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Sez. Giurisdizionale Campania n. 62 del 5 settembre 2000 Pres. Staro Est. Weber P.M. Dammicco con una breve nota di G. Dammicco Danno ad ente diverso Commissioni sanitarie per gli invalidi civili Rapporto di servizio con il Ministero dellInterno Sussiste Rapporto di servizio Medico specialista sottoscrittore di certificazione Non inserito in Commissione Sanitaria Non sussiste Danno erariale Certezza Assunzione di falsi invalidi civili Costo pubblico per il mantenimento di un vero invalido Non integra certezza del danno
Lo svolgimento da parte dei medici di accertamenti valutativi in seno alle Commissioni sanitarie per l'invalidità civile si inserisce nell'ambito di un iter procedimentale che è previsto per la concessione da parte del Ministero dell'Interno delle provvidenze stabilite dalla legge per gli interessati e pertanto integra un rapporto di servizio. Il coinvolgimento di un operatore sanitario attestante una invalidità non può essere fondato sul solo rapporto di servizio con un ente pubblico (USL), ma richiede il predeterminato inserimento "ex lege" in un organo sanitario quale la Commissione sanitaria per l invalidità civile o perlomeno la delega all'accertamento delle patologie allegate da parte dello stesso. Non è fondato il sistema di accertamento e quantificazione del danno fondato su una astratta presunzione che l'intervenuta abusiva occupazione di un posto di invalido ha conseguentemente prodotto l'effetto del mantenimento, a carico della assistenza pubblica di un invalido vero(la cui esistenza è nozione di fatto che rientra nella comune esperienza ex art. 115 c. 2 c.p.c.), se non vi la prova concreta che nell'elenco degli invalidi da "collocare" siano presenti cittadini con percentuale di invalidità superiore al 74%, o oltre, titolari di pensione erogata dal Ministero dell'Interno per un importo annuo di £. 4.770.090 (quantificato alla data della nota 138569/1996 dalla Ragioneria generale dello Stato) che si trovino in graduatoria dell' U.P.L.M.O. in posto immediatamente successivo a quello dell'invalido "falso" o comunque in posto utile al collocamento
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania composta dai magistrati: dott. Salvatore STARO PRESIDENTE dott. Francesco AMABILE CONSIGLIERE dott. Italo WEBER CONSIGLIERE (REL.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
VISTO l'atto di citazione introduttivo del giudizio, iscritto al n. 1328/R del registro di Segreteria; VISTI gli atti e documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 17 marzo 2000, il relatore Cons. Italo WEBER, nonché gli Avv. A. LAINO, D'AIUTO, MASTURSI e TESAURO OLIVIERI ed il S.P.G. Giacinto DAMMICCO. Rilevato in
FATTO Con atto di citazione depositato in data 21/6/1999 preceduto dall'avviso di cui all'art. 5 del D.L. 453/1993 il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio le persone di cui in epigrafe per sentirle condannare in solido al risarcimento - a favore dell'Erario dello Stato - del danno erariale pari a £. 38.160.720 più rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia da essi causato quali componenti della Commissione di prima istanza per il riconoscimento della invalidità civile. Lo stesso P.R. ha anche chiesto che questo Giudice condanni i predetti al risarcimento - da quantificarsi in via equitativa - del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione per le vicende relative agli abusi che sarebbero stati perpetrati in sede di riconoscimento della invalidità civile a favore della Sig. ra P . Dall'esame di tutta la documentazione versata in atti di causa si rileva che con nota protocollata in data 2/02/1998 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha trasmesso alla Procura regionale presso questa Sezione la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei componenti della Commissione di Prima Istanza per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e del Sordomutismo operante presso l'USL n. NN di XXXX (nonché della sig.ra P. quale determinatrice e beneficiaria della condotta posta in essere dai sanitari) i quali con verbali del 18/10/1990 (dottori G. A., V. A., B. G.) e dell'8/6/1991 (dottori G. A., V. G. e R. I., quest'ultimo deceduto), attestavano che la sig.ra P. era affetta da patologie comportanti il riconoscimento della qualifica di "invalida civile" con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 48%. In sede di prima visita collegiale effettuata in data 18/10/1990, la Commissione di Prima Istanza di che trattasi - infatti - nel diagnosticare alla sig.ra P. le patologie: "Sindrome di Raynaud, Ipoacusia di trasmissione bilaterale, iperflessività