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All.1 NOTIZIARIO DEI PARERI RESI E DEL LORO ESITOPRESSO LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLODELLA CORTE DEI CONTI[1]
SEZIONE REGIONALE ABRUZZO
Direzione sanitaria regione Abruzzo – Deliberazione n. 10/2004 Oggetto: affidabilità a trattativa privata di servizi aggiuntivi alla medesima società aggiudicataria di appalto concorso ai sensi del d.lgs. 17.03.1995 n. 157. Esito: inammissibilità soggettiva per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Dirigente Direzione Sanitaria). SEZIONE REGIONALE BASILICATA
Comune di Colobraro - Deliberazione n. 1/2005 Oggetto: rimborso spese legali al Sindaco assolto. Esito: inammissibilità per mancata legittimazione del soggetto richiedente (responsabile del servizio amministrativo del comune) e perché il parere è stato richiesto successivamente all’emanazione del provvedimento. Comune di Picerno - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione per lo svolgimento di una serie di attività connesse alla realizzazione della vendita di oltre 50 alloggi comunali. Esito: parere reso. Principio: sottoposizione alla disciplina prevista dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. Centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (Pz) – Deliberazione n. 3/PAR/2005 Oggetto: qualificazione, rispetto alle disposizioni di cui ai commi 11, 42 e 116 della legge n. 311 del 2004, degli accordi per l’acquisto di prestazioni specialistiche presso le altre aziende della Regione o di altre regioni. Esito: inammissibilità, non essendo il soggetto richiedente legittimato a proporre la richiesta.
Comune di Melfi (Pz) – Deliberazione n. 4/PAR/2005 Oggetto: corresponsione al vice segretario, della quota dei diritti di rogito di cui alla legge n. 312/1980, nei casi di reggenza o supplenza, per i contratti dallo stesso stipulati. Esito: inammissibilità, essendo la questione non attinente la materia della contabilità pubblica ma bensì riguardante il pubblico impiego e, in particolare, l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro.
Comunità Montana Lagonegrese, con sede in Lauria (Pz) – Deliberazione n. 5/PAR/2005 Oggetto: conferimento di un incarico a professionista esterno e rispetto delle disposizioni contenute nei commi 11, e 42 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Esito: inammissibilità, non essendo il soggetto richiedente legittimato a proporre la richiesta.
SEZIONE REGIONALE CALABRIA
Comune di Tiriolo - Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: applicazione dei benefici economici previsti dal CCDI in esecuzione di sentenza passata in giudicato. Esito: inammissibilità oggettiva, perché la questione non attiene alla materia della contabilità pubblica.
Comune di Tiriolo - Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: applicabilità della TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico Esito: inammissibilità oggettiva, perché si riferisce non a problematiche generali ma a situazioni in atto suscettibili di determinare controversie e quindi interferenze con la funzione giurisdizionale.
Provincia di Crotone - Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: modifica al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, relativa al trattamento di missione dei consiglieri. Esito: inammissibilità soggettiva per mancanza di legittimazione del richiedente (Dirigente del servizio finanziario).
Comune di Tiriolo - Deliberazione n. 5/2005Oggetto: applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).Esito: parere reso. Principio: “non è possibile interloquire nella risoluzione di un contrasto giurisprudenziale rientrante nell’attribuzione di altri giudici. Criteri di prudenza dovrebbero consigliare il comune ad attendere ulteriori pronunce giurisdizionali prima di modificare il comportamento finora seguito” (contraria la Sezione Lombardia che, con la deliberazione n. 2/2005, si è pronunciata sull’inammissibilità dell’istanza).
Comune di Gizzeria - Deliberazione n. 6/2005 Oggetto: attribuzione a un dipendente della qualifica di responsabile di un servizio. Esito: inammissibilità perché la questione non attiene alla materia di contabilità pubblica.
Comune di Cariati – Deliberazione n. 21/2005 Oggetto: Deliberazione di variazione di bilancio. Esito: inammissibilità, essendo la richiesta non attinente la materia della contabilità pubblica e non avente carattere generale, con riguardo, peraltro, ad un provvedimento già formalmente adottato e dichiarato esecutivo.
Comune di Rota Greca – Deliberazione n. 29/2005 Oggetto: rimborso spese legali sostenute dagli amministratori, ex amministratori, ex dipendenti comunali ed ex segretari comunali in un procedimento penale da cui siano stati prosciolti perché il fatto non sussiste. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta non riguarda una questione generale attinente alla materia della contabilità pubblica.
SEZIONE REGIONALE CAMPANIA
Comune di Lettere - Deliberazione n. 2/2004Oggetto: natura dei debiti derivanti da sentenza esecutiva di condanna art. 194 lettera a) T.U.E.L. e applicazione di modalità procedurali espressamente previste. Esito: parere reso. Principio: i debiti derivanti da sentenza esecutiva di condanna al risarcimento del danno rientrano fra i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L. Si intendono debiti da sentenza esecutiva anche quelli direttamente discendenti da mancata ottemperanza a precedenti sentenze e agli interessi di mora maturati, nonché alle maggiorazioni per rivalutazione monetaria. Per il riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere applicata la procedura minuziosamente descritta nell’art. 194 T.U.E.L. L’indebitamento è ammissibile limitatamente ai debiti fuori bilancio maturati anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, trattandosi di spese di parte corrente e non di investimento. Si considerano maturati i debiti per i quali sussistono tutti gli elementi che ne determinano la certezza, la liquidità e l’esigibilità.
Collegio dei revisori del Comune di Ischia - Deliberazione n. 3/2004Oggetto: interpretazione del comma 13 dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente.
Comune di Serino - Deliberazione n. 1/2005Oggetto: spese legali degli amministratori comunali assolti. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario comunale). Ingerenze con questioni giurisdizionali.
Comune di Montecorvino Rovella - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: rimborso spese legali del Sindaco assolto. Esito: parere reso. Principio: la richiesta di parere inoltrata dal Segretario comunale è comunque riconducibile alla volontà del Sindaco essendosi il Segretario limitato ad effettuare la mera trasmissione della richiesta come un semplice “nuncius” della volontà da lui manifestata. Le spese di difesa sostenute dagli amministratori vanno rimborsate quando i fatti contestati non integrano una condotta contraria agli interessi del comune e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni e alla carica rivestita. Tale ipotesi è esclusa nel solo caso di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto; nelle altre ipotesi occorrerà un accertamento caso per caso. La sentenza assolutoria penale deve essere definitiva al fine di evitare interferenze. L’assenza di connessione fra i fatti penali e la carica rivestita rendono inapplicabile l’istituto del rimborso.
Comune di Maddaloni – Deliberazione Par n. 3/2005 Oggetto: modalità di utilizzo della somma residua, esistente sul fondo delle “risorse decentrate” per l’anno 2004, destinata a far fronte ai maggiori oneri conseguenti all’attribuzione della progressione economica superiore a tutto il personale. Esito: inammissibilità parziale sotto il profilo oggettivo, al fine di evitare interferenze con altre funzioni intestate alla Corte.
Comune di Boscoreale (Na) – Deliberazione Par n. 4/2005 Oggetto: possibilità di prevedere nel proprio regolamento di contabilità norme che consentano, nelle more del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenza esecutiva, il pagamento degli importi di esse sulla base di un atto-determinazione del capo settore competente. Esito: parere reso. Principio: la tipologia dei debiti fuori bilancio va ricondotta al concetto di “sopravvenienza passiva” al di fuori dell’impegno di spesa costituito secondo le prescrizioni dell’art. 191 T.U.E.L. ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio dell’esercizio in cui i debiti si manifestano. L’obbligazione si perfeziona con il deposito della sentenza, per cui l’impegno della spesa inerente tale debito non può essere assunto in un momento precedente a tale deposito mancando l’obbligazione giuridicamente perfezionata (art. 183, comma 1, T.U.E.L.). Anche nel caso di preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno “la necessità dell’attivazione della procedura consiliare di riconoscimento” (contrarie, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 2/2005; conforme, Sezione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 6, e Sezione Sardegna, deliberazione n. 6/2004).
Comune di Laviano (Sa) – Deliberazione Par n. 5/2005 Oggetto: possibilità di rifondere le spese legali ad amministratori e funzionari assolti in via definitiva a seguito di procedimento penale, con i fondi previsti dall’art. 32 della L. n. 219 del 1981 (interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980). Esito: parere reso. Principio: avendo la disciplina di settore natura eccezionale, deve ritenersi, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello contabile, che, in assenza di una specifica norma derogatoria, un uso diverso e comunque estensivo rispetto all’originaria destinazione delle somme stanziate per la ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto debba considerarsi esclusa.
Comune di Pagani – Deliberazione Par n. 6/2005 Oggetto: pensionabilità o meno in fascia “A” degli emolumenti corrisposti a titolo di “indennità di direzione generale” al Segretario comunale. Esito: inammissibilità, non rientrando la materia pensionistica nella nozione di contabilità pubblica.
Comune di Caiazzo – Deliberazione Par n. 7/2005 Oggetto: ricorso a collaborazioni professionali esterne ovvero a convenzioni con altri enti o a contratti individuali “speciali” a tempo determinato, per sopperire alla sopravvenuta vacanza di un posto dell’organico comunale in seguito alla cessazione dal servizio di un addetto appartenente ai ruoli tecnici del Comune. Esito: parere reso. Principio: l’Ente, non avendo rispettato il Patto di stabilità interno per il 2004, non può avvalersi di personale a tempo determinato, o stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, o conferire incarichi esterni, nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. Necessaria è l’osservanza dei limiti previsti dai commi 42, 98 e 116 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
Comune di Casandrino – Deliberazione Par n. 8/2005 Oggetto: rimborso spese legali a dipendente comunale a seguito di procedimento penale conclusosi con l’archiviazione. Esito: sospensione della pronuncia e trasmissione al Presidente della Corte dei conti con richiesta di esame della questione, ai fini di coordinamento da parte della Sezione delle Autonomie.
Comune di Parete – Deliberazione Par n. 9/2005 Oggetto: riconoscimento come debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, di accordi transattivi in corso di giudizio e di transazioni concluse senza l’instaurazione di un contenzioso. Esito: parere reso. Principio: non risulta possibile equiparare gli accordi transattivi, in sede giudiziale o extra giudiziale, alle sentenze esecutive di cui alla lett. a) dell’art. 194 T.U.E.L. Ciò contrasterebbe con la previsione di cui all’art. 194 che è da interpretarsi in senso strettamente letterale e con i principi che emergono dal quadro normativo in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Sussiste, inoltre, una insuperabile differenza sia concettuale che giuridica: la fattispecie “debiti derivanti da sentenze esecutive” si inquadra nella tipologia di debiti fuori bilancio in quanto riconducibile al concetto di “sopravvenienza passiva” che prescinde necessariamente da un previo impegno di spesa, in assenza di una specifica previsione nel bilancio dell’esercizio in cui i debiti si manifestano. Viceversa, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte dell’Ente stesso, il sorgere dell’obbligazione nonché la tempistica dell’adempimento. L’Amministrazione comunale, pertanto, è nelle condizioni di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (conforme, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005).
