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ASSOCIAZIONE
MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI CONVERSAZIONI
DI CONTABILITA' PUBBLICA (6
novembre 2000) Spunti
per una riflessione sulla colpa grave nella
responsabilità amministrativa. Riferimenti
anche alla dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica di
Antonio Ciaramella, Vice Procuratore generale della Corte dei conti SOMMARIO: Premessa; 1- Cenni alla dottrina; 2 sullintensità della colpa; 3
Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave successive alle
leggi di riforma n. 19 e 20 del 1994 : a) indirizzo che utilizza concetti generali, b)
indirizzo che rinvia alla colpa professionale, c) indirizzo relativistico, c) indirizzo
sulla colpa grave degli agenti contabili, d) indirizzo che rinvia alla disciplina della
colpa grave nellillecito tributario non penale ed a quella prevista nella legge
sulla responsabilità civile dei magistrati; 4 Possibili criteri di massima per una
graduazione e qualificazione della colpa, individuabili:
A)sulla base del tipo di attività espletata dagli agenti pubblici; a) la colpa
grave nelle scelte discrezionali, b) la colpa grave nella applicazione di norme
giuridiche, c) la colpa grave nelle attività materiali, d) la colpa grave nelle scelte
tecniche, e) la colpa grave nellattività di organizzazione e direzione; B) sulla
base dei principi elaborati dalla dottrina e giurisprudenza penalistica; 5 La colpa
professionale nella giurisprudenza del giudice ordinario; 6 La giurisprudenza della
Corte dei conti sullerrore professionale scusabile; 7 La giurisprudenza della
Corte Costituzionale sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa; 8
Considerazioni conclusive: a) effetti negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di
colpa grave; b) possibili conseguenze della previsione della colpa grave come elemento
soggettivo minimo per la sussistenza di una responsabilità amministrativa. Premessa A
differenza di quanto avvenuto nel diritto civile dove linteresse della dottrina,
della giurisprudenza e dello stesso legislatore si è, già da qualche tempo, appuntato
sul danneggiato, in modo da garantire al medesimo il risarcimento, anche quando il danno
non è causato da comportamenti colposi (ovvero lesivi di posizioni giuridiche non
inquadrabili nelle tradizionali letture del diritto soggettivo)[1],
nella responsabilità amministrativa, anche per le note disposizioni legislative che hanno
formalizzato il carattere personale di questultima, accentuandone la
natura sanzionatoria, non può non avere, per ragioni di garanzia e di giustizia, attenta
al caso concreto, un ruolo centrale la valutazione complessiva del comportamento del
convenuto in giudizio, e perciò, anche, del suo atteggiamento psicologico. 1 -
Cenni alla dottrina. E noto che una definizione della colpa non è
contenuta nel codice civile; a tanto provvede, invece, il legislatore penale[2],
al cui significato la dottrina penalistica è stata particolarmente attenta ed alle cui
esperienze è dobbligo attingere. Daltronde, una interpretazione uniforme
dovrebbe essere data a tutti gli istituti che assumono particolare rilevanza nellambito
di quello che viene definito diritto punitivo[3],
categoria che si estende al di là di quella del diritto penale in senso stretto ma alla
quale vanno applicati, in funzione di tutela del cittadino, principi, di derivazione
costituzionale, propri di questultimo, tra cui quello di personalità,
soggettività e proporzionalità della sanzione alla gravità dellinfrazione[4]. E noto che alla concezione psicologica della
colpa[5]si
è sostituita una, più recente, visione, c.d. normativa[6],
dellistituto, per la quale centrale è il giudizio di rimprovero per latteggiamento
antidoveroso della volontà: si contesta al soggetto di non aver impedito il fatto
involontario. In tal modo la colpa diventa graduabile ed idonea a
meglio individualizzare la sanzione. Tale dottrina ha avuto successo anche in campo
civilistico. Secondo tale teoria può ritenersi sussistente un
generale significato del concetto di colpa, valevole, sostanzialmente, in tutti i campi in
cui ad una responsabilità personale consegue una misura sanzionatoria o ripristinatoria;
esso consiste in un difetto del comportamento concreto rispetto ad un modello di condotta. Per la determinazione, poi, del tipo di condotta
prescritta la legge rinvia, direttamente o indirettamente, a norme più specifiche,
contenute in altre fonti, anche metagiuridiche (usi, costumi, regole sociali ed
associative, prassi) cui il modello di agente dovrebbe adeguarsi. Oggi,
però, non esiste più un parametro unitario cui far riferimento per la valutazione del
comportamento colposo, ma bisogna tenere conto dei vari settori nei quali il soggetto
responsabile opera.[7] Infatti, la tradizionale interpretazione del cd.
buon padre di famiglia[8], parametro solitamente preso
a raffronto per valutare lesistenza e lintensità della colpa, si basava
sostanzialmente su di una normalità statistica: era considerato un buon cittadino chi, in
ogni suo comportamento, usa la diligenza cui sono soliti attenersi, in identiche
circostanze, i componenti della collettività e perciò socialmente sufficiente( c. d.
