SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 11 GIUGNO 2003
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

 

IN SEDE CONSULTIVA

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità.
(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce sulle audizioni informali dei rappresentanti dei magistrati amministrativi sull'emendamento 2.1000, presentato dal Governo, recante modifiche alla normativa che disciplina il reclutamento dei magistrati al Consiglio di Stato, e dei rappresentanti dei magistrati contabili sul subemendamento 2.1000/41, che introduce una modifica strutturale nelle funzioni dei magistrati della Corte dei conti.
L'emendamento 2.1000 porta l'aliquota di accesso al Consiglio di Stato mediante concorso alla metà dei posti disponibili; prevede, inoltre, che la metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso sia riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali. Il relatore rileva in particolare la previsione di un parere, da parte della Commissione del consiglio di presidenza sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che include opportunamente anche componenti non togati.
Riferisce, quindi, che i rappresentanti dei magistrati dei TAR hanno sottolineato l'opportunità di prevedere una distinzione tra i consiglieri di Stato in ragione delle funzioni esercitate, consultiva o giurisdizionale, in analogia a quanto si prevede per le funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati ordinari. Hanno inoltre insistito affinché sia consentito anche ai consiglieri dei TAR con solo un anno di anzianità di partecipare al concorso pubblico, ritenendo non fondata l'obiezione secondo cui nel caso di accesso di magistrati giovani al Consiglio di Stato, questi si troverebbero a partecipare a un giudizio di appello su sentenze pronunciate da colleghi più anziani.
Ritiene, quindi, che si possa esprimere un parere favorevole circa la compatibilità dell'emendamento citato con le disposizioni costituzionali, nonché sulla sua congruità e opportunità.
Rileva, poi, che il subemendamento 2.1000/41 per la Corte dei Conti propone una distinzione tra le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, esercitate dai magistrati in servizio presso le sedi centrali e la sezione siciliana e le funzioni esercitate, invece, presso le sezioni regionali. In proposito, i magistrati della Corte dei conti hanno obiettato che la novità, ovvero l'individuazione di un nucleo di funzioni definite "superiori" non sarebbe compatibile con gli articoli 100 e 103 della Costituzione, che postulano il carattere unitario delle funzioni giurisdizionale e di controllo della Corte dei Conti e inoltre violerebbe l'articolo 135 della Costituzione, che rimette la nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale alle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Si è osservato, inoltre, che all'attività consultiva svolta dalla Corte dei conti nei confronti dello Stato dovrebbe essere riconosciuta la stessa dignità della funzione giurisdizionale e che semmai si dovrebbero elevare i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione ai concorsi.
Il relatore esprime perplessità per la circostanza che le norme illustrate sarebbero immediatamente precettive, mentre il complesso delle disposizioni del disegno di legge hanno prevalentemente un contenuto di delega.
Ricorda, da ultimo, che nel corso delle audizioni è stata rilevata la mancata osservanza della norma che prevede che i provvedimenti legislativi che importino modifica alle attribuzioni della Corte dei conti e che comunque riguardino il suo ordinamento siano adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti.
In conclusione, propone un parere favorevole, con osservazioni, del seguente tenore:
"La Commissione, esaminati l'emendamento del Governo 2.1000, nella parte che inserisce un nuovo comma dopo l'articolo 2, comma 1, il subemendamento del Governo 2.1000/41 e gli altri subemendamenti, manifesta perplessità sulla natura immediatamente precettiva di alcune disposizioni contenute negli emendamenti in un contesto di delegazione legislativa ed esprime comunque un parere favorevole sull'emendamento 2.1000, nella parte indicata, che modifica la disciplina di accesso al Consiglio di Stato valorizzando le procedure concorsuali: segnala, in proposito, l'opportunità di qualificare meglio l'anzianità professionale dei partecipanti, con particolare riguardo ai magistrati dei TAR, che fruiscono della riserva della metà dei posti messi a concorso. La Commissione, inoltre, condivide la scelta di mantenere, nel Consiglio di Stato, il ruolo unico dei magistrati, senza distinzione tra le funzioni esercitate, consultive o giurisdizionali e condivide la nuova composizione della Commissione chiamata a formulare il parere sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che tiene nella dovuta considerazione anche i componenti non togati.
Quanto al subemendamento del Governo 2.1000/41, la Commissione esprime un parere non ostativo invitando tuttavia a valutare se sia opportuno introdurre una differenza tra le funzioni esercitate nella Corte dei Conti, attraverso l'individuazione di funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, che comunque non sembra in contrasto con il sistema delle norme costituzionali riguardante la Corte dei Conti, in particolare con l'articolo 135 della Costituzione.
La Commissione, infine, esprime un parere di nulla osta sugli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000."

