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GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA Listruttoria delegata nel giudizio contabile Cagliari 23 giugno 2005 Intervento di Nicola Leone, magistrato
della Corte dei conti: Il potere sindacatorio premessa
(quasi necessaria) al potere di delegare acquisizioni istruttorie (Bozza) NOTA: La
giurisprudenza citata, se non diversamente indicato, è stata reperita nel CED Cassazione
(italgiure). Sono passati già dieci anni da quando il prof, Garri intitolava
il capitolo sullacquisizione delle prove:
tramonto della sindacatorietà e regime probatorio[1]. Sindacatorietà che, però, è dura a morire se ancora nel 2000 la Sezione giurisdizionale calabrese[2]
ancorché senza ordinare al pubblico ministero di chiamare in giudizio altri soggetti, di
fatto creava i presupposti per la chiamata in giudizio, ritenendone la responsabilità in
relazione a fatti contestati, nel giudizio, ad altri soggetti e, addirittura,
unaltra Sezione, con decisione recentemente pubblicata[3],
ha ordinato al P.M. di chiamare in giudizio altri soggetti nei cui confronti la causa doveva, evidentemente, nel pensiero della
Sezione, ritenersi comune. Ancora più singolare si appalesa lapplicazione del
desueto istituto, se si considera che con sentenza non definitiva[4],
contestuale allordinanza con cui veniva disposta lordinanza di integrazione
del contraddittorio, la Sezione pronunciava definitivamente
nei confronti di un convenuto che veniva assolto, con ciò ponendo le premesse per
una fondamentale contestazione difensiva del chiamato in giudizio jussu judicis: che il
processo non era nella fase iniziale, ma aveva già subito modificazioni in relazione alle
quali il nuovo chiamato non poteva interloquire: al limite, anche sostenendo la
responsabilità del soggetto
assolto. Mi piace ricordare che sono passati ben più di dieci anni da
quando, dal banco della procura, qui a Cagliari la sede era diversa chiedevo
che lUfficio che rappresentavo fosse considerato parte, sullo stesso piano della
parte privata. Volevo dire che non mi
sembrava possibile che a carico di una parte, benché pubblica, si ponessero oneri
impropri: per esempio lonere della chiamata in giudizio di un terzo. Con il rischio
di conseguenze negative per il processo. E magari era stata la parte privata a sostenere
che il giudizio doveva essere esteso nei confronti di altri soggetti. Perché solo il P.M., nel giudizio di responsabilità
amministrativa, può essere attore. Ma in excipiendo, reus, fit actor. Nella mia qualità di rappresentante del pubblico ministero mi
era già capitato, nelloppormi alla richiesta di integrazione del contraddittorio,
avanzata dal convenuto, di chiedere che, nella denegata ipotesi la Sezione ritenesse di
dover accogliere la domanda, lonere relativo venisse posto a carico del convenuto.
In unoccasione la Sezione calabrese mi dispiace non essere in grado di
fornire ora gli estremi dellordinanza, ma credo di ricordare che se ne parlò anche
in sede di coordinamento dei procuratori regionali ammise i convenuti a chiamare in
garanzia le rispettive compagnie di assicurazione per la responsabilità amministrativa.[5] Il tema odierno riguarda le prove delegate. Rilevo che il
problema esiste anche dal lato dellistruttoria disposta dal procuratore regionale.
Ma non è di questo che voglio parlare. Mi sembra che parlare di prova delegata, nel
giudizio di responsabilità amministrativa, possa significare due cose. In un primo senso, più semplice e a somiglianza di quanto
avviene nel codice di procedura civile, il giudice dispone lacquisizione di prove e
delega un componente del collegio alla bisogna. E larticolo 15, comma 2 del
nostro regolamento di procedura[6]. Nel giudizio civile dove è
sempre prevista la figura dellistruttore, compito di questi era proprio lo
svolgimento dellattività istruttoria: preparare la causa per il collegio e la
decisione. Sempre in questottica, il codice di procedura civile
prevedeva la delega al pretore, oggi al giudice istruttore del luogo, se i mezzi
istruttori devono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale. Anche il nostro regolamento di procedura prevede che il Collegio
possa delegare per lassunzione del mezzo di prova il pretore (quindi, oggi, al
giudice istruttore del tribunale competente per territorio), ma non mi consta che
listituto sia mai stato applicato, sebbene evidentemente utilissimo in relazione ad
un organo giudiziario che fino alla riforma del 1994 era accentrato a Roma[7].
