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La c.d. “riserva” di funzione amministrativa ed
il suo significato nel sistema della responsabilità amministrativa. L’àmbito di immunità dalla responsabilità
amministrativa dei componenti delle Assemblee legislative delle Regioni, a
fronte di un’autonomia regionale “forte” costituzionalmente garantita.
Sommario: 1- La c.d. “riserva” di funzione
amministrativa nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, del giudice
civile ed amministrativo; 2 – Il significato del principio nel sistema della
responsabilità amministrativa; 3 – L’àmbito di immunità dalla
responsabilità amministrativa dei componenti delle Assemblee legislative
regionali.
1- La c.d. riserva di funzione amministrativa nella
giurisprudenza della Corte Costituzionale, del giudice civile ed
amministrativo. La
necessità di garantire spazi di autonomia alle amministrazioni pubbliche, nei
confronti di tendenze “invasive” da parte di poteri ad esse esterni, è
coerente con i nuovi compiti di efficiente offerta di servizi e con le nuove
forme
[1]
che le stesse vanno assumendo. Perciò, l’esigenza
che la loro azione, se funzionale alla realizzazione degli interessi pubblici
previsti dalla legge, non subisca indebite interferenze, deve essere,
indirettamente, considerata come tutela dello stesso cittadino, che, anche
grazie alle modalità di esercizio concordato dei poteri pubblici, è, oggi,
più fruitore delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni che soggetto
passivo di attività autoritative. L’analisi
della problematica in discorso presuppone alcuni riferimenti generali sulla
sussistenza e le dimensioni della c.d. “riserva” di funzione
amministrativa in capo all’amministrazione apparato. Si afferma,
comunemente, che, in base al principio della separazione dei poteri, a quest’ultima
spetta, attraverso l’uso di poteri discrezionali di varia ampiezza( sempre,
però, nel rispetto dei principi posti dalle leggi ), la cura concreta degli
interessi pubblici che il legislatore ritiene, attraverso l’emanazione di
norme generali ed astratte, meritevoli di tutela. La
necessità di un esercizio, almeno tendenzialmente, esclusivo ed autonomo(
purchè, ovviamente, legittimo) delle funzioni affidate all’amministrazione
pubblica trova il suo primo fondamento nell’articolo 97 della Costituzione e
nelle altre norme, di pari grado, che disciplinano i princìpi dell’attività
del Governo e della pubblica amministrazione, comprensiva anche degli enti
autonomi territoriali.
[2]
E’
opportuno premettere che di una riserva di funzione amministrativa si parla
anche nei confronti dello stesso potere legislativo. Si afferma,
infatti, che prevedendo l’art. 113 della Costituzione la regola del
sindacato giurisdizionale, non limitabile per particolari tipi di atti o vizi
di legittimità dei provvedimenti soggettivamente amministrativi, non potrebbe
il legislatore aggirare tale regola adottando esso stesso leggi a contenuto
provvedimentale.
[3]
Tale divieto
deriverebbe, inoltre, dall’esigenza che atti sostanzialmente amministrativi
vengano adottati al termine di un procedimento che assicuri un’adeguata
istruttoria, la completa evidenziazione degli interessi, pubblici e privati
coinvolti nella vicenda amministrativa, e la partecipazione degli interessati.
[4]
In caso contrario verrebbero violati i princìpi di cui al citato
articolo 97 della Costituzione. La Corte
Costituzionale( si vedano le sentenze n. 63 e 248 del 1995 )ha ammesso la
possibilità di leggi a contenuto provvedimentale, nel rispetto, però, del
principio di “ragionevolezza” Sempre in
tema di rapporti dell’amministrazione pubblica con organi costituzionali
portatori di poteri politici bisogna ricordare come l’attuale ordinamento
delle pubbliche amministrazioni distingue nettamente le manifestazioni del
potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, riservate agli
organi di Governo ed ai Ministri, da quelle in cui si esprime la gestione
amministrativa concreta, proprie degli uffici dirigenziali. E’ da
sottolineare, in proposito, il divieto per il Ministro di revocare, riformare
o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti( salva la possibilità di
nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta ed il potere di
annullamento per motivi di legittimità ). Tali
principi, già affermati nel d.lgs n.29 del 1993, e successive modificazioni,
sono stati ribaditi, ed integrati, dal recente decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001. L’oggetto
della presente analisi riguarda, più specificamente, i confini della suddetta
riserva nei confronti del potere giudiziario. In merito ai
limiti dei poteri del giudice amministrativo nei confronti dell’attività
dell’amministrazione pubblica, è da dire che, anche la giurisprudenza più
innovativa, in merito alla possibilità di una penetrante indagine, da parte
del giudice, sull’uso della discrezionalità, amministrativa o tecnica
[5]
, riconosce l’esistenza di una “riserva” costituzionale della
funzione amministrativa, rispetto ai poteri della giurisdizione, che si
