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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione n. 596/2007 del 26 ottobre 2007 –Presidente Mastropasqua – Relatore Astegiano Sezioni di controllo regionali della Corte dei conti – controllo sulla regolarità delle operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati da parte di enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 737 della legge n. 296/2006 – Fondamento e caratteristiche. Enti locali - Operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati – Possibilità di utilizzo dell’anticipazione degli interessi (upfront) per finanziare spese correnti – Esclusione. Enti locali - Operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati – Inserimento della somma corrispondente all’anticipazione degli interessi (upfront) nel titolo III del bilancio del comune – Irregolarità contabile. Enti locali - Operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati – Dichiarazione di possesso di una specifica competenza in materia finanziaria da parte del funzionario del comune che ha stipulato un contratto – Assenza della prova di tale competenza – Invalidità. Enti locali - Operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati – Clausola con la quale, in relazione alle somme dovute all’intermediario finanziario, il Comune si impegna al rilascio di una delegazione di pagamento a favore dell’altro contraente - Illegittimità ai sensi dell’art. 206 T.U. n. 267/2000. Enti locali - Operazioni di investimento mediante strumenti finanziari derivati – Clausola che attribuisce al comune la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previo pagamento di un costo di sostituzione, la cui determinazione è rimessa all’azienda di credito - Assenza di parametri oggettivi – Illegittimità. (ESTRATTO) Con l’art. 1, comma 737 della legge finanziaria per il 2007, il legislatore - anche alla luce della nuova struttura che ha assunto la Repubblica – ha inteso riservare l’esame definitivo e la pronuncia sulla regolarità contabile delle operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati, da parte degli enti locali, alla Corte dei conti, in quanto organo che opera in posizione di imparzialità e terzietà nell’interesse di tutte le realtà che concorrono a costituire la Repubblica medesima. Tale specifica competenza della Corte dei conti si inserisce nell’ambito delle attribuzioni di controllo che, a partire dall’anno 2003, sono state progressivamente affidate alle Sezioni regionali di controllo, in considerazione del loro ruolo di garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica. L’importo attualizzato degli interessi, versata quale anticipazione (upfront) all’ente pubblico da parte dell’intermediario finanziario, rappresenta per l’ente una forma di indebitamento, per cui non è consentito il suo utilizzo per il finanziamento della spesa corrente, ma solo quella di investimento, peraltro previa costituzione di un apposito fondo per far fronte agli eventuali pagamenti che l’ente potrebbe essere tenuto ad effettuare in favore dell’intermediario finanziario, ove la situazione dei tassi evolvesse negativamente per l’ente. Nel bilancio del comune, l’anticipazione stessa deve essere allocata al titolo IV, quale forma atipica di indebitamento, secondo i principi contabili stabiliti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno; non è quindi corretto il suo inserimento al titolo III. La dichiarazione, da parte del funzionario del comune che ha stipulato un contratto con un intermediario finanziario, circa il possesso di una specifica competenza in materia finanziaria - dichiarazione da cui discendono precise conseguenze in ordine agli obblighi di comunicazione da parte dell’intermediario all’altro contraente - rappresenta una clausola invalida, in assenza della prova dell’effettiva competenza di chi ha concluso il contratto e, più in generale, dell’ente stesso. Non è legittima la clausola contrattuale con la quale, in relazione alle somme dovute all’intermediario finanziario, il Comune si è impegnato ad assumere un obbligo assimilabile al rilascio di una delegazione di pagamento, posto che, ai sensi dell’art. 206 T.U. n. 267/2000, la delegazione di pagamento può essere rilasciata solo in relazione ad alcune specifiche operazioni di indebitamento, tra le quali non rientra un rapporto contrattuale di investimento in strumenti finanziari derivati, nel quale gli esborsi del Comune sono eventuali. E’ irregolare la clausola che attribuisce al comune la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previo pagamento di un costo di sostituzione, la cui determinazione è rimessa all’azienda di credito, senza l’individuazione di precisi parametri, salvo un generico riferimento a criteri di oggettività.
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