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Spunti per una
riflessione sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa. Riferimenti anche alla
dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica - di Antonio Ciaramella, Vice
Procuratore Generale della Corte dei conti Premessa A
differenza di quanto avvenuto nel diritto civile dove linteresse della dottrina,
della giurisprudenza e dello stesso legislatore si è, già da qualche tempo, appuntato
sul danneggiato, in modo che gli sia garantito il risarcimento, anche a fronte di fatti
non causati da comportamenti colposi (ovvero lesivi di posizioni giuridiche non
inquadrabili nelle tradizionali letture del diritto soggettivo), nella responsabilità
amministrativa, anche per le note disposizioni legislative che hanno formalizzato il
carattere personale di questultima, accentuandone la natura
sanzionatoria, non può non avere, per ragioni di garanzia e di giustizia, attenta al caso
concreto, un ruolo centrale la valutazione complessiva del comportamento del convenuto in
giudizio, e perciò, anche, del suo atteggiamento psicologico. 1 - Cenni alla dottrina. Si
sa che una definizione della colpa non è contenuta nel codice civile; a tanto provvede
invece il legislatore penale[1], al cui significato la
dottrina penalistica è stata particolarmente attenta ed alle cui esperienze è
dobbligo attingere. D'altronde,
una interpretazione uniforme dovrebbe essere data a tutti gli istituti che assumono
particolare rilevanza nellambito di quello che viene definito come diritto
punitivo in senso ampio. E
noto che alla concezione psicologica della colpa[2]si
è sostituita una, più recente, visione, c.d. normativa[3],
dellistituto, per la quale centrale è il giudizio di rimproverabilità per
latteggiamento antidoveroso della volontà: si contesta al soggetto di non aver
impedito il fatto involontario. In
tal modo la colpa diventa graduabile ed idonea a meglio individualizzare la sanzione. Tale
dottrina ha avuto maggior successo anche in campo civilistico. Può
considerarsi sussistente un generale significato del concetto di colpa, valevole,
sostanzialmente, in tutti i campi in cui da una responsabilità personale consegue una
misura sanzionatoria o ripristinatoria( perciò oltre che nellambito
dellillecito penale e contrattuale anche in quello aquiliano, disciplinare ed in
materia di sanzioni amministrative); esso consiste in un difetto del comportamento
concreto rispetto ad un modello di condotta. Per
la determinazione, poi, del tipo di condotta prescritta la legge non può che rinviare,
direttamente o indirettamente, a norme più specifiche, contenute in altre fonti, anche
metagiuridiche( usi, costumi, regole sociali ed associative, prassi) cui il modello di
agente dovrebbe adeguarsi. Lesempio,
per quanto ci interessa, più significativo di tali rinvii è rappresentato dal modello
del buon padre di famiglia[4],
parametro, solitamente, preso a raffronto anche per graduare lintensità della colpa[5]. Trattasi,
evidentemente, di un concetto elastico[6]. La
tradizionale interpretazione[7] si basava
sostanzialmente su di una normalità statistica: era considerato un buon cittadino chi, in
ogni suo comportamento, usa la diligenza cui sono soliti attenersi, in identiche
circostanze, i componenti della collettività e perciò socialmente sufficiente( minimo
etico) nella valutazione sociale di quella stessa collettività. Si poneva, così,
laccento sul comportamento comune, come tale di maggioranza (solitamente considerato
contegno normale, fisiologico), utilizzandosi un modello generale di diligenza astratta. Oggi,
però, si tende[8]ad interpretare la nozione ponendosi
nellambito del complessivo sistema legislativo in cui è inserita. Sistema
che, da un canto, avrebbe accentuato il carattere relativo della diligenza, adeguandola
più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata; dallaltro
avrebbe cercato di superare la distinzione tra i molteplici gradi di diligenza, con una
più diretta finalizzazione dellattività di prestazione verso linteresse del
creditore, tenendo, perciò, presenti i risultati obiettivi del comportamento, in modo da
richiedere dai singoli quello sforzo che più consente di adeguare questultimo al
risultato dovuto. Tale dottrina, oggi prevalente, seguita anche dalla giurisprudenza, parte dalla considerazione che non esiste un tipo fisso ed astratto di buon padre di famiglia, ed afferma che limpegno richiesto al debitore va determinato secondo il tipo di rapporto obbligatorio, cioè secondo la natura della prestazione.[9] Il
che, in sostanza, starebbe a significare che quanto affermato dal secondo comma
dellart. 1176 c.c., con più specifico riferimento alle obbligazioni inerenti
allesercizio di una attività professionale, circa la valutazione della
diligenza con riguardo alla natura dellattività esercitata, avrebbe, in
realtà, valore di regola generale[10]. Si
sottolinea, perciò,[11]come la regola di valutazione che fa
capo alle qualità delluomo medio finisca per rispondere in maniera del tutto
inadeguata ai problemi nascenti da quei conflitti, sempre più numerosi basta
pensare al settore dei business torts, o a quello degli illeciti compiuti a mezzo
dellinformatica dove il modulo di condotta esigibile dal singolo è destinato
a variare continuamente, in ragione dello specifico patrimonio di cognizione di base,
informazioni, esperienze, a disposizione del concreto autore del danno. Sarebbe,
perciò, anacronistico un criterio di apprezzamento sempre oggettivo, e sempre
indifferente alle caratteristiche individuali, a fronte di un sistema teso verso tassi di
specializzazione crescenti, e considerati i livelli di competenze, ormai assai diversi,
che si registrano, ordinariamente, fra i consociati; anche fra quelli appartenenti al
medesimo settore produttivo, o professionale. Di
qui la necessità di far capo alle circostanze in cui la singola fattispecie si colloca e,
così, individuare, per ciascuna categoria di soggetti e, a seconda dellattività da
essi esercitata, un parametro, ovvero una figura sintomatica, utile ad ispirare prima, ed
a controllare, poi, la valutazione della condotta di ogni individuo appartenente alla
categoria data. Per
tale teoria, oggi prevalente, esistono tanti moduli di diligenza quanti sono i diversi
tipi di condotta richiesti e quanti sono i tipi di rischio. Da
tali parametri soggettivizzati consegue la possibilità di imporre standards
di comportamento più elevati in capo ai soggetti che risultino dotati di qualità
positive superiori a quelle delluomo medio. Pertanto,
la prevedibilità ed evitabilità dellevento, considerata necessaria per imputare ad
un soggetto una colpa, va, secondo tale filone dottrinario,[12]determinata secondo il parametro
relativistico dellagente modello, cioè delluomo giudizioso
eiusdem professionis et condicionis. Solo
a tali condizioni il soggetto può essere rimproverabile per essere stato imprudente,
negligente o imperito. Da
