Sezione Giurisdizionale Campania, Sent. 24 febbraio 2001 n. 19/2001; Pres. Staro, Est. M. Sciascia P.M. Dammicco.

Spese processuali – principi per la ripartizione – assoluzione per prescrizione – compensazione

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2. La Sezione deve quindi affrontare la questione delle spese processuali relative ai convenuti assolti, anche solo per accertare se ricorrano i presupposti per la condanna di alcune delle parti o per una compensazione tra di esse ovvero per una mancata pronuncia su tale aspetto.

A tale ultimo fine va tenuta presente la disposizione di cui all’art. 3 della legge 639/1996, che prevede il rimborso delle spese legali da parte dell’amministrazione di appartenenza nel caso di definitivo proscioglimento dei convenuti.

Ma tale disposizione – fermo restando il potere-dovere del giudice di provvedere in ordine alle spese – si limita semplicemente a individuare, nell’amministrazione di appartenenza, il soggetto passivo dell’obbligazione del rimborso delle spese legali, in relazione alla precedente giurisprudenza contabile, che riteneva impossibile una soccombenza del requirente per la sua veste preminente di Pubblico Ministero.

Dunque la ripartizione dell’onere in discorso è comunque rimessa nel caso de quo al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi della normativa generale prevista dal codice di rito.

Ma, ancor più, anche se si ritenesse di poter attribuire a tale norma una portata maggiore di quella evidenziata dal tenore letterale del relativo testo, non sarebbe possibile nella fattispecie dare applicazione alla disposizione in parola.

Infatti essa si riferisce palesemente alle situazioni di esclusione dell’ingiustizia del danno, determinata dall’assenza di tutti o almeno di uno dei requisiti costituenti l’elemento oggettivo che da corpo alla responsabilità gestoria, ossia allorquando manchi un comportamento antigiuridico causativo di un danno nell’ambito di un rapporto di servizio.

Un’assoluzione determinata dall’estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato ovvero dal riconoscimento di un grado di lievità della colpa, non può parificarsi ai casi di "esclusione della responsabilità".

Dunque l,’interpretazione, conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione, della disposizione summenzionata – peraltro di natura eccezionale, in quanto derogatoria del diritto comune – comporta un equo bilanciamento delle posizioni della P.A. e dei convenuti, talché le spese sono addebitate "ope legis" alla prima solo se viene assolutamente esclusa l’ingiustizia del danno in presenza di una generica colpevolezza (elementi da rilevarsi oggettivamente), mentre la ripartizione dell’onere in discorso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi della normativa generale di cui agli artt. 91 e 02 del c.p.c., nel caso in cui l’assoluzione dipenda da una valutazione "discrezionale" dello stesso sull’esistenza di una colpa lieve e non grave ovvero dall’accertamento della prescrizione del diritto azionato.

Esaminando, quindi, la vicenda a tali limitati fini, appare chiara la confusione normativa esistente sul punto concernente il termine di prescrizione applicabile e le relative cause di sospensione e di interruzione, che giustifica il comportamento tenuto dal Requirente, quale sostituto processuale del Comune di G.

D’altro lato, è da rilevare, da una prima delibazione della causa fondata da una sommaria lettura della documentazione allegata al fascicolo processuale, un quanto meno discutibile comportamento tenuto da ciascun convenuto a danno del Comune di G., anche sotto il profilo dell’immagine.

Le posizioni delle parti pertanto sembrano equilibrarsi, talché, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, il Collegio ritiene vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra esse stesse.

P.Q.M la Corte dei conti, Sez. Reg. per la Campania, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ASSOLVE dalla domanda attrice i convenuti.

Le spese processuali, sia legali che di giustizia, sono compensate tra le parti.