A proposito delle indagini delegate alla Guardia di Finanza:

necessarie puntualizzazioni,

di Angelo Canale, magistrato della Corte dei conti

 

Nei giorni scorsi è stato pubblicato , sul sito web dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, il testo dell’intervento ("L’attività istruttoria. Problemi ed ipotesi ricostruttive" di F.Pasqualucci) svolto a Cagliari, in occasione del convegno dedicato all’istruttoria delegata nel giudizio contabile, da un autorevole presidente di sezione della Corte dei conti.

L’intervento suggerisce alcuni interessanti spunti di riflessione a proposito sull’istruttoria svolta dal P.M. contabile, si sofferma sulla delega (a svolgere accertamenti diretti) che lo stesso P.M. conferisce alla Guardia di Finanza e pone in evidenza i "limiti" che tale delega incontrerebbe.

In relazione a quest’ultimo profilo l’autore dell’intervento, in forma perentoria, giunge alla conclusione che il P.M. contabile non potrebbe delegare "accertamenti patrimoniali" in quanto questi sarebbero "consentiti solo alla Guardia di Finanza" in virtù di poteri propri.

E’ tanto convinto di ciò, l’autore, da interrogarsi "sul come si possono evitare tali utilizzazioni improprie e sulle conseguenze nel processo contabile – ivi compresa la fase cautelare – di tali utilizzazioni" e dall’avvertire il bisogno di "ribadire l’invito al P.M. di muoversi con rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla Legge".

Occorre subito dire che le perentorie affermazioni riferite, come pure l’invito formulato quasi "ex cathedra" destano perplessità.

Viene infatti da pensare che si sia fatta un po’ di confusione tra accertamenti bancari, con il connesso problema del c.d. segreto bancario, ed accertamenti patrimoniali, essendo pacifico che questi ultimi non sono "consentiti solo alla Guardia di Finanza".

Il problema degli accertamenti bancari, invero, nel passato ha dato luogo a qualche riflessione, alla luce della normativa che parrebbe circoscriverli nell’ambito di indagini di carattere penale, valutaria o fiscale.

La questione è indubbiamente interessante e su di essa si sono espressi studiosi (ved. Di Amato – Il segreto bancario – Edizioni Scientifiche Italiane – 1979) e qualificati operatori (ved. Giovanni Azzarà, Il segreto bancario e poteri istruttori del P.M. presso la Corte dei conti, in Rivista GdF, anno LI, n.4, luglio/agosto 2002), che in generale hanno negato, alla luce del dettato normativo (che limita l’accesso all’anagrafe dei rapporti di conto corrente a specifici soggetti, tra i quali non è compreso il P.M. contabile, ved. D.M. 4 agosto 2000, n.269), il potere, in capo a quest’ultimo, di disporre accertamenti bancari, pur riconoscendone l’utilità nell’ambito dell’istruttoria di responsabilità amministrativa ed auspicando un intervento legislativo in materia.

Il problema, si è detto, ha riguardato e riguarda gli accertamenti bancari, e non gli accertamenti patrimoniali, dei quali ultimi i primi, quelli bancari, possono essere solo un elemento, spesso neppure necessario ai fini dell’identificazione dei beni da sottoporre a sequestro conservativo.

Di norma , infatti, gli accertamenti patrimoniali richiesti dal P.M. contabile mirano ad identificare le possidenze immobiliari e mobiliari registrate del presunto autore dell’illecito dannoso.

Ai fini del sequestro conservativo non vi è bisogno di analizzare le movimentazioni di un conto corrente (elemento conoscitivo che potrebbe però risultare utile per la valutazione dell’eventuale illecito arricchimento) e in definitiva, volendo sequestrare le somme depositate, è sufficiente individuare l’Istituto di credito e tale informazione, ricavabile anche dall’ufficio preposto alla liquidazione del trattamento economico (se trattasi di dipendenti pubblici), non sembra violare il c.d. segreto bancario.

Ed infatti non sfuggirà che una cosa è l’accertamento teso a ricostruire i movimenti di un conto corrente bancario ed i saldi (accertamento irrilevante ai fini della tutela cautelare) e altro è conoscere l’istituto nel quale è acceso un conto . Quest’ultima informazione può essere richiesta, come di solito si usa fare, all’ente o ufficio erogatore del trattamento economico o alla Guardia di Finanza, che ovviamente non esercita alcun "potere proprio" ma più semplicemente acquisisce le notizie richieste dal P.M. e a questo dovute ai sensi dell’art.74 T.U. Corte dei conti e 5,6° comma L.19/1994.