tale impostazione ne discende, perciò, che il giudizio sulla colpa è, necessariamente,
relativo, in quanto levento può essere prevedibile ed evitabile per un tipo di
soggetto e non per un altro[13]. Si
sottolinea, poi, come allinterno dello stesso genus di attività professionale, può
essere individuata una pluralità di agenti-modello, facendosi lesempio
dellattività medico chirurgica, in cui i livelli necessari di perizia vanno
determinati in rapporto alle varie specializzazioni. In
tale quadro, può essere interessante, per i possibili collegamenti con la responsabilità
amministrativa dei componenti di organi collegiali, laffermazione[14]per la quale, nel caso di attività
concorrenti di più soggetti il problema della colpa va risolto in base al principio
dellaffidamento nel corretto comportamento degli altri. Ogni
partecipe risponderà, perciò, solo della
inosservanza delle leges artis del proprio tipo di attività, dovendo ciascuno
potere confidare sul corretto agire degli altri. 2
- Sullintensità della colpa. E
risaputo che, in passato, sulla scorta di una presunta tradizione romanistica, si riteneva
che, mentre nel campo della responsabilità contrattuale avevano rilievo solo la colpa
lieve e quella grave, invece, nel campo della responsabilità aquiliana, doveva essere
tenuta in considerazione anche la colpa lievissima. Tale
opinione non ha oggi più seguito, anche perché questultima non sarebbe definibile. E parimenti
noto, però, che lo stesso legislatore civile fa diretto riferimento, al fine di una
attenuazione della responsabilità, al concetto di colpa grave( articoli 2236 del c.c. e 414 c. nav.), ovvero afferma che la colpa va
valutata con minor rigore (articoli 1768 e 1710 c.c.). La
definizione classica di colpa grave fa riferimento alla negligenza macroscopica,
imperdonabile. Essa rimanda ad un concetto astratto e, per così dire, neutro
di uomo medio. Invero
la dottrina più recente contesta la stessa possibilità di una graduazione della colpa,
in quanto questultima non toccherebbe il momento giuridico della colpa( che come
forma e criterio di qualificazione giuridica sarebbe sempre la stessa), bensì il momento
di fatto della diligenza, oggetto di valutazione da parte del giudice.[15] La
gravità della colpa non sarebbe, perciò, relativa a pretesi diversi gradi della stessa,
intesi quali forme di qualificazione giuridica, ma semplicemente alla valutazione della
diligenza riferita alle circostanze del caso. Anche
la colpa grave, perciò, andrebbe valutata in concreto, secondo il suindicato parametro
dellagente modello. 3 - Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave, successive alle leggi di riforma della Corte dei conti.Volendo,
ora, dar conto della più recente giurisprudenza della Corte sul concetto di colpa grave
è possibile individuare alcuni indirizzi fondamentali. Indirizzo che utilizza concetti generali.Si
rinvengono, nellambito dellindirizzo, innanzitutto, diffuse affermazioni che
si limitano ad aggiungere un superlativo alle formule riassuntive tradizionali delle
regole di condotta (si parla di minima diligenza, massima imprudenza ed imperizia); regole
che, spesso, sono individuate in quelle proprie di ogni agire umano piuttosto che
dellagire amministrativo. Appartengono
alla categoria quelle sentenze che fanno coincidere listituto con un atteggiamento
di grave disinteresse nellespletamento
delle proprie funzioni, di sprezzante
trascuratezza dei propri doveri, di negligenza massima,
nonché nellagire senza il rispetto delle
comuni regole di comportamento e senza osservare
quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media
sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare(ad es. sez. veneto n. 71 del
1997). E,
pertanto, frequente ( ad es. sez. II n. 73 del 1997) il riferimento allo scostamento dal
basilare parametro del buon padre di famiglia, che concretizzerebbe quella
culpa lata propria di chi non intelligit quod omnes intelligunt. Altre
pronunce, nel caso di colpa grave in attività giuridica, fanno riferimento al grado di
anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi
astratti di comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il
massimo di lealtà e diligenza( ad es. sez. III n. 153 del 1997). Indirizzo che rinvia al concetto di colpa professionale. Le
sentenze riconducibili a tale indirizzo, in genere, rifuggono dalluso dei
superlativi; non fanno riferimento a generici comportamenti scriteriati, abnormi o
grossolanamente negligenti, bensì alla colpa grave del professionista, che si manifesta
con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di
diligenza richiesto a quel determinato professionista( ad es. sez. Emilia n. 697 del
1996). Dello
stesso ordine di idee sono quelle pronunce le quali affermano che la colpa grave deve
essere valutata con tanto maggior rigore quanto maggiori e più elevate siano le funzioni
e la qualificazione professionale dellagente( ad es. sez. II n. 31 del 1998). Indirizzo relativistico.Esso
tiene in particolare considerazione tutte le circostanze che possono influire
sullatteggiamento psicologico dellagente. In
proposito può citarsi la sentenza della sez. Toscana n. 313 del 1997, per la quale la
determinazione del grado della colpa deve essere compiuta tenendo conto delle qualità
dellagente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dellosservanza
delle regole che si assumono violate, venendo, pertanto, in rilievo la qualifica
professionale del soggetto, la posizione funzionale nonchè le specifiche competenze ed
attribuzioni; in relazione a tali elementi potrà esigersi un maggior o minor grado di
diligenza e perizia. Inoltre
per le SS.RR della Corte ( sentenza n. 66 del 1997) il significato della colpa grave deve
porsi in rapporto diretto con la qualità dellorganizzazione amministrativa, nel
senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della gravità
della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa. In
tale occasione i giudici hanno affermato che non vanno sanzionati solo quei comportamenti
che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio, ma la colpa va
valutata in concreto in base ai criteri della
prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno ed al principio di
ragionevolezza, che è alla base della limitazione di responsabilità di cui trattasi, e
che si collega alla necessità di garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento
dellazione amministrativa. Effettua
un particolare approfondimento sulla questione la sentenza delle SS.RR della Corte n. 56
del 1997, che, pur partendo dalla usuale affermazione che la colpa grave consiste nella
evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta
che si concretizza nellinosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso
concreto, in una marchiana imperizia o una irrazionale imprudenza indica come
connotazioni di tale trasgressione: · che
sia ex ante astrattamente riconoscibile per dovere professionale di ufficio; · che
non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico
compito di ufficio; · che
nel caso di potenziale e particolare pericolosità delle funzioni esercitate dal soggetto,
questo non si sia attenuto allobbligo di usare il massimo della cautela e
dellattenzione; · che
nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed
ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi
deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico. Significativo
è il fatto che nella sentenza si precisi che non ogni comportamento censurabile può
integrare gli estremi della colpa grave, ma soltanto quello contraddistinto da precisi
elementi che vanno accertati caso per caso. Può
citarsi, infine, la sentenza, n. 178 del 1999 della I sez. giur., laddove afferma che, per
la valutazione della colpa grave, si tratta di procedere allanalisi, sulla
base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta
in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e
determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso
..; a tal fine
non è dubitabile che assumono rilevanza la situazione di fatto nella quale è stata posta
in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente
condizionato la volontà dellagente
. Indirizzi relativi a particolari fattispecie.La sezione giurisd. per lAbruzzo, con la sentenza n. 280 del 1999, ha ritenuto che la limitazione al dolo e alla colpa grave non riguarda la responsabilità degli agenti contabili, visto che costoro sono tenuti ad un obbligo di restituzione del danaro o dei valori ricevuti in carico. Tale opinione risulta isolata.[16] Con riferimento alle attività giuridiche, che comportano linterpretazione e lapplicazione di norme, la sentenza n. 75 del 1998 della II sez. centrale. afferma la valutabilità della colpa grave alla stregua del criterio di cui allart. 5 comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1997, di tal che avrebbero efficacia scriminante soltanto i ragionevoli dubbi sul significato e la portata delle norme che si assumono violate. 4 - Possibili criteri di massima per una graduazione e
qualificazione della colpa, individuabili: A) sulla base del tipo di attività espletata dagli
agenti pubblici. Unautorevole dottrina[17], tenendo conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali, ha dato delle indicazioni per individuare la gravità della colpa, operando una distinzione fra: · attività materiali · attività che si concretano nello svolgimento dellazione amministrativa, retta dalle regole proprie dellattività dei pubblici poteri. Riguardo alla prime lautore si sofferma sulle attività oggettivamente a rischio, per le quali ricorre la colpa grave quando levento lesivo risulti collegato, in misura prevalente, alla condotta dellagente, piuttosto che al rischio insito nellattività svolta: tale collegamento si determina qualora la condotta risulti inosservante di regole normative rigide, dettate dalla obiettiva e specifica pericolosità della situazione regolata, che non lasciano spazio a scelte nella loro osservanza e delle quali risulti obbiettivamente la consapevolezza, per la professionalità specifica che è propria dei dipendenti pubblici, cui sia assegnato lo svolgimento delle relative mansioni. Per le attività, invece, che sono regolate da disposizioni che possono essere qualificate elastiche, la colpa grave si concreterebbe quando risulti accertato un comportamento difforme da quello che, in via regolare, viene tenuto nella situazione concreta; e in questo comportamento sussista la consapevolezza dellevento lesivo, poi verificatosi, per la sua rilevabilità e prevedibilità, da valutare alla luce dellidoneità professionale del soggetto. Anche nellambito della responsabilità connessa allesercizio di unattività amministrativa vi sarebbero comportamenti oggettivamente a rischio (quando sussistono caratteri obiettivi di opinabilità nelle scelte, quando lattività è idonea ad incidere su posizioni soggettive dei singoli suscettibili di essere risarcite; quando i danni che possono discendere dallazione amministrativa hanno consistenza quantitativa che non è determinata dalla consistenza della condotta colposa, ma dal concorrere di una serie di elementi autonomi). Lautore distingue, poi, nellambito della seconda delle suindicate categorie: la colpa grave nella applicazione di norme giuridiche. Essa si manifesterebbe quando, tenuto conto della specifica professionalità posseduta dallagente, si verifica un errore nellinterpretazione di una norma, nonostante lobbiettiva certezza interpretativa della stessa,[18]ovvero quando la scelta sia stata fatta in base ad opinioni soggettive, senza tener conto di direttive, istruzioni, indirizzi, prassi e pronunce giudiziali conoscibili. Si accennerà, in seguito, alla giurisprudenza della Corte sui casi di scusabilità dellerrore professionale. La colpa grave nelle scelte tecniche. Anche in questo campo la colpa grave coinciderebbe con un errore professionale, che può dirsi inescusabile quando vengono violate regole rigide; in caso contrario la colpa grave consisterebbe nella mancata attivazione del procedimento conoscitivo che avrebbe consentito di accertare, e di essere consapevole, della regola dazione da seguire. Secondo lautore la gravità della colpa andrebbe cercata, non in base allesistenza di una regola differente che poteva essere seguita, ma per esservi stata la trasgressione di una regola che sia, in via ordinaria, osservata nellattività tecnica di cui trattasi. La questione sarà approfondita quando sarà affrontata la problematica della responsabilità del professionista. La colpa grave nelle scelte discrezionali. Verrebbe in rilievo la nota questione del sindacato sul merito delle scelte discrezionali che deve limitarsi, per pacifica giurisprudenza, alla valutazione, con criterio ex ante, della congruità, razionalità ed economicità della scelta. Anche in tal caso sarebbe decisivo, per la sussistenza della colpa grave, linescusabilità dellerrore nellindividuazione delle regole da seguire, lobbiettiva rilevabilità dellevento dannoso, e la conoscenza del comportamento diverso che doveva essere seguito. La colpa grave nellattività di organizzazione e
direzione. Tenuto conto delle recenti riforme sul pubblico impiego che hanno dato, almeno ai vertici dirigenziali, nuovi poteri in materia di disciplina degli uffici e dotazioni organiche, una attività gravemente colposa, in tale ambito, potrebbe ravvisarsi nelle ipotesi in cui manchino provvedimenti organizzativi, o gli stessi siano solo apparenti, ovvero non si siano apportati dei correttivi, nonostante lemergere di nuove esigenze. Strettamente connessa è la problematica della colpa grave per omessa o inadeguata vigilanza. In tale campo, archiviata, dalla giurisprudenza, la possibilità di una imputazione di responsabilità per la sola carica rivestita, dovrebbe escludersi una colpa grave una volta che lufficio risulti impostato ed organizzato nelle sue linee fondamentali; ciò varrebbe ancor più qualora vengano effettuati controlli saltuari.[19] B) Sulla base dei principi elaborati dalla dottrina e
