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Corte dei conti - Sezione del Controllo I Collegio adunanza del 9.3.2000 dep. 19.5.2000 deliberazione n. 47/2000 - Presidente DELFINI - relatore BELLISARIO - Ministero della Giustizia. Ministero della Giustizia personale dirigente e direttivo dellAmministrazione Penitenziaria comparazione tra il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e il personale e il personale di pari qualifica dellAmministrazione Penitenziaria - provvedimento ministeriale carente di motivazione mancato rispetto delle procedure sulla formazione dei regolamenti governativi rifiuto del visto e della registrazione. La carenza di motivazione è la conseguenza diretta di unistruttoria incompleta che si riflette, per definizione, sulle scelte contenute nella parte dispositiva del provvedimento. Il provvedimento amministrativo destinato a dare vita a una fonte normativa di livello sub-primario trova la sua essenzialità in un procedimento completo e corretto e tale esigenza è rafforzata, perché lobiettivo di esso è caratterizzato di una particolare significatività quale linserimento nelle fonti normative secondarie. Gli effetti retroattivi riconosciuti a una legge interpretativa non possono mutare le situazioni coperte dal giudicato, atteso che risulterebbe svuotata di ogni contenuto precettivo la norma dellart. 2909 del codice civile e...vulnerato il principio generale del nostro ordinamento che fa salve, in ogni caso, le situazioni giuridiche già finite con sentenza irrevocabile del Giudice. Il principio dellimmutabilità del giudicato obbliga pertanto lamministrazione ad eseguire correttamente il giudicato amministrativo, ma non autorizza alcun percorso accelerato per realizzare tale obiettivo. Esiste il principio generale che non permette deroghe nellapplicazione della normativa che disciplina il procedimento di formazione di un regolamento con la conseguenza che il provvedimento non rispettoso di tale procedimento è adottato in violazione di legge con la conseguenza che deve essere rifiutato il visto e la registrazione. Nota Con la deliberazione di cui sopra la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ribadisce ulteriormente lesigenza del rispetto, da parte degli organi di governo, del principio di legalità, il quale non può essere inteso come un feticcio o come qualcosa da utilizzare solo quando può far comodo. Nel caso specifico il Ministero della Giustizia, al fine di approntare una disciplina contenente la comparazione tra le qualifiche direttive e dirigenziali del personale dellamministrazione penitenziaria e quello della Polizia di Stato avrebbe dovuto adottare un D.P.R. da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia (ora Ministro della Giustizia) di concerto con i Ministri del Tesoro, dellInterno e della Funzione pubblica. Ciò non è avvenuto e lamministrazione aveva preferito scegliere un via più breve (non prevista da alcuna norma) disapplicando, sostanzialmente, la procedura stabilita dalla legge (art. 40 legge n. 395 del 1990) e ricorrendo a un provvedimento (nella forma del D.P.R.) controfirmato dal solo Ministro. Daltra parte si assiste, sempre più di frequente, a una vera e propria «fuga dai regolamenti» che consiste in un tentativo di eludere le procedure aggravate e in controlli di legge come quelli della Corte dei Conti che, come noto, sono imposti dallart. 100 della Costituzione (La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo .). Questa fuga è rinvenibile molto spesso nella Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati provvedimenti muniti dei caratteri dellastrattezza della previsione, dellinnovatività e dellefficacia erga ommnes che il Governo omette di chiamare regolamenti al fine di sottrarsi ai controlli di legge. Linsegnamento che può trarsi dalla seguente deliberazione rimane quello che quando esistono procedure imposte dalla legge (che nel caso dei regolamenti devono essere necessariamente aggravate, visto che essi si vanno a inserire tra le fonti secondarie del diritto) queste devono essere rispettate altrimenti il rispetto della legalità viene affidato allarbitrio dellamministrazione e delle persone che la compongono con grave danno per i cittadini che vedono sempre di più vulnerati i loro i diritti.
