Spunti per una riflessione sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa. Riferimenti anche alla dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica - di Antonio Ciaramella, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti

Premessa

A differenza di quanto avvenuto nel diritto civile dove l’interesse della dottrina, della giurisprudenza e dello stesso legislatore si è, già da qualche tempo, appuntato sul danneggiato, in modo che gli sia garantito il risarcimento, anche a fronte di fatti non causati da comportamenti colposi (ovvero lesivi di posizioni giuridiche non inquadrabili nelle tradizionali letture del diritto soggettivo), nella responsabilità amministrativa, anche per le note disposizioni legislative che hanno formalizzato il carattere “personale” di quest’ultima, accentuandone la natura sanzionatoria, non può non avere, per ragioni di garanzia e di giustizia, attenta al caso concreto, un ruolo centrale la valutazione complessiva del comportamento del convenuto in giudizio, e perciò, anche, del suo atteggiamento psicologico.

1 - Cenni alla dottrina.

Si sa che una definizione della colpa non è contenuta nel codice civile; a tanto provvede invece il legislatore penale[1], al cui significato la dottrina penalistica è stata particolarmente attenta ed alle cui esperienze è d’obbligo attingere.

D'altronde, una interpretazione uniforme dovrebbe essere data a tutti gli istituti che assumono particolare rilevanza nell’ambito di quello che viene definito come “diritto punitivo” in senso ampio.

E’ noto che alla concezione psicologica della colpa[2]si è sostituita una, più recente, visione, c.d. normativa[3], dell’istituto, per la quale centrale è il giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà: si contesta al soggetto di non aver impedito il fatto involontario.

In tal modo la colpa diventa graduabile ed idonea a meglio individualizzare la sanzione.

Tale dottrina ha avuto maggior successo anche in campo civilistico.

Può considerarsi sussistente un generale significato del concetto di colpa, valevole, sostanzialmente, in tutti i campi in cui da una responsabilità personale consegue una misura sanzionatoria o ripristinatoria( perciò oltre che nell’ambito dell’illecito penale e contrattuale anche in quello aquiliano, disciplinare ed in materia di sanzioni amministrative); esso consiste in un difetto del comportamento concreto rispetto ad un modello di condotta.

Per la determinazione, poi, del tipo di condotta prescritta la legge non può che rinviare, direttamente o indirettamente, a norme più specifiche, contenute in altre fonti, anche metagiuridiche( usi, costumi, regole sociali ed associative, prassi) cui il modello di agente dovrebbe adeguarsi.

L’esempio, per quanto ci interessa, più significativo di tali rinvii è rappresentato dal modello del “buon padre di famiglia”[4], parametro, solitamente, preso a raffronto anche per graduare l’intensità della colpa[5].

Trattasi, evidentemente, di un concetto elastico[6].

La tradizionale interpretazione[7] si basava sostanzialmente su di una normalità statistica: era considerato un buon cittadino chi, in ogni suo comportamento, usa la diligenza cui sono soliti attenersi, in identiche circostanze, i componenti della collettività e perciò socialmente sufficiente( minimo etico) nella valutazione sociale di quella stessa collettività. Si poneva, così, l’accento sul comportamento comune, come tale di maggioranza (solitamente considerato contegno normale, fisiologico), utilizzandosi un modello generale di diligenza astratta.

Oggi, però, si tende[8]ad interpretare la nozione ponendosi nell’ambito del complessivo sistema legislativo in cui è inserita.

Sistema che, da un canto, avrebbe accentuato il carattere relativo della diligenza, adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata; dall’altro avrebbe cercato di superare la distinzione tra i molteplici gradi di diligenza, con una più diretta finalizzazione dell’attività di prestazione verso l’interesse del creditore, tenendo, perciò, presenti i risultati obiettivi del comportamento, in modo da richiedere dai singoli quello sforzo che più consente di adeguare quest’ultimo al risultato dovuto.

Tale dottrina, oggi prevalente, seguita anche dalla giurisprudenza, parte dalla considerazione che non esiste un tipo fisso ed astratto di  “buon padre di famiglia”, ed afferma che l’impegno richiesto al debitore va determinato secondo il tipo di rapporto obbligatorio, cioè secondo la natura della prestazione.[9]

Il che, in sostanza, starebbe a significare che quanto affermato dal secondo comma dell’art. 1176 c.c., con più specifico riferimento “alle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale”, circa la valutazione della diligenza con riguardo “alla natura dell’attività esercitata”, avrebbe, in realtà, valore di regola generale[10].

Si sottolinea, perciò,[11]come la regola di valutazione che fa capo alle qualità dell’uomo medio finisca per rispondere in maniera del tutto inadeguata ai problemi nascenti da quei conflitti, sempre più numerosi – basta pensare al settore dei business torts, o a quello degli illeciti compiuti a mezzo dell’informatica – dove il modulo di condotta esigibile dal singolo è destinato a variare continuamente, in ragione dello specifico patrimonio di cognizione di base, informazioni, esperienze, a disposizione del concreto autore del danno.

Sarebbe, perciò, anacronistico un criterio di apprezzamento sempre oggettivo, e sempre indifferente alle caratteristiche individuali, a fronte di un sistema teso verso tassi di specializzazione crescenti, e considerati i livelli di competenze, ormai assai diversi, che si registrano, ordinariamente, fra i consociati; anche fra quelli appartenenti al medesimo settore produttivo, o professionale.

Di qui la necessità di far capo alle circostanze in cui la singola fattispecie si colloca e, così, individuare, per ciascuna categoria di soggetti e, a seconda dell’attività da essi esercitata, un parametro, ovvero una figura sintomatica, utile ad ispirare prima, ed a controllare, poi, la valutazione della condotta di ogni individuo appartenente alla categoria data.

Per tale teoria, oggi prevalente, esistono tanti moduli di diligenza quanti sono i diversi tipi di condotta richiesti e quanti sono i tipi di rischio.

Da tali parametri “soggettivizzati” consegue la possibilità di imporre standards di comportamento più elevati in capo ai soggetti che risultino dotati di qualità positive superiori a quelle dell’uomo medio.

