CORTE COSTITUZIONALE

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bulletSu materie di contabilità pubblica

 

bulletSu altre materie di interesse

 

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Su materie di contabilità pubblica:

 

bulletsentenza 24.06.2010 n° 225: dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 che attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione
bullet sentenza n. 172 del 13 maggio 2010: nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di soggezione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sia dei contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia dei contratti, concernenti studi e consulenze commissionati a soggetti estranei alla Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , afferma la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali
bulletsmallnew.gif (153 byte) sent. n. 52 del 18.2.2010: che, tra l'altro, afferma che il legislatore (art. 62, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) con il divieto, sia pure temporaneo, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento
bulletsmallnew.gif (153 byte) sent. n. 57 del 24 febbraio 2010: che afferma, tra l'altro, che la finalità di coordinamento finanziario può essere, in concreto, realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità, di disporre delle necessarie informazioni, per cui le recenti norme riguardanti il lavoro, la contrattazione collettiva di cui alla disciplina prevista dall'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008 che prevedono l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interni, sono conformi a Costituzione, perché queste disposizioni si devono ricondurre ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta finanza pubblica allargata
bullet sent. n. 3 del 14 gennaio 2010: l’art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
bullet sent. n. 337 del 18 dicembre 2009: che, in sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione ad alcune note istruttorie della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia dirette all'Assemblea regionale siciliana ed aventi ad oggetto un parere reso dalla VI Commissione permanente di tale Assemblea,  dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le predette note istruttorie
bulletsmallnew.gif (153 byte) sent. n. 297 del 20 novembre 2009: che, nel dichiarare, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2, conferma la propria giurisprudenza laddove afferma che “norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»
bullet  sentenza 27 marzo 2009, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
bullet sentenza 1 dicembre 2008, n.399: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarieta' della norma rispetto alla sua ratio - Illegittimita' costituzionale 
bullet  sentenza del 24 ottobre 2008 n. 351: che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), afferma, tra l'altro, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi
bullet  sentenza del 2 luglio  2008 n. 242: che, in tema di c.d. condono contabile, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione terza di appello, conferma che la ratio delle norme citate è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell’Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono
 