Massimo Perin La Corte dei conti
Sezione del controllo I Collegio nelladunanza del 9 marzo 2000 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1999, predisposto dal Ministro della giustizia (già Ministro di grazia e giustizia); visto il rilievo istruttorio n. 21 in data 28 settembre 1999 dellUfficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia; vista la nota n. 029005/561 del 7 gennaio 2000, pervenuta alla Corte il successivo 24 gennaio, che contiene le controdeduzioni dellAmministrazione; vista la relazione in data 15 febbraio 2000 del Consigliere istruttore presso lindicato Ufficio di controllo; vista la nota n. 133 del 21 febbraio 2000, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia ha chiesto al Presidente della Corte dei conti di voler deferire il giudizio sulla legittimità dellindicato provvedimento alla Sezione del controllo; vista lordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 28 febbraio 2000 di convocazione del I Collegio della Sezione per la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del decreto; vista la nota 29 febbraio 2000 (prot. n. 269/2000) della Segreteria della Sezione del controllo che ha trasmesso tale ordinanza al Ministero della Giustizia (Gabinetto e Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria -ufficio centrale del personale-) e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato); vista la nota n. 0019390 in data 8 marzo 2000, comunicata alla Sezione del controllo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; visto il T.U. delle leggi sullordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; udito il relatore, dott. Giuseppe Bellisario, consigliere delegato dellufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia: non intervenuti i rappresentanti dei Ministeri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; ritenuto in
FATTO Il decreto del Presidente della Repubblica i giugno 1999, emanato ai sensi dellarticolo 40, comma 2, della 1. 15 dicembre 1990. n. 395:
- ha sostituito il d.P.R. 19 febbraio 1992 annullato dal Consiglio di Stato per carenza di motivazione; - ha comparato con effetto dallentrata in vigore della 1. n. 395/1990, le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dellAmministrazione penitenziaria; - ha attribuito al personale in argomento, con decorrenza 11 gennaio 1991, il trattamento economico previsto per i dipendenti di pari qualifica della Polizia di Stato, se non inferiore a quello in godimento. Con rilievo n. 21 del 28 settembre 1999 lUfficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia ha osservato in primo luogo che lassenza della documentazione idonea ad attestare lapplicazione della procedura stabilita dal secondo comma dellarticolo 40 della legge n. 395/1990, poneva dubbi in ordine alla legittimità del provvedimento; ciò in quanto latto era controfirmato soltanto dal Ministro della giustizia, al quale la normativa indicata ha assegnato compiti di proposta al Presidente della Repubblica, da esercitarsi "di concerto con i Ministri del tesoro, dellinterno e per la funzione pubblica .... "previa" deliberazione del Consiglio dei ministri. Lufficio di controllo ha rilevato inoltre che lequiparazione ai fini giuridici tra il personale della IX qualifica funzionale della Polizia di Stato e dellAmministrazione penitenziaria era stata disposta in assenza di tale qualifica nel ruolo direttivo della Polizia (il livello giuridico apicale in questultimo ruolo é infatti lVIII bis, come dispone larticolo 43 della legge n 121/1981). Il personale di questultimo ruolo fruisce invece del trattamento economico del IX livello ai sensi della legge n. 232/1990. Con lindicata nota del 7 gennaio 2000 lAmministrazione ha fatto presente in via preliminare che la sentenza del TAR Lazio n. 3 /99 ha assegnato "il termine di giorni novanta per adempiere al giudicato" e che "larticolo 41, comma 5, della legge n. 449/1997, sembra aver reso non più attuale lesigenza di disporre di tale strumento giuridico". Lamministrazione ha soggiunto, tra laltro, che la rinnovazione del procedimento, con "lacquisizione di ulteriori delibere e concerti.... sembrerebbe del tutto superflua" anche in quanto "la norma da cui promana il D.P.R. - art. 40, legge 395/90 - ha perso di efficacia, per il personale