In un secondo senso, con lespressione prova delegata mi
sembra si possa e si voglia intendere le prove che la Sezione decide autonomamente di
introdurre, delegandone lesecuzione ad altri soggetti. Uno di questi potrebbe essere il pubblico ministero. Ce lo
ricorda larticolo14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei
conti. Ma altre volte le Sezioni dispongono lacquisizione di
mezzi istruttori a mezzo, per esempio della Guardia di Finanza. Per lo più si tratta
dellacquisizione di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione in
relazione ai quali esiste già (un principio di) prova nelle produzioni accusatorie o in
quelle difensive e il collegio ritiene che sia necessaria lacquisizione di qualche
documento ulteriore, indicato negli atti già prodotti. Diverso è il caso che la sezione
ordini alla Guardia di Finanza ispezioni, audizioni, lacquisizione di informazioni
non già documentate. In tali casi si parla di esercizio, da parte del giudice, del
c.d. potere sindacatorio. Mi pare, quindi, necessaria una riflessione sul potere
sindacatorio, che si pone come fondamento dei poteri istruttori delle sezioni giudicanti,
nel senso che, se si dovesse dimostrare che non esiste o non esiste più un tal potere,
ovvero ne venissero individuati i limiti, non si potrebbe parlare di prove delegate dal
giudice contabile se non nei ristretti limiti di cui allarticolo 208 c.p.c. o 15,
comma 2 del regolamento di procedura. Si è parlato per tantissimo tempo, nei giudizi della Corte, del
potere sindacatorio, definito come una tranquillizzante soluzione,
utilizzata
dalla giurisprudenza per legittimare iniziative di acquisizione di fonti materiali di
prova (ispezioni, documenti, dichiarazioni di scienza;
) da parte del Collegio,
cioè un potere di integrare il materiale probatorio al di là delle allegazioni delle
parti[8]. Le fonti del potere sembrano essere gli articoli 73 del testo
unico e 14 e 15 del regolamento processuale. Dico sembrano essere perché non è mancata
la negazione in radice dellesistenza di una norma che consenta laffermazione
del potere di cui parliamo, attribuito al giudice contabile. Lart. 73 del T.U., esaminato nel suo contenuto sembra
piuttosto anodino: La Corte può disporre lassunzione di testimoni ed ammettere
gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari. Sembra formula che afferma
tuttaltro potere del giudice e cioè quello di restringere i mezzi di prova a quelli
effettivamente necessari[9],
previa valutazione circa la loro ammissibilità; operazione che compie anche il giudice
civile. Analogamente larticolo 15 del regolamento di procedura
stabilisce che la Corte può inoltre
disporre lassunzione di testimoni ed
ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui
debbono seguire ed applicando, per quanto possibile le leggi di procedura civile. Il secondo comma prevede la delega ad
un componente del collegio per lespletamento o del pretore: sembra, quindi,
riprendere larticolo 203 c.p.c per quanto riguarda il riferimento al pretore, oggi,
peraltro, superato, dalla riforma del giudizio civile e dalla soppressione della figura
del pretore. E prevista anche la richiesta di assunzione della prova per via
consolare, quando il mezzo istruttorio è fuori dello Stato. Il comma 3, infine, detta le
disposizioni per il giudice delegato. La norma esplicita e regolamenta nei
particolari quanto disposto nellarticolo 73 del testo unico. La giurisprudenza della Sezione sarda
ci fornisce almeno due esempi dellapplicazione delle norme considerate. Nel giudizio deciso con sentenza n.
698/2000[10],
(a parte linusitata durata del giudizio: latto di citazione fu introdotto nel
1990, dovuta anche alla sospensione perché pendeva giudizio di legittimità
costituzionale) la Sezione decise attività istruttoria, delegando un componente del
collegio per
determinare lesatto ammontare dei canoni idrici per i quali vi era titolo alla
riscossione e ad appurare leffettiva esazione di detti canoni, a verificare le liste
di carico per ciascun anno e con riferimento alle singole posizioni [dei
convenuti] ad
individuare la quantità complessiva di acqua acquistata al fine di stabilire il correlato
importo che gli utenti avrebbero dovuto pagare, allaccertamento, su base
documentale, delle iniziative eventualmente intraprese per il ripristino della normalità
di gestione del servizio. Risulta dalla decisione che il
magistrato delegato ordinò al sindaco del comune di depositare una relazione dalla quale
risultassero alcuni fatti e circostanze utili per la decisione della causa. Altra
attività fu svolta delegando la Guardia di Finanza. Infine, il magistrato delegato tenne
unudienza istruttoria presso il comune,
con la partecipazione del P.M. e del difensore dei convenuti. Venne tenuta anche una
successiva udienza istruttoria, sempre presso i locali del comune, presenti sempre il P.M.