Comune di Ischia – Deliberazione Par n. 1/2006 Oggetto: richiesta di adeguamento del canone del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, da parte della società che gestisce detto servizio, di cui il Comune è unico socio, a causa di maggiori costi sostenuti. Esito: parere reso. Principio: la società, in quanto partecipata in via totalitaria dal Comune e in quanto atteggiatesi a mero modulo operativo dell’ente territoriale, è tenuta a determinate regole di comportamento nelle concrete modalità di funzionamento diverse e aggiuntive rispetto a quelle che disciplinano l’attività delle altre società di diritto comune e analoghe a quelle che vincolano l’esercizio dell’attività delle pubbliche amministrazioni. Il Comune, sulla base di criteri di correttezza ed efficienza, dovrebbe assicurare una verifica di congruità circa gli asseriti maggiori costi del servizio sostenuti dalla società. Gli effetti discendenti da una corretta impostazione ed esecuzione dei rapporti tra i due soggetti, la società e il Comune, cooperanti al perseguimento del medesimo fine pubblico, non possono prescindere da una corretta imputazione dei costi a qualunque titolo sostenuti per il servizio, sia che gli stessi siano imputabili alla società e quindi alla responsabilità degli amministratori, sia invece al Comune, come effetto indiretto di una eventuale perdita di gestione della società partecipata.
Comune di Faicchio – Deliberazione Par n. 2/2006 Oggetto: utilizzazione, da parte del Comune, dei fondi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, per il finanziamento di debiti fuori bilancio, avendo verificato l’impossibilità di finanziare tali debiti con altre entrate e/o con l’avanzo di amministrazione. Esito: parere reso. Principio: per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’art. 194, comma 1, e dell’art. 193, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, possono essere utilizzate, tra le altre, anche le risorse provenienti dalla vendita di beni del patrimonio disponibile.
Comune di Ottaviano – Deliberazione Par n. 3/2006 Oggetto: richiesta di documentazione integrativa e di chiarimenti formulata dai consiglieri comunali relativamente alle proposte di deliberazione portate all’esame del Consiglio (riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio). Diritto di accesso agli atti (vedi Sezione Liguria, deliberazione n. 1/2004). Esito: parere reso. Principio: la richiesta rivolta dai consiglieri comunali agli uffici e agli organi dell’Amministrazione di documenti, di chiarimenti e di necessari atti integrativi della documentazione già prodotta ai fini dell’adozione della deliberazione prevista dagli art. 194, comma 1, e 193, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è non solo legittima ma necessaria per il corretto svolgimento della funzione pubblica. Al diritto dei consiglieri comunali di prendere piena informazione e conoscenza degli atti preparatori e dei provvedimenti prodromici si contrappone la responsabilità degli stessi per l’assunzione di deliberazioni eventualmente adottate in violazione dell’obbligo di informazione e di diligente esercizio delle funzioni.
Comune di Agropoli – Deliberazione Par n. 4/2006 Oggetto: riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di primo e secondo grado, sottoposte o sottoponibili ancora a gravame. Esito: inammissibilità soggettiva, essendo la richiesta formulata da soggetti non legittimati, secondo la normativa vigente (Consiglieri comunali).
Azienda Sanitaria Locale – Salerno 2 – Deliberazione Par n. 5/2006 Oggetto: recupero coattivo dei tickets dovuti da parte di taluni assistiti beneficiari di prestazioni sanitarie rese in regime di esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge n. 724/1994. Esito: inammissibilità soggettiva, essendo la richiesta formulata da un soggetto con legittimato dalla normativa vigente (Direttore generale A.S.L.)
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Comune di Castel San Giovanni - Deliberazione n. 5/2005 (Parere 1/2005) Oggetto: recupero, nei confronti di un dipendente collocato a riposo con decorrenza anno 1994, di una somma eccedente, corrisposta nel periodo compreso tra il trattamento provvisorio di pensione e quello definitivo. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione soggettiva, perché presentata dal responsabile del settore Affari Generali.
Comune di Fidenza - Deliberazione n. 7/2005 (Parere 2/2005) Oggetto: incarichi di rappresentanza ed assistenza legale nei giudizi innanzi le Commissioni tributarie. Esito: parere reso. Principio: l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni deve trovare giustificazione nella mancanza di funzionari interni all’Ente in grado di rappresentare l’Amministrazione nel giudizio tributario, così come previsto dal comma 42, dell’art. 1, della legge n. 311/2004.
Comune di Nibbiano – Deliberazione n. 9/2005/Parere 3 Oggetto: tariffe per la concessione di loculi cimiteriali ai non residenti. Modifiche migliorative introdotte successivamente alla prenotazione e al pagamento dell’acconto. Esito: parere reso. Principio: in forza del principio “tempus regit actum”, la legittimità di un atto o comportamento avente rilevanza giuridica deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento del venire in essere degli stessi. Ciò comporta che in una serie procedimentale, ciascuna fase deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene posta in essere, mentre poi, ai fini della validità del provvedimento finale, è necessaria la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalle norme vigenti nel momento in cui si perfeziona l’atto conclusivo del procedimento.
Regione Emilia Romagna – Deliberazione n. 10/2005/Parere 4 Oggetto: finanziamenti per la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.). Titolarità dei Comuni. Funzione delle A.c.e.r. (Aziende Casa Emilia Romagna). Implicazioni nell’ambito del Patto di stabilità. Esito: parere reso. Principio: in materia di gestione degli alloggi E.r.p., i soggetti titolari dei finanziamenti regionali sono i Comuni, mentre alle A.c.e.r. è riservato soltanto l’utilizzo delle somme messe a disposizione attraverso l’istituto della delegazione di pagamento, senza che si configurino problemi di compatibilità con le leggi finanziarie del 2004 e del 2005. La Regione può conteggiare i finanziamenti, anche in termini di cassa, con una contestuale doppia operazione in entrata e in uscita, ai fini del calcolo del tetto massimo raggiungibile per il rispetto del Patto di stabilità. Non è possibile far rientrare le Acer nell’elencazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla legge n. 311/2004, stante l’esistenza dei requisiti richiesti, cioè il trasferimento in conto capitale da parte della Regione per investimenti che devono essere effettuati dai singoli Comuni. Non è possibile integrare le amministrazioni inserite nel conto consolidato, visto che le stesse vengono individuate attraverso parametri di classificazione del Sec (Sistema economico europeo); tale elenco è soggetto a periodiche revisioni da parte dell’I.s.t.a.t. L’elenco degli enti allegato alla legge n. 311/2004, e richiamato dall’art. 1, comma 5, della legge stessa, ha carattere tassativo.
Comune di Castel Bolognese – Deliberazione n. 1/2006/Parere n. 1 Oggetto: indennità di funzione e gettone di presenza per gli amministratori. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché trattasi di una fattispecie concreta non avente carattere generale.
SEZIONE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Regolamentazione dell’attività consultiva – Deliberazioni nn. 4/2004, 18/2004 e19/2004. (la deliberazione 19/2004 ha apportato modifiche alla deliberazione n. 4/2004)
Comune di Malborghetto-Valbruna - Deliberazione n. 11/2004 Oggetto: contributo stanziato dalla Regione Veneto finalizzato al restauro di un campanile di proprietà della chiesa cattolica. Esito: parere reso. Principio: gli oneri dell’intervento previsto della Regione Veneto sono correttamente imputati all’upb U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004, quindi il Comune è tenuto ad un facere, ma non è diretto beneficiario del contributo. L’attività di recupero del campanile da svolgersi in tali termini appare, pertanto, legittima. Diversa fattispecie giuridica verrebbe a determinarsi ove il Comune intendesse integrare con fondi propri quelli attribuiti, per legge, dalla Regione Veneto.
Comune di Moggio Udinese - Deliberazione n. 20/2004 Oggetto: fideiussione del Comune a garanzia di prestiti personali a circa 120 lavoratori posti in cassa integrazione speciale ed in attesa della relativa indennità. Esito: parere reso. Principio: il ricorso alla fideiussione è previsto nei casi tassativamente indicati dall’art. 207 d.lgs 267/2000 ed è riconducibile al generale divieto per regioni ed enti locali di indebitarsi per spese correnti. Il divieto di indebitarsi dovrebbe indurre gli enti ad affrontare i maggiori oneri solo nei casi in cui sussista un positivo ritorno economico a favore dell’ente, in termini di futuri benefici fiscali o tariffari, per neutralizzare gli effetti negativi del costo del finanziamento. Il rilascio di una garanzia fideiussoria che espone l’Ente a rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore viene assimilata dal legislatore ad una ipotesi di indebitamento, da ricondurre ad operazioni di investimento comportanti futuri vantaggi per la collettività; ipotesi, questa, che non sussiste in caso di operazioni correnti per spese assistenziali.
Comune di San Giovanni Natisone - Deliberazione n. 25/2004 Oggetto: riduzione del canone di un contratto di locazione di un locale di proprietà del comune da adibire a caserma dei carabinieri. Esito: parere reso. Principio: l’esistenza di un interesse generale alla condivisione delle esigenze di ordine pubblico e alla sicurezza del territorio, intestate non solo alle amministrazioni statali ma anche alle amministrazioni locali, legittima il comune a rinunciare a parte del canone locatizio. Art. 39, comma 2, della L. n. 3/2003.
Regione Friuli–Venezia Giulia - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: organici e procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza. Esito: parere reso. Principio: è cura dell’amministrazione regionale attivare procedure di selezione che garantiscano la possibilità, sia al personale interno che ai soggetti esterni possessori dei necessari requisiti, di ricoprire le funzioni dirigenziali, arricchendo così il patrimonio professionale dell’ente.
Comune di Trieste - Deliberazione n. 6/2005 Oggetto: debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000. Esito: parere reso. Principio: è debito fuori bilancio quell’obbligazione pecuniaria, riferibile all’ente ma assunta in violazione delle norme giuscontabilistiche che attengono alla fase della spesa ed in particolare a quelle che regolano l’impegno contabile, da ricondurre al “sistema del bilancio” attraverso il riconoscimento della legittimità del debito nonché attraverso un atto che stabilisca le conseguenze di un’eventuale impossibilità di un siffatto riconoscimento. Il debito viene quindi ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell’ente. Le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di debiti fuori bilancio, previste dall’art. 194 T.U.E.L., per il fatto che il debito si impone “ex se” in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana. L’obbligazione di pagamento si perfeziona con il deposito della sentenza. Va considerato debito fuori bilancio l’impegno contabile assunto a seguito di tale sentenza. I debiti derivanti da sentenza esecutiva in considerazione delle modalità del loro perfezionamento non possono considerarsi come appartenenti al “sistema del bilancio”, ma a tale sistema devono pur tuttavia essere ricondotti. Il procedimento di riconoscimento del Consiglio Comunale, e la procedura ad esso propedeutica, costituiscono lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e tali debiti vengono ricondotti a sistema. Resta riservata alle valutazioni dell’ente l’opportunità di effettuare un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale. Ma si dovrà tener presente la necessità di non sovradimensionare l’entità dell’accantonamento al fine di non ridurre, in misura superiore al dovuto, l’entità delle risorse da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. L’obbligazione di pagamento deve avvenire il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente. Poiché l’obbligazione trova fonte nella sentenza essa si perfeziona con il deposito della stessa; l’impegno non può, pertanto, essere assunto in epoca antecedente a tale deposito, difettando fino a quel momento i presupposti previsti dall’art. 183 d.lgs. 267/2000 per l’assunzione dell’impegno contabile (conforme, Sezione Campania, deliberazione n. 4/2005).
