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Struttura del processo contabile e speciale sistema probatorio, di Lucio Todaro Marescotti, magistrato e Segretario Generale della Corte dei conti 1. Nel condividere gran parte delle cose dette stamattina dal Prof. Saitta e dal Pres. Ricco, credo anchio che lestrema tecnicalità del tema derivi da un intreccio normativo che vede disposizioni specifiche (testo unico n. 1214 del 1934, Regolamento di procedura del 1933, legge n. 203 del 1991 e legge n. 19 del 1994 rivisitata nel 1996) accanto alle norme generali del codice di procedura civile, richiamato attraverso il rinvio dinamico dellart. 26 del regolamento. E proprio questo articolo 26 costituisce il punto di partenza di ogni indagine, occorrendone individuare la reale portata. Infatti il rinvio dinamico soggiace ad un doppio limite applicativo. Da un lato, vè la natura sussidiaria e cedevole delle disposizioni del codice che soccombono in presenza di norme specifiche contenute nel regolamento ed espressamente divergenti; dallaltro, le norme del codice operano in quanto applicabili: il che comporta una valutazione di compatibilità con la natura del processo contabile, che rende lanalisi più difficile e complessa; del resto tale metodo viene ribadito espressamente nella materia in esame, laddove lart. 15 del regolamento ripete che la Corte applica le leggi di procedura civile non in ogni caso ma per quanto possibile. E quindi necessario rispondere allinterrogativo: quale è la natura del processo contabile? 2. Premetto
che per formazione rifuggo sempre dallapproccio funzionale o teleologico,
privilegiando gli aspetti strutturali dei problemi giuridici e che quindi non dovrebbero
toccarmi le critiche dellAvv. Contu in ordine allesasperazione
dellindagine finalistica della responsabilità amministrativa; in questa chiave di
lettura concordo altresì con Pasqualucci sullequivocità del termine
sindacatorietà appiccicato da tempo immemorabile al nostro processo. Peraltro
lapproccio strutturale non può non appuntarsi sia sugli aspetti processuali che su
quelli sostanziali. Sotto il primo profilo, debbo rilevare che le norme processuali
speciali (in particolare, per la materia che ne occupa, gli art. 14 e 15 del regolamento
di procedura) non solo si presentano con un
grado di cogenza che le porta a prevalere nel disciplinare gli istituti, ma aiutano anche
a dipingere la struttura del processo per una generale classificazione e per valutare la
compatibilità delle norme generali laddove il regolamento non provvede. Gli aspetti
sostanziali ovviamente riguardano la natura della posizione giuridica tutelata con
lazione di responsabilità amministrativa. Dico subito che concordo con
Ricco sulla natura risarcitoria dellazione, ma non sono concorde con
laffermazione tertium non datur che scaturisce dalla contrapposizione
risarcitoria/sindacatoria, così come ritengo sia troppo manichea la contrapposizione a
livello processuale tra metodo dispositivo e metodo inquisitorio. Esiste alla base
dellazione un danno che per essere risarcibile deve essere ingiusto, solo che provo
difficoltà a vedere questa ingiustizia in termini di iniuria datum.
