ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

 

CONVERSAZIONI DI CONTABILITA’ PUBBLICA

(6 luglio 2000)

 

ATTUALITA’ DEL GIUDIZIO DI CONTO

di Angelo Buscema

Consigliere della Corte conti

 

Premessa

L’attualità del tema del giudizio di conto è connessa alla considerazione della stretta connessione tra le funzioni intestate alla Corte in relazione all’esigenza di mantenere adeguati sistemi di garanzie obiettive, con la conseguenza che a fronte della limitazione dei controlli esterni di legalità sulle singole operazioni gestionali deve necessariamente espandersi l’ambito di tutela obiettiva garantita dall’esercizio del giudizio di conto sugli agenti contabili delle amministrazioni e degli enti pubblici.

L’attualità del tema è connessa, da una parte alla constatazione che il giudizio di conto rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento effettuati dagli enti pubblici e per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico nella prospettiva delle privatizzazioni e, dall’altra, alla generalizzata situazione di trascuratezza, per non dire abbandono, nell’esame dei conti relativi alla gestione degli agenti contabili da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte.

Difatti, secondo dati recenti la maggior parte dei processi per giudizio di conto che vengono celebrati dinanzi alle sezioni giurisdizionali sono quelli per avvenuta estinzione in conseguenza del trascorrere dei 5 anni dal momento della presentazione dei conti, ai sensi dell’art.2 della legge n.20 del 1994.

 

In particolare, alla data del 30 settembre 1998 su soli 413 giudizi di conto iscritti a ruolo d’udienza ben 253 giudizi si riferiscono alla sezione giurisdizionale per la Sicilia, mentre in alcune sezioni giurisdizionali regionali, quali Marche, Molise e Trento non sono iscritti, pendenti o da iscrivere giudizi di conto.

Inoltre, raffrontando la situazione dei giudizi di conto per tipologia d’amministrazioni si può rilevare che dei 393 giudizi complessivamente definiti nello Stato, dei quali 352 dichiarativi d’avvenuta estinzione, solo sette sentenze di condanna e 34 sentenze d’assoluzione; per gli enti locali, la situazione è appena migliore, con 312 giudizi complessivamente definiti, dei quali 104 dichiarativi d’avvenuta estinzione, solo 18 sentenze di condanna e 188 sentenze d’assoluzione.

Disarmante la situazione riferita alle aziende sanitarie locali con sei giudizi complessivamente definiti, con 1 sola sentenza di condanna (in Liguria) e cinque sentenze d’assoluzione (tutte avvenute in Sardegna).

Ove poi ci riferisca all’acquisizione dei conti giudiziali da parte delle sezioni giurisdizionali si può costatare che le sezioni giurisdizionali Friuli, Lombardia, Trento ed Aosta non hanno ricevuto alcun conto giudiziale riferito alle aziende sanitarie locali; mentre la maggior parte dei conti presentati dalle predette aziende, complessivamente pari a 3.489, è avvenuta in alcune sezioni, quali Sicilia (862), Campania (553) e Puglia (551).

Per gli enti locali è da rilevare che nel corso del 1998 non è stato presentato alcun nuovo conto nelle regioni Lombardia e Valle d’Aosta; analoga situazione riferita alle amministrazioni dello Stato nella regione Friuli Venezia Giulia.

L’interrogativo al quale vuole essere data una risposta è se attualmente si può parlare di "giusto processo di conto" ovvero se la presentazione dei conti da parte degli agenti contabili ed il relativo esame è lasciato alle estemporanee iniziative d’alcuni magistrati relatori ovvero di solerti procuratori regionali, con definitivo abbandono del giudizio necessario di conto.

Occorre pertanto svolgere una breve ricostruzione storica della materia dei giudizi di conto, verificare gli effetti delle modifiche normative ed individuare le cause dell’attuale situazione.

 

 

1. Il giudizio di conto nell’ambito del sistema delle garanzie obiettive (art.103 Cost).

L'art.103 della Costituzione ha attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica nei confronti di tutti gli enti pubblici ed è previsto per garantire ciò che non può essere istituzionalmente perseguito dal controllo e cioè il ristoro del danno patrimoniale subito dall'ente. La giurisdizione contabile è costituita dal giudizio di conto e dal giudizio di responsabilità amministrativa per danno.

Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico per i soggetti ai quali è demandata una funzione pubblica o che esplicano un'attività rilevante per l'ordine pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell'interesse pubblico.

L'accertamento del diritto patrimoniale dell'Amministrazione alla corretta gestione e restituzione del denaro o dei beni devono avvenire in sede giurisdizionale e ciò in conseguenza dell'indisponibilità dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione pubblica.

Tale accertamento avviene dinanzi alla Corte dei conti, giudice esclusivo in ragione della sua particolare posizione costituzionale ed ha carattere di giurisdizione sostanziale ed obiettiva; oggetto dell'accertamento è la correttezza e la regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile.

Con l'assoggettamento alla giurisdizione contabile previsto dall'art.103 della Costituzione è da ritenere costituzionalmente non corretta la norme limitativa o d’esenzione della giurisdizione.

In particolare, le disposizioni legislative che esonerino l'agente contabile dall'obbligo di presentare il conto giudiziale sono da considerare costituzionalmente illegittime, oltre che per contrasto con il principio d’uguaglianza di tutti i cittadini, soprattutto in conseguenza dell'indisponibilità del diritto pubblico all'accertamento obiettivo della correttezza di gestione.

 

 

2. L'orientamento assunto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

Le pronunce della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione sono pacificamente orientate nel senso della necessità del giudizio di conto da parte degli agenti contabili a garanzia della correttezza della gestione.

La Corte costituzionale con diverse pronunce ha ripetuto che requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica ed a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere.

Ed ha altresì precisato che se la giurisdizione contabile avesse tale carattere potrebbe assolvere la sua obiettiva funzione di garanzia, che si attua con lo strumento del conto giudiziale.

Sul principio di necessarietà del giudizio sul conto la Corte ha specificato che assume un duplice significato, perché comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti.

La necessarietà del giudizio, secondo la stessa Corte, comporta che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni di qualunque specie.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il giudizio necessario di conto rientra tra le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ed anzi ne costituisce l'espressione più tipica.

Costituisce, inoltre, principio generale del nostro ordinamento il necessario assoggettamento del pubblico denaro alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, attuata con lo strumento del conto giudiziale.

Ha affermato la Suprema Corte che l'obbligo della resa del conto incombe su chiunque in base ad un rapporto di servizio compia un’attività della gestione che comporti mansioni di riscossione, pagamento e conservazione e di maneggio di denaro o beni pubblici.

Il rapporto di servizio, ai fini della configurabilità della sottoposizione all'obbligo di resa del conto giudiziale, si realizza, secondo la Suprema Corte, quando un soggetto sia investito in modo continuo di una determinata attività, da svolgersi con l'osservanza di vincoli ed obblighi che n’assicurino la rispondenza alle esigenze pubbliche cui l'attività medesima è preordinata e che contrassegnano l'appartenenza del soggetto alla struttura funzionale dell'ente per il quale opera.

 

 

3. Gli effetti della legge n.142 del 1990

Con la legge n.142 del 1990 è stato uniformato per gli amministratori e dipendenti degli enti locali territoriali il sistema delle responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato. Tale uniformazione del sistema delle garanzie obiettive in ragione della destinazione e gestione di mezzi pubblici si manifesta con la sottoposizione anche per gli amministratori e dipendenti degli enti locali territoriali alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa.

Entrambi questi strumenti sono fondati sull’indisponibilità dell'azione da parte dei pubblici amministratori, in diretta connessione con la previsione dell'art.103 della Costituzione.

La legge n.142 del 1990 ha disciplinato, innovando profondamente, il sistema della rendicontazione nell’ambito del sistema delle garanzie obiettive, definendo principi e regole procedurali che costituiscono precisi punti di riferimento per la successiva disciplina nelle analoghe materie riguardante, gli altri enti non territoriali; in definitiva, la legge n.142 del 1990 costituisce una disciplina generale di principi ai quali vanno tendenzialmente ad uniformarsi le successive leggi in materia.

In particolare, l’art.58 della legge n.142 del 1990 ha previsto, come conseguenza dell'allineamento del sistema delle responsabilità a quelle dello Stato, l'applicazione dell'obbligo della resa del conto giudiziale della gestione alla Corte dei conti.

La procedura di verifica e di controllo amministrativo di ciascun conto giudiziale dovrebbe essere disciplinata dai regolamenti di ciascun ente pubblico; il ritardo nell'emanazione di tale disciplina non può in ogni caso paralizzare la resa del conto giudiziale, per sua natura, come già detto, necessario.

Per i giudizi di conto, l’individuazione degli agenti contabili di ciascun ente pubblico territoriale e non territoriale tenuti alla resa del conto giudiziale deve essere effettuata dagli organi responsabili di ciascun ente e comunicata alla Segreteria della competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

La norma generale cui occorre fare riferimento per l’individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale è l'art.44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui "la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che s’ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti"."La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti d’altre pubbliche amministrazioni".

In conformità a tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascun ente pubblico territoriale e non territoriale:

a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base d’apposita convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;

b) l'economo incaricato dell’erogazione delle spese all'interno e della gestione dei beni mobili utilizzati negli uffici dell'ente;

c) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;

d) i consegnatari di valori o beni di proprietà dell'ente, compresa la partecipazione alle formule organizzatorie previste da specifiche disposizioni normative, anche di carattere regolamentare.

 

 

4. Differenze tra l'esame giurisdizionale e quello di controllo successivo.

E' stato da qualche osservatore superficiale sostenuto che il giudizio di conto sarebbe una duplicazione del controllo successivo sulla gestione, svolto con forme diverse dal medesimo Istituto (Corte dei conti). Nella fattispecie si tratta del controllo successivo sulla gestione previsto per tutte le amministrazioni pubbliche, dall'art.3, comma 4, della legge n.20 del 1994.

Se così fosse il giudizio di conto sarebbe, secondo i sostenitori di tale orientamento, un "anacronismo storico" ed un esame "in forma paludata" con "il feticcio della giurisdizionalità".

Va anzitutto giacché il controllo e la giurisdizione contabile sono funzioni, costituzionalmente previste, che s’integrano tra il sistema di garanzie obiettive per la correttezza della gestione del pubblico denaro.

Tale integrazione si realizza, con effetti formali e sostanziali, anche con riferimento al controllo ed ai giudizi di conto. In particolare, essa si manifesta di notevole utilità in tutti i casi nei quali le singole ordinazioni dei movimenti finanziari o patrimoniali siano autonomamente controllate in via preventiva.

Difatti, in questi casi il conto giudiziale, che deve rendere l'agente esecutore delle ordinazioni, può esibire atti di gestione già controllati.

L'esempio più indicativo era costituito dal conto giudiziale della Banca d'Italia, tesoriere dello Stato, che si basava per il discarico sugli elenchi dei titoli di spesa estinti verificati dai vari uffici di controllo.

Peraltro, con la limitazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, previsto dalla legge n.20 del 1994, i titoli di spesa non sono più sottoposti alla verifica degli uffici di controllo. Inoltre, il controllo successivo sulla gestione si svolge in un ambito limitato di settori e materie, secondo programmi definiti annualmente, che non comprende la totalità dei titoli di spesa.

Ne consegue che l'unica verifica circa la regolarità dei titoli di spesa e delle operazioni d’incasso e di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni è quella che necessariamente deve avvenire in sede di giudizio contabile.

E' evidente che il giudizio di conto costituisce, insieme al controllo, uno strumento di garanzia obiettiva della correttezza della gestione e che, perciò se si affievolisce l’esaustività e capillarità del controllo, lo stesso finisce per essere l'unico strumento concretamente operante per la verifica di regolarità della gestione.

 

 

5. Contenuto del giudizio sul conto del tesoriere.

L'oggetto del giudizio sul conto del tesoriere concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella gestione finanziaria e per i quali il tesoriere ha avuto il conferimento del mandato.

Va tenuto presente che il tesoriere di un ente locale non è un semplice esecutore degli ordini di spesa, essendo chiamato a controllare la regolarità di detti ordini e la capienza degli stanziamenti in bilancio, per effettuare i pagamenti;

Nell'accertamento della regolarità della gestione del tesoriere occorre verificare i rapporti di credito e di debito tra tesoriere ed amministrazione per conto della quale ha svolto la gestione.

L’esame giurisdizionale della Corte sul conto del tesoriere si riferisce, difatti, ai rapporti finanziari tra l’ente ed il medesimo tesoriere, verificando l’adempimento degli obblighi che gravano sul contabile in applicazione della funzione da questo svolta.

Il contenuto dei rapporti, desumibile oltre che dalla normativa sostanziale in tema di svolgimento dei fini istituzionali dell'ente, anche dalla convenzione di tesoreria, consiste in una serie d’obblighi e di poteri che vanno dall'onere di controllare la regolarità formale dei titoli di pagamento alla facoltà di riscuotere per conto dell'ente pubblico rilasciando quietanza, all'obbligo di corrispondenza tra pagamenti del tesoriere e ordini di pagamento da parte dell'amministrazione, alla rispondenza del calcolo degli interessi attivi e passivi rispetto alle vigenti condizioni di legge ed ai tassi previsti nella stessa convenzione, all'amministrazione dei valori di pertinenza dello stesso ente pubblico, all'incombenza del versamento di contributi previdenziali.

Tali accertamenti sono di per sé impegnativi e necessitano di un esame approfondito, con la conoscenza di disposizioni di carattere tecnico e bancario.

Va segnalato, in proposito, che la Corte dei conti in sede giurisdizionale (sez.I n.111/94) ha riconosciuto la sussistenza d’obblighi accessori in sede d’esame del conto del tesoriere, in diretta connessione del servizio di tesoreria su base concessoria pubblica, connotato essenziale allo svolgimento della c.d.attività di cassa.

E' stato affermato, in tale pronunzia, che nel controllo della regolarità delle operazioni contabili è ricompresa la determinazione della misura e del calcolo degli interessi attivi e passivi in conseguenza di movimenti di denaro da parte del tesoriere in entrata ed in uscita.

Tale accertamento potrebbe a prima vista sembrare privo d’indicativa rilevanza, ma è stato efficace nel caso in questione.

Difatti, si è rilevato che, pur in assenza nella fattispecie d’alcun’anticipazione l'istituto tesoriere aveva calcolato lo scoperto di valuta con una decorrenza degli interessi non coincidente con quella di materiale esposizione debitoria dell'ente pubblico, così com’evidenziato nei conti a scalare presentati dall'istituto stesso, ma determinato in conformità a regole non previste nella convenzione stessa.