minimo etico )nella valutazione sociale di quella stessa collettività. Si poneva, così,
laccento sul comportamento comune, come tale di maggioranza (solitamente considerato
contegno normale, fisiologico), utilizzandosi un modello generale di diligenza astratta. Attualmente si tende[9],
come detto, ad interpretare la nozione ponendosi nellambito dei complessivi sistemi
ordinamentali in cui è inserita; fatto che ha accentuato il carattere relativo della
diligenza, adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione
considerata. E
pacifica, oramai, la considerazione che non esiste un tipo fisso ed astratto di buon padre di famiglia, e che limpegno
richiesto al debitore va determinato secondo il tipo di rapporto obbligatorio, cioè
secondo la natura della prestazione[10]. Ciò, in sostanza, starebbe a significare che
quanto affermato dal secondo comma dellart. 1176 c.c., con più specifico
riferimento alle obbligazioni inerenti allesercizio di una attività
professionale, circa la valutazione della diligenza con riguardo alla natura
dellattività esercitata, avrebbe, in realtà, valore di regola generale[11]. Si sottolinea, perciò[12],
come la regola di valutazione che fa capo alle qualità delluomo medio finisca
per rispondere in maniera del tutto inadeguata ai problemi nascenti da quei conflitti,
sempre più numerosi basta pensare al settore dei business torts, o a quello degli
illeciti compiuti a mezzo dellinformatica dove il modulo di condotta
esigibile dal singolo è destinato a variare continuamente, in ragione dello specifico
patrimonio di cognizione di base, informazioni, esperienze, a disposizione del concreto
autore del danno. Sarebbe, perciò, anacronistico un criterio
di apprezzamento sempre oggettivo, e sempre indifferente alle caratteristiche individuali,
a fronte di un sistema teso verso tassi di specializzazione crescenti, e
(considerati) i livelli di competenze, ormai assai diversi, che si registrano,
ordinariamente, fra i consociati - anche fra
quelli appartenenti al medesimo settore produttivo, o professionale
...Di qui
la necessità di far capo
al quadro delle circostanze in cui la singola
fattispecie si colloca e, così, individuare, per ciascuna categoria di soggetti e, a
seconda dellattività da essi esercitata, un parametro o, se si vuole, una
figura sintomatica - utile ad ispirare prima, ed a controllare, poi, la valutazione della
condotta di ogni individuo appartenente alla categoria data. Per tale teoria, oggi prevalente, esistono tanti
moduli di diligenza quanti sono i diversi tipi di condotta richiesti e quanti sono i tipi
di rischio. Da tali parametri soggettivizzati
consegue la possibilità di imporre standards di comportamento più elevati in capo ai
soggetti che risultino dotati di qualità positive superiori a quelle delluomo
medio. Pertanto, la prevedibilità ed evitabilità dellevento,
considerata necessaria per imputare ad un soggetto una colpa, va, secondo tale filone
dottrinario,[13]determinata
secondo il parametro relativistico dellagente modello, cioè delluomo
giudizioso eiusdem professionis et condicionis. Solo a tali condizioni il soggetto può essere
rimproverabile per essere stato imprudente, negligente o imperito. 2 - Sullintensità della colpa. In passato, sulla scorta di una presunta tradizione
romanistica, si riteneva che, mentre nel campo della responsabilità contrattuale avevano
rilievo solo la colpa lieve e quella grave, invece, nel campo della responsabilità
aquiliana, doveva essere tenuta in considerazione anche la colpa lievissima. Tale opinione non ha oggi più seguito, anche
perché questultima non sarebbe definibile. Lo
stesso legislatore civile fa diretto riferimento, al fine di una attenuazione della
responsabilità, al concetto di colpa grave( articoli 2236 del c.c. e 414 c. nav.), ovvero afferma che la colpa va
valutata con minor rigore (articoli 1768 e 1710 c.c.). La definizione classica di colpa grave veniva fatta
coincidere con la negligenza macroscopica, imperdonabile, rimandando ad un concetto
astratto e, per così dire, neutro di uomo medio. Invero la dottrina più recente contesta la stessa
possibilità di una graduazione della colpa, in quanto questultima non toccherebbe
il momento giuridico della colpa( che come forma e criterio di qualificazione giuridica
sarebbe sempre la stessa), bensì il momento di fatto della diligenza, oggetto di
valutazione da parte del giudice.[14] La gravità della colpa non sarebbe, perciò,
relativa a pretesi diversi gradi della stessa, intesi quali forme di qualificazione
giuridica, ma semplicemente alla valutazione della diligenza riferita alle circostanze del
caso. Anche
la colpa grave, perciò, andrebbe valutata in concreto, secondo il suindicato parametro
dellagente modello tenendo conto del grado di scostamento tra la condotta
tenuta dallagente e quella che era lecito pretendere da lui nelle circostanze
concrete in cui si è trovato ad agire. 3 -
Alcune indicazioni della giurisprudenza contabile sulla colpa grave, successive alle leggi
di riforma n. 19 e 20 del 1994.
Volendo, ora, dar conto della più recente
giurisprudenza della Corte sul concetto di colpa grave è possibile individuare alcuni
indirizzi fondamentali. a)
Indirizzo che utilizza concetti generali.
Caratterizza
tale indirizzo il fatto di far riferimento alla trasgressione di regole generiche proprie
di ogni agire umano, piuttosto che di quelle che caratterizzano lattività
amministrativa. E, pertanto, frequente[15]
il riferimento alla divergenza dal basilare parametro del buon padre di famiglia,
che concretizzerebbe quella culpa lata propria di chi non intelligit
quod omnes intelligunt. Altre pronunce, nel caso di colpa grave in
attività giuridica, fanno riferimento al grado di anomalia e di incompatibilità dei
comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di comportamento, ivi
compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza[16] Appartengono alla categoria anche quelle sentenze
che, spesso in modo tautologico, fanno coincidere listituto con un atteggiamento di grave disinteresse nellespletamento delle
proprie funzioni, di sprezzante trascuratezza
dei propri doveri, di negligenza massima,
nonché nellagire senza il rispetto
delle comuni regole di comportamento e senza osservare
quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media
sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare[17]. b)
Indirizzo che rinvia alla colpa professionale. Le sentenze riconducibili a tale indirizzo fanno
riferimento alla colpa grave del professionista, che si manifesta con la mancanza di
quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza proprio
della professionalità richiesta allagente pubblico.[18] Dello stesso ordine di idee sono quelle pronunce le
quali affermano che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore quanto
maggiori e più elevate siano le funzioni e la qualificazione professionale dellagente.[19] c)
Indirizzo relativistico.
Esso tiene in particolare considerazione tutte le
circostanze che possono influire sullatteggiamento psicologico dellagente. Indicativa, in proposito, è la sentenza della Sez.
Toscana della Corte n. 313 del 1997, per la quale la determinazione del grado della colpa
deve essere compiuta tenendo conto delle qualità dellagente, al fine di stabilire
il quantum di esigibilità dellosservanza delle regole che si assumono violate,
venendo, pertanto, in rilievo la qualifica professionale del soggetto, la posizione
funzionale nonchè le specifiche competenze ed attribuzioni; in relazione a tali elementi
potrà esigersi un maggior o minor grado di diligenza e perizia. Inoltre, secondo le SS.RR della Corte ( sentenza n.
66 del 1997)[20]
il significato della colpa grave deve porsi in rapporto diretto con la qualità dellorganizzazione
amministrativa, nel senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione
della gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa. In tale occasione i giudici hanno affermato che non
vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei
doveri di ufficio, ma la colpa va valutata in concreto
in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva
del danno ed al principio di ragionevolezza, che è alla base della limitazione di
responsabilità di cui trattasi, e che si collega alla necessità di garantire un più
sollecito ed efficiente svolgimento dellazione amministrativa. Effettua un particolare approfondimento sulla
questione anche la sentenza delle SS.RR della Corte n. 56 del 1997[21],
che, pur partendo dalla usuale affermazione che la colpa grave consiste nella evidente e
marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta, indica come
connotazioni di tale trasgressione: ·
che sia ex ante astrattamente
riconoscibile per dovere professionale di ufficio; ·
che non sussistano oggettive ed
eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito di ufficio; ·
che nel caso di potenziale e
particolare pericolosità delle funzioni esercitate dal soggetto, questo non si sia
attenuto allobbligo di usare il massimo della cautela e dellattenzione; ·
che nel caso di illecito che si
concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da
rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di
adempimenti che gli fanno carico. Significativo è il fatto che nella sentenza si
precisi che non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa
grave, ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi che vanno accertati caso per
caso. E opportuno menzionare, infine, la sentenza,
n. 178 del 1999 della I sez. giur. centrale della Corte, laddove afferma che, per la
valutazione della colpa grave, si tratta di procedere allanalisi, sulla base
degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in
essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e
determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso
..; a tal fine
non è dubitabile che assumono rilevanza la situazione di fatto nella quale è stata posta
in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente
condizionato la volontà dellagente
. d)
Indirizzo sulla colpa grave degli agenti contabili.