giurisprudenza penalistica. Potrebbe essere utile un riferimento a quelli che secondo la dottrina[20] e giurisprudenza penalistica (i cui principi, come già accennato, acquistano sempre più spazio anche nellambito della responsabilità amministrativa[21]) sono gli indici sintomatici in base ai quali valutare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della situazione soggettiva dellagente - modello, la gravità della colpa. Si distingue, perciò, innanzitutto, comè ben noto, tra la colpa incosciente, che si ha quando levento non è né voluto né previsto dallagente, e colpa cosciente, o con previsione dellevento, in cui il soggetto si rappresenta lastratta possibilità di questultimo, ma ha il preciso convincimento che non si verificherà. Essendo,
in tal caso, maggiore la consapevolezza di tenere una condotta pericolosa tale forma di
colpa sarebbe più grave. Altro
fondamentale criterio di graduazione della colpa è quello del quantum di esigibilità
della osservanza delle regole che avrebbero impedito il danno, essendo la colpa più o
meno grave a seconda che si possa pretendere, in misura maggiore o minore, il rispetto di
tali regole da parte del soggetto agente. Si fa, di solito, lesempio della mancata
osservanza di una medesima regola terapeutica che ha un diverso significato nei confronti
del vecchio medico di campagna o dellinsigne clinico specialistico. Potrebbe,
a tal fine, venire in considerazione anche il tipo di motivazione che ha indotto il
soggetto ad agire. Si
afferma, inoltre, che dovrebbe venire in rilievo anche il quantum di divergenza fra la
condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa tanto maggiore quanto più il soggetto
si è discostato dalla regola di condotta che doveva osservare. Evidentemente diversa è
ad es. la colpa dellautomobilista che ha superato di cento chilometri il limite di
velocità, rispetto a chi lo ha superato solo di dieci. 5 - La colpa professionale nella
giurisprudenza del giudice ordinario.
Un
particolare approfondimento meritano la colpa professionale e quella dei gestori di
patrimoni altrui, per le indubbie analogie che il tipo e le più comuni modalità di
esercizio delle funzioni dei soggetti sottoponibili alla giurisdizione contabile hanno con
le attività professionali, come riconosciuto anche dalla suindicata giurisprudenza della
Corte.
Ma ci sono altre ragioni che spingono in questa direzione: · la
giurisprudenza, vista la frequenza della casistica, ha costituito degli indirizzi
consolidati, utili anche nel nostro settore; · anche
per il professionista la responsabilità, comè noto, è limitata, in caso di
attività particolarmente complesse, alla colpa grave (ex art. 2236 c.c.); · la
ratio di tale limitazione è simile a quella che ha spinto il legislatore ad introdurre la
colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa: garantire al professionista
un margine di libertà, e in una certa misura di creatività, in modo da non scoraggiare
attività che hanno una rilevanza sociale. Ciò giustifica una certa dose di rischio che
chi ne utilizza le prestazioni è tenuto a sopportare. La
più recente giurisprudenza della Cassazione[22],
seguita anche da quella di merito[23], tende
a seguire una interpretazione per la quale solo quando il caso concreto sia straordinario
ed eccezionale, e la perizia richiesta trascenda la preparazione e labilità di un
professionista medio, questi risponde solo per colpa grave. Pertanto
limpegno cui è tenuto il professionista rimane quello ordinario, da valutare alla
stregua dei principi generali, tenendo conto della natura della prestazione, e soltanto
quando sono in gioco problemi di speciale difficoltà, incertezze scientifiche nella
soluzione, professionalità altamente specializzate, può essere richiesta una colpa
qualificata.[24] Colpa
qualificata che non vuol dire di minor valore, quasi che in tal caso fosse giustificabile
anche un minimo grado di diligenza perché, in definitiva, per la giurisprudenza,
lart. 2236 c.c. non comporta una vera e propria attenuazione della responsabilità
ma contiene una direttiva al giudice di tener
conto delle particolari difficoltà tecniche del caso concreto, in modo che il giudizio
venga condotto adeguatamente alla complessità ed alle imperfezioni delle conoscenze
professionali, così da individuare con mezzi idonei( la perizia tecnica in particolare)
la colpa personale. Si
tratta, in sostanza, di un richiamo alla valutazione della colpa in concreto e non con
riferimento al parametro astrattato della diligenza ordinaria. Qualche accenno va fatto anche alla giurisprudenza relativa ai comportamenti colposi di soggetti tenuti alla gestione di patrimoni altrui, in particolare quelli delle società. Anche
qui, negli ultimi tempi, si è verificato un ricorso al concetto di diligenza
professionale, cioè ad un concetto di diligenza che fa perno sul rispetto delle regole
dellarte. Si
riscontrano perciò sentenze, soprattutto da parte dei giudici di merito,[25]che fondano la responsabilità degli
amministratori su scelte di gestione macroscopicamente sbagliate, improntate ad es. ad
operazioni speculative ad alto rischio e, perciò, su colpe gravi.[26] 6 - Giurisprudenza della Corte dei conti sullerrore professionale scusabile. Per le connessioni esistenti con largomento appena trattato può essere utile qualche riferimento a tale problematica, anche perchè, essendo lerrore scusabile causa di esclusione della colpa grave, può costituire, indirettamente, un elemento atto a dare un significato alla stessa. Si afferma di solito che, per quanto riguarda lapplicazione di norme giuridiche, tale errore si verifica in un contesto normativo di difficile interpretazione o in presenza di interpretazioni divergenti di provenienza amministrativa e giurisdizionale, originando una situazione di incertezza tale da dare luogo a scelte amministrative rivelatesi a posteriori viziate( sez. Sard. sent. n. 387 del 1995, sez. II sent. 64 del 1997, sez. II sent. n. 117 del 1997). Altrove, viene data rilevanza anche alleventuale esito positivo di controlli( sez. Sicilia n. 296 del 1995). E stata, inoltre, considerata causa esimente, per un amministratore di nomina politica, laffidamento sulla legittimità di un atto amministrativo risalente nel tempo, che aveva avuto sempre esecuzione, senza che sorgessero dubbi( sez. I sent. n. 56 del 1996). Si tratta di affermazioni dove riecheggiano le note posizioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza n. 364 del 1988 a proposito dellignoranza inevitabile della legge penale. E evidente che, come già visto per la qualificazione della colpa, e come meglio sarà specificato, anche la scusabilità dellerrore va valutata in concreto, tenuto conto della situazione soggettiva dellagente e delle circostanze del caso. 7 - Giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla
colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa. E noto che la Corte Costituzionale ha, più volte, affermato la legittimità costituzionale di norme che, in particolari settori, limitavano la responsabilità amministrativa alla colpa grave. La questione è stata affrontata nelle sentenze n. 54 del 1975, n. 164 del 1982 e n. 1032 del 1988. Ma mentre, nelle prime due, tale limitazione era vista come una deroga, non irragionevole, al principio generale della non rilevanza del grado della colpa, nellultima, che riguardava simili disposizioni relative ai dipendenti della Regione Sicilia, la Corte parla di necessità di garantire, giusta art. 97 della Cost., lefficienza dellazione amministrativa. A tale ultimo ordine di idee è stata data portata generale con la sentenza n. 371 dell11/11/1998, nella quale la Corte ha, comè risaputo, affermato che nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano listituto in esame, la disposizione ( limitativa della responsabilità) risponde perciò alla finalità di determinare quanto del rischio dellattività debba restare a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.E ovvio che la necessità di un approfondimento sul significato da dare al concetto di colpa grave nella responsabilità amministrativa non può avere il fine di creare una nozione da valere come parametro generale ma, piuttosto, quello di contribuire alla formazione di un abito mentale che sia sempre più attento ai fatti ed alle qualità del convenuto in giudizio. Ciò
in quanto è dagli stessi che deve
manifestarsi lelemento soggettivo. Pertanto occorre che
sia la stessa esposizione dei fatti che riveli la colpa grave.[27] Perciò
il sistema di limitarsi a definire per aggettivi i singoli aspetti generali dei
comportamenti colposi significa ripetere che la colpa grave deve essere grave
con il rischio dellassoluta libertà di valutazione da parte del giudice che,
dopo aver affermato che la colpa grave consiste, ecc. ecc., può a sostegno
dellaffermazione dellesistenza o meno di questo elemento soggettivo
qualificato far seguire la descrizione del comportamento amministrativo, il che lascia
elusa la domanda del perché quel comportamento amministrativo sia qualificabile come
grave e può portare a conclusioni che possono sconfinare nellarbitrio[28]. Parimenti
arbitrario può essere il criterio di riferirsi a quello che linterprete ritiene
essere il modello di comportamento amministrativo ottimale, eventualmente individuato in
base a formule che fanno, genericamente, riferimento al dovere di buona amministrazione. Allo
stesso modo non sono più sostenibili tesi che parlano di colpa in re ipsa, collegata alla
mera violazione di norme, anche quando le stesse abbiano i caratteri
dellassoluta cogenza e lindicazione dei destinatari chiamati a darvi
ottemperanza.[29] In definitiva, la colpa, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, andrebbe sempre più individualizzata, cioè valutata in concreto, ed ex ante, secondo le situazioni soggettive dellagente e quelle oggettive in cui lo stesso ha operato. In modo che venga in rilievo non la violazione di generici doveri di servizio, ma di obblighi che regolano, specificamente, lattività espletata. Solo in questo modo, evidenziando il grado di riprovevolezza del comportamento dellagente pubblico, è, forse, possibile dare un significato alla particolare qualificazione richiesta per la colpa, al di là delluso di aggettivi, formule generiche o di interpretazioni soggettive (effettuate ex post). Così ragionando, comè stato autorevolmente sostenuto, il concetto di colpa grave può anche essere considerato una metafora per indicare che la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto.[30] Di ciò, come accennato, parte della giurisprudenza contabile ha acquisito consapevolezza. La stessa descritta dottrina e giurisprudenza, di altri settori del diritto, è orientata in tal senso. Una visione in concreto della colpa grave potrebbe avere, probabilmente, come effetto anche quello di far assumere un carattere sempre più residuale allesercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile,[31]con conseguente diminuzione del rischio di un suo possibile uso non effettuato con canoni oggettivi. Ciò in quanto ipotesi che, prima, consentivano la riduzione delladdebito, potrebbero, ora, convertirsi in casi di esclusione dellelemento soggettivo.[32] Il suddetto modo di concepire la colpa grave potrebbe anche costituire la chiave di volta per una ridefinizione dei poteri del Pubblico Ministero contabile in sede di quantificazione del danno, nel senso che, essendo graduabile la colpa, non potrebbe escludersi il potere di questultimo di quantificare il danno proprio in base al grado di riprovevolezza, in concreto, della condotta. Infatti,
come più volte detto, lacquisita e consolidata consapevolezza del carattere
personale[33] della responsabilità
amministrativa, può, probabilmente, portare ad una visione meno dogmatica del ruolo del
Pubblico Ministero, nella quantificazione del danno da imputare ai presunti responsabili,
in quanto questultimo non è un rappresentante degli interessi patrimoniali
dellAmministrazione danneggiata, legato alla stessa dai vincoli di un mandato. Costituisce
una tradizionale affermazione quella per la quale leventuale esercizio, da parte del
Pubblico Ministero, del potere di determinare, nella domanda giudiziale, il danno da
risarcire, indipendentemente dal completo pregiudizio economico subito dallente
pubblico, comporterebbe una inammissibile rinuncia parziale allazione, trattandosi
di diritti non disponibili da parte dellOrgano requirente. Ma,
in proposito, non può non evidenziarsi, in primo luogo, che anche questultimo,
oltre il Collegio giudicante, deve tenere conto, in base alla legge di riforma della
Corte, dei vantaggi conseguiti dallAmministrazione o dalla comunità amministrata.[34] Proprio
nelleventualità di vantaggi conseguiti dalla collettività, la sua valutazione
può, in parte, prescindere da implicazioni di natura puramente economica, trattandosi di
utilità non identificabili in termini di arricchimento o di mancati oneri per la Pubblica
Amministrazione, intesa come persona giuridica; in tal caso maggiore può essere
lambito di un ammissibile apprezzamento discrezionale del Pubblico Ministero circa
il quantum del danno risarcibile. Inoltre
possono verificarsi fattispecie in cui vi è un concorso, nella produzione del danno,
anche di comportamenti non gravemente colposi( ipotesi non rara vista la frequente
complessità e la varia articolazione dei procedimenti amministrativi). Anche
in tale evenienza il danno da risarcire può non corrispondere al danno economico subìto
dalla Amministrazione, in quanto, per volontà del legislatore, questultima deve
accollarsi il rischio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da comportamenti non
sanzionabili, per mancanza di colpa grave. In
definitiva, probabilmente, oggi, non potrebbe più chiedersi al Pubblico Ministero di
quantificare il danno in modo legato ad un rigido calcolo matematico; non gli si potrebbe
imporre di addebitare al responsabile danni che dipendono da comportamenti di altri