La Corte ha ripetuto, in proposito, che non è consentito ad un istituto tesoriere di applicare ai rapporti conseguenti alla convenzione di tesoreria con un ente pubblico regole derivanti da prassi commerciali non regolate dalla stessa convenzione, dovendo avere prevalenza le disposizioni pattizie e quelle di diritto pubblico previste dalla normativa di contabilità generale dello Stato.

Inoltre, nella stessa sede è stata rilevata l'irregolarità, sia pur non costituente danno e diffusa in molti istituti bancari, di incamerare a titolo d’interessi per anticipazioni, somme come dovute per legge, mentre le stesse rimangono soggette al regime convenzionale che prevede la preventiva e tempestiva emissione dei relativi mandati di pagamento.

Tale irregolarità, perché non supportata da disposizione legislativa autorizzativa, costituisce una forma degenerativa di gestione non prevista nella convenzione di tesoreria e contraria a regole di trasparenza e di chiarezza che dovrebbero essere connaturate in un rapporto concessorio di diritto pubblico.

Oltre a tali aspetti della gestione specificamente riferiti al regime degli interessi praticati ed applicati dall'istituto tesoriere, l'esame sul conto è diretto ad accertare l'esistenza d’eccedenze di pagamenti, in rispetto delle regole in tema d’anticipazione di cassa, la regolarità dei pagamenti effettuati a valere sui mutui iscritti e non realizzati o assentiti, l'esistenza di gestioni fuori bilancio.

Per comprendere la delicatezza e le conseguenze di natura finanziaria connesse all’esame dei conti degli agenti contabili, basti pensare che nel giudizio di conto va ricompreso il riconoscimento del diritto all’aggio di un esattore per somme connesse al versamento diretto d’imposte avvenuto pressoché esclusivamente nelle casse di un ente pubblico. Si tratta, in sostanza, del riconoscimento della debenza o meno di rilevanti somme da parte di un amministrazione pubblica.

Per lo svolgimento di tal esame, il competente magistrato relatore si avvale del risultato dei verbali redatti dagli organi interni di controllo, ai quali può anche affidare specifici compiti ed analisi alla presenza di fatti ritenuti sintomatici d’irregolarità nella gestione del tesoriere.

Il giudizio sul conto del tesoriere ha, in forza del principio generale di garanzia del pubblico denaro, i caratteri della necessità e della periodicità, ovverosia s’instaura non per domanda di parte ma "ope legis", con la presentazione del conto annuale da parte del tesoriere, il quale vi è inderogabilmente tenuto allo scadere d’ogni esercizio.

In caso di mancata presentazione del conto, ipotesi questa che potrà in concreto verificarsi una volta che i singoli Procuratori regionali abbiano individuato l'esistenza di gestioni di denaro pubblico nell'ambito del territorio di competenza, s’instaura, appunto ad iniziativa del medesimo Procuratore, il giudizio a carico del tesoriere per la resa del conto (giudizio per resa di conto).

Spetta inoltre al medesimo tesoriere dimostrare che eventuali irregolarità documentali o eventuali deficienze nelle riscossioni o eccedenze nelle spese non comportino danno o non siano a lui imputabili.

 

 

6. La verifica dei titoli di spesa propedeutica all'esame giurisdizionale.

Il controllo sui titoli di spesa, come prima accennato, è direttamente connesso all'esame giurisdizionale del conto del tesoriere.

Sul piano operativo per l'esercizio di tale controllo vanno considerati gli effetti della legge n.20 del 1994. Difatti, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'art.3 della legge n.20 del 1994 è stato eliminato il controllo preventivo sui titoli di spesa nell’ambito di un’evoluzione del sistema di controllo della gestione del bilancio dello Stato, direzione caratterizzata da una copertura soltanto parziale della legittimità di tutti gli atti di gestione, per una sostanziale uniformizzazione con quello degli altri enti a base comunitaria.

Per lo Stato, in mancanza di un riscontro puntuale e capillare di tutti i titoli di spesa in sede di controllo preventivo vi è il problema delle modo d’esercizio dell’attività di riscontro sulla regolarità delle attività di pagamento, riscontro indispensabile ai fini del rilascio dell’attestazione di regolarità dei titoli pagati da parte dell'istituto tesoriere, Banca d’Italia.

Tale riscontro, previsto dall'art.607 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si conclude con una dichiarazione di regolarità indispensabile ai fini della presentazione del conto giudiziale da parte della stessa Banca d’Italia alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Occorre, inoltre, tener conto degli effetti profondamente modificativi conseguenti al D.P.R. 20 aprile 1994 n.367, regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Difatti, con l'art.16 di tale regolamento è stato introdotto nel nostro ordinamento il mandato informatico per i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria.

In particolare, con la disposizione contenuta nel 10 comma di tale articolo 16 è prevista la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria con strumenti e procedure informatici; in conseguenza di tale disposizione la Banca d’Italia renderà dall’esercizio 1996 il conto giudiziale alla Corte dei conti su supporto informatico.

Va considerato, inoltre, che, per l'evoluzione dei sistemi informatici, è stata prevista, nell'art.19 del medesimo regolamento, l'emanazione d’istruzioni apposite da parte del Ministro del tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d’Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria.

La resa del conto giudiziale su supporto informatico, con adeguamenti dinamici all'evoluzione dei sistemi informatici necessita ovviamente dell'attivazione di procedure informatiche della Corte dei conti in grado di riscontrare la regolarità di tutti i pagamenti e quindi del conto stesso.

Vi è da osservare che nell'art.22 del D.P.R. n.367 del 1994 è stata prevista un’estensione dell'applicazione dei principi stabiliti nel regolamento "anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato", mentre "le procedure stabilite dal regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti".

In conseguenza di tale disposizione normativa sembra ormai affermato pacificamente che, per la resa del conto giudiziale alla Corte dei conti, gli istituti tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono o possono provvedere su supporto informatico e con strumenti informatici.

Con riferimento all'attività di riscontro dei titoli di spesa emanati dagli organi responsabili degli enti pubblici diversi dallo Stato è insoluto il problema dell'attuale competenza dell'organo di controllo interno ad accertare ed attestare la regolarità di tutti i pagamenti effettuati da parte dell'istituto tesoriere.

Superando il problema sul piano teorico, vi è sempre da valutare la fattibilità pratica di riscontrare una moltitudine di titoli di spesa da parte di un organo di controllo, per lo più privo di mezzi e strutture adeguati.

 

 

7. I riflessi delle disposizioni del decreto legislativo n.77 del 1995.

Alcune disposizioni relative alla giurisdizione contabile dei tesorieri sono state introdotte con il decreto legislativo n.77 del 1995, che ha dettato principi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella legge n.142 del 1990.

Tali principi costituiscono dei criteri generali di riferimento validi anche per gli enti pubblici non territoriali.

Alcuni di tali principi generali si riferiscono espressamente alle procedure connesse alla presentazione ed all'esame giudiziale di regolarità dei conti degli agenti contabili e sono qui di seguito riassunti.

Anzitutto, secondo l'art.53, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, con la conseguenza che non è nella disponibilità dell'ente locale esonerare con lo strumento della convenzione o con qualsiasi altro mezzo il proprio tesoriere dalla responsabilità per danni.

Inoltre, sempre secondo l'art.53, il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, in ogni modo costituiti, intestati all'ente, con la conseguenza dell'indisponibilità dell'ente ad esonerare il tesoriere da questo tipo di responsabilità, per il cui accertamento è competente il giudice contabile ed il cui contenuto discende dalla convenzione di tesoreria.

Tale responsabilità e conseguente condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata dalla Corte dei conti sia nel giudizio di conto sia in sede d’autonomo giudizio di responsabilità.

L'art.54 prevede che i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoriere per conto di più enti locali debbano tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di loro; ne discende la piena autonomia nella gestione del servizio di tesoreria per ciascun ente, con la necessità di tenuta di contabilità separate e di presentazione di distinti conti giudiziali.

Norma fondamentale per lo svolgimento del servizio di tesoreria è quella contenuta nell'art.59, secondo la quale l'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto delle leggi e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguito.

La violazione di tale disposizione comporta la non regolarità del conto giudiziale e preclude il conseguente discarico del tesoriere.

A titolo esemplificativo basti pensare alla conseguenze di un mandato estinto dal tesoriere con pagamento a favore di un soggetto diverso dal creditore o in ogni modo in contrasto con le indicazioni fornite dall'ente.

L'art.67 disciplina la resa del conto giudiziale, redatto su apposito modello e con la documentazione indicata, all'ente locale interessato per essere destinato alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Le innovazioni rispetto alla precedente disciplina consistono nella presentazione del conto giudiziale all'ente locale interessato, il quale provvede agli adempimenti di competenza ed alla parifica con le proprie scritture, e deposita il conto stesso presso la Segreteria della competente Sezione giurisdizionale regionale entro un mese dalla data in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione consiliare d’approvazione del rendiconto generale dell'ente.

Il tesoriere adempie quindi il suo dovere di resa del conto giudiziale nel momento in cui presenta il conto all'ente locale ed ha quindi interesse a comunicare alla Sezione regionale competente l'avvenuta presentazione del conto.

Va precisato inoltre che i modelli relativi al conto del tesoriere, previsti dall'art.114, non possono essere modificati dall'ente e dal tesoriere.

Infine, l'art.105 prevede che l'organo di controllo svolge le proprie funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; da ciò discende che l'attestazione dei revisori non può colmare il vuoto esistente circa l'esame dei documenti delle entrate e delle spese allegati al conto del tesoriere, ai fini della dichiarazione di regolarità del conto stesso da parte del competente giudice contabile.

 

 

8. Aspetti particolari concernenti la modulistica dei conti giudiziali per gli enti locali

Il caducamento della potestà regolamentare governativa per gli enti locali, dopo il riconoscimento dell’autonomia statutaria con l’art.4 della legge n.142 del 1990 in attuazione degli artt.5 e 128 della Costituzione, ha sostanzialmente determinato un vuoto per la predisposizione ed approvazione della modulistica per i conti giudiziali degli agenti contabili ad iniziare dai tesorieri. Questa situazione si verifica soltanto per i comuni, province e comunità montane, mentre non si concretizza per gli enti- come le camere di commercio- per i quali all’autonomia organizzativa si accompagna la sopravvivenza di un potere regolamentare del Governo.

L’incertezza e la confusione sono stati notevoli nel periodo che va dall’entrata in vigore dell’art.58 della legge n.142 del 1990- che ha disposto la separazione del conto del tesoriere e degli altri conti degli agenti contabili minori dal conto consuntivo dell’ente- all’entrata in vigore degli artt.67, 75 e 114 del d.lgs. n.77 del 1995. In attuazione dell’art.114 di tale decreto legislativo con D.P.R. n.194 del 1996 è stato approvato il regolamento per i modelli di tutti i documenti contabili degli enti locali, compresi i conti giudiziali.

Il 3 comma dell’art.67 del d.lgs. n.77 del 1995 disponeva che "il legale rappresentante dell’ente è tenuto a depositare presso la segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa".

L’art.5 del D.P.R. n.194 del 1996 disponeva che "ai fini dell’art.67, comma 3, del d.lgs 25 febbraio 1995 n.77, l’ente locale deposita presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti: a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni; b) copia della convenzione di tesoreria; c) certificazione del legale rappresentante dell’ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge; d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l’aggio esattoriale previsto dal contratto; e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili; f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell’ente sulla inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero della esistenza con l’obbligo di chiarimenti al riguardo; g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell’amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni della eventuale mancata concordanza".

La confusione è proseguita con l’art.10 della legge n.127 del 1997 secondo cui- ad integrazione dell’art.58, comma 2, della legge n.142 del 1990- "gli agenti contabili degli enti locali non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto". Confusione aggravata dall’interpretazione data a tale norma con la circolare del Ministero dell’Interno del 1 ottobre 1997 n.F.L. 25/97 (pubblicata sulla G.U. n.254 del 30 ottobre 1997, p.77) secondo cui sono state soppresse "le disposizioni relative alla trasmissione obbligatoria alla Corte dei conti degli appositi rendiconti da parte dei tesorieri e degli altri agenti contabili". Interpretazione che non appare corretta, in quanto la norma abrogatrice si riferisce soltanto alla "documentazione" e non al giudizio sul conto come tale. D’altra parte, va tenuto presente che è rimasta in vigore la norma contenuta nel 2 comma dell’art.67 del d.lgs. n.77 del 1995 che prescrive la documentazione essenziale e ben voluminosa (ordinativi di riscossione e di pagamento) che il tesoriere deve allegare al suo conto.

Si attende che l’equivoco venga chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge n.19 del 1994, su iniziativa di una o più Sezioni regionali o del Procuratore generale.

Va, comunque, precisato che la modulistica per i conti giudiziali degli enti locali è stata fissata con D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194- dopo aver sentito anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti- sulla base di espressa delega, temporalmente limitata, contenuta nell’art.114 del d.lgs.n.77 del 1995. Ne consegue che tale modulistica potrebbe, eventualmente, essere modificata soltanto con altra norma di livello legislativo.

 

 

9. I conti giudiziali dell’economo e degli altri agenti contabili degli enti locali

Nell’ambito degli enti locali è soggetto, anche per espressa indicazione normativa contenuta nel d.lgs n.77 del 1995, alla presentazione di conti giudiziali, a denaro ed a materia il responsabile del servizio economato.

Vanno ricordati i compiti tradizionalmente affidati all’Economo nell’ambito degli enti locali:

a) manutenzione e rifornimento del patrimonio mobiliare, comprensivo di tutte le provviste e le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari del patrimonio mobiliare, ivi compreso il registro dei beni di facile consumo;

c) vigilanza sulla gestione del patrimonio mobiliare in uso agli uffici ed ai servizi dell’ente;

d) gestione dei magazzini che non siano posti alla dipendenza di altri uffici;

e) gestione dei servizi in economia per gli approvvigionamenti e le forniture di materiale necessario al funzionamento dell’ente;

f) servizio di cassa, con il regime delle anticipazioni, per le minute spese d’ufficio di non rilevante ammontare per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

Accanto a tali compiti era invalsa la prassi negli enti locali di gestire con il regime delle anticipazioni di cassa di carattere straordinario a favore dell’economo anche di rilevante ammontare per fronteggiare spese per in ragione della relativa urgenza delle spese stesse (es. Anticipazione straordinaria per le spese connesse ad eventi particolari, quali la festa patronale, le fiere, le manifestazioni ricreative o culturali, ecc).

Per una compiuta analisi occorre anzitutto disgiungere le funzioni, che spesso sono concentrate nella medesima figura, di provveditorato da quelle di economato.