esprime proprio nella salvaguardia delle scelte attinenti all’opportunità
amministrativa. In
proposito, significativa è stata la sentenza n. 601 del 1999 del Consiglio di
Stato( IV sezione, est. Baccarini, cui hanno fatto seguito ad es. TAR Lazio,
sez I, n. 11068 del 2000, TAR Piemonte, sez. II, n.1173 del 2000 )che ha
affermato la piena sindacabilità, anche in sede di giudizio di legittimità,
della discrezionalità c.d. tecnica da parte del giudice amministrativo,
distinguendola, nettamente, dal merito dell’atto, insindacabile, in quanto
ciò comporterebbe una diretta valutazione da parte del giudice dell’interesse
pubblico concreto perseguito. Afferma, in
tale sentenza, il giudice che “l’applicazione di una norma tecnica può
comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento………ma
una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità…” e che “è
ragionevole l’esistenza di una riserva di amministrazione in ordine al
merito amministrativo, elemento specializzante della funzione amministrativa”. Oggi l’esigenza
di cui si discute ha trovato emersione, accanto ad una più ampia tutela del
ricorrente, in molte previsioni della riforma del processo amministrativo (di
cui alla legge n. 205/2000). Si pensi al
nuovo assetto alla tutela cautelare. Infatti la legge( art. 3 )ha dato la
possibilità al giudice di adottare quelle misure cautelari, anche atipiche,
che appaiono più idonee ad assicurare, interinalmente, gli effetti della
decisione sul merito, ma, nel contempo, viene imposto al giudice di valutare l’effettiva
rilevanza del pregiudizio allegato e, soprattutto, di indicare i profili che,
in un giudizio prognostico, possano ragionevolmente evidenziare l’esito del
ricorso (che, nelle materie indicate dall’art. 4 della legge, deve spingersi
fino ad accertare la sussistenza di ragionevoli probabilità di buon esito del
ricorso). Non bisogna, infine, dimenticare le molteplici disposizioni tese ad
accelerare il processo amministrativo, nell’interesse, anche ad una rapida
acquisizione del carattere di definitività dei provvedimenti, se riconosciuti
legittimi. Inoltre, è
opportuno aggiungere che, sulla base dell’art. 7 della suindicata legge, il
giudice amministrativo conosce anche di questioni relative al risarcimento del
danno conseguente alla c.d. lesione di un interesse legittimo, anche di natura
pretensiva( purchè, come affermato dalla Cassazione, nella nota sentenza n.
500 del 1999, a seguito di un giudizio prognostico il giudice riconosca che il
ricorrente aveva titolo all’emanazione del provvedimento richiesto ). La
suddetta norma ritiene
ammissibile anche una richiesta di risarcimento in forma specifica, che
potrebbe comportare la condanna dell’amministrazione ad un facere
pubblicistico, concretantesi nell'emanazione di provvedimenti amministrativi.
Ma la giurisprudenza del giudice amministrativo ritiene che ciò sia possibile
esclusivamente nel caso di attività vincolata in quanto, in caso contrario,
vi sarebbe una indebita sostituzione del giudice nell’esercizio della
discrezionalità amministrativa e tecnica di spettanza dell’amministrazione(
si veda TAR Bolzano sent. n. 335 del 2000 ). La
tradizionale giurisprudenza della Cassazione riconosce un eccesso di potere
giurisdizionale nel caso di un sindacato del giudice amministrativo sul merito
dell’atto, nei casi non previsti dalla legge. Si veda, ad
esempio, la sentenza n. 7261 del 1994, in cui la Corte regolatrice ha
puntualizzato che “con riguardo alle pronunce del Consiglio di Stato, l’eccesso
di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, III comma
Cost., sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è
configurabile solo quando l’indagine svolta……..sia stata strumentale ad
una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto,
ovvero quando la decisione finale…….esprima una volontà dell’organo
giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione…; con la
conseguenza che l’indicato vizio non ricorre quando il Consiglio di Stato
indaghi sui presupposti di fatto del provvedimento impugnato”( nello stesso
senso si vedano le sentenze n. 5922 del 1988 e n. 3309 del 1987). Nei
confronti del giudice ordinario la riserva di competenza amministrativa è
affermata dall’art. 4, II co. della legge n. 2248 del 1865, che, com’è
noto, pone il divieto per il giudice ordinario di revocare o modificare un
atto amministrativo. Indipendentemente
dal fatto che la pubblica amministrazione abbia esercitato un potere, con un
atto formale, verso soggetti che si dolgono di un uso illegittimo dello
stesso, la Corte Costituzionale si è, più volte, espressa per il
riconoscimento di una sfera di attribuzioni della pubblica amministrazione
intangibili dallo stesso giudice ordinario. In una recente sentenza( n. 121
del 1999) la Corte ha ravvisato, nell’espletamento di una consulenza tecnica
d’ufficio su soggetti diversi dai ricorrenti nel giudizio di merito, un
esercizio abnorme del potere giurisdizionale, in quanto indebitamente
interferente nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo.
