Sez. U, Sentenza n. 22277 del 2004: secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, da parte dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha carattere di "tendenziale e non assoluta generalità"

 

 

Sez. U, Sentenza n.22277 del2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANNALISA FARIAS, PAOLO MARTINCIGH, elettivamente domiciliati in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Pietro Ricci, che con l'avv. Luciano Andrea Miori del Foro di Bolzano li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE di BOLZANO, DANIELA PICCOLI, INORID GOEGELE, FRANCESCO BELLOTTI, WALTER TURK;
- intimati -
avverso la sentenza n. 56/01 della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano del 15 marzo 2001.
Udita, nella Pubblica udienza dell'11 novembre 2004, la relazione del Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per i ricorrenti, l'avv. Piccini, con delega;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con cinque distinti atti di citazione, tutti notificati il 7 marzo 1997, il Comune di Bolzano conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di quella città, le signore Annalisa Farias e Ingrid Gogele, i rispettivi mariti, signori Paolo Martincigh e Francesco Bellotti, e il signor Walter Turk, esponendo:
- che la Farias e la Gogele, dipendenti dell'E.C.A. del Comune di Bolzano, con la complicità dei mariti e del Turk avevano distratto, a partire dal 1979, ingenti somme di denaro destinate a fini assistenziali, erogandole a favore di persone prive dei requisiti richiesti, per poi spartirsele con esse;
- che la responsabilità penale dei convenuti era stata riconosciuta dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 1 dicembre 1989;
- che con la stessa sentenza il Tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale che si era costituita parte civile, demandandone la liquidazione al giudice civile, "data la complessità degli importi dovuti da ciascun imputato";
- che la sentenza di primo grado era stata confermata in appello, sia pure con derubricazione del reato di peculato in quello di truffa aggravata continuata, ed era passata in giudicato il 26 marzo 1992, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione.
Tanto premesso, il Comune, qualificandosi quale "assuntore della situazione patrimoniale e finanziaria del disciolto E.C.A", chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di L. 688.435.000, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti in dipendenza dei fatti sopra descritti.
1.1 - La Farias, premesso di aver già provveduto con il marito a rimborsare il Comune delle somme indebitamente percepite, proponeva domande nei confronti della Gogele, del Bellotti, del Turk e di una delle destinatane delle erogazioni illecite (la signora Daniela Piccoli), che per tale ragione, era stata condannata in sede penale, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni ulteriore pretesa avanzata nei suoi confronti dal Comune. Iniziative analoghe erano assunte dagli altri convenuti, ad eccezione del Turk, rimasto contumace. 2 Il Tribunale, riunite tute le cause, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla pretesa fatta valere nei confronti della Farias e della Gogele, ponendo in evidenza che, all'epoca dei fatti, esse erano alle dipendenze di un ente pubblico non economico (l'E.C.A.) e che, pertanto, la giurisdizione spettava alla Corte dei Conti.
Con la stessa sentenza era dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comune nei confronti degli altri convenuti, sul rilievo che nei rapporti sostanziali e processuali che facevano capo al disciolto E.C.A. era subentrata la Comunità comprensoriale di Bolzano.
3 - La sentenza veniva però riformata integralmente dalla Corte territoriale la quale, pur negando che il passaggio in giudicato della sentenza penale avesse reso irrevocabile anche l'accertamento della giurisdizione, affermava sotto altro profilo la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva tutte le parti innanzi al giudice di primo grado, sul rilievo che le cause come sopra riunite erano tra loro inscindibili.
4 - La Farias e il Martingich chiedevano la cassazione di tale sentenza con tre motivi di gravame. Il Comune e la Piccoli non resistevano.
4.1. Questa Corte, rilevato che il gravame non era stato notificato anche alla Gogele, al Bellotti e al Turk, che avevano partecipato alle precedenti fasi di merito nella qualità di convenuti in via di regresso, rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio.
4.2 - Espletato tale incombente, la causa era nuovamente trattata nell'udienza del 15 gennaio 2004, ma veniva rinviata ancora una volta a nuovo ruolo, in quanto la notificazione dell'atto di integrazione al Bellotti e alla Gogele, benché eseguita entro il termine stabilito dalla Corte, non era stata effettuata personalmente alla parte, come sarebbe invece stato necessario, essendo ormai trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza.
4.3 - La causa è stata portata nuovamente all'esame di questa Corte all'udienza del 11 novembre 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt 37, 112, 342 e 345 c.p.c. Essi affermano che la Corte territoriale, riformando la decisione dei giudici di primo grado (nella quale si era affermato che le domande risarcitorie proposte dal Comune rientravano nella giurisdizione della Corte dei Conti) aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario "per ragioni assolutamente diverse, distinte e autonome da quelle prospettate con l'atto d'appello".
Di qui l'assunto che la sentenza sarebbe nulla per ultrapetizione. 5.1 - La sentenza di primo grado era stata appellata dal Comune, deducendo:
- che il Tribunale, dopo aver condannato il Martincigh e la Farias, riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti, al risarcimento dei danni in favore del Comune, costituitosi parte civile, ne aveva demandato l'accertamento al giudice civile;
- che, così decidendo, il Tribunale aveva implicitamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario;