bilaterale, sinusopatia cronica, faringite catarrale cronica con timpanite cronica bilaterale e sindrome vertiginosa. Cervicoartrosi. Artrosi dorsale e lombare" riconosceva un grado di invalidità pari al 48%. A seguito del predetto riconoscimento, la sig.ra P. chiedeva l'iscrizione all'elenco provinciale dei mutilati ed invalidi civili (avvenuta il 26/11/1990) e quindi presentava, in data 30/11/1990, domanda di ammissione a partecipare a pubblica selezione deliberata con atto del Comitato di Gestione della USL n. NN, n. 865 dell'8/11/1990, avviso riservato agli iscritti di cui alla legge 482/68, per la copertura di posti della carriera esecutiva. Con deliberato n. 678 del 26/4/1991, l'invalida veniva quindi assunta presso l'unità sanitaria locale di XXXX e, ai sensi della normativa in vigore, era risottoposta a controllo per verifica della sussistenza delle infermità invalidanti. La citata Commissione di Prima Istanza, con verbale dell'8/6/1991, confermava l'invalidità nella misura riconosciuta in precedenza e di conseguenza la sig.ra P. veniva immessa in servizio dal 24/6/1991 presso la Commissione invalidi e successivamente presso la Direzione Amministrativa del Distretto MM di XXXX. A seguito di accertamenti disposti dal Pubblico Ministero penale con consulenza tecnico medico legale, risultava, però, che le patologie diagnosticate ed accertate dai componenti delle predette Commissioni non erano del tutto presenti ed alcune lo erano in entità di scarsa rilevanza. La sig.ra P. risultava essere - invero - affetta da "note di spondilo-unco-artrosi cervico-dorso-lombare; Esiti di safenectomia sinistra; Iperplasia nodulare della tiroide", affezioni singolarmente ascrivibili tra lo 0 ed il 10% di invalidità civile secondo le tabelle di cui al D.M. 25 luglio 1980. Dagli atti del procedimento penale emergevano, inoltre, ad avviso del P.M. contabile elementi di responsabilità amministrativa anche nei confronti del dott. C. L., medico specialista in otorinolaringoiatria in servizio presso gli Ospedali Riuniti YYYY di XXXX. Lo stesso, infatti - come si rileva dalla lettura della richiesta di rinvio a giudizio precitata - con referti del 4/10/1990 e del 12/6/1991 (relativi ad esami audiometrici e vestibolari ed a visite otorinolaringoiatriche) accertava nella sig.ra P. la sussistenza di patologie dell'apparato auricolare che, viceversa, sulla scorta degli accertamenti disposti con consulenza tecnico medico legale del 26/7/1996, risultavano inesistenti o comunque dotate di entità clinica del tutto irrilevanti anche per la loro transitorietà ed occasionalità il che comportava l'insussistenza del requisito della cronicità e permanenza richiesti al fine del riconoscimento del grado di invalidità necessario a fini occupazionali. Poiché con il loro comportamento doloso o, comunque, gravemente colposo i citati sanitari avevano attestato una inesistente infermità sulla base della quale la P. era stata assunta quale facente parte delle cd. "categorie protette" pur non avendone i requisiti, il P.M. inquirente addebitava ai predetti, quali componenti delle Commissioni che avevano adottato i verbali del 18/10/1990 e dell'8/6/1991, nonché al dott. C. L., il danno causato alle pubbliche finanze quantificabile negli oneri sostenuti dallo Stato e derivati dal mantenimento assistenziale e previdenziale a carico della collettività di persone veramente invalide. Una siffatta quantificazione del danno pubblico, assume il P.M. in "disparte ad una valutazione equitativa del danno ricollegabile al nocumento all'immagine che l'amministrazione traeva dalla vicenda, avviene sulla scorta di quanto rappresentato dal Ministero del Tesoro (con nota n. 138569 del 23/5/1996) circa i dati necessari per quantificare gli oneri ricaduti sulla finanza pubblica per effetto di assunzioni per chiamata diretta di personale non in possesso del prescritto requisito di invalidità civile". Il danno, pertanto, è stato calcolato in £. 4.770.090 annue quale costo di un invalido parziale (con invalidità superiore al 45% ed inferiore al 74%) e rapportato alla effettiva vigenza dell'instaurato rapporto di lavoro della sig.ra P. (a partire dalla data di assunzione del 24 giugno 1991) per un totale di £. 38.160.720, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Dopo aver effettuato un excursus su tutta la normativa concernente la materia in esame il P.R. osserva che nella fattispecie merita specifico rilievo la previsione della legge 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. 