SEZIONE REGIONALE LAZIO
Comune di Santa Marinella - Deliberazione n. 4/2004 Oggetto: rimborso spese legali ad amministratori pubblici assolti. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario comunale) e per evitare interferenze con la funzione giurisdizionale. Comune di San Felice Circeo - Deliberazione n. 7/2004 Oggetto: diritti di eventuali terzi possessori di beni pubblici, gravati da uso civico. Acquisto per usucapione. Esito: parere reso. Principio: i beni pubblici si distinguono in beni del patrimonio disponibile e beni del patrimonio indisponibile. Fanno parte del patrimonio indisponibile quei beni che non possono essere sottratti alla destinazione ricevuta se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano e sono soggetti al regime pubblicistico solo fino a quando duri tale destinazione; fino a quel momento sono inalienabili, impignorabili e inidonei a formare oggetto dei negozi di diritto privato ed essere usucapiti. Fanno invece parte del patrimonio disponibile tutti quei beni che non sono idonei all’assolvimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio o che, pure avendo avuto tale idoneità, sono stati dismessi dal servizio pubblico. Tali beni sono soggetti alle norme di diritto privato e sono quindi inalienabili e pignorabili; possono formare oggetto di negozi di diritto privato, possono essere acquistati dai privati anche mediante usucapione e, se mobili, mediante il possesso di buona fede.
Comune di Anagni - Deliberazione n. 10/2004 Oggetto: rimborso spese legali sostenute da ex amministratori e funzionari comunali. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario generale del Comune).
Comune di Lanuvio - Deliberazione n. 11/2004 Oggetto: procedure attivate dai responsabili degli uffici comunali per la gestione del patrimonio immobiliare e del servizio idrico. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Consiglieri comunali). Comune di Santa Marinella - Deliberazione n. 14/2004 Oggetto: rimborso spese legali sostenute da amministratori e funzionari pubblici assolti. Esito: parere reso. Principio: il diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia dal funzionario che dall’amministratore non possono essere incondizionati ma devono essere subordinati alle valutazioni che l’Ente è tenuto a fare di volta in volta al fine di assicurare la più corretta amministrazione delle risorse pubbliche. L’Ente locale, prima di assumere a proprio carico le suddette spese, deve accertare la sussistenza delle seguenti condizioni: a) necessità che il funzionario pubblico abbia agito al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, senza porsi in contrasto e conflitto con quelli dell’Ente che rappresenta; b) esistenza di una diretta connessione tra contenzioso processuale e carica dei soggetti sottoposti a giudizio; c) conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione passata in giudicato.
Deliberazione n. 6-C-2005 Oggetto: definizione di un nuovo orientamento con riguardo al rimborso delle spese legali. Principio: l’indirizzo di cui alla deliberazione n. 14/2004 non è più invocabile per determinare la condotta degli amministratori locali in materia di spese legali, in conformità ai nuovi criteri di inammissibilità delle richieste di parere, definiti secondo gli orientamenti emersi nell’adunanza della Sezione delle Autonomie in data 26 maggio 2005.
Commissario prefettizio Consorzio Acquedotto Doganella - Deliberazione 7/C/2005 Oggetto: normativa da applicare per la gestione del servizio idrico in capo al Consorzio. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente e, sotto il profilo oggettivo, perché l’esame del quesito potrebbe implicare ingerenze con l’attività giurisdizionale ovvero inquirente della Corte.
Comune di Genazzano - Deliberazione 8-C-2005 Oggetto: rinnovo di un contratto con un libero professionista. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente (Segretario comunale). Comune di Montopoli Sabina - Deliberazione 9-C-2005 Oggetto: controllo e verifica di conto consuntivo. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, essendo la richiesta riferita ad un caso concreto da esaminare in diversa sede.
Comune di Ardea (Rm) - Deliberazione 11-C-2005 SEZIONE REGIONALE LIGURIA
Comune di Lumarzo – Deliberazione n. 1/2003Oggetto: assoggettabilità ad esecuzione forzata di risorse a destinazione vincolata ai sensi dell’art. 159 T.U. n. 267/2003, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003. Esito: parere reso. Principio: non sono soggetti ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L., le somme destinate: al pagamento della retribuzione del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, alle spese per l’espletamento dei servizi locali indispensabili. Tale qualificata protezione non opera in via automatica, ma richiede come indispensabile la formale assunzione, semestralmente, della deliberazione, da notificarsi al tesoriere, con la quale l’ente locale quantifica le somme destinate alle spese che si intendono vincolare, non essendo sufficienti le iscrizioni in bilancio delle correlate poste di entrata e di uscita. Vanno altresì aggiunte le ulteriori modalità introdotte additivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 211/2003 (cioè l’emissione di mandati di pagamento per le finalità definite seguendo l’ordine cronologico, o attraverso le deliberazioni di impegno dell’ente stesso). Anche le somme a destinazione vincolata possono essere assoggettate ad atti di pignoramento del creditore, poiché il vincolo di destinazione costituisce un limite per l’attività di gestione del bilancio dell’amministrazione dell’ente che non può cambiare la destinazione, ma non circostanza opponibile, secondo le norme di diritto comune, ai terzi creditori procedenti, tranne i casi in cui le entrate a specifica destinazione siano espressamente sottratte dal legislatore alla procedura esecutiva.
Comune di Bargagli – Deliberazione n. 1/2004Oggetto: rilascio di copie di deliberazioni e di documenti richiesti dai consiglieri di minoranza. Esito: parere reso. Principio: il comune può stabilire, con regolamento, le modalità di esercizio del diritto di prendere visione degli atti utili, cioè strumentali all’espletamento del mandato, disponendo che il rilascio delle copie della documentazione necessaria avvenga con il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali, si da realizzare un razionale e giusto contemperamento fra le esigenze di garanzia del diritto di accesso spettante “razione officii” a ciascun Consigliere Comunale (artt. 43, c. 2, e 125 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267) e l’onere rilevante per la gestione dell’ente locale.
Comune di Rapallo – Deliberazione n. 2/2004 Oggetto: utilizzazione dei fondi vincolati per la costruzione di un impianto di depurazione. Esito: parere reso. Principio: i fondi vincolati provenienti dalla tariffa introitata, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 36 del 1994 e 183, c 5, d.lgs 267/2000, non possono essere svincolati con registrazione delle somme in economia di spesa sugli impegni e facendo affluire tali risorse nell’avanzo di amministrazione per il successivo finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle previste dalla legge. Il vincolo permane anche a seguito del nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato, sulla base della convenzione stipulata con le società affidatarie.
Comune di Porto Venere – Deliberazione n. 1/2005 Oggetto: debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna. Esito: inammissibilità, poiché il parere è stato richiesto dopo aver assunto il provvedimento. Principio: il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva può essere coperto da mutuo, ai sensi dell’art. 194, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. La legittimità dell’operazione dell’indebitamento, secondo quanto emerge dagli orientamenti della Cassa Depositi e Prestiti, per la concessione dei mutui a copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e riferiti a spese di parte corrente, è ammessa nella sola ipotesi che essi siano maturati anteriormente all’8.11.2001.
Comune di Varazze – Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: riconoscimento quale debito fuori bilancio della spesa di ripianamento della quota di perdita di esercizio 2003 a carico del comune in una società di capitali istituita per il servizio di trasporto pubblico e riconducibilità all’art. 194 comma 1, lettera c), T.U.E.L. Esito: parere reso. Principio: l’art. 194 è stato dettato per arginare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio, introduce un’elencazione, da considerarsi tassativa, dei casi in cui sia possibile rendere legittimi debiti non previsti in sede di programmazione annuale e per disciplinare le modalità della relativa copertura. La formulazione della lett. c) dell’art. 194 T.U.E.L. fa ritenere che può essere riconosciuta la tipologia dei debiti fuori bilancio soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale della società di cui l’ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina codicistica o di altre norme speciali cui la lettera c) fa espresso rinvio. Nel caso di specie, il ripiano della perdita riscontrata nella gestione aziendale della società partecipata non può essere considerata una ricapitalizzazione, nei sensi e nei limiti di operatività fissati dal codice civile; nella specie, infatti, le perdite registrate non comportano nessuna delle riduzioni previste dal codice, a fronte delle quali è previsto l’obbligo della ricostruzione del capitale sociale. La deliberazione assunta dall’assemblea della società di porre a carico dei soci il ripiano dei debiti è frutto di una scelta gestionale che trova fondamento in una riconosciuta esigenza di liquidità aziendale, piuttosto che in un obbligo imposto dal codice civile, per cui esso dà luogo ad una modalità di ripiano delle perdite il cui debito, a carico del comune, non è suscettibile di essere riconosciuto legittimo ex art. 194 lettera c) T.U.E.L.
Provincia di Genova – Deliberazione n. 3/2005 Oggetto: modalità di riscossione dei canoni demaniali del demanio idrico. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimità del soggetto richiedente (Direttore dell’area difesa del suolo e opere ambientali).
Comune di Loano – Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: problematiche inerenti alla stipula del contratto decentrato integrativo dei dipendenti comunali. Esito: inammissibilità oggettiva perché la tematica della contrattazione collettiva non rientra nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Varazze – Deliberazione n. 5/2005 Oggetto: problematiche inerenti alla stipula del contratto decentrato integrativo del dipendente comunale. Esito:inammissibilità oggettiva perché la tematica della contrattazione collettiva non rientra nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Cogorno – Deliberazione n. 6/2005 Oggetto: definizione delle procedure per l’assunzione di alcune unità di personale. Esito: inammissibilità per mancanza di legittimità del soggetto richiedente (responsabile del servizio del personale del comune) e altresì perché la materia non rientra fra quelle di contabilità pubblica.
Comune di Varazze – Deliberazione n. 7/2005 Oggetto: destinazione a finalità previdenziali ed assistenziali dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada. Esito: inammissibilità, poiché il parere è stato richiesto successivamente all’adozione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
Comune di Savona – Deliberazione n. 8/2005 Oggetto: legittimità dell’erogazione della spesa relativa al pagamento di un indennizzo per un fabbricato ad uso industriale acquisito in proprietà dal Comune per accessione. Esito: inammissibilità, poiché la questione è oggettivamente estranea alla materia della contabilità pubblica.
Comune di Alassio – Deliberazione Parere n. 9/2005 Oggetto: schema di convenzione per regolare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune ed una società a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico integrato. Clausola specifica relativa alla retroattività delle nuove pattuizioni concernenti il pagamento del canone, con esonero della società dall’obbligo di corrispondere gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle opere idriche. Esito: parere reso. Principio: la modifica contrattuale, non essendo imposta da esigenze di adeguamento a disposizioni cogenti successive alla stipula del vecchio contratto di servizio, è espressione di una scelta del Comune che si traduce in una parziale rimessione del debito per oneri di ammortamento di mutui che l’originario servizio aveva posto a carico della società. Lo schema negoziale assume le caratteristiche di un atto di liberalità nei confronti della società, come tale consentito solo se presidiato dalla sussistenza motivata di un interesse pubblico che legittimi il sacrificio finanziario dell’Ente. Infatti l’autonomia contrattuale della pubblica amministrazione può dispiegarsi liberamente purchè sussista un interesse pubblico. In tale fattispecie però tale interesse pubblico sembra non sussistere. E’ pertanto da negarsi la possibilità di conferire efficacia retroattiva a modificazioni contrattuali.