La
sezione giurisd. per lAbruzzo, con la sentenza n. 280 del 1999, ha ritenuto che la
limitazione al dolo e alla colpa grave non riguarda la responsabilità degli agenti
contabili, visto che costoro sono tenuti ad un obbligo di restituzione del danaro o dei
valori ricevuti in carico. Tale
opinione risulta isolata.[22] e)
Indirizzo che rinvia alla disciplina della colpa grave nellillecito tributario non
penale ed a quella prevista nella legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Con
riferimento alle attività giuridiche, che comportano linterpretazione e lapplicazione
di norme, la sentenza n. 75 del 1998 della II sez. centrale afferma la valutabilità della
colpa grave alla stregua del criterio di cui allart. 5 comma 3 del D.P.R. n. 472 del
1997, di tal che avrebbero efficacia scriminante soltanto i ragionevoli dubbi sul
significato e la portata delle norme che si assumono violate.[23] Si è
fatto, recentemente, anche riferimento alle ipotesi di colpa grave di cui allart. 2
della legge n.117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.[24] 4 -
Possibili criteri di massima per una graduazione e qualificazione della colpa,
individuabili: A) sulla base del tipo di attività
espletata dagli agenti pubblici. Sulla
scorta di quanto effettuato da unautorevole dottrina[25],
è,
forse utile, a titolo puramente indicativo, tentare di individuare degli indici rivelatori
della colpa grave in base al tipo di attività espletata dagli agenti pubblici. a) La
colpa grave nelle scelte discrezionali. E
necessario premettere che in tutti i campi in cui lazione di coloro che agiscono per
lAmministrazione pubblica non è vincolata da precise norme, e vi è perciò una
possibilità di scelta fra più comportamenti, viene in rilievo il problema del limite al
sindacato sul merito delle scelte discrezionali dellAmministrazione[26],
che, per pacifica giurisprudenza,[27]può estendersi alla
valutazione, con criterio ex ante, della congruità, razionalità ed economicità della
scelta. b) La
colpa grave nella applicazione di norme giuridiche. Anche
questo è un problema di carattere generale in quanto viene, ovviamente, in evidenza tutte
le volte che, qualunque sia il tipo di attività espletata dallagente pubblico,
occorre applicare norme giuridiche. La
colpa grave potrebbe manifestarsi quando, tenuto sempre conto della specifica
professionalità posseduta dallagente, si verifica un errore nellinterpretazione
di una norma, nonostante lobbiettiva certezza interpretativa della stessa,[28]ovvero
quando la scelta sia stata fatta in base ad opinioni soggettive, senza tenere conto di
direttive, istruzioni, indirizzi, prassi e pronunce giudiziali conoscibili. c) La
colpa grave nelle attività materiali. In
tale ambito la colpa grave potrebbe ricorrere qualora la condotta risulti semplicemente
inosservante di regole rigide, dettate dalla obiettiva e specifica pericolosità della
situazione disciplinata, che non lasciano spazio a scelte e delle quali risulti
obbiettivamente la consapevolezza, per la professionalità specifica del soggetto agente. Per le
attività, invece, che sono regolate da disposizioni che possono essere qualificate
elastiche, la colpa grave potrebbe individuarsi in base alla regola ordinaria della
prevedibilità ed evitabilità dellevento, nelle circostanze concrete. d) La
colpa grave nelle scelte tecniche. Anche
in questo campo la colpa grave può coincidere con un errore professionale, che può dirsi
inescusabile quando vengono violate regole rigide ed indiscusse; in caso di norme
elastiche la gravità della colpa andrebbe cercata, non in base allesistenza di una
regola differente che poteva essere seguita, ma per esservi stata la trasgressione di una
regola che sia, in via ordinaria, osservata nellattività tecnica. e) La
colpa grave nellattività di organizzazione e direzione. Tenuto
conto delle recenti riforme sul pubblico impiego che hanno dato, almeno ai vertici
dirigenziali, nuovi poteri in materia di disciplina degli uffici e dotazioni organiche,
una attività gravemente colposa, in tale ambito, potrebbe ravvisarsi nelle ipotesi in cui
manchino provvedimenti organizzativi, o gli stessi siano solo apparenti, ovvero non si
siano apportati dei correttivi, nonostante lemergere di nuove esigenze. Strettamente
connessa è la problematica della colpa grave per omessa o inadeguata vigilanza. In tale
campo, archiviata, dalla giurisprudenza, la possibilità di una imputazione di
responsabilità per la sola carica rivestita, dovrebbe escludersi una colpa grave una
volta che lufficio risulti impostato ed organizzato nelle sue linee fondamentali;
ciò varrebbe ancor più qualora vengano effettuati controlli saltuari.[29] B)
sulla base dei principi elaborati dalla dottrina e giurisprudenza penalistica. Visto
il crescente spazio che, come si è visto, il legislatore dà, anche per motivi di
garanzia del responsabile, a principi penalistici, potrebbe essere utile un riferimento a
quelli che secondo la dottrina[30] e giurisprudenza di tale
settore sono gli indici sintomatici in base ai quali valutare, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto e della situazione soggettiva dellagente - modello, la
gravità della colpa. Si
distingue, perciò, innanzitutto, comè ben noto, tra la colpa incosciente, che si
ha quando levento non è né voluto né previsto dallagente, e colpa
cosciente, o con previsione dellevento, in cui il soggetto si rappresenta lastratta
possibilità di questultimo, ma ha il preciso convincimento che non si verificherà. Essendo, in tal caso, maggiore la consapevolezza di
tenere una condotta pericolosa tale forma di colpa sarebbe più grave. Altro fondamentale criterio di graduazione della
colpa è quello del quantum di esigibilità della osservanza delle regole che avrebbero
impedito il danno, essendo la colpa più o meno grave a seconda che si possa pretendere,
in misura maggiore o minore, il rispetto di tali regole da parte del soggetto agente. Potrebbe, a tal fine, venire in considerazione
anche il tipo di motivazione che ha indotto il soggetto ad agire. Si afferma, inoltre, che dovrebbe venire in rilievo
anche il quantum di divergenza fra la condotta doverosa e quella tenuta, essendo la colpa
tanto maggiore quanto più il soggetto si è discostato dalla regola di condotta che
doveva osservare. 5 - La
colpa professionale nella giurisprudenza del giudice ordinario.
Un
particolare approfondimento meritano la colpa professionale e quella dei gestori di
patrimoni altrui, per le indubbie analogie che il tipo e le più comuni modalità di
esercizio delle funzioni dei soggetti sottoponibili alla giurisdizione contabile hanno con
le attività professionali, come riconosciuto anche dalla suindicata giurisprudenza della
Corte.