463/1983) relativa all'effettuazione di specifica visita medica e l'accertamento della permanenza dello stato invalidante - da eseguire entro quindici giorni dal provvedimento di avviamento al lavoro - per coloro che hanno un grado d'invalidità non superiore al 50% (ora, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 67/1988, anche per coloro che hanno un grado di invalidità superiore). Osserva ancora testualmente: "Nella presente fattispecie va dunque considerato che lo stato invalidante nella misura del 48% ha assunto rilevanza ai fini dell'assunzione diretta presso la ex USL n. NN di XXXX e che il riconoscimento dell'invalidità in tal misura è avvenuto sul presupposto di valutazioni mediche non veritiere". Dalla disamina della documentazione sanitaria della sig.ra P. sono emerse, infatti, alcune vistose incongruenze quanto alla diagnosi e alla entità delle patologie rilevate dai consulenti d'ufficio. In particolare, veniva accertato che le affezioni, di cui al momento della consulenza tecnica era affetta la P., erano solo in parte presenti all'atto degli accertamenti del 18/10/1990 e certamente in maniera ancor più sfumata dell'attuale. Dalle relazione tecnica si legge: "alcune delle affezioni presenti all'epoca non sono risultate agli attuali accertamenti peritali. Altre, inoltre, sia allora che attualmente, rappresentano affezioni di dubbia cronicità, caratterizzate soprattutto da una frequente recidiva, ma non dotate di criteri di durata e di costanza e di corrispondenti alterazioni morfostrutturali tali da consentirne l'inclusione nel computo dell'invalidità civile. Poche, infine sono risultate di nuova insorgenza rispetto a quanto diagnosticato dalla Commissione di prima istanza, ma comunque ininfluenti ai fini della valutazione dell'invalidità della P. In definitiva, il complesso delle predette affezioni non conferisce e non conferiva all'epoca degli accertamenti praticati dalla Commissione di Prima Istanza della USL n. NN di XXXX, alla P. il diritto al riconoscimento di uno stato invalidante e men che meno di una invalidità del 48%". Le argomentazioni dei consulenti circa la condotta dei componenti le commissioni mediche di cui ai verbali già citati, confortata da recenti esami clinici e anamnestici, facevano ritenere la sussistenza di gravi ed esclusive responsabilità da parte dei predetti sanitari i quali ponevano in essere una dolosa o gravemente colposa valutazione della gravità e della natura dell'invalidità riconosciuta alla sig.ra P. Nella condotta tenuta dai convenuti non è ravvisabile alcuna espressione di discrezionalità in quanto, quel che si contesta è l'oggettivo riconoscimento delle patologie e della loro entità, la loro conseguenziale classificazione e l'attribuzione di una percentuale di invalidità attribuibile ad affezioni ben più gravi. La valutazione operata dai medici ha, quindi, indotto in errore i funzionari dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di XXXX, circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inclusione della predetta sig.ra P. nell'elenco provinciale dei mutilati ed invalidi civili ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968. Va, dunque, considerato che gli atti autorizzativi e dispositivi delle predette assunzioni risultano adottati in carenza dei presupposti legali, quali il riconoscimento di un effettivo e vero grado di invalidità, e che le false certificazioni, nel configurarsi come deviazioni amministrative, hanno determinato un danno alle pubbliche finanze"". Circa la sussistenza del danno erariale il rappresentante della P.R. assume che lo stesso è rapportabile all'intervenuta abusiva occupazione di un posto d'invalido, che ha conseguentemente prodotto l'effetto del mantenimento a carico dell'assistenza pubblica di un invalido vero (la cui esistenza, stante il notevole numero di invalidi in attesa di avviamento al lavoro iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482/68, dev'essere sicuramente configurato come una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, 2° comma c.p.c.). Il danno minimo sarebbe rappresentato dall'erogazione del trattamento pensionistico spettante all'invalido non chiamato all'impiego per l'effetto della simmetrica assunzione, indebitamente disposta, per tutto il periodo per il quale il falso invalido ha abusivamente fruito dell'assunzione. Siffatta impostazione implica, perciò, che lo Stato debba essere considerato soggetto danneggiato, anche nei casi in cui le assunzioni abbiano avuto luogo presso altri enti pubblici, in virtù dell'unitarietà del sistema assistenziale, che costituisce un dato evolutivo dell'ordinamento, (come affermato in linea di principio da questa Sezione con sentenza del 24/6/1996, n. 38), il che consente, altresì, di escludere che nella materia possa considerarsi sussistente l'ipotesi di un pregiudizio ad Ente