Comune di Alassio – Deliberazione Parere n. 10/2005 Oggetto: revisione periodica del prezzo nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Esito: parere reso. Principio: le variazioni annuali del canone, determinate dall’incremento di prezzo nelle sue componenti, devono essere aggiunte allo stesso, in modo che la misura del canone che ne deriva sia conforme ai prezzi di mercato e possa fornire oggetto di eventuali ulteriori incrementi negli anni successivi. Solo in tal modo, il canone originariamente pattuito potrà conservare inalterato il valore originario per tutta la durata del contratto.
Comune di Serra Riccò – Deliberazione Parere n. 11/2005 Oggetto: interpretazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte riguardante la nomina del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta prospettata da un soggetto non legittimato (Consigliere comunale).
Comune di Sanremo – Deliberazione Parere n. 12/2005 Oggetto: rinnovo dell’incarico ad alto contenuto di professionalità (direzione artistica) a medesimo professionista, conferito nelle forme del contratto di lavoro autonomo (ex art. 110, comma 6, d.lgs. n. 267/2000 e art. 2222 cod. civ.). Esito: parere reso. Principio: rientra nella potestà regolamentare cui fa rinvio l’art. 110, comma 6, del T.U.E.L., la possibilità, da parte del Comune, di disciplinare le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto dei criteri sostanziali e formali fissati dalla norma statale (determinatezza degli obiettivi, alta professionalità della collaborazione, disciplina convenzionale e termine del relativo rapporto precedente) e tenendo conto dei criteri e principi generali in tema di incarichi. Il ricorso ad esperti esterni, individuti intuitu personae, rappresenta una deroga alle norme generali vigenti in materia di assunzione ed è pertanto consentito quando si verifichino esigenze straordinarie ed eccezionali alle quali non può farsi fronte con le professionalità interne e sempre che l’instaurazione dei relativi rapporti avvenga a termine e per obiettivi determinati. E’ riconosciuta all’amministrazione la facoltà di procedere ad un rinnovo degli incarichi, non rinvenendosi nell’ordinamento una disposizione normativa che vieti in modo espresso tale possibilità, quando sussistano i presupposti ed i requisiti posti alla base del conferimento originario, che delineano i confini entro i quali la discrezionalità dell’Ente può esplicarsi.
Comune di Alassio – Deliberazione Parere n. 13/2005 Oggetto: clausola di revisione del prezzo contenuta nel contratto rinnovato. Modalità di applicazione. Esito: parere reso. Principio: diversi fra loro sono gli istituti del rinnovo contrattuale e della proroga, dal punto di vista giuridico. Infatti, con il rinnovo, si stipula con il medesimo contraente un contratto nuovo, adottando l’identico contenuto del precedente contratto già scaduto; con la proroga, invece, si sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta integralmente regolato dalla convenzione accessiva all’atto originario di affidamento del servizio. Nel caso di contratto rinnovato, la disciplina regolatrice va rinvenuta nel solo contratto rinnovato e il contratto originario sopravvive solo limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate nel nuovo accordo. Quindi, ai fini della revisione prezzi, è al corrispettivo del contratto rinnovato che bisogna far riferimento e non a quello precedente e, trattandosi di nuovo contratto, avente una natura distinta da quello precedente, il calcolo revisionale andrà effettuato a decorrere dal secondo anno.
SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Comune di Caselle Lurani - Deliberazione n. 1/2004 Oggetto: gestione entrate provenienti dal rilascio di permessi di costruzione e schema di regolamento per l’impiego delle relative risorse. Esito: parere reso. Principio: le entrate relative ai permessi a costruire non hanno più vincolo di destinazione dopo l’approvazione dell’art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 che ha abrogato l’art. 12 legge n. 10/1977. Le relative entrate sono da iscrivere nel titolo I° (entrate tributarie), categoria 2 (tasse), del bilancio comunale. Le entrate relative ai contributi di costruzione entrano, secondo il principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese. Le relative entrate devono essere ricomprese nel calcolo prescritto dall’art. 162 T.U.E.L. e pertanto concorrono a determinare l’equilibrio della situazione corrente dell’ente secondo il principio del pareggio finanziario del bilancio. Le entrate provenienti dai permessi a costruire devono essere accertate sulla base di introiti effettivi. L’indicazione restrittiva rispetto ai criteri generali di accertamento delle entrate che si basano su un credito certo, liquido ed esigibile, è stata dettata per evitare previsioni non attendibili sulle entrate correnti con conseguenze negative, nel corso della gestione, sull’equilibrio del bilancio.
Comune di Bonate Sotto - Deliberazione n. 1/pareri/2005 Oggetto: concessione di contributo, a fondo perduto, a scuola materna trasformata in persona giuridica di diritto privato. Esito: parere reso. Principio: i contributi alle scuole private sono previsti dalla legge regionale lombarda n. 8/1999 per i soli casi di interventi in ordine ai costi della gestione e di funzionamento. Non è pertanto ammissibile la richiesta di un contributo comunale, a fondo perduto, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di proprietà della fondazione non trattandosi di un contributo per il funzionamento.
Comune di Cantu’ - Deliberazione n. 2/pareri/2005 Oggetto: applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e sui terreni edificabili non lottizzati. Esito: inammissibilità, poiché la richiesta di parere si propone la finalità di ottenere un suggerimento pratico in ordine al comportamento che all’Amministrazione conviene tenere,allo scopo di cautelarsi da future responsabilità, in una materia affidata alla competenza di organi giurisdizionali.
Comune di Gardone Riviera - Deliberazione n. 3/pareri/2005 Oggetto: variazione di bilancio. Esito: inammissibilità perché la richiesta è successiva all’adozione del provvedimento.
Comune di Quinzano Dell’Oglio - Deliberazione n. 4/pareri/2005 Oggetto: anticipazioni di cassa da parte del tesoriere comunale. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, al fine di evitare ingerenze con la funzione giurisdizionale.
Comune di Cantu’ – Deliberazione n. 5/pareri/2005 Oggetto: durata del termine di prescrizione del rimborso dei canoni di fognatura riscossi dal comune e non dovuti. Esito: parere reso. Principio: dopo la trasformazione del canone per la fognatura e depurazione da tributo comunale a corrispettivo, la restituzione delle somme risultate non dovute è soggetta alla disciplina generale prevista dal codice civile. Pertanto, il diritto degli utenti di chiedere la restituzione delle somme rientra nella previsione dell’art. 2033 Cod.civ., con la conseguenza che ad esso si applica il termine decennale della prescrizione ordinaria, stabilito dall’art. 2946 Cod.civ. Comune di Azzano San Paolo (Bg) – Deliberazione n. 6/pareri/2005 Oggetto: assunzione a carico dell’ente della copertura assicurativa, per responsabilità per danni patrimoniali, per i dipendenti responsabili di settore. Clausola prevista nel contratto collettivo. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché l’interpretazione dei contratti collettivi non rientra nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Verolavecchia – Deliberazione n. 7/pareri/2005 Oggetto: riconoscimento di debiti fuori bilancio, al fine di far fronte a spese cimiteriali eseguite in esubero rispetto ai lavori preventivamente autorizzati e previsti da un apposito progetto approvato e regolarmente finanziato. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, essendo la richiesta di parere funzionale all’adozione di uno specifico atto amministrativo di gestione di competenza dell’Amministrazione comunale e quindi comporta il coinvolgimento della Corte in funzioni di amministrazione attiva.
Oggetto: donazione di un terreno ed erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di una Fondazione, ex I.P.A.B. poi trasformata in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, perchè il quesito riguarda un caso specifico ed è volto ad ottenere un preventivo avallo della Corte al fine di evitare possibili azioni di responsabilità amministrativa.
Comune di Merate – Deliberazione n. 9/pareri/2005 Oggetto: convenienza ed opportunità per l’Amministrazione di concludere un atto di transazione con una società. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché la richiesta non riguarda un atto generale, essendo volta ad ottenere un suggerimento pratico circa la scelta più conveniente per l’Amministrazione, e verte su una problematica non rientrante nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Ramponio Verna – Deliberazione n. 10/pareri/2005 Oggetto: corretta modalità di calcolo dei canoni da pagare sui terreni gravati da livelli. Esito: inammissibilità, poiché la richiesta non verte su un atto generale ma su un caso specifico, peraltro non rientrante nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Candia Lomellina – Deliberazione n. 1/pareri/2006 Oggetto: sanzione comminata dalla precedente amministrazione comunale ad alcuni privati per l’esecuzione non autorizzata di lavori di scavo e di estrazione di materiale in un bacino idrico. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta verte su un fatto gestionale specifico e non su un atto generale ed è, inoltre, volta ad ottenere un parere successivo su un provvedimento formalmente e compiutamente già adottato.
Comune di Capriolo – Deliberazione n. 2/pareri/2006 Oggetto: adempimento, da parte dell’Ente locale, di un debito prescritto ed applicabilità all’Amministrazione pubblica dell’art. 2034 cod.civ. (obbligazioni naturali). Esito: inammissibilità, poiché la richiesta attiene ad una fattispecie concreta. Al fine di definire la questione di principio, si è osservato che l’istituto del pagamento del debito prescritto appare riconducibile in via esclusiva ad una posizione di libera disponibilità dei propri interessi, propria del soggetto privato, e non della pubblica amministrazione, la quale deve improntare la propria azione ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento. Pertanto, va rilevata l’inammissibilità della rinuncia alla prescrizione da parte dell’Ente. Inoltre, l’applicabilità dei principi civilistici risulta preclusa con riguardo alle disposizioni in materia di contabilità pubblica le quali appaiono dirette alla disciplina della gestione finanziaria, con il conseguente eventuale assoggettamento, qualora si ravvisino i presupposti, a responsabilità per danno all’erario, nel caso di inosservanza delle disposizioni stesse da parte dei funzionari responsabili.
Comune di Basiglio – Deliberazione n. 3/pareri/2006 Oggetto: errori relativi a somme iscritte in bilancio come accertamenti di natura tributaria, non incassate nell’anno di competenza e riportate a residuo, a seguito di istanza di rettifica da parte dei contribuenti; ricorso all’istituto dell’autotutela. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta verte su una questione concreta e non su un’ipotesi di carattere generale ed è, altresì, volta ad ottenere un suggerimento pratico circa la scelta più conveniente per l’Amministrazione, anche nella prospettiva di cautelarsi da future azioni giudiziarie promosse dai contribuenti e da eventuale responsabilità per danno erariale.
SEZIONE REGIONALE MARCHE
Comune di Ascoli Piceno - Deliberazione n. 3/2005 Oggetto: affidamento di incarico professionale ad esterno all’amministrazione per la predisposizione del nuovo statuto comunale e del regolamento del funzionamento del Consiglio. Esito: inammissibilità perché non ha ad oggetto una questione generale, ma la risoluzione di un quesito pratico.