- che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale doveva ritenersi risolta con efficacia di giudicato anche la questione di giurisdizione;
- che, conseguentemente, la Corte territoriale non poteva disconoscere la propria giurisdizione;
- che la decisione impugnata, anche a prescindere da tale considerazione, era da ritenersi comunque errata, poiché, in base alle disposizioni vigenti alla data di instaurazione del giudizio (7 marzo 1997) la giurisdizione "sulle cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle IPAB, che non avessero acquistato natura di ente ospedaliero, spettava al giudice ordinario, in base a quanto stabilito dall'art. 30, l. 1890/6972, il cui perdurante vigore in materia era assicurato dall'art. 56, legge 132/68.
5.1.2 - La Corte d'appello ha negato che il giudicato sulle statuizioni civili della sentenza penale si fosse esteso anche all'accertamento della giurisdizione, ma ha affermato che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la pretesa risarcitoria avanzata in sede penale dalla difesa del Comune aveva ad oggetto la liquidazione di danni derivati dalla commissione di reati e quindi di natura extracontrattuale, il cui accertamento esulava, conseguentemente, dalla cognizione del giudice contabile, che ha natura contrattuale, precisando che il rapporto tra le due azioni non si pone in termini di esclusività, ma di alternatività, determinando l'i
mprocedibilità della domanda successivamente proposta quando con la prima si sia ottenuto l'integrale ristoro del danno sofferto.
6 - La statuizione con la quale la Corte territoriale ha negato che il passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Bolzano il 1 dicembre 1989 avesse comportato l'irrevocabilità dell'attribuzione al giudice ordinario della cognizione della presente controversia non è stata impugnata. Deve conseguentemente escludersi che in questa sede la relativa questione possa essere riesaminata su istanza di parte o d'ufficio (Cass. 15 novembre 2002, n. 16161; 1 ottobre 2002, n. 14080; 14 aprile 2003, n. 5903). Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, riformando la sentenza di primo grado, per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante. Questo è certamente esatto. Ma così decidendo la Corte non è incorsa in alcuna violazione di legge, dal momento che, essendo le questioni sulla giurisdizione rilevabili "anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo" (art. 37, primo comma, c.p.c.), poteva certamente risolverla in piena autonomia, sulla base di considerazioni diverse da quelle prospettate dalle parti. La denunciata violazione dell'art 112 c.p.c. è pertanto inesistente.
7 - Con il secondo motivo, i ricorrenti - demitizzando violazione e falsa applicazione dell'art. 30, legge 6972/890; degli artt. 58 e 64, legge 8 giugno 1990, n. 42, degli artt 82 e 93, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; dell'art 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, dell'art. 1, d.l. 15 novembre 1993, n. 453; degli artt. 37 e 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 103 Cost. - censura la sentenza impugnata per aver affermato che la giurisdizione spettava al giudice ordinario, senza considerare:
- che l'art 58 della legge 142/90 estende agli amministratori e ai dipendenti degli enti locali "tutta la normativa in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato";
- che doveva pertanto ritenersi che detta norma, in linea con le previsioni dell'art. 103 Cost., avesse attribuito alla Corte dei Conti la cognizione delle controversie in tema di responsabilità erariale dei dipendenti degli enti locali;
- che, d'altro canto, il danno erariale può avere anche fondamento extracontrattuale.
8 - Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, da parte dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha carattere di "tendenziale e non assoluta generalità" (C. Cost. 10 luglio 1981, n. 129; 7 luglio 1988, n. 773; 29 gennaio 1993, n. 24;
ord. 22 luglio 1998, n. 307). Muovendo da queste premesse la stessa Corte ha statuito che l'art. 489, secondo comma, c.p.p., applicabile nel caso di specie ratione te
mporis l'art. 241, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione all'art. 1.2, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447) - a termini del quale, in caso di costituzione di parte civile, il giudice penale decide sulla liquidazione dei danni "salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice" - si riferisce alle ipotesi di attribuzione "espressa" ad un giudice diverso da quello penale della potestà "esclusiva" di provvedere in ordine ai danni, tra le quali non può essere ricompresa quella prevista dall'art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, trattandosi di norma "che non contiene alcuna espressa disposizione in materia di danno derivante da reato ne' alcuna esplicita deroga alla generale competenza spettante in materia al giudice penale in caso di costituzione di parte civile" (C. Cost 773/88, cit.).
Ricollegandosi idealmente a tali enunciazioni, questa Corte, con orientamento del pari consolidato, ha puntualizzato che giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti senza dar luogo a questioni di giurisdizione (Cass. 3 febbraio 1989, n. 664; ord. 21 maggio 1991, n. 369; 23 novembre 1999, n. 822/SU). Appare quindi evidente che le censure formulate dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
9 - Palese è, poi, l'inammissibilità del terzo motivo, con il quale viene mosso alla sentenza impugnata l'appunto di non aver rilevato la (carenza di legittimazione attiva del Comune di Bolzano, trattandosi di questione attinente al merito che dovrà essere esaminata dal giudice di primo grado, al quale le parti sono state rimesse dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 353, primo comma, c.p.c., dopo aver dichiarato che egli aveva la giurisdizione negata dal primo giudice.
10 - Il ricorso deve essere quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004