bullet sentenza 20 maggio 2008 n. 159: a)  Regioni -  Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina prevista dall’art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Previsione di misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni - Società partecipate dalle Regioni - Disciplina dei compensi degli amministratori e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione  - Qualificazione delle norme quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri europei - Illegittimità costituzionale - In relazione all’art. 117, 3° comma, Cost. - Sussiste b) Regioni -  Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina prevista dall’art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Definizione in modo analitico del numero complessivo, dei compensi e delle indennità dei componenti del consiglio di amministrazione delle «società a totale partecipazione di comuni o province» o delle «società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati», non quotate in borsa - Illegittimità costituzionale - Nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Sussiste. c) Regioni -  Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina prevista dall’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Previsione del divieto di nominare amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi - Illegittimità costituzionale - Nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Sussiste.
bullet ordinanza n. 123 del 30 aprile 2008: 1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe
bullet sentenza 24 aprile 2008, n. 120: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), il quale - nella versione precedente alle modificazioni, prive di efficacia retroattiva, apportate dall’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - ha stabilito che le spese per il personale del Servizio sanitario nazionale non devono superare - per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento (lettera a) (versione ipertestuale: link a giurcost.org)
bullet  Ordinanza n. 119 del 24 aprile 2008: Devono essere restituiti gli atti ai giudici remittenti in presenza di modifiche del quadro normativo, costituenti ius superveniens nell'ambito dei giudizi a quibus, affinché procedano - anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità - ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni da loro sollevate. Costituisce ius superveniens l'entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, intervenuta successivamente alla proposizione delle questioni di costituzionalità dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) con nota di Silvio Benvenuto, magistrato della Corte dei conti
bullet  sentenza n. 74 del 28 marzo 2008: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti e dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti (versione ipertestuale: link a giurcost.org)
bullet ord. n. 392 del 23 novembre 2007: che, nel dichiarare, in particolare, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, afferma, tra l'altro, che "le norme denunciate vanno collocate nell’àmbito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio" e che  "esse consentono l’accoglimento dell’istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado"
bullet sentenza 24 ottobre 2007, n. 348: e’ costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 conv. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 nota a sentenza (link a www.altalex.it )
bullet sentenza n. 287 del 17 luglio 2007: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui non dispone che la competenza territoriale funzionale della corte di appello, così come regolata dall'art. 11 del codice di procedura penale, per i giudizi di equa riparazione, si estenda anche ai procedimenti, di cui si lamenta l'irragionevole durata, svolti davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 103 della Costituzione, per violazione degli articoli 97, primo comma. e 108, primo e secondo comma
bullet sentenza 13 luglio 2007 n. 272: che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Lombardia, afferma l’applicabilità  dell’articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno alla sola condanna generica dell’imputato, senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno con l’abrogazione dell’art. 3 del vecchio codice di procedura penale  Con nota di Leonardo Venturini, magistrato della Corte dei conti
bullet sentenza 12 giugno 2007, n. 183: che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze, afferma, tra l'altro, che la sussistenza di un ampio potere del giudice contabile di rigettare l’istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata costituisca un presidio adeguato alla tutela dei princìpi costituzionali – buon andamento della pubblica amministrazione; ragionevolezza delle scelte del legislatore, alla luce del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti; effettività della giurisdizione contabile – evocati dalle ordinanze di rimessione     CON NOTA DI Leonardo Venturini, magistrato della Corte dei conti
bullet sentenza 12 giugno  2007, n. 184: che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano ed inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, afferma che la disciplina della responsabilità amministrativa – nella quale i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla, ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile è materia di competenza dello Stato
bullet sentenza 7 giugno 2007, n. 179: che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all’art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, afferma che il controllo previsto dai commi da 166 a 169 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 risulta dettato da esigenze di tutela dell’unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed è finalizzato (nel quadro del controllo disciplinato dalla legge n. 131 del 2003), con funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli Enti interessati di situazioni inerenti agli equilibri di bilancio, per l’adozione delle necessarie misure correttive.
bullet Servizi on line della Corte costituzionale
bulletord. n. 68 del 21 febbraio-9 marzo 2007: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale
bulletsentenza n. 1 del 19 gennaio 2007: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi
bullet ordinanza 06 luglio 2006 n. 273: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso nell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale centrale, precisando che detta disposizione non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente.
bullet  sentenza n. 267 del 6 luglio 2006: che dichiara non fondata, in relazione agli artt. 114, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza), in quanto le disposizioni denunciate, configurando un'Autorità di vigilanza che svolge un'attività di controllo interno alla Regione, a fini di collaborazione con il Consiglio regionale, presso il quale risulta istituita, e che non si sovrappone, né pone limitazioni a quella di livello unitario da esercitarsi dalla Corte dei conti (le cui Sezioni regionali devono essere istituite anche in Valle d’Aosta), si collocano nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), dello statuto di autonomia, e cioè delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali
bulletsmallnew.gif (153 byte) ordinanza n. 261 dep. il 4 luglio 2006: che, nel giudicare inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità prospettata, afferma che gli artt. 14 e 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 – e, per il tramite di quest'ultima disposizione, l'art. 210 del codice di procedura civile – consentono alla Corte di ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti ritenuti necessari alla decisione della controversia, e quindi di richiedere l'esibizione dell'atto di archiviazione disposto nei confronti di altri soggetti, concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa; al fine, all'esito di quella esibizione, non solo di ordinare, se del caso, l'intervento in causa dei concorrenti nella causazione del danno pubblico (allargamento del contraddittorio non impedito dal fatto che la loro posizione sia stata archiviata dal Procuratore regionale, non formandosi il giudicato con l'archiviazione), ma anche, eventualmente, di procedere ad una più esatta personalizzazione ed individualizzazione della responsabilità nei confronti di coloro che sono stati citati a giudizio dal pubblico ministero
sentenza 13 dicembre 2005, n. 444: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
sentenza 14 novembre 2005, n. 417: che, in particolare, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali
sentenza n. 337 del 27 luglio 2005 in sede di conflitto di attribuzione: dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana emettere, in data 27 maggio 2002, ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall’Assemblea regionale siciliana;
ord. n. 89 del 8 marzo 2005: in materia di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) (testo ipertestuale con il link ai precedenti della Corte costituzionale in materia, a cura di www.giurcost.it )
sent. n. 35 del 27 gennaio 2005: I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta “codificazione” dei dati contabili e delle modalità di invio da parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono pienamente partecipi della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica
sent. n. 64 del 29 gennaio 2005: la norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno...Se rientra nei limiti delle norme che lo Stato ha la competenza ad emanare nella materia del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di un'ingerenza, nell'attività di Regioni ed enti locali, esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti.

 

- sentenza n. 513 del 4 dicembre 2002: dichiara non fondata, in relazione all’art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall’art. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte: dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall’art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), nella parte in cui non prevede che l’istanza di proroga per l’emissione dell’atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile

Sentenza 22 novembre 2002, n. 468 : dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS. 