Ma ci
sono altre ragioni che spingono in questa direzione: ·
la giurisprudenza, vista la
frequenza della casistica, ha costituito degli indirizzi consolidati, utili anche nel
nostro settore; ·
anche per il professionista la
responsabilità, comè noto, è limitata, in caso di attività particolarmente
complesse, alla colpa grave (ex art. 2236 c.c.); ·
la ratio di tale limitazione è
simile a quella che ha spinto il legislatore ad introdurre la colpa grave nel settore
della responsabilità amministrativa: garantire al professionista un margine di libertà,
e in una certa misura di creatività, in modo da non scoraggiare attività che hanno una
rilevanza sociale. Ciò giustifica una certa dose di rischio che chi ne utilizza le
prestazioni è tenuto a sopportare. La più recente giurisprudenza della Cassazione[31],
seguita anche da quella di merito[32], tende a seguire una
interpretazione per la quale solo quando il caso concreto sia straordinario ed
eccezionale, e la perizia richiesta trascenda la preparazione e labilità di un
professionista medio, questi risponde solo per colpa grave. Pertanto limpegno cui è tenuto il
professionista rimane quello ordinario, da valutare alla stregua dei principi generali,
tenendo conto della natura della prestazione, e soltanto quando sono in gioco problemi di
speciale difficoltà, incertezze scientifiche nella soluzione, professionalità altamente
specializzate, può essere richiesta una colpa qualificata.[33] Colpa qualificata che non vuol dire di minor
valore, quasi che in tal caso fosse giustificabile anche un minimo grado di diligenza
perché, in definitiva, per la giurisprudenza, lart. 2236 c.c. non comporta una vera
e propria attenuazione della responsabilità ma contiene una direttiva al giudice di tenere conto delle
particolari difficoltà tecniche del caso concreto, in modo che il giudizio venga condotto
adeguatamente alla complessità ed alle imperfezioni delle conoscenze professionali, così
da individuare con mezzi idonei( la perizia tecnica in particolare) la colpa personale. Si tratta, in sostanza, di un richiamo alla
valutazione della colpa in concreto e non con riferimento al parametro astrattato della
diligenza ordinaria. Qualche
accenno va fatto anche alla giurisprudenza relativa ai comportamenti colposi di soggetti
tenuti alla gestione di patrimoni altrui, in particolare quelli delle società. Anche qui, negli ultimi tempi, si è verificato un
ricorso al concetto di diligenza professionale, cioè ad un concetto di diligenza che fa
perno sul rispetto delle regole dellarte. Si riscontrano perciò sentenze, soprattutto da
parte dei giudici di merito,[34]che fondano la
responsabilità degli amministratori su scelte di gestione macroscopicamente sbagliate,
improntate ad es. ad operazioni speculative ad alto rischio e, perciò, su colpe gravi.[35] 6
La giurisprudenza della Corte dei conti sullerrore professionale scusabile. Per le
connessioni esistenti con largomento appena trattato può essere utile qualche
riferimento a tale problematica, anche perchè, essendo pacificamente considerato lerrore
scusabile causa di esclusione della colpa grave, può costituire, indirettamente, un
elemento idoneo a dare un significato alla stessa. Per
quanto riguarda lerrore nellapplicazione di norme giuridiche( ma ciò può
avere una valenza generale se si tiene conto, in sostituzione delle norme giuridiche,
delle regole di natura deontologica o tecnica da applicare al caso), la giurisprudenza
ritiene che lo stesso si verifica in un contesto normativo di difficile
interpretazione o in presenza di interpretazioni divergenti di provenienza amministrativa
e giurisdizionale, originando una situazione di incertezza tale da dare luogo a scelte
amministrative rivelatesi a posteriori viziate( sez. Sard. sent. n. 387 del 1995,
sez. II sent. 64 del 1997, sez. II sent. n. 117 del 1997). Altrove,
viene data rilevanza anche alleventuale esito positivo di controlli( sez. Sicilia n.
296 del 1995). E
stata, inoltre, considerata causa esimente, per un amministratore di nomina politica, laffidamento
sulla legittimità di un atto amministrativo risalente nel tempo, che aveva avuto sempre
esecuzione, senza che sorgessero dubbi( sez. I sent. n. 56 del 1996)[36]. Si
tratta di affermazioni dove riecheggiano le note posizioni della Corte Costituzionale
espresse nella sentenza n. 364 del 1988[37] a proposito dellignoranza
inevitabile della legge penale. E
evidente che, come già visto per la qualificazione della colpa, e come meglio sarà
specificato, anche la scusabilità dellerrore
va valutata in concreto, tenuto conto della situazione soggettiva dellagente e delle
circostanze del caso. 7
La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla colpa grave nel settore della
responsabilità amministrativa. La
Corte Costituzionale ha, più volte, affermato la legittimità costituzionale di norme
che, in particolari settori, limitavano la responsabilità amministrativa alla colpa
grave. La questione è stata affrontata nelle sentenze n. 54 del 1975, n. 164 del 1982 e
n. 1032 del 1988, ma mentre, nelle prime due, tale limitazione era vista come una deroga,
non irragionevole, al principio generale della non rilevanza del grado della colpa, nellultima,
che riguardava analoghe disposizioni relative ai dipendenti della Regione Sicilia, la
Corte parla di necessità di garantire, giusta art. 97 della Cost., lefficienza dellazione
amministrativa. A tale
ultimo ordine di idee è stata data portata generale con la nota sentenza n. 371 dell11/11/1998,
che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma che ha reso, in ogni caso,
perseguibile la responsabilità amministrativa solo per dolo o colpa grave. La
Consulta ha affermato, infatti, in proposito, che nella combinazione di elementi
restitutori e di deterrenza che connotano listituto in esame, la disposizione
(limitativa della responsabilità) risponde perciò alla finalità di determinare quanto
del rischio dellattività debba restare a carico del dipendente, nella ricerca di un
punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la
prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. 8
Considerazioni conclusive.