Pertanto, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, considerata necessaria per imputare ad un soggetto una colpa, va, secondo tale filone dottrinario,[12]determinata secondo il parametro relativistico dell’agente – modello, cioè dell’uomo giudizioso “ eiusdem professionis et condicionis”.

Solo a tali condizioni il soggetto può essere rimproverabile per essere stato imprudente, negligente o imperito.

Da tale impostazione ne discende, perciò, che il giudizio sulla colpa è, necessariamente, relativo, in quanto l’evento può essere prevedibile ed evitabile per un tipo di soggetto e non per un altro[13].

Si sottolinea, poi, come all’interno dello stesso genus di attività professionale, può essere individuata una pluralità di agenti-modello, facendosi l’esempio dell’attività medico chirurgica, in cui i livelli necessari di perizia vanno determinati in rapporto alle varie specializzazioni.

In tale quadro, può essere interessante, per i possibili collegamenti con la responsabilità amministrativa dei componenti di organi collegiali, l’affermazione[14]per la quale, nel caso di attività concorrenti di più soggetti il problema della colpa va risolto in base al principio dell’affidamento nel corretto comportamento degli altri.

Ogni partecipe risponderà, perciò,  solo della inosservanza delle “leges artis” del proprio tipo di attività, dovendo ciascuno potere confidare sul corretto agire degli altri.

2 - Sull’intensità della colpa.

E’ risaputo che, in passato, sulla scorta di una presunta tradizione romanistica, si riteneva che, mentre nel campo della responsabilità contrattuale avevano rilievo solo la colpa lieve e quella grave, invece, nel campo della responsabilità aquiliana, doveva essere tenuta in considerazione anche la colpa lievissima.

Tale opinione non ha oggi più seguito, anche perché quest’ultima non sarebbe definibile.

E’ parimenti noto, però, che lo stesso legislatore civile fa diretto riferimento, al fine di una attenuazione della responsabilità, al concetto di colpa grave( articoli 2236 del c.c.  e 414 c. nav.), ovvero afferma che la colpa va valutata con minor rigore (articoli 1768 e 1710 c.c.).

La definizione classica di colpa grave fa riferimento alla negligenza macroscopica, imperdonabile. Essa rimanda ad un concetto astratto e, per così dire, “neutro” di uomo medio.

Invero la dottrina più recente contesta la stessa possibilità di una graduazione della colpa, in quanto quest’ultima non toccherebbe il momento giuridico della colpa( che come forma e criterio di qualificazione giuridica sarebbe sempre la stessa), bensì il momento di fatto della diligenza, oggetto di valutazione da parte del giudice.[15]

La gravità della colpa non sarebbe, perciò, relativa a pretesi diversi gradi della stessa, intesi quali forme di qualificazione giuridica, ma semplicemente alla valutazione della diligenza riferita alle circostanze del caso.

Anche la colpa grave, perciò, andrebbe valutata in concreto, secondo il suindicato parametro dell’agente – modello.

3 - Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave, successive alle leggi di riforma della Corte dei conti.

Volendo, ora, dar conto della più recente giurisprudenza della Corte sul concetto di colpa grave è possibile individuare alcuni indirizzi fondamentali.

Indirizzo che utilizza concetti generali.

Si rinvengono, nell’ambito dell’indirizzo, innanzitutto, diffuse affermazioni che si limitano ad aggiungere un superlativo alle formule riassuntive tradizionali delle regole di condotta (si parla di minima diligenza, massima imprudenza ed imperizia); regole che, spesso, sono individuate in quelle proprie di ogni agire umano piuttosto che dell’agire amministrativo.

Appartengono alla categoria quelle sentenze che fanno coincidere l’istituto con un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, di negligenza massima, nonché nell’agire senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza osservare quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare(ad es. sez. veneto n. 71 del 1997).

E’, pertanto, frequente ( ad es. sez. II n. 73 del 1997) il riferimento allo scostamento dal basilare parametro del “buon padre di famiglia”, che concretizzerebbe quella “culpa lata” propria di chi non “intelligit quod omnes intelligunt”.

Altre pronunce, nel caso di colpa grave in attività giuridica, fanno riferimento al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza( ad es. sez. III n. 153 del 1997).

Indirizzo che rinvia al concetto di colpa professionale.

Le sentenze riconducibili a tale indirizzo, in genere, rifuggono dall’uso dei superlativi; non fanno riferimento a generici comportamenti scriteriati, abnormi o grossolanamente negligenti, bensì alla colpa grave del professionista, che si manifesta con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista( ad es. sez. Emilia n. 697 del 1996).

Dello stesso ordine di idee sono quelle pronunce le quali affermano che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore quanto maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dell’agente( ad es. sez. II n. 31 del 1998).

Indirizzo relativistico.

Esso tiene in particolare considerazione tutte le circostanze che possono influire sull’atteggiamento psicologico dell’agente.

In proposito può citarsi la sentenza della sez. Toscana n. 313 del 1997, per la quale la determinazione del grado della colpa deve essere compiuta tenendo conto delle qualità dell’agente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole che si assumono violate, venendo, pertanto, in rilievo la qualifica professionale del soggetto, la posizione funzionale nonchè le specifiche competenze ed attribuzioni; in relazione a tali elementi potrà esigersi un maggior o minor grado di diligenza e perizia.

Inoltre per le SS.RR della Corte ( sentenza n. 66 del 1997) il significato della colpa grave deve porsi in rapporto diretto con la qualità dell’organizzazione amministrativa, nel senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa.

In tale occasione i giudici hanno affermato che non vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio, ma la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno ed al principio di ragionevolezza, che è alla base della limitazione di responsabilità di cui trattasi, e che si collega alla necessità di garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento dell’azione amministrativa.