Ciò in quanto vi sarebbe stato utilizzo, da parte del giudice ordinario, a
fini impropri, di un istituto processuale in concorrenza con una complessa
procedura di sperimentazione prevista dalla legge. Non bisogna,
infine, dimenticare che l’art. 41, II co, cod. proc. civ., prevede il
regolamento di giurisdizione c.d. per conflitto di attribuzioni, abilitando la
pubblica amministrazione, che non è parte in causa, a chiedere, in ogni stato
e grado del processo, che sia dichiarato dalle Sezioni Unite della Cassazione
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a causa dei poteri
attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finchè la giurisdizione
non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. 2 – Il significato del principio nel sistema
della responsabilità amministrativa. Nel sistema
della responsabilità amministrativa la misura di salvaguardia, diretta al
fine di cui si discute, è la previsione “dell’insindacabilità nel merito
delle scelte discrezionali” dell’amministrazione da parte del giudice
contabile( prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 639 del 1996 ). Già
precedentemente a tale norma la giurisprudenza della Corte dei conti aveva
individuato dei limiti al proprio sindacato sull’attività discrezionale
dell’amministrazione. Il parametro
di riferimento, solitamente usato, era il principio della razionalità della
scelta “autonomamente identificato dal giudice utilizzando i dati obiettivi
che sulla base della esperienza comune ed amministrativa attengono alla
materia ed alla funzione che in essa l’atto in esame è destinato a svolgere”(
in tal senso SS.RR sent. n.259 del 1981, seguita da SS.RR sent. n.292 del
1981; Sez. II sent. n.244 del 1986;
Sez. I sent. n.1969 del 1986). Si è
affermato, inoltre, che il giudice può valutare la coerenza delle scelte
attuate con gli interessi pubblici specifici tutelati dall’amministrazione(
Sez. I sent. n.61 del 1984) e la rispondenza per razionalità e congruità
delle scelte alle concrete esigenze da perseguire( Sez. II sent. n.276 del
1984). Si è parlato, poi, di “criteri astratti di razionalità cui
confrontare i comportamenti tenuti dagli agenti pubblici”( SS.RR sent. n.
624 del 1989) e che “al fine dell’esclusione della responsabilità non è
sufficiente il perseguimento di finalità legittime, ma è anche necessario
che le stesse siano realizzate con il minimo dispendio di risorse”(Sez. II
sent. n.175 del 1978 ). E’ stato, perciò, ribadito che “il sindacato
giurisdizionale sulle scelte discrezionali si risolve in un raffronto fra la
scelta effettiva e quella che si sarebbe dovuta effettuare secondo un criterio
di razionalità desumibile dai dati dell’esperienza comune ed amministrativa”(
Sez. II sent. n.101 del 1986). Si è fatto
anche riferimento “alla coniugazione non irragionevole che deve pur esistere
tra mezzi impiegati e obiettivi, come pure tra costi e risultati perseguiti
e/o conseguiti”( SS.RR sent. n. 932 del1994). La
giurisprudenza successiva alle recenti leggi di riforma della Corte dei conti
ha proseguito su tale tendenza ritenendo estraneo al limite di cui si discute
scelte palesemente arbitrarie, irrazionali ed illogiche, in quanto esse
sarebbero, in tal caso, “contra legem” e, perciò stesso, sindacabili.
[6]
Infatti, si
è detto che “la norma non fa altro che ribadire, positivizzandola, la
regola giurisprudenziale secondo cui il sindacato sulle scelte discrezionali
deve essere effettuato dal giudice nei soli limiti del canone di
ragionevolezza……ne deriva che è sempre ammesso il sindacato del giudice
contabile quando non sussista un potere discrezionale o quanto di esso si
faccia un uso distorto fuori dai canoni di legittimità con violazione di
legge, eccesso di potere o incompetenza, poiché in tal caso la
discrezionalità si trasformerebbe in arbitrio”( Sez. I sent.