e il difensore. Alludienza comparve un convenuto non costituito, che produsse una
memoria difensiva e fece mettere a verbale una dichiarazione. Tali dichiarazioni liberamente rese
possono essere ritenute esplicazione del pitere del giudice di interrogare liberamente le
parti. Sembra interessante anche il giudizio
deciso con la sentenza n. 594EL-R/2000[11]. Il giudizio ebbe alcuni problemi in
fase di avvio, per la notifica ad alcuni convenuti. Così, nelle more che si riuscisse ad
instaurare validamente il contraddittorio, la procura promosse giudizio di accertamento
tecnico preventivo, in relazione allo stato dei luoghi per cui era causa. Dopo il deposito della consulenza
tecnica e con il giudizio ormai instaurato, il Collegio decise un accesso sui luoghi per
cui era controversia, nominando istruttore un proprio componente. Listruttore tenne
udienza pubblica sul luogo. In tale occasione furono oggetto di verifica le opere (si
trattava di un campeggio), alla luce anche della consulenza tecnica. Fin qui non vi è nulla che non sia
consentito anche al giudice civile e non sembra si possa vedere potere sindacatorio
nellesercizio delle suddette attività istruttorie. Qualche problema sembra porre
larticolo 14, soprattutto se letto alla luce della nuova versione dellarticolo
184 del codice di rito civile, recentissimamente introdotta nellambito di un decreto
legge[12]
avente tuttaltro oggetto e che, secondo consuetudine si vorrebbe dire, è stato
utilizzato come veicolo per fare altre cose, quali la riforma del fallimento e, appunto
innovare il codice di procedura, soprattutto per quanto riguarda lesecuzione, la
separazione dei coniugi e la legge che regola il divorzio. Larticolo 14 del regolamento
per il processo contabile testualmente recita: La corte può
richiedere allamministrazione e ordinare alle parti di produrre atti e documenti che
crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale
di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso
queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del
luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi. La nuova versione dellart. 184
c.p.c. afferma (comma 1) che nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore
procede allassunzione dei mezzi di prova ammessi. Il
comma 2 recita: Nel caso in cui vengano disposti dufficio mezzi
di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con lordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendano necessari
in relazione ai primi. Si può subito osservare che il
secondo comma è sostanzialmente uguale al terzo comma della precedente versione
dellarticolo 184, mancando solo la menzione dellordinanza. E i mezzi di prova
officiosi sono linterrogatorio libero
delle parti; lispezione di persone e cose; il giuramento suppletorio ed estimatorio
nella cause che possono essere decise dallistruttore in funzione di giudice unico;
lassunzione di testi di riferimento, o di quelli precedentemente ritenuti superflui
o rinunciati e la riassunzione di testi già sentiti; il giuramento nella cause di resa di
conto che può decidere quale giudice unico[13]. Non so se negli ultimi anni qualche
sezione ancora ordinasse al pubblico ministero di fare alcunché. Ricordo che qui, davanti
alla Sezione sarda, quando venne deciso che il P.M. avrebbe acquisito o verificato
qualcosa, il difensore della parte privata, prontamente, chiese che laccertamento
venisse effettuato in contraddittorio. Nella mia qualità di P.M. dudienza chiesi
che il collegio nominasse un istruttore. La frase del Chiovenda, riportata dal Presidente
Riccò, nella sua relazione di stamani, calza bene e mi piace di riportarla[14]:
Davanti al
giudice delegato è difficile che non sorgano incidenti che rinconducano le parti davanti
al collegio. E non è raro il caso di più incidenti nel medesimo esame
Immaginavo già cosa sarebbe stato
laccertamento senza neppure il giudice istruttore. Larticolo 14 è stato ritenuto
oggi confliggente con la novella dellarticolo 111 della Costituzione. Il principio della
terzietà del giudice e lintangibilità delle garanzie della difesa,
come recentemente riaffermate dal novellato art. 111 Cost., escludono che il giudice
contabile possa, avvalendosi del cd. potere sindacatorio, chiamare
dufficio in causa soggetti che ritenga, anche soltanto in via di mera ipotesi,
corresponsabili del danno contabile dedotto in giudizio, posto che lapporto causale
di questi ed il grado di colpevolezza della rispettiva condotta possono essere valutati
nel processo contabile [meglio:
nel processo di responsabilità amministrativa] in via soltanto
incidentale ed al solo fine di meglio quantificare la quota di danno ascrivibile
effettivamente ai soggetti convenuti[15]. In altra decisione si dice che in ossequio ai principi
introdotti dalla riforma dellart. 111 della Cost., con particolare riferimento a
quello di terzietà e di imparzialità del giudice, di fronte alla mancanza anche di un
solo principio di prova e considerata la necessità di rimanere nellambito del thema
decidendum fissato dalla domanda, anche il potere c.d. sindacatorio della
Corte deve arrestarsi
[16] Già la Sezione dappello per la
Sicilia aveva stabilito che il potere sindacatorio da parte del giudice contabile, non
previsto da alcuna disposizione di legge, deve oggi ritenersi non più esercitabile in
ossequio allart. 111 della Costituzione nella sua nuova formulazione sicchè il
giudice non può mai dufficio, sostituendosi alle parti, determinare loggetto
del contendere su questioni che non siano state preventivamente sottoposte al necessario
contraddittorio.[17] Tra le sezioni regionali si rinviene
una sentenza della Sezione Lombardia[18] che ritiene non possa essere
accolta la domanda di integrazione del contraddittorio avanzata dalla difesa del convenuto
in ossequio
al principio di terzietà del giudice riaffermato dallart. 111 Cost., che si pone in
contrasto con la sopravvivenza del potere sindacatorio del giudice
La seconda sezione centrale
dappello si discosta da questi orientamenti, affermando che il potere, c.d.
sindacatorio, della Corte dei conti di ammettere dufficio mezzi di prova ai sensi
dellart. 73 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli artt. 14 e 15 R.D. 13 agosto
1933, n. 1038, deve ritenersi ragionevole e non confliggente con i principi di
imparzialità e terzietà del giudice, come recentemente riaffermati dal novellato art.
