ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

CONVERSAZIONI DI CONTABILITA' PUBBLICA

(6 novembre 2000)

 

Spunti per una riflessione sulla colpa grave

nella responsabilità amministrativa.

Riferimenti anche alla dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica

di Antonio Ciaramella, Vice Procuratore generale della Corte dei conti

 

SOMMARIO: Premessa; 1- Cenni alla dottrina;  2 – sull’intensità della colpa; 3 – Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave successive alle leggi di riforma n. 19 e 20 del 1994 : a) indirizzo che utilizza concetti generali, b) indirizzo che rinvia alla colpa professionale, c) indirizzo relativistico, c) indirizzo sulla colpa grave degli agenti contabili, d) indirizzo che rinvia alla disciplina della colpa grave nell’illecito tributario non penale ed a quella prevista nella legge sulla responsabilità civile dei magistrati; 4 – Possibili criteri di massima per una graduazione e qualificazione della colpa, individuabili:  A)sulla base del tipo di attività espletata dagli agenti pubblici; a) la colpa grave nelle scelte discrezionali, b) la colpa grave nella applicazione di norme giuridiche, c) la colpa grave nelle attività materiali, d) la colpa grave nelle scelte tecniche, e) la colpa grave nell’attività di organizzazione e direzione; B) sulla base dei principi elaborati dalla dottrina e giurisprudenza penalistica; 5 – La colpa professionale nella giurisprudenza del giudice ordinario; 6 – La giurisprudenza della Corte dei conti sull’errore professionale scusabile; 7 – La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa; 8 – Considerazioni conclusive: a) effetti negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di colpa grave; b) possibili conseguenze della previsione della colpa grave come elemento soggettivo minimo per la sussistenza di una responsabilità amministrativa.

 

Premessa

A differenza di quanto avvenuto nel diritto civile dove l’interesse della dottrina, della giurisprudenza e dello stesso legislatore si è, già da qualche tempo, appuntato sul danneggiato, in modo da garantire al medesimo il risarcimento, anche quando il danno non è causato da comportamenti colposi (ovvero lesivi di posizioni giuridiche non inquadrabili nelle tradizionali letture del diritto soggettivo)[1], nella responsabilità amministrativa, anche per le note disposizioni legislative che hanno formalizzato il carattere “personale” di quest’ultima, accentuandone la natura sanzionatoria, non può non avere, per ragioni di garanzia e di giustizia, attenta al caso concreto, un ruolo centrale la valutazione complessiva del comportamento del convenuto in giudizio, e perciò, anche, del suo atteggiamento psicologico.

 

1 - Cenni alla dottrina.

E’ noto che una definizione della colpa non è contenuta nel codice civile; a tanto provvede, invece, il legislatore penale[2], al cui significato la dottrina penalistica è stata particolarmente attenta ed alle cui esperienze è d’obbligo attingere.

D’altronde, una interpretazione uniforme dovrebbe essere data a tutti gli istituti che assumono particolare rilevanza nell’ambito di quello che viene definito “diritto punitivo”[3], categoria che si estende al di là di quella del diritto penale in senso stretto ma alla quale vanno applicati, in funzione di tutela del cittadino, principi, di derivazione costituzionale, propri di quest’ultimo, tra cui quello di “personalità”, “soggettività” e “proporzionalità” della sanzione alla gravità dell’infrazione[4].

E’ noto che alla concezione psicologica della colpa[5]si è sostituita una, più recente, visione, c.d. normativa[6], dell’istituto, per la quale centrale è il giudizio di rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso della volontà: si contesta al soggetto di non aver impedito il fatto involontario.

In tal modo la colpa diventa graduabile ed idonea a meglio individualizzare la sanzione.

Tale dottrina ha avuto successo anche in campo civilistico.

Secondo tale teoria può ritenersi sussistente un generale significato del concetto di colpa, valevole, sostanzialmente, in tutti i campi in cui ad una responsabilità personale consegue una misura sanzionatoria o ripristinatoria; esso consiste in un difetto del comportamento concreto rispetto ad un modello di condotta.

Per la determinazione, poi, del tipo di condotta prescritta la legge rinvia, direttamente o indirettamente, a norme più specifiche, contenute in altre fonti, anche metagiuridiche (usi, costumi, regole sociali ed associative, prassi) cui il modello di agente dovrebbe adeguarsi.

Oggi, però, non esiste più un parametro unitario cui far riferimento per la valutazione del comportamento colposo, ma bisogna tenere conto dei vari settori nei quali il soggetto responsabile opera.[7]

Infatti, la tradizionale interpretazione del cd. “ buon padre di famiglia”[8], parametro solitamente preso a raffronto per valutare l’esistenza e l’intensità della colpa, si basava sostanzialmente su di una normalità statistica: era considerato un buon cittadino chi, in ogni suo comportamento, usa la diligenza cui sono soliti attenersi, in identiche circostanze, i componenti della collettività e perciò socialmente sufficiente( c. d. minimo etico )nella valutazione sociale di quella stessa collettività. Si poneva, così, l’accento sul comportamento comune, come tale di maggioranza (solitamente considerato contegno normale, fisiologico), utilizzandosi un modello generale di diligenza astratta.

Attualmente si tende[9], come detto, ad interpretare la nozione ponendosi nell’ambito dei complessivi sistemi ordinamentali in cui è inserita; fatto che ha accentuato il carattere relativo della diligenza, adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata.

E’ pacifica, oramai, la considerazione che non esiste un tipo fisso ed astratto di  “buon padre di famiglia”, e che l’impegno richiesto al debitore va determinato secondo il tipo di rapporto obbligatorio, cioè secondo la natura della prestazione[10].

Ciò, in sostanza, starebbe a significare che quanto affermato dal secondo comma dell’art. 1176 c.c., con più specifico riferimento “alle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale”, circa la valutazione della diligenza con riguardo “alla natura dell’attività esercitata”, avrebbe, in realtà, valore di regola generale[11].

Si sottolinea, perciò[12], come “la regola di valutazione che fa capo alle qualità dell’uomo medio finisca per rispondere in maniera del tutto inadeguata ai problemi nascenti da quei conflitti, sempre più numerosi – basta pensare al settore dei business torts, o a quello degli illeciti compiuti a mezzo dell’informatica – dove il modulo di condotta esigibile dal singolo è destinato a variare continuamente, in ragione dello specifico patrimonio di cognizione di base, informazioni, esperienze, a disposizione del concreto autore del danno”.