soggetti ovvero che si compensano con benefici per lente o la comunità
amministrata. Non
dovrebbe, perciò, essere estranea allOrgano pubblico titolare dellazione, nel
momento della quantificazione del danno imputabile, lesigenza di massima
personalizzazione della responsabilità amministrativa, che dovrebbe tradursi nella
appropriata considerazione, innanzitutto, della natura e dellintensità
dellelemento psicologico, oltre che delle varie circostanze concrete in cui ha
operato il soggetto ritenuto responsabile e del grado di rischio insito
nellattività espletata.[35] Va,
infatti, tenuto conto del particolare disvalore che il legislatore, attraverso una
disciplina che ha rafforzato le misure di garanzia per un recupero totale del danno subito
dallerario, ha voluto dare ai comportamenti dolosi o dai quali sia conseguito un
arricchimento personale[36]. Solo
in tali casi la richiesta di risarcimento non può non tendere alla completa
reintegrazione del patrimonio dellEnte danneggiato.[37] Pertanto,
al Pubblico Ministero, in quanto parte attrice, non può non riconoscersi lautonomo
potere, vincolante per il Collegio, di quantificare, nelle ipotesi di colpa grave del
responsabile, limporto massimo del danno risarcibile, in base ad una pluralità di
criteri, oggettivi e soggettivi, quali si evincono, direttamente o indirettamente, dalla
legge di riforma e dai principi dellordinamento comune( compresi quelli desumibili
dallart. 133 del c.p.). Potere
ovviamente non arbitrario ed il cui esercizio deve essere, come già detto, congruamente
motivato. Traendo
le somme da quanto rappresentato, bisognerebbe, probabilmente, riconoscere che la
responsabilità amministrativa, per colpa grave, ha assunto, oramai, già allo stato della
legislazione vigente, un carattere sanzionatorio e natura indennitaria, proprio in quanto
la misura del risarcimento, già ab origine,
nel momento dellesercizio dellazione, può non corrispondere al danno
economico subìto dallente pubblico. Ciò
indipendentemente dallesercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile. Come
si è visto anche la responsabilità dei magistrati, in caso di azione di rivalsa dello
Stato, ha un carattere marcatamente sanzionatorio e funzione, essenzialmente, preventivo -
punitiva. Di
pena privata, nellambito di un danno con connotazioni pubblicistiche, si
parla anche a proposito del risarcimento del danno ambientale, di cui allart.18
della legge n. l349/1986, in cui, a parte le misure ripristinatorie, lammontare del
risarcimento è determinato in via equitativa dal giudice sulla base della gravità
della colpa individuale nonchè del profitto conseguito dal
trasgressore.
Effetti
negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di colpa grave. Una
recente legge della Provincia autonoma di Bolzano ha cercato, anche se con formule
generiche, di effettuare una sorta di tipizzazione dei comportamenti dai quali potrebbe
desumersi una colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa.[38]
Ma il permanere del carattere atipico dellillecito amministrativo e laffidamento al giudice, in base alla motivata valutazione delle circostanze concrete, del compito di qualificare i comportamenti gravemente colposi, costituisce una garanzia non solo per lordinamento, ma per gli stessi operatori pubblici, in quanto elimina il rischio che una cristallizzazione delle ipotesi di colpa grave possa far rivivere delle responsabilità formali. Non costituisce unanomalia, infatti, la circostanza che il legislatore affidi allinterprete il significato da attribuire ad istituti o principi giuridici di carattere generale. In tali casi non vengono create norme in bianco il cui contenuto è affidato allarbitrio del giudice, ma viene affidato al suo prudente e motivato apprezzamento il compito di dare ad essi concreta applicazione. Proprio per consentire il necessario adeguamento degli stessi alle mutevoli esigenze della collettività la legge evita di ingessarli con definizioni precostituite, con esemplificazioni, ovvero casistiche, che risulterebbero spesso impossibili o, addirittura, dannose. Quanto detto vale, in diritto civile, ad es. per i concetti di diligenza del buon padre di famiglia, buona fede, correttezza, buon costume, ordine pubblico; e dovrebbe valere anche per la colpa grave nelle ipotesi di responsabilità amministrativa[39]. E noto che una specificazione delle ipotesi di colpa grave è prevista anche dalla legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile del giudice; solo in tali ipotesi è consentita lazione, per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato[40]. Secondo la Relazione del Ministro Vassalli al relativo disegno di legge governativo tale previsione sarebbe stata dettata dalla volontà di non lasciare alla discrezionalità della giurisprudenza lindividuazione dellambito della colpa grave. Ma, anche qui, le previsioni della legge non sembrano tali da dar luogo ad una rigida tipizzazione. Questultima, infatti, è più apparente che reale, perché espressioni del tipo negligenza inescusabile e gravità della violazione di legge sono sufficientemente indeterminate e offrono spazio alla integrazione del giudice. Comunque, è stato riconosciuto come la singolarità della funzione giurisdizionale e la necessità di tutelare lindipendenza del giudice rendono non arbitraria una disciplina particolare per i magistrati rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici.[41]
[1]
E
noto che lart. 43 del c.p. definisce il delitto colposo o contro lintenzione
quando levento, anche se preveduto, non
è voluto dallagente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [2]
Vista
come nesso psichico astratto, fisso, ed uguale, in tutti i casi, tra lagente ed il
fatto non voluto. La tesi è sostenuta, in campo penale, ad es. da F.Alimena e Bellavista. [3]
Sostenuta,
sempre in campo penale, da Delitala, Musotto e Bettiol. [4]
Di cui
allart. 1176 c.c. [5]
Il
legislatore, ovviamente, non definisce il concetto, ma può essere utile un riferimento
alla relazione al codice civile( n. 559) ove si osserva che tale criterio
richiamato, in via generale, nellart. 1176, come misura del comportamento del
debitore nelleseguire la prestazione dovuta, riassume in sé quel complesso di cure
e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria
obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le
circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio obiettivo e
generale, non soggettivo ed individuale: sicchè non basterebbe al debitore, per esimersi
da responsabilità, dimostrare di avere fatto quanto stava in lui, per cercare di
adempiere esattamente lobbligazione. Ma, daltra parte, è un criterio che va
commisurato al tipo speciale del singolo rapporto
..,
inoltre, pur essendo apparso superfluo
riprodurre lart. 1224 comma 2 c.c. del 1865, è da ritenersi certo che sussistono
anche nel nuovo sistema dei casi in cui la diligenza deve apprezzarsi con minore o maggiore rigore. [6]
Le c.d.