direttivo a partire dal 17.7.1999, allorquando è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Ministeri, giusta art. 41, comma 5, legge 27.12.1997, n. 449". Le controdeduzioni dellAmministrazione, che non si è espressa sul vizio di merito, non sono apparse idonee a sostenere giuridicamente la tesi propensa a riconoscere la legittimità della procedura osservata e non hanno pertanto superato le perplessità dellUfficio di controllo. Il Ministero del tesoro, nellindicata nota dell8 marzo 2000 ha fatto presente di condividere sostanzialmente la tesi dellufficio di controllo fondata "su argomentazioni simili a quelle espresse in passato" dal Ministero sulla medesima questione. Considerato in
DIRITTO La Sezione rileva in via preliminare che latto allesame intende dare attuazione, nei termini esposti in fatto, allarticolo 40, comma 1, della legge n. 395/1990. e che tale obiettivo va perseguito, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro, dellinterno e per la funzione pubblica....". Il decreto in argomento è stato invece emanato senza acquisire la deliberazione del Consiglio dei ministri, né il concerto con i Ministri del tesoro, dellinterno e della funzione pubblica. La procedura stabilita dalla legge per lesistenza dello specifico atto è stata disapplicata poiché le scelte contenute nel decreto sono state effettuate da alcuni soltanto dei soggetti tenuti a pronunciarsi, ai fini della nascita del provvedimento, sulle scelte stesse. LAmministrazione sostiene, in qualche modo, una tesi "difensiva"che sembra voler ritenere sufficiente, per la costruzione dei cennati requisiti di esistenza dellatto, il semplice rinvio alla correttezza della procedura applicata in sede di adozione del decreto del 1992, in seguito annullato e ora riprodotto. E sostenuta, in altri termini, la legittimità dellesercizio della specifica azione amministrativa in deroga alla vigente normativa. Il Collegio nota in primo luogo che tale linea interpretativa, la cui validità non è allo stato sorretta da argomentazioni giuridiche, non spiega comunque i comportamenti contraddittori dellAmministrazione che, mentre da un lato indica nella parte narrativa del decreto le fasi esatte del procedimento da osservare, non applica dallaltro il procedimento stesso, definendolo superfluo e sostenendo tra laltro che il d P R. del 1999: - riproduce un precedente atto (d.P.R. 19 febbraio 1992) annullato dal Consiglio di Stato (n. 511/1995. Sez. IV) per carenza di motivazione e non per vizi nella parte dispositiva;
- è stato adottato per dare esecuzione alla sentenza del TAR - Lazio (n.37/1999), che ha imposto di conformarsi al giudicato del Consiglio di Stato entro un periodo di tempo definito (90 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza a cura della parte ricorrente); - è sostanzialmente improduttivo di effetti giuridici, poiché la norma da attuare (art. 40, comma 1, legge n. 395/1990) ha formato oggetto, sia di interpretazione autentica (art. 41, comma 4, legge n. 449/1997) che ha eliminato - nel senso stabilito dal Consiglio di Stato - i preesistenti dubbi interpretativi, sia di normazione soppressiva dellefficacia a decorrere "dallentrata in vigore del primo rinnovo contrattuale" (art. 41, comma 5, legge n. 449/1997). Tale rinnovo è intervenuto per il personale direttivo, come detto in fatto, il 17.7.1999. La Sezione ritiene, quindi, di doversi pronunciare in primo luogo sul fondamento giuridico della tesi avanzata dal Ministero, che ipotizza in sintesi la legittimità della deroga ad un procedimento definito da legge, data la presenza sia di eccezionali circostanze di fatto, sia della modifica della normativa sostanziale da attuare. La precisazione relativa al fatto che il provvedimento riproduce un precedente decreto annullato dal Consiglio di Stato per vizi della motivazione, sembra voler indicare che lobbligo di osservare il procedimento sarebbe sorto soltanto qualora latto di ottemperanza fosse stato per correggere un provvedimento annullato per vizi del dispositivo. Tale tesi è infondata: la carenza della motivazione è conseguenza diretta di unistruttoria incompleta e tale ultima circostanza si riflette per definizione sulle scelte contenute nella parte dispositiva del provvedimento. Da motivazioni diverse, in altri