Sarebbe, perciò, “anacronistico un criterio di apprezzamento sempre oggettivo, e sempre indifferente alle caratteristiche individuali, a fronte di un sistema teso verso tassi di specializzazione crescenti, e…… (considerati) i livelli di competenze, ormai assai diversi, che si registrano, ordinariamente, fra i consociati -  anche fra quelli appartenenti al medesimo settore produttivo, o professionale……...Di qui la necessità di far capo……al quadro delle circostanze in cui la singola fattispecie si colloca e, così, individuare, per ciascuna categoria di soggetti e, a seconda dell’attività da essi esercitata, un parametro – o, se si vuole, una figura sintomatica - utile ad ispirare prima, ed a controllare, poi, la valutazione della condotta di ogni individuo appartenente alla categoria data”.

Per tale teoria, oggi prevalente, esistono tanti moduli di diligenza quanti sono i diversi tipi di condotta richiesti e quanti sono i tipi di rischio.

Da tali parametri “soggettivizzati” consegue la possibilità di imporre standards di comportamento più elevati in capo ai soggetti che risultino dotati di qualità positive superiori a quelle dell’uomo medio.

Pertanto, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, considerata necessaria per imputare ad un soggetto una colpa, va, secondo tale filone dottrinario,[13]determinata secondo il parametro relativistico dell’agente – modello, cioè dell’uomo giudizioso “ eiusdem professionis et condicionis”.

Solo a tali condizioni il soggetto può essere rimproverabile per essere stato imprudente, negligente o imperito.

 

2 - Sull’intensità della colpa.

In passato, sulla scorta di una presunta tradizione romanistica, si riteneva che, mentre nel campo della responsabilità contrattuale avevano rilievo solo la colpa lieve e quella grave, invece, nel campo della responsabilità aquiliana, doveva essere tenuta in considerazione anche la colpa lievissima.

Tale opinione non ha oggi più seguito, anche perché quest’ultima non sarebbe definibile.

Lo stesso legislatore civile fa diretto riferimento, al fine di una attenuazione della responsabilità, al concetto di colpa grave( articoli 2236 del c.c.  e 414 c. nav.), ovvero afferma che la colpa va valutata con minor rigore (articoli 1768 e 1710 c.c.).

La definizione classica di colpa grave veniva fatta coincidere con la negligenza macroscopica, imperdonabile, rimandando ad un concetto astratto e, per così dire, “neutro” di uomo medio.

Invero la dottrina più recente contesta la stessa possibilità di una graduazione della colpa, in quanto quest’ultima non toccherebbe il momento giuridico della colpa( che come forma e criterio di qualificazione giuridica sarebbe sempre la stessa), bensì il momento di fatto della diligenza, oggetto di valutazione da parte del giudice.[14]

La gravità della colpa non sarebbe, perciò, relativa a pretesi diversi gradi della stessa, intesi quali forme di qualificazione giuridica, ma semplicemente alla valutazione della diligenza riferita alle circostanze del caso.

Anche la colpa grave, perciò, andrebbe valutata in concreto, secondo il suindicato parametro dell’agente – modello tenendo conto del grado di scostamento tra la condotta tenuta dall’agente e quella che era lecito pretendere da lui nelle circostanze concrete in cui si è trovato ad agire.

 

3 - Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave, successive alle leggi di riforma n. 19 e 20 del 1994.

Volendo, ora, dar conto della più recente giurisprudenza della Corte sul concetto di colpa grave è possibile individuare alcuni indirizzi fondamentali.

a) Indirizzo che utilizza concetti generali.

Caratterizza tale indirizzo il fatto di far riferimento alla trasgressione di regole generiche proprie di ogni agire umano, piuttosto che di quelle che caratterizzano l’attività amministrativa.

E’, pertanto, frequente[15] il riferimento alla divergenza dal basilare parametro del “buon padre di famiglia”, che concretizzerebbe quella “culpa lata” propria di chi non “intelligit quod omnes intelligunt”.

Altre pronunce, nel caso di colpa grave in attività giuridica, fanno riferimento al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza[16]

Appartengono alla categoria anche quelle sentenze che, spesso in modo tautologico, fanno coincidere l’istituto con un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, di negligenza massima, nonché nell’agire senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza osservare quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare[17].

b) Indirizzo che rinvia alla colpa professionale.

Le sentenze riconducibili a tale indirizzo fanno riferimento alla colpa grave del professionista, che si manifesta con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza proprio della professionalità richiesta all’agente pubblico.[18]

Dello stesso ordine di idee sono quelle pronunce le quali affermano che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore quanto maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dell’agente.[19]

c) Indirizzo relativistico.

Esso tiene in particolare considerazione tutte le circostanze che possono influire sull’atteggiamento psicologico dell’agente.

Indicativa, in proposito, è la sentenza della Sez. Toscana della Corte n. 313 del 1997, per la quale la determinazione del grado della colpa deve essere compiuta tenendo conto delle qualità dell’agente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole che si assumono violate, venendo, pertanto, in rilievo la qualifica professionale del soggetto, la posizione funzionale nonchè le specifiche competenze ed attribuzioni; in relazione a tali elementi potrà esigersi un maggior o minor grado di diligenza e perizia.

Inoltre, secondo le SS.RR della Corte ( sentenza n. 66 del 1997)[20] il significato della colpa grave deve porsi in rapporto diretto con la qualità dell’organizzazione amministrativa, nel senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa.

In tale occasione i giudici hanno affermato che non vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio, ma la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno ed al principio di ragionevolezza, che è alla base della limitazione di responsabilità di cui trattasi, e che si collega alla necessità di garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento dell’azione amministrativa.

Effettua un particolare approfondimento sulla questione anche la sentenza delle SS.RR della Corte n. 56 del 1997[21], che, pur partendo dalla usuale affermazione che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta, indica come connotazioni di tale trasgressione:

·      che sia ex ante astrattamente riconoscibile per dovere professionale di ufficio;

·      che non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito di ufficio;

·      che nel caso di potenziale e particolare pericolosità delle funzioni esercitate dal soggetto, questo non si sia attenuto all’obbligo di usare il massimo della cautela e dell’attenzione;

·      che nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico.

Significativo è il fatto che nella sentenza si precisi che non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi che vanno accertati caso per caso.

E’ opportuno menzionare, infine, la sentenza, n. 178 del 1999 della I sez. giur. centrale della Corte, laddove afferma che, per la valutazione della colpa grave, “si tratta di procedere all’analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso…..; a tal fine non è dubitabile che assumono rilevanza la situazione di fatto nella quale è stata posta in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente condizionato la volontà dell’agente……”.

d) Indirizzo sulla colpa grave degli agenti contabili.

