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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 01 dicembre 2008, n.399
Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Omessa previsione della perdurante efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa insuscettibili di riconduzione ad un progetto, oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Lamentata irragionevolezza, con incidenza sul diritto al lavoro - Eccepita inammissibilita' della questione per omessa descrizione della fattispecie e per difetto di uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio a quo - Reiezione. - D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma. Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarieta' della norma rispetto alla sua ratio - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario). - Costituzione, art. 3, primo comma (artt. 4, primo comma e 35, primo comma).
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso con ordinanza del 13 marzo
2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente
tra Borraccini Pietro e F.lli Simonetti S.p.A., iscritta al n. 183
del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Pietro Borraccini
contro la F.lli Simonetti S.p.A., il Tribunale di Ascoli Piceno ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo
comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica
apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
(Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno
per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni
coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il
collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza
di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».
Il rimettente deduce che, con lettera del 26 ottobre 2004, la
F.lli Simonetti S.p.A. aveva comunicato al Borraccini la cessazione
del rapporto con lui intercorrente in virtu' del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1° gennaio
2003, «per sopraggiunta impossibilita' dell'oggetto», richiamando
l'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il quale dispone che
«Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o
a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e,
in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul
piano nazionale».
Il giudice a quo prosegue affermando che l'attore aveva sostenuto,
in primo luogo, che il contratto di collaborazione era riconducibile
ad un progetto; in secondo luogo, che l'art. 86 del d. lgs. n. 276
del 2003 non puo' essere interpretato nel senso di aver disposto una
cessazione automatica ed incondizionata dell'efficacia dei contratti
di collaborazione alla scadenza di un anno dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto legislativo (ossia al 24 ottobre 2004);
infine che, se invece il citato art. 86 dovesse essere interpretato
in tal senso, allora esso contrasterebbe con gli art. 1, 3, 4, 24,
35, 36 e 101 della Costituzione.
Il Borraccini aveva quindi chiesto l'accertamento
dell'illegittimita' del recesso della F.lli Simonetti S.p.A. dal
contratto di collaborazione coordinata e continuativa e la condanna
della convenuta all'adempimento di tale contratto ed a
corrispondergli i compensi previsti dal contratto, eventualmente a
titolo di risarcimento dei danni o, in subordine, a titolo di
indennizzo per arricchimento senza causa.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Ascoli
Piceno deduce che l'affermazione dell'attore circa la
riconducibilita' del contratto stipulato dalle parti del giudizio a
quo ad un progetto non trova rispondenza negli atti di causa e,
dunque, ai fini della decisione della controversia e' determinante
stabilire se il rapporto di collaborazione sia o meno cessato ex lege
alla data del 24 ottobre 2004.
Al riguardo, il rimettente sostiene che l'art. 86 del d. lgs.
n. 276 del 2003, nel disciplinare il regime transitorio del passaggio
dai tradizionali contratti di collaborazione coordinata e
continuativa ai nuovi contratti a progetto, prevede il mantenimento
dell'efficacia dei primi, se stipulati prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo, per la durata massima di un anno, salvo il
termine ulteriore eventualmente consentito da accordi sindacali
aziendali. Conseguentemente, in difetto - come nella fattispecie
oggetto del giudizio a quo - di accordi sindacali, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 24
ottobre 2004, dovevano cessare inesorabilmente a quella stessa data,
anche se i contraenti avessero stabilito termini di scadenza ad essa
successivi.
Ad avviso del Tribunale, l'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003 - quantomeno nella parte in cui non prevede che le
collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui
il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la
scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente
prevista - si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza
affermato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Esso,
inoltre, violerebbe gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma,
Cost., i quali si riferiscono, non solo al lavoro subordinato, ma
anche al lavoro autonomo ed in particolare al lavoro parasubordinato,
caratterizzato dalla personalita' e continuita' di una prestazione
collegata funzionalmente con l'organizzazione del committente.