clausole generali sono state spesso criticate in dottrina per un presunto contrasto con le
esigenze della certezza del diritto. Largomento interessa anche il concetto di colpa
grave, rilevante sul piano della responsabilità amministrativa, e sarà affrontato in
sede di considerazioni conclusive. [7]
Si veda
ad es. Cass. n. 49 del 1951. [8]
Si veda
Rodotà voce diligenza dir.civ. in Enciclopedia del diritto. [9] Si veda ad es.
Cass. n. 2333 del 1976 [10] Si veda, in
tal senso, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli Diritto civile- obbligazioni e
contratti. [11] Alpa
computers e responsabilità, Milano 1985 [12] vedere anche
Mantovani, manuale di Diritto penale [13] Mantovani a
pag 298 del manuale di Diritto penale fa lesempio del crollo di una diga
in cui può riscontrarsi colpa nel direttore dei lavori e non nellassistente. [14] Sempre
Mantovani pag. 299 di Diritto penale. [15] Così Maiorca
in Enciclopedia del diritto voce colpa civile [16] In effetti, a
fronte di un obbligo specifico di risultato, quale può essere considerato quello del
contabile, non potrebbe ritenersi del tutto pacifica lassimilazione, sotto il
profilo dellelemento soggettivo, con la responsabilità amministrativa in senso
lato. Pur riconoscendo la specificità delle obbligazioni del contabile dà invece per
scontata tale omologazione la Corte Cost. con la nota sentenza n. 371 del 1998. [17] Garri i vari aspetti della responsabilità derivante dallesercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione in atti del XLIV convegno di studi di scienza dellamministrazione promosso dalle Amministrazioni provinciali di Lecco e Como. [18] Si vedano ad
es. SS.RR. n. 49 del 1997 e sez. II n. 40 del 1997. [19] Si veda in
materia ad es. Sez. Emilia n. 235 del 1997 e sez. III n. 320 del 1996. [20]
Si veda
Mantovani op.cit. [21]
Si veda,
in questo senso, sez. Campania n. 71 del 1997. [22]
Possono
citarsi alcune massime significative, riguardanti: la colpa nel
settore sanitario Per Cass. n.
n.6141 del 1978 il medico risponde soltanto per colpa grave quando il caso concreto
sia straordinario od eccezionale, sì da non essere adeguatamente studiato nella scienza
medica e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza medica siano proposti e
dibattuti diversi, ed incompatibili fra loro, sistemi diagnostici, terapeutici e di
tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta. Sintomatica
dellinterpretazione restrittiva, operata dalla giurisprudenza, dellarea di
esenzione dalla responsabilità del medico e di un concetto di colpa grave non più
limitato alla sola ipotesi di ignoranza inescusabile di cognizioni generali e
fondamentali della scienza medica è Cass. n. 2466 del 1995 per la quale il
medico chirurgo nelladempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla
propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon
padre di famiglia ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta il
rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la
conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della
tecnica ha notevolmente ridotto, nel campo delle prestazioni medico specialistiche,
larea della particolare esenzione indicata dallart. 2236 c.c.. Nel settore
forense Può citarsi
Cass. n. 7618 del 1997 per la quale linadempimento dellavvocato deve
essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento
dellattività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza professionale
commisurato alla natura dellattività esercitata
Nellesercizio
delle funzioni giurisdizionali. Riguardo a
tale àmbito può citarsi Cass. n. 2187 del 1997 per la quale la colpa grave del
magistrato per emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei
casi consentiti dalla legge si configura solo quando il provvedimento è adottato in
assenza dei presupposti fissati in via astratta dal legislatore per lemissione di un
provvedimento di quel tipo, mentre non può dar luogo a responsabilità la concreta
valutazione degli atti processuali; e, per un caso particolare, Trib. Brescia del
29/4/98 (Pres. ed est. Dessì) per il quale lemissione di un mandato di
cattura per custodia cautelare in caso di rinvio a giudizio per falso in bilancio,
configura colpa grave del magistrato ai fini della responsabilità civile dello Stato,
quando si fondi su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento( nella
specie gli amministratori colpiti dal provvedimento non erano in carica allepoca dei
fatti contestati). Inoltre per
Cass. sez. I n. 12357 del 1999 il sistema
normativo della responsabilità civile dei magistrati non si sostanzia in un mero
rinvio alla nozione generale di colpa grave, come dispone lart. 2236 cod.
civ
.ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della
clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dellart.2, che si spiega col
carattere fortemente valutativo dellattività giudiziaria, connotata da scelte
sovente basate su diversità di interpretazione, sia per la
previsione
..dellesigenza che la colpa grave sia
inescusabile
..; la qualificazione di inescusabilità della negligenza,
in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante
unesplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto
alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come non
spiegabile, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a
rendere comprensibile anche se non giustificato lerrore del
giudice. [23] Ad es. App.