La sezione giurisd. per l’Abruzzo, con la sentenza n. 280 del 1999, ha ritenuto che la limitazione al dolo e alla colpa grave non riguarda la responsabilità degli agenti contabili, visto che costoro sono tenuti ad un obbligo di restituzione del danaro o dei valori ricevuti in carico.

Tale opinione risulta isolata.[22]

e) Indirizzo che rinvia alla disciplina della colpa grave nell’illecito tributario non penale ed a quella prevista nella legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Con riferimento alle attività giuridiche, che comportano l’interpretazione e l’applicazione di norme, la sentenza n. 75 del 1998 della II sez. centrale afferma la valutabilità della colpa grave alla stregua del criterio di cui all’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1997, di tal che avrebbero efficacia scriminante soltanto i ragionevoli dubbi sul significato e la portata delle norme che si assumono violate.[23]

Si è fatto, recentemente, anche riferimento alle ipotesi di colpa grave di cui all’art. 2 della legge n.117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.[24]

 

4 - Possibili criteri di massima per una graduazione e qualificazione della colpa, individuabili:

A)  sulla base del tipo di attività espletata dagli agenti pubblici.

Sulla scorta di quanto effettuato da un’autorevole dottrina[25],

è, forse utile, a titolo puramente indicativo, tentare di individuare degli indici rivelatori della colpa grave in base al tipo di attività espletata dagli agenti pubblici.

a) La colpa grave nelle scelte discrezionali.

E’ necessario premettere che in tutti i campi in cui l’azione di coloro che agiscono per l’Amministrazione pubblica non è vincolata da precise norme, e vi è perciò una possibilità di scelta fra più comportamenti, viene in rilievo il problema del limite al sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione[26], che, per pacifica giurisprudenza,[27]può estendersi alla valutazione, con criterio ex ante, della congruità, razionalità ed economicità della scelta.

b) La colpa grave nella applicazione di norme giuridiche.

Anche questo è un problema di carattere generale in quanto viene, ovviamente, in evidenza tutte le volte che, qualunque sia il tipo di attività espletata dall’agente pubblico, occorre applicare norme giuridiche.

La colpa grave potrebbe manifestarsi quando, tenuto sempre conto della specifica professionalità posseduta dall’agente, si verifica un errore nell’interpretazione di una norma, nonostante l’obbiettiva certezza interpretativa della stessa,[28]ovvero quando la scelta sia stata fatta in base ad opinioni soggettive, senza tenere conto di direttive, istruzioni, indirizzi, prassi e pronunce giudiziali conoscibili.

c) La colpa grave nelle attività materiali.

In tale ambito la colpa grave potrebbe ricorrere qualora la condotta risulti semplicemente inosservante di regole rigide, dettate dalla obiettiva e specifica pericolosità della situazione disciplinata, che non lasciano spazio a scelte e delle quali risulti obbiettivamente la consapevolezza, per la professionalità specifica del soggetto agente.

Per le attività, invece, che sono regolate da disposizioni che possono essere qualificate elastiche, la colpa grave potrebbe individuarsi in base alla regola ordinaria della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, nelle circostanze concrete.

d) La colpa grave nelle scelte tecniche.

Anche in questo campo la colpa grave può coincidere con un errore professionale, che può dirsi inescusabile quando vengono violate regole rigide ed indiscusse; in caso di norme elastiche la gravità della colpa andrebbe cercata, non in base all’esistenza di una regola differente che poteva essere seguita, ma per esservi stata la trasgressione di una regola che sia, in via ordinaria, osservata nell’attività tecnica.

e) La colpa grave nell’attività di organizzazione e direzione.

Tenuto conto delle recenti riforme sul pubblico impiego che hanno dato, almeno ai vertici dirigenziali, nuovi poteri in materia di disciplina degli uffici e dotazioni organiche, una attività gravemente colposa, in tale ambito, potrebbe ravvisarsi nelle ipotesi in cui manchino provvedimenti organizzativi, o gli stessi siano solo apparenti, ovvero non si siano apportati dei correttivi, nonostante l’emergere di nuove esigenze.

Strettamente connessa è la problematica della colpa grave per omessa o inadeguata vigilanza. In tale campo, archiviata, dalla giurisprudenza, la possibilità di una imputazione di responsabilità per la sola carica rivestita, dovrebbe escludersi una colpa grave una volta che l’ufficio risulti impostato ed organizzato nelle sue linee fondamentali; ciò varrebbe ancor più qualora vengano effettuati controlli saltuari.[29]

B) sulla base dei principi elaborati dalla dottrina e giurisprudenza penalistica.

Visto il crescente spazio che, come si è visto, il legislatore dà, anche per motivi di garanzia del responsabile, a principi penalistici, potrebbe essere utile un riferimento a quelli che secondo la dottrina[30] e giurisprudenza di tale settore sono gli indici sintomatici in base ai quali valutare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della situazione soggettiva dell’agente - modello, la gravità della colpa.

Si distingue, perciò, innanzitutto, com’è ben noto, tra la colpa incosciente, che si ha quando l’evento non è né voluto né previsto dall’agente, e colpa cosciente, o con previsione dell’evento, in cui il soggetto si rappresenta l’astratta possibilità di quest’ultimo, ma ha il preciso convincimento che non si verificherà.

Essendo, in tal caso, maggiore la consapevolezza di tenere una condotta pericolosa tale forma di colpa sarebbe più grave.

Altro fondamentale criterio di graduazione della colpa è quello del quantum di esigibilità della osservanza delle regole che avrebbero impedito il danno, essendo la colpa più o meno grave a seconda che si possa pretendere, in misura maggiore o minore, il rispetto di tali regole da parte del soggetto agente.

Potrebbe, a tal fine, venire in considerazione anche il tipo di motivazione che ha indotto il soggetto ad agire.

Si afferma, inoltre, che dovrebbe venire in rilievo anche il quantum di divergenza fra la condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa tanto maggiore quanto più il soggetto si è discostato dalla regola di condotta che doveva osservare.

 

5 - La colpa professionale nella giurisprudenza del giudice ordinario.

Un particolare approfondimento meritano la colpa professionale e quella dei gestori di patrimoni altrui, per le indubbie analogie che il tipo e le più comuni modalità di esercizio delle funzioni dei soggetti sottoponibili alla giurisdizione contabile hanno con le attività professionali, come riconosciuto anche dalla suindicata giurisprudenza della Corte.