n. 238 del 1997). Si afferma, perciò, che “la giurisprudenza
contabile prima e la legge dopo hanno sottratto al sindacato giurisdizionale
della Corte dei conti la verifica delle alternative di scelta riservate alla
discrezionalità dell’amministrazione, tranne che non vengano travalicati
gli stessi limiti con il c. d. straripamento di discrezionalità, che
determina quella particolare situazione definita in dottrina carenza di
potere, lesiva di diritti soggettivi, tra cui quello all’integrità del
pubblico erario”( Sez. II sent. n. 232 del 1997). Si
riconosce, altresì, che gli atti espressione di discrezionalità tecnica sono
sindacabili nel giudizio contabile dal momento che la violazione delle regole
tecniche comporta l’illegittimità degli atti stessi( Sez. III sent. n. 36
del 2000). Si tratta,
ora, di verificare se l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’amministrazione
abbia, oggi, lo stesso valore che aveva nell’ordinamento precedente alle
leggi di riforma della Corte dei conti. Innanzitutto,
alla luce, oltre che dell’impianto complessivo della riforma, dei seguenti
principi affermati da queste ultime:
·
principio
dell’irresponsabilità dei titolari degli organi politici nel caso di
approvazione, in buona fede, di atti che rientrano nella competenza propria
degli uffici amministrativi o tecnici (art. 1 ter legge n. 20/94). Tale norma,
escludendo una responsabilità dei primi per attività gestionali rientranti
nei compiti degli uffici burocratici, si inserisce nella, già citata,
tendenza dell’ordinamento ad affidare agli organi politici rappresentativi
esclusivamente l’attività di indirizzo e di individuazione degli obiettivi
generali, in cui si sostanzia una discrezionalità che potremmo definire di
“programmazione”, che va anch’essa salvaguardata, in quanto attinente a
scelte di natura politico-amministrativa
[7]
;
·
principio
del carattere “personale” della responsabilità amministrativa e
necessità dell’elemento soggettivo minimo della colpa grave( art. 1 legge
n. 20/94 ). Ciò consente che siano sindacati solo i comportamenti
oggettivamente riprovevoli e produttivi di danni concreti ed attuali; · necessità, che il giudice contabile( ed anche il P.M. presso la Corte dei conti )tenga conto, nella quantificazione del danno, dei vantaggi “comunque conseguiti” dall’amministrazione o della comunità amministrata( ex art. 1-bis legge n. 20 del 1994). Il significato e la ratio della norma trascende i limiti civilistici della compensatio lucri cum damno; inoltre, il vantaggio della comunità amministrata può sussistere indipendentemente da quello dell’ente-persona giuridica. Dal fatto che si debba, in ogni caso, dare rilievo ai vantaggi, indipendentemente dalla legittimità degli strumenti utilizzati dall’amministrazione, ne consegue che si possa considerare, in tal caso, non dannosa la eventuale realizzazione di obiettivi che oltrepassano i limiti dei fini strettamente istituzionali. Inoltre, l’amministrazione
pubblica si avvale, sempre di più, ed, in alcuni casi, in modo preponderante,
di strumenti operativi caratteristici del diritto privato che non potrebbero
essere sindacati con le modalità ed i criteri propri di un sistema
pubblicistico. L’uso,
poi, di terminologia mutuata da quelli che sono, tradizionalmente, considerati
alcuni degli elementi sintomatici dell’eccesso di potere ed il riferimento
alla illegittimità
[8]
delle scelte sindacabili non può far dimenticare che il giudizio
per responsabilità amministrativa verte, com’è pacifico, non su atti o
procedimenti amministrativi ma su comportamenti e che, in assenza di un danno,
le scelte, quand’anche viziate da eccesso di potere, o, in altro modo,
illegittime, non possono giustificare l’imputazione di una responsabilità
amministrativa. Vi è,
perciò, la necessità che, nel valutare una scelta discrezionale dell’amministrazione
pubblica, si abbandoni una visione esclusivamente “normocentrica” della
responsabilità amministrativa. L’individuazione
di un danno effettivo
[9]
costituisce un elemento imprescindibile per poter procedere all’analisi
della sussistenza di una scelta illogica o irrazionale. Quest’ultima
non potrebbe essere valutata solo sulla base della esperienza comune. Infatti
Il sindacato dovrebbe essere effettuato utilizzando le regole e le cognizioni
tecniche proprie del settore oggetto dell’intervento dell’amministrazione.
Per tale analisi acquista una fondamentale rilevanza la consulenza tecnica. L’elemento
preliminare da esaminarsi è, come detto, la sussistenza di un danno concreto. Quest’ultimo
non potrebbe derivare, automaticamente, dal solo pregiudizio di interessi
generali della collettività o dell’amministrazione apparato( ad es. buon
andamento, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza ), in quanto è
necessario che tale lesione abbia un concreto riflesso patrimoniale negativo. Ciò perchè
potrebbe essere elevato, in caso contrario, il rischio che l’interprete si
sostituisca, con valutazioni esclusivamente soggettive, a quello che l’amministrazione
ha ritenuto il miglior modo di gestire tali beni di interesse generale.