E
ovvio che la necessità di un approfondimento sul significato da dare alla colpa nella
responsabilità amministrativa non può avere il fine di creare una nozione che valga da
parametro generale ma, piuttosto, quello di contribuire alla formazione di una forma
mentis che sia sempre più attenta ai fatti ed alle qualità del soggetto il cui
comportamento è oggetto di verifica. Ciò in quanto è
da tali elementi oggettivi che deve manifestarsi la colpa grave. Pertanto
occorre che sia la stessa esposizione dei fatti che la riveli.[38] Non basterebbe, perciò, limitarsi a giustapporre
degli aggettivi ai comportamenti sanzionabili (quali grave, riprovevole, ingiustificabile,
biasimevole, incurante delle norme di settore ecc.), che vorrebbero esprimere il grado di
scostamento della condotta da quella dovuta e che spesso esprimono giudizi di natura solo
morale. Ciò, infatti, comporta il rischio, evidenziato da
autorevole dottrina[39]dellassoluta
libertà di valutazione da parte del giudice che, dopo aver affermato che la colpa
consiste, ecc. ecc., può a sostegno dellaffermazione dellesistenza o meno di
questo elemento soggettivo qualificato far seguire la descrizione del comportamento
amministrativo, il che lascia elusa la domanda del perché quel comportamento
amministrativo sia qualificabile come grave e può portare a conclusioni che possono
sconfinare nellarbitrio. Parimenti arbitrario, in quanto non avente un
valore assoluto e variabile in base alle circostanze concrete, può essere il criterio di
riferirsi a quello che linterprete ritiene essere il modello di comportamento
amministrativo ottimale, eventualmente individuato in base a formule che fanno,
genericamente, riferimento al dovere di buona amministrazione. Allo stesso modo non sono più sostenibili tesi che
parlano di colpa in re ipsa, collegata alla mera violazione di norme, anche quando le
stesse abbiano i caratteri dellassoluta cogenza e lindicazione dei
destinatari chiamati a darvi ottemperanza.[40] In
definitiva, la colpa, in parallelo con il carattere personale della
responsabilità amministrativa, andrebbe sempre più individualizzata, cioè valutata in
concreto, ed ex ante, secondo le situazioni soggettive dellagente e quelle oggettive
in cui lo stesso ha operato. In
modo che venga in rilievo non la violazione di generici doveri di servizio, ma di obblighi
che regolano, specificamente, lattività espletata. Solo in questo modo, evidenziando il grado di
riprovazione del comportamento dellagente pubblico, è, forse, possibile
dare un significato alla particolare qualificazione richiesta per la colpa, al di là delluso
di aggettivi, formule generiche o di interpretazioni soggettive (effettuate ex post). Così
ragionando, comè stato autorevolmente sostenuto, il concetto di colpa grave può
anche essere considerato una metafora per indicare che la forma di
colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto.[41] Di
ciò, come accennato, la maggior parte della giurisprudenza contabile ha acquisito
consapevolezza. La
stessa descritta dottrina e giurisprudenza, di altri settori del diritto, è orientata in
tal senso. Una
visione in concreto della colpa grave potrebbe avere,
probabilmente, come effetto anche quello di far assumere un carattere sempre più
residuale allesercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile,[42]con
conseguente diminuzione del rischio di un suo possibile uso non effettuato con canoni
oggettivi. Ciò
in quanto ipotesi che, prima, consentivano la riduzione delladdebito, potrebbero,
ora, convertirsi in casi di esclusione dellelemento soggettivo.[43] a)
Effetti negativi di possibili tipizzazioni di ipotesi di colpa grave. Una
problematica connessa al tema in discorso è quella della utilità di possibili
tipizzazioni, ovvero definizioni, dei comportamenti colposi.
E
una strada che lo stesso legislatore ha, alcune volte percorso. Infatti,
una recente legge della Provincia autonoma di Bolzano ha cercato, anche se con formule
generiche, di effettuare una sorta di tipizzazione dei comportamenti dai quali potrebbe
desumersi una colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa.[44] Altro
caso è quello della, già citata, disciplina degli illeciti amministrativi, conseguenti
alla violazione di obblighi tributari, dove il legislatore ha dato una definizione della colpa grave. Si è
visto, inoltre, che una specificazione delle ipotesi di colpa grave è prevista anche
dalla legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile dei magistrati; solo in tali
ipotesi è consentita lazione, per ottenere il risarcimento del danno da parte dello
Stato. Si
ritiene, però, che laffidamento al giudice, in base alla motivata valutazione delle
circostanze concrete, del compito di qualificare i comportamenti come colposi, costituisca
una garanzia non solo per lordinamento, ma per gli stessi soggetti privati, in
quanto elimina il rischio che una cristallizzazione delle fattispecie possa far ritenere come automaticamente sussistente la colpa a
seguito della sola violazione di norme, tesi che, come già visto, non può essere
accolta. Infatti,
non è unanomalia la circostanza che il legislatore affidi allinterprete il
significato da attribuire ad istituti o principi giuridici di carattere generale. In
tali casi non vengono create norme in bianco, il cui contenuto è lasciato allarbitrio
del giudice, ma viene affidato al suo prudente e motivato apprezzamento il compito di dare
ad essi concreta applicazione. Al fine di consentire il necessario adeguamento degli
stessi alle mutevoli esigenze della collettività, la legge evita di ingessarli con
definizioni precostituite, con esemplificazioni, ovvero casistiche, che risulterebbero
spesso impossibili o, addirittura, dannose.[45] b)
Possibili conseguenze della previsione della colpa grave come elemento soggettivo minimo
per la sussistenza di una responsabilità amministrativa. Il
suddetto modo di concepire la colpa grave potrebbe anche costituire la chiave di volta per
una ridefinizione dei poteri del Pubblico Ministero contabile in sede di quantificazione
del danno, nel senso che, essendo graduabile la colpa, non potrebbe escludersi il potere
di questultimo di quantificare il danno proprio in base al grado di riprovazione,
in concreto, della condotta. Infatti la lettura di alcuni innovativi precetti,
introdotti dalle citate leggi di riforma della Corte dei conti e, al di là delle
affermazioni normative, soprattutto lacquisita e consolidata consapevolezza, da
parte della giurisprudenza, del carattere personale[46]
della responsabilità amministrativa, può portare ad una visione meno dogmatica del ruolo
del Pubblico Ministero contabile nella quantificazione del danno da imputare ai presunti
responsabili, in quanto questultimo non è un rappresentante degli interessi
patrimoniali dellAmministrazione danneggiata, legato alla stessa dai vincoli di un
mandato. Costituisce una tradizionale affermazione quella
secondo cui leventuale esercizio da parte dellOrgano requirente del potere di
determinare, nella domanda giudiziale, il danno da risarcire, indipendentemente dal
completo pregiudizio economico subito dallente pubblico, comporterebbe una
inammissibile rinuncia parziale allazione, trattandosi di diritti non disponibili. In proposito, non può non evidenziarsi, in primo
luogo, che anche il Pubblico Ministero, oltre il Collegio giudicante, deve tenere conto
dei vantaggi conseguiti dallAmministrazione o dalla comunità amministrata.[47] In tale eventualità la sua valutazione può, in
parte, prescindere da calcoli di natura puramente economica, trattandosi di utilità non
identificabili in termini di arricchimento o di mancati oneri per la Pubblica
Amministrazione, intesa come persona giuridica. Inoltre, la limitazione della perseguibilità ai