Comunita’ Montana Del Catria e Cesano - Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: spesa per consulenza finanziata da fondi a specifica destinazione inserita nel “POR Marche obiettivo 3” riferita ad un progetto della comunità montana. In particolare il parere è finalizzato ad accertare se le limitazioni di cui all’art. 1, commi 11 e 42 della legge 30.12.2004 n. 311, debbano essere applicate anche a spese di consulenze gravanti su contributi a specifica destinazione. Esito: inammissibilità perché non ha ad oggetto una questione generale ma la risoluzione di un quesito pratico.
Comune di Acquasanta Terme - Deliberazione n. 8/2005 Oggetto: rimborso spese legali a soggetti sottoposti a giudizio innanzi la Corte dei conti. Esito: inammissibilità per carenza del requisito oggettivo poiché l’oggetto della richiesta non rientra nella materia della contabilità pubblica, non riveste il carattere della generalità nell’interpretazione di norme sottostanti e, infine, perchè il parere sarebbe indirizzato ad orientare l’amministrazione nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario e potrebbe, pertanto, interferire con le funzioni intestate ad altri organi.
Comune di Appignano – Deliberazione n. 9/Par/2005 Oggetto: deliberazione di una fondazione che svolge attività di ricovero ed assistenza per soggetti bisognosi in tema di cessioni di aree P.e.e.p. (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare) ad un Comune limitrofo. Esito: inammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, la richiesta di parere è presentata da un soggetto non contemplato dalla normativa vigente tra quelli legittimati a proporre le richieste di parere (trattasi del vice Sindaco ed Assessore alla Cultura-Istruzione del Comune). Inoltre, la questione prospettata non verte sulla materia della contabilità pubblica, afferendo ad un atto gestionale, di tipo specifico, privo di rilevanza generale. Il quesito, peraltro, implica valutazioni di comportamenti amministrativi e/o di fatti già compiuti e di provvedimenti formalmente adottati, ma non ancora eseguiti, presentando commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte.
Comune di Camerano – Deliberazione n. 11/2005 Oggetto: applicazione dell’art. 31 C.C.N.L.-enti locali 2004, relativamente alla possibilità, per lo svolgimento di attività di carattere straordinario, di fare eseguire il lavoro da parte degli uffici, destinando alla remunerazione dello stesso ulteriori risorse di bilancio nel limite massimo del 50% del costo dell’eventuale affidamento all’esterno. Applicazione dell’art. 43 del C.C.N.L. 2000, relativamente alla stipula di un polizza assicurativa per la responsabilità civile, compreso il patrocinio legale, a favore dei dipendenti o dei loro sostituti a cui è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e segg. del C.C.N.L. 1999, o il rimborso agli stessi della spesa per la polizza già contratta per i casi diversi da responsabilità per dolo o colpa grave. Esito: parere reso. Principio: la materia della contrattazione collettiva non attiene alla contabilità pubblica ma, ai fini di principio, si è precisato che le risorse finanziarie indicate nell’art. 31 C.C.N.L. 2004 sono tassative; peraltro, non essendo possibile evincere secondo quali criteri e parametri si possa pervenire alla menzionata quantificazione del 50%, né tantomeno cosa si debba ritenere per attività di carattere straordinario, è da escludersi la possibilità prospettata dal Comune. Con riguardo all’applicazione dell’art. 43 C.C.N.L., la richiesta è stata ritenuta inammissibile perché è suscettibile di implicazioni con l’attività giurisdizionale. In linea esclusivamente interpretativa, va evidenziato che la copertura assicurativa sarebbe prevista dalla norma contrattuale soltanto per i dirigenti e non per i sostituti o i supplenti (si veda Sezione Lombardia, deliberazione n. 6/2005).
Comune di Montecosaro – Deliberazione n. 12/2005 Oggetto: stipula di un atto di transazione a seguito di sentenza del giudice amministrativo attinente l’approvazione dei verbali di procedura concorsuale. Esito: inammissibilità, poiché sussistono implicazioni con l’attività giurisdizionale, visto che è stato presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.a.r., e con azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale di competenza della Procura regionale.
SEZIONE REGIONALE MOLISE
Comuni di Colli al Volturno e Rocchetta al Volturno - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: riconoscimento di un debito pro-quota relativo ad una situazione debitoria di un consorzio di cui entrambi i comuni sono soci. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché si tratta di questioni concernenti le specifiche modalità di gestione da parte del Consorzio, oggetto di valutazioni da parte della Procura regionale, peraltro già oggetto di una controversia fra il Consorzio, il Commissario straordinario e i Comuni. L’espletamento dell’attività consultiva è escluso nel caso in cui essa vada ad incidere su un contenzioso in atto o in fieri, poiché in tali casi l’esercizio della funzione stessa potrebbe dar luogo a possibili conflitti funzionali, con specifico riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno all’erario.
Comunità Montana “Cigno-Valle Bifemo”, sita in Casacalenda (Cb) - Deliberazione n. 3/PAR/2005 Oggetto:incarico esterno di consulenza e collaborazione. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente. Infatti, la legittimazione è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma, stante la natura speciale che la funzione consultiva assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte dei conti.
SEZIONE REGIONALE PIEMONTE
Comune di Torino - Deliberazione n. 1/2004 Oggetto: integrazione dell’art. 12 del regolamento polizia urbana inerente le spese di manutenzione per gli ambienti porticati, in occasione di eventi eccezionali. Esito: parere reso. Principio: è’ ammissibile la concessione di un contributo a fondo perduto da parte del comune per la manutenzione e la ristrutturazione degli ambienti porticati, di proprietà privata, gravati da servitù di uso pubblico, in occasione di eventi eccezionali di rilevanza internazionale, per ragioni di ordine pubblico a salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana degli edifici.
Comune di Torino - Deliberazione n. 1/2005 Oggetto: regolamento relativo alla disciplina dei contratti. Esito: parere reso (con osservazioni modificative). Principio: è necessario che la disciplina richiami espressamente gli istituti previsti dalle norme comunitarie e nazionali con riguardo a specifici istituti definiti dalla norma regolamentare.
Comune di Bollengo - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: richiesta relativa alla qualificazione contabile derivante dai contributi riscossi dai comuni in materia edilizia. Esito: parere reso. Principio: le entrate relative ai permessi a costruire non hanno più vincolo di destinazione dopo l’approvazione dell’art. 136, c 2, D.P.R. 380/2001 che ha abrogato l’art. 12 legge 10/1977. Le relative entrate sono da iscrivere nel titolo I° (entrate tributarie), categoria 2 (tasse), del bilancio comunale. Le entrate relative ai contributi di costruzione entrano, secondo i principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese e devono essere ricomprese nel calcolo prescritto dall’art. 162 T.U.E.L., concorrendo a determinare l’equilibrio della situazione corrente dell’ente secondo il principio del pareggio finanziario del bilancio. Le entrate provenienti dai permessi a costruire devono essere accertate sulla base di introiti effettivi, al fine di evitare previsioni non attendibili che comporterebbero squilibri al bilancio (conforme Sez. Lombardia, delib. n. 1/2004 e Sez. Toscana, delib. n. 1/2005). Comune di Limone Piemonte - Deliberazione n. 3/2005 Esito: inammissibilità perché la richiesta verte su un atto già adottato e perfezionato.
Comune di Castello Di Annone - Deliberazione n. 4/2005 Oggetto: ripartizione delle spese per il funzionamento delle scuole elementari e materne. Esito: inammissibilità soggettiva per mancanza di legittimazione del soggetto proponente (Segretario comunale).
Azienda sanitaria ospedaliera S. Anna del Comune di Torino- Deliberazione n. 5/2005 Oggetto: conferimento di incarichi professionali per consulenza. Esito: inammissibilità soggettiva per mancanza di legittimazione del soggetto proponente (A.s.l.). Comune di Leini (To) - Deliberazione n. 7/2005 Oggetto: interpretazione dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di termine di approvazione del rendiconto della gestione. Possibilità di differimento del termine. Esito: parere reso. Principio: è incongruente ogni differimento del termine di approvazione del bilancio comunale.
Comune di Rivarolo Canadese (To) - Deliberazione n. 8/2005 Esito: inammissibilità per mancanza di legittimazione del richiedente (Responsabile del Servizio finanziario dell’Amministrazione comunale).
La Sezione si è inoltre pronunciata con due deliberazioni, la n. 6 e la n. 9 del 2005, dichiarando inammissibili due richieste di pareri provenienti da due privati cittadini.
Unione di Comuni di Barzola, Coniolo, Morano sul Po, Pontestura e Villanova Monferrato - Deliberazione n. 10/Par/2005 Oggetto: realizzazione di un’unica struttura operativa per la funzione di controllo di gestione sia con riguardo all’attività dell’Unione di Comuni che per quella dei singoli enti. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta formulata da un soggetto non contemplato dalla l. n. 131/2003, nonché sotto il profilo oggettivo in quanto l’esame del quesito potrebbe implicare ingerenze con l’attività giurisdizionale ovvero inquirente della Corte.
Sindaci dei Comuni di Candiolo, Nichelino, None e Vinoso – Deliberazione n. 11/Par. /2005 Oggetto: determinazione del canone di locazione di immobili facenti parte del patrimonio comunale da concedere in locazione ad un Consorzio comunale socio-assistenziale. Esito: parere reso.
Ragioneria Provinciale dello Stato di Torino – Deliberazione n. 12/Par./2005 Oggetto: assoggettamento al visto di legittimità dei provvedimenti di incarichi aggiuntivi e di reggenza. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, poiché la richiesta proviene da un soggetto non contemplato dalla l. n. 131/2003, nonchè sotto il profilo oggettivo in quanto l’ambito su cui verte la richiesta non rientra nelle casistiche delineate nelle linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività consultiva; inoltre, l’esame del quesito potrebbe implicare ingerenze con l’attività giurisdizionale ovvero inquirente della Corte.
Unione dei Comuni Terre di Po e Colline di Monferrato - Deliberazione n. 13/Par/2005 Oggetto: oneri pluriennali dovuti all’Unione da parte del Comune recedente. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta formulata da un soggetto non contemplato dalla legge n. 131/2003, nonchè sotto il profilo oggettivo in quanto l’ambito su cui verte la richiesta non rientra nelle casistiche delineate nelle linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività consultiva; inoltre, l’esame del quesito potrebbe implicare ingerenze con l’attività giurisdizionale ovvero inquirente della Corte.
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino, con sede nel Comune di Romentino – Deliberazione n. 14/Par/2005 Oggetto: obbligo, in capo ai consorzi, di trasmettere alla Corte dei conti il referto sul controllo di gestione, ai sensi dell’art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000. Esito: inammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, la richiesta di parere è presentata da un soggetto non contemplato dalla normativa vigente tra quelli legittimati a proporre le richieste di parere (trattasi di un Consorzio) e la questione prospettata non verte su un atto di rilevanza generale.
Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14-Covar 14 – con sede in Carignano – Deliberazione n. 15/Par/2005 Oggetto: applicazione ai dipendenti del Covar 14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali. Esito: inammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, la richiesta di parere è presentata da un consorzio, soggetto non contemplato dalla normativa vigente tra quelli legittimati a proporre le richieste di parere. Inoltre, la questione prospettata non rientra nella materia della contabilità pubblica, non verte su un atto di rilevanza generale, né su atti o schemi di normazione primaria, e non è inerente all’interpretazione di norme vigenti. Il quesito, peraltro, potrebbe implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie degli organi requirenti della Corte.