Effettua un particolare approfondimento sulla questione la sentenza delle SS.RR della Corte n. 56 del 1997, che, pur partendo dalla usuale affermazione che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta – che si concretizza nell’inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, in una marchiana imperizia o una irrazionale imprudenza – indica come connotazioni di tale trasgressione:

·        che sia ex ante astrattamente riconoscibile per dovere professionale di ufficio;

·        che non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito di ufficio;

·        che nel caso di potenziale e particolare pericolosità delle funzioni esercitate dal soggetto, questo non si sia attenuto all’obbligo di usare il massimo della cautela e dell’attenzione;

·        che nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico.

Significativo è il fatto che nella sentenza si precisi che non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi che vanno accertati caso per caso.

Può citarsi, infine, la sentenza, n. 178 del 1999 della I sez. giur., laddove afferma che, per la valutazione della colpa grave, “si tratta di procedere all’analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso…..; a tal fine non è dubitabile che assumono rilevanza la situazione di fatto nella quale è stata posta in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente condizionato la volontà dell’agente……”.

Indirizzi relativi a particolari fattispecie.

La sezione giurisd. per l’Abruzzo, con la sentenza n. 280 del 1999, ha ritenuto che la limitazione al dolo e alla colpa grave non riguarda la responsabilità degli agenti contabili, visto che costoro sono tenuti ad un obbligo di restituzione del danaro o dei valori ricevuti in carico.

Tale opinione risulta isolata.[16]

Con riferimento alle attività giuridiche, che comportano l’interpretazione e l’applicazione di norme, la sentenza n. 75 del 1998 della II sez. centrale. afferma la valutabilità della colpa grave alla stregua del criterio di cui all’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1997, di tal che avrebbero efficacia scriminante soltanto i ragionevoli dubbi sul significato e la portata delle norme che si assumono violate.

4 - Possibili criteri di massima per una graduazione e qualificazione della colpa, individuabili:

A) sulla base del tipo di attività espletata dagli agenti pubblici.

Un’autorevole dottrina[17], tenendo conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali, ha dato delle indicazioni per individuare la gravità della colpa, operando una distinzione fra:

·        attività materiali

·        attività che si concretano nello svolgimento dell’azione amministrativa, retta dalle regole proprie dell’attività dei pubblici poteri.

Riguardo alla prime l’autore si sofferma sulle attività oggettivamente a rischio, per le quali ricorre la colpa grave quando l’evento lesivo risulti collegato, in misura prevalente, alla condotta dell’agente, piuttosto che al rischio insito nell’attività svolta: tale collegamento si determina qualora la condotta risulti inosservante di regole normative rigide, dettate dalla obiettiva e specifica pericolosità della situazione regolata, che non lasciano spazio a scelte nella loro osservanza e delle quali risulti obbiettivamente la consapevolezza, per la professionalità specifica che è propria dei dipendenti pubblici, cui sia assegnato lo svolgimento delle relative mansioni.

Per le attività, invece, che sono regolate da disposizioni che possono essere qualificate elastiche, la colpa grave si concreterebbe quando risulti accertato un comportamento difforme da quello che, in via regolare, viene tenuto nella situazione concreta; e in questo comportamento sussista la consapevolezza dell’evento lesivo, poi verificatosi, per la sua rilevabilità e prevedibilità, da valutare alla luce dell’idoneità professionale del soggetto.

Anche nell’ambito della responsabilità connessa all’esercizio di un’attività amministrativa vi sarebbero comportamenti oggettivamente a rischio (quando sussistono caratteri obiettivi di opinabilità nelle scelte, quando l’attività è idonea ad incidere su posizioni soggettive dei singoli suscettibili di essere risarcite; quando i danni che possono discendere dall’azione amministrativa hanno consistenza quantitativa che non è determinata dalla consistenza della condotta colposa, ma dal concorrere di una serie di elementi autonomi).

L’autore distingue, poi, nell’ambito della seconda delle suindicate categorie:

la colpa grave nella applicazione di norme giuridiche.

Essa si manifesterebbe quando, tenuto conto della specifica professionalità posseduta dall’agente, si verifica un errore nell’interpretazione di una norma, nonostante l’obbiettiva certezza interpretativa della stessa,[18]ovvero quando la scelta sia stata fatta in base ad opinioni soggettive, senza tener conto di direttive, istruzioni, indirizzi, prassi e pronunce giudiziali conoscibili.

Si accennerà, in seguito, alla giurisprudenza della Corte sui casi di scusabilità dell’errore professionale.

La colpa grave nelle scelte tecniche.

Anche in questo campo la colpa grave coinciderebbe con un errore professionale, che può dirsi inescusabile quando vengono violate regole rigide; in caso contrario la colpa grave consisterebbe nella mancata attivazione del procedimento conoscitivo che avrebbe consentito di accertare, e di essere consapevole, della regola d’azione da seguire.

Secondo l’autore la gravità della colpa andrebbe cercata, non in base all’esistenza di una regola differente che poteva essere seguita, ma per esservi stata la trasgressione di una regola che sia, in via ordinaria, osservata nell’attività tecnica di cui trattasi.

La questione sarà approfondita quando sarà affrontata la problematica della responsabilità del professionista.

La colpa grave nelle scelte discrezionali.

Verrebbe in rilievo la nota questione del sindacato sul merito delle scelte discrezionali che deve limitarsi, per pacifica giurisprudenza, alla valutazione, con criterio ex ante, della congruità, razionalità ed economicità della scelta.

Anche in tal caso sarebbe decisivo, per la sussistenza della colpa grave, l’inescusabilità dell’errore nell’individuazione delle regole da seguire, l’obbiettiva rilevabilità dell’evento dannoso, e la conoscenza del comportamento diverso che doveva essere seguito.

La colpa grave nell’attività di organizzazione e direzione.

Tenuto conto delle recenti riforme sul pubblico impiego che hanno dato, almeno ai vertici dirigenziali, nuovi poteri in materia di disciplina degli uffici e dotazioni organiche, una attività gravemente colposa, in tale ambito, potrebbe ravvisarsi nelle ipotesi in cui manchino provvedimenti organizzativi, o gli stessi siano solo apparenti, ovvero non si siano apportati dei correttivi, nonostante l’emergere di nuove esigenze.