soli casi di dolo o colpa grave[48], comporta che possono
verificarsi fattispecie in cui vi sia un concorso, nella produzione del danno, di
comportamenti così qualificabili e di azioni od omissioni, di altri funzionari, non
gravemente colpose( fatto non puramente ipotetico, vista la frequente complessità e la
varia articolazione dei procedimenti amministrativi). Anche in tale evenienza il danno da risarcire può
non corrispondere al danno economico subìto dalla Amministrazione, in quanto, per
volontà del legislatore, questultima deve accollarsi il rischio delle conseguenze
pregiudizievoli derivanti da comportamenti non sanzionabili per mancanza dellelemento
soggettivo minimo. Visto, poi, il già accennato carattere personale
della responsabilità amministrativa e la graduabilità dellelemento psicologico,
non potrebbe escludersi il potere dellOrgano pubblico, titolare dellazione, di
quantificare il danno in base al grado di riprovazione della condotta
produttiva dello stesso. Lesigenza di massima personalizzazione
della responsabilità amministrativa dovrebbe, perciò, comportare la necessità di tenere
conto della natura e dellintensità dellelemento psicologico nonchè delle
varie circostanze concrete in cui ha operato il soggetto ritenuto responsabile e del grado
di rischio insito nellattività espletata. Va, infatti, considerato il particolare disvalore
che il legislatore, attraverso una disciplina che ha rafforzato le misure di garanzia per
un recupero totale del danno subito dallerario, ha voluto dare ai comportamenti
dolosi o dai quali sia conseguito un arricchimento personale[49]. Solo in tali casi la richiesta di risarcimento non
può non tendere alla completa reintegrazione del patrimonio dellEnte danneggiato. In definitiva, al Pubblico Ministero, in quanto
parte attrice, dovrebbe essere riconosciuto lautonomo potere, vincolante per il
Collegio, di quantificare limporto massimo del danno[50],
in base ad una pluralità di criteri, oggettivi e soggettivi, quali si desumono,
direttamente o indirettamente, dalla legge di riforma e dallordinamento comune
(compresi quelli che si evincono dallart. 133 del c.p.). Lesercizio
di tale potere dovrebbe essere, ovviamente, motivato. Né, in tal modo, il Pubblico Ministero, verrebbe a
sostituirsi al giudice contabile nellesercizio del suo potere riduttivo[51],
ma applicherebbe, come deve, principi giuridici.[52] Traendo le somme da quanto rappresentato
bisognerebbe prendere atto che la responsabilità amministrativa per colpa grave ha,
definitivamente, assunto un carattere sanzionatorio e natura indennitaria, proprio in
quanto la misura del risarcimento, già ab origine, nel momento dellesercizio dellazione,
può non corrispondere al danno economico subìto dallente pubblico.[53]
Ciò indipendentemente dallesercizio del
potere riduttivo da parte del giudice contabile.[54] Il carattere ibrido del sistema della
responsabilità amministrativa che rifiuta rigide omologazioni potrebbe giustificare il
ricorso sia a principi penalistici, in occasione della quantificazione del danno
risarcibile, da parte del Pubblico Ministero( da effettuare, come detto, anche in base al
grado di riprovazione della condotta del responsabile) che civilistici( tra
cui quello di necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato), in sede di
esercizio del potere decisorio del giudice contabile.
[1]
Per unanalisi delle ipotesi, sempre più frequenti, in cui, nel diritto civile, si
prescinde dalla colpa utilizzandosi altri criteri di collegamento del responsabile con il
fatto dannoso si veda F. Giordano La colpa nellillecito extracontrattuale fra
vecchi e nuovi orientamenti di dottrina e giurisprudenza in Giust. civ. 1997, fasc.
4, pt.II, pag. 169 e segg. [2]
E noto che lart. 43 del c.p. definisce il delitto colposo o contro lintenzione
quando levento, anche se preveduto, non
è voluto dallagente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [3]
P. Nuvolone Il diritto punitivo nella nuova legislazione italiana in Indice
Penale 1982 primo semestre 1983 pag. 80 e segg. [4]
Un esame unitario del sistema delle sanzioni pubbliche è aderente alla consolidata
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellUomo che tende a considerare come
materia penale, e perciò regolata, in funzione di garanzia, dai principi generali di
questultima, anche linflizione di sanzioni pecuniarie non aventi natura
risarcitoria bensì afflittiva. La Corte ritiene( si veda ad es. la sentenza del
29/8/1987, AT, TP, MP c/Svizzera, in Dir. penale e processo, 1997, pag. 1136), infatti, la
natura penale delle sanzioni indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita
loro dallordinamento interno ed in funzione di tre requisiti: la
natura e la gravità della sanzione; la
natura dellinfrazione; la
tipologia di procedura prevista per lirrogazione della sanzione, con particolare
riguardo al rilievo attribuito all'accertamento della colpevolezza del trasgressore. [5]
Vista come nesso psichico astratto, fisso, ed uguale, in tutti i casi, tra lagente
ed il fatto non voluto. La tesi è sostenuta, in campo penale, ad es. da F. Alimena e
Bellavista. [6]
Sostenuta, sempre in campo penale, da Delitala, Musotto e Bettiol. [7]
Per una visione della colpa sul piano di singoli ordinamenti particolari si rinvia alla
voce colpa civile, di Maiorca, dellEnciclopedia del diritto dove si
evidenzia la colpa nel diritto di famiglia, in materia disciplinare e di rapporti
commerciali e professionali. [8]
Di cui allart. 1176 del c.c. Per linterpretazione tradizionale di tale
concetto si veda ad es. Cass. n. 49 del 1951. [9]
Si veda, oltre al già citato articolo del Maiorca, anche Rodotà voce diligenza
dir.civ. in Enciclopedia del diritto. [10]
Si veda ad es. Cass. n. 2333 del 1976 [11]
Si veda, in tal senso, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli Diritto civile-
obbligazioni e contratti. [12]
Il testo virgolettato è di Mauro Bussani tratto da: Problemi dellillecito:
superiorità soggettive e giudizio sulla colpa in La responsabilità
extracontrattuale, Milano 1994, Giuffrè ed. [13]
vedere anche Mantovani: Manuale di diritto penale. [14]
Così Maiorca in Enciclopedia del diritto voce colpa civile [15]
Ad es. sez. II n. 73 del 1997, in Rivista della Corte dei conti, 1997, vol. 5, pag. 116. [16]Ad
es. sez. III n. 153 del 1997. [17]
Ad es. sez. veneto n. 71 del 1997. [18]Ad
es. sez. Emilia n. 697 del 1996. [19]
Ad es. sez. II n. 31 del 1998, in Rivista della Corte dei conti, 1998, vol. 2, pag.73. [20]
in Rivista della Corte dei conti, 1997, vol.6, pag. 127. [21]
In Rivista della Corte dei conti, 1997, vol. 6, pag. 117. [22]
In effetti, a fronte di un obbligo specifico di risultato, quale può essere considerato
quello del contabile, non potrebbe ritenersi del tutto pacifica lassimilazione,
sotto il profilo dellelemento soggettivo, con la responsabilità amministrativa in
senso lato. Pur riconoscendo la specificità delle obbligazioni del contabile dà invece
per scontata tale omologazione la Corte Cost. con la nota sentenza n. 371 del 1998( in
Giustizia civile, 1999, fasc.II, parte I, pag. 370). [23]
La suddetta norma afferma che la colpa è grave quando limperizia o la
negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare
ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza,
risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Si
tratta comunque di affermazioni generiche viziate anche dal fatto che non viene indicato
il parametro( il comune contribuente o il professionista che formula eventualmente per lui
la dichiarazione tributaria?) in base al quale valutare la macroscopica inosservanza di
elementari obblighi tributari o il ragionevole significato di una norma. [24]
In merito si veda sez. I n. 83 del 2000. Lart.