diverso da quello di appartenenza, stante la valenza di attività svolta nell'interesse generale della comunità riconoscibile nell'operato delle persone alle quali sono commesse le funzioni legali (emanazione degli atti di assunzioni, e/o quelle di certificazione, verifica e controllo in materia di collocamento obbligatorio degli invalidi). Tale assunto risulta confermato - sempre ad avviso del P.M. - dalla recente giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. I centrale n. 220 del 7/7/1998) laddove viene affermato che le commissioni per l'invalidità civile, pur essendo organi costituiti presso le U.U.S.S.L.L., pongono in essere atti di natura valutativa nel contesto del procedimento di riconoscimento delle invalidità civili assumendo, nel contesto dello specifico modulo organizzativo, la funzione di organi dell'amministrazione civile dell'Interno, cui i componenti delle commissioni sono legati da rapporto di servizio con assoggettamento alla giurisdizione contabile quanto alle azioni di responsabilità amministrativa per il risarcimento dei danni cagionati in ragione di valutazioni erronee e compiacenti con liquidazioni di trattamenti non dovuti in pregiudizio del richiamato Ministero dell'Interno. Quanto innanzi avrebbe anche causato un danno all'immagine della P.A. del quale si chiede ristoro in questa sede sulla base di valutazioni equitative. I convenuti G., B., V. e C. si sono costituiti nel presente giudizio rappresentati e difesi, nell'ordine. dagli avv.ti Francesco ed Aurelio LAINO e Leda BADOLATI LAINO, Loreto D'AIUTO, Fernando MASTURSI e Raffaele TESAURO OLIVIERI i quali hanno formulato le seguenti eccezioni e deduzioni:
Premettono, i predetti difensori, in via preliminare, che questa Corte sarebbe, nel caso specifico, priva di giurisdizione con riferimento al disposto dell'art. 1 (u.c.) della L. 20/1994, come modificato dalla L. 639/1996 perché i fatti contestati risalgono al periodo 1990-1991. Ciò in quanto il dott. G. era, all'epoca del contestato danno erariale, dipendente della USL n. NN di XXXX e non dell'Amministrazione statale, sulla quale sarebbero ricadute le conseguenze, asserite dannose, dell'operato della Commissione innanzi citata. In via subordinata i citati difensori eccepiscono:
La Commissione della quale faceva parte il dott. B.; nella seduta del 18/10/1990, valutò le condizioni di inabilità della P. sulla base di certificazione rilasciata da una struttura pubblica, nella specie la stessa U.S.L. n. NN, a firma del primario di otorinolaringolatria degli Ospedali Riuniti YYYY. Ciò in applicazione di una prassi consolidata che consentiva di dar credito ad accertamenti eseguiti direttamente dagli interessati presso pubbliche strutture. Alla luce di dette considerazioni nonché del fatto che il procedimento penale risulta non definito in quanto l'udienza preliminare non è stata ancora fissata, si chiede la sospensione del processo instaurato presso questa Sezione giurisdizionale e, comunque, il rigetto della domanda del P.R..
Osserva il predetto difensore che il P.R. non ha effettuato, nel presente processo, alcuna autonoma indagine avendo preso a riferimento del proprio atto di rinvio a giudizio la sola documentazione, con annessa perizia del C.T.U., del fascicolo del P.M. penale i cui accertamenti sono stati effettuati con l'ausilio di consulente di "parte" al di fuori del principio del contraddittorio. Alla luce di detta inconfutabile realtà il P.M. penale ha - in via cautelare - chiesto, con istanza del 29/11/99 al G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, che si proceda ad incidente probatorio in ordine alla sussistenza delle patologie per le quali fu riconosciuto, a suo tempo, la percentuale di inabilità del 48%, con nomina di altro perito da parte del citato Giudice. Ciò comporterebbe l'automatica ed inevitabile sospensione del presente processo per responsabilità amministrativa dei convenuti, in quanto la questione oggetto di accertamento penale è di ordine pregiudiziale. Nel merito l'Avv. MASTURSI osserva che la P. era già stata sottoposta al vaglio della stessa Commissione, in data 18/10/1990, della quale il convenuto V. non faceva parte. Il giudizio favorevole confermativo della invalidità del 48% non avrebbe potuto prescindere dalle valutazioni della stessa Commissione medica, di pochi mesi addietro e dal contenuto di nuove certificazioni di struttura sanitaria pubblica prodotte dalla presunta invalida in questione. Chiede ancora, in via gradata, il riconoscimento: 1) della insussistenza di dolo o colpa grave, 2) della mancanza dei presupposti per far luogo a condanna in solido e 3) dei presupposti per l'applicazione del potere riduttivo.
Eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel caso in esame, con riferimento al disposto dell'art. 1 - comma 4 - della L. 20/1994 come modificato dall'art. 3 della L. 639/1996m che regola la responsabilità di amministratori e dipendenti per danni causati ad enti diversi da quelli di appartenenza. Ciò in quanto i referti del dott. C. sono datati 4/10/1990 e 12/6/1991, ambedue anteriori all'entrata in vigore della citata L. 20/1994. Nel merito eccepisce, inoltre, la maturata prescrizione dell'azione del P.R. il cui termine di decorrenza sarebbe, nella ipotesi più favorevole per il Requirente, quello del materiale esborso di denaro (stipendio) da parte della P.A. a favore della P., immessa in servizio il 24/6/1991. Osserva, ancora, il difensore, nel merito che - nel caso di specie - il dott. C. quale professionista medico ospedaliero era tenuto a refertare esclusivamente la "patologia in atto con i suoi risvolti clinici e terapeutici e non era investito, come tale, del compito di medico legale". La responsabilità del constatato accertamento della patologia invalidante ricadrebbe, di conseguenza, sui componenti della Commissione medica che avevano l'esclusivo e specifico compito di valutare le condizioni di salute della Sig.ra P.. Nella udienza dibattimentale del giorno 17/3/2000 i difensori dei convenuti - in via preliminare - si sono soffermati - a seguito di specifico invito del Presidente - sulle due questioni di rito, relative all'eccepito difetto di giurisdizione ed alla richiesta di sospensiva. Ad eccezione dell'Avv. TESAURO che si è limitato ad eccepire il solo difetto di giurisdizione, tutti i predetti difensori oltre a sostenere la carenza di giurisdizione di questa Corte hanno ritenuto che sussistano i presupposti per la sospensione del processo contabile. L'Avv. D'AIUTO ha depositato copia del provvedimento del G.I.P. n. 656/97 in data 10/3/2000 con il quale è stata respinta la richiesta di incidente probatorio avanzata dal P.M. penale. Il rappresentante della Procura Regionale ha invece evidenziato, nel suo intervento, la irrilevanza ai fini processuali di una eventuale sospensione del processo contabile, che può essere portato a definizione nell'ambito della autonomia che gli è riconosciuta dalla legge. Circa la sussistenza della giurisdizione illustra la tesi già formulata nell'atto scritto di rinvio a giudizio. A seguito di sospensione della udienza il Collegio si è ritirato in camera di consiglio al termine della quale - in unico contesto - ha pronunziato e letto in udienza la seguente sentenza parziale relativa alla prodotta eccezione di difetto di giurisdizione, nonché ordinanza di prosecuzione del processo: "" SENTENZA parziale - ORDINANZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n.1328/R promosso su istanza del P.R. nei confronti dei Signori: dott. G. A. dott. V. A. dott. B. G. dott. V. G. e dott. C. L. VISTO l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n.1328/R e gli altri atti di causa; UDITI nella pubblica udienza del giorno 17 marzo 2000, limitatamente alla proposta eccezione del difetto di giurisdizione ed alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di quello penale, i procuratori costituiti avv. Aurelio LAINO, avv. Loreto D'AIUTO, avv. Fernando MASTURSI e avv. Raffaele TESAURO OLIVIERI nonché il Pubblico Ministero nella persona del VPG Giacinto DAMMICCO. Considerato in
DIRITTO L'eccezione di difetto di giurisdizione viene proposta nell'assunto che nella vicenda la fattispecie dedotta in giudizio riguarderebbe danno arrecato all'Erario e quindi ad Amministrazione diversa da quella di appartenenza e che il relativo fatto lesivo è avvenuto anteriormente alla data di operatività dell'articolo 1, comma IV, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 3, comma 1a) bis della legge 20 dicembre 1996, n. 639. L'eccezione non è fondata e deve essere respinta nei riguardi dei convenuti G.A., V.A., B.G. e V.G. Ed invero, può dirsi ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (ex plurimis: Sez. I Centrale, n. 220/A del 7 luglio 1998; Sez. III Centrale, n. 269 del 29 ottobre 1998; Sezione Puglia, n. 5 del 19 febbraio 1999; Sezione Veneto n. 141 del 2 marzo 1999) secondo cui "deve riconoscersi un rapporto di servizio