Strettamente connessa è la problematica della colpa grave per omessa o inadeguata vigilanza. In tale campo, archiviata, dalla giurisprudenza, la possibilità di una imputazione di responsabilità per la sola carica rivestita, dovrebbe escludersi una colpa grave una volta che l’ufficio risulti impostato ed organizzato nelle sue linee fondamentali; ciò varrebbe ancor più qualora vengano effettuati controlli saltuari.[19]

B) Sulla base dei principi elaborati dalla dottrina e giurisprudenza penalistica.

Potrebbe essere utile un riferimento a quelli che secondo la dottrina[20] e giurisprudenza penalistica (i cui principi, come già accennato, acquistano sempre più spazio anche nell’ambito della responsabilità amministrativa[21]) sono gli indici sintomatici in base ai quali valutare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della situazione soggettiva dell’agente - modello, la gravità della colpa.

Si distingue, perciò, innanzitutto, com’è ben noto, tra la colpa incosciente, che si ha quando l’evento non è né voluto né previsto dall’agente, e colpa cosciente, o con previsione dell’evento, in cui il soggetto si rappresenta l’astratta possibilità di quest’ultimo, ma ha il preciso convincimento che non si verificherà.

Essendo, in tal caso, maggiore la consapevolezza di tenere una condotta pericolosa tale forma di colpa sarebbe più grave.

Altro fondamentale criterio di graduazione della colpa è quello del quantum di esigibilità della osservanza delle regole che avrebbero impedito il danno, essendo la colpa più o meno grave a seconda che si possa pretendere, in misura maggiore o minore, il rispetto di tali regole da parte del soggetto agente. Si fa, di solito, l’esempio della mancata osservanza di una medesima regola terapeutica che ha un diverso significato nei confronti del vecchio medico di campagna o dell’insigne clinico specialistico.

Potrebbe, a tal fine, venire in considerazione anche il tipo di motivazione che ha indotto il soggetto ad agire.

Si afferma, inoltre, che dovrebbe venire in rilievo anche il quantum di divergenza fra la condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa tanto maggiore quanto più il soggetto si è discostato dalla regola di condotta che doveva osservare. Evidentemente diversa è ad es. la colpa dell’automobilista che ha superato di cento chilometri il limite di velocità, rispetto a chi lo ha superato solo di dieci.

5 - La colpa professionale nella giurisprudenza del giudice ordinario.

Un particolare approfondimento meritano la colpa professionale e quella dei gestori di patrimoni altrui, per le indubbie analogie che il tipo e le più comuni modalità di esercizio delle funzioni dei soggetti sottoponibili alla giurisdizione contabile hanno con le attività professionali, come riconosciuto anche dalla suindicata giurisprudenza della Corte.

Ma ci sono altre ragioni che spingono in questa direzione:

·        la giurisprudenza, vista la frequenza della casistica, ha costituito degli indirizzi consolidati, utili anche nel nostro settore;

·        anche per il professionista la responsabilità, com’è noto, è limitata, in caso di attività particolarmente complesse, alla colpa grave (ex art. 2236 c.c.);

·        la ratio di tale limitazione è simile a quella che ha spinto il legislatore ad introdurre la colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa: garantire al professionista un margine di libertà, e in una certa misura di creatività, in modo da non scoraggiare attività che hanno una rilevanza sociale. Ciò giustifica una certa dose di rischio che chi ne utilizza le prestazioni è tenuto a sopportare.

La più recente giurisprudenza della Cassazione[22], seguita anche da quella di merito[23], tende a seguire una interpretazione per la quale solo quando il caso concreto sia straordinario ed eccezionale, e la perizia richiesta trascenda la preparazione e l’abilità di un professionista medio, questi risponde solo per colpa grave.

Pertanto l’impegno cui è tenuto il professionista rimane quello ordinario, da valutare alla stregua dei principi generali, tenendo conto della natura della prestazione, e soltanto quando sono in gioco problemi di speciale difficoltà, incertezze scientifiche nella soluzione, professionalità altamente specializzate, può essere richiesta una colpa qualificata.[24]

Colpa qualificata che non vuol dire di minor valore, quasi che in tal caso fosse giustificabile anche un minimo grado di diligenza perché, in definitiva, per la giurisprudenza, l’art. 2236 c.c. non comporta una vera e propria attenuazione della responsabilità ma contiene una direttiva al giudice di tener conto delle particolari difficoltà tecniche del caso concreto, in modo che il giudizio venga condotto adeguatamente alla complessità ed alle imperfezioni delle conoscenze professionali, così da individuare con mezzi idonei( la perizia tecnica in particolare) la colpa personale.

Si tratta, in sostanza, di un richiamo alla valutazione della colpa in concreto e non con riferimento al parametro astrattato della diligenza ordinaria.

Qualche accenno va fatto anche alla giurisprudenza relativa ai comportamenti colposi di soggetti tenuti alla gestione di patrimoni altrui, in particolare quelli delle società.

Anche qui, negli ultimi tempi, si è verificato un ricorso al concetto di diligenza professionale, cioè ad un concetto di diligenza che fa perno sul rispetto delle regole dell’arte.

Si riscontrano perciò sentenze, soprattutto da parte dei giudici di merito,[25]che fondano la responsabilità degli amministratori su scelte di gestione macroscopicamente sbagliate, improntate ad es. ad operazioni speculative ad alto rischio e, perciò, su colpe gravi.[26]

6 - Giurisprudenza della Corte dei conti sull’errore professionale scusabile.

Per le connessioni esistenti con l’argomento appena trattato può essere utile qualche riferimento a tale problematica, anche perchè, essendo l’errore scusabile causa di esclusione della colpa grave, può costituire, indirettamente, un elemento atto a dare un significato alla stessa.

Si afferma di solito che, per quanto riguarda l’applicazione di norme giuridiche, tale errore “si verifica in un contesto normativo di difficile interpretazione o in presenza di interpretazioni divergenti di provenienza amministrativa e giurisdizionale, originando una situazione di incertezza tale da dare luogo a scelte amministrative rivelatesi a posteriori viziate”( sez. Sard. sent. n. 387 del 1995, sez. II sent. 64 del 1997, sez. II sent. n. 117 del 1997).