111 Cost.[19]
Un Autore[20]
ha ricordato che le Sezioni riunite della Corte hanno affermato la natura sindacatoria
della giurisdizione contabile per lindisponibilità degli interessi protetti dalle
norme di contabilità pubblica, e i limiti delliniziativa processuale del giudice
che si fa attore per eliminare le discrasie tra verità storica e verità
processuale. Vi è ancora da esaminare lart.
16, comma 3 del d.l.152 del 1991, che dispone: La Corte dei conti
nellesercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di
Finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. La norma va letta e interpretata alla
luce sia dellarticolo 74 del T.U., sia degli articoli 2 e 5 del d.l. 15 novembre
1993, n. 453 (convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1994, n. 19. Larticolo 5, comma 6, prevede
listruttoria del pubblico ministero presso la Corte e, testualmente prevede che il procuratore
regionale nelle istruttorie di sua competenza può disporre: a) lesibizione di
documenti ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici. Si può notare che la differenza
con la norma poco sopra citata sta, oltre che
nellesibizione di documenti, nelle provvidenze finanziarie che non si richiede siano
a destinazione
vincolata, ma a carico di bilanci
pubblici. Si può sommessamente osservare che,
a parte lesplicitazione della possibilità di avvalersi dellopera, invero
preziosa, della Guardia di Finanza di cui, però, in precedenza non si dubitava ci si potesse avvalere e ci si
avvaleva , già larticolo 74 del T.U. prevedeva la possibilità per il P.M. di
chiedere in
comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie
(e di) disporre accertamenti
diretti. Larticolo 2, comma 4 dello
stesso d.l. n. 453/1993, richiamato anche nel comma 6 dellarticolo 5 (ferme restando le
disposizioni di cui al comma 4 dellart.2) afferma che la Corte dei conti,
per lesercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori
a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici
Ma si dovrà osservare che la rubrica
dellarticolo in esame è: Pubblico ministero presso la Corte dei conti; e dei poteri del pubblico ministero
si sta parlando, non di quelli del giudice. Neppure si può trarre argomento dal
fatto che la norma preveda il potere di avvalersi di funzionari dellamministrazione
cui delegare poteri istruttori, o di avvalersi di consulenti tecnici. Quanto ai consulenti tecnici, non si
dubitava neppure in precedenza del potere di nomina, tantè vero che la Sezione
Sardegna potè accogliere unistanza del procuratore regionale di accertamento
tecnico preventivo (si tratta del giudizio di cui alla nota 11), e, comunque, se il
regolamento di procedura non prevede la consulenza tecnica, e poiché non sembra che
listituto non sia applicabile nel nostro processo (art. 26 del regolamento di
procedura), il giudice contabile sarà fornito dello stesso potere del giudice civile di
avvalersi di consulenti tecnici e non soltanto su istanza delle parti, ma anche
dufficio, perché il consulente è organo ausiliario del giudice. Tantè vero
che le parti possono nominare consulenti propri (appunto, di parte)[21]. Quanto alla delega di attività
istruttoria a funzionari dellamministrazione essa è ancora delega del procuratore
nellambito della sua attività istruttoria. Insomma lunica norma che
parrebbe (e abbiamo visto che in giurisprudenza si dubita del fondamento normativo del
potere) fondare il potere sindacatorio potrebbe essere lart. 14 del regolamento. La questione non è senza riflessi
sul tema oggetto della giornata di studio. Infatti intanto si può parlare di prova la cui
acquisizione il giudice possa delegare, in quanto il giudice abbia il potere di ricercare
e acquisire prove diverse da quelle offerte dalle parti. Abbiamo visto che secondo
uninterpretazione della nostra giurisprudenza, il potere sindacatorio, a parte che
sarebbe sprovvisto di fondamento normativo, sarebbe ormai istituto abrogato per effetto
della riforma dellarticolo 111 della Costituzione. Secondo altra interpretazione, invece
le modifiche apportate allarticolo111 Cost. non avrebbero fatto venir meno il potere
sindacatorio delle nostre sezioni giurisdizionali. Nel processo civile il potere
sindacatorio se vogliamo continuare a chiamarlo così e, comunque,
lesplicazione di elementi inquisitori nellambito di un processo caratterizzato
dal principio dispositivo è certamente ammesso nellambito di quello speciale
rito che è il processo del lavoro le cui norme sono oggi parzialmente richiamate
nellambito dei nostri giudizi pensionistici, per effetto della L. 21 luglio 2000,
n.205 (art. 5, comma 2); nel processo civile