Ma ci sono altre ragioni che spingono in questa direzione:

·      la giurisprudenza, vista la frequenza della casistica, ha costituito degli indirizzi consolidati, utili anche nel nostro settore;

·      anche per il professionista la responsabilità, com’è noto, è limitata, in caso di attività particolarmente complesse, alla colpa grave (ex art. 2236 c.c.);

·      la ratio di tale limitazione è simile a quella che ha spinto il legislatore ad introdurre la colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa: garantire al professionista un margine di libertà, e in una certa misura di creatività, in modo da non scoraggiare attività che hanno una rilevanza sociale. Ciò giustifica una certa dose di rischio che chi ne utilizza le prestazioni è tenuto a sopportare.

La più recente giurisprudenza della Cassazione[31], seguita anche da quella di merito[32], tende a seguire una interpretazione per la quale solo quando il caso concreto sia straordinario ed eccezionale, e la perizia richiesta trascenda la preparazione e l’abilità di un professionista medio, questi risponde solo per colpa grave.

Pertanto l’impegno cui è tenuto il professionista rimane quello ordinario, da valutare alla stregua dei principi generali, tenendo conto della natura della prestazione, e soltanto quando sono in gioco problemi di speciale difficoltà, incertezze scientifiche nella soluzione, professionalità altamente specializzate, può essere richiesta una colpa qualificata.[33]

Colpa qualificata che non vuol dire di minor valore, quasi che in tal caso fosse giustificabile anche un minimo grado di diligenza perché, in definitiva, per la giurisprudenza, l’art. 2236 c.c. non comporta una vera e propria attenuazione della responsabilità ma contiene una direttiva al giudice di tenere conto delle particolari difficoltà tecniche del caso concreto, in modo che il giudizio venga condotto adeguatamente alla complessità ed alle imperfezioni delle conoscenze professionali, così da individuare con mezzi idonei( la perizia tecnica in particolare) la colpa personale.

Si tratta, in sostanza, di un richiamo alla valutazione della colpa in concreto e non con riferimento al parametro astrattato della diligenza ordinaria.

Qualche accenno va fatto anche alla giurisprudenza relativa ai comportamenti colposi di soggetti tenuti alla gestione di patrimoni altrui, in particolare quelli delle società.

Anche qui, negli ultimi tempi, si è verificato un ricorso al concetto di diligenza professionale, cioè ad un concetto di diligenza che fa perno sul rispetto delle regole dell’arte.

Si riscontrano perciò sentenze, soprattutto da parte dei giudici di merito,[34]che fondano la responsabilità degli amministratori su scelte di gestione macroscopicamente sbagliate, improntate ad es. ad operazioni speculative ad alto rischio e, perciò, su colpe gravi.[35]

 

6 – La giurisprudenza della Corte dei conti sull’errore professionale scusabile.

Per le connessioni esistenti con l’argomento appena trattato può essere utile qualche riferimento a tale problematica, anche perchè, essendo pacificamente considerato l’errore scusabile causa di esclusione della colpa grave, può costituire, indirettamente, un elemento idoneo a dare un significato alla stessa.

Per quanto riguarda l’errore nell’applicazione di norme giuridiche( ma ciò può avere una valenza generale se si tiene conto, in sostituzione delle norme giuridiche, delle regole di natura deontologica o tecnica da applicare al caso), la giurisprudenza ritiene che lo stesso “si verifica in un contesto normativo di difficile interpretazione o in presenza di interpretazioni divergenti di provenienza amministrativa e giurisdizionale, originando una situazione di incertezza tale da dare luogo a scelte amministrative rivelatesi a posteriori viziate”( sez. Sard. sent. n. 387 del 1995, sez. II sent. 64 del 1997, sez. II sent. n. 117 del 1997).

Altrove, viene data rilevanza anche all’eventuale esito positivo di controlli( sez. Sicilia n. 296 del 1995).

E’ stata, inoltre, considerata causa esimente, per un amministratore di nomina politica, l’affidamento sulla legittimità di un atto amministrativo risalente nel tempo, che aveva avuto sempre esecuzione, senza che sorgessero dubbi( sez. I sent. n. 56 del 1996)[36].

Si tratta di affermazioni dove riecheggiano le note posizioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza n. 364 del 1988[37] a proposito dell’ignoranza inevitabile della legge penale.

E’ evidente che, come già visto per la qualificazione della colpa, e come meglio sarà specificato,  anche la scusabilità dell’errore va valutata in concreto, tenuto conto della situazione soggettiva dell’agente e delle circostanze del caso.

 

7 – La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla colpa grave nel settore della responsabilità amministrativa.

La Corte Costituzionale ha, più volte, affermato la legittimità costituzionale di norme che, in particolari settori, limitavano la responsabilità amministrativa alla colpa grave. La questione è stata affrontata nelle sentenze n. 54 del 1975, n. 164 del 1982 e n. 1032 del 1988, ma mentre, nelle prime due, tale limitazione era vista come una deroga, non irragionevole, al principio generale della non rilevanza del grado della colpa, nell’ultima, che riguardava analoghe disposizioni relative ai dipendenti della Regione Sicilia, la Corte parla di necessità di garantire, giusta art. 97 della Cost., l’efficienza dell’azione amministrativa.

A tale ultimo ordine di idee è stata data portata generale con la nota sentenza n. 371 dell’11/11/1998, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma che ha reso, in ogni caso, perseguibile la responsabilità amministrativa solo per dolo o colpa grave.

La Consulta ha affermato, infatti, in proposito, che “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l’istituto in esame, la disposizione (limitativa della responsabilità) risponde perciò alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”.

 

8 – Considerazioni conclusive.

E’ ovvio che la necessità di un approfondimento sul significato da dare alla colpa nella responsabilità amministrativa non può avere il fine di creare una nozione che valga da parametro generale ma, piuttosto, quello di contribuire alla formazione di una “forma mentis” che sia sempre più attenta ai fatti ed alle qualità del soggetto il cui comportamento è oggetto di verifica.

Ciò in quanto è  da tali elementi oggettivi che deve manifestarsi la colpa grave.

Pertanto occorre che sia la stessa esposizione dei fatti che la riveli.[38]

Non basterebbe, perciò, limitarsi a giustapporre degli aggettivi ai comportamenti sanzionabili (quali grave, riprovevole, ingiustificabile, biasimevole, incurante delle norme di settore ecc.), che vorrebbero esprimere il grado di scostamento della condotta da quella dovuta e che spesso esprimono giudizi di natura solo morale.