E infatti difficile costruire la responsabilità amministrativa come violazione di
un diritto soggettivo della P.A. E sintomatico come la Costituzione ponga la
funzione giurisdizionale comune a tutela dei diritti o degli interessi dei cittadini (o
anche della P.A. iure privatorum) con gli art. 24 I co. e 113, mentre tale
criterio di garanzia non viene usato per la giurisdizione contabile che (forse più
modernamente) viene identificata attraverso la materia affidata alla Corte dei
conti dallart. 103. In realtà, per la responsabilità amministrativa è avvenuto un
fenomeno inverso a quello riscontrato nella responsabilità aquiliana e cioè uno
spostamento di attenzione dal danneggiato al danneggiante, nel senso che non è tanto
necessario massimizzare il valore ripristinatorio del giudizio quanto censurare le
violazioni degli obblighi di servizio negativi o positivi, delineati spesso da norme di
azione in cui sfuma laspetto relazionale, obblighi dei quali conosce un giudice
specializzato. Si tratta di un danno che è non iure nella misura in cui è
ricollegabile a quelle violazioni e ricorrano una serie di presupposti soggettivi ben
delineati dalla recente legislazione. Resta quindi in ombra il diritto soggettivo
dellamministrazione danneggiata, quale relazione di credito/debito, come dimostra il
danno ad amministrazione diversa, in cui laspetto relazionale è in definitiva un
semplice contatto. Si pensi alla disciplina dei vantaggi recati alla collettività: qui si
prescinde dallinteresse dellamministrazione danneggiata e si introduce una
valutazione di un interesse diffuso che funge da limite intrinseco del danno arrecato che,
in misura della sua vantaggiosità per interessi che nulla hanno a che vedere con i
diritti soggettivi, non è più non iure. Volendo vedere questevoluzione a livello di processo, dico subito che la recessività del diritto soggettivo sopradelineata, non mi porta a catalogare semplicisticamente il processo contabile tra i processi di diritto obiettivo, cosa che giustificherebbe ampi tratti inquisitori. E noto che i processualisti (lAllorio in testa) hanno sviluppato questa categoria di processi in cui loggetto dellaccertamento giurisdizionale non è il diritto soggettivo della parte bensì il dovere del giudice di provvedere in presenza di particolari situazioni contemplate dalla legge. Partendo dal modello generale che è il processo di cognizione, e fatti salvi i tratti essenziali della giurisdizione quali il principio del contraddittorio e lirrevocabilità della pronuncia, il legislatore ha modulato specifici processi tenendo conto di situazioni differenziate di posizioni sostanziali tutelabili. Nel caso della responsabilità amministrativa, più che ad una giurisdizione di diritto obiettivo, penso piuttosto ad una giurisdizione potestativa necessaria, categoria evidenziata dal Mandrioli in cui lattenuazione o addirittura il venir meno di un diritto soggettivo da tutelare porta ad una assimilazione per certi tratti alla giurisdizione di diritto obiettivo, caratterizzata dalla insostituibilità del ricorso al giudice per la determinazione di un nuovo assetto giuridico. Nella specie, infatti, esiste un potere della P.A. di ottenere una modificazione giuridica in senso reintegratorio a seguito di una violazione di doveri da parte di persona specificamente ad essa collegata, potere però che non può essere attuato se non attraverso la necessaria e doverosa intermediazione del giudice. A livello sostanziale esiste un rapporto supremazia/ stato di soggezione da risolversi con la garanzia giurisdizionale mediante lazione obbligatoria di un pubblico ministero (processo dispositivo apparente) a sottolineare lindisponibilità sostanziale della posizione. Tale indisponibilità si riflette a livello processuale nel ruolo attivo del giudice chiamato alla ricerca della verità. Daltra parte, se è riscontrabile il rifiuto del modello dispositivo, anche un modello inquisitorio puro non ha diritto di cittadinanza, in quanto attraverso lazione del P.M. obbligatoria e irretrattabile viene fatto salvo il principio della domanda, sia quanto ad impulso processuale sia quanto a corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con conseguente divieto per il giudice di extrapetizione e ultrapetizione. In definitiva, la responsabilità amministrativa viene sanzionata mediante una giurisdizione potestativa necessaria con il ricorso ad un modello processuale che potrebbe definirsi accusatorio con metodo acquisitivo. 3. Circa
lindagine in ordine alla compatibilità con i principi del giusto processo, ricordo
che la maggior parte di coloro che ha approfondito questo tema parte dallidea che
lapplicazione differenziata del rito della cognizione civile in considerazione della
diversità delle controversie e delle posizioni sostanziali tutelabili sia perfettamente
in linea con i principi affermati dalla novella costituzionale. E pacifico che a
questi casi sono riferibili solo il primo e il secondo comma del nuovo art. 111 Cost. e
che secondo alcuni autori nulla è cambiato rispetto alla tutela costituzionale
precedentemente accordata dallart. 24 II co. Cost. (così anche Corte cost. n. 167
del 2001). Nello specifico, premetto tuttavia che il discorso deve concentrarsi sul ruolo
del giudice in materia di prove e quindi prescindere da due temi di grande portata che
soli meriterebbero un convegno: quello del giudizio di conto e quello
dellallargamento soggettivo del contraddittorio. E così pure, una volta affermata
la piena operatività del principio della domanda con la conseguente esclusione
dellimpulso dufficio e dellextrapetizione, la terzietà del giudice e la
parità delle armi è ovviamente assicurata. Ebbene, laffidamento al giudice di
poteri dufficio in tema di istruzione probatoria, di per sé non contrasta con il
giusto processo, atteso che lo stesso processo di cognizione ordinaria concede ampi spazi
di ufficiosità per la formazione del libero convincimento del giudice, massimamente nel
processo del lavoro. La prassi del processo contabile limita del resto lintervento
del giudice ad interventi integrativi che lascino ferma la configurazione del fatto
delineata dalle parti. Per le prove precostituite il principio del contraddittorio è
fatto salvo anche se differito, purchè sia data alle parti la possibilità di
contestazione e di addurre prove contrarie, essendo fuor di dubbio che lassunzione
delle prove in contraddittorio è salvaguardata dal quarto comma dellart. 111 Cost.