ordinario abbiamo visto che un autore parla di principio dispositivo attenuato. La giurisprudenza civile ha potuto
affermare che il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi rientra nella
discrezionalità del giudice e non può risolversi in una esenzione per la parte
dallonere probatorio a suo carico, atteso che tale facoltà giudiziale ha ad oggetto
poteri inquisitori non sostitutivi delle deficienze nelle allegazioni né miranti a
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati[22]. Ed anche nel giudizio del lavoro, caratterizzato
dallesigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della
verità materiale,
la Suprema corte ha affermato che il giudice, allorché le risultanze di causa
offrano significativi dati dindagine,
anche in grado dappello, ove
reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere dovere,
previsto dallart. 437 c.p.c., di provvedere dufficio agli atti istruttori
sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare lincertezza sui fatti
costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati
nellatto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo
dellattività istruttoria svolta dufficio dal giudice, di eventuali
preclusioni o decadenze processuali, già verificatesi a carico delle parti, in quanto la
prova disposta dufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine
di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo[23]. Affermazioni simili si trovano nella
nostra giurisprudenza dove, intanto, è stato affermato che i poteri istruttori del
giudice contabile quali delineati dallart. 73 R.D. 12 luglio 1934, n. 13214, e dagli
artt. 14 e 15 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, sono sostanzialmente coincidenti con quelli
riconosciuti al giudice civile dal codice di procedura civile, [pertanto] il sistema che ne
risulta è del tutto coerente con lart. 111 Cost[24]. Ancora: ai sensi degli artt. 14
e 15 del r.d. n. 1038 del 1933, il Giudice ha soltanto il potere di integrare
la prova, che il P.M. ha invece il dovere istituzionale di fornire in maniera
piena ed esaustiva a sostegno della propria azione, mentre non ha il compito di
sostituirsi allorgano requirente nelladempimento del suo dovere
dufficio, quando non vi provveda neanche dopo lespresso invito rivolto dal
Collegio giudicante con apposita ordinanza; e, pertanto, qualora il P.M. non fornisca
alcun principio di prova del fondamento delle ragioni poste a base della domanda, il
convenuto va dichiarato esente da responsabilità amministrativa[25]. E stato ancora affermato che in ossequio al
principio costituzionale di terzietà del giudice e nel rispetto della
posizione paritetica delle aprti, nel che si realizza il giusto processo, il
potere c.d. sindacatorio deve essere utilizzato dal giudice contabile soltanto
pe completare prove di cui siano stati forniti elementi e non già per ricercare prove di altre responsabilità
che non siano state prospettate (o siano state addirittura escluse ) dal Procuratore
regionale[26]. Lucidamente, Sezione Sardegna[27]
secondo cui il potere sindacatorio del giudice contabile si esplica in
funzione integrativa della prova offerta dalla parte sulla quale incombe il relativo
onere, ma non può valere come strumento di sostituzione della parte stessa
nelladempimento delle attività processuali. E
interessante notare, alla luce di altra giurisprudenza citata, della Sezione, come non
sempre ci sia coerenza con il principio affermato. A questo punto è tempo di tirare
qualche conclusione. Potere sindacatorio debole, perché
anche il processo di responsabilità contabile è un processo di parti e non sembra
sufficiente che una parte sia pubblica e la sua azione irretrattabile perché il giudizio
sia disponibile da parte del giudice che lo indirizza anche diversamente da come esso è
stato impostato con latto introduttivo del giudizio. Il giudizio di responsabilità
sembra, oggi, alla luce del mutato quadro costituzionale e normativo in genere, consentire
lesercizio di poteri istruttori del giudice contabile in presenza di poteri
riconosciuti dalla legge (si veda la nota 13), nei limiti in cui i poteri dimpulso
officioso del giudice civile siano compatibili con il giudizio di responsabilità (per
esempio, la consulenza tecnica; la decisione di richiamare testi già licenziati o testi
non ammessi per ritenuta ridondanza della lista). Ciò che non sembra ammissibile è
lordine di chiamare altri soggetti in causa perché ad essi deve essere estesa la
domanda. Si noti che spesso si tratta di posizioni già vagliate dal procuratore regionale
e, magari, destinatarie di invito a dedurre. Non voglio dire che la chiamata di un
terzo in causa non sia ammissibile, ma può venire solo dalla domanda di una parte.