[10]
Operando, conseguentemente, un inammissibile sindacato su scelte
discrezionali. Inoltre,
tale evenienza potrebbe verificarsi anche nell’eventualità in cui vengano
utilizzati, per la contestazione della razionalità della scelta, criteri
propri del sistema dei controlli sulla gestione amministrativa, soprattutto
quando è molto ampio l’àmbito temporale dell’attività amministrativa
presa in considerazione. Tali motivi
spingono nella direzione di un significato del principio di cui si discute
più ampio di come era inteso in passato. In
definitiva, la scelta dell’amministrazione di compiere o meno un certo atto
di gestione oppure di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze
non può essere di per sé sola suscettibile di essere apprezzata in termini
di responsabilità amministrativa ma sono necessari ulteriori elementi:
·
innanzitutto,
come detto, un danno economico risarcibile;
·
inoltre, la
valutazione del comportamento produttivo del presunto danno va effettuata con
giudizio rigorosamente ex ante e non ex post, tenendo conto delle circostanze
oggettive e soggettive del momento in cui gli atti di gestione sono stati
posti in essere. Pertanto, non potrebbero essere sindacate operazioni che,
solo a posteriori, si rivelano dannose o frutto di decisioni erronee o
inopportune;
·
il giudizio,
pur se effettuato ex ante, non potrebbe basarsi su parametri astratti di
opportunità e convenienza né utilizzando apprezzamenti esclusivamente
soggettivi. Può essere
utile, in proposito, sottolineare come, a proposito della responsabilità
degli amministratori di società, ex art. 2392 c.c., la Cassazione
[11]
ha più volte affermato che i singoli atti di impresa non sono di
per sé sindacabili in sede giudiziale (se non come giusta causa di revoca
dell’incarico), attenendo alla discrezionalità imprenditoriale ed al
rischio naturale connesso ad attività di tale natura, ma può, invece, il
giudice tenere conto dell’omissione di quelle cautele, verifiche ed
informazioni preventive normalmente richieste per una scelta come quella
oggetto di valutazione, operata in quelle circostanze e modalità specifiche. E’
importante ricordare, infine, che le Sezioni Unite della Cassazione, con la
sentenza n. 33 del 19/10/2000-29/1/2001, hanno considerato quello di cui si
discute come un limite esterno della giurisdizione contabile. Pertanto, il suo
superamento non costituisce solo un vizio di merito della sentenza del giudice
contabile ma trasmoda in un suo difetto di giurisdizione. La suddetta
sentenza della Suprema Corte offre anche alcune fondamentali indicazioni che
sembrano confortare una visione non angusta del limite di cui si discute. Essa,
infatti, pur riconoscendo che il giudice contabile può verificare la
compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente
afferma che “una volta accertata tale compatibilità, l’articolazione
concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dall’amministratore rientra
nell’àmbito di quelle scelte discrezionali per le quali il legislatore ha
stabilito l’insindacabilità”. Perciò il giudice contabile non potrebbe
compenetrare la valutazione del fine perseguito dall’amministrazione con
quello dei mezzi. La Corte ha
riconosciuto, poi, che talora la valutazione della omogeneità dei fini non
può prescindere da quella dell’adeguatezza dei mezzi. Tale
problema andrebbe risolto nel senso “della sindacabilità anche dei mezzi
utilizzati a seguito di scelte discrezionali solo nell’ipotesi di
una loro assoluta ed incontrovertibile estraneità rispetto ai fini”. Anche nella
recente sentenza 011/01 del 19/1/2001 la Suprema Corte ha considerato l’insindacabilità
nel merito delle scelte discrezionali( limite considerato non superato nel
caso sottoposto al suo giudizio )come ammissibile motivo di ricorso per
difetto di giurisdizione( di cui al combinato disposto degli articoli 360 n. 1
c.p.c. e 111 III co. Costituzione ). Con ciò ribadendo che si tratta di un
limite esterno alla giurisdizione della Corte dei conti. 3 – L’àmbito di immunità dalla
responsabilità amministrativa dei componenti delle Assemblee legislative
regionali. Considerata
l’ampia sfera di competenze e di autonomia riconosciute, oggi, alle Regioni
[12]
, possono essere di attualità alcune riflessioni sull’immunità
dei componenti delle Assemblee legislative regionali nei confronti della
giurisdizione, in particolare di quella esercitata dalla Corte dei conti.
