Corte di Cassazione – Sezioni unite civili – ordinanza 17 febbraio-8 marzo 2005, n. 4957 Presidente Carbone – relatore Finocchiaro Pm Martone – conforme – ricorrente Primerano

Va dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si denunci la presunta consumazione dell’azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei conti in conseguenza dell’avvenuto esercizio, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla Pa, non rilevando la questione in termini di riparto di giurisdizione, ma di limiti alla proponibilità della prima e, quindi, concernendo la deduzione di pretesa violazione dei limiti interni della giurisdizione stessa

 

Svolgimento del processo

 

Primerano Aldo, dipendente della amministrazione delle finanze, direttore della dogana di Ponte Chiasso, riconosciuto colpevole – unitamente a altri – dei delitti di collusione e di contrabbando è stato condannato, con sentenza passata in cosa giudicata, alla pena del caso nonché al risarcimento dei danni nella misura di lire 370.791.925 in favore del ministero delle Finanze, costituito parte civile. Successivamente il Primerano è stato citato in giudizio (unicamente ad altri) dal Pg della Corte dei conti in un processo di responsabilità amministrativa per rispondere del danno patrimoniale causato dagli stessi fatti. Svoltasi la istruttoria del caso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti, con sentenza 8 gennaio 1998 ha condannato il Primerano a risarcire alla amministrazione la somma di lire 46.348.990 e la prima Sezione centrale della Corte dei conti con sentenza 12 settembre 2002 ha rigettato l’appello proposto dal Primerano. Avverso tale ultima pronunzia ha proposto ricorso a queste Su il Primerano affidato a un unico motivo e assumendo che la Corte dei conti era, nella specie, carente di giurisdizione a conoscere della domanda. Resistono, con controricorso, sia il Pg rappresentante il Pm presso la Corte dei conti, sia il ministero dell’Economia e delle finanze nonché l’agenzia delle dogane, che hanno chiesto il primo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, i secondi il rigetto del ricorso. Il Pg ha chiesto, ex articolo 375 Cpc, sia dichiarata la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

 

Come accennato in parte espositiva, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con sentenza 47/1998 ha condannato Primerano Aldo a titolo di risarcimento del danno subito dall’erario in seguito all’irregolare condotta tenuta dallo stesso il 16 marzo 1983, in qualità di direttore della dogana di Ponte Chiasso, al pagamento della somma di lire 46.348.990, oltre rivalutazione interessi e spese del giudizio. Primerano Aldo ha proposto ricorso, innanzi queste Su, avverso la sentenza 5 marzo-12 settembre 2002, con la quale la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, ha, tra l’altro, rigettato l’appello proposto avverso la pronunzia del primo giudice. Assume il ricorrente che la Corte dei conti deve essere, nel caso concreto, ritenuta carente di giurisdizione nei confronti di esso concludente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Si osserva, infatti, che per gli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità innanzi alla giurisdizione contabile è intervenuta sentenza della Corte di appello di Milano del 28 novembre 1989 che oltre a ritenere esso concludente responsabile dei delitti di collusione e di contrabbando (irrogando la pena del caso) lo ha condannato, altresì, in solido con i correi, al risarcimento dei danni in favore dell’amministrazione finanziaria costituita parte civile, liquidati in lire 370.791.925 e tale pronunzia, quanto alle statuizioni di carattere civile, è stata espressamente confermata dalla sentenza della stessa Corte di appello di Milano 25 marzo 1992, passata in cosa giudicata. Evidenzia il ricorrente che il giudicato penale copre il dedotto e il deducibile escludendo ogni possibilita di un bis in indem e, pertanto, non poteva essere oggetto di una nuova valutazione (da parte del giudice contabile) quanto già accertato, in punto risarcimento, del giudice penale. Il proposto ricorso è inammissibile. Premesso che le sentenze della corte dei conti sono impugnabili in Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, con ciò intendendosi i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice, non può non confermarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale di queste Su alla stregua del quale, con riguardo, a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, il ricorso alla Su della Suprema Corte, che sia rivolto a denunciare, come ragione preclusiva dell’affermazione di detta responsabilità, la circostanza che la Pa, costituendosi parte civile in sede penale, abbia chiesto ed ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, deve essere dichiarato inammissibile. Tale questione, infatti, non attiene alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, ma alla proponibilità dinanzi ad essa dell’azione di responsabilità, e, quindi, si traduce nella deduzione di un errore in iudicando, esorbitante dalle previsioni degli articoli 111 Costituzione e 362 Cpc (Cassazione, Su, 822/99; Cassazione, Su, ordinanza 369/91). Come precisato dalla richiamata giurisprudenza, infatti, la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisprudenza amministrativa – contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni (Cassazione 664/89). La tesi della consumazione dell’azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei conti per fatti dannosi in conseguenza dell’esercizio, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla Pa, contemporaneamente, non rileva in termini di riparto di giurisdizione, ma di limiti alla proponibilità della prima e, quindi, concerne la deduzione di pretesa violazione dei limiti interni della giurisdizione stessa. La deduzione, infine, secondo cui la violazione del principio del ne bis in idem può essere evitata solo ammettendo l’esistenza di una giurisdizione alternativa, non può essere seguita, in quanto finisce con il trasformare una questione di merito di conoscibilità della domanda in una questione di giurisdizione. La realizzazione del divieto del ne bis in idem conclusivamente compete al giudice di merito e nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia realizzato, si è pur sempre in presenza di un preteso error in iudicando che, non ridondando in violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non può essere dedotto con il ricorso ex articoli 111, comma 3, Costituzione e 362 Cpc. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del ministero dell’Economia e delle finanze, liquidate come in dispositivo

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione in favore del ministero dell’Economia e delle finanze liquidate in euro 1.500,00, per onorari, oltre le spese prenotate a debito.