Le prime si riferiscono all’acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’ente, alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature ai medesimi destinati. Le funzioni di economato si riferiscono invece al servizio di cassa e riguardano essenzialmente le seguenti spese d’ufficio, secondo la regolamentazione di ciascun ente locale:

a) acquisto di stampati e cancelleria;

b) acquisto di valori bollati;

c) riparazione minuta di macchine ed attrezzature;

d) acquisto minuto di arredamento ed attrezzature;

e) pagamento oneri per il funzionamento dei servizi;

f) pubblicazioni di avvisi ed inserzioni varie;

g) acquisto di libri, riviste, giornali, gazzette o altro materiale.

Per quanto riguarda i riflessi sul conto giudiziale della gestione dell’economo, si è in precedenza esposto quanto al conto a materia per i beni di facile consumo e per gli arredi d’ufficio non consegnati per l’uso agli uffici ed ai servizi dell’ente; occorre ora soffermarsi circa gli obblighi connessi alla rendicontazione per la gestione di cassa in regime di anticipazione.

L’economo è contabile di diritto ai sensi dell’art.58 della legge n.142 del 1990, oltre che per la gestione di materiale a sua disposizione, per il maneggio di denaro connesso alle anticipazioni e deve quindi produrre annualmente il conto della gestione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti

L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.

Il conto annuale dovrà essere presentato all’ente affinchè, dopo i necessari riscontri, sia trasmesso alla competente sezione giurisdizionale. Nulla è innovato circa i rendiconti trimestrali che l’economo presentava e presenta all’ente ai fini del discarico e della reintegrazione dei fondi; tali conti trimestrali tuttavia non sono trasmessi alla Corte, mentre è inviato il solo conto annuale della gestione. Nel caso di avvicendamento tra economi nel corso della gestione i conti saranno resi, ciascuno per la propria parte, dall’economo cessante e da quello subentrante.

Nel giornale di cassa l'economo deve indicare le spese effettuate e le anticipazioni ricevute: nel conto giudiziale devono essere riportati i dati relativi alle singole operazioni, supportati dai relativi documenti giustificativi, che, secondo la previsione dell’art.9 della legge n.127 del 1997, devono rimanere presso l’agente contabile a disposizione di eventuale richiesta del giudice contabile.

Al termine dell’esercizio viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell’economo ovvero il versamento in tesoreria delle somme rimaste disponibili a valere sull’anticipazione.

Il modello del conto della gestione dell’economo è costruito in applicazione della predetta procedura, prevedendo, da una parte, l’indicazione delle somme anticipate e rimborsate all’ente e dei relativi mandati di pagamento, e dall’altra l’indicazione delle somme spese con riferimento ai cosiddetti buoni d’ordine.

Il riferimento ai versamenti in tesoreria dei pagamenti effettuati dall’economo deve intendersi ai fini della contabilizzazione e del necessario raccordo di operazioni contabili nell’ambito delle scritture del tesoriere; tuttavia, si tratta di spese effettuate dall’economo e da lui rendicontate, della cui regolarità non risponde evidentemente il tesoriere, ma il medesimo economo.

Difatti, l’economo è responsabile personalmente delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti eseguiti esclusivamente per gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni e per le spese indicate nel richiamato regolamento.

Il giudizio di conto dell’economo concerne l’esame della regolarità dei prelievi effettuati e dei pagamenti disposti nel corso dell’esercizio, in applicazione del regolamento del servizio economato approvato dall’ente locale; comprende cioè tutte le operazioni comunque effettuate dall’economo utilizzando le somme derivanti dall’anticipazione, con la conseguenza che ove una di tali operazioni non sia regolare, nella più ampia accezione di tale termine, ovvero non sia compresa tra quelle espressamente indicate nel citato regolamento l’economo potrebbe essere costretto, in sede di giudizio di conto, a reintegrare personalmente la somma non riconosciuta.

Oltre il conto, l’economo è tenuto a presentare al giudice contabile la documentazione di cui all’art.75 del decreto legislativo n.77 del 1995 relativa alla legittimazione ed alla documentazione probatoria.

Il modello del conto reso dall’economo espone i seguenti elementi:

a) le generalità dell’economo e l’esercizio nel quale è stata effettuata la gestione, che può riguardare anche un periodo intermedio dell’anno;

b) i numeri di ordine delle operazioni effettuate nel corso della gestione;

c) i riassunti mensili delle anticipazioni e dei rimborsi periodici, distinti per oggetto, che devono trovare corrispondenza nel giornale di cassa o nelle scritture tenute dall’economo;

d) l’indicazione del numero dei mandati di pagamento per il prelievo dal tesoriere, evidentemente allegate a giustificazione del conto, con l’indicazione dell’importo complessivo riferito a ciascun mese dell’esercizio;

e) l’indicazione del numero dei buoni d’ordine, anch’essi allegati al conto o in esso richiamate, con l’indicazione dell’importo complessivo riferito a ciascun mese dell’esercizio;

f) gli estremi delle deliberazioni di discarico dell’economo da parte della Giunta nel corso della gestione ai fini dell’emissione di ulteriore mandato per la ricostituzione dell’anticipazione, di regola trimestrale, ovvero di discarico finale;

g) le annotazioni riferite a tutti i fatti di significativa rilevanza comunque riferibili alla gestione dell’economo, quali il regolamento del servizio economato che legittima la gestione, gli atti o le delibere di autorizzazione, le cause di perdite, smarrimenti, furti, ecc.;

h) il riepilogo del numero delle registrazioni contenute nel conto.

I mandati di pagamento per il prelievo delle somme ed i buoni d’ordine per il pagamento delle spese costituiscono la documentazione, rispettivamente, di carico e di scarico del conto reso dall’agente contabile; in parte, tale documentazione è già fornita al giudice contabile dal tesoriere nel suo conto, ed in tal caso ad essa occorre fare puntuale e specifico rinvio.

Gli importi di ciascuna delle operazioni devono corrispondere a quanto risulta nelle scritture contabili dell’Amministrazione e del tesoriere per quanto riguarda le riscossioni e nelle scritture contabili del tesoriere per quanto riguarda i versamenti in tesoreria.

Il conto va sottoscritto dall’economo ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, il quale attesta in tal modo la corrispondenza con le scritture contabili dell’ente locale.

I documenti che l’economo è tenuto ad allegare al conto giudiziale sono i seguenti:

a) il provvedimento di legittimazione all’incarico di economo;

b) la lista di carico di denaro o valori in cassa all’inizio della gestione;

c) la documentazione giustificativa relativa alla movimentazione nel corso della gestione, cioè all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale;

d) il conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte dell’economo;

e) l’attestazione da parte del segretario comunale o provinciale che non siano state presentate contestazioni all’economo, o, in via subordinata, copia di tali contestazioni;

f) i verbali di eventuale passaggio della gestione tra economi;

g) la relazione dei revisori dei conti e i verbali delle verifiche di cassa di cui all’art.64 del decreto legislativo n.77 del 1995;

h) le verifiche effettuate in sede amministrativa da parte del comune o della provincia ai sensi dell’art.64, comma 2, e dell’art.65 del decreto legislativo n.77 del 1995;

i) i discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

l) i discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti, furti, ecc) di parte del carico;

m) le perdite di valori o di denaro per colpa dell’economo.

Il regime delle anticipazioni di cassa è stato disciplinato dall’art.3, comma 7, del decreto legislativo n.77 del 1995 che ha rigorosamente ristretto l’ambito delle spese ammissibili. Difatti, in tale disposizione è stato previsto che la gestione di cassa affidate all’economo riguarda le spese d’ufficio di non rilevante ammontare da disciplinare nel regolamento di contabilità dell’ente locale.

I punti essenziali che devono essere contenuti nelle disposizioni di funzionamento del servizio economato da emanarsi nei regolamenti di contabilità degli enti locali sono i seguenti:

a) la determinazione delle spese eseguibili con il servizio economato;

b) la qualificazione del fondo di dotazione annuale da assegnare all'economo con mandati di anticipazione su apposito capitolo delle partite di giro per importi non superiori alle occorrenze del trimestre;

c) la misura della cauzione da versare da parte dell'economo in relazione al fondo gestito;

d) la misura del compenso attribuito all'economo quale indennità di rischio per il maneggio di denaro e di valori;

e) le modalità di esecuzione delle spese su anticipazioni, ordinate con buoni da staccare da un registro a madre e figlia;

f) le norme per il rendiconto delle spese eseguite, da presentare alla Giunta, con tutta la documentazione, ai fini del discarico amministrativo e dell'emissione di ulteriore mandato per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale;

g) la procedura per la presentazione del conto finale, munito della documentazione giustificativa, alla chiusura dell'esercizio all'Amministrazione locale (ufficio ragioneria) per la "parificazione" risultanze del conto con le scritture contabili dell'ente, per la successiva presentazione alla Sezione giurisdizionale regionale.

Oltre all'economo sono soggetti all'obbligo della resa del conto giudiziale tutti coloro che hanno istituzionalmente il maneggio di denaro; il criterio di individuazione per la sottoposizione alla rendicontazione giudiziale è quello del maneggio o disponibilità del denaro.

Il giudizio di conto dell’agente contabile concerne l’esame della regolarità delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria effettuati nel corso dell’esercizio e per i quali l’agente contabile ha avuto l’incarico dall’ente locale; comprende cioè tutte le operazioni comunque effettuate di riscossione di somme da parte di debitori dell’ente ed il successivo versamento in tesoreria sia che si tratti di denaro che di valori, marche , diritti di segreteria, ecc.

L'individuazione è conseguente agli specifici compiti attribuiti dai singoli regolamenti di contabilità; nel caso che sia comunque prevista la "disponibilità" del denaro ne consegue la qualificazione di agente contabile.

Tipico è il caso della cassa delle ammende per la quale sia prevista la tenuta di una giacenza di somme di denaro, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale da parte del soggetto responsabile della gestione della cassa medesima; nel caso che la disciplina preveda il versamento delle somme all’economo per il conseguente versamento in tesoreria spetta soltanto a quest’ultimo la presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.

In conseguenza della disciplina che ciascun ente locale vorrà darsi nell’ambito dell’organizzazione amministrativo- contabile dei servizi potrà scaturire o meno un obbligo di rendicontazione ad uno o più soggetti operanti nell’ambito dell’ente, primo tra tutti l’economo.

Occorre precisare che, in disparte i profili connessi all’accertamento di eventuali responsabilità amministrativa per danni nei confronti di coloro che hanno disposto la spesa, l’economo è tenuto in ogni caso a rendere il conto della gestione relativa a ciascuna delle anticipazioni "straordinarie" ormai non più consentite dalla vigente normativa.

Il modello del conto dell’agente contabile espone i seguenti elementi:

a) le generalità dell’agente contabile e l’esercizio nel quale è stata effettuata la gestione, che può riguardare anche un periodo intermedio dell’anno;

b) i numeri di ordine delle operazioni effettuate nel corso della gestione;

c) i riassunti mensili della riscossione distinti per oggetto, che devono trovare corrispondenza nei libri mastri o nelle scritture tenute dall’agente contabile;

d) l’indicazione del numero di ricevute di riscossione, evidentemente allegate a giustificazione del conto, con l’indicazione dell’importo complessivo riferito a ciascun mese dell’esercizio;

e) l’indicazione del numero di versamenti in tesoreria, anch’esse allegate al conto o in esso richiamate, con l’indicazione dell’importo complessivo riferito a ciascun mese dell’esercizio;

f) le annotazioni riferite a tutti i fatti di significativa rilevanza comunque riferibili alla gestione dell’agente contabile, quali la normativa primaria o secondaria che legittima la gestione, gli atti o le delibere di autorizzazione, le cause di perdite, smarrimenti, furti, ecc.;

g) il riepilogo del numero delle registrazioni contenute nel conto.

Le ricevute di riscossione e le quietanze di versamento in tesoreria costituiscono la documentazione, rispettivamente, di carico e di scarico del conto reso dall’agente contabile.

Gli importi di ciascuna delle operazioni devono corrispondere a quanto risulta nelle scritture contabili dell’Amministrazione per quanto riguarda le riscossioni e nelle scritture contabili del tesoriere per quanto riguarda i versamenti in tesoreria.

La mancanza della documentazione giustificativa di una delle operazioni contabili comporta l’obbligo da parte dell’agente contabile di reintegrare l’importo di denaro non documentato.

Il conto va sottoscritto dall’agente contabile ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, il quale attesta in tal modo la corrispondenza con le scritture contabili dell’ente locale.

Su suggerimento della Corte dei conti è stato altresì previsto un modello per la rilevazione delle somme riscosse e versate dai i sub-agenti contabili, cioè di soggetti ai quali tale riscossione e successivo versamento sono affidati dall’agente contabile principale, il quale detta disposizioni al medesimo sub- agente; le risultanze finali dei conti dei sub- agenti contabili vanno a rifluire nel conto reso dall’agente contabile principale, del quale sono veri e propri sub- conti.

Non sembra pertanto corretta la dizione contenuta nei citati modelli di rilevazione dei conti laddove si evidenziano versamenti in tesoreria, che nella realtà vanno effettuati una sola volta dal consegnatario e riportati nel relativo conto; il sub- agente contabile non ha un autonomo potere di versamento in tesoreria delle somme riscosse, mutando in caso contrario la sua posizione in quella di vero e proprio agente contabile principale.

All’equivoco può aver contribuito l’indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato secondo la quale "il modello del conto degli agenti contabili e dei sub-agenti prevede che siano riportati tutti i dati delle avvenute riscossioni di denaro e del loro versamento nella cassa del tesoriere il quale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n.77 del 1995 è il depositario di tutte le somme di denaro di appartenenza dell’ente locale".

Va precisato tuttavia che il versamento in tesoreria delle somme riscosse dal sub-agente contabile deve sempre avvenire in raccordo con le scritture contabili dell’agente contabile principale, e ciò per evitare possibili duplicazioni di iscrizione nei due conti.

Vi è difatti l’esigenza di un raccordo tra i conti dell’agente contabile principale ed i conti degli agenti secondari, che devono essere allegati in modo da poter rendere evidente come si sia pervenuti al conto consolidato del consegnatario principale e in modo di rilevare con immediatezza il sub- agente nella cui gestione si sono verificate irregolarità.

Da questo consegue che i conti dei sub- agenti contabili, pur avendo una autonoma obbligatorietà di presentazione al giudice contabile, vanno raccordati con quello del conto dell’agente contabile principale, il quale è obbligato a presentare al giudice contabile il proprio conto e quelli, a corredo, dei sub- agenti. Nel conto principale l’agente contabile principale descrive ed evidenzia la movimentazione o il passaggio di denaro tra i diversi conti.