Anche l’immunità in discussione, come la riserva della funzione
amministrativa, è diretta alla tutela oggettiva di funzioni pubbliche, anche
se essa si fonda su di una espressa norma costituzionale( si tratta, com’è
noto, dell’art. 122, comma IV, Costituzione., per il quale “i consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”) ed è connessa alla
tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica dei Consigli
regionali, quali quelle legislative, di indirizzo politico, di controllo e di
autorganizzazione interna. Per i
componenti delle assemblee legislative regionali non si pone un problema di
totale esenzione dalla giurisdizione della Corte dei conti, ma di limiti della
stessa. Ciò
perché, allo stato attuale del nostro ordinamento, pur tenendo conto delle
recenti riforme costituzionali, le attribuzioni delle assemblee regionali si
svolgono a livello di autonomia e non, come per il Parlamento nazionale, a
livello di sovranità.
[13]
Tale
considerazione trova conferma nelle pronunce della Corte Costituzionale,
intervenute in sede di risoluzione di conflitti di attribuzione promossi dalle
Regioni, ed in una recente sentenza( n. 200/01 del 19/1/2001 )delle Sezioni
Unite civili della Cassazione. Già con la
sentenza n. 81 del 1975 la Corte Costituzionale ha ricollegato la guarentigia
di cui all’art, 122, quarto comma, della Costituzione, alla particolare
natura delle attribuzioni dei Consigli regionali, “esplicazione di autonomie
costituzionalmente garantite”, attraverso l’esercizio di funzioni “in
parte disciplinate dalla stessa Costituzione ed in parte da altre fonti
normative cui la prima rinvia”, Pertanto, la
tutela privilegiata dei componenti di tali organi (sulla scia di consolidate
giustificazioni dell’immunità dei Parlamentari nazionali) è vista come
funzionale alla protezione, da condizionamenti ed interferenze di altri
poteri, del libero processo di formazione della volontà politica. Quest’ultima
si estrinseca, secondo la Corte, non solo attraverso la funzione legislativa,
ma anche tramite quella di indirizzo politico, di controllo e di
autorganizzazione interna. Conseguentemente
la Corte nel risolvere a favore della Regione il conflitto di attribuzione
sottopostole, affermò come “la forma amministrativa che connota le
deliberazioni consiliari non valga ad escludere l’irresponsabilità di
coloro che le adottarono nell’esercizio di competenze spettanti al Consiglio”. I successivi
interventi del Giudice delle leggi, pur riaffermando tali principi, sono
stati, però, prodighi di precisazioni dirette a conformare la tutela de quo
ai fini per cui è stata concessa dall’ordinamento, onde evitare, così, che
i componenti delle Assemblee regionali, comprese quelle a statuto speciale,
possano considerarsi, in definitiva, legibus soluti. Infatti, la
successiva sentenza n. 69 del 1985 ha, innanzitutto, precisato che “la
pronuncia del 1975 non implicava una affermazione generale di insindacabilità,
in riferimento a qualsiasi atto consiliare in forma amministrativa, bensì,
più specificamente, l’insufficienza della forma amministrativa dell’atto
ai fini di escludere la guarentigia per atti attinenti allo stato giuridico
dei consiglieri, e, in definitiva, alla autorganizzazione del Consiglio stesso”.
Perciò la Corte ha puntualizzato che “sono coperte dalla immunità le
funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed
esclusiva dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Non sono, per contro,
coperte dalla immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite ai
Consigli dalla normativa regionale, non essendo concepibile, tra l’altro,
che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge
dello Stato, da atti della Regione". Ciò in quanto, diversamente
ragionando, paradossalmente “le Regioni con il semplice trasferire sul
Consiglio date funzioni amministrative, ne porrebbero l’esercizio al riparo
di qualsiasi responsabilità, sostituendo soggetti immuni ai soggetti in
generale titolari – e responsabili – per la funzione amministrativa”. La
stessa sentenza n. 100 del 1986, che ha espressamente sancito l’estensibilità
della prerogativa anche alla responsabilità amministrativa, si riferisce all’esercizio
della funzione legislativa delle Assemblee regionali, e non all’espletamento
di qualunque attività delle stesse. In altra
occasione, con la sentenza n. 209 del 1994, la Corte, occupandosi dei poteri
istruttori del P.M. contabile, ha chiarito che “in relazione ad organi non
costituzionali anche se di rilievo costituzionale - come l’Assemblea
regionale siciliana o, in genere,
i Consigli regionali -, che non godono, in quanto tali, di una eccezionale
esenzione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa, la nozione di “autorità
amministrativa”, contenuta nell’art. 74 del r.d. 1214 del 1934 (ai fini
della richiesta di atti e documenti da parte del p.m. contabile), va decifrata