Comune di Trecate – Deliberazione n. 16/Par/2005 Oggetto: natura obbligatoria dell’attività di controllo di gestione e conseguente obbligo di inoltro alla Corte dei conti del referto, ai sensi dell’art. 198 bis del d.lgs. n. 267 del 2000. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo. Infatti, la questione prospettata non verte su un atto di rilevanza generale, né su atti o schemi di normazione primaria, e non è inerente all’interpretazione di norme vigenti. Il quesito, peraltro, potrebbe implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie degli organi requirenti della Corte.
Comune di Torino – Deliberazione n. 17/Par/2005 Oggetto: alienazione di un immobile di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile della Città, ad una società per azioni a capitale interamente pubblico e con partecipazione maggioritaria del Comune di Torino. Esito: inammissibilità sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta di parere presentata da soggetti non legittimati a proporre le richieste di parere (Assessore alla Gestione dell’Azienda Comune e del Direttore della Divisione Patrimonio).
Comune di Galliate – Deliberazione n. 18/Par/2005 Oggetto: affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, a soggetti esterni per adempimenti obbligatori per legge. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo. Infatti, la questione prospettata non verte su un atto di rilevanza generale, né su atti o schemi di normazione primaria, e non è inerente all’interpretazione di norme vigenti. Il quesito, peraltro, potrebbe implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie degli organi requirenti della Corte.
Comune di Valperga – Deliberazione n. 19/Par/2005 Oggetto: rimborso spese processuali ad un consigliere comunale. Esito: inammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, la richiesta di parere è presentata da un soggetto non legittimato (Segretario comunale). Inoltre, la questione prospettata non rientra nella materia della contabilità pubblica, non verte su un atto di rilevanza generale, né su atti o schemi di normazione primaria, e non è inerente all’interpretazione di norme vigenti. Il quesito, peraltro, potrebbe implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie degli organi requirenti della Corte.
Comune di Torino – Deliberazione n. 1/Par./2006 Oggetto: alienazione di un immobile (sede del Corpo di Polizia Municipale), facente parte del patrimonio indisponibile, ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico e con partecipazione maggioritaria del Comune, che gestisce il servizio idrico integrato. Esito: parere reso. Principio: la cessazione della destinazione ad uso pubblico del bene costituisce fondamento per la modifica del regime giuridico del bene. Con l’alienazione non verrebbe meno la destinazione funzionale del bene al soddisfacimento di un pubblico interesse, visto che l’immobile verrebbe destinato a sede di servizi pubblici e che tale destinazione costituisce un vincolo per la società; inoltre, il Comune avrebbe un diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile in caso di alienazione. Il ricorso alla trattativa privata, disciplina della scelta del contraente assistita da “speciali ed eccezionali circostanze”, sarebbe giustificata, nel caso di specie, dal fatto che solo l’acquisizione di quel bene può soddisfare l’interesse pubblico del concessionario del servizio. Il Comune, nel perseguire l’interesse pubblico, dovrà in ogni caso svolgere le valutazioni di opportunità di competenza, al fine di definire se, a fronte della economicità, avuto riguardo in particolar modo a possibili soluzioni alternative rispetto all’alienazione del bene (quali l’affitto o la permuta con altri beni immobili già conferiti alla società), ed ai costi derivanti dalla individuazione di una diversa soluzione logistica per il Corpo di Polizia Municipale.
Comune di Monastero Bormida – Deliberazione n. 2/Par./2006 SEZIONE REGIONALE PUGLIA
Comune di Monopoli – Deliberazione n. 1/Par./2005 Oggetto: incarico a professionista esterno per la redazione del nuovo piano urbanistico generale. Esito: parere reso. Principio: l’incarico appartiene alla tipologia di cui all’art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, rientrando nel genere di incarichi di studio ivi espressamente contemplati.
Comune di Crispiano – Deliberazione n. 2/Par./2005 Oggetto: rimborso di spese legali ad un ex amministratore afferente ad un procedimento penale conclusosi con sentenza passata in giudicato. Esito: inammissibilità, in primo luogo, perchè la richiesta riguarda un singolo atto di gestione e, in secondo luogo, perché la richiesta appare funzionale alla risoluzione di un contenzioso in atto fra Comune ed ex amministratore e, quindi, è indirizzata ad orientare l’amministrazione nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in via di instaurazione. Il parere potrebbe interferire con le funzioni intestate ad altri organi.
Comune di Altamura – Deliberazione n. 3/Par./05 Oggetto: rimborso spese legali ad amministratore e dipendente sottoposti a giudizio penale conclusosi con pronuncia assolutoria. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta è prospettata con riferimento a specifici atti di gestione ed essendo oggetto di iniziative da parte del Procuratore regionale, interferisce con tali funzioni.
Comune di Casalvecchio di Puglia – Deliberazione n. 4/Par./05 Oggetto: rinnovo del contratto per la manutenzione dell’impianto della pubblica illuminazione. Esito: inammissibilità soggettiva, non essendo identificabile la qualifica del soggetto proponente, anche per indecifrabilità della sottoscrizione.
Comune di Mola di Bari – Deliberazione n. 1/2006/Par. Oggetto: indennità di espropriazione per i proprietari di aree espropriate per la realizzazione di un Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la questione non verte nella materia della contabilità pubblica ed inoltre l’eventuale parere potrebbe implicare un’interferenza con le funzioni intestate ad altri organi di giurisdizione.
SEZIONE REGIONALE SARDEGNA
Regione - Assessorato al Turismo – Deliberazione n. 2/2004 (Parere n. 1/2004)Oggetto: problematiche riguardanti la partecipazione della Regione a una società per azioni, a totale partecipazione pubblica. Esito: parere reso. Principio: le pubbliche amministrazioni, e quindi anche le regioni, possono svolgere attività regolata dalle norme del diritto civile. Può ipotizzarsi la costituzione di una società per azioni regionale, anche a scopo lucrativo, in cui la Regione sia anche l’unico azionista, fermo restando quanto previsto dall’art. 2362 cod.civ. La competenza a deliberare la costituzione della società spetta alla Giunta regionale. La costituenda società assume le funzioni operative della Regione e precisamente la gestione delle attività e dei finanziamenti dei progetti, e pertanto può utilizzare i finanziamenti erogati dallo Stato per tali finalità, ai sensi della legge n. 135/2001.
Comune di Thiesi – Deliberazione n. 6/2004 (Parere n. 2/2004)Oggetto: utilizzo gestioni vincolate, condizioni per l’ammissibilità a massa passiva di debito fuori bilancio. Esito: parere reso. Principio: la Corte dei conti assume, nei confronti di regioni ed enti locali, non la figura di organo di consulenza generale ma, conformemente alla missione affidata all’Istituto dalla Costituzione e dalla legge, quella di organo di consulenza finanziaria per l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa. A seguito della dichiarazione di dissesto, vengono iscritti nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Non può essere inserito nella massa passiva lo squilibrio della gestione vincolata, costituito dalla differenza, in termini di cassa, fra residui attivi e fondo di cassa delle partite con vincolo di destinazione e residui passivi della stessa specie. Essendo un valore di cassa, ai sensi del comma 10 dell’art. 255 del d. lgs. 267/2000, non costituisce debito fuori bilancio. Si tratta, infatti, di impegni di spesa legittimamente assunti e per i quali vi è stato anche l’accertamento delle entrate (e, addirittura, la riscossione), debiti per i quali, nel bilancio finanziario, sono iscritti i fondi, secondo i principi che presiedono le regole della competenza. Al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio è necessario attuare il particolare procedimento previsto nell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, poiché i debiti fuori bilancio costituiscono una distorsione del bilancio; sotto l’aspetto finanziario, è necessaria una valutazione dell’organo che esprime gli indirizzi politico-amministrativi e approva i programmi ai fini del riconoscimento. Lo squilibrio dovrà essere eliminato a cura dell’ente che dovrà ricostituire, con i mezzi posti a disposizione dell’ordinamento, la liquidità di cassa a suo tempo stornata per altre finalità. L’Ente dovrà realizzare le entrate la cui carenza ha indotto ad utilizzare, per sopperire alla deficienza di cassa, le somme vincolate.
Comune di Morgongiori - Deliberazione n. 3 (Parere n. 1/2005). Oggetto: direttive al responsabile del Servizio affari generali in merito a spese di rappresentanza. Esito: irricevibile perché il soggetto richiedente (responsabile di un servizio dell’Ente) non è legittimato,secondo la normativa vigente, a proporre la richiesta.
Comune di Thiesi - Deliberazione n. 6 (Parere n. 2/2005) Oggetto: Comune in dissesto - ammissibilità di erogare il fondo di produttività per il 2001 in assenza di risorse. Esito: improcedibile perché la richiesta attiene non all’interpretazione giuridica di una norma ma ad una questione gestoria specifica.
Comune di Domusnovas - Deliberazione n. 8 (Parere n. 3/2005)Oggetto: la richiesta verte sul trattamento economico da corrispondere ad un segretario comunale già in pensione. Esito: Inammissibile perché la richiesta riguarda la soluzione di una questione concreta non legata alla corretta interpretazione generale di norme giuridiche su cui sono in corso attività giurisdizionali.
Provincia di Cagliari - Deliberazione n. 9 (Parere n. 4/2005)Oggetto: riconoscimento quale debito fuori bilancio del compenso spettante al Presidente del Circondario Trexenta-Serrabus-Gerrei e sulla legittimità dello stesso. Esito: inammissibilità perché la richiesta non verte su un caso generale ed astratto, ma su uno specifico caso concreto, né la disciplina dell’attività consultiva consente alla Corte dei conti di esprimere pareri preventivi di legittimità.
Comunità Montana n. 5 del Logudoro con sede in Bonorva - Deliberazione n. 14 (Parere n. 5/2005) Oggetto: rimborso spese di giustizia richieste dall’ex Presidente della Comunità Montana e l’Assessore. Esito: rinvio della pronuncia in attesa che la questione, per la rilevanza della materia circa l’ammissibilità della richiesta inoltrata da una Comunità Montana, sia sottoposta ad un confronto con le diverse Sezioni regionali.
Provincia di Sassari – Deliberazione n. 17 (Parere n. 6/2005) Oggetto: riconoscimento quali debiti fuori bilancio, come previsto dall’art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 per le sentenze esecutive, di accordi transattivi in corso di giudizio e transazioni concluse senza l’instaurazione di un contenzioso. Esito: parere reso. Principio: la previsione normativa di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 ha natura eccezionale ed ha la funzione di non consentire spese in difformità dal dettato normativo, ma solo di consentire di sanare l’irregolarità gestionale verificatasi nel caso in cui le spese siano già state effettuate, solo in certi casi tassativamente previsti e a determinate condizioni (conformi, Sezione Campania, deliberazione n. 9/2005 – Comune di Parete e Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005 – Comune di Canicattì).
Provincia di Carbonia Iglesias – Deliberazione Parere n. 1/2006 Oggetto: controllo su deliberazione del Consiglio provinciale. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta di parere si traduce in una domanda volta a sottoporre il provvedimento consiliare ad una verifica della sua legittimità in via successiva.