  - sentenza 25.07.2002 n° 394: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. (link a www.altalex.it )

 

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- sentenza n. 221 del 29 maggio 2002: dichiara, tra l'altro, che non spetta al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) - secondo cui "ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" - e conseguentemente lo annulla. (link a www.cortecostituzionale.it

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- Ordinanza n. 124  del 16 aprile 2002:  Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Adozione di provvedimenti cautelari - Competenza della Corte dei conti in composizione collegiale, anziché in quella monocratica (prevista per la decisione di merito) - Prospettata irragionevolezza nonché violazione del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra già esaminata e dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 343 del 24 ottobre 2001) - Carenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza. – Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo. (link a www.cortecostituzionale.it

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Ricorso della Regione Marche ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione depositato il 28 febbraio 2002 contro lo Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 11, 17, comma 2, 27, comma 13, 29, 30, 33, 41, 52, comma 17, 70, 71, 60, comma 1, lettera d), 64, 66, 67, nonche' 52, commi 10, 39 e 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002") (link a www.gazzettaufficiale.it)

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sentenza n. 340 del 24 ottobre 2001, che, in particolare:

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 dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,  della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti provinciali", riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000, che, nel tipizzare i casi di colpa grave, interferisce con le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione;

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dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della medesima legge, in quanto anche il limite patrimoniale della responsabilità amministrativa per colpa grave, agganciato alla metà di una annualità (al netto) del compenso o stipendio complessivo, si risolve in un ulteriore contrasto con i principi dell’ordinamento;

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dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all’art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;

 

bulletSENTENZA 17 maggio 2001 N. 139 resa nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), dichiara che non spetta al Governo adottare l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per conseguenza lo annulla.
bulletsentenza n. 371 del 11-20 novembre 1998: nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto della colpa grave, la disposizione di cui all'art.   3, comma 1, lettera a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo.

 

Su altre materie di interesse:

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 sentenza 6 febbraio 2007, n. 26: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva

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sentenza del 23 marzo 2007, n. 103: che, in particolare, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato), nella parte in cui dispone che "i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione" (c.d. spoil system) (link a www.giurcost.it , con link ipertestuali ai precedenti della Corte) 

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sentenza n. 280 del 7-15 luglio 2005: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

sentenza n. 390 del 17 dicembre 2004: La previsione di cui all’articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria del 2003) secondo la quale le assunzioni a tempo indeterminato, «fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002» si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
sentenza n. 204 del 6 luglio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»
sentenza n. 147 del 25 maggio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale
sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004: anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale, la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. V., da ultimo, anche ord. n. 97 del 12 marzo 2004:  le norme in tema di notificazioni di atti processuali – ivi compresa la disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. – vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario
sent. n. 49/2004 del 29 gennaio 2004: che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) che, istituendo il "Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali" e il "Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale", fanno rinvio a decreti ministeriali per la disciplina regolamentare degli interventi
sent. n. 24 del 20 gennaio 2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) cd lodo Maccanico
sent. n. 16/2004 del 16 gennaio 2004: Enti locali - Finanza - Riqualificazione urbana dei Comuni - Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo relativo a tale programma - Ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, con riserva di una quota non inferiore all'85 per cento a Comuni compresi in aree specificate - Genericità della finalità degli interventi previsti, riconducibile a materie e àmbiti di competenza concorrente o residuale delle Regioni - Mancato coinvolgimento delle Regioni interessate - Illegittimità costituzionale (dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al nuovo Titolo V  della parte seconda della Costituzione, dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002)
sentenza n. 296 del 26 settembre 2003: L'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e la tassa automobilistica non possono considerarsi «tributi propri della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale e, conseguentemente, va escluso che le Regioni abbiano il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento
sentenza n. 233 del 11 luglio 2003: Nel nuovo quadro legislativo e giurisprudenziale l'art. 2059 cod. civ. assume una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale e, pertanto, deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ.)

 

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- sentenza 20 novembre – 4 dicembre 2002 n°506: (con nota di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti)

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E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto – legge 4 ottobre 1935 n°1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n°1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’I.N.P.S., anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno od indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

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sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n°180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le sole eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

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non rientra nel potere della Corte Costituzionale, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., art. 29, 30, 53 Cost.).

 

bullet- Sentenza 26 novembre 2002, n. 477: dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
bullet  Ordinanza 19 novembre 2002 n. 465 (link a www.giust.it) : Processo penale - Rimessione del processo – Per legittimo sospetto - Mancata previsione nell’attuale testo dell’art. 45 cod. proc. pen. - Violazione della legge di delegazione n. 81 del 1987 – Questione di legittimità costituzionale sollevata dalle S.U. della Cassazione con ordinanza 5 luglio 2002 n. 398 – Omessa motivazione sulla rilevanza della questione in ordine allo specifico caso affrontato – Inammissibilità della q.l.c. – Va dichiarata.
bullet- sentenza n. 194 del 16 maggio 2002:  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nonché dell'art. 22, comma 2, della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133 (procedure di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze) (link a www.cortecostituzionale.it

 

bulletSentenza 26 giugno 2001 n. 206 (link al sito www.giurcost.org) , che in particolare, dichiara:

a)l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione;

b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);

c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lettera f, del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta dall’art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;

bulletSentenza 11 giugno 2001 n. 189:  Pubblico impiego - Rapporto di lavoro part time - Disciplina prevista dall'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Omessa previsione di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e la condizione di pubblico dipendente - Questione di costituzionalità - Infondatezza.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto. (link al sito cittadinoLex.it)
ordinanza del 5 aprile 2001 n. 102/2001 di rigetto dell'istanza di sospensione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, recante “Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione" (link al sito www.giurcost.org