nel senso che, mentre comprende le attività delle Assemblee regionali di
carattere amministrativo( vale a dire nel caso della Assemblea siciliana, le
attività di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale
dipendente), esclude, invece, dal proprio àmbito le attività inerenti allo
svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all’esercizio
di queste ultime”. Sono considerate, poi, a tal fine, strumentali dalla
Corte le attività ispettive, le commissioni d’inchiesta, i poteri di
controllo politico, cioè attività direttamente serventi l’esercizio della
funzione. Sempre in
occasione di un conflitto di attribuzione proposto da una Regione nei
confronti dell’esercizio di un’azione di responsabilità amministrativa,
la Corte, pur ribadendo che sono da considerare garantite, sotto l’aspetto
in esame, anche funzioni che, benchè
di natura amministrativa, sono assegnate al Consiglio da leggi dello Stato, ha
precisato (sent. n. 289 del 1997)che quella in discussione non è “un’immunità
assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente
all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese” in quanto la stessa “non
è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri
regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da interferenze e
condizionamenti esterni le determinazioni inerenti all’autonomia propria
dell’organo”( nello stesso senso anche sent. n. 70 del 1985). In
proposito, si ricorda che il principio della funzionalità degli atti, posti
in essere dai membri del Parlamento nazionale, all’esercizio delle
attribuzioni proprie del potere legislativo è stato, più volte, affermato
dalla Corte Costituzionale come presupposto necessario per la sussistenza
della analoga prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 68 I co. della
Costituzione( cifr. sentenze n. 375 del 1997 e 379 del 1996). Recentemente,
con la sentenza n. 289 del 1998, la Corte ha ribadito che “proprio il nesso
funzionale costituisce il discrimine fra quell’insieme di dichiarazioni,
giudizi e critiche – che ricorrono così di frequente nell’attività
politica di deputati e senatori – e le opinioni che godono della particolare
garanzia prevista dall’art. 68 I co. della Cost.”. Di atti riconducibili
“ragionevolmente” all’autonomia, e alle esigenze alla stessa sottese,
parla la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 1997. Trattasi
dell’analogo canone della “ragionevolezza” di cui il Giudice delle leggi
fa, com’è noto, ampio uso in sede di sindacato del c.d. eccesso di potere
legislativo( si vadano ad es. le sentenze n. 14 del 1964 e n. 171 del 1996). Un
contributo per far chiarezza sui limiti dell’immunità dei consiglieri
regionali, nell’esercizio della funzione di autorganizzazione dell’Assemblea
regionale, è stato offerto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
suindicata sentenza n. 200/01 del 19/1/2001.
[14]
La Corte ha
precisato che tale funzione in tanto partecipa delle guarentigie di cui all’art.
122, comma 4, della Costituzione, in quanto effettivamente strumentale
rispetto alle funzioni primarie( legislativa, di indirizzo politico e di
controllo )delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica è
investito. Pertanto, ad
avviso della Cassazione, costituiscono atti di esplicazione della funzione di
autorganizzazione interna solo gli atti che riguardano direttamente l’organizzazione
degli uffici e dei servizi e le modalità di svolgimento dell’attività dell’Assemblea. Antonio Ciaramella
[1]
Basti pensare alle società di capitali a partecipazione pubblica dirette al
perseguimento di fini di interesse pubblico( costituibili anche per la
gestione di servizi locali, ai sensi dell’ art. 22 lett.e della legge n.
142 del 1990). La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 466 del 1993,
sulla base anche di una visione sostanziale dell’impresa pubblica propria
della normativa comunitaria, ha affermato che
“..la stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto
privato sia andata, di recente, tanto in sede normativa che
giurisprudenziale, sempre più stemperando………”.
[2]
Si
veda, in argomento, Balladore Pallieri
“Appunti sulla divisione dei poteri nella vigente costituzione
italiana” in Riv. trim. dir. pubbl, 1952, 822 ss. e V.Crisafulli “Principio
di legalità e giusto procedimento” in
Giur. Cost., 1962, 130.
[3]
Afferma
Crisafulli in “Dichiarazione di manifesta infondatezza e limiti al
giudizio della Corte. Interrogativi in tema di leggi singolari di
espropriazione”( in Giur. Cost, 1966, 1145) che “ben maggiori sono
infatti le garanzie dei privati nei confronti di un
atto amministrativo che nei confronti di leggi autoapplicative, se
non altro perché l’interessato dispone del ricorso in sede
giurisdizionale amministrativa o dell’azione davanti al giudice ordinario,
mentre non dispone del giudizio di costituzionalità delle leggi, che è
instaurato e delimitato, anche nei motivi, dall’ordinanza del giudice a
quo”.