in relazione al solo processo penale. Limpatto di interventi integrativi potrebbe,
del resto, essere attenuato applicando il terzo comma dellart. 183 cod. proc. civ.
secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili dufficio delle
quali ritiene opportuna la trattazione, sacrificando un poco il principio di
concentrazione che caratterizza il nostro giudizio. 4. Volendo
trarre le conclusioni, le caratteristiche del processo contabile - inteso come processo
accusatorio con metodo acquisitivo e inquadrato nellambito di una giurisdizione
potestativa necessaria possono essere delineate come segue. A) Il principio del libero
convincimento del giudice, proprio dellordinario rito civile di cognizione, trova la
sua massima estensione nel metodo acquisitivo volto alla ricerca della verità ma anche il
suo limite invalicabile nel principio della domanda e nella conseguente configurazione dei
fatti risultante dallattività delle parti. B) Ne risulta attenuato il principio dellonere
della prova previsto dallart. 2697 cod. civ., che vale come regola del processo e
con valore collaborativo. Si pensi del resto alla colpa grave e più ancora alla
giurisprudenza formatasi in ordine alla ripartizione e alla riduzione delladdebito
che vengono applicate in presenza di elementi rimessi alla valutazione del giudice non
necessariamente oggetto della richiesta attorea. Si pensi alla valutazione dei vantaggi
per la collettività, cui ho innanzi accennato, che quali fattori impeditivi dovrebbero
essere provati dal convenuto ma che involgono interessi pubblici diffusi diversi da quelli
dedotti in giudizio. Lintervento del giudice assume valenza di aiuto alla parte più
debole e ad un tempo di comparazione degli interessi in gioco. C) Al di là della problematica delle prove
precostituite quali quelle documentali, esistono anche i verbali di audizioni dei
convenuti o di terzi raccolti in fase preprocessuale dal pubblico ministero, cui non può
che attribuirsi valenza indiziaria o di presunzione semplice (e forse il vero problema
sarebbe quello di rivedere le norme sullistruttoria del p.m. in chiave più
garantistica); possono così ipotizzarsi interventi probatori integrativi del giudice, ad esempio per ottenere
conferma di quanto addotto nelle audizioni mediante interrogatorio non formale o prova
testimoniale. D) Non sembra vi sia spazio per
lapplicazione delle preclusioni di cui agli art. 184 e 184 bis cod. proc. civ., che
mal si conciliano con i poteri acquisitivi del giudice e con la tensione del processo
verso lacclaramento della verità. Del resto il ricorso alle disposizioni del codice
è possibile in quanto applicabili e il sistema delle preclusioni non pare
conciliarsi con la lettera e lo spirito dellart. 8 reg. proc. secondo cui solo i
termini per la proposizione dei gravami sono perentori. Certamente vi sono norme del
regolamento che hanno bisogno di correttivi, anche alla luce dei principi del giusto
processo. Si pensi ad esempio alla possibilità prevista dallart. 14 di affidare al
p.m. accertamenti diretti anche in contraddittorio, sulla legittimità della
quale è lecito dubitare. Dubbi sussistono inoltre in ordine alle deleghe alla Guardia di
finanza o a funzionari della P.A. In attesa della sempre più urgente riforma del
regolamento di procedura, resta la possibilità di conformare la prassi giurisprudenziale
al giusto processo, al limite, ove necessario, ricorrendo alla Corte costituzionale per la
valutazione della legittimità di norme certamente poste in altri contesti giuridici. |