Ciò, infatti, comporta il rischio, evidenziato da autorevole dottrina[39]“dell’assoluta libertà di valutazione da parte del giudice che, dopo aver affermato che la colpa consiste, ecc. ecc., può a sostegno dell’affermazione dell’esistenza o meno di questo elemento soggettivo qualificato far seguire la descrizione del comportamento amministrativo, il che lascia elusa la domanda del perché quel comportamento amministrativo sia qualificabile come grave e può portare a conclusioni che possono sconfinare nell’arbitrio”.

Parimenti arbitrario, in quanto non avente un valore assoluto e variabile in base alle circostanze concrete, può essere il criterio di riferirsi a quello che l’interprete ritiene essere il modello di comportamento amministrativo ottimale, eventualmente individuato in base a formule che fanno, genericamente, riferimento al dovere di buona amministrazione.

Allo stesso modo non sono più sostenibili tesi che parlano di colpa in re ipsa, collegata alla mera violazione di norme, anche quando le stesse abbiano “i caratteri dell’assoluta cogenza e l’indicazione dei destinatari chiamati a darvi ottemperanza”.[40]

In definitiva, la colpa, in parallelo con il carattere “personale” della responsabilità amministrativa, andrebbe sempre più individualizzata, cioè valutata in concreto, ed ex ante, secondo le situazioni soggettive dell’agente e quelle oggettive in cui lo stesso ha operato.

In modo che venga in rilievo non la violazione di generici doveri di servizio, ma di obblighi che regolano, specificamente, l’attività espletata.

 Solo in questo modo, evidenziando il grado di “riprovazione” del comportamento dell’agente pubblico, è, forse, possibile dare un significato alla particolare qualificazione richiesta per la colpa, al di là dell’uso di aggettivi, formule generiche o di interpretazioni soggettive (effettuate ex  post).

Così ragionando, com’è stato autorevolmente sostenuto, il concetto di colpa grave può anche essere considerato “una metafora” per indicare “ che la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto”.[41]

Di ciò, come accennato, la maggior parte della giurisprudenza contabile ha acquisito consapevolezza.

La stessa descritta dottrina e giurisprudenza, di altri settori del diritto, è orientata in tal senso.

Una visione in concreto della colpa grave potrebbe avere, probabilmente, come effetto anche quello di far assumere un carattere sempre più residuale all’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile,[42]con conseguente diminuzione del rischio di un suo possibile uso non effettuato con canoni oggettivi.

Ciò in quanto ipotesi che, prima, consentivano la riduzione dell’addebito, potrebbero, ora, convertirsi in casi di esclusione dell’elemento soggettivo.[43]

a) Effetti negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di colpa grave.

Una problematica connessa al tema in discorso è quella della utilità di possibili tipizzazioni, ovvero definizioni, dei comportamenti colposi.

E’ una strada che lo stesso legislatore ha, alcune volte percorso.

Infatti, una recente legge della Provincia autonoma di Bolzano ha cercato, anche se con formule generiche, di effettuare una sorta di tipizzazione dei comportamenti dai quali potrebbe desumersi una colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa.[44]

Altro caso è quello della, già citata, disciplina degli illeciti amministrativi, conseguenti alla violazione di obblighi tributari, dove il legislatore ha dato una definizione della colpa grave.

Si è visto, inoltre, che una specificazione delle ipotesi di colpa grave è prevista anche dalla legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile dei magistrati; solo in tali ipotesi è consentita l’azione, per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato.

Si ritiene, però, che l’affidamento al giudice, in base alla motivata valutazione delle circostanze concrete, del compito di qualificare i comportamenti come colposi, costituisca una garanzia non solo per l’ordinamento, ma per gli stessi soggetti privati, in quanto elimina il rischio che una cristallizzazione delle fattispecie possa far ritenere  come automaticamente sussistente la colpa a seguito della sola violazione di norme, tesi che, come già visto, non può essere accolta.

Infatti, non è un’anomalia la circostanza che il legislatore affidi all’interprete il significato da attribuire ad istituti o principi giuridici di carattere generale.

In tali casi non vengono create “norme in bianco”, il cui contenuto è lasciato all’arbitrio del giudice, ma viene affidato al suo prudente e motivato apprezzamento il compito di dare ad essi concreta applicazione. Al fine di consentire il necessario adeguamento degli stessi alle mutevoli esigenze della collettività, la legge evita di ingessarli con definizioni precostituite, con esemplificazioni, ovvero casistiche, che risulterebbero spesso impossibili o, addirittura, dannose.[45]

b) Possibili conseguenze della previsione della colpa grave come elemento soggettivo minimo per la sussistenza di una responsabilità amministrativa.

Il suddetto modo di concepire la colpa grave potrebbe anche costituire la chiave di volta per una ridefinizione dei poteri del Pubblico Ministero contabile in sede di quantificazione del danno, nel senso che, essendo graduabile la colpa, non potrebbe escludersi il potere di quest’ultimo di quantificare il danno proprio in base al grado di “riprovazione”, in concreto, della condotta.

Infatti la lettura di alcuni innovativi precetti, introdotti dalle citate leggi di riforma della Corte dei conti e, al di là delle affermazioni normative, soprattutto l’acquisita e consolidata consapevolezza, da parte della giurisprudenza, del carattere “personale”[46] della responsabilità amministrativa, può portare ad una visione meno dogmatica del ruolo del Pubblico Ministero contabile nella quantificazione del danno da imputare ai presunti responsabili, in quanto quest’ultimo non è un rappresentante degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione danneggiata, legato alla stessa dai vincoli di un mandato.

Costituisce una tradizionale affermazione quella secondo cui l’eventuale esercizio da parte dell’Organo requirente del potere di determinare, nella domanda giudiziale, il danno da risarcire, indipendentemente dal completo pregiudizio economico subito dall’ente pubblico, comporterebbe una inammissibile rinuncia parziale all’azione, trattandosi di diritti non disponibili.

In proposito, non può non evidenziarsi, in primo luogo, che anche il Pubblico Ministero, oltre il Collegio giudicante, deve tenere conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata.[47]

In tale eventualità la sua valutazione può, in parte, prescindere da calcoli di natura puramente economica, trattandosi di utilità non identificabili in termini di arricchimento o di mancati oneri per la Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica.