In conclusione, ai fini della richiesta della misura cautelare (sequestro conservativo), quando la si voglia estendere alle disponibilità finanziarie, non interessa conoscere le operazioni bancarie effettuate, né il saldo, ma solo l’identificazione dell’Istituto bancario e, possibilmente, del rapporto di conto corrente o di deposito titoli.

 

Gli accertamenti patrimoniali, cioè gli accertamenti finalizzati a individuare le possidenze immobiliari e mobiliari registrate sulle quali esercitare la misura cautelare a garanzia dell’Erario, sono accertamenti diversi da quelli bancari e sono pacificamente delegabili, essendo onere del P.M. acquisire gli elementi conoscitivi necessari per formulare la richiesta di sequestro conservativo.

Non è vero che siano espressione di un potere proprio della Guardia di Finanza; ed anzi, in ipotesi, il P.M. potrebbe persino fare a meno di rivolgersi per tale incombente alla stessa Guardia di Finanza essendogli ovviamente consentito chiedere gli stessi elementi all’Agenzia delle Entrate (acquisendo la dichiarazione dei redditi), o a quella del Territorio (acquisendo notizie catastali) o ad altri uffici pubblici.

Naturalmente, per prassi (e per ragioni di economia istruttoria), la richiesta è indirizzata alla Guardia di Finanza, che è professionalmente qualificata per accertamenti di tale natura e che è in grado tempestivamente di estendere tali accertamenti a livello nazionale attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Del resto è persino ovvio che il P.M. debba e possa fare accertamenti patrimoniali, posto che se non li facesse proprio non saprebbe in che modo dare seguito alla norma di legge che a tutela delle garanzie dell’Erario gli consente di richiedere il sequestro conservativo dei beni del presunto responsabile dell’illecito dannoso.

Di grazia, se non potesse disporre accertamenti patrimoniali cosa dovrebbe fare il P.M.? Chiedere all’interessato di fornirgli l’elenco dei beni da sequestrare? Chiedere il sequestro di beni non identificati?

Suvvia! E’ invece normale rilevare la necessaria correlazione tra il potere di disporre accertamenti patrimoniali ed il potere di richiedere il sequestro conservativo : quest’ultimo potere se non connesso al potere di accertare le possidenze immobiliari (del presunto autore di un illecito dannoso) non avrebbe alcuna possibilità di applicazione (sulla tutela cautelare nel processo contabile, ved. www.diritto.it , maggio 2005, di questo stesso autore)

 

L’autore dell’intervento in questione esclude anche (che il P.M. possa delegare??) "l’uso della forza"; non è ben chiaro a quali circostanze si riferisca.

Se tuttavia il problema fosse la possibilità di portare ad esecuzione, anche coattivamente, alcuni mezzi istruttori, c’è da dire che la perentoria esclusione non è affatto scontata..

Il P.M. ha il potere di disporre ispezioni, di ordinare l’esibizione di documenti, di disporre il sequestro di atti e documenti : sarebbe assurdo che tale potere fosse necessariamente condizionato (e quindi limitato) dalla volontaria cooperazione del presunto responsabile dell’illecito, che normalmente persegue fini opposti a quelli del P.M.

Il sequestro di atti e documenti, ad esempio, comporta di necessità lo spossessamento e questo deve comunque aver luogo, anche contro la volontà del possessore; diversamente non si parlerebbe di "sequestro" , ma di altro (sui poteri istruttori del p.m. contabile, ved. L’attività istruttoria del P.M. presso la Corte dei conti, in www.diritto.it e Diritto & diritti, dicembre 2002, di questo stesso autore).

 

Infine, una osservazione. Il presidente Pasqualucci scrive anche di una "singolare" dialettica tra la Procura e la Sezione giudicante (Lazio) a proposito di diverse ordinanze istruttorie, tutte "impugnate" dal P.M..

La questione, come chiarito dallo stesso presidente, riguarda l’esecuzione di tali ordinanze, che la Sezione delega al Procuratore, in qualche caso con la previsione di un termine, mentre la Procura ritiene che tale esecuzione, quando non comporti "accertamenti", spetti al giudice.

Sennonché, come francamente riconosciuto dallo stesso autore, mentre l’opinione della Procura è confortata dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni Riunite e soprattutto da una sentenza su questione di massima (28QM del 27.5.1996), quella della Sezione è solo della stessa Sezione : non sembra quindi che la posizione della Procura, che è in buona compagnia, possa definirsi "singolare".

 

Angelo Canale

Vice Procuratore Generale