 

 

10. Contenuto del giudizio sul conto a materia.

Il giudizio di conto a materia è stato interessato da un processo di recupero di significatività e di consapevolezza della gestione patrimoniale pubblica, nell’ambito del riscoperta della fondamentale rilevanza della gestione patrimoniale per tutte le amministrazioni e società a capitale pubblico, a cominciare dallo Stato.

Sulla scia della riscoperta della gestione patrimoniale nello Stato si è avviato un processo di recupero e di riscoperta in tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali non territoriali, che ha portato come risultati più evidenti la previsione nell'art.3, comma 4, della legge n.20 del 1994 di un controllo successivo generalizzato della Corte dei conti sulla gestione del patrimonio delle amministrazioni stesse.

Inoltre, per gli enti locali nello stesso decreto legislativo n.77 del 1995, è stata previsto, tra i principi cui si devono ispirare gli statuti ed i regolamenti di ciascun ente locale, della tenuta di un sistema di contabilità economica strumentale per la dimostrazione delle modificazioni intervenute nel conto del patrimonio nel corso dell'esercizio.

Infine, è stato generalizzato l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che gestiscano beni degli enti locali.

D'altra parte le arretratezze e la trascuratezza nella gestione dei beni pubblici sono fenomeni purtroppo generalizzati, che vedono al primo posto tra i responsabili, gli amministratori statali, senza dire delle grossolane mancanze registrate nelle regioni.

Circa la significatività della resa dei conti giudiziali a materia è stata diffusa l'opinione della scarsa rilevanza complessiva in una visione riduttiva della gestione patrimoniale.

Tale opinione è stata avallata dalla trascuratezza e dalla superficialità con la quale sono stati tenuti in considerazione i conti giudiziali a materia per lo Stato.

Alcuni cenni sul contenuto di tali conti possono indurre a rivedere tali posizioni scettiche e superficiali.

Va anzitutto tenuto presente che la disciplina attuale è quella che discende dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, perché e nella misura in cui sono applicabili alle regioni (riserva legislativa) ed agli enti pubblici territoriali e non territoriali (piena).

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale occorre tener presente il significato di "valori e materie di proprietà", di cui all'art.44 del testo unico n.1214 del 1934, e di "debito di materie", di cui all'art.74 del r.d.n.2440 del 1923.

Secondo tale accezione rientrano nel concetto di "materie" per le quali scatta l'obbligo di resa del conto giudiziale tutti i beni e i valori in ogni modo inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili); sono espressamente esclusi solo i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali (musei, pinacoteche, ecc).

I soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli più precisamente indicati nell'art.624 del r.d. n.827 del 1924, e cioè i contabili, i consegnatari, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica.

Tal espressione è resa ancora più ampia dall'art.74 del r.d. n.2440 del 1923, che prevede la sottoposizione all'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che hanno debiti di materie.

Sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso la quale si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924).

L'obbligo di rendere il conto giudiziale riguarda quindi: i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli in ogni modo rimasti in carico al consegnatario, i crediti, le partecipazioni, le azioni societarie, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica.

Contabili di fatto possono essere impiegati, funzionari, amministratori, membri degli organi elettivi, purché s’ingeriscano nella gestione.

Il conto giudiziale deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e la materie avuti in consegna nel corso della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;

d) gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Ciascuna delle operazioni d’entrata, d’uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o d’oggetti deve essere giustificata nei conti dei singoli dai documenti che comportino la regolarità delle operazioni stesse.

Tale regolarità va accertata con il confronto rispetto alle disposizioni che disciplinano la gestione, sia si tratti di beni, sia si tratti d’azioni o partecipazioni.

 

 

11. I conti giudiziali in conseguenza delle privatizzazioni.

La resa dei conti giudiziali in conseguenza della gestione delle azioni e delle partecipazioni di pertinenza pubblica costituisce un adempimento di sicura significatività e rilevanza tra il sistema delle garanzie della corretta gestione pubblica.

Il sistema di controllo sul sistema di azionariato pubblico si è affievolito con il processo di privatizzazioni. Difatti, come puntualmente precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n.466 del 28 dicembre 1993, il controllo della Corte dei conti nei confronti delle società nelle quali lo Stato partecipa direttamente al capitale si fonda sull’esclusiva o maggioranza della partecipazione azionaria.

Con la perdita dell'esclusiva o della maggioranza azionaria che si profila in conseguenza del processo di privatizzazioni verrebbe meno il presupposto del controllo affidato alla Corte.

E' da considerare inoltre che sono sottratte al controllo della Corte dei conti le società a capitale pubblico, create a loro volta con conferimento di quote sociali d’altre società, con una proliferazione e ramificazione di partecipazioni azionarie.

Con l'affievolimento dei sistemi di controllo sul sistema di azionariato pubblico, l'unica forma di garanzia della corretta gestione del sistema stesso è rimasta la resa del conto giudiziale. Tale applicazione si riferisce per tutte le amministrazioni pubbliche ai conferimenti di beni di vario genere (capitali o azioni) nei confronti di società partecipate ovvero d’aziende speciali.

Nel giudizio di conto per le aziende speciali va verificata la regolarità della gestione delle quote conferite alle aziende speciali. In particolare, nel conto dinanzi alla Sezione giurisdizionale deve essere dimostrato il concreto esercizio della gestione da parte di coloro che rappresentano gli interessi dell’amministrazione pubblica nelle stesse aziende e le modalità d’applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni pubbliche.

Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali delle azioni o partecipazioni pubbliche vi sono le direttive dettate nei confronti della società o dell'azienda o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti o nel corrispondente organo di gestione, nonché l'uso che si è fatto in sede d’assemblea della singola società dei diritti dell'azionista pubblico.

Come conseguenza della resa del conto giudiziale a materia per le azioni e le partecipazioni pubbliche, secondo un obbligo che si estende anche agli altri beni mobili, vi è la necessità di tenere aggiornate e complete scritture inventariali di tali beni. Difatti, il punto di riferimento per ciascun’amministrazione per il riscontro della parificazione delle scritture (a cura del responsabile di ragioneria e verificato dai revisori dei conti, nelle camere di commercio) con i dati riportati nei conti a materia, prima dell'invio alla competente sezione giurisdizionale, sono gli inventari.

 

 

12. Gli obblighi derivanti dal codice civile.

Circa l'incisività degli accertamenti giurisdizionali va tenuto presente che nel loro svolgimento va verificato il concreto esercizio dei diritti riconosciuti ai titolari o agli azionisti dal codice civile, e più precisamente gli articoli 2350, 2351, 2432, 2408 e 2409.

L'art.2350 attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; è diritto- dovere dei titolari d’azioni pubbliche di vigilare perché la gestione della società al termine dell'esercizio si chiuda in attivo, con conseguente partecipazione agli utili.

L'art.2351 prevede che ogni azione attribuisce il diritto di voto; le modalità d’esercizio di tale diritto in relazione alle scelte adottate dalle società vanno esposte nel conto giudiziale. L'art.2432 prevede la computazione sugli utili netti risultanti dal bilancio per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori. Anche in tali casi i titolari delle azioni pubbliche sono obbligati ad indicare nel conto giudiziale le modalità di determinazione degli utili netti e il loro concreto computo nei confronti dell'amministrazione pubblica titolare.

L'art.2408 attribuisce al socio il diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, con obbligo d’indagine immediata sui fatti denunziati, nelle ipotesi di segnalazione da parte di soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. Tale disposizione va vista in diretta connessione con l'art.2393 c.c., il quale prevede il diritto dell'assemblea o dei soci di denunziare gli amministratori che non realizzino gli obiettivi previsti e deliberati, con un pregiudizio economico nei confronti della società e dei soci medesimi.

Per i titolari d’azioni pubbliche tale diritto costituisce nel frattempo un obbligo e ciò in quanto l'obbligatorietà dell'azione di responsabilità da parte d’amministratori e dipendenti pubblici è conseguenza dell’indisponibilità del diritto soggettivo in capo a tutti gli enti pubblici per il ristoro dei danni di carattere economico. Il conto giudiziale dovrà quindi esporre anche le modalità d’esercizio del diritto indisponibile di denunzia da parte dei titolari d’azioni pubbliche.

L'art.2409 prevede poi il diritto di denunzia al tribunale da parte di soci che rappresentino il decimo del capitale sociale nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci. Anche in quest’ipotesi valgono le medesime considerazioni circa l'obbligatorietà dell'azione da parte dei titolari d’azioni pubbliche e circa la necessità d’esposizione dei fatti stessi nel conto giudiziale, alle quali si aggiunge l'obbligatorietà di denunzia al competente Procuratore regionale per danni anche di carattere economico che siano conseguiti alla società per comportamenti irregolari degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale.

 

 

12. Il giudizio per resa di conto.

La resa del conto giudiziale può tuttavia restare soltanto una previsione teorica senza alcuna concreta possibilità d’applicazione ove i soggetti titolari d’azioni pubbliche ovvero gli agenti contabili di tutte le amministrazioni pubbliche non siano costretti, con le formalità previste dalle disposizioni di procedura, alla presentazione del conto.

Occorre anzitutto individuare i soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale per la titolarità d’azioni pubbliche ovvero per la gestione di somme di denaro di pertinenza pubblica. E tale individuazione deve avere carattere di generalità per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti che, secondo forme diverse, gestiscono pubblico denaro.

Va anzitutto considerato che la titolarità della gestione a materia per le quote di partecipazione con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale spetta ai soggetti nominati come rappresentanti dell'ente pubblico nell'organo di gestione societaria. In mancanza di tale designazione l'obbligo di resa del conto giudiziale spetta al titolare delle azioni o partecipazioni.

Nello Stato è il Ministro competente, per lo più quello del tesoro, salvo che per legge, come avvenuto nel sistema delle privatizzazioni con l’attribuzione al Direttore generale del tesoro, o per specifica nomina non siano stati affidati ad uno o più funzionari i compiti di vigilanza. Negli enti locali titolare è il Sindaco, quale legale rappresentante, salvo che non siano stati nominati funzionari incaricati. Negli enti pubblici è il Presidente, quale legale rappresentante, nel caso di mancata individuazione o designazione di soggetti incaricati della gestione.

Una volta individuati i soggetti obbligati alla presentazione del conto giudiziale, deve essere attivata la procedura per resa di conto a cura del Procuratore regionale competente per territorio dinanzi alla corrispondente Sezione giurisdizionale, affinché sia fissato il termine al contabile per la presentazione del conto della sua gestione. Ciò richiede l’istituzione di un’anagrafe, regionale e provinciale, degli agenti contabili a denaro ed a materia tenuti alla presentazione dei conti giudiziali.

La Sezione giurisdizionale, risolto preliminarmente il problema circa l'effettivo obbligo di resa del conto, fissa il termine al contabile per la presentazione del conto; tale giudizio si conclude con la concreta presentazione alla Sezione del conto giudiziale.

 

 

13. Gli effetti dell’art.10 della legge n.127 del 1997

Un tema di grande interesse anche per il disorientamento che sta provocando nell’ambito degli enti locali è quello conseguente all’applicazione dell’art.10 della legge n.127 del 1997, il quale prevede che "gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art.74 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n.1214".

Da tale disposizione si evidenzia che, in deroga al sistema generale per lo svolgimento del giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti, la documentazione giustificativa probatoria della gestione dell’agente contabile non è trasmessa in allegato al conto se non per richiesta della stessa Corte. Di conseguenza, il termine quinquennale per l’estinzione del giudizio di conto, prevista dall’art.2 della legge n.20 del 1994, decorre dal momento della presentazione del conto presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale della Corte, mentre la documentazione, che già prima della legge n.127 del 1997 non condizionava la decorrenza del termine prescrizionale, rimane nella disponibilità dell’agente contabile per essere trasmessa, anche parzialmente, per richiesta espressa del giudice contabile.

Può destare qualche difficoltà di carattere organizzativo il fatto che la documentazione sia tenuta presso l’agente contabile anziché presso l’ente locale, ma la logica di tale disposizione è evidentemente quella di porre l’agente contabile in diretto rapporto con il giudice contabile, defilando la posizione dell’ente locale per conto del quale l’agente ha comunque gestito denaro o beni.

Ma lo smarrimento degli operatori si è concentrato sulla successiva disposizione del medesimo articolo 10 che ha abolito quelle parti degli articoli 67 e 75 del decreto legislativo n.77 del 1995, le quali prevedevano la trasmissione dei conti, a denaro ed a materia, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale entro un mese da quando era divenuta esecutiva la deliberazione d’approvazione del rendiconto. Da quest’abrogazione si è da parte di alcuni voluto far derivare, con eccessiva frettolosità, il venir meno dell’obbligo di trasmissione dei conti stessi alla Corte, senza tuttavia tener conto delle seguenti considerazioni:

a) le disposizioni abrogate costituivano un’espressa deroga rispetto alle modalità ed ai tempi di trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, secondo la disciplina contenuta nell’art.74 della legge di contabilità generale dello Stato, espressamente richiamata dallo stesso art.10 della legge n.127 del 1997, con la conseguenza che venendo meno la predetta disciplina derogatoria si ripristina l’applicabilità della predetta disposizione;

b) i tempi previsti dal richiamato art.74 prevedono la trasmissione dei conti da parte degli agenti contabili all’ufficio ragioneria (servizio finanziario negli enti locali) entro due mesi dalla conclusione della gestione al pari della disciplina non abrogata negli articoli 67 e 75 del decreto legislativo n.77 del 1995;

c) dall’applicazione del predetto articolo 74 deriva anzitutto la specifica attribuzione al servizio finanziario di compiti di verifica della regolarità nella compilazione dei conti e di corrispondenza dei dati in loro riportati con quelli delle scritture finanziarie e patrimoniali dell’ente locale, nonché un esame completo della documentazione giustificativa per verificarne la corrispondenza rispetto a quanto indicato nei conti;

d) dallo stesso articolo deriva anche il termine di due mesi per la trasmissione dei conti stessi da parte dell’organo o dell’ufficio indicato nei regolamenti di contabilità degli enti locali, muniti della dichiarazione di regolarità da parte del servizio finanziario, alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

e) un’eventuale trasformazione in "eventuale" del giudizio di conto porrebbe la norma richiamata in contrasto con il consolidato orientamento della stessa Corte costituzionale, la quale ha più volte ribadito la "necessarietà" del giudizio di conto.

Rimane infine la considerazione sostanziale che è mossa circa lo svuotamento del giudizio di conto che viene ad essere privato della relativa documentazione e l’interrogativo di quale può essere quindi il grado d’approfondimento della Corte in sede di giudizio di conto. Non vi sono dubbi che il legislatore ha voluto snellire il giudizio di conto degli enti locali e che lo ha voluto scindere ancor di più dal conto consuntivo per evitare il manifestarsi di tentativi di "debordamento" del giudizio verso un esame della gestione degli amministratori.

