Corte dei Conti - Sezione del Controllo, I Collegio - 7 febbraio 2000 - deliberazione n. 12/2000 - Pres. - Rel. G. Castiglione - Amministrazione della Difesa - ricusazione di visto e conseguente registrazione ai decreti del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare n. 1037 e 1038 del 9 giugno 1999 concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti militari.

 

La struttura ordinativa del Ministero della Difesa è caratterizzata da un'atipicità dove convivono dirigenti militari e civili nell’esplicazione delle funzioni amministrative assegnate (art. 7, comma 2, del DPR n. 1748 del 1965, art. 41 del DPR 748 del 1972).

Le norme di cui al decreto legislativo 29 del 1993 e successive modifiche hanno escluso dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, quelle categorie non destinatarie della disciplina del decreto medesimo (carriere diplomatiche e prefettizie e carriere di forze di Polizia e forze Armate), con la conseguenza che esse restano assoggettate alla normativa di settore.

Permangono differenze sostanziali tra dirigenti civili e militari; alla luce della durata degli incarichi, prevista mediante contratto a tempo determinato per primi e commisurata, invece, per i secondi all’avanzamento in carriera disciplinato dall’ordinamento militare, nonché al conseguente trattamento economico che si differenzia per il carattere rispettivamente contrattuale e tabellare.

La predetta differenziazione discende, da ultimo, dal recente regolamento sul ruolo unico della dirigenza approvato con il D.P R 26.2.1999 n. 150, dove all’art. 2, 2° comma si ribadisce che nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ossia le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei Conti

in Sezione del Controllo Collegio I

nell’adunanza del 12.01.2000

***

Visti i decreti .dirigenziali 1037 e 1038 in data 9.6.99 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visti il rilievo istruttorio n. 79 del 23.7.99 dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Difesa e la risposta dell’Amministrazione pervenuta il 19.11.99;

Vista la relazione in data 14.12.99 del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Difesa;

Vista l’ordinanza in data 17. 12. 99, con il quale il Presidente della Corte dei Conti ha convocato per 1’adunanza odierna il I Collegio della Sezione del Control1o, ai fini della pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti suindicati;

Vista la nota della Segreteria della Sezione del Controllo in data 30.12.99 con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero della difesa - Gabinetto ed Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione, nonché al Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica (Gabinetto ed alla Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.);

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12/7/34 n. 1214;

Vista la legge 21/3/53 n 161;

Vista la legge l4/1/94 n. 20;

Udito il relatore Consigliere Giancarlo Castiglione;

Uditi i rappresentanti dell’Amministrazione della Difesa

Ritenuto in

 

FATTO

In data 1.7.1999 sono pervenuti all’Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero Difesa due decreti emanati a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale Militare, concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti militari.

I provvedimenti hanno formato oggetto del rilievo n. 79 del 23.7.1999 con il quale sono state richieste le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad applicare l’art. 19 del D.L.vo 29/93 modificato ed integrato dai DD.LL.vi 80 e 387 del 98, atteso che il 12° comma del succitato art. 19 prevede che per il personale militare il conferimento di funzioni dirigenziali continui ad essere regolato secondo l’ordinamento di settore.

E’ stato osservato, inoltre, che gli incarichi dirigenziali debbono essere attribuiti facendo riferimento agli uffici ed alle qualifiche di cui al DM 26.1.98 che attualmente disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale.

Per quanto riguarda quest’ultima parte del rilievo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione sono stati ritenuti esaustivi.

Per la prima parte, invece, le controdeduzioni contenute nella risposta non chiariscono i dubbi sollevati con il foglio di rilievo.

Al riguardo l’Amministrazione ha fatto presente che il riferimento all’ordinamento di settore deve intendersi nel senso che la fase precedente la formalizzazione dell’incarico resta disciplinata dalle regole proprie dell’impiego del personale militare mentre l’atto formale «di conferimento d’incarico dirigenziale, conclusivo del procedimento, compete al Direttore Generale cui il personale è assegnato ai sensi dell’art 19, comma 5° D.L.vo 29/93».