Altrove, viene data rilevanza anche all’eventuale esito positivo di controlli( sez. Sicilia n. 296 del 1995).

E’ stata, inoltre, considerata causa esimente, per un amministratore di nomina politica, l’affidamento sulla legittimità di un atto amministrativo risalente nel tempo, che aveva avuto sempre esecuzione, senza che sorgessero dubbi( sez. I sent. n. 56 del 1996).

Si tratta di affermazioni dove riecheggiano le note posizioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza n. 364 del 1988 a proposito dell’ignoranza inevitabile della legge penale.

E’ evidente che, come già visto per la qualificazione della colpa, e come meglio sarà specificato,  anche la scusabilità dell’errore va valutata in concreto, tenuto conto della situazione soggettiva dell’agente e delle circostanze del caso.

7 - Giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa.

E’ noto che la Corte Costituzionale ha, più volte, affermato la legittimità costituzionale di norme che, in particolari settori, limitavano la responsabilità amministrativa alla colpa grave. La questione è stata affrontata nelle sentenze n. 54 del 1975, n. 164 del 1982 e n. 1032 del 1988.

Ma mentre, nelle prime due, tale limitazione era vista come una deroga, non irragionevole, al principio generale della non rilevanza del grado della colpa, nell’ultima, che riguardava simili disposizioni relative ai dipendenti della Regione Sicilia, la Corte parla di necessità di garantire, giusta art. 97 della Cost., l’efficienza dell’azione amministrativa.

A tale ultimo ordine di idee è stata data portata generale con la sentenza n. 371 dell’11/11/1998, nella quale la Corte ha, com’è risaputo, affermato che “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l’istituto in esame, la disposizione ( limitativa della responsabilità) risponde perciò alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

E’ ovvio che la necessità di un approfondimento sul significato da dare al concetto di colpa grave nella responsabilità amministrativa non può avere il fine di creare una nozione da valere come parametro generale ma, piuttosto, quello di contribuire alla formazione di un “abito mentale” che sia sempre più attento ai fatti ed alle qualità del convenuto in giudizio.

Ciò in quanto è  dagli stessi che deve manifestarsi l’elemento soggettivo.

Pertanto occorre che sia la stessa esposizione dei fatti che riveli la colpa grave.[27]

Perciò il sistema di limitarsi a definire per aggettivi i singoli aspetti generali dei comportamenti colposi significa ripetere “che la colpa grave deve essere grave” con il rischio “dell’assoluta libertà di valutazione da parte del giudice che, dopo aver affermato che la colpa grave consiste, ecc. ecc., può a sostegno dell’affermazione dell’esistenza o meno di questo elemento soggettivo qualificato far seguire la descrizione del comportamento amministrativo, il che lascia elusa la domanda del perché quel comportamento amministrativo sia qualificabile come grave e può portare a conclusioni che possono sconfinare nell’arbitrio”[28].

Parimenti arbitrario può essere il criterio di riferirsi a quello che l’interprete ritiene essere il modello di comportamento amministrativo ottimale, eventualmente individuato in base a formule che fanno, genericamente, riferimento al dovere di buona amministrazione.

Allo stesso modo non sono più sostenibili tesi che parlano di colpa in re ipsa, collegata alla mera violazione di norme, anche quando le stesse abbiano “i caratteri dell’assoluta cogenza e l’indicazione dei destinatari chiamati a darvi ottemperanza”.[29]

In definitiva, la colpa, in parallelo con il carattere “personale” della responsabilità amministrativa, andrebbe sempre più individualizzata, cioè valutata in concreto, ed ex ante, secondo le situazioni soggettive dell’agente e quelle oggettive in cui lo stesso ha operato.

In modo che venga in rilievo non la violazione di generici doveri di servizio, ma di obblighi che regolano, specificamente, l’attività espletata.

 Solo in questo modo, evidenziando il grado di “riprovevolezza” del comportamento dell’agente pubblico, è, forse, possibile dare un significato alla particolare qualificazione richiesta per la colpa, al di là dell’uso di aggettivi, formule generiche o di interpretazioni soggettive (effettuate ex  post).

Così ragionando, com’è stato autorevolmente sostenuto, il concetto di colpa grave può anche essere considerato “una metafora” per indicare “ che la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto”.[30]

Di ciò, come accennato, parte della giurisprudenza contabile ha acquisito consapevolezza.

La stessa descritta dottrina e giurisprudenza, di altri settori del diritto, è orientata in tal senso.

Una visione in concreto della colpa grave potrebbe avere, probabilmente, come effetto anche quello di far assumere un carattere sempre più residuale all’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile,[31]con conseguente diminuzione del rischio di un suo possibile uso non effettuato con canoni oggettivi.

Ciò in quanto ipotesi che, prima, consentivano la riduzione dell’addebito, potrebbero, ora, convertirsi in casi di esclusione dell’elemento soggettivo.[32]

Il suddetto modo di concepire la colpa grave potrebbe anche costituire la chiave di volta per una ridefinizione dei poteri del Pubblico Ministero contabile in sede di quantificazione del danno, nel senso che, essendo graduabile la colpa, non potrebbe escludersi il potere di quest’ultimo di quantificare il danno proprio in base al grado di “riprovevolezza”, in concreto, della condotta.

Infatti, come più volte detto, l’acquisita e consolidata consapevolezza del carattere “personale”[33] della responsabilità amministrativa, può, probabilmente, portare ad una visione meno dogmatica del ruolo del Pubblico Ministero, nella quantificazione del danno da imputare ai presunti responsabili, in quanto quest’ultimo non è un rappresentante degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione danneggiata, legato alla stessa dai vincoli di un mandato.

Costituisce una tradizionale affermazione quella per la quale l’eventuale esercizio, da parte del Pubblico Ministero, del potere di determinare, nella domanda giudiziale, il danno da risarcire, indipendentemente dal completo pregiudizio economico subito dall’ente pubblico, comporterebbe una inammissibile rinuncia parziale all’azione, trattandosi di diritti non disponibili da parte dell’Organo requirente.