Inoltre, la limitazione della perseguibilità ai soli casi di dolo o colpa grave[48], comporta che possono verificarsi fattispecie in cui vi sia un concorso, nella produzione del danno, di comportamenti così qualificabili e di azioni od omissioni, di altri funzionari, non gravemente colpose( fatto non puramente ipotetico, vista la frequente complessità e la varia articolazione dei procedimenti amministrativi).

Anche in tale evenienza il danno da risarcire può non corrispondere al danno economico subìto dalla Amministrazione, in quanto, per volontà del legislatore, quest’ultima deve accollarsi il rischio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da comportamenti non sanzionabili per mancanza dell’elemento soggettivo minimo.

Visto, poi, il già accennato carattere “personale” della responsabilità amministrativa e la graduabilità dell’elemento psicologico, non potrebbe escludersi il potere dell’Organo pubblico, titolare dell’azione, di quantificare il danno in base al grado di “riprovazione” della condotta produttiva dello stesso.

L’esigenza di massima “personalizzazione” della responsabilità amministrativa dovrebbe, perciò, comportare la necessità di tenere conto della natura e dell’intensità dell’elemento psicologico nonchè delle varie circostanze concrete in cui ha operato il soggetto ritenuto responsabile e del grado di rischio insito nell’attività espletata.

Va, infatti, considerato il particolare disvalore che il legislatore, attraverso una disciplina che ha rafforzato le misure di garanzia per un recupero totale del danno subito dall’erario, ha voluto dare ai comportamenti dolosi o dai quali sia conseguito un arricchimento personale[49].

Solo in tali casi la richiesta di risarcimento non può non tendere alla completa reintegrazione del patrimonio dell’Ente danneggiato.

In definitiva, al Pubblico Ministero, in quanto parte attrice, dovrebbe essere riconosciuto l’autonomo potere, vincolante per il Collegio, di quantificare l’importo massimo del danno[50], in base ad una pluralità di criteri, oggettivi e soggettivi, quali si desumono, direttamente o indirettamente, dalla legge di riforma e dall’ordinamento comune (compresi quelli che si evincono dall’art. 133 del c.p.).

L’esercizio di tale potere dovrebbe essere, ovviamente, motivato.

Né, in tal modo, il Pubblico Ministero, verrebbe a sostituirsi al giudice contabile nell’esercizio del suo potere riduttivo[51], ma applicherebbe, come deve, principi giuridici.[52]

Traendo le somme da quanto rappresentato bisognerebbe prendere atto che la responsabilità amministrativa per colpa grave ha, definitivamente, assunto un carattere sanzionatorio e natura indennitaria, proprio in quanto la misura del risarcimento, già ab origine, nel momento dell’esercizio dell’azione, può non corrispondere al danno economico subìto dall’ente pubblico.[53]

Ciò indipendentemente dall’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile.[54]

Il carattere ibrido del sistema della responsabilità amministrativa che rifiuta rigide omologazioni potrebbe giustificare il ricorso sia a principi penalistici, in occasione della quantificazione del danno risarcibile, da parte del Pubblico Ministero( da effettuare, come detto, anche in base al grado di “riprovazione” della condotta del responsabile) che civilistici( tra cui quello di necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato), in sede di esercizio del potere decisorio del giudice contabile.


[1] Per un’analisi delle ipotesi, sempre più frequenti, in cui, nel diritto civile, si prescinde dalla colpa utilizzandosi altri criteri di collegamento del responsabile con il fatto dannoso si veda F. Giordano “ La colpa nell’illecito extracontrattuale fra vecchi e nuovi orientamenti di dottrina e giurisprudenza” in Giust. civ. 1997, fasc. 4, pt.II, pag. 169 e segg.

[2] E’ noto che l’art. 43 del c.p. definisce il delitto colposo o contro l’intenzione “quando l’evento, anche se preveduto,  non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

[3] P. Nuvolone “Il diritto punitivo nella nuova legislazione italiana” in Indice Penale 1982 primo semestre 1983 pag. 80 e segg.

[4] Un esame unitario del sistema delle sanzioni pubbliche è aderente alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo che tende a considerare come materia penale, e perciò regolata, in funzione di garanzia, dai principi generali di quest’ultima, anche l’inflizione di sanzioni pecuniarie non aventi natura risarcitoria bensì afflittiva. La Corte ritiene( si veda ad es. la sentenza del 29/8/1987, AT, TP, MP c/Svizzera, in Dir. penale e processo, 1997, pag. 1136), infatti, la natura penale delle sanzioni indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita loro dall’ordinamento interno ed in funzione di tre requisiti:

la natura e la gravità della sanzione;

la natura dell’infrazione;

la tipologia di procedura prevista per l’irrogazione della sanzione, con particolare riguardo al rilievo attribuito all'accertamento della colpevolezza del trasgressore.

[5] Vista come nesso psichico astratto, fisso, ed uguale, in tutti i casi, tra l’agente ed il fatto non voluto. La tesi è sostenuta, in campo penale, ad es. da F. Alimena e Bellavista.

[6] Sostenuta, sempre in campo penale, da Delitala, Musotto e Bettiol.

[7] Per una visione della colpa sul piano di singoli ordinamenti particolari si rinvia alla voce “ colpa civile”, di Maiorca, dell’Enciclopedia del diritto dove si evidenzia la colpa nel diritto di famiglia, in materia disciplinare e di rapporti commerciali e professionali.

[8] Di cui all’art. 1176 del c.c. Per l’interpretazione tradizionale di tale concetto si veda ad es. Cass. n. 49 del 1951.

[9] Si veda, oltre al già citato articolo del Maiorca, anche Rodotà voce “ diligenza” – dir.civ. – in Enciclopedia del diritto.

[10] Si veda ad es. Cass. n. 2333 del 1976

[11] Si veda, in tal senso, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli “Diritto civile- obbligazioni e contratti”.

[12] Il testo virgolettato è di Mauro Bussani tratto da: “Problemi dell’illecito: superiorità soggettive e giudizio sulla colpa” in “La responsabilità extracontrattuale”, Milano 1994, Giuffrè ed.

[13] vedere anche Mantovani: “Manuale di diritto penale”.

[14] Così Maiorca in Enciclopedia del diritto voce “ colpa civile”

[15] Ad es. sez. II n. 73 del 1997, in Rivista della Corte dei conti, 1997, vol. 5, pag. 116.

[16]Ad es. sez. III n. 153 del 1997.

[17] Ad es. sez. veneto n. 71 del 1997.

[18]Ad es. sez. Emilia n. 697 del 1996.