Difatti, le finalita' espressamente dichiarate dall'art. 1 del d.
lgs. n. 276 del 2003 sono quelle di agevolare la creazione di nuova
occupazione e di porre fine agli abusi perpetrati a danno dei
lavoratori con le vecchie forme di parasubordinazione. Ed allora, se
lo spirito evidente della legge e' quello per cui e' meglio un lavoro
incerto e flessibile piuttosto che nessun lavoro, e' assurdo e
contraddittorio che la stessa legge determini l'estinzione dei vecchi
rapporti di collaborazione, operando retroattivamente su contratti
legittimamente stipulati in base alla disciplina normativa
previgente.
Il giudice a quo aggiunge che la specifica ratio dell'art. 86,
comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 e' da rinvenire nell'esigenza di
favorire, con il rapido esaurimento di tutti i tradizionali rapporti
di collaborazione continuativa e coordinata pendenti al momento di
entrata in vigore del decreto legislativo, l'instaurazione di forme
contrattuali maggiormente idonee a tutelare il lavoratore. Tuttavia,
per perseguire tale finalita', la norma censurata ha adottato una
disciplina che, in concreto, danneggia, invece di tutelare, il
lavoratore parasubordinato. Ne' l'aver consentito agli accordi
sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire termini maggiori
dell'anno per la scadenza delle collaborazioni coordinate e
continuative puo' escludere il dubbio di incostituzionalita' della
norma, poiche' anche tale correttivo conserva il difetto di poter
danneggiare il lavoratore se l'accordo sindacale aziendale non
intervenga affatto (come nel caso oggetto del giudizio principale)
oppure intervenga abbreviando il termine convenzionale senza
prevedere garanzie di ulteriore occupazione.
2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilita' della questione e, nel
merito, ha chiesto che essa sia dichiarata manifestamente infondata.
La questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, sia perche' il
rimettente non ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto
del giudizio a quo, sia perche' la domanda dell'attore dovrebbe
comunque essere rigettata per difetto di uno dei suoi presupposti
(cioe' la riconducibilita' del contratto da lui stipulato ad un
progetto).
Nel merito, la difesa erariale deduce che l'art. 86, comma 1, del
d.lgs. n. 276 del 2003 detta una disciplina per il passaggio dal
vecchio al nuovo regime delle collaborazioni coordinate e
continuative, perseguendo adeguatamente l'esigenza di evitare forme
di stabilizzazione di situazioni transitorie.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Ascoli Piceno dubita, in riferimento agli
articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 86, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della
modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre
2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del
lavoro), «quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede
che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso
in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la
scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente
prevista».
1.1. - Il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata
disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tra l'altro, esso stabilisce che, a differenza che nel passato, essi
debbono essere riconducibili ad uno o piu' progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
della loro costituzione (art. 69, comma 1).
Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni, oltre
alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate delle
pubbliche amministrazioni (a queste ultime, infatti, il d.lgs. n. 276
del 2003 non si applica: art. 1, comma 2), alcuni particolari
rapporti di collaborazione specificamente indicati dall'art. 61 del
d. lgs. n. 276 del 2003: agenzia e rappresentanza commerciale (comma
1), prestazioni occasionali (comma 2), professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, rapporti ed attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societa', partecipanti a collegi e
commissioni, coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (comma
3).
1.2. - L'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 detta la
disciplina transitoria, disponendo in ordine alle collaborazioni
coordinate e continuative che risultavano gia' stipulate il 24
ottobre 2003, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003.
Esso, nella versione originaria (che e' quella censurata dal
rimettente) stabilisce che «Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul
piano nazionale».
Il successivo art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2004 ha modificato il
secondo periodo del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003,
inserendovi una limitazione alla possibilita' per i contratti
collettivi aziendali di stabilire termini di efficacia delle
collaborazioni stipulate ai sensi della disciplina previgente diversi
da quello contemplato dal primo periodo dello stesso comma 1
dell'art. 86: e' ora previsto, infatti, che i contratti collettivi in
questione non possono stabilire un termine di efficacia superiore al
24 ottobre 2005.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilita' della questione per irrilevanza,
perche' il rimettente non avrebbe sufficientemente descritto la
fattispecie oggetto del giudizio a quo e perche' la domanda
dell'attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di uno dei
suoi presupposti (cioe' la riconducibilita' del contratto da lui
stipulato ad un progetto).