Ma, in proposito, non può non evidenziarsi, in primo luogo, che anche quest’ultimo, oltre il Collegio giudicante, deve tenere conto, in base alla legge di riforma della Corte, dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata.[34]

Proprio nell’eventualità di vantaggi conseguiti dalla collettività, la sua valutazione può, in parte, prescindere da implicazioni di natura puramente economica, trattandosi di utilità non identificabili in termini di arricchimento o di mancati oneri per la Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica; in tal caso maggiore può essere l’ambito di un ammissibile apprezzamento discrezionale del Pubblico Ministero circa il quantum del danno risarcibile.

Inoltre possono verificarsi fattispecie in cui vi è un concorso, nella produzione del danno, anche di comportamenti non gravemente colposi( ipotesi non rara vista la frequente complessità e la varia articolazione dei procedimenti amministrativi).

Anche in tale evenienza il danno da risarcire può non corrispondere al danno economico subìto dalla Amministrazione, in quanto, per volontà del legislatore, quest’ultima deve accollarsi il rischio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da comportamenti non sanzionabili, per mancanza di colpa grave.

In definitiva, probabilmente, oggi, non potrebbe più chiedersi al Pubblico Ministero di quantificare il danno in modo legato ad un rigido calcolo matematico; non gli si potrebbe imporre di addebitare al responsabile danni che dipendono da comportamenti di altri soggetti ovvero che si compensano con benefici per l’ente o la comunità amministrata.

Non dovrebbe, perciò, essere estranea all’Organo pubblico titolare dell’azione, nel momento della quantificazione del danno imputabile, l’esigenza di massima personalizzazione della responsabilità amministrativa, che dovrebbe tradursi nella appropriata considerazione, innanzitutto, della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico, oltre che delle varie circostanze concrete in cui ha operato il soggetto ritenuto responsabile e del grado di rischio insito nell’attività espletata.[35]

Va, infatti, tenuto conto del particolare disvalore che il legislatore, attraverso una disciplina che ha rafforzato le misure di garanzia per un recupero totale del danno subito dall’erario, ha voluto dare ai comportamenti dolosi o dai quali sia conseguito un arricchimento personale[36].

Solo in tali casi la richiesta di risarcimento non può non tendere alla completa reintegrazione del patrimonio dell’Ente danneggiato.[37]

Pertanto, al Pubblico Ministero, in quanto parte attrice, non può non riconoscersi l’autonomo potere, vincolante per il Collegio, di quantificare, nelle ipotesi di colpa grave del responsabile, l’importo massimo del danno risarcibile, in base ad una pluralità di criteri, oggettivi e soggettivi, quali si evincono, direttamente o indirettamente, dalla legge di riforma e dai principi dell’ordinamento comune( compresi quelli desumibili dall’art. 133 del c.p.).

Potere ovviamente non arbitrario ed il cui esercizio deve essere, come già detto, congruamente motivato.

Traendo le somme da quanto rappresentato, bisognerebbe, probabilmente, riconoscere che la responsabilità amministrativa, per colpa grave, ha assunto, oramai, già allo stato della legislazione vigente, un carattere sanzionatorio e natura indennitaria, proprio in quanto la misura del risarcimento, già ab origine, nel momento dell’esercizio dell’azione, può non corrispondere al danno economico subìto dall’ente pubblico.

Ciò indipendentemente dall’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile.

Come si è visto anche la responsabilità dei magistrati, in caso di azione di rivalsa dello Stato, ha un carattere marcatamente sanzionatorio e funzione, essenzialmente, preventivo - punitiva.

Di “pena privata”, nell’ambito di un danno con connotazioni pubblicistiche, si parla anche a proposito del risarcimento del danno ambientale, di cui all’art.18 della legge n. l349/1986, in cui, a parte le misure ripristinatorie, l’ammontare del risarcimento è determinato in via equitativa dal giudice sulla base “della gravità della colpa individuale” nonchè del “profitto conseguito dal trasgressore”.             

Effetti negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di colpa grave.

Una recente legge della Provincia autonoma di Bolzano ha cercato, anche se con formule generiche, di effettuare una sorta di tipizzazione dei comportamenti dai quali potrebbe desumersi una colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa.[38]

Ma il permanere del carattere “atipico” dell’illecito amministrativo e l’affidamento al giudice, in base alla motivata valutazione delle circostanze concrete, del compito di qualificare i comportamenti gravemente colposi, costituisce una garanzia non solo per l’ordinamento, ma per gli stessi operatori pubblici, in quanto elimina il rischio che una cristallizzazione delle ipotesi di colpa grave possa far rivivere delle responsabilità “formali”.

Non costituisce un’anomalia, infatti, la circostanza che il legislatore affidi all’interprete il significato da attribuire ad istituti o principi giuridici di carattere generale.

In tali casi non vengono create “norme in bianco” il cui contenuto è affidato all’arbitrio del giudice, ma viene affidato al suo prudente e motivato apprezzamento il compito di dare ad essi concreta applicazione.

Proprio per consentire il necessario adeguamento degli stessi alle mutevoli esigenze della collettività la legge evita di ingessarli con definizioni precostituite, con esemplificazioni, ovvero casistiche, che risulterebbero spesso impossibili o, addirittura, dannose.

Quanto detto vale, in diritto civile, ad es. per i concetti di diligenza del buon padre di famiglia, buona fede, correttezza, buon costume, ordine pubblico; e dovrebbe valere anche per la colpa grave nelle ipotesi di responsabilità amministrativa[39].

E’ noto che una specificazione delle ipotesi di colpa grave è prevista anche dalla legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile del giudice; solo in tali ipotesi è consentita l’azione, per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato[40].

Secondo la Relazione del Ministro Vassalli al relativo disegno di legge governativo tale previsione sarebbe stata dettata dalla volontà di non lasciare alla discrezionalità della giurisprudenza l’individuazione dell’ambito della colpa grave.