tra un ente pubblico ed un soggetto già legato ad altro apparato amministrativo ogni qualvolta al medesimo venga normativamente fatto carico di un'attività che interagisca con quella propria di quell'ente, nel senso che rientri nel suo munus normale o acquisito (per assolvimento di incarico) l'effettuazione di prestazioni nell'interesse dell'ente c.d. estraneo o l'inserimento con diverso apporto, nell'attività o funzione propria di quest'ultimo" (Sez. I, 220/98 cit.). Facendo applicazione di un tale principio ritiene il Collegio che lo svolgimento da parte dei medici di accertamenti valutativi in seno alle Commissioni sanitarie per l'invalidità civile si inserisce nell'ambito di un iter procedimentale che è previsto per la concessione da parte del Ministero dell'Interno delle provvidenze stabilite dalla legge per gli interessati con la conseguenza che, integrando un tale svolgimento un rapporto di servizio, viene a realizzarsi una attività funzionalmente svolta nell'interesse dello Stato nei cui confronti, concorrendo le altre condizioni, i sanitari stessi devono rispondere per i danni ad esso arrecati. Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei conti relativamente alle posizioni dei convenuti G.A., V.A., B.G. e V.G.. In ordine alla posizione del convenuto C. L., premesso che il predetto ebbe a rilasciare certificazione medica quale otorinolaringoiatra della USL NN, le cui risultanze sono state recepite asetticamente dalla Commissione medica per le invalidità, osserva il Collegio che la posizione del citato convenuto non è sovrapponibile a quella dei sanitari di detta Commissione, in quanto il coinvolgimento di un operatore sanitario nella vicenda in esame ai fini di responsabilità non può essere fondato sul solo rapporto di servizio con un ente pubblico, nel caso di specie USL NN, ma richiede il predeterminato inserimento ex lege in un organo sanitario qual è la Commissione deputato al riconoscimento della invalidità civile o perlomeno la delega all'accertamento delle patologie allegate da parte dello stesso il che non si riscontra nella fattispecie in cui "l'inserimento" è stato ritenuto casuale. Conseguentemente, in assenza di un rapporto di servizio per i fini che ne occupa, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti di C. L. Circa la richiesta di sospensione del presente processo, rileva il Collegio che la definizione dell'instaurato procedimento penale non possa che offrire elementi di prova limitatamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo mentre alcun contributo potrebbe offrire una eventuale sentenza di proscioglimento al fine di accertare la sussistenza dell'alternativo elemento soggettivo della colpa grave, previsto dalla legge 639/1996 per attivare l'azione del P.M. contabile; Osserva, ancora, che nel caso di specie non appare adeguatamente configurato, in tutti i suoi elementi essenziali, l'elemento oggettivo della responsabilità, di carattere preliminare rispetto all'altro precitato, per cui una ulteriore e più approfondita puntualizzazione delle proprie posizioni nella odierna udienza dibattimentale, sia da parte del Procuratore regionale che dei convenuti, con riferimento alla sussistenza del contestato danno erariale, si appalesa necessaria e preliminare ad ogni altra decisione da parte del collegio. Ciò considerato e ritenuto respinge la richiesta di sospensione e
DISPONE La prosecuzione del processo contrassegnato dal n. 1328/R, condizionando ogni altra decisione all'esito del dibattimento, con riferimento alla sussistenza o meno di elementi di prova sul contestato danno erariale. Così deciso e provveduto in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2000."" Terminata la lettura il Presidente invita le parti - privata e pubblica - a formulare le proprie motivate osservazioni e richieste sul merito della causa. Le stesse, sostanzialmente, confermano e meglio puntualizzano il contenuto delle prodotte memorie. Il P.R., con riferimento alla eccezione di decorsa prescrizione, osserva che il comportamento doloso dei convenuti (pur senza ipotizzare la collusione) consente di far decorrere il relativo termine dal momento in cui è stato scoperto l'illecito con ciò impedendo la maturazione del presunto termine quinquennale.