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

EMENDAMENTO 2.1000/41
Il Governo
        All'emendamento n. 2.1000 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
            «d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
        "3. All'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "presidente; presidenti di sezione e procuratore generale" sono sostituite dalle parole "presidente; procuratore generale; presidenti di sezione e procuratori regionali"; le parole "consiglieri e vice procuratori generali" sono sostituite dalle parole "consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali"; "consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali"; al comma 3, le parole "a consigliere o a vice procuratore generale" sono sostituite dalle parole "a consigliere delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale".
        Dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti commi:
        "1-bis: Nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso le Sezioni riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura generale, le Sezioni centrali di controllo, la Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana.
        1-ter I magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili allo svolgimento delle funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, possono farne istanza al Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; i relativi posti di funzione che si rendono disponibili vengono assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all'elenco.
        1-quater Esaurito l'elenco di cui al precedente comma, i posti di funzione che si rendono disponibili vengono conferiti per la metà ai consiglieri delle sezioni regionali ed ai vice Procuratori regionali che ne facciano richiesta, e, per la restante metà, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui al comma 5 dell'articolo 12".
        4. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 sono introdotti i seguenti commi:
        "4. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni centrali e di vice procuratore generale, possono partecipare:
            "a) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità;
            b) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;
            c) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;
            d) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza".
        6. Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.
        7. L'applicazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere è compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza.
        8. Alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono.
        5. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è sostituito dal seguente:
        "2. Le promozioni alle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei conti"».
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 25 GIUGNO 2003
232ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,15.
 

....OMISSIS...

"Su proposta del relatore Luigi BOBBIO, il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento del subemendamento 2.1000/41 nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2."


 

 

OMISSIS...

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDI' 21 LUGLIO 2003
249ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO



Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 21,50.

 

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 16 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, ricorda che nella seduta notturna del 25 giugno 2003, era stato disposto l'accantonamento del subemendamento 2.1000/41, presentato dal Governo, nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2: l'esame riprenderà pertanto a partire da tali ultime proposte emendative.

Il relatore Luigi BOBBIO presenta - e la Commissione ammette - i subemendamenti 2.1000/41 (nuovo testo) e 2.1000/200 che, rispettivamente, costituiscono una riformulazione del subemendamento 2.1000/41 e della prima parte del comma 2 dell'emendamento 2.1000 in termini di delega legislativa per soddisfare una esigenza di armonizzare la formulazione degli emendamenti governativi con il testo del disegno di legge n. 1296. Il subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo) apporta poi anche alcune modifiche di carattere tecnico all'originaria formulazione del subemendamento 2.1000/41.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sui subemendamenti testé presentati.

Dopo che il senatore CALVI ha annunciato il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, posto ai voti è approvato il subemendamento 2.1000/200.

Il senatore CALVI annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo) in considerazione della non condivisione delle scelte normative del Governo ad esso sottese, rispetto alle quali dichiara di continuare a preferire quelle formulate dal suo Gruppo, in particolare con il subemendamento 2.1000/32, che risulta già respinto.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso il subemendamento 2.1000/41.

 

....OMISSIS....

 

 

 

 

 

 

Sub-emendamento 2.1000/41 (nuovo testo)

Il Relatore

        All'emendamento 2.1000 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

        «2-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere che i magistrati della Corte di conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; procuratore generale; presidente di sezione e procuratori regionali; consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali; consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali; primi referendari; referendari.

            a-bis) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale sono conferite a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
            a-ter) prevedere che nell'ambito della Corte dei Conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso le Sezioni Riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura Generale, la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, la Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana.

            b) prevedere che la disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma;

            b-bis) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:

                1. i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo;

                2. i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;
                3. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;
                4. i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

            c) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.

            d) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.
            e) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono.
            f) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma mantengano l'idoneità all'esercizio delle funzioni superiori.
            g) prevedere che i magistrati della Corte dei Conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all'elenco; prevedere che esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano disponibili vengano conferiti per il cinquanta per cento ai consiglieri delle Sezioni centrali di controllo, delle Sezioni regionali ed ai vice Procuratori regionali che ne facciano richiesta, e, per il restante cinquanta per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera b-bis).
            h) prevedere che dall'attuazione della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei Conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei Conti sentito il Consiglio di presidenza.

        2-ter. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1.