Inoltre, l’Amministrazione ha rilevato che l’ipotizzata diversità nella formalizzazione degli incarichi dirigenziali per il personale militare rispetto a quella prevista per i dirigenti civili, stante l’identica valenza e tipologia d’incarico, sarebbe priva di giustificazione.

Ha osservato, ancora, l’Amministrazione che anche la normativa precedente rinviava per il personale militare all’ordinamento di settore e ciò nonostante i conferimenti di incarico dirigenziale venivano disposti con atto a firma del ministro sia per i dipendenti militari che per quelli civili.

Permanendo il dissenso con 1’Amministrazione il Consigliere Delegato con nota n. 1351 del 14.12.1999 ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti, per il deferimento alla Sezione del Controllo.

Il Presidente con ordinanza in data 17.12.99 ha deferito la pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti al 1° Collegio della Sezione del Controllo convocato a tal fine per l’Adunanza odierna.

L’Amministrazione con nota del 10.1.200 ha trasmesso alla Sezione una memoria nella quale evidenzia come non esiste alcuna norma giuridica che, per il personale militare dirigenziale, disciplini le forme di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici centrali della P.A., restando il Direttore Generale l’unica autorità competente ad adottare tali atti organizzativi.

Rappresenta inoltre l’Amministrazione che il Ministro non ha, alla luce della vigente normativa, poteri di gestione e che il conferimento degli incarichi in questione non rientrano nelle ipotesi tassative di cui all’art. 1 legge 12.1.1991, n. 13 per cui una diversa soluzione, che individui in un’autorità diversa dal Direttore Generale la competenza a conferire incarichi dirigenziali sembra contrastare con il principio di legalità,, nonché con i principi di economicità e buon andamento.

In ordine al1a questione è pervenuta parimenti alla Sezione una nota in data 27.12.99 del Ministero del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale.

Nella nota, il Ragioniere Generale nell’esprimere le proprie valutazioni condivide le argomentazioni formulate nella relazione del Consigliere delegato sugli atti del Ministero della Difesa in ordine all’esclusione del personale militare dalle norme di privatizzazione del pubblico impiego convenendo, altresì, sul giudizio di incongruità della tesi rappresentata dall’Amministrazione.

Nell’adunanza sono presenti per l’Amministrazione il Generale di Divisione Alfio PAGANO ed il Vice Direttore Generale dr. Michele ARDOLINO, i quali nel corso della discussione hanno ribadito le argomentazioni già espresse nelle memorie sopramenzionate

Considerato in

 

DIRITTO

E’ da premettere l’atipicità della struttura ordinativa del Ministero della Difesa dove convivono dirigenti militari e civili nell’esplicazione di funzioni amministrative (art. 7, comma 2, del DPR n. 1748 del 1965, art. 41 del DPR 748 del 1972).

La questione che viene all’esame della Sezione concerne l’attribuzione di funzioni dirigenziali al personale militare ed in particolare - l’eventuale applicazione a tale personale delle norme di cui al D.L.vo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni che sono state dettate per la dirigenza civile in relazione alla c. d. "privatizzazione" del pubblico impiego.

Al riguardo giova premettere che questa Sezione, nella deliberazione n. 28 del 1998 concernente la riorganizzazione dell’area Centrale dell’Amministrazione della Difesa, ha avuto modo di soffermarsi su tale problematica giungendo ad affermare la rilevanza della normativa di settore per quanto concerne detta Amministrazione e la sua incidenza derogatoria rispetto alla disciplina generale dettata per il pubblico impiego.