Una volta chiarito che l’esame del giudice contabile deve riguardare solo il conto degli agenti contabili, rimane il problema delle concrete possibilità d’esame dei conti che può giungere ad un soddisfacente grado d’approfondimento, al fine di evitare il verificarsi di devianze ed irregolarità contabili macroscopiche, purché si verifichino le seguenti condizioni:

a) i conti siano compilati in modo dettagliato, con chiarezza espositiva e contengano tutte le annotazioni ed i richiami necessari alla documentazione allegata;

b) siano acquisite dalla Corte i verbali di verifica di cassa effettuati dai revisori dei conti ai sensi dell’art.65 del decreto legislativo n.77 del 1995;

c) siano acquisiti dal servizio finanziario elementi e notizie sui conti che siano emersi in seguito all’esame di competenza;

d) siano portate a conoscenza della Corte da parte di tutti gli organi e gli uffici coinvolti nella gestione e nel relativo riscontro contabile degli eventuali elementi che evidenzino possibili profili d’irregolarità della gestione o comunque nel rapporto credito- debito tra ente ed agente contabile.

 

 

14. Le verifiche di cassa sulla gestione degli agenti contabili e gli obblighi di denuncia

Le gestioni degli agenti contabili degli enti a tutti i livelli (regionali, locali ed istituzionali) sono sottoposte a verifiche nel corso dell’esercizio al fine di accertarne la regolarità di tenuta delle scritture e della documentazione giustificativa. Le modalità ed i tempi di effettuazione delle verifiche sono disciplinate dai rispettivi regolamenti di contabilità degli enti. La competenza alla vigilanza nei confronti degli agenti contabili è del Servizio finanziario o analogo Ufficio ragioneria. Tale compito, di carattere squisitamente tecnico, è propedeutico alla verifica finale del conto annuale per la c.d."parificazione di scritture" con quelle dell’ente locale.

Per gli enti locali la disciplina contenuta nel decreto legislativo n.77 del 1995 e nella legge n.127 del 1997 prevede che il Servizio finanziario non effettua direttamente la verifica di cassa, prevista nell’art.64 del decreto legislativo n.77 del 1995, ma è destinatario della relazione del collegio dei revisori dei conti al fine di confrontare, nel corso della gestione, le risultanze delle scritture degli agenti contabili con quelle dell’ente. Ciò non esclude la possibilità dell’ente di incaricare il Servizio finanziario di procedere ad una verifica straordinaria di cassa nel caso sussistessero dubbi in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili, secondo la previsione dell’art.65 del decreto legislativo n.77 del 1995, disposizione peraltro resa facoltativa dall’art.9 della legge n.127 del 1997. Tali verifiche sono propedeutiche agli accertamenti di concordanza tra scritture contabili dell’ente e quelle degli agenti contabili e che sfociano nell’attestazione di regolarità sui conti presentati annualmente da questi ultimi, per essere successivamente prodotti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Inoltre, il Servizio finanziario effettua, prima della trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la c.d.parificazione rispetto alle risultanze delle scritture dell'Amministrazione dell'ente locale, che è diretta a riscontare la regolarità e la conformità con le scritture (manuali, informatiche) presentate dagli agenti contabili con quelle che si traducono nei dati esposti nel rendiconto generale.

Il significato di tale attestazione di conformità è quello di far proprie le risultanze del conto reso dagli agenti contabili cioè di dichiararne la stretta connessione ed aderenza con le scritture contabili dell'ente locale. Il termine "parificazione", come operazione diretta a rendere pari o uguali sta a significare che lo scopo immediato di essa è un confronto, una verifica; nel caso in specie il confronto avviene tra le scritture contabili dell'ente locale e quelle presentate dagli agenti contabili.

Nell'esercizio di tale confronto potrà avvenire una attività istruttoria da parte degli uffici di ragioneria nei confronti del tesoriere ed al termine viene rilasciata, di norma, la dichiarazione di "parificazione" ovvero è espressamente non riconosciuta una o più poste contabili; in ogni caso di tale evenienza deve esserne data contezza in apposito documento da allegare al conto del tesoriere da trasmettere al giudice contabile.

Dopo la "parificazione" dei conti degli agenti contabili e comunque entro 60 giorni dal ricevimento dell’eventuale richiesta istruttoria, l'ente locale procede alla trasmissione dei conti stessi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Nel caso che i conti degli agenti contabili siano trasmessi privi della dichiarazione di "parificazione", il giudice contabile procede a richiederla con immediatezza, sospendendo di conseguenza l'esame di competenza.

Secondo la nuova disciplina introdotta con l’art.57 della legge n.142 del 1990 il collegio dei revisori dei conti è un organo di controllo interno che si inserisce nei rapporti interorganici tra Giunta e Consiglio e più precisamente collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo dell’attività della Giunta e delle strutture amministrative. Il controllo esercitato dal collegio dei revisori dei conti è propedeutico all’approvazione del rendiconto generale dell’ente locale da parte del Consiglio.

Le forme con cui si esprime tale collaborazione vengono disciplinate nei singoli statuti costituenti la massima espressione dell’autonomia degli enti locali.

Anche i revisori dei conti devono attestare la corrispondenza dei dati riportati nei conti presentati, al termine dell’esercizio, dal tesoriere o da ogni altro agente contabile a denaro o a materia con quelli esposti nelle scritture contabili dell’ente. La previsione dell’attestazione di corrispondenza dei conti resi dagli agenti contabili con le scritture dell’ente locale è conseguente all’allineamento dei giudizi di conto a quelli dello Stato ed al trasferimento dall’orbita della giurisdizione a quella del controllo degli adempimenti preliminari al giudizio, come le verifiche dei conti e l’esame della documentazione di entrata e di spesa.

Compito strettamente connesso con i precedenti è quello di effettuare verifiche di cassa (art.64 del decreto legislativo n.77 del 1995) nei confronti di tutte le gestioni di denaro o a materia che vengono svolte nell’ambito della gestione dell’ente locale.

La cadenza di tale verifica è trimestrale ed è diretta ad accertare, nel corso della gestione, la regolare tenuta delle scritture contabili da parte degli agenti contabili e la regolarità delle operazioni svolte. Dell’esito di tale verifica viene data contezza in apposito verbale dei revisori, portato a conoscenza del Consiglio secondo le modalità ed i tempi previsti dai rispettivi regolamenti di contabilità.

Nel quadro della legislazione vigente, sia in riferimento alle norme di contabilità che alle disposizioni finanziarie e di finanza locale, le operazioni di verifica devono tendere ad accertare la corrispondenza delle registrazioni, sia nei conti degli agenti contabili che nelle scritture dell’amministrazione rilevando, che:

a) le scritture sono state regolarmente tenute aggiornate;

b) le singole operazioni di pagamento esposte nei conti risultino emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

c) gli ordini di riscossione siano conformi alle risultanze dell’ente;

d) le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa eseguite durante l’esercizio con provvedimenti esecutivi confermano gli stanziamenti definitivi nel conto;

e) tutte le operazioni esposte nei conti siano state effettuate in conformità a disposizioni di legge;

f) tutte le operazioni siano regolarmente documentate e giustificate;

g) le risultanze iniziali e finali dei conti coincidono con i dati iniziali e finali dell’ente locale.

Le risultanze delle verifiche effettuate nei confronti delle scritture degli agenti contabili vengono riportate nel verbale che i revisori sono tenuti a presentare al Consiglio ed al Servizio finanziario, secondo le modalità ed i tempi previsti dai rispettivi regolamenti di contabilità, e che costituiscono documentazione giustificativa dei conti giudiziali da trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art.58 della legge n.142 del 1990.

Eventuali irregolarità emerse nella tenuta delle scritture contabili devono essere immediatamente segnalate al Consiglio, al Responsabile del servizio finanziario, al Segretario, nonchè al competente Procuratore regionale della Corte dei conti.

In ogni caso, di tali irregolarità deve tenersi debita considerazione in sede di accertamento di concordanza delle scritture contabili da parte del Servizio finanziario ed il relativo verbale deve essere trasmesso, ove richiesto espressamente ai sensi dell’art.10 della legge n. 127 del 1997, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L’art.105 1° comma lettera e) del decreto legislativo n.77 del 1995 prescrive all’organo di controllo di riferire all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Per una corretta applicazione di questa norma si può osservare che: a) un giudizio di dubbi sulla sussistenza della gravità delle irregolarità non può servire da alibi per non effettuare il referto; b) il riscontro delle irregolarità può avvenire non soltanto nell’esercizio autonomo della vigilanza, ma anche su denuncia o segnalazione degli strumenti di partecipazione; c) il referto immediato al Consiglio riguarda tutte le ipotesi di responsabilità. Le modalità e le procedure per il concreto svolgimento dell’obbligo di denuncia nei confronti del Consiglio sono definite nei rispettivi statuti e regolamenti di contabilità; per quanto riguarda la denuncia delle gravi irregolarità di gestione al giudice penale ed al procuratore regionale della Corte dei conti si applicano le medesime disposizioni valide per gli impiegati e i dipendenti dello Stato (art.53 T.U. legge sulla Corte dei conti).

Va tenuto presente che, trattandosi di denuncia alla quale corrisponde una responsabilità personale per omissione, compete a ciascuno dei revisori l’obbligo di provvedere in presenza dei necessari presupposti.

Strettamente connesso all’obbligo di denuncia delle gravi irregolarità è la possibile responsabilità per omessa denuncia.

Il problema necessita di qualche puntualizzazione sia per l’obbligo di denuncia al procuratore regionale della Corte dei conti, sia per la competenza della Corte stessa a giudicare dell’eventuale responsabilità dei revisori dei conti degli enti locali.

Sul primo punto si potrebbe osservare che la norma (art.57 7° comma legge 142/1990) pone ai revisori l’obbligo di riferire l’accertamento di gravi irregolarità soltanto al Consiglio e che, di conseguenza, dovrebbe essere quest’ultimo a denunciare i fatti dannosi al procuratore regionale della Corte dei conti.

Come già detto, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio da parte dell’organo di revisione vengono riportate nella relazione annuale sul rendiconto che i revisori sono tenuti a presentare al Consiglio al termine dell’esercizio e che accompagnano la relazione di Giunta sull’approvazione del conto consuntivo.

Tale relazione attiene alla fondamentale esigenza di consentire al Consiglio di deliberare l’approvazione del rendiconto presentato dalla Giunta, tenendo conto delle osservazioni, dei rilievi e delle proposte migliorative della gestione indicate dal collegio dei revisori dei conti.

Anzitutto, nella relazione il collegio deve portare a conoscenza del Consiglio il programma di campionamento concretamente adottato nello svolgimento della revisione, in applicazione della disposizione contenuta nell’art.105 del decreto legislativo n.77 del 1995.

La introduzione del campionamento è conseguente all’obiettiva difficoltà di esaminare tutti gli aspetti della gestione (deliberazioni, contratti, mandati, reversali) senza aumentare in modo smisurato il numero dei revisori, ovvero costringendo questi ultimi a lavorare in permanenza presso l’ente locale, con inevitabili e comprensibili riflessi circa i compensi normativamente previsti.

Per l’attività del collegio dei revisori dei conti va considerata la possibile strumentalità nei confronti dei compiti di controllo e giurisdizionali svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti.

Difatti, la Corte dei conti nell’esercizio dei compiti di controllo e giurisdizionali può avvalersi, ed anzi costituisce un canale privilegiato, dei risultati dell’attività istruttoria svolta, anche su indicazione della stessa Corte, da parte del collegio.

La stessa Corte è necessaria destinataria delle relazioni predisposte dal collegio dei revisori, oltre che di eventuali altri organi di controllo interno, di tutti gli enti locali, territoriali e non territoriali.

Può quindi la stessa Corte affidare, in stretta connessione con tale previsione normativa, accertamenti istruttori finalizzati a verificare l’efficienza e l’efficacia di specifici aspetti dell’azione amministrativa degli enti stessi.

Va inoltre considerato che la stessa Corte deve riferire annualmente, nell’ambito della relazione sulla gestione degli enti locali, sulle modalità di concreto funzionamento degli organi di controllo interno; ciò costituisce un utile canale di riferimento per gli stessi collegi dei revisori per la segnalazione di cause impeditive del loro funzionamento per carenze di strutture e di mezzi.

Per quanto riguarda la giurisdizione della Corte in materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali va considerato che può risultare di maggiore incisività sul piano delle garanzie obiettive, anche con riferimento alle infiltrazioni mafiose negli appalti in particolare e nell’attività contrattuale in generale, ove siano funzionali gli strumenti di conoscenza delle competenti Procure regionali della Corte dei conti dei fatti dannosi causati da irregolarità sulla gestione dell’ente locale.

Perché ciò avvenga è necessario che si attivi il sistema della denuncia ai Procuratori regionali della Corte dei conti.

Per quanto riguarda i revisori, nei loro confronti è espressamente previsto l’obbligo di portare a conoscenza del Consiglio le gravi irregolarità delle gestioni: ad essi compete, tuttavia, anche il potere- dovere di denunciare i fatti illeciti al competente Procuratore della Repubblica e quelli produttivi di danno patrimoniale al competente Procuratore regionale presso la Corte dei conti.

In tale denuncia possono essere coinvolti anche i componenti dell’organo regionale di controllo, nonchè i singoli revisori dei conti che non abbiano aderito alla denuncia stessa.

L’obbligo della denuncia immediata al Procuratore regionale di qualsiasi fatto che possa dar luogo a responsabilità è previsto nell’art.53 del T.U. n.1214 del 1934 a carico di coloro che, come i revisori, nell’esercizio della loro funzione siano venuti a conoscenza di fatti dannosi.

Siamo in presenza di un sistema equilibrato dei meccanismi di responsabilità senza pregiudizi di subordinazione o condizionamenti.

Ed è in questo sistema che si giustifica la riduzione, a cinque anni dalla commissione del fatto, della prescrizione dell’azione di responsabilità (art. 58 comma 4).

Solo il collegio dei revisori, con la denuncia immediata, può consentire il tempestivo esercizio dell’azione di responsabilità, tanto più che la commissione (ovvero l’omissione) del fatto dal quale decorre il termine di prescrizione è spostato nel tempo rispetto a chi ha materialmente commesso il fatto dannoso.

In altre parole, può verificarsi che allo scadere del termine di prescrizione nei confronti degli amministratori e dipendenti non sia decorso interamente il termine riguardante i revisori dei conti, con tutte le possibili conseguenze di tale sfasatura di termini.

Per quanto concerne la possibilità della giurisdizione contabile di incidere sulle infiltrazioni mafiose nell’attività contrattuale in generale e negli appalti pubblici in particolare, occorre riconoscere le difficoltà connesse alla sua peculiare angolazione ed operatività.

Sul piano concreto occorrerebbe una stretta collaborazione tra Procure regionali della Corte dei conti e revisori dei conti degli enti. Questa collaborazione potrebbe essere realizzata, per quanto concerne la giurisdizione contabile, attraverso l’attivazione, in presenza di un’anomalia della gestione, di un sistema di analisi e di rilevazioni che la competente Procura potrebbe chiedere ai revisori stessi, specie con riferimento agli aspetti economici, di funzionalità ed organizzativi.

 

 

15.L’istruttoria per i conti giudiziali: funzioni del magistrato relatore e poteri del Procuratore regionale

L’art.2 della legge n. 20 del 1994 prevede che l'esame del conto deve essere espletato entro cinque anni dal deposito dello stesso conto presso la Segreteria della sezione competente.

Trascorsi i cinque anni predetti il giudizio si estingue salvo che non sia stata depositata in segreteria la relazione del magistrato competente ovvero che siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile.

Resta tuttavia ferma l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente.

Terminato l'esame giurisdizionale o trascorso il tempo dei cinque anni dal deposito il conto e la relativa documentazione devono essere restituiti alla competente amministrazione.

L'abbreviazione dei termini consentiti per l'esame dei conti degli agenti contabili da parte delle competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è in linea con l'esigenza di snellezza e di celerità negli accertamenti di regolarità della gestione contabile ed è in diretta connessione con la prevista abbreviazione dei termini prescrizionali dell'azione di responsabilità.

Il nuovo sistema decentrato di giurisdizione contabile, superate le problematiche di avvio legate alle difficoltà di inquadramento organico di tutte le gestioni pubbliche (decentrate dello Stato, regionali, locali), da sottoporre a necessario e capillare esame giudiziale, risponde alla fondamentale esigenza di garantire la correttezza della gestione dei mezzi pubblici in tutte le sue articolazioni territoriali, in tempi necessariamente brevi e con mezzi istruttori potenzialmente efficaci e validi.

Per i conti presentati dagli agenti contabili la sezione giurisdizionale esplica una istruttoria contabile che consiste nell’attività di cognizione diretta all’acquisizione di notizie, documentazione ed accertamenti necessari per l’esame dei conti resi dagli stessi agenti contabili.

L’istruttoria può essere individuale da parte del magistrato designato quale relatore ovvero collegiale della Sezione.

Preliminarmente il magistrato relatore deve acquisire l’attestazione di parificazione rilasciata dalla ragioneria provinciale e la dichiarazione degli avvenuti riscontri da parte della ragioneria regionale competenti per territorio.

Con l’attestazione di parificazione viene dichiarata la corrispondenza fra i dati riportati nel conto degli agenti contabili e le risultanze della gestione quale risulta dagli atti del competente ufficio finanziario.

Accertata l’esistenza della parificazione il relatore inizia l’esame vero e proprio del conto e dei documenti ad esso collegati.

L’esame inizia con la verifica della eventuale carenza nel conto degli elementi e della documentazione da allegare necessariamente ai conti.

A) I documenti da allegare ai conti possono così classificarsi, distintamente per i conti degli agenti della riscossione e per i conti a materia:

a) Conti degli agenti della riscossione:

1) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (nomina, durata, obblighi, ecc.);

2) la lista di carico all’inizio della gestione;

3) la documentazione giustificativa relativa all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale;

4) il conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile;

5) l’attestazione da parte del competente ufficio provinciale che non siano state presentate contestazioni al contabile, o, in via subordinata, copia di tali contestazioni;

6) i verbali di passaggio della gestione;

7) la dichiarazione della ragioneria regionale degli avvenuti riscontri e i verbali delle eventuali verifiche di cassa;

8) i discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

9) i discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti, furti, ecc) di parte del carico;

10) le perdite di valori o di denaro per colpa del contabile.

11) un elenco nominativo dei debitori dai quali non hanno riscosso le somme dovute durante l’anno con l’indicazione delle cause della mancata riscossione;

12) i documenti giustificativi delle diligenze usate e degli atti incoati;

13) i mezzi adoperati per riscuotere le partite;

14) i bollettari ricevuti e consumati;

 

 

b) Conti degli agenti contabili di materie:

1) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione, dalla quale desumere l’incarico (es. nota di consegna), la durata, gli obblighi, ecc.;

2) la lista di carico all’inizio della gestione, distinta per tipologie di beni;

3) la documentazione giustificativa relativa all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale;

4) il conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile;

5) l’attestazione da parte del competente ufficio provinciale per territorio che non siano state presentate contestazioni al contabile, o, in via subordinata, copia di tali contestazioni;

6) i verbali di passaggio della gestione;

7) la dichiarazione di corrispondenza dei dati riportati nei conti con gli inventari visti e verificati dall’Amministrazione,

8) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

9) i discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

10) i discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti, furti, ecc) di parte del carico;

11) le perdite di beni (azioni, partecipazioni, crediti, ecc.)o di materie per colpa del contabile;

12) gli inventari di beni mobili, aggiornati e vistati dal competente ufficio provinciale.

 

3. Anche per la gestione di azioni e di partecipazioni di pertinenza dello Stato va riservata una particolare attenzione nella resa dei conti giudiziali; sotto questo aspetto il giudizio di conto a materia è stato interessato da un processo di recupero di significatività e di consapevolezza della gestione patrimoniale pubblica, nel quadro della riscoperta della fondamentale rilevanza della gestione patrimoniale per tutte le amministrazioni e società a capitale pubblico, a cominciare dallo Stato.

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale occorre tener presente il significato di "valori e materie di proprietà", di cui all'art.44 del testo unico n.1214 del 1934, e di "debito di materie", di cui all'art.74 del r.d.n.2440 del 1923.

Secondo tale accezione rientrano nel concetto di materie" per il quale scatta l'obbligo di resa del conto giudiziale tutti i beni e i valori comunque inclusi nella parte

attiva del conto del patrimonio, cioè crediti, partecipazioni, azioni e beni mobili.

Tale espressione è resa ancora più ampia dall'art.74 del r.d. n.2440 del 1923, che prevede la sottoposizione all'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che hanno debiti di materie.

Sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924).

L'obbligo di rendere il conto giudiziale riguarda quindi: i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli comunque rimasti in carico al consegnatario, i crediti, le partecipazioni, le azioni societarie, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica.

Contabili di fatto possono essere impiegati, funzionari, amministratori, membri degli organi elettivi, purché si ingeriscano nella gestione.

 

4. Il conto giudiziale deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e la materie avuti in consegna nel corso della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;

d) gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Ciascuna delle operazioni di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti deve essere giustificata nei conti dei singoli dai documenti che comportino la regolarità delle operazioni stesse.

Tale regolarità va accertata con il confronto rispetto alle disposizioni che disciplinano la gestione, sia che si tratti di beni, sia che si tratti di azioni o partecipazioni.

In particolare, la resa dei conti giudiziali in conseguenza della gestione delle azioni e delle partecipazioni di pertinenza pubblica costituisce un adempimento di sicura significatività e rilevanza nel quadro del sistema delle garanzie della corretta gestione pubblica.

Con l'affievolimento dei sistemi di controllo sul sistema di azionariato pubblico, l'unica forma di garanzia della corretta gestione del sistema stesso è rimasta la resa del conto giudiziale.

Nel giudizio di conto va quindi verificato il concreto esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni pubbliche.

Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali delle azioni pubbliche vi sono le direttive dettate nei confronti delle società o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti, nonchè l'uso che si è fatto in sede di assemblea della singola società dei diritti dell'azionista pubblico.

Come conseguenza della resa del conto giudiziale a materia per le azioni e le partecipazioni pubbliche, secondo un obbligo che si estende anche agli altri beni mobili, vi è la necessità di tenere aggiornate e complete scritture inventariali di tali beni.

Difatti, il punto di riferimento per ciascuna amministrazione per il riscontro della parificazione delle scritture (a cura della ragionieria provinciale) con i dati riportati nei conti a materia, prima dell'inoltro alla competente sezione giurisdizionale, sono gli inventari.

L’esame del magistrato relatore con riguardo al contenuto del conto, ha riguardo ai seguenti aspetti:

 

a) Per i conti degli agenti della riscossione:

1) verificare la legittimazione del contabile alla gestione, con l’indicazione della durata e dei connessi obblighi;

2) accertare la regolare costituzione della lista di carico all’inizio dell’esercizio e la sua corrispondenza con le risultanze contabili dell’ente locale;

3) verificare la conformità a legge ed alla normativa secondaria delle singole operazioni di gestione;

4) accertare la corrispondenza della documentazione giustificativa relativa all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale, nonchè la regolarità della relativa documentazione giustificativa;

5) verificare la corrispondenza del conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile, alle scritture contabili dell’amministrazione statale;

6) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’agente contabile;

7) verificare il regolare passaggio della gestione tra agenti contabili nel corso della gestione;

8) accertare la regolarità dei discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

9) accertare la regolarità dei discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti, furti, ecc) di parte del carico;

10) accertare eventuali perdite di valori o di denaro per colpa del contabile.

 

b) Per i conti degli agenti contabili di materie:

1) verificare la legittimazione del contabile alla gestione (es. note o bolle di consegna; nomina), con l’indicazione della durata e dei connessi obblighi;

2) accertare la regolare costituzione della lista di carico, distinta per tipologia di beni, all’inizio dell’esercizio e la sua corrispondenza con le risultanze contabili dell’amministrazione (inventari o certificati amministrativi attestanti l’esistenza dei beni), dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai competenti uffici provinciali;

3) verificare la conformità a legge ed alla normativa secondaria delle singole operazioni di gestione;

4) accertare la corrispondenza della documentazione giustificativa relativa all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale, nonchè la regolarità della relativa documentazione giustificativa, sottoscritta dal funzionario responsabile e vistata dal competente ufficio provinciale;

5) verificare la corrispondenza del conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile, alle scritture contabili dell’amministrazione (inventari o certificati amministrativi);

6) accertare la regolare tenuta degli inventari da parte dell’agente contabile, nonchè la corrispondenza delle risultanze finali con quelle degli inventari generali dei beni mobili tenuti dal competente ufficio provinciale, e vistati dalla ragioneria regionale;

7) verificare l’aggiornamento delle scritture e dei valori iscritti nel conto;

8) per i conti a materia relativi alle gestioni azionarie verificare il concreto esercizio della gestione da parte delle società stesse, nonchè dei diritti riconosciuti ai titolari o agli azionisti dal codice civile, e più precisamente gli articoli 2350, 2351, 2432, 2408 e 2409;

9) sempre per i conti a materia verificare le modalità di esercizio del diritto indisponibile di denunzia da parte dei titolari di azioni pubbliche nel caso di perdite della gestione della società;

10) accertare l’esistenza di beni o materiali di fatto in gestione al contabile ma non iscritti nel conto;

11) verificare il regolare passaggio della gestione tra agenti contabili nel corso della gestione;

12) accertare la regolarità dei discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

13) accertare la regolarità dei discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti, furti, ecc) di parte del carico;

14) accertare eventuali perdite di materie o di beni (valori di azioni, partecipazioni, crediti, ecc.) per colpa del contabile;

15) accertare eventuali errori materiali.

 

Circa i contenuti della documentazione allegata al conto, l’esame del magistrato relatore può riguardare i seguenti aspetti:

A) Per i conti degli agenti della riscossione:

1) le dichiarazioni dei riscontri eseguiti dalle ragionerie regionali;

2) le rettifiche alle risultanze del conto presentato dall’agente contabile da parte dei competenti uffici provinciali;

3) irregolarità denunciate dagli uffici ispettivi della stessa amministrazione;

4) denunce di cittadini, associazioni, contribuenti.

 

B) Per i conti degli agenti contabili di materie:

1) le dichiarazioni dei riscontri eseguiti dalle ragionerie regionali;

2) le rettifiche alle risultanze del conto presentato dall’agente contabile da parte dei competenti uffici provinciali;

3) irregolarità denunciate dagli uffici ispettivi della stessa amministrazione;

4) le denunce di cittadini, associazioni, contribuenti.

5) le relazioni dei soggetti destinati a rappresentare gli interessi dell’ente locale nelle società partecipate.

 

Il magistrato relatore, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, può richiedere all’agente contabile della riscossione o a materia la documentazione che ritiene necessaria per il giudizio complessivo sulla gestione dell’agente contabile.

Le richieste istruttorie individuali del magistrato relatore possono prevedere la fissazione di termini per l’adempimento.

Terminate le istruttorie, il magistrato relatore conclude o con la proposta di discarico o con la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza.

Vanno in ogni caso iscritti a ruolo di udienza i conti per i quali:

a) sia stata riscontrata l’inosservanza delle disposizioni stabilite per la giustificazione dei conti (art.615 reg.cont.Stato);

b) siano state rilevate irregolarità in sede di esame da parte delle ragionerie degli organi competenti alla revisione (art.624 reg.cont.Stato);

c) siano state rilevate mancanze, deteriorazioni o diminuzioni per furto, forza maggiore e naturale deperimento, ancorché sia stato emesso decreto di discarico in sede amministrativa (art.194 reg.cont.Stato);

d) le osservazioni mosse in sede di esame da parte del magistrato relatore non abbiano portato alla completa regolarizzazione della gestione dell’agente.

Anche la Sezione può chiedere la produzione di atti e documenti che ritiene necessari alla decisione della controversia; l’istruttoria collegiale è necessaria in caso di accertamenti diretti anche il contraddittorio delle parti, disposti a cura del Procuratore generale.

Può inoltre assumere testimoni, ammettere altri mezzi istruttori, avvalersi di tecnici o richiedere notizie ed elementi alla ragioneria regionale.

All’acquisizione della documentazione ritenuta necessaria la Sezione provvede, di regola, con ordinanza nella quale sono fissati termini e modalità di presentazione.

Decorsi 5 anni dal deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione senza che siano stati mossi rilievi od osservazioni da parte del magistrato relatore, il giudizio si estingue.

 

C) Per quanto riguarda i compiti di riscontro affidati alla competente ragioneria nei confronti dei conti degli agenti contabili della riscossione e di quelli a materia l’esame dei revisori deve prendere in considerazione, operativamente, una serie di elementi e di dati di base:

1) il conto giudiziale sottoscritto dall’agente contabile, con raffronto delle risultanze finali del conto dell’esercizio precedente a quello in esame;

2) il verbale di chiusura del conto;

3) le scritture contabili principali e sussidiarie;

4) la documentazione giustificativa apportata rispetto alla consistenza iniziale;

5) gli inventari visti e verificati dall’amministrazione.

Nel quadro della legislazione vigente, sia in riferimento alle norme di contabilità che alle disposizioni finanziarie e di finanza locale, le operazioni di verifica devono tendere ad accertare la corrispondenza delle registrazioni, sia nel conto dell’agente contabile che nelle scritture dell’amministrazione, cioè attestare la corrispondenza delle risultanze dei conti degli agenti contabili rispetto alle scritture dell’amministrazione, rilevando, che:

A) Per i conti degli agenti contabili della riscossione:

1) le scritture sono state regolarmente tenute aggiornate;

2) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio ed il carico successivamente dato al contabile siano certe e provengano da somme accertate all’atto stesso della riscossione;

3) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili siano riferibili al carico accertato;

4) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione;

5) il debito per somme incassate corrisponda alla documentazione giustificativa;

6) le somme versate siano regolarmente quietanzate;

7) i discarichi amministrativi siano comprovati da regolare documentazione giustificativa;

8) le movimentazioni relative al carico ed allo scarico siano dimostrate da documentazione riferita ai competenti capitoli di bilancio.

 

B) Per i conti degli agenti contabili a materia:

1) le scritture sono state regolarmente aggiornate;

2) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione siano certi e siano conformi alle scritture inventariali iniziali;

3) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione siano comprovati da regolare documentazione giustificativa;

4) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate siano giustificate da regolare documentazione giustificativa;

5) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione siano conformi alle risultanze degli inventari finali.

 

D) Il Procuratore regionale interviene nel giudizio di conto degli agenti contabili della riscossione o a materia successivamente al completamento dell’esame da parte del magistrato relatore il quale conclude formulando al Presidente della Sezione o la proposta di discarico o la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza.

La proposta di discarico formulata dal magistrato relatore prima di essere accolta da parte del Presidente della Sezione viene sottoposta all’esame del Procuratore regionale, il quale, se non concorda con la proposta del magistrato relatore, chiede allo stesso Presidente la iscrizione a ruolo di udienza.

Le motivazioni per la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza, in disaccordo con il magistrato relatore, devono essere connesse ad irregolarità o a rilievi di gestione, comunque riferibili all’agente contabile, sui quali chiede il giudizio della Sezione.

Il Procuratore regionale potrebbe ad esempio rilevare l’esistenza di gestioni di fatto di denaro dell’amministrazione statale, rilevate dall’esame della documentazione allegata al conto, e quindi chiede alla Sezione di dichiarare l’esistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, con instaurazione di un ulteriore giudizio per resa di conto.

In altri casi il Procuratore potrebbe essere a conoscenza, per atti del suo ufficio, di irregolarità contabili od ammanchi di cassa riferibili al contabile ed in tal caso la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza è diretta a contestare tale evenienza in sede di giudizio di conto.

Nelle ipotesi nelle quali la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza avviene a cura del magistrato relatore il Procuratore regionale interviene nel giudizio, con le seguenti possibilità:

a) chiede l’approvazione dei conti, con conseguente discarico del contabile;

b) chiede lo svolgimento di attività istruttoria per l’approfondimento di aspetti della gestione del contabile;

c) chiede la trasmissione degli atti relativi al giudizio di conto al suo ufficio per assumere iniziative di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori statali che coinvolgono comunque anche la responsabilità dell’agente contabile;

d) nel caso invece che dagli atti del giudizio di conto emergano profili di responsabilità esclusivamente a carico di amministratori, senza riflessi sul giudizio di conto, il Procuratore regionale chiede l’approvazione dei conti e la trasmissione degli atti al suo ufficio.

 

 

16. Condizioni essenziali per il giudizio di conto in un quadro evolutivo

Il sistema delle garanzie obiettive impone che vengano sempre e senza lacune verificate le regolarità delle gestioni di denaro o beni pubblici.

Il giudizio di conto, secondo quanto fin qui esposto, va riducendo la sua incisività nel campo della gestione del tesoriere, in quanto con l’informatizzazione delle procedure di spesa, la verifica giudiziale è direttamente connessa alla capacità di realizzazione di strumenti informatici presso la Corte dei conti in grado di accertare la corretta impostazione dei dati e della regolarità di tutte le operazioni di pagamento.

Il giudizio di conto reso dal tesoriere va, quindi, evolvendo di pari passo all’introduzione delle procedure informatiche di spesa, con la conseguenza che l'effettività di verifica giudiziale è direttamente connessa alla capacità di realizzazione di strumenti informatici presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Rimane essenziale l'accertamento, in sede di giudizio di conto, circa la corretta impostazione dei dati e della regolarità di tutte le operazioni di pagamento e di riscossione.

A tal fine la Corte dei conti ha l'obbligo di verificare tutti i titoli di riscossione e di pagamento da parte di tutti gli enti pubblici. Inoltre, deve accertare la regolarità delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime quietanze.

Tali documenti vanno presentati dal tesoriere al relativo ente e costituiscono oggettivamente strumenti di valutazione del carico e del discarico del tesoriere e rientrano nella funzione sindacatoria del giudice contabile. Va rilevato che il giudice contabile, ad integrazione e chiarificazione della gestione, può richiedere "eventuali altri documenti", tra i quali il conto consuntivo, il bilancio preventivo, le delibere di variazione, le delibere di riaccertamento dei residui e di prelevamento dal fondo di riserva, gli elenchi dei residui sottoscritti dal responsabile finanziario.

E' da precisare che la verifica giudiziale si riferisce anche alla gestione del tesoriere per i titoli di proprietà dell'ente, con necessità di allegare al conto giudiziale la documentazione concernente le singole operazioni (ad esempio: versamento cedole nel conto di tesoreria, riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali).

Uno degli aspetti di sicuro accertamento in sede di conto giudiziale si riferisce alla regolarità delle operazioni relative alle anticipazioni, con particolare riferimento alle modalità di contabilizzazione ed alla decorrenza degli interessi; in proposito, la Corte dei conti potrebbe disporre accertamenti e perizie tecniche, oltre a richiedere come documentazione probatoria la deliberazione della Giunta. Inoltre, l'esame del giudice contabile deve riguardare le operazioni di prelevamento dalle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, nel quadro del regime di tesoreria unica, previsto dalla legge n.720 del 1984. Infine, rientra negli accertamenti del giudice contabile l'individuazione d’eventuali fondi o disponibilità extra bilancio per il quale procedere alla resa d’autonomo conto giudiziale.

Autonomo conto giudiziale va reso, inoltre, dall'economo per le spese effettuate in regime d’anticipazione a suo favore.

Le prospettive del conto del tesoriere sono direttamente connesse alla capacità di instaurare procedure snelle e trasparenti per gli accertamenti di regolarità e per i conseguenti discarichi. In questo senso, è stata demandata ai regolamenti di contabilità degli enti locali la disciplina delle procedure per la presentazione dei conti all'ente, per la verifica di concordanza e per la successiva trasmissione al giudice contabile.

Essenziale si presenta anzitutto il rispetto dei termini previsti per il deposito del conto alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte; in tal senso è indubbio il diritto del tesoriere di intervenire presso l’ente pubblico per stimolare il deposito, così come per segnalare al giudice contabile l'avvenuta presentazione all'ente locale.

Infine, compito essenziale è quello affidato alle stesse Sezioni giurisdizionali regionali della Corte per verificare, in tempi brevi e con la meticolosità in connessione alla necessità del concreto svolgimento del sistema di garanzia obiettiva, la regolarità delle operazioni di riscossione e d’entrata.

In questo senso, per completare il disegno di decentramento giurisdizionale in vista dello snellimento delle verifiche giudiziali, andrebbero potenziati in modo consistente gli organici del personale di ragioneria della Corte dei conti, anche in considerazione dell'ampia gamma di conti giudiziali sottoposti al suo esame; basti pensare agli agenti contabili erariali, agli enti locali e le comunità montane, alle unità sanitarie locali ed alle aziende e società a capitale pubblico.

Occorre infine tener presente l'incremento d’incisività che vanno assumendo nel campo dei conti a materia, quelli riferiti all'esercizio dei diritti indisponibili di proprietà degli enti pubblici in società o aziende speciali.

Tale affermazione è di rilevante importanza in conseguenza delle dimensioni assunte dalle partecipazioni pubbliche e del crescente uso degli strumenti azionari, nel quadro più generale del processo di privatizzazione di settori della pubblica amministrazione.

Va considerato che nelle aziende speciali così come nelle società a capitale pubblico trova applicazione l'indisponibilità del diritto soggettivo pubblico sul patrimonio, con le connesse garanzie della giurisdizione contabile.

L'attualità della rilevanza del giudizio di conto è soprattutto connessa ai recenti fenomeni di proliferazione e ramificazione delle azioni pubbliche con creazione di società che a loro volta conferiscono quote sociali ad altre società; in tali ipotesi, vengono a crearsi partecipazioni pubbliche di secondo e di terzo grado.

In tali ipotesi, la vera esigenza è quella della tutela oggettiva degli interessi pubblici per la partecipazione a società con capitale pubblico.

Per tale tutela la prima possibilità è quella della sottoposizione al regime della giurisdizione contabile, nel duplice aspetto del giudizio di conto e del giudizio di responsabilità. A favore di tale tesi sta la capacità espansiva delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti nell'ambito delle materie di contabilità pubblica previste nell'art.103 della Costituzione, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso con la sentenza n.2616 del 20 luglio 1968; e ciò anche nel quadro dei principi affermati da diritto comunitario.

Inoltre, sempre per la riconduzione della materia in questione nell'ambito della giurisdizione contabile sta la constatazione del carattere oggettivamente pubblico delle stesse attività gestionali.

Ferma restando l'indisponibilità del diritto pubblico sul patrimonio, l'alternativa è quella dell’azione obbligatoria di responsabilità nei confronti degli enti pubblici economici e delle società a capitale pubblico dinanzi al giudice ordinario, con la consegue applicazione del giudizio di risarcimento; tale giudizio si presenta di maggiore rigidità per i responsabili e ciò in quanto non è previsto l'esercizio del potere riduttivo, una volta quantificato il danno ed accertata la responsabilità.

Anche in questa seconda ipotesi rimane impregiudicato lo strumento di garanzia obiettiva del giudizio di conto, per la verifica giudiziale della corretta gestione del capitale oggettivamente pubblico e dei diritti d’azionista pubblico.

Va detto infine che il mancato esercizio dei diritti d’azionista pubblico così come la trascuratezza nella gestione dei crediti e dei beni mobili può comportare l'accertamento, in sede di giudizio di conto, di possibili ipotesi di responsabilità azionabili dinanzi alla stessa Corte dei conti.

In definitiva, il giudizio di conto rimane lo strumento essenziale per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico in tutte le sue articolazioni e diviene, nella prospettiva delle privatizzazioni, l'unica forma di garanzia giurisdizionale nei confronti delle attività gestionali di carattere pubblico in senso oggettivo.

 

 

17. Gli effetti dell’istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali

Con la legge n.19 del 1994 sono state create, nel capoluogo d’ogni regione, sezioni giurisdizionali regionali per i giudizi di conto e di responsabilità per i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti, i tesorieri e gli altri agenti contabili, nonché gli amministratori e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali compresi gli enti regionali.

In applicazione della predetta legge sono stati devoluti alle nuove sezioni i giudizi di conto e di responsabilità ancora pendenti, nonché i conti e la documentazione relativa ai giudizi di responsabilità e pensionistici ancora da esaminare.

Di là del periodo d’assestamento nell’organizzazione presso le segreterie delle nuove sezioni è avvenuto, tra l’altro, un generalizzato rallentamento nell’esame dei conti giudiziali che ha una serie di cause:

a) Il decentramento della giurisdizione non è stato seguito da un organico processo di decentramento amministrativo della Corte, né dalla creazione di ruoli periferici a livello magistratuale ed amministrativo;

b) Non sono state assunte iniziative per un potenziamento della consistenza e della professionalità del personale tecnico- amministrativo, già carente per i conti erariali dagli anni ’60, accentuata con la soppressione dei Consigli di prefettura, a seguito della sentenza n.55 del 1996 della Corte costituzionale, cui non è seguita la sostituzione degli oltre 800 revisori che le Prefetture utilizzavano per l’esame dei conti degli enti locali;

c) L’aver consentito, per fare fronte alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla legge n.19 del 1994, la diminuzione di 50 unità degli organici del personale tecnico- amministrativo (art.10);

d) La giusta ed equilibrata considerazione dell’impegno derivante dall’esame dei conti ai fini della determinazione del carico di lavoro dei magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali regionali;

e) La mancanza di dovuta attenzione che proprio dall’esame necessario dei conti degli agenti contabili ed a materia la magistratura trae la qualificazione specialistica di "contabile";

f) L’aver dimenticato che l’esercizio obiettivo dell’azione di responsabilità per danni arrecati, da dirigenti e dipendenti, allo Stato ed agli altri enti pubblici, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza si è innestata in un secondo tempo ai giudizi di conto, dai quali dovevano trarre elementi necessari per tal esercizio.

 

 

18. Attualità del giudizio di conto

Dall’esame della generalizzata situazione di trascuratezza nell’esame dei conti da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte potrebbe trarsi un superficiale giudizio d’inutilità sostanziale dell’esame dei conti, specialmente dopo che in conseguenza della legge n.142 del 1990 è avvenuta la scissione tra conti degli agenti contabili (tesoriere, a denaro, a materia) e conti consuntivi degli enti locali.

Il giudizio d’inutilità sostanziale potrebbe essere in qualche modo condivisa ove fosse avvenuto un contemporaneo rafforzamento dei riscontri contabili all’interno delle amministrazioni pubbliche in grado di escludere, in linea di massima, il verificarsi d’irregolarità nei rapporti di credito- debito tra agenti contabili ed amministrazioni pubbliche.

Oltre alla considerazione che le recenti modifiche nel sistema normativo dei controlli interni non sono state indirizzate ad un rafforzamento della capillarità dei riscontri sulle operazioni contabili, vi è la constatazione che in numerosi casi i giudizi di responsabilità per danno traggono origine da situazioni d’irregolarità contabile, in altre parole all’accertamento di mancato versamento di somme ad amministrazioni pubbliche da parte d’agenti della riscossione.

Emblematico è il caso verificatosi in un comune della Calabria nel quale il Tesoriere di un Comune non aveva contabilizzato né versato sul conto del Comune gli interessi maturati sui depositi bancari del medesimo Comune in diversi esercizi per un importo complessivo di oltre 250 milioni. In sede di procedimento penale era stato accertato che Tesoriere aveva distratto in proprio favore interessi maturati sui fondi di pertinenza del Comune oltre ad indebiti prelevamenti dalla Cassa Comunale. Il Procuratore presso la Corte dei conti, nella fattispecie ha ritenuto di ravvisare una responsabilità amministrativa a carico, oltre che degli eredi del Tesoriere nel frattempo deceduto, nei confronti del Sindaco del Comune stesso per presunta "omissione delle prescritte verifiche di cassa". Nella vicenda è sorprendente che la Sezione Giurisdizionale della Corte non ha effettuato la connessione di tale giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del tesoriere con quello di conto per il Comune; nel caso d’eventuale avvenuta approvazione dei conti in esame il giudice contabile avrebbe potuto in qualunque momento disporre la revocazione di tale approvazione. Ove avesse proceduto alla riunione con il giudizio di conto pertanto la sezione giurisdizionale avrebbe potuto disporre la rettifica dei conti interessati dall’ammanco di somme sottratte dal Tesoriere, ponendo le stesse a carico del contabile, o degli eredi come nel caso in specie. In tal caso, sarebbe cessata la materia del contendere perché si sarebbero recuperate le somme nei confronti degli eredi del contabile, con evidenti benefici d’economia processuale per un giudizio che si è invece protratto per oltre 17 anni.

Va ricordato, tra l’altro, che per incontroversa giurisprudenza della stessa Corte dei conti è imprescrittibile il diritto dell’ente pubblico alla presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile per la gestione di somme di pertinenza dello stesso ente; pertanto, in qualunque momento il giudice contabile avrebbe potuto disporre la rettifica delle poste relative ai conti consuntivi del Comune stesso.

Da tale vicenda può trarsi il convincimento che tale situazione non si sarebbe verificata ove vi fosse stata una maggiore attenzione del ragioniere del comune in sede di parificazione delle scritture, dei revisori dei conti nelle verifiche di cassa e della stessa sezione giurisdizionale nell’esame delle operazioni di contabilizzazione degli interessi attivi e passivi che costituiscono compito obbligato d’esame ed attenta valutazione in sede di giudizio di conto.

Oltre a tale vicenda, analoghe situazioni d’irregolarità contabile che si sono tramutate in lunghi e defatiganti giudizi di responsabilità per danno sono state segnalate da diversi procuratori regionali in occasione delle requisitorie svolte per le inaugurazioni degli anni giudiziari presso le rispettive sezioni.

Ne consegue che nella sostanza permane l’esigenza di un’effettività nella garanzia della gestione con la concreta attivazione di uno strumento snello ed efficace quale il giudizio di regolarità sulle operazioni svolte dai contabili, sempre che sia realmente incisivo e tempestivo.

Va ricordata l’autonomia del giudizio di conto rispetto a quello di responsabilità: nel senso che qualora nel corso di un giudizio su un conto emergano ipotesi di responsabilità d’impiegati o amministratori è fatta immediata segnalazione al competente Procuratore regionale, il quale può procedere ad autonome iniziative ed accertamenti istruttori ai fini dell’eventuale atto di citazione in giudizio di responsabilità. Tali accertamenti sono preclusi in sede d’esame della gestione dei contabili, salvo che non si tratti di un evento lesivo imputabile congiuntamente al contabile ed ai funzionari o agli amministratori.

 

 

19. Conclusioni e prospettive di un giusto giudizio di conto

A fronte della persistente esigenza d’accertamenti di regolarità sulle gestione degli agenti contabili a denaro ed a materia di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi quindi tutti gli enti pubblici che a diverso titolo gestiscano denaro o materie di pertinenza pubblica, sono finora mancate iniziative significative dirette ad affrontare la situazione di generale inadempienza nella presentazione e nell’esame dei conti giudiziali creatasi per le cause già dette in precedenza.

Invero, il Consiglio di Presidenza della Corte è intervenuto con molto impegno e con specifiche iniziative per lo smaltimento d’arretrato nell’ambito delle sezioni giurisdizionali regionali, tuttavia dirette all’azzeramento delle pensioni civili, militari e di guerra.

Tali iniziative sono state puntualmente riferite all’individuazione di sistemi d’incentivazione, anche con punteggi premianti per decisioni depositate in numero superiore a quello stabilito dal Consiglio in relazione ai carichi di lavoro preventivamente stabiliti.

Va tuttavia rilevato che nella determinazione delle soluzioni possibili per lo smaltimenti dell’arretrato pensionistico è stata prevista addirittura un’ulteriore riduzione nell’esame dei conti giudiziali, secondo l’ovvia constatazione che per aumentare il numero delle decisioni in materia pensionistica occorreva nel frattempo ridurre altri carichi di lavoro dei medesimi magistrati.

In disparte la considerazione che la materia pensionistica non costituisce attribuzione originaria della Corte rispetto alla giurisdizione contabile di cui all’art.103, comma 2, della Costituzione, resta da constatare che il Consiglio di presidenza della Corte ha inteso venire incontro alle giuste aspettative di presentatori di ricorsi per il riconoscimento di pensioni, il più delle volte a distanza di diversi anni dalla presentazione, rispetto all'accertamento della correttezza e della regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile.

Ne discende che nella sostanza è stata privilegiata la tutela d’interessi di singoli cittadini rispetto a quella della generalità dei cittadini- contribuenti dai quali provengono coattivamente le risorse gestite dagli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni.

Non è questa la sede per criticare iniziative comunque dirette a venire incontro ad attese diffuse nella pubblica opinione senza tuttavia voler trasformare la Corte dei conti in "giudice delle pensioni", ma occorre constatare che nessun apporto significativo proviene dall’organo d’autogoverno della Corte per sopperire alla già indicata situazione di pesante arretrato nell’esame dei conti giudiziali.

In questa situazione occorre tenere presente che non vi sono oggi le condizioni essenziali per un "giusto processo di conto", in quanto diversamente da quanto previsto nel disegno originario del sistema delle garanzie obiettive il giudizio di responsabilità per danno, anche per fatti connessi alla gestione d’agenti contabili a denaro ed a materia, è esperito su iniziativa del procuratore regionale laddove ne ravvisi le condizioni.

Il giudizio di conto quindi non è esperito con la prevista continuità, necessarietà ed essenzialità, lasciando che gli agenti contabili siano chiamati a rispondere d’eventuali danni apportati alle amministrazioni, anche diverse da quelle d’appartenenza.

Ne consegue obiettivamente una sostanziale riduzione nell’esercizio del diritto pubblico all'accertamento obiettivo della correttezza di gestione.

Nella prospettiva le condizioni essenziali per un "giusto giudizio di conto" possono essere così riassunte:

a) un orientamento chiari ed unico delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale circa l’obbligo di presentazione alle sezioni giurisdizionali regionali dei conti riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali compresi gli enti regionali;

b) l’istituzione di un’anagrafe degli agenti contabili di tutte le predette amministrazioni;

c) i conti siano compilati in modo dettagliato, con chiarezza espositiva e contengano tutte le annotazioni ed i richiami necessari alla documentazione allegata;

d) siano acquisite, con sistematicità, dalle sezioni giurisdizionali della Corte i verbali di verifica di cassa effettuati dai revisori dei conti e dagli altri organi interno di riscontro contabile;

e) siano portati a conoscenza delle predette sezioni giurisdizionali da parte di tutti gli organi e gli uffici coinvolti nella gestione e nel relativo riscontro contabile gli eventuali elementi che evidenzino possibili profili d’irregolarità della gestione o comunque nel rapporto credito- debito tra ente ed agente contabile.

f) l’assunzione d’iniziative per un potenziamento della consistenza e della professionalità del personale tecnico- amministrativo per l’esame dei conti;

g) La giusta ed equilibrata considerazione dell’impegno derivante dall’esame dei conti ai fini della determinazione del carico di lavoro dei magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali regionali;

h) Lo svolgimento di un giudizio di conto snello, tempestivo ed efficace che si riferisca a gestioni contabili recenti; in tal senso si potrebbero effettuare audizioni dirette dei contabili;

i) L’individuazione di tipologie tipiche di irregolarità sulle quali concentrare le verifiche;

j) L’effettuazione di accertamenti diretti sulla gestione degli agenti contabili, anche avvalendosi della collaborazione dei collegi sindacali o di revisione;

k) Rendere effettiva la possibilità di presenza dell’agente contabile in giudizio;

l) Il recupero di fiducia presso le amministrazioni pubbliche circa l’essenzialità del giudizio di conto ai fini dell’accertamento obiettivo, nell’interesse pubblico, della correttezza dell’operato degli agenti contabili delle amministrazioni pubbliche;

m) La riaffermazione della natura specialistica della magistratura contabile, proprio con riferimento all’esame necessario dei conti, è necessaria anche ai fini della prevista ripresa del processo di riforma dell’assetto istituzionale dello Stato, che delineerà anche un nuovo sistema di tutela giurisdizionale.

 

APPENDICE

 

NORMATIVA NAZIONALE SUI CONTI GIUDIZIALI

R.D. 18 novembre 1923 n.2440

(art.74)

Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e della esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti. (Testo modificato dall’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1972 n.627).

 

R.D. 23 maggio 1924 n.827

(art.32)

I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione.

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto.

 

(art.33)

Nel conto giudiziale di cui all’articolo precedente, il consegnatario si dà debito dei mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categorie di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell’oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

 

(art.178)

Sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono:

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal Ministro del Tesoro o dal direttore generale del Tesoro;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti suddetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

 

(art.182)

All’atto dell’assunzione in funzioni di un agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante.

Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante.

Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi devono ai sensi del precedente art.181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.

 

(art.183)

Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall’amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell’ufficio potrà interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilità e la garanzia della eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà dall’amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel caso di morte però l’amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente per quanto riguarda la garanzia sulle eventuale cauzione del defunto contabile per non far venir meno il servizio pubblico.

Quando si verifichi la mancanza di un contabile e siavi urgenza di provvedere, l’intendenza di finanza e gli altri capi degli uffici provinciali o compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, possono destinare il gerente informandone il capo dell’amministrazione centrale da cui dipende il servizio.

 

(art.184)

In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente di ufficio come è espresso nell’articolo precedente, l’assunzione in funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali nei modi prescritti dall’art.182.

In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi prescritti.

 

(art.188)

Gli agenti indicati nell’art.178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell’operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti.

 

(art.189)

Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo che ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.

 

(Art.190)

Gli agenti che hanno l’obbligo di riscuotere entrate dovute dallo Stato a scadenze determinate, in conformità di liste di carico, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate, di aver iniziato gli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l’inesigibilità delle partite.

Quelle partite che non possono essere dichiarate assolutamente inesigibili, rimangono iscritte a carico degli agenti.

Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo a termini di diritto.

 

(art.191)

Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l’obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.

 

(art.192)

Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi siano imputabili di colpa o di trascuranza.

I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.

 

(art.193)

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.

 

(art.194)

Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l’agente dipende.

Tale decreto, però , vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell’agente.

I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

 

(art.610)

Tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell’art.60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

(Omissis)

 

(art.611)

Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell’amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del contabile dall’ufficio per qualunque causa.

 

(art.612)

Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica.

Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto nel periodo della propria gestione.

Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l’agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dall’autorità competente, non s’interrompe la durata della sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

 

(art.613)

Nei casi di morte, d’interdizione o d’inabilitazione di un contabile, i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra descritto.

 

(art.614)

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il contabile o suoi aventi causa:

a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall’art.35 e segg. della legge 14 gennaio 1862 n.800;

b) o mediante compilazione del conto fatto d’ufficio dall’amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all’invito dell’amministrazione.

Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art.35 della legge 14 agosto 1862 , n.800, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell’amministrazione interessata.

Quando sia stato iniziato giudizio davanti alla Corte a norma del detto art.35, l’amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.

 

(art.615)

In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nell’impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti alla Corte dei conti.

 

(art.616)

Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza.

 

(art.617)

Quando i contabili abbiano uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale.

 

(art.618)

Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso.

 

(art.619)

La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l’amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l’abbiano prestata.

 

(art.621)

Il conto giudiziale di ogni agente contabile della riscossione deve essere di regola distinto in due parti.

La prima parte dimostra:

a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia tal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso della riscossione;

b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;

c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione.

La parte seconda dimostra:

d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;

e) il debito per somme incassate;

f) le somme versate;

g) i discarichi amministrativi;

h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione.

Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.

Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l’anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificativi le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, deve essere in relazione coll’uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l’intendenza di finanza.

 

(art.622)

I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.

 

(art.623)

Le ragionerie centrali, riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.

 

(art.624)

I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel 2° comma dell’art.32 di questo regolamento (non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza), presentano il conto giudiziale della propria gestione all’amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.

La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca regolare, appone su di esso il suo certificato di conformità.

Se l’amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo conto, è un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto medesimo col certificato di conformità all’amministrazione centrale competente.

 

(art.625)

I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per province o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali.

In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.

 

(art.626)

Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.

Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall’amministrazione.

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.

 

(art.627)

La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al 2° comma dell’art.7 del presente regolamento (musei, pinacoteche, biblioteche, osservatori ed altri istituti congeneri, colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono).

Le amministrazioni provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario dell’amministrazione finanziaria all’uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale (regionale) della Corte dei conti.

 

(art.628)

Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall’amministrazione.

In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile per la gestione dell’anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti l’esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti

 

(art.629)

La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei caso di condanna però può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

 

(art.632)

Il conto giudiziale dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare:

nell’entrata:

a) il debito alla chiusura dell’esercizio precedente;

b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del Tesoro, sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa;

nell’uscita:

c) il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell’esercizio precedente;

d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi;

e) la differenza tra l’entrata e l’uscita da trasportare, secondo i casi, a debito o a credito dell’esercizio successivo.

A detto conto deve essere unito quello, a parte, di carico e scarico di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei vaglia del Tesoro.

 

(art.633)

Il conto giudiziale dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti:

per l’entrata:

nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa;

nelle matrici dei vaglia del Tesoro;

per l’uscita:

nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.

 

R.D. 13 agosto 1933 n.1038

(art.27)

I conti sono depositati nella segreteria della Sezione, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.

 

(art.28)

Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell’Amministrazione, procede all’esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.

A tale uopo egli può chiedere all’Amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa. Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.

 

(art.29)

La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.

 

(art.30)

Preparata la relazione sul conto, il relatore nei informa il presidente, il quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne ordina senz’altro la trasmissione al procuratore generale (regionale).

Qualora invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l’adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore generale (regionale) dopo aver fissata l’udienza per la discussione del giudizio di conto.

 

(art.31)

Nel caso previsto del primo comma dell’articolo precedente, il procuratore generale (regionale) appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore.

 

(art.32)

Quando la proposta del relatore e le conclusioni del procuratore generale (regionale) concordino per il discarico, l’approvazione del conto è data dal presidente, con decreto. Questo può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili dello stesso ramo di Amministrazione e per lo stesso esercizio finanziario.

 

(art.33)

Qualora manchi l’accordo di cui all’articolo precedente, ovvero il presidente dissenta, ed in ogni caso di proposta di condanna o di