", riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000, che, nel
tipizzare i casi di colpa grave, interferisce con le attribuzioni giurisdizionali della
Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione;
|
 | dichiara lillegittimità costituzionale
dellart. 4, comma 1, della medesima legge, in quanto anche il limite patrimoniale
della responsabilità amministrativa per colpa grave, agganciato alla metà di una
annualità (al netto) del compenso o stipendio complessivo, si risolve in un ulteriore
contrasto con i principi dellordinamento;
|
 | dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui
allart. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di
responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;
|
|
 | SENTENZA 17 maggio 2001 N. 139 resa nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dellart. 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dellattività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha abrogato lart. 8 della legge 21 marzo
1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), dichiara
che non spetta al Governo adottare lart. 3, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e per conseguenza lo annulla. |
 | sentenza n. 371 del 11-20 novembre
1998: nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano
l'istituto della colpa grave, la disposizione di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di
ordinamento della Corte dei conti), risponde, perciò, alla finalità di determinare
quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico
del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed
amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di
disincentivo. |
Su altre materie di
interesse:
 |
sentenza 6 febbraio 2007,
n. 26: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova è decisiva |
 |
sentenza del 23
marzo 2007, n. 103: che, in particolare, dichiara la illegittimità costituzionale
dellart. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
linterazione tra pubblico e privato), nella parte in cui dispone che "i
predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le
attività di ordinaria amministrazione" (c.d. spoil system) (link a www.giurcost.it , con link ipertestuali ai precedenti
della Corte) |
 | sentenza n. 280 del
7-15 luglio 2005: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come
modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in
materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non
prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve
notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi
dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi)
|
 |
sentenza
n. 390 del 17 dicembre 2004: La previsione di cui allarticolo 34, comma 11,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato legge finanziaria del 2003) secondo la quale le assunzioni
a tempo indeterminato, «fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel corso dellanno 2002» si risolve in una indebita
invasione, da parte della legge statale, dellarea (organizzazione della propria
struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle
quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso
alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio,
contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da
utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. |
 |
sentenza
n. 204 del 6 luglio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7,
lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi
compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o
dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché» |
 |
sentenza
n. 147 del 25 maggio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis,
primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni
civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte
un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale |
 |
sentenza
n. 28 del 23 gennaio 2004: anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio
postale, la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. V., da ultimo, anche ord.
n. 97 del 12 marzo 2004: le norme in tema di notificazioni di atti processuali
ivi compresa la disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. vanno ora
interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi,
nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento
della consegna dellatto allufficiale giudiziario |
 |
sent.
n. 49/2004 del 29 gennaio 2004: che dichiara l'illegittimità costituzionale degli
articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) che, istituendo
il "Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle
Regioni e degli enti locali" e il "Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale", fanno rinvio a decreti ministeriali per la
disciplina regolamentare degli interventi |
 |
sent.
n. 24 del 20 gennaio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato) cd lodo Maccanico |
 |
sent.
n. 16/2004 del 16 gennaio 2004: Enti locali - Finanza - Riqualificazione urbana dei
Comuni - Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo relativo a tale
programma - Ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, con riserva di una quota non
inferiore all'85 per cento a Comuni compresi in aree specificate - Genericità della
finalità degli interventi previsti, riconducibile a materie e àmbiti di competenza
concorrente o residuale delle Regioni - Mancato coinvolgimento delle Regioni interessate -
Illegittimità costituzionale (dichiara l'illegittimità costituzionale, in
riferimento al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, dell'articolo
25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) |
 |
sentenza
n. 296 del 26 settembre 2003: L'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e
la tassa automobilistica non possono considerarsi «tributi propri della regione», nel
senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della
Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi
istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con
il sistema tributario statale e, conseguentemente, va escluso che le Regioni abbiano il
potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione
del relativo accertamento |
 |
sentenza
n. 233 del 11 luglio 2003: Nel
nuovo quadro legislativo e giurisprudenziale l'art. 2059 cod. civ. assume una funzione non
più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno
non patrimoniale e, pertanto, deve essere interpretato nel senso che il danno non
patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche
nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una
presunzione di legge (come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ.) |
 | - sentenza 20 novembre 4
dicembre 2002 n°506: (con nota di Paolo
Novelli, magistrato della Corte dei conti)
 | E costituzionalmente illegittimo lart. 128
del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n°1827, convertito con modificazioni nella
legge 6 aprile 1936 n°1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito
dellintero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dallI.N.P.S.,
anziché prevedere limpignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per
crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno od indennità necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei
limiti del quinto della residua parte;
|
 | sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 primo
comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n°180, nella parte in cui escludono la pignorabilità
per ogni credito dellintero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo
ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati
dallart. 1, anziché prevedere limpignorabilità, con le sole eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità
o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle
esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;
|
 | non rientra nel potere della Corte Costituzionale, ma in
quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto lammontare della
(parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita
del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta
impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate di crediti qualificati, in
quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., art. 29, 30, 53 Cost.).
|
|
 | - Sentenza 26 novembre 2002, n.
477: dichiara lillegittimità costituzionale del
combinato disposto dellart. 149 del codice di procedura civile e dellart. 4,
comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella
parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dellatto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna dellatto allufficiale giudiziario. |
 | Ordinanza
19 novembre 2002 n. 465 (link a www.giust.it) : Processo penale
- Rimessione del processo Per legittimo sospetto - Mancata previsione
nellattuale testo dellart. 45 cod. proc. pen. - Violazione della legge di
delegazione n. 81 del 1987 Questione di legittimità costituzionale sollevata dalle
S.U. della Cassazione con ordinanza 5 luglio 2002 n. 398 Omessa motivazione sulla
rilevanza della questione in ordine allo specifico caso affrontato Inammissibilità
della q.l.c. Va dichiarata. |
 | - sentenza
n. 194 del 16 maggio 2002: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), nonché dell'art. 22, comma 2, della medesima legge 13 maggio 1999,
n. 133 (procedure di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze) (link
a www.cortecostituzionale.it) |
 | Sentenza 26 giugno 2001 n. 206
(link al sito www.giurcost.org) , che in particolare,
dichiara: a)lillegittimità
costituzionale dellart. 25, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte
in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso
della Regione;
b) lillegittimità costituzionale
dellart. 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443
(Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali);
c) lillegittimità costituzionale
dellart. 40, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta
dallart. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;
|
 | Sentenza 11 giugno 2001 n.
189: Pubblico impiego - Rapporto di lavoro part time - Disciplina prevista
dall'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Omessa previsione
di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e la condizione di
pubblico dipendente - Questione di costituzionalità - Infondatezza. |
 |
LA CORTE
COSTITUZIONALE dichiara lillegittimità costituzionale del decreto legislativo 30
marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dellart. 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto. (link al
sito cittadinoLex.it) |
 |
ordinanza del 5 aprile 2001 n.
102/2001 di rigetto dell'istanza di sospensione della delibera del Consiglio regionale
della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, recante Proposta di indizione di
referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità,
istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione" (link al
sito www.giurcost.org) |
|