Comunità Montana n. 5 del Logudoro – Deliberazione Parere n. 2/2006 Oggetto: rimborso delle spese legali ad amministratori e dipendenti pubblici. Esito: parere reso. Principio: i pareri possono essere richiesti anche dalle Comunità montane, perché esse sono assoggettate agli obblighi discendenti dal Patto di stabilità e soggiacciono, quindi, ai principi e alle regole del sistema di contabilità pubblica, fra cui la regolare gestione finanziaria, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Inoltre sulle Comunità montane è stato sempre esercitato il controllo della Corte dei conti. E’ ammissibile la procedura di rimborso delle spese legali agli amministratori e ai dipendenti pubblici, in presenza di sentenza di assoluzione definitiva “perché il fatto non sussiste” oppure “perché l’imputato non lo ha commesso”, previo accertamento dell’assenza di conflitto di interessi tra l’Ente e il soggetto dipendente. La misura degli oneri ammessi a rimborso non può essere automaticamente accolta, ma deve trovare compiuto esame da parte dell’Amministrazione, che verifica la congruità degli onorari richiesti, accertando che non sia impropriamente addebitato all’Ente alcun onere aggiuntivo. Nelle altre ipotesi di assoluzione, l’ammissibilità del rimborso è da verificarsi caso per caso, ad eccezione delle forme dubitative dove esso va escluso.
Comune di Villamar – Deliberazione Parere n. 3/2006 Oggetto: erogazione dell’indennità di risultato al segretario comunale in presenza di un disavanzo di gestione nell’anno in cui la stessa indennità è stata richiesta. Riconoscimento di detto pagamento come debito fuori bilancio. Esito: inammissibilità parziale. Principio: il quesito verte su un caso concreto e non su una questione di carattere generale. In via di principio, è esaminata la possibilità di procedere, in alcune fattispecie, all’erogazione di somme, qualora il bilancio dell’ente si chiuda con un disavanzo di gestione. La normativa di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 impone alcune limitazioni nella gestione del bilancio, nei casi di deficit strutturale o di dissesto finanziario ma, al di là dell’obbligo dell’Ente di adottare i provvedimenti di riequilibrio, nulla dice per l’ipotesi di mero disavanzo di gestione, che pertanto non può essere considerato motivo sufficiente per non addivenire al pagamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale mancanza di fondi avrebbe dovuto imporre una limitazione nella quantificazione dell’importo dell’indennità di risultato già in via preventiva, verificando il rispetto delle condizioni poste dall’art. 42 del Contratto nazionale. Le ipotesi di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio previste dall’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 sono tassative e nel loro ambito non puo’ farsi rientrare la presente fattispecie.
Comunità Montana del Barigadu – Deliberazione Parere n. 4/2006 Oggetto: concessione di un contributo straordinario al Comune di Ula Tirso per il ripiano di un disavanzo di amministrazione. Esito: inammissibilità soggettiva, essendo la richiesta formulata non dal Presidente dell’Ente, ma dal Segretario, che è soggetto non legittimato a proporre la stessa.
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA, IN SEDE CONSULTIVA
AUSL Palermo - Deliberazione n. 1/2004 Esito: inammissibilità per mancata legittimazione del soggetto richiedente (Direttore AUSL). Principio: per la Regione Sicilia, l’art. 1 del d.lgs 655/48 e successive modifiche e integrazioni, norma che ha istituito le varie articolazioni della Corte, afferma che la composizione e le competenze della Sezione sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia. In tal modo, viene effettuato un rinvio dinamico alla disciplina nazionale. E’ proprio tale rinvio che rende applicabile in Sicilia il citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che, a differenza del precedente comma 7 (il quale, trattando la materia dei controlli pone una riserva di “disciplina particolare” per le regioni a statuto speciale), non opera alcuna distinzione, in tema di funzioni consultive, fra regioni a statuto ordinario e quelle ad autonomia differenziata. Pertanto la norma sulla funzione consultiva è pienamente applicabile anche alla Sezione siciliana. Considerata la peculiarità della disciplina applicabile alla Regione siciliana, la quale prevede un particolare organo, le Sezioni Riunite, destinato all’esercizio della funzione consultiva (organo non previsto nelle sezioni a statuto ordinario), è a tale organo che debbono attribuirsi le competenze di cui all’art. 7, comma 8, legge 131/2003, norma che amplia una funzione già prevista, arricchendola di nuovi contenuti senza alterarne la natura.
Comune di Corleone – Deliberazione n. 1/2005 Oggetto: misura degli assegni di famiglia spettanti ai dipendenti dell’Ente con contratto di diritto privato part-time, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs.n. 61/2000 e alla luce dell’art. 6, comma 1, del C.C.N.L., comparto Regioni ed autonomie locali, del 14 settembre 2000. Esito: inammissibilità soggettiva, essendo il soggetto richiedente non legittimato a proporre l’istanza (Direttore generale).
Comune di Palermo - Deliberazione n. 2/2005 Oggetto: debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000 e art. 17 Regolamento comunale. Esito: parere reso. Principio: il procedimento di riconoscimento che il Consiglio deve seguire per il pagamento del debito da sentenza esecutiva, ha natura ricognitiva di presa d’atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e non natura autorizzatoria. Infatti, l’ipotesi prevista dall’art. 194 lett. a) d.lgs. 267/2000 e dall’art. del 17 Regolamento comunale, è diversa da tutte le altre individuate nelle lettere da b) ad e) del medesimo articolo, visto che non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio. L’organo assembleare non deve compiere alcuna valutazione non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento, né l’avvio delle procedure esecutive per l’adempimento. L’ente può procedere al pagamento del debito anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento.
Comune di Partanna – Deliberazione n. 4/2005/Cons. Oggetto: richiesta di parere su bozza di regolamento, relativamente alle parti concernenti la contabilità pubblica (recupero crediti, compensi ai legali). Esito: inammissibilità poiché la questione potrebbe implicare valutazioni su comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie riservate alla Procura regionale. Non è poi ammissibile che la funzione consultiva possa trasformarsi in un “implausibile” controllo preventivo. Inoltre, la materia del recupero crediti non rientra nella materia della contabilità pubblica.
Comune di Contessa Entellina – Deliberazione n. 5/2005/Cons. Oggetto: interpretazione dell’art. 54 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26, come modificato dall’art. 25, comma 3, della L.R. n. 2 del 2002 – anche alla luce dell’interpretazione autentica data dall’art. 93 della L.R. n. 6 del 2001 – con riguardo al canone di locazione per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, inferiore alle 100 mila lire e, quindi, in ipotesi di assegnazione gratuita dell’immobile, a canone zero, per totale incapienza del reddito imponibile del nucleo familiare laddove già questo risulti pari a zero. Esito: parere reso. Principio: l’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 54 della L.R. n.26 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni “i limiti previsti non possono essere superiori al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare” va interpretata nel senso che tale limitazione operi esclusivamente, come momento di ulteriore contenimento, per la determinazione dei limiti massimi del canone fissati ai sensi della legge regionale n. 18 del 1994, e dei correlati decreti dell’Assessore regionale ai lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, fermo restando il limite minimo unico ed inderogabile delle 100 mila lire.
Ordinanza n. 3/2005/Cons. Oggetto: dichiarazione della sussistenza in capo agli Assessori regionali, oltreche al Presidente, del potere di attivare la funzione consultiva della Corte dei conti, alla luce di una interpretazione sistematica di talune disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Assessore regionale al bilancio e finanze – Deliberazione n. 6/2005/Cons. Oggetto: mantenimento dell’obbligo di trasmissione delle situazioni semestrali dei rendiconti amministrativi previsto dall’art. 3 del R.D. n. 1454 del 1933, pur dopo le modifiche normative intervenute con l’art. 80 del L.R. 26 marzo 2002, n. 2. Esito: parere reso. Principio: la modifica legislativa introdotta dall’art. 80 L.R. n. 2/2002 non può far ritenere caducata la disposizione dell’art. 3 R.D. n. 1454/1933 che disciplina sia l’obbligo di compilazione delle situazioni semestrali da parte degli uffici amministrativi di revisione e delle ragionerie, sia l’obbligo di trasmissione di essi alla Corte dei conti. Per l’inapplicabilità della predetta norma, sarebbe necessaria una chiara disposizione legislativa in senso contrario o la dimostrazione di un’assoluta incompatibilità o impossibilità di applicazione in campo regionale.
Comune di Gravina – Deliberazione n. 7/2005/Cons. Oggetto: applicabilità dei commi 11 e 42 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, con riguardo ai seguenti casi: nomina dei componenti del Nucleo di valutazione, ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato; nomina degli “esperti” del Sindaco, di cui all’art. 14 della L.R. n. 7 del 1982; nomina del notaio per il rogito di atti particolari; nomina dei componenti della commissione edilizia; conferimento di incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione e di medico competente ex lege n. 626/1994; momento in cui l’organo di revisione contabile deve esprimere la propria valutazione. Esito: inammissibilità, poiché la richiesta avanzata non investe questioni inerenti la materia della contabilità pubblica, ma attiene ad aspetti gestionali di natura amministrativa concreta singolare.
Comune di Caltavuturo – Deliberazione n. 8/2005/Cons. Oggetto: spettanza o meno ai lavoratori socialmente utili, selezionati e avviati con qualifica ASU inferiore rispetto a quella corrispondente al titolo posseduto, dell’adeguamento economico ex nunc della qualifica ASU al titolo di studio richiesto. Esito: inammissibilità poiché la questione oggetto della richiesta potrebbe implicare valutazioni su comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie riservate alla Procura regionale, e pertanto il parere stesso potrebbe essere richiesto al fine di non incorrere in danno erariale. Il quesito, pur rivestendo il carattere della generalità, non presenta peraltro alcun riferimento normativo specifico che consenta di valutare se lo stesso rientri o meno nella materia della contabilità pubblica. Sotto altro profilo, la definizione di procedure per l’assunzione e/o l’inquadramento del personale non può rientrare all’interno della materia della contabilità pubblica.
Comune di Canicattì – Deliberazione n. 9/2005/Cons. Oggetto: riconducibilità alle ipotesi di debito fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, di alcune fattispecie, quali: decreti ingiuntivi passati in giudicato, transazioni, maggiori somme dovute, rispetto all’originario impegno di spesa, per prestazioni professionali. Esito: parere reso. Principio: la fattispecie dei decreti ingiuntivi passati in giudicato, avendo, come la sentenza, natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, può ritenersi riconducibile, dal punto di vista della ratio, all’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 194. Non risulta possibile ricondurre le transazioni ai casi di cui al citato art. 194, in considerazione della natura negoziale delle stesse, che presuppone una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte; in tal modo, infatti, l’Ente può avere la possibilità di prevedere i modi e i tempi dell’adempimento, attivando le normali procedure contabili di spesa. Va affermata la possibilità di ricondurre la fattispecie delle maggiori somme rispetto a quelle impegnate, all’ipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 194, fermo restando che il riconoscimento del debito fuori bilancio dovrà avvenire solo “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente” (conforme, Sez. Campania, deliberazione n. 9/2005).
Comune di Saponara – Deliberazione n. 10/2005/SR/Cons. Oggetto: legittimità della procedura di approvazione e presa d’atto dei verbali delle riunioni della contrattazione decentrata 2004. Esito: inammissibilità, poiché la materia della contrattazione collettiva non rientra tra quelle della contabilità pubblica. La questione potrebbe inoltre implicare valutazioni su comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie riservate alla Procura regionale.