[19] Ad es. sez. II n. 31 del 1998, in Rivista della Corte dei conti, 1998, vol. 2, pag.73.

[20] in Rivista della Corte dei conti, 1997, vol.6, pag. 127.

[21] In Rivista della Corte dei conti, 1997, vol. 6, pag. 117.

[22] In effetti, a fronte di un obbligo specifico di risultato, quale può essere considerato quello del contabile, non potrebbe ritenersi del tutto pacifica l’assimilazione, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, con la responsabilità amministrativa in senso lato. Pur riconoscendo la specificità delle obbligazioni del contabile dà invece per scontata tale omologazione la Corte Cost. con la nota sentenza n. 371 del 1998( in Giustizia civile, 1999, fasc.II, parte I, pag. 370).

[23] La suddetta norma afferma che “ la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Si tratta comunque di affermazioni generiche viziate anche dal fatto che non viene indicato il parametro( il comune contribuente o il professionista che formula eventualmente per lui la dichiarazione tributaria?) in base al quale valutare la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari o il ragionevole significato di una norma.

[24] In merito si veda sez. I n. 83 del 2000.

L’art. 2 n.3, della suindicata legge, prevede quattro specifiche ipotesi di colpa grave:

la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

l’emissione di un provvedimento concernente la libertà delle persone fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

E’ poi, ulteriormente, specificato, all’art.2 n.2, che non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. E’ da dire in proposito che o si tratta di ipotesi molto specifiche, che possono valere solo per l’attività magistratuale,  ovvero, anche quì, si ricorre a concetti molto generici( grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile).

La suddetta esimente, poi, non potrebbe essere interpretata nel senso letterale e restrittivo che vale per i magistrati in quanto, evidentemente, potrebbe esentare da responsabilità anche interpretazioni o valutazioni ingiustificabili, tenuto conto delle qualità dell’agente. Si vedano le osservazioni, contenute nel testo, relative alla colpa grave nell’applicazione di norme giuridiche e sull’errore professionale scusabile.

[25] Garri  “ i vari aspetti della responsabilità derivante dall’esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione” in atti del XLIV convegno di studi di scienza dell’amministrazione promosso dalle Amministrazioni provinciali di Lecco e Como.

[26] Ribadito dall’art. 1 della legge n.20 del 1994.

[27] Si vedano in materia le sentenze della sez. III giur.centrale della Corte dei conti n.ri 38, 117 e 122 del 2000.

[28] Si vedano ad es. SS.RR. n. 49 del 1997 e sez. II giurisd. centrale n. 40 del 1997.

[29] Si veda in materia ad es. Sez. Emilia n. 235 del 1997( in Rivista della Corte dei conti, 1997, vol. 5, pag. 140) e sez. III centrale n. 320 del 1996( ivi, 1996, vol. 5, pag. 96).

[30] Si veda Mantovani op.cit.

[31] Possono citarsi alcune massime significative, riguardanti:

la colpa nel settore sanitario

Per Cass. n. n.6141 del 1978 “il medico risponde soltanto per colpa grave quando il caso concreto sia straordinario od eccezionale, sì da non essere adeguatamente studiato nella scienza medica e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza medica siano proposti e dibattuti diversi, ed incompatibili fra loro, sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta”.

Sintomatica dell’interpretazione restrittiva, operata dalla giurisprudenza, dell’area di esenzione dalla responsabilità del medico e di un concetto di colpa grave non più limitato alla sola ipotesi di “ ignoranza inescusabile di cognizioni generali e fondamentali della scienza medica” è Cass. n. 2466 del 1995 per la quale “il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto, nel campo delle prestazioni medico specialistiche, l’area della particolare esenzione indicata dall’art. 2236 c.c.”.

Nel settore forense

Può citarsi Cass. n. 7618 del 1997 per la quale “l’inadempimento dell’avvocato deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza professionale commisurato alla natura dell’attività esercitata…”

Nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Riguardo a tale àmbito può citarsi Cass. n. 2187 del 1997 per la quale “la colpa grave del magistrato per emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge si configura solo quando il provvedimento è adottato in assenza dei presupposti fissati in via astratta dal legislatore per l’emissione di un provvedimento di quel tipo, mentre non può dar luogo a responsabilità la concreta valutazione degli atti processuali”; e, per un caso particolare, Trib. Brescia del 29/4/98 (Pres. ed est. Dessì) per il quale “l’emissione di un mandato di cattura per custodia cautelare in caso di rinvio a giudizio per falso in bilancio, configura colpa grave del magistrato ai fini della responsabilità civile dello Stato, quando si fondi su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento( nella specie gli amministratori colpiti dal provvedimento non erano in carica all’epoca dei fatti contestati)”.

Inoltre per Cass. sez. I  n. 12357 del 1999 il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati “non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale di colpa grave, come dispone l’art. 2236 cod. civ……….ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell’art.2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazione, sia per la previsione…..dell’esigenza che la colpa grave sia inescusabile………..; la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un’esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come “non spiegabile”, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato – l’errore del giudice”.

[32] Ad es. App. Genova dell’1/6/83.

[33] E’ da segnalare che secondo la Corte Cost., sent. n. 166 del 1973, in caso di colpa professionale la perizia va distinta dalla prudenza e dalla diligenza, in quanto mentre nei confronti della prima “l’indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità”.

Tale opinione è seguita, oggi, dalla Cassazione. Si veda sent. n. 6937 del 1996 nella quale si afferma che “ la disposizione di cui all’art. 2236 del c.c………….non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare”

[34] La posizione tradizionale della Cassazione, ribadita recentemente, con sent. n. 3652 del 1997, è che all’amministratore di una società non può imputarsi di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale( ma può rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore). Pertanto il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato può investire solo l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una determinata scelta.

[35] Vedasi ad es. Trib. Milano 28/3/1985 (in Foro it.,1986, I, C.256) e 2/3/1995 ( in Giur. it. 1995,I,2,c.796).

[36] In Rivista della Corte dei conti, anno 1996, vol. 3, pag. 79.

[37] In Giustizia penale, 1988, fasc. 5, parte I, pag. 333.

[38] “ La prova privata (e così anche la prova della colpa) è sempre dimostrazione di fatti oggettivi , con esclusione di appezzamenti e valutazioni: l’attore si limiterà a dare la dimostrazione dell’esistenza di fatti materiali e di circostanze oggettive, da cui sia dato desumere che il danneggiante avrebbe potuto, usando la diligenza occorrente, conoscere( o prevedere)la causa del danno ed evitare quindi il danno” così Maiorca voce cit. su Enciclopedia del diritto.