[4]
Si
tratta della tesi della c.d. riserva di “giusto procedimento”
prospettata dal Crisafulli, op.cit., sempre più approfondita dalla dottrina
ed i cui stimoli hanno portato all’emanazione della legge n. 241/90.
[5]
Accentuata dalla possibilità del ricorso alla consulenza tecnica, prevista,
anche nei casi di giurisdizione solo di legittimità, dall’art. 16 della
legge n.205/2000 che ha riformato il processo amministrativo.
[6]
Si
vedano ad es. le sentenze n. 322 del 1999 della I Sez. centrale, n. 117 e
122 del 2000 della III Sez. giur.centrale, e n. 40 del 2000 della II Sez.
giur. centrale.
[7]
Bisogna, altresì, considerare il fatto che le scelte delle amministrazioni
pubbliche sono, spesso, condizionate da fattori vincolati, quali le tendenze
del mercato e gli obblighi comunitari.
[8]
Le SS.RR. con la sent. n. 27 del 1998 e la Sez. II, con la sent. n. 126 del
1998, hanno parlato di sindacabilità nel caso di eccesso di potere per
incongruenza, illogicità manifesta o non rispondenza a criteri di
ragionevolezza, giustizia ed obiettività; si fa rinvio, inoltre, ai
parametri di efficienza e pubblicità nella sent. della Sez. III n. 102 del
1998.
[9]
A ciò è diretta anche la suindicata norma che obbliga a tener conto dei
vantaggi conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata.
[10]
Oggi vi è una tendenza giurisprudenziale ad una espansione del danno
erariale risarcibile( esteso a quello non patrimoniale, c.d. da tangente, da
disservizio, all’economia nazionale, all’integrità delle scelte di
bilancio). Trattasi di un’opera pregevole e meritoria diretta a non
lasciare non perseguiti comportamenti produttivi di danni, anche di notevole
rilievo, ma a ciò deve far da contrappeso una costante attenzione allo “statuto”
della Corte dei conti; nel senso che la vitalità di tali tendenze può
essere assicurata solo dal rigoroso ancoraggio con la dimostrazione, anche
con presunzioni qualificate, di un danno patrimoniale concreto e non
ipotetico.
[11]
Si vedano ad es. Cass. civ. n. n. 2359 del 1965, n. 280 del 1982, n. 6278
del 1990, e, soprattutto, n. 3652 del 1997.
[12]
Tendenza
che ha trovato recente attuazione con il decreto legislativo n.112 del 1988
che ha trasferito competenze amministrative statali alle Regioni ed agli
altri enti autonomi territoriali e con la legge costituzionale n. 1 del
1999, che ha, tra l’altro, accentuato l’autonomia statutaria e previsto
l’elezione diretta del Presidente della Giunta. Inoltre, la legge n.
127/97( art. 17 co. 37) ha limitato il controllo di legittimità, della
Commissione statale di controllo, ai regolamenti regionali, esclusi quelli
organizzativi e di contabilità, ed agli atti costituenti adempimento degli
obblighi comunitari. Infine, la legge costituzionale, pubblicata sulla G.U.
n. 59 del 12/3/2001, approvata
con maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e
sottoposta a referendum, ai sensi dell’art. 138 II co. della Costituzione,
ha previsto, tra l’altro, all’art. 3, una competenza legislativa
esclusiva dello Stato, in determinate materie, ed una concorrente, ma solo
per la determinazione dei principi fondamentali, con le Regioni. A queste
ultime spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni, salvo che nelle materie di legislazione
esclusiva statale( per le quali è ammessa delega alle Regioni). Nelle
materie di competenza le regioni possono concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e forme
previste da leggi statali. L’art. 5 prevede la possibilità, per le
Regioni, di stabilire tributi ed entrate proprie. L’art. 6 prevede poteri
sostitutivi del Governo nei casi di mancato rispetto, da parte delle
Regioni, di norme internazionali.
[13]
In
tal senso si veda Corte Costituzionale n. 110 del 1970. E’ noto, poi, che
quest’ultima, anche in base a tale considerazione, ha affermato l’esenzione
dall’obbligo della resa del conto giudiziale degli agenti contabili della
Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato( sent.
n. 129 del 1981).
[14]
Con tale sentenza il Supremo Consesso ha escluso l’insindacabilità,
affermando conseguentemente la giurisdizione del giudice contabile, di
delibere del Consiglio di Presidenza e del Presidente dell’Assemblea
regionale siciliana che avevano approvato la stipula di due convenzioni con
una banca aventi ad oggetto l’accollo parziale degli interessi passivi sui
mutui stipulati da deputati regionali e da dipendenti dell’Assemblea, per
l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa in Palermo. La Corte ha
ritenuto tali delibere estranee all’esercizio di funzioni di
autorganizzazione dell’Assemblea. |