Ma, anche qui, le previsioni della legge non sembrano tali da dar luogo ad una rigida tipizzazione. Quest’ultima, infatti, è più apparente che reale, perché espressioni del tipo “negligenza inescusabile” e “gravità” della violazione di legge sono sufficientemente indeterminate e offrono spazio alla integrazione del giudice.

Comunque, è stato riconosciuto come la singolarità della funzione giurisdizionale e la necessità di tutelare l’indipendenza del giudice rendono non arbitraria una disciplina particolare per i magistrati rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici.[41]

 


[1] E’ noto che l’art. 43 del c.p. definisce il delitto colposo o contro l’intenzione “quando l’evento, anche se preveduto,  non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

[2] Vista come nesso psichico astratto, fisso, ed uguale, in tutti i casi, tra l’agente ed il fatto non voluto. La tesi è sostenuta, in campo penale, ad es. da F.Alimena e Bellavista.

[3] Sostenuta, sempre in campo penale, da Delitala, Musotto e Bettiol.

[4] Di cui all’art. 1176 c.c.

[5] Il legislatore, ovviamente, non definisce il concetto, ma può essere utile un riferimento alla relazione al codice civile( n. 559) ove si osserva che tale criterio “richiamato, in via generale, nell’art. 1176, come misura del comportamento del debitore nell’eseguire la prestazione dovuta, riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio obiettivo e generale, non soggettivo ed individuale: sicchè non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di avere fatto quanto stava in lui, per cercare di adempiere esattamente l’obbligazione. Ma, d’altra parte, è un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto……………….., inoltre,  pur essendo apparso superfluo riprodurre l’art. 1224 comma 2 c.c. del 1865, è da ritenersi certo che sussistono anche nel nuovo sistema dei casi in cui la diligenza deve apprezzarsi con minore  o maggiore rigore”.

[6] Le c.d. clausole generali sono state spesso criticate in dottrina per un presunto contrasto con le esigenze della certezza del diritto. L’argomento interessa anche il concetto di colpa grave, rilevante sul piano della responsabilità amministrativa, e sarà affrontato in sede di considerazioni conclusive.

[7] Si veda ad es. Cass. n. 49 del 1951.

[8] Si veda Rodotà voce “ diligenza” – dir.civ. – in Enciclopedia del diritto.

[9] Si veda ad es. Cass. n. 2333 del 1976

[10] Si veda, in tal senso, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli “Diritto civile- obbligazioni e contratti”.

[11] Alpa “ computers e responsabilità”, Milano 1985

[12] vedere anche Mantovani, manuale di “ Diritto penale”

[13] Mantovani a pag 298 del manuale di “Diritto penale” fa l’esempio del crollo di una diga in cui può riscontrarsi colpa nel direttore dei lavori e non nell’assistente.

[14] Sempre Mantovani pag. 299 di “ Diritto penale”.

[15] Così Maiorca in Enciclopedia del diritto voce “ colpa civile”

[16] In effetti, a fronte di un obbligo specifico di risultato, quale può essere considerato quello del contabile, non potrebbe ritenersi del tutto pacifica l’assimilazione, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, con la responsabilità amministrativa in senso lato. Pur riconoscendo la specificità delle obbligazioni del contabile dà invece per scontata tale omologazione la Corte Cost. con la nota sentenza n. 371 del 1998.

 

[17] Garri  “ i vari aspetti della responsabilità derivante dall’esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione” in atti del XLIV convegno di studi di scienza dell’amministrazione promosso dalle Amministrazioni provinciali di Lecco e Como.

[18] Si vedano ad es. SS.RR. n. 49 del 1997 e sez. II n. 40 del 1997.

[19] Si veda in materia ad es. Sez. Emilia n. 235 del 1997 e sez. III n. 320 del 1996.

[20] Si veda Mantovani op.cit.

[21] Si veda, in questo senso, sez. Campania n. 71 del 1997.

[22] Possono citarsi alcune massime significative, riguardanti:

la colpa nel settore sanitario

Per Cass. n. n.6141 del 1978 “il medico risponde soltanto per colpa grave quando il caso concreto sia straordinario od eccezionale, sì da non essere adeguatamente studiato nella scienza medica e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza medica siano proposti e dibattuti diversi, ed incompatibili fra loro, sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta”.

Sintomatica dell’interpretazione restrittiva, operata dalla giurisprudenza, dell’area di esenzione dalla responsabilità del medico e di un concetto di colpa grave non più limitato alla sola ipotesi di “ ignoranza inescusabile di cognizioni generali e fondamentali della scienza medica” è Cass. n. 2466 del 1995 per la quale “il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto, nel campo delle prestazioni medico specialistiche, l’area della particolare esenzione indicata dall’art. 2236 c.c.”.

Nel settore forense

Può citarsi Cass. n. 7618 del 1997 per la quale “l’inadempimento dell’avvocato deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza professionale commisurato alla natura dell’attività esercitata…”

Nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Riguardo a tale àmbito può citarsi Cass. n. 2187 del 1997 per la quale “la colpa grave del magistrato per emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge si configura solo quando il provvedimento è adottato in assenza dei presupposti fissati in via astratta dal legislatore per l’emissione di un provvedimento di quel tipo, mentre non può dar luogo a responsabilità la concreta valutazione degli atti processuali”; e, per un caso particolare, Trib. Brescia del 29/4/98 (Pres. ed est. Dessì) per il quale “l’emissione di un mandato di cattura per custodia cautelare in caso di rinvio a giudizio per falso in bilancio, configura colpa grave del magistrato ai fini della responsabilità civile dello Stato, quando si fondi su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento( nella specie gli amministratori colpiti dal provvedimento non erano in carica all’epoca dei fatti contestati)”.

Inoltre per Cass. sez. I  n. 12357 del 1999 il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati “non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale di colpa grave, come dispone l’art. 2236 cod. civ……….ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell’art.2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazione, sia per la previsione…..dell’esigenza che la colpa grave sia inescusabile………..; la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un’esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come “non spiegabile”, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato – l’errore del giudice”.

[23] Ad es. App. Genova dell’1/6/83.