2.1. - Tale eccezione non e' fondata.
Infatti, il rimettente ha indicato le date di stipulazione
(antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003) e di
scadenza (successiva al 24 ottobre 2004) del contratto ed ha espresso
chiaramente la propria convinzione circa il fatto che il rapporto di
collaborazione intercorrente tra le parti difettava dei requisiti
richiesti dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Si puo'
quindi concludere agevolmente nel senso dell'applicabilita' della
norma censurata alla fattispecie e, dunque, di ritenere rilevante la
questione.
Non e' vero, poi, che, come afferma la difesa erariale, accertata
l'impossibilita' di ricondurre la collaborazione ad un progetto, ne
dovrebbe conseguire comunque il rigetto delle domande proposte
dall'attore (condanna della convenuta all'adempimento del contratto
ed al pagamento degli emolumenti da questo previsti). Infatti,
l'accoglimento dell'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 determinerebbe
l'espunzione dall'ordinamento proprio della norma che priva di
efficacia i contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata
in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 che, come quello oggetto del
giudizio a quo, non sono riconducibili ad un progetto.
3. - Nel merito, la questione e' fondata.
Il d. lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una disciplina
restrittiva per il particolare tipo di lavoro autonomo costituito
dalle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori delle
eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e
3, questo tipo di contratto puo' ora essere stipulato solamente se
sia riconducibile ad uno o piu' progetti specifici o a programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novita' cosi'
introdotta a regime dal d. lgs. n. 276 del 2003 e' quella di vietare
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo
ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano pero'
riconducibili ad un progetto.
Il primo periodo dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003, stabilisce l'anticipata cessazione dell'efficacia delle
collaborazioni coordinate e continuative gia' instaurate alla data
della sua entrata in vigore. Il predetto divieto e' in tal modo
esteso anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al
momento della loro stipulazione.
Il conseguente sacrificio degli interessi che le parti avevano
regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca risulta, sotto
questo profilo, irragionevole per contraddittorieta' della norma con
la sua ratio.
Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata
«ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualita'
e la stabilita' del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003)
non puo' ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario
(perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato
rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel
pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano
penalizzati senza un motivo plausibile.
Quest'ultimo non puo' essere individuato nella mera esigenza di
evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione
legislativa, poiche' l'intento del legislatore di adeguare
rapidamente la realta' dei rapporti economici ai modelli contrattuali
da esso introdotti non puo' giustificare, di per se stesso, il
pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro
rapporti in conformita' alla precedente disciplina giuridica.
Tanto piu' in un contesto in cui il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa non riconducibile ad un progetto puo'
essere ancora validamente stipulato dalle pubbliche amministrazioni,
dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa', dai partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di
pensioni di vecchiaia, nonche' per lo svolgimento di professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' richiesta l'iscrizione
in albi professionali. Non si tratta, in altri termini, di una
fattispecie contrattuale non piu' presente nell'ordinamento
giuridico.
Neppure il secondo periodo del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs.
n. 276 del 2003, che consente agli accordi sindacali stipulati in
sede aziendale di stabilire termini diversi per la cessazione degli
effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, e' immune
dall'indicato vizio di incostituzionalita'. Tale disposizione,
infatti, anche nella formulazione modificata dall'art. 20 del d.lgs.
n. 251 del 2004, non esclude che un accordo sindacale non intervenga
affatto, ne' che l'accordo sindacale eventualmente intervenuto
preveda un termine di cessazione dell'efficacia della collaborazione
inferiore rispetto alla scadenza pattuita dalle parti.
La norma censurata e' pertanto intrinsecamente irragionevole e
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione. Conseguentemente, le collaborazioni
coordinate e continuative gia' stipulate alla data di entrata in
vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 mantengono efficacia fino alla
scadenza pattuita dalle parti.
4. - Restano assorbiti gli altri profili di illegittimita'
costituzionale prospettati nell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 86, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.
Il Presidente: Flick
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.
Il cancelliere: Melatti
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