Su tale materia occorre richiamare al riguardo l’art. 2, comma 4 del D.L.vo 29 del 3.2.1993 così come modificato dall’art. 2 del D.L.vo n. 80 del 31.3.1998 che include il personale militare tra quelle categorie di dipendenti pubblici (magistrati, diplomatici, forze di polizia ed altri) ai quali non si applicano le norme di privatizzazione del pubblico impiego. Stabilisce il predetto 4° comma «In deroga ai commi 2 e 3 (quelli che introducono il rapporto di lavoro privato e la loro disciplina contrattuale) rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti ….. il personale militare ….».

Ribadisce, inoltre, puntualmente il 12° comma dell’art. 19 del citato D.L.vo 29 «per il personale di cui all’art 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Le norme surrichiamate ed in particolare l’uso del verbo «continuerà» stanno a significare che le categorie escluse dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non destinatarie della disciplina del D.L.vo n. 29, restino, quindi, assoggettate alla normativa di settore.

Al riguardo, sostiene l’Amministrazione, che il riferimento all’ordinamento di settore vale per tutte le fasi procedimentali quali la pianificazione, i trasferimenti e le assegnazioni del personale fatta eccezione dell’atto formale di conferimento d’incarico dirigenziale conclusivo del procedimento che sarebbe di competenza, ai sensi dell’art 19, comma 5, del D L.vo 29, del Direttore Generale cui il personale è assegnato.

La tesi dell’Amministrazione non è fondata.

Ciò anzitutto sul piano logico sistematico apparendo incongruo estrapolare da un procedimento che si sviluppa nelle sue varie fasi all’interno dì un ordinamento pubblicistico, come quello relativo al personale militare, il momento conclusivo, l’atto formale di conferimento facendo rifluire lo stesso nella disciplina dei dirigenti civili.

Sostiene ancora l’Amministrazione che la diversa formalizzazione degli incarichi dirigenziali tra dirigenti civili e militari sarebbe ingiustificata «stante l’identica valenza e tipologia d’incarico».

Tale considerazione non tiene conto che pur volendo accedere alla tesi di un unico atto formale conclusivo le differenze sostanziali tra dirigenti civili e militari permangono; basti por mente alla durata degli incarichi, prevista mediante contratto a tempo determinato per primi e commisurata, invece, per i secondi all’avanzamento in carriera disciplinato dall’ordinamento militare nonché al conseguente trattamento economico che si differenzia per il carattere rispettivamente contrattuale e tabellare.

In buona sostanza resta la obiettiva difficoltà di collocare sullo stesso piano i dirigenti civili e militari solamente nell’atto conclusivo del conferimento degli incarichi, posto, come rilevato, che la disomogeneità tra le normative afferenti alle diverse tipologie di personale dirigenziale comunque resta.

In ordine a tale differenziazione va ancora segnalato da ultimo il recente regolamento sul ruolo unico della dirigenza approvato D.P R 26.2.1999 n. 150, ove all’art. 2, 2° comma si ribadisce che nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ossia le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L’Amministrazione nella sua memoria alla Sezione fa presente la carenza di norme che disciplinino il conferimento degli incarichi al personale militare.

Tale osservazione ad avviso del Collegio è contraddetta dalle procedure sinora seguite dall’Amministrazione che hanno fatto richiamo all’art. 41 del D.P.R n. 748 del 1972, il quale stabilisce che «restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli Ufficiali…. funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della Difesa, nonché le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18.11.1965, n. 1477 e n. 1478 in materia di impiego dei predetti ufficiali». Tale è l’ordinamento di settore a cui l’Amministrazione deve fare riferimento nell’attribuzione di funzioni dirigenziali ove non intervengano «medio tempore» modificazioni normative in materia.

Per quanto concerne, infine, l’affermazione dell’Amministrazione sull’esclusione di poteri gestori in capo al Ministro è da tenere presente che «la individuazione delle risorse umane» spetta pur sempre agli organi di Governo (artt. 3 e 14 decreto legislativo 29/93) ed in particolare al Ministro

 

PQM

rifiuta il visto e la conseguente registrazione dei provvedimenti all’esame.

Depositato in Segreteria il 7 febbraio 2000

il Direttore della segreteria Omissis