DIRITTO Il Collegio, risolta con sentenza non definitiva, la questione dell'eccepito difetto di giurisdizione, ritiene di formulare considerazioni aggiuntive a quelle oggetto della sintetica ordinanza - anch'essa adottata in camera di consiglio della odierna udienza dibattimentale del 17/3/2000 - relativa alla questione della necessarietà o meno di disporre la sospensione del presente processo. Osserva il Collegio che la richiesta di sospensiva offre indubbi aspetti di fondatezza in considerazione del fatto che manca in atti non solo una pronunzia di condanna o almeno di rinvio a giudizio ma anche la prova certa della fondatezza delle accuse del P.M. in quanto le valutazioni del C.T.U. nominato dallo stesso non si fondano su accertamenti incontestabili per loro natura, a ciò in quanto essi sono provenienti da una "parte" seppure pubblica e, peraltro, non appaiono nemmeno pacifiche nella loro strutturazione perché contraddette, parzialmente, da ulteriori aggiuntivi riscontri effettuati ad iniziativa della parte privata; riscontri non irrilevanti, anche se censurati dal P.M. penale. Il problema della sospensione del processo si pone anche con riferimento alla prodotta eccezione di prescrizione dell'azione del P.R. e ciò in quanto lo stesso ipotizza al riguardo, a pg. 9 dell'atto di citazione, la sussistenza dell'elemento psicologico di carattere non solo colposo ma anche doloso a carico dei convenuti. Orbene se non è da revocarsi in dubbio che sotto il primo ipotizzato profilo dell'elemento soggettivo l'eccezione è da ritenersi fondata in quanto ex art. 1 (2 ter) della L. 20/1994 il primo atto interruttivo del cennato requirente risale al 21/6/99 (atto di citazione) ed è successivo, quindi, al termine finale del 31/12/1998 non può, parimenti non rilevarsi che il secondo adombrato (anche se non comprovato) profilo dell'elemento psicologico è strettamente connesso, nella sua eventuale sussistenza o meno alla definizione del procedimento penale instaurato nei riguardi degli imputati, apparendo ovvio che l'accertamento di uno o più dei reati contestati, fra i quali il falso ideologico e l'abuso di ufficio, comporterebbe la sussistenza del contestato comportamento doloso con applicazione conseguenziale del disposto del comma 2 dell'art. 1 della L. 20/1994 come modificato dalla L. 639/1996 che fa decorrere, in caso di occultamento doloso del danno, il termine iniziale della prescrizione dalla data della sua scoperta che nel caso di specie potrebbe essere individuata nel momento della notifica dell'invito a presentarsi da parte del P.M. penale, avvenuto verso la fine del 1997. Pur tuttavia - dopo aver valutato anche la puntualizzazione formulata da parte pubblica e privata in sede dibattimentale - non ritiene il Collegio di dover accedere alla richiesta di necessaria sospensione del processo contabile in un caso come quello in esame nel quale "altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.." in quanto, a prescindere da quello che sarebbe l'esito del giudizio penale o, comunque, di altre perizie medico legali affidate a C.T.U. non di parte, non appare adeguatamente provata - anche a seguito dello svolto dibattimento - la sussistenza dell'elemento cd. "oggettivo" della responsabilità amministrativa e cioè un danno certo ed attuale come qui di seguito si chiarirà. Osserva, infatti, il Collegio che il sistema di accertamento e quantificazione del danno in questione, individuato dalla Ragioneria Generale dello Stato e fatta propria dal P.R. si fonda su una astratta presunzione che non può essere condivisa in questa sede in quanto carente della dimostrazione "concreta" dell'assunto accusatorio e cioè che "l'intervenuta abusiva occupazione di un posto di invalido ha conseguentemente prodotto l'effetto del mantenimento, a carico della assistenza pubblica di un invalido vero" la cui esistenza potrebbe essere sicuramente configurata - si assume - come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza ex art. 115 (2) c.p.c.. Rileva il Collegio che, se pur non è in discussione la circostanza che nell'elenco degli invalidi da "collocare" siano presenti - anche se non in maniera notevole - cittadini con percentuale di invalidità superiore al 74%, o oltre, titolari di pensione erogata dal Ministero dell'Interno per un importo annuo di £. 