[39] [39] il testo tra virgolette è di Garri op. cit.

[40] in tal senso sez. Campania n. 77 del 1998 e Sez. appello Sicilia n. 24/A del 2000. Invero, non si vede come tale presunta categoria di norme possa differenziarsi dalle altre.

[41] Così P.Maddalena “ la colpa nella responsabilità amministrativa” in riv. Corte dei conti anno 1997 n.2

[42] Comunque la sussistenza della colpa grave non esclude la possibilità di graduarla agli effetti del potere riduttivo( così SS.RR. n. 34 del 1997).

[43] Ciò non potrebbe escludersi ad es. nel caso di esito positivo del controllo preventivo( in tal senso sez. Lazio n. 17 del 1997), di fatti organizzativi, indipendenti dalla volontà dell’agente pubblico, impeditivi del regolare e tempestivo svolgimento dell’azione amministrativa; nei casi di inesperienza, di gravosità del lavoro o di particolari condizioni di salute dell’agente pubblico.

Sembra concordare con tale impostazione la sentenza n.178/99 della  I sez. giur. che ha escluso la colpa grave di un dirigente in presenza di una situazione del personale deficitaria. Afferma, a tal proposito, il Collegio che “ è da escludere che elementi o circostanze della condotta inerenti al profilo psicologico, giudicati idonei ad attenuare la responsabilità ai fini dell’applicazione del potere riduttivo, siano ritenuti privi di rilevanza, e, possano essere ignorati, ai fini della valutazione dell’intensità della colpa”.

[44] Afferma l’art.2 co.3 della legge che costituiscono, in particolare, colpa grave:

la grave violazione di norme determinata da negligenza inescusabile;

l’affermazione o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a disposizione;

il causare danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità dell’evento dannoso;

la violazione delle elementari regole di comportamento o l’atteggiamento di grave disinteresse nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati.

Come si vede l’uso di formule generiche esclude una vera i propria tipizzazione di ipotesi di colpa grave.

Piuttosto la vera novità della legge è contenuta nell’art. 4, che pone dei limiti patrimoniali alla responsabilità amministrativa. Probabilmente, un possibile utilizzo del potere del P.M. di quantificare il danno anche in base al grado di riprovazione del comportamento del responsabile potrebbe ridurre il rischio di una generalizzazione di tale principio.

La legge è stata oggetto di un ricorso per questione di legittimità costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2/3/2000.

[45] Afferma, a tale proposito, Rodotà in op.cit. che “….i concetti elastici non appaiono ormai soltanto come un espediente per evitare l’irrigidimento di un complesso legislativo di fronte ai mutamenti della realtà, ma si presentano soprattutto come gli strumenti più idonei a regolare una realtà del dinamismo sempre crescente, per ciò sfuggente ad una disciplina intesa come tipizzazione di ipotesi già definite”.

[46] Esplicitamente affermato dall’art.1 della legge n.20 del 1994.

[47] Ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 20 del 1994.

[48] Così come previsto dall’art. 1 co.1 della legge n. 20 del 1994.

[49] Infatti, come si è visto, solo in caso di illecito arricchimento del dante causa, e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, il debito si trasmette a questi ultimi; solo i concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o hanno agito con dolo sono responsabili solidalmente( art. 1 – quinquies della legge n. 20 del 1994), in argomento si veda sent. SS.RR n. 3 del 1999( in Rivista della Corte dei conti, 1999, vol. 3, pag. 3); esclusivamente, in caso di occultamento doloso del danno la prescrizione decorre, non dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, com’è la regola, ma dalla data della sua scoperta( art. 2 della legge n. 20 del 1994); in merito si veda sent. SS.RR  n. 3 del 1999; la giurisprudenza nega, in genere, la possibilità di una riduzione dell’addebito nel caso di comportamenti dolosi.

Infine è da evidenziare che la giurisprudenza della Corte segue, oramai costantemente, l’indirizzo teso ad individuare, nelle ipotesi di concorso, nella produzione del danno, fra chi si è arricchito illecitamente e chi ha omesso di vigilare, una responsabilità principale, a carico dei primi, ed una solo sussidiaria per i secondi, che rispondono, esclusivamente, in caso di insolvenza dei primi( si veda  ad es. sez. II  n. 161 del 1999, sez. Liguria n. 634 del 1998; sez. II n. 64 e 66 del 1998; sez Campania n. 25 del 1998; SS.RR. n.4 del 1999, in Rivista della Corte dei conti, 1999, vol. I, pag. 44).

[50] Già attualmente il giudice contabile non si pronuncia su eventuali voci di danno non richieste né oltrepassa l’importo massimo del danno indicato in citazione.

[51] E’ noto che la riducibilità dell’addebito( prevista, oltre che dalla legge di contabilità generale dello Stato, dall’art. 52 del R. D. n. 1214 del 1934 e dall’art.19 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 )è una delle peculiarità della responsabilità amministrativa. Per la più recente giurisprudenza della Corte dei conti( si veda la sent. n.4 del 1999 della sezione siciliana d’appello )tale potere non può essere considerato un mero beneficio concesso al responsabile ma va ricondotto al principio della personalità della responsabilità amministrativa. Ciò rafforza la considerazione che non potrebbe negarsi il potere del P.M., che è il titolare dell’azione, di determinare il danno risarcibile, in base ai suesposti criteri.

[52] Già attualmente il giudice contabile non si pronuncia su eventuali voci di danno non richieste e non oltrepassa l’importo massimo del danno indicato in citazione; né potrebbe farlo dal momento che deve rispettare il principio della domanda, di cui all’art. 112 del cod. proc.civ., e mantenere la posizione di terzietà che gli è imposta anche dal nuovo articolo 111 della Costituzione.

[53] Di accentuazione dei profili sanzionatori, rispetto a quelli risarcitori, parla la Corte Costituzionale nella sentenza n. 453 del 1999.

Le SS.RR. della Corte dei conti, nella sentenza n. 4 del 1999( gli estremi di pubblicazione sono indicati alla nota precedente )hanno affermato che le recenti norme sulla responsabilità amministrativa hanno configurato, sulla base dell’elemento psicologico, due distinte forme di responsabilità.

[54] Tale potere avrebbe comunque il suo spazio se sussistono elementi non presi in considerazione dall’attore pubblico o nel caso in cui questi ultimi devono essere visti in una diversa prospettiva.