2 n.3, della suindicata legge, prevede quattro specifiche ipotesi di colpa grave: la
grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; laffermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; la
negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento; lemissione
di un provvedimento concernente la libertà delle persone fuori dai casi consentiti dalla
legge oppure senza motivazione. E
poi, ulteriormente, specificato, allart.2 n.2, che non può dar luogo a
responsabilità lattività di interpretazione di norme di diritto né quella di
valutazione del fatto e delle prove. E da dire in proposito che o si tratta di
ipotesi molto specifiche, che possono valere solo per lattività magistratuale, ovvero, anche quì, si ricorre a concetti molto
generici( grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile). La
suddetta esimente, poi, non potrebbe essere interpretata nel senso letterale e restrittivo
che vale per i magistrati in quanto, evidentemente, potrebbe esentare da responsabilità
anche interpretazioni o valutazioni ingiustificabili, tenuto conto delle qualità dellagente.
Si vedano le osservazioni, contenute nel testo, relative alla colpa grave nellapplicazione
di norme giuridiche e sullerrore professionale scusabile. [25]
Garri i vari aspetti della
responsabilità derivante dallesercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione in atti del XLIV convegno di studi di scienza dellamministrazione
promosso dalle Amministrazioni provinciali di Lecco e Como. [26]
Ribadito dallart. 1 della legge n.20 del 1994. [27]
Si vedano in materia le sentenze della sez. III giur.centrale della Corte dei conti n.ri
38, 117 e 122 del 2000. [28]
Si vedano ad es. SS.RR. n. 49 del 1997 e sez. II giurisd. centrale n. 40 del 1997. [29]
Si veda in materia ad es. Sez. Emilia n. 235 del 1997( in Rivista della Corte dei conti,
1997, vol. 5, pag. 140) e sez. III centrale n. 320 del 1996( ivi, 1996, vol. 5, pag. 96). [30]
Si veda Mantovani op.cit. [31]
Possono citarsi alcune massime significative, riguardanti: la
colpa nel settore sanitario Per
Cass. n. n.6141 del 1978 il medico risponde soltanto per colpa grave quando il caso
concreto sia straordinario od eccezionale, sì da non essere adeguatamente studiato nella
scienza medica e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza medica siano
proposti e dibattuti diversi, ed incompatibili fra loro, sistemi diagnostici, terapeutici
e di tecnica chirurgica tra i quali il medico operi la sua scelta. Sintomatica
dellinterpretazione restrittiva, operata dalla giurisprudenza, dellarea di
esenzione dalla responsabilità del medico e di un concetto di colpa grave non più
limitato alla sola ipotesi di ignoranza inescusabile di cognizioni generali e
fondamentali della scienza medica è Cass. n. 2466 del 1995 per la quale il
medico chirurgo nelladempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla
propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon
padre di famiglia ma è quella specifica del debitore qualificato, la quale comporta il
rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la
conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della
tecnica ha notevolmente ridotto, nel campo delle prestazioni medico specialistiche, larea
della particolare esenzione indicata dallart. 2236 c.c.. Nel
settore forense Può
citarsi Cass. n. 7618 del 1997 per la quale linadempimento dellavvocato
deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dellattività
professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza professionale commisurato alla
natura dellattività esercitata
Nellesercizio
delle funzioni giurisdizionali. Riguardo
a tale àmbito può citarsi Cass. n. 2187 del 1997 per la quale la colpa grave del
magistrato per emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei
casi consentiti dalla legge si configura solo quando il provvedimento è adottato in
assenza dei presupposti fissati in via astratta dal legislatore per lemissione di un
provvedimento di quel tipo, mentre non può dar luogo a responsabilità la concreta
valutazione degli atti processuali; e, per un caso particolare, Trib. Brescia del
29/4/98 (Pres. ed est. Dessì) per il quale lemissione di un mandato di
cattura per custodia cautelare in caso di rinvio a giudizio per falso in bilancio,
configura colpa grave del magistrato ai fini della responsabilità civile dello Stato,
quando si fondi su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento( nella
specie gli amministratori colpiti dal provvedimento non erano in carica allepoca dei
fatti contestati). Inoltre
per Cass. sez. I n. 12357 del 1999 il sistema
normativo della responsabilità civile dei magistrati non si sostanzia in un mero
rinvio alla nozione generale di colpa grave, come dispone lart. 2236 cod. civ
.ma
si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al
suddetto secondo comma dellart.2, che si spiega col carattere fortemente valutativo
dellattività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di
interpretazione, sia per la previsione
..dellesigenza che la colpa grave sia
inescusabile
..; la qualificazione di inescusabilità della negligenza,
in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante unesplicazione
del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel
senso che essa si deve caratterizzare come non spiegabile, cioè senza agganci
con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile anche se non
giustificato lerrore del giudice. [32]
Ad es. App. Genova dell1/6/83. [33]
E da segnalare che secondo la Corte Cost., sent. n. 166 del 1973, in caso di colpa
professionale la perizia va distinta dalla prudenza e dalla diligenza, in quanto mentre
nei confronti della prima lindulgenza del giudizio del magistrato è
direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa
ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità. Tale
opinione è seguita, oggi, dalla Cassazione. Si veda sent. n. 6937 del 1996 nella quale si
afferma che la disposizione di cui allart. 2236 del c.c
.non
trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, essendo essa
circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi
tecnici che lattività professionale, in concreto, renda necessario affrontare [34]
La posizione tradizionale della Cassazione, ribadita recentemente, con sent. n. 3652 del
1997, è che allamministratore di una società non può imputarsi di aver compiuto
scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che tale valutazione attiene alla
discrezionalità imprenditoriale( ma può rilevare come giusta causa di revoca dellamministratore).