4.770.090 (quantificato alla data della nota 138569/1996 dalla Ragioneria generale dello Stato) non è assolutamente dimostrato che detti invalidi siansi trovati in graduatoria dell'U.P.L.M.O. in posto immediatamente successivo a quello dell'invalido "falso" o comunque in posto utile al collocamento. Appare, invece, priva di pregio la osservazione formulata dal convenuto G. A. relativa alla impossibilità di una concreta sussistenza di danno erariale alla luce dei criteri contenuti nella nota in data 23/5/1996 della Ragioneria Generale dello Stato i quali verrebbero a collidere con il chiaro disposto dell'art. 24 (3) della L. 67/1988 che non consente di privilegiare - nelle scelte - invalidi con percentuale inferiore a quelli presenti negli elenchi predisposti dall'U.P.L.M.O.. Ciò in quanto sia il contenuto del deliberato del Comitato di Gestione della U.S.L. NN n. 26/1991 che il rapporto informativo redatto in data 1/10/96 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Salerno sembrano deporre per la avvenuta disapplicazione di detta normativa con l'indizione - da parte della U.S.L. predetta - di apposito bando di pubblica selezione, in applicazione - erronea - della facoltà concessa dall'art. 16 (5) della L. 468/1968 di procedere a chiamata diretta nominativa. Altro elemento indispensabile ai fini di un adeguato impianto accusatorio, nel caso di specie, è la circostanza che detto ipotizzato invalido, pur in posizione utile per il collocamento, non sia portatore di patologie incompatibili per il posto da occupare (v. agli atti referto di visita di controllo della U.S.L. n. NN - settore medicina legale, in data 30/5/1991). Trattasi, invero, di indagine complessa, ai fini accusatori, ma il Collegio non ritiene che sulla base della carente prodotta documentazione possa essere data per verificata l'esistenza di danno erariale attuale e certo, né è possibile coprire detta carenza probatoria con il ricorso ad un criterio di astratta presunzione al quale il Requirente ritiene di poter accedere allo scopo di giustamente censurare un fenomeno degenerativo di ampia portata nel campo medico legale che è, ormai, di dominio pubblico. Circa la richiesta dell'Avv. D'AIUTO di condanna dell'Erario dello Stato al pagamento di spese diritti ed onorari il Collegio, pur a conoscenza di alcune decisioni di segno opposto ritiene che la disposizione dell'art. 3 (2 bis) del D.L. 543/1996 convertito nella L. 639/1996 non sia applicabile nel processo contabile nel quale è possibile la sola liquidazione delle cosiddette "spese di giustizia" (v. SS.RR. 22/A del 1998).
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunziando
ASSOLVE dalla domanda attorea i convenuti, di cui all'atto di citazione rubricato al n. 1328/R del registro di segreteria:
Nei riguardi di C. L. è stata già pronunziata sentenza parziale di difetto di giurisdizione. Spese compensate, Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2000.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
La ricerca di un sistema persuasivo di dimostrazione e quantificazione del danno erariale connesso al fenomeno dellassunzione di "falsi invalidi" ha incontrato, nella sentenza qui massimata, un ostacolo veramente impegnativo. Non volendo ridurre lintera questione alla valutazione del danno allimmagine patito dallamministrazione (per il quale comunque si chiede specifica dimostrazione), si era percorsa la via suggerita dalla nota 138569 in data 23/5/1996 della Ragioneria Generale dello Stato, ove si quantificava il costo, in termini di pensione di invalidità civile , che lo Stato aveva dovuto erogare ad un vero invalido, pretermesso ed escluso dallassunzione in favore del falso invalido. Ma il meccanismo di computo, più che di presunzione, non è stato condiviso dalla Sezione Campania; si sono ravvisate infatti carenze sotto il profilo probatorio tali da poter essere superate, a questo punto, solo con la individuazione nominale del vero invalido pretermesso, possibilmente condotto di persona di fronte al Collegio. Condivisibile è poi la ricostruzione del rapporto di servizio che lega le Commissioni sanitarie allAmministrazione statale competente in materia di invalidi civili, in base ad un indubbio nesso funzionale; altrettanto può affermarsi con riferimento allesclusione, abbastanza prevedibile, di specifico rapporto di servizio per il medico che si sia limitato a redigere una certificazione medica specialistica senza essere inserito concretamente nella struttura procedimentale della vicenda. Non massimata, poiché solo accennata in sentenza, è infine la questione della configurabilità di occultamento doloso in ipotesi di responsabilità mista, o di configurazione in via subordinata di dolo e colpa grave. Sembra preferibile una più marcata e ragionata differenziazione fra i due concetti: luno è il comportamento doloso nella causazione (consapevole) dellevento dannoso (voluto o quantomeno accettato come eventualità); laltro è il consapevole tacere (che è già un occultare) in ordine a circostanze pregudizievoli per lAmministrazione non altrimenti conoscibili; questultimo può riguardare anche un solo soggetto e operare comunque, come focalizzazione del dies a quo del termine prescrizionale al momento della "scoperta", per lintera fattispecie, anche se gli altri soggetti ne erano inconsapevoli. Più complessa vicenda, qui non suscettibile tuttavia di approfondimento, si verifica allorquando un comportamento gravemente colposo, non conoscibile, sia poi mantenuto dolosamente occulto dal suo autore ormai consapevole: Non apparendo configurabile la responsabilità per omessa denuncia (qui autodenuncia) in base al nemo tenetur se detegere, quale altro strumento avrebbe il requirente, alla tardiva scoperta del fatto, se non la configurazione del "doloso occultamento" di comportamento colposo ? |