[24] E’ da segnalare che secondo la Corte Cost., sent. n. 166 del 1973, in caso di colpa professionale la perizia va distinta dalla prudenza e dalla diligenza, in quanto mentre nei confronti della prima “l’indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità”.

Tale opinione è seguita, oggi, dalla Cassazione. Si veda sent. n. 6937 del 1996 nella quale si afferma che “ la disposizione di cui all’art. 2236 del c.c………….non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare”

[25] La posizione tradizionale della Cassazione, ribadita recentemente, con sent. n. 3652 del 1997, è che all’amministratore di una società non può imputarsi di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale( ma può rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore). Pertanto il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato può investire solo l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una determinata scelta.

[26] Vedasi ad es. Trib. Milano 28/3/1985 (in Foro it.,1986, I, C.256) e 2/3/1995 ( in Giur. it. 1995,I,2,c.796).

[27] “ La prova privata (e così anche la prova della colpa) è sempre dimostrazione di fatti oggettivi , con esclusione di appezzamenti e valutazioni: l’attore si limiterà a dare la dimostrazione dell’esistenza di fatti materiali e di circostanze oggettive, da cui sia dato desumere che il danneggiante avrebbe potuto, usando la diligenza occorrente, conoscere( o prevedere)la causa del danno ed evitare quindi il danno” così Maiorca voce cit. su Enciclopedia del diritto.

[28] il testo tra virgolette è di Garri op. cit.

[29] in tal senso sez. Campania n. 77 del 1998. Invero, non si vede come tale presunta categoria di norme possa differenziarsi dalle altre.

[30] Così P.Maddalena “ la colpa nella responsabilità amministrativa” in riv. Corte dei conti anno 1997 n.2

[31] Comunque la sussistenza della colpa grave non esclude la possibilità di graduarla agli effetti del potere riduttivo( così SS.RR. n. 34 del 1997).

[32] Ciò non potrebbe escludersi ad es. nel caso di esito positivo del controllo preventivo( in tal senso sez. Lazio n. 17 del 1997), di fatti organizzativi, indipendenti dalla volontà dell’agente pubblico, impeditivi del regolare e tempestivo svolgimento dell’azione amministrativa; nei casi di inesperienza, di gravosità del lavoro o di particolari condizioni di salute dell’agente pubblico.

Sembra concordare con tale impostazione la sentenza n.178/99 della  I sez. giur. che ha escluso la colpa grave di un dirigente in presenza di una situazione del personale deficitaria. Afferma, a tal proposito, il Collegio che “ è da escludere che elementi o circostanze della condotta inerenti al profilo psicologico, giudicati idonei ad attenuare la responsabilità ai fini dell’applicazione del potere riduttivo, siano ritenuti privi di rilevanza, e, possano essere ignorati, ai fini della valutazione dell’intensità della colpa”.

[33] Esplicitamente affermato, com’è noto, dall’art.1 della legge n.20 del 1994.

[34] Ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 20 del 1994.

[35] Parla espressamente di accentuazione dei profili sanzionatori, rispetto a quelli risarcitori, derivante dalla nuova conformazione della responsabilità amministrativa, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 453 del 1999.

[36] Infatti è noto che solo in caso di illecito arricchimento del dante causa, e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, il debito si trasmette a questi ultimi( art. 1 legge n. 20 del 1994); solo i concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o hanno agito con dolo sono responsabili solidalmente( art. 1 – quinquies della legge n. 20 del 1994); esclusivamente, in caso di occultamento doloso del danno la prescrizione decorre, non dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, com’è la regola, ma dalla data della sua scoperta( art. 2 della legge n. 20 del 1994); la giurisprudenza nega, in genere, la possibilità di una riduzione dell’addebito nel caso di comportamenti dolosi.

[37] Non si può, perciò, che concordare con quanto affermato dalle SS.RR. della Corte, in sede di risoluzione di questione di massima, con la sentenza n. 4/99, quando affermano che le recenti norme sulla responsabilità amministrativa “ hanno configurato due forme di responsabilità tenute espressamente distinte e differenziate, praticamente creando due comparti normativi separati, quasi esclusivi, e fondando le relative discipline sulla diversità dell’elemento psicologico”, e che “il legislatore, attraverso una nuova disciplina dell’elemento soggettivo della fattispecie...ha voluto accentuare la rilevanza dell’apporto causale in funzione proprio della maggiore incidenza dell’elemento soggettivo”

[38] Afferma l’art.2 co.3 della legge che costituiscono, in particolare, colpa grave:

·         la grave violazione di norme determinata da negligenza inescusabile;

·         l’affermazione o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a disposizione;

·         il causare danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità dell’evento dannoso;

·         la violazione delle elementari regole di comportamento o l’atteggiamento di grave disinteresse nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati.

Come si vede l’uso di formule generiche esclude una vera i propria tipizzazione di ipotesi di colpa grave.

Piuttosto la vera novità della legge è contenuta nell’art. 4, che pone dei limiti patrimoniali alla responsabilità amministrativa. Probabilmente, un possibile utilizzo del potere del P.M. di quantificare il danno anche in base alla riprovevolezza della condotta potrebbe ridurre il rischio di una generalizzazione di tale principio.

La legge è stata oggetto di un ricorso per questione di legittimità costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2/3/2000.

[39] Afferma, a tale proposito, Rodotà in op.cit. che “….i concetti elastici non appaiono ormai soltanto come un espediente per evitare l’irrigidimento di un complesso legislativo di fronte ai mutamenti della realtà, ma si presentano soprattutto come gli strumenti più idonei a regolare una realtà del dinamismo sempre crescente, per ciò sfuggente ad una disciplina intesa come tipizzazione di ipotesi già definite”.

[40] L’art. 2 al n.3 prevede quattro specifiche ipotesi di colpa grave:

·         la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

·         l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

·         la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

·         l’emissione di un provvedimento concernente la libertà delle persone fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

E’ poi, ulteriormente, specificato, all’art.2 n.2, che non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

[41] Si veda sent. Corte Costituzionale n. 18 del 1989; Cass. n. 6257 del 1990 e anche Risoluzione O.N.U. del 29/11/1985.