Comune di Camastra – Deliberazione n. 11/2005/SR/Cons. Oggetto: sussistenza di possibili soluzioni di finanziamento che consentano all’Ente di reperire le somme necessarie per procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Esito: inammissibilità, poiché la tematica delle procedure finalizzate all’assunzione (o stabilizzazione) di personale non rientra nella materia della contabilità pubblica.
SEZIONE REGIONALE TOSCANA
Comune di Zeri - Deliberazione n. 6/2004 Oggetto: riconoscimento di idoneo titolo giuridico da iscrivere nel bilancio fra le entrate accertate relativamente ai canoni dovuti al comune per un contratto di concessione di costruzione e gestione di una seggiovia e di una convenzione per la concessione di un terreno di proprietà comunale. Esito: parere reso. Principio: i contratti stipulati e approvati, possono astrattamente configurarsi idonei titoli giuridici ai sensi dell’art. 179 T.U.E.L. la cui validità consente di iscrivere fra le entrate accertate dall’esercizio i crediti relativi agli oneri concessori in essi previsti, fino al momento in cui non ne venga dichiarata l’insussistenza o l’inesigibilità. E’ inammissibile invece la parte della richiesta che investe fatti gestionali concreti. La richiesta, verrebbe in realtà avanzata in vista del contenzioso in via di instaurazione fra le società concessionarie ed il comune in relazione al diritto di riscossione dei canoni concessori.
Comune di Colle Val D’Elsa - Deliberazione n. 1/2005 Oggetto: gestione delle entrate relative ai permessi di costruzione. Esito: parere reso. Principio: le entrate relative ai permessi a costruire non hanno più vincolo di destinazione dopo l’approvazione dell’art. 136, c 2, D.P.R. 380/2001 che ha abrogato l’art. 12 legge 10/1977. Le relative entrate sono da iscrivere nel titolo I° (entrate tributarie), categoria 2 (tasse) del bilancio comunale. Le entrate relative ai contributi di costruzione entrano, secondo i principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese e devono essere ricomprese nel calcolo prescritto dall’art. 162 T.U.E.L., concorrendo a determinare l’equilibrio della situazione corrente dell’ente secondo il principio del pareggio finanziario del bilancio. Le entrate provenienti dai permessi a costruire devono essere accertate sulla base di introiti effettivi, al fine di evitare previsioni non attendibili che comporterebbero squilibri al bilancio (conforme, Sez. Lombardia, deliberazione n. 1/2004 e Sez. Piemonte, deliberazione n. 2/2005).
Provincia di Livorno - Deliberazione n. 5/2005 Oggetto: applicazione del regolamento della Commissione Provinciale pari opportunità in materia di indennità di missione e di gettone di presenza. Esito: inammissibilità. La questione non è inserita nella materia di contabilità pubblica. Vanno evitate interferenze con altre funzioni della Corte dei conti.
Comune di Barberino di Mugello - Deliberazione 6/2005 Oggetto: interpretazione dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004, in materia di incarichi e consulenze. Applicazione a diverse fattispecie. Esito: parere reso. Principio: gli incarichi di studio, ricerca e consulenza possono essere affidati ad esterni solo nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali, circoscritte nel tempo, alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l’apporto di competenze professionali non esistenti all’interno della struttura. I provvedimenti dell’amministrazione dovranno motivare in ordine all’alta professionalità richiesta e alla ricognizione delle professionalità interne di tipo analogo e dei carichi di lavoro ad esse assegnati, dei percorsi formativi effettuati e della possibilità e convenienza di aggiornare il personale non utilizzato. Vanno contemplati nella categoria degli incarichi di cui al comma 42 quelli di alto livello professionale previsti nell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000. Diversa è invece la fattispecie regolata dall’art. 90 TUEL, norma che demanda al regolamento la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza degli organi di direzione politica, in tal caso poiché si ha riguardo a prestazioni più vicine al lavoro subordinato, non si ritiene applicabile il disposto dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004. Sono esclusi dalla regola stabilita dall’art.1, comma 42 gli incarichi previsti dall’art. 17 della legge n. 109/1994 e in particolare quelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, complessiva delle specifiche attività indicate nell’art. 16, commi 3, 4 e 5, della medesima legge e cioè la direzione lavori, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, le attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Gli incarichi professionali privi della natura di studio, ricerca e consulenza ma che mirano a fornire un prodotto finito ad opera del professionista sono esclusi dall’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004, così come gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, ovvero in prestazioni aventi ad oggetto uno specifico risultato e non una mera attività lavorativa come avviene ad esempio nel contratto d’opera di cui all’art. 2222 cod. civ. o nel contratto di appalto di cui all’art. 1655 cod. civ. Alla luce di tale interpretazione rientrano in tale categoria la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell’amministrazione, i contratti di appalto aventi ad oggetto la resa di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione (esternalizzazioni) e altri contratti professionali purchè non si limitino ad affidare a personale esterno una mera prestazione d’opera intellettuale. Il collegio dei revisori dei conti deve valutare, ai sensi dell’art. 299, lett. b), T.U.E.L., la regolarità contabile finanziaria ed economica dell’atto, con particolare riguardo all’osservanza del limite posto dalla legge n. 311/2004.
Comune di Barberino di Mugello – Deliberazione n. 8/2005 Oggetto: contributi per la manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta mira ad ottenere un parere su un provvedimento, già adottato dal Consiglio comunale, il cui oggetto non rientra nella materia della contabilità pubblica; inoltre, il quesito è formulato in modo che il parere richiesto incide su valutazioni di esclusiva competenza degli organi giurisdizionali della Corte e comunque inibite agli organi di controllo.
Comune di San Gimignano - Deliberazione n. 9/2005 Oggetto: attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come forma atipica di assunzione con conseguente elusione delle disposizioni in materia di reclutamento e accesso al pubblico impiego e determinazione di danno nei confronti della P.A. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, essendo il caso de quo non attinente alla materia della contabilità pubblica.
Comune di Campagnatico (per il tramite del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana) – Deliberazione n. 1/P/2006 Oggetto: legittimità dell’imputazione al Comune del pagamento della parcella professionale del C.T.U. nominato con provvedimento del Commissario per gli usi civici in Roma e di esclusiva fiducia dello stesso. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, essendo il caso de quo non attinente alla materia della contabilità pubblica. Inoltre, la risposta al quesito presupporrebbe la soluzione di problemi riservati alla competenza di altri organi e sulla cui tematica si sono già pronunciati diversi altri giudici.
SEZIONE REGIONALE VENETO
Comune di Dueville - Deliberazione n. 1/2004 Oggetto: esecuzione di un “atto di indirizzo” adottato dal Consiglio comunale nei confronti del funzionario responsabile, finalizzato al rimborso di interessi pagati sui provvedimenti di liquidazione ICI. Esito: inammissibilità per carenze dei profili oggettivi connessi ad un procedimento amministrativo già adottato.
Comune di San Martino Buon Albergo - Deliberazione n. 3/2005/ConsOggetto: enti soggetti al patto di stabilità. Esito: parere reso. Principio: il rispetto del patto di stabilità ha come destinatario esclusivamente l’ente locale e non anche l’istituzione comunale, la quale, peraltro, non può essere ricompresa fra i diretti destinatari delle disposizioni relative. E’ indispensabile comunque che anche gli enti, di qualsiasi natura, costituiti dai comuni, perseguano, dal punto di vista finanziario, obiettivi compatibili con il patto di stabilità.
Comune di Grisignano di Zocco - Deliberazione n. 10/2005/Cons Oggetto: rimborso spese legali a dipendenti comunali componenti della Commissione edilizia assolti al termine di processo penale. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché la richiesta risulta sprovvista del requisito della generalità, non rientra nell’ambito della contabilità pubblica ed implica valutazioni su comportamenti amministrativi da cui potrebbero derivare eventuali iniziative giudiziarie da parte degli organi requirenti della Corte, provocando, in tal modo, interferenze con l’esercizio di funzioni intestate ad altri Organi.
Comune di Ponzano Veneto – Deliberazione n. 11/2005/Cons Oggetto: rimborso spese legali a soggetti sottoposti a giudizio innanzi la Corte dei conti e poi assolti. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché la richiesta risulta sprovvista del requisito della generalità, non rientra nell’ambito della contabilità pubblica ed implica, altresì’, valutazioni su comportamenti amministrativi da cui potrebbero derivare eventuali iniziative giudiziarie da parte degli organi requirenti della Corte, provocando, in tal modo, interferenze con l’esercizio di funzioni intestate ad altri Organi.
Comune di Bolzano Vicentino – Deliberazione n. 12/2005/Cons Oggetto: utilizzazione dei buoni carburante a mezzo Consip in deroga a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. n. 168/2004, conv. nella L. n. 191/2004. Esito: inammissibilità sotto il profilo oggettivo, poiché la richiesta difetta del requisito della rilevanza generale della materia, verte su un caso concreto, implica valutazioni di comportamenti amministrativi e si pone in una possibile posizione di pregiudizialità rispetto ad eventuali forme di responsabilità amministrativo-contabile.
Comune di Verona – Deliberazione n. 14/2005/Cons Oggetto: quantificazione delle coperture assicurative a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione, lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabile del procedimento. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la problematica, riguardando i rapporti tra le diverse norme sui lavori pubblici, si pone non già come questione di contabilità pubblica, bensì come attinente alla specifica materia dei lavori pubblici. Infatti, “tutto ciò che non attiene alla fase pubblicistica ed autoritativa, ma trapassa nella ulteriore fase bilaterale e convenzionale del rapporto, cessa di far parte della materia della contabilità pubblica e si trasferisce in quella del settore specifico cui attiene l’intervento pubblico, trovando in tale ambito la sua particolare disciplina procedurale e sostanziale”.
Comune di Monticello Conte Otto – Deliberazione n. 15/2005/Cons Oggetto: dubbi interpretativi in merito al disposto di cui all’art.1, comma 42, della legge n. 311/2004 (affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza), nella parte relativa all’ampiezza da dare all’inciso “assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente”. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la richiesta sottende una concreta scelta dell’Ente circa l’organizzazione da assumere per l’assolvimento di una funzione propria. Detta scelta è espressione di attività discrezionale di cui l’Ente è direttamente responsabile e, pertanto, non può che restare affidata alle iniziative discrezionali o tecnico-legali dell’ente stesso.
Comune di Vigo di Cadore – Deliberazione n. 20/2005/Cons Oggetto: rimborso spese legali sostenute dal Sindaco e da alcuni Consiglieri comunali, definitivamente assolti in un procedimento penale dagli stessi affrontato per attività connesse alla loro funzione elettiva. Esito: inammissibilità oggettiva, poiché la questione è estranea alla materia della contabilità pubblica; il parere potrebbe inserirsi nel procedimento di formazione della volontà dell’Ente, con possibile influenza nell’emissione di un atto gestionale concreto; il parere potrebbe influenzare scelte di condotte processuali in vertenze giudiziarie già in corso o in via di instaurazione, e la risoluzione delle controversie di tale natura va affidata alle iniziative discrezionali o tecnico-legali degli enti locali e alle conseguenti decisioni dei competenti organi giurisdizionali.
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