Genova dell1/6/83. [24]
E
da segnalare che secondo la Corte Cost., sent. n. 166 del 1973, in caso di colpa
professionale la perizia va distinta dalla prudenza e dalla diligenza, in quanto mentre
nei confronti della prima lindulgenza del giudizio del magistrato è
direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa
ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità. Tale opinione
è seguita, oggi, dalla Cassazione. Si veda sent. n. 6937 del 1996 nella quale si afferma
che la disposizione di cui allart. 2236 del c.c
.non
trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, essendo essa
circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi
tecnici che lattività professionale, in concreto, renda necessario affrontare [25] La posizione
tradizionale della Cassazione, ribadita recentemente, con sent. n. 3652 del 1997, è che
allamministratore di una società non può imputarsi di aver compiuto scelte
inopportune dal punto di vista economico, atteso che tale valutazione attiene alla
discrezionalità imprenditoriale( ma può rilevare come giusta causa di revoca
dellamministratore). Pertanto il giudizio sulla diligenza dellamministratore
nelladempimento del proprio mandato può investire solo lomissione di quelle
cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una determinata
scelta. [26] Vedasi ad es.
Trib. Milano 28/3/1985 (in Foro it.,1986, I, C.256) e 2/3/1995 ( in Giur. it.
1995,I,2,c.796). [27] La
prova privata (e così anche la prova della colpa) è sempre dimostrazione di fatti
oggettivi , con esclusione di appezzamenti e valutazioni: lattore si limiterà a
dare la dimostrazione dellesistenza di fatti materiali e di circostanze oggettive,
da cui sia dato desumere che il danneggiante avrebbe potuto, usando la diligenza
occorrente, conoscere( o prevedere)la causa del danno ed evitare quindi il danno
così Maiorca voce cit. su Enciclopedia del diritto. [28] il testo tra
virgolette è di Garri op. cit. [29] in tal senso
sez. Campania n. 77 del 1998. Invero, non si vede come tale presunta categoria di norme
possa differenziarsi dalle altre. [30]
Così P.Maddalena la colpa nella responsabilità amministrativa in riv. Corte
dei conti anno 1997 n.2 [31]
Comunque
la sussistenza della colpa grave non esclude la possibilità di graduarla agli effetti del
potere riduttivo( così SS.RR. n. 34 del 1997). [32] Ciò non
potrebbe escludersi ad es. nel caso di esito positivo del controllo preventivo( in tal
senso sez. Lazio n. 17 del 1997), di fatti organizzativi, indipendenti dalla volontà
dellagente pubblico, impeditivi del regolare e tempestivo svolgimento
dellazione amministrativa; nei casi di inesperienza, di gravosità del lavoro o di
particolari condizioni di salute dellagente pubblico. Sembra
concordare con tale impostazione la sentenza n.178/99 della
I sez. giur. che ha escluso la colpa grave di un dirigente in presenza di una
situazione del personale deficitaria. Afferma, a tal proposito, il Collegio che è
da escludere che elementi o circostanze della condotta inerenti al profilo psicologico,
giudicati idonei ad attenuare la responsabilità ai fini dellapplicazione del potere
riduttivo, siano ritenuti privi di rilevanza, e, possano essere ignorati, ai fini della
valutazione dellintensità della colpa. [33] Esplicitamente
affermato, comè noto, dallart.1 della legge n.20 del 1994. [34] Ai sensi
dellart. 1-bis della legge n. 20 del 1994. [35] Parla
espressamente di accentuazione dei profili sanzionatori, rispetto a quelli risarcitori,
derivante dalla nuova conformazione della responsabilità amministrativa, la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 453 del 1999. [36] Infatti è
noto che solo in caso di illecito arricchimento del dante causa, e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi, il debito si trasmette a questi ultimi( art. 1 legge n. 20 del
1994); solo i concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o hanno agito con
dolo sono responsabili solidalmente( art. 1 quinquies della legge n. 20 del 1994);
esclusivamente, in caso di occultamento doloso del danno la prescrizione decorre, non
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, comè la regola, ma dalla data
della sua scoperta( art. 2 della legge n. 20 del 1994); la giurisprudenza nega, in genere,
la possibilità di una riduzione delladdebito nel caso di comportamenti dolosi. [37] Non si può,
perciò, che concordare con quanto affermato dalle SS.RR. della Corte, in sede di
risoluzione di questione di massima, con la sentenza n. 4/99, quando affermano che le
recenti norme sulla responsabilità amministrativa hanno configurato due forme
di responsabilità tenute espressamente distinte e differenziate, praticamente creando due
comparti normativi separati, quasi esclusivi, e fondando le relative discipline sulla
diversità dellelemento psicologico, e che il legislatore, attraverso
una nuova disciplina dellelemento soggettivo della fattispecie...ha voluto
accentuare la rilevanza dellapporto causale in funzione proprio della maggiore
incidenza dellelemento
soggettivo [38]
Afferma
lart.2 co.3 della legge che costituiscono, in particolare, colpa grave: ·
la grave
violazione di norme determinata da negligenza inescusabile; ·
laffermazione
o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a
disposizione; ·
il causare
danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità
dellevento dannoso; ·
la violazione
delle elementari regole di comportamento o latteggiamento di grave disinteresse
nellesercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati. Come si vede
luso di formule generiche esclude una vera i propria tipizzazione di ipotesi di
colpa grave. Piuttosto la
vera novità della legge è contenuta nellart. 4, che pone dei limiti patrimoniali
alla responsabilità amministrativa. Probabilmente, un possibile utilizzo del potere del
P.M. di quantificare il danno anche in base alla riprovevolezza della condotta potrebbe
ridurre il rischio di una generalizzazione di tale principio. La legge è
stata oggetto di un ricorso per questione di legittimità costituzionale da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2/3/2000. [39]
Afferma,
a tale proposito, Rodotà in op.cit. che
.i concetti elastici non appaiono
ormai soltanto come un espediente per evitare lirrigidimento di un complesso
legislativo di fronte ai mutamenti della realtà, ma si presentano soprattutto come gli
strumenti più idonei a regolare una realtà del dinamismo sempre crescente, per ciò
sfuggente ad una disciplina intesa come tipizzazione di ipotesi già definite. [40]
Lart.
2 al n.3 prevede quattro specifiche ipotesi di colpa grave: ·
la grave
violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; ·
laffermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; ·
la negazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento; ·
lemissione
di un provvedimento concernente la libertà delle persone fuori dai casi consentiti dalla
legge oppure senza motivazione. E poi,
ulteriormente, specificato, allart.2 n.2, che non può dar luogo a responsabilità
lattività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del
fatto e delle prove. [41]
Si veda
sent. Corte Costituzionale n. 18 del 1989; Cass. n. 6257 del 1990 e anche Risoluzione
O.N.U. del 29/11/1985.
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