termini, possono scaturire decisioni diverse rispetto a quelle in precedenza effettuate. La sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, nella parte in cui censura la carenza di "alcun serio apporto istruttorio e supporto motivazionale tale da giustificare le scelte operate", ribadisce lessenzialità di un procedimento completo e corretto. Tale esigenza è rafforzata quando il procedimento è costruito con le cautele ritenute necessarie a realizzare un obiettivo che si caratterizza per una particolare significatività, in quanto diretto a dare vita ad una fonte normativa di livello sub-primario. La tesi relativa al tempo contenuto assegnato dal TAR - Lazio ("90 giorni decorrenti .") per dare esecuzione al giudicato del Consiglio di Stato, sembra voler giustificare limperfezione della procedura, non completata per limiti di tempo, e assume il riconoscimento implicito dell illegittimità dellatto che il Ministero ha ritenuto di emanare pur conoscendo a priori i vizi del procedimento. Nascono quindi vive perplessità in ordine al corretto esercizio della specifica azione amministrativa inidonea a perseguire alcun obiettivo ragionevolmente compatibile con lordinamento giuridico. In ordine alla supposta inefficacia del provvedimento, dopo lentrata in vigore dellarticolo 41 della legge n. 449/1997, va sottolineato che un eventuale credito attribuito a tale argomento potrebbe ribadire che lAmministrazione non riconosce gli effetti che scaturiscono dal provvedimento, ma non può prestarsi ad aprire spazi giuridici idonei a giustificare laccelerazione della procedura. La tesi sfavorevole allesecuzione del giudicato fondata sulla retroattività dellart. 41 della legge in argomento è stata già sostenuta dal Ministero nel marzo 1998, nella sede istruttoria del ricorso proposto al TAR - Lazio per chiedere lesecuzione della menzionata sentenza del Consiglio di Stato (n. 511/1995). Tale tesi è stata respinta Tribunale (sent. n. 37/99) sulla base di considerazioni che la Sezione condivide. In questultima sentenza si afferma, in particolare, che gli effetti retroattivi riconosciuti ad una legge interpretativa non possono modificare le situazioni coperte dal giudicato, poiché risulterebbe svuotata "di ogni contenuto precettivo la norma dellart. 2909 del codice civile e...vulnerato il principio generale del nostro ordinamento che fa salve, in ogni caso, le situazioni giuridiche già finite con sentenza irrevocabile del Giudice". Il principio dellimmutabilità del giudicato obbliga pertanto lamministrazione ad eseguire correttamente il giudicato amministrativo, ma non autorizza alcun percorso accelerato per realizzare tale obiettivo. Le argomentazioni dellAmministrazione, nonchè la documentazione acquisita nellistruttoria del controllo provano che lipotesi avanzata dal Ministero in ordine allinterpretazione dellarticolo 40 comma 2 della legge n. 395/1990 non è sorretta da alcun plausibile sostegno giuridico. E conseguentemente applicabile, nella fattispecie esaminata, il principio generale che non permette deroghe nellapplicazione della normativa che disciplina il procedimento; deriva da ciò che il provvedimento è stato adottato in violazione di legge. I vizi della procedura riguardano i requisiti di esistenza dellatto e precludono lanalisi degli ulteriori dubbi di legittimità dellatto, di seguito elencati, che riguardano, oltre alla correzione dellerrore materiale relativo al riferimento allinesistente IX qualifica funzionale del personale della polizia di Stato in luogo del riferimento alla qualifica VIII bis, la carente motivazione relativa: - ai criteri di equiparazione adottati nei confronti di tutto il personale interessato allapplicazione, dall11 gennaio l991, dellart. 40, comma 1, della legge n. 395/1990, dato che lamministrazione ha emanato un provvedimento sostitutivo di quello del 19.2.1992; - allequiparazione, innovativa rispetto al 1992, dei soli primi dirigenti provenienti "da uno dei profili di IX qualifica funzionale oggetto di comparazione"; - ai modi di esecuzione del giudicato amministrativo nei confronti dei dipendenti appartenenti alla VII qualifica funzionale.
P.Q.M. ricusa il visto e la conseguente registrazione al d.P.R. 1° giugno 1999.
Omissis
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