Pertanto il giudizio sulla diligenza dellamministratore nelladempimento del
proprio mandato può investire solo lomissione di quelle cautele, verifiche ed
informazioni preventive normalmente richieste per una determinata scelta. [35]
Vedasi ad es. Trib. Milano 28/3/1985 (in Foro it.,1986, I, C.256) e 2/3/1995 ( in Giur.
it. 1995,I,2,c.796). [36]
In Rivista della Corte dei conti, anno 1996, vol. 3, pag. 79. [37]
In Giustizia penale, 1988, fasc. 5, parte I, pag. 333. [38]
La prova privata (e così anche la prova della colpa) è sempre dimostrazione di
fatti oggettivi , con esclusione di appezzamenti e valutazioni: lattore si limiterà
a dare la dimostrazione dellesistenza di fatti materiali e di circostanze oggettive,
da cui sia dato desumere che il danneggiante avrebbe potuto, usando la diligenza
occorrente, conoscere( o prevedere)la causa del danno ed evitare quindi il danno
così Maiorca voce cit. su Enciclopedia del diritto. [39]
[39]
il testo tra virgolette è di Garri op. cit. [40]
in tal senso sez. Campania n. 77 del 1998 e Sez. appello Sicilia n. 24/A del 2000. Invero,
non si vede come tale presunta categoria di norme possa differenziarsi dalle altre. [41]
Così P.Maddalena la colpa nella responsabilità amministrativa in riv. Corte
dei conti anno 1997 n.2 [42]
Comunque la sussistenza della colpa grave non esclude la possibilità di graduarla agli
effetti del potere riduttivo( così SS.RR. n. 34 del 1997). [43]
Ciò non potrebbe escludersi ad es. nel caso di esito positivo del controllo preventivo(
in tal senso sez. Lazio n. 17 del 1997), di fatti organizzativi, indipendenti dalla
volontà dellagente pubblico, impeditivi del regolare e tempestivo svolgimento dellazione
amministrativa; nei casi di inesperienza, di gravosità del lavoro o di particolari
condizioni di salute dellagente pubblico. Sembra
concordare con tale impostazione la sentenza n.178/99 della
I sez. giur. che ha escluso la colpa grave di un dirigente in presenza di una
situazione del personale deficitaria. Afferma, a tal proposito, il Collegio che è
da escludere che elementi o circostanze della condotta inerenti al profilo psicologico,
giudicati idonei ad attenuare la responsabilità ai fini dellapplicazione del potere
riduttivo, siano ritenuti privi di rilevanza, e, possano essere ignorati, ai fini della
valutazione dellintensità della colpa. [44]
Afferma lart.2 co.3 della legge che costituiscono, in particolare, colpa grave: la
grave violazione di norme determinata da negligenza inescusabile; laffermazione
o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a
disposizione; il
causare danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità dellevento
dannoso; la
violazione delle elementari regole di comportamento o latteggiamento di grave
disinteresse nellesercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati. Come si
vede luso di formule generiche esclude una vera i propria tipizzazione di ipotesi di
colpa grave. Piuttosto
la vera novità della legge è contenuta nellart. 4, che pone dei limiti
patrimoniali alla responsabilità amministrativa. Probabilmente, un possibile utilizzo del
potere del P.M. di quantificare il danno anche in base al grado di riprovazione del
comportamento del responsabile potrebbe ridurre il rischio di una generalizzazione di tale
principio. La
legge è stata oggetto di un ricorso per questione di legittimità costituzionale da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2/3/2000. [45]
Afferma, a tale proposito, Rodotà in op.cit. che
.i concetti elastici non
appaiono ormai soltanto come un espediente per evitare lirrigidimento di un
complesso legislativo di fronte ai mutamenti della realtà, ma si presentano soprattutto
come gli strumenti più idonei a regolare una realtà del dinamismo sempre crescente, per
ciò sfuggente ad una disciplina intesa come tipizzazione di ipotesi già definite. [46]
Esplicitamente affermato dallart.1 della legge n.20 del 1994. [47]
Ai sensi dellart. 1-bis della legge n. 20 del 1994. [48]
Così come previsto dallart. 1 co.1 della legge n. 20 del 1994. [49]
Infatti, come si è visto, solo in caso di illecito arricchimento del dante causa, e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi, il debito si trasmette a questi ultimi;
solo i concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o hanno agito con dolo
sono responsabili solidalmente( art. 1 quinquies della legge n. 20 del 1994), in
argomento si veda sent. SS.RR n. 3 del 1999( in Rivista della Corte dei conti, 1999, vol.
3, pag. 3); esclusivamente, in caso di occultamento doloso del danno la prescrizione
decorre, non dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, comè la regola,
ma dalla data della sua scoperta( art. 2 della legge n. 20 del 1994); in merito si veda
sent. SS.RR n. 3 del 1999; la giurisprudenza
nega, in genere, la possibilità di una riduzione delladdebito nel caso di
comportamenti dolosi. Infine
è da evidenziare che la giurisprudenza della Corte segue, oramai costantemente, lindirizzo
teso ad individuare, nelle ipotesi di concorso, nella produzione del danno, fra chi si è
arricchito illecitamente e chi ha omesso di vigilare, una responsabilità principale, a
carico dei primi, ed una solo sussidiaria per i secondi, che rispondono, esclusivamente,
in caso di insolvenza dei primi( si veda ad
es. sez. II n. 161 del 1999, sez. Liguria n.
634 del 1998; sez. II n. 64 e 66 del 1998; sez Campania n. 25 del 1998; SS.RR. n.4 del
1999, in Rivista della Corte dei conti, 1999, vol. I, pag. 44). [50]
Già attualmente il giudice contabile non si pronuncia su eventuali voci di danno non
richieste né oltrepassa limporto massimo del danno indicato in citazione. [51]
E noto che la riducibilità delladdebito( prevista, oltre che dalla legge di
contabilità generale dello Stato, dallart. 52 del R. D. n. 1214 del 1934 e dallart.19
del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 )è una delle peculiarità della responsabilità
amministrativa. Per la più recente giurisprudenza della Corte dei conti( si veda la sent.
n.4 del 1999 della sezione siciliana dappello )tale potere non può essere
considerato un mero beneficio concesso al responsabile ma va ricondotto al principio della
personalità della responsabilità amministrativa. Ciò rafforza la considerazione che non
potrebbe negarsi il potere del P.M., che è il titolare dellazione, di determinare
il danno risarcibile, in base ai suesposti criteri. [52]
Già attualmente il giudice contabile non si pronuncia su eventuali voci di danno non
richieste e non oltrepassa limporto massimo del danno indicato in citazione; né
potrebbe farlo dal momento che deve rispettare il principio della domanda, di cui allart.
112 del cod. proc.civ., e mantenere la posizione di terzietà che gli è imposta anche dal
nuovo articolo 111 della Costituzione. [53]
Di accentuazione dei profili sanzionatori, rispetto a quelli risarcitori, parla la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 453 del 1999. Le
SS.RR. della Corte dei conti, nella sentenza n. 4 del 1999( gli estremi di pubblicazione
sono indicati alla nota precedente )hanno affermato che le recenti norme sulla
responsabilità amministrativa hanno configurato, sulla base dellelemento
psicologico, due distinte forme di responsabilità. [54]
Tale potere avrebbe comunque il suo spazio se sussistono elementi non presi in
considerazione dallattore pubblico o nel caso in cui questi ultimi devono essere
visti in una diversa prospettiva. |