Veramente, il giudice che dispone che la domanda debba essere estesa ad altri soggetti non
sembra coerente con laffermazione della sua piena terzietà ed indipendenza. [28] Il P.M. titolare dellazione
nellinteresse non solo dellamministrazione danneggiata forma
liberamente il proprio convincimento (che non è giudizio) e emette latto di
citazione in giudizio. Se il giudice ritiene che la domanda debba essere estesa ad altri
soggetti o, peggio ancora che altri sia il responsabile del danno, deve trarne le
conseguenze processuali che sono: nella seconda ipotesi una sentenza di assoluzione; nella
prima una sentenza di condanna alla parte del danno che nel processo sarà stata accertata
e provata come effetto della condotta del o dei convenuti. Non è necessario invocare il venir
meno della solidarietà tra convenuti, per affermare che non vi è alcun obbligo di contestuale giudizio, di simultaneus processus. Basti ricordare la giurisprudenza
della Corte di cassazione per cui neppure nellipotesi di obbligazione solidale si
versava in ipotesi di litisconsorzio necessario tra i debitori[29]. Volendo concludere e non potendo, un semplice intervento, che limitarsi a fornire
qualche spunto di riflessione, mi pare che la problematica del potere sindacatorio
influenzata dallorigine e discendenza del processo di responsabilità amministrativa
dal giudizio di conto, oltre tutto caratterizzato dallassenza, nel giudizio, del contabile e, quindi, dalla libera ricerca
delle prova da parte del P.M., ma anche del giudice: si pensi, daltronde alla figura
del giudice relatore sui conti. In anni più recenti, soprattutto
dopo la riforma degli enti locali e lampliamento notevole delle fattispecie di danno
erariale perseguibili davanti alla Corte dei conti (oltre tutto in una situazione in cui
vi era sostanziale esenzione dalla giurisdizione nelle ipotesi in cui questa era intestata al giudice ordinario) e,
ancor più quando tale effetto si unisce allaltro derivante dalla regionalizzazione
della Corte e, quindi, dalla sua diffusione sul territorio, in piena epoca tangentopoli
(e, quindi, danni erariali derivanti da reato), la Corte ha però, non voglio dire preso
la deriva, ma certamente sta fortemente scarrocciando. Per cui mentre il legislatore ha
imbrigliato lazione del pubblico ministero nelle maglie del giudizio civile (per
tutto quanto non regolato dal regolamento di procedura), non manca una deriva verso
implicazioni che hanno a che fare con il processo penale, quasi che un pubblico ministero
senza i poteri del p.m. penale sia un p.m. dimidiato. Non si spiegherebbero, senza lo
scarrocciamento dellimbarcazione, decisioni come quella che ha sentito la necessità
di precisare che attesa la natura completamente differente degli interessi
tutelati nel processo penale e nel giudizio di responsabilità tale da postulare,
nel primo, una protezione forte dei diritti ed interessi delle parti in giudizio e da
richiedere una preminenza della prova formata in dibattimento è consentita, nel
processo contabile, lacquisizione probatoria degli atti raccolti durante
listruttoria dal P.M., secondo gli schemi civilistici[30]. Lo stesso Presidente Riccò, nella
sua relazione di oggi, critica (per lo meno io vi leggo una critica) il tentativo di
applicare per analogia le norme del codice di procedura penale, traendosene la conclusione
che il processo di responsabilità amministrativa è sostanzialmente un processo penale
che si svolge nelle forme del processo civile[31]. A questo punto dovrei parlare
dellistruttoria del P.M. che è alla base degli equivoci, ma è un altro bel
argomento per unaltra giornata di studio[32]. Ma incominciamo a
chiederci, quando il pubblico ministero presso il giudice ordinario agisce
nellambito civile, in base a quali regole agisce o interviene in giudizio?[33]
[1]
GARRI: I giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, Milano, 1995, pag. 273. [2]
Con tre sentenze nn. 14, 15 e 16 tutte pubblicate l8 giugno 2000 in fattispecie di
danno per pagamento di competenza ai medici di base in relazione a pazienti defunti e non
cancellati dagli elenchi degli assistibili. La procura regionale aveva ritenuto di citare
a giudizio i dirigenti del servizio medicina di base e non anche il direttore generale
dellASL, ritenendo che la disposizione contenuta nellart. 10 della legge
finanziaria per il 1995 non potesse prescindere dallesistenza della colpa grave in
capo al direttore generale (in ipotesi, non individuata, stante la presenza di dirigenti
cui era affidato il settore e non risultando che questi avessero investito della questione
il direttore generale). Scrive la Sezione che non può in alcun modo condividersi la
prospettazione del procuratore regionale per la quale essa [la disposizione di cui al
comma 3 dellart. 10 della L. n. 724/1994] sia una responsabilità di tipo
formale, restando rilevante ai fini del presente giudizio quella in
capo ai dirigenti dei Servizi
. È evidente che la Procura inquirente potrà
ravvisandone i presupposti in fatto ed in termini per lesperimento dellazione
dar corso allattività di propria pertinenza per perseguire ipotesi di
responsabilità amministrativa per fattispecie la cui astratta previsione è configurata
nel menzionato articolo 10, comma 3
[3]
Sez. giur. Sardegna, n. 141/2005 del 11 aprile 2005 inedita per quanto mi consta. Con
ordinanza n. 434/2003 la Sezione ha disposto lacquisizione di elementi istruttori e che a
cura del Procuratore regionale si provvedesse alla integrazione del contraddittorio nei
confronti dei responsabili pro tempore del servizio Bilancio dellASL in questione [pag.
7 della sentenza]. [4]
Sez. giur. Sardegna, n. 1093/03 inedita per quanto mi consta. [5]
Per completare la notizia, le compagnie si costituirono in giudizio chiedendo dichiarasi
la carenza di legittimazione passiva. Furono estromesse dal giudizio. [6]
Il riferimento, ben sintende, è al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038: Approvazione
del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei conti. [7]
A parte le ben note eccezioni della Sezione giurisdizionale per la Sicilia, per la
Sardegna (istituita nel 1984) e dal 1991 per le sezioni in Puglia, Calabria e Basilicata. [8]
Garri: op. cit., pag. 273. ivi anche la ricostruzione del clima dottrinale e culturale in
cui il processo di responsabilità iniziò il suo faticoso e lungo cammino per
distinguersi dal giudizio di responsabilità contabile. [9]
Potere ben noto al giudice civile di merito che non è tenuto a disporre i mezzi
istruttori richiesti dalla parte, quando in base agli elementi acquisiti al processo,
ancorché solo di carattere presuntivo, si sia formato un convincimento contrario a quello
dellistante, né deve respingere espressamente tale richiesta, se la superfluità
dellattività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della
motivazione adottata (Cass, n. 4376 del 4 agosto 1982). Si veda anche Cass. N. 15955
del 16 agosto 2004: La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un
potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di
legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dellespletamento della
prova, potendo il giudice non esaurire lesame di tutti i testi ammessi qualora, per
i risultati raggiunti, ritenga superflua lulteriore assunzione della prova.
Ancora, Cass, n. 346 del 14 gennaio 2000: Il principio di unità ed in frazionabilità
della prova, come non preclude lescussione in appello di testimoni indicati in primo
grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non
impedisce al giudice davvalersi della facoltà di ordinare dufficio la
chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento. Sembra evidente che tale
chiamata dufficio non abbia nulla a che vedere con un qualsivoglia potere sindacatorio del giudice ordinario in sede civile. [10]
Pubblicata il 7 luglio 2000. Inedita per quanto mi consta [11]
Pubblicata il 9 maggio 2000. Inedita per quanto mi consta. [12]
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni
urgenti nellambito del piano di azione oer lo sviluppo economico, sociale
territoriale: Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 2005, n. 80. Art. 2, comma 3. [13] Il potere dispositivo può subire nel corso dellistruttoria civile deroghe , Leone C.: Istruzione della causa, in Enc. Dir, XXIII, pag. 152 , Milano, 1973 . Parla di principio dispositivo attenuato il Mandrioli: Diritto processuale civile, IV ed. Milano, 2003, vol. I, pag. 106, perché il codice pur affermando genericamente il vincolo del giudice alle offerte di prova delle parti, non manca di far salvi i <casi previsti dalla legge> , che costituiscono delle eccezioni di importanza tuttaltro che trascurabile (si veda ivi anche la nota 55). [14]
Riccò: Listruttoria delegata e le preclusioni istruttorie nel giudizio di
responsabilità innanzi la corte dei conti, relazione alla Giornata di studio: Listruttoria
delegata nel giudizio contabile, in Cagliari il 23 giugno 2005; pag. 28 del
dattiloscritto, nota 74. [15]
Terza sez. centr. App., n. 554, del 26 ottobre 2004; anche n. 137 del 1° aprile 2004. [16] Sez. T-AA, n. 111, del 27 dicembre 2004 [17]
App. Sicilia, n. 75 del 9 maggio 2002 e, già dapprima, n. 249 del 5 dicembre 2001, dove,
del potere sindacatorio, si dice: peraltro mai positivamente prescritto per i
giudizi di responsabilità. Si veda anche Sez. Campania, n. 113, del 13 dicembre
2000: Lattività dellufficio del Procuratore regionale in un
contesto normativo quale lattuale proiettato ad irrobustire sempre più i
fondamentali principi dellassolta parità delle parti in giudizio e della terzietà
del giudice ex art. 111 della Costituzione
deve tradursi in una citazione che abbia i caratteri di un vero e proprio
progetto di sentenza con ciò escludendosi ogni rilevanza del c.d. potere
sindacatorio in assenza di comprovate circostanze di fatto. Già Sez. Sicilia,
ordinanza, n. 69 del 6 luglio 1998 riteneva contrastare con i principi di libertà ed
indipendenza del giudice, sanciti dallart. 101, comma 2 Cost, lart. 14 del
R.D. n. 1038/1933. [18]
N. 818 del 3 luglio 2003. [19] Sent. N. 20 del 28 gennaio 2002. Con sentenza n. 286 la stessa sezione ha riaffermato la possibilità della chiamata in causa iussu iudicis, nellesercizio del potere sindacatorio. Sez. Abruzzo, n. 137 del 1°aprile 2003: il potere sindacatorio della Corte dei conti di ammettere anche dufficio mezzi di prova deve ritenersi ragionevole e non configgente con i principi di imparzialità e terzietà del giudice, riaffermati nellart. 111 Cost. Nello stesso ordine di idee, Sez. Lazio, n. 1725 del 6 giugno 2002. [20]
Pilato: La formazione delle prove nei giudizi dinnanzi la Corte dei conti.
Lintegrazione del rito contabile con il codice di procedura civile e con i principi
del giusto processo, in Riv. C. conti, fasc. 1, 2002, pag. 322 (pag.341, nota 49 sul
punto; cita SS.RR. 11 febbraio 1994 n. 929/A e Sez. II, 10 ottobre 1997, n. 170). [21]
Mandrioli: op. cit. vol. I, pag. 331 ss; vol. II, pag. 196 ss. Cass. N. 9060 del 6 giugno 2003: La consulenza tecnica
dufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare
il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
nec4essitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo dindagine non può
essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza
delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa
alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati... al limite costituito dal
divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
laccertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con
lausilio di speciali cognizioni tecniche. [22]
Cass. N. 11864 del 25 giugno 2994. [23]
Cass. L., n. 278 del 10 gennaio 2005. [24]
Prima sez, centr. App., n. 281 del 14 luglio 2004. Identica Seconda sez. centr. App., n.
215 (ord.) del 1° luglio 2004; Seconda sez.
centr. App., n. 186 del 7 giugno 2004; ed anche Terza sez. centr. App. n. 244 del 3 giugno
2003. Si veda anche Sez. Lazio (ord.) n. 1725 del 6 giugno 2002 già indicata alla nota
19. [25]
Sez. Sicilia, n. 390 del 21 dicembre 1999 [26]
Sezione Basilicata, n. 287 del 4 novembre 1999. Anche SEZIONE Molise, n. 76 del 14 maggio
2001; Sezione Sicilia, n. 1 del 3 gennaio 2000: Il cd. Poetre sindacatorio del giudice
contabile, se rende possibile lintegrazione della pro va sulla quantificazione del
danno, non consente però di porre a fondamento della domanda di risarcimento, fatti
causativi diversi da quelli contestati la pubblica accusa, in ossequio ai principi del
contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [27]
Sentenza n. 460 del 21 settembre 2004. [28]
Santoro P.: Terzietà del giudice e poteri sindacatori nel processo contabile, in
Riv. C. Conti, fasc. 4, 2001, pag. 235: Se lo sguardo si sposta sui profili
essenzialmente processualistici e sulle caratteristiche ritenute essenziali perché un
processo sia giusto, ci si accorge che quella caratterizzazione va a schiacciare la stessa
posizione del P.M. contabile poiché oggetto di sindacato diventa in primis la sua stessa
attività
Il quadro non muta se il potere sindacatorio viene visto come intervento
sussidiario ed integratore del giudice a complemento dellistruttoria unilateralmente
svolta dal P.M
. perché si corre il rischio di alterare la parità processuale delle
parti: [29]
Una ricostruzione degli orientamenti in tema di simultaneus processus davanti alla
Corte dei conti è fatta da Chiarenza in La nuova Corte dei conti: responsabilità,
pensioni, controlli (a cura di Tenore), Milano, 2004, pagg. 484 ss. V. anche
Mandrioli: op. cit. vol. I, pag356 ss e nota 22 a pag. 358. [30]
Sezione Veneto, n. 611, del 13 maggio 2003. E curioso che Sezione Marche, n. 728 del
16 luglio 2004 debba chiarire che nel processo per responsabilità amministrativa
davanti alla Corte dei conti, ai fini della loro ammissibilità, è sufficiente il
deposito in segreteria degli atti e degli elementi di prova nel rispetto dei termini di
costituzione, non ricorrendo la tricotomia propria del processo penale (deposito,
acquisizione e valutazione). [31]
Pagina 10 del dattiloscritto; cita Ristuccia: La valenza sanzionatoria e quella
risarcitoria della responsabilità amministrativa, cui si può aggiungere: Ristuccia: Applicabilità
dei principi del giusto processo al giudizio contabile, in Riv. C. conti, fasc. 3,
2000, pag.200 [32]
Sotto accusa è proprio listruttoria del P.M. per laccertamento dei fatti
dannosi, del danno, delle conseguenti responsabilità che nella sua connotazione di
fase preprocessuale a contraddittorio differito presenta profilidincompatibilità
con i valori del giusto processo (Così Pilato: La formazione delle prove, cit,
pag. 344.) [33]
Mandrioli: op.cit., vol. I, pagg. 396 ss. Morozzo della Rocca: Pubblico ministero (dir.
proc. civ.), in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, pag. 1077.
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