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Intervento del prof. Andrea Pubusaprofessore ordinario di diritto
amministrativo presso lUniversità di Cagliari
Per alleggerire un
po la discussione che è stata ricca soprattutto nelle relazioni iniziali molto
approfondite e complesse, relazioni che vanno meditate e su cui occorre studiare,
relazioni le cui implicazioni possono essere colte nella riflessione successiva, partirei
da un ricordo di quando ero giovane avvocato. Nelle pause tra la chiamata di una
causa e unaltra, spesso si aveva lopportunità di chiaccherare con vecchi
avvocati e quindi cogliere in semplici battute delle profonde verità. Ricordo che un noto
e stimato avvocato cagliaritano riferendosi al giudizio di responsabilità affermò che
aveva da tempo rinunciato a questo tipo di difesa, non accettava difese davanti alla Corte
dei conti. A fronte del nostro stupore disse Io sono un avvocato, io sono un
difensore. Quando mi reco davanti alla Corte dei conti non so di fronte a che tipo di
responsabilità mi trovo, non so quali siano gli elementi soggettivi, non so qualè
il quadro con cui mi devo confrontare perché il giudice ha in ogni momento, attraverso il
potere istruttorio, il potere di cambiare il quadro probatorio di riferimento. Vi è una
responsabilità (che allora vi era) di tipo formale, un danno senza che danno
concretamente esista. Vi è infine un potere riduttivo. A fronte di questo quadro io non
sento di poter svolgere la funzione di difensore. E vero che acqua sotto i
ponti ne è passata e che il quadro è meno fosco di quello
allora descritto con precisione da questo vecchio e stimato professionista. Dovremo
però interrogarci sul perché di tutto questo non solo per interpretare il quadro
vigente, che tuttavia, come emerso dalle relazioni in modo chiaro, lascia tutti, giudici,
pubblici ministeri, difesa, insoddisfatti; ma anche per proiettarlo in quella parte de
iure condendo, che molto opportunamente anche le relazioni introduttive hanno aperto, su
cui ovviamente ci troviamo tutti impegnati. Orbene, la ragione di questi particolari poteri, di
queste peculiarità, di queste stravaganze di questo giudizio stanno, a mio avviso, nella
convinzione, che non è propria di questo processo ma anche di altri, e cioè che in
questo processo si debbano tutelare gli interessi di una autorità e che quindi
tutelandosi questa autorità la stessa valichi la porta dellaula di giustizia con la
conseguenza che il giudice invece di avere una posizione di terzietà ha una posizione di
maggiore vicinanza verso questo soggetto che proietta la sua autorità e la sua
autoritarietà al di fuori dellambito in cui è giustificata dal perseguimento
dellinteresse pubblico. Quindi lautorità della pubblica
amministrazione, e linteresse pubblico, travalica la sfera e il suo ambito, che
nessuno di noi contesta, penetra nelle aule di giustizia sedendosi a fianco del giudice.
E evidente che il giudice che non si trova in unesatta posizione di distanza
dai diversi protagonisti del processo non è un giudice. Qui non cè un problema,
amici miei di terzietà: o il giudice è terzo o non è. Il giudice che è più vicino ad
una parte non è giudice. Se nel giudizio il giudice è più vicino ad una parte non
cè difesa: ecco la profonda lezione che in modo semplice ci dava quel vecchio
avvocato. E allora dobbiamo interrogarci con semplicità su questo argomento, cioè come
trovare la chiave di volta per sbrogliare questa matassa. Il punto
fondamentale è questo: in tutti i giudizi non ci sono autorità e non ci sono interessi
pubblici da tutelare. Nei giudizi ci sono fatti da accertare e situazioni da valutare
secondo la legge e si emette il giudizio sulla base di ciò che si accerta. Non solo, ma
non si può pretendere che lautorità invada anche la sfera della conoscenza, della
prova. Badate, noi qui mostriamo che nel giudizio cè una assoluta arretratezza rispetto a
quanto la filosofia della scienza, i filosofi della conoscenza ci dicono: nella conoscenza
non cè autorità, cè solo la prova che qualcosa che si credeva vero non è
più vero e laffermazione di una nuova teoria che fintanto che verrà confutata
verrà considerata valida, nella convinzione, però, di tutti che da un momento
allaltro potrà essere invalidata e quindi nella convinzione che non cè
verità. Il principio del contraddittorio risponde
innanzitutto a questo, cioè alla convinzione che non esistono verità, alla convinzione
che i fatti possono essere accertati solo dialetticamente, solo dialetticamente possiamo
dire che ciò che si accerta è valido ai fini di esprimere un giudizio; se non si accerta
dialetticamente non è materiale valido (uso questo termine in modo un poimproprio
tra la filosofia della scienza e il linguaggio giuridico) per costituire fondamento di un
giudizio e di una sentenza. Allora, se queste premesse sono valide, (ricordo sempre il mio
maestro Franco Ledda che in suo scritto sulla giustizia amministrativa diceva che
lamministrazione ha la sua giusta autoritarietà al di fuori del giudizio, ma quando
si è in giudizio questa autoritarietà sta fuori e attende la verità che le dirà il
giudice confrontandosi con le parti in una posizione di parità) il problema del potere
del giudice non va visto tanto nella sua compatibilità con il principio del
contraddittorio, ma il ragionamento va rovesciato: cioè deve essere garantita nel
giudizio il massimo di parità tra le parti, e quindi di parità delle armi, che sia
compatibile con la eventuale disparità istituzionale. Voglio dire che il potere del
giudice può essere visto non solo come derogatorio rispetto al principio del
contraddittorio, ma al contrario per affermarlo, perché se vi è una disparità
istituzionale o sociale consolidata e accertata delle parti, allora il potere attivo e
acquisitivo del giudice può giustificarsi per creare quella parità che in realtà non
esiste. Io ho sempre dato al potere istruttorio del giudice nel rito del lavoro questo
significato, e credo che questo gli desse anche il legislatore, significato che molto
spesso, cammin facendo, ci dimentichiamo: cioè si prende atto di una disparità esistente
fra le parti, quindi di un contraddittorio che può concretamente nel giudizio non
svilupparsi pienamente e il potere del giudice è volto a far si che quel contraddittorio
si sviluppi pienamente, che quella parità sia assicurata, che il contraddittorio sia
pieno. Quindi ha ragione Saitta quando dice:Attenzione, siccome questa è la
finalità e questo è il limite, se perdiamo questo parametro anche quel potere potrebbe
travalicare e addirittura essere in contraddizione con il principio del
contraddittorio. Quindi, a mio avviso, nel giudizio di
cui noi stiamo parlando in linea teorica si può giustificare un potere attivo del giudice
soltanto nella misura in cui è utile alleffettivo contraddittorio, perché vi è
una differenza istituzionale tra le parti. Ciò che il pubblico ministero può acquisire
spesso non lo può acquisire la parte, talora può darsi che non lo possa acquisire
neanche il pubblico ministero perché lamministrazione fa valere le sue segretezze. Mentre io concordo
pienamente con limpostazione del Presidente Pasqualucci quando dice che
lautorità del pubblico ministero si ferma in quella porta, non entra nellaula
della giustizia, però può verificarsi che le parti nel loro contraddittorio incontrino
delle difficoltà probatorie e questo avviene sempre in misura maggiore per la parte
privata. In quel caso e su sollecitazione delle parti, quindi in ambito di dialettica
processuale, il giudice può essere stimolato ad esercitare quei poteri che possono, in
questa visione ed in questi limiti, essergli accordati perché il contraddittorio si
sviluppi pienamente. Al di fuori di questo io non vedo nessunaltra giustificazione. Signori, togliamoci dalla testa tutte le idee che
ci portiamo dai secoli passati, qui non discutiamo di nessun interesse pubblico. Quando
siamo qui discutiamo se esiste un danno che si accerta con dei fatti, con delle prove come
qualsiasi altro fatto o circostanza. Se questo danno cè dobbiamo stabilire, sempre
negli stessi modi, il responsabile e, dopo che abbiamo accertato se cè un
responsabile, se cè un nesso di causalità, se cè un elemento soggettivo, si
chiama in giudizio. Non esistono nei giudizi né interessi superiori né interessi che
vadano al di fuori di questo. Devo ringraziare e congratularmi con il Presidente
della nostra Sezione per aver organizzato questo dibattito che indubbiamente presenta
elementi di interesse che avrebbero meritato unorganizzazione e un uditorio più
ampio, perché ci ha consentito di affrontare questi problemi. e devo dire che è
importante che in questa sede si discuta di queste cose, perché avere già la
consapevolezza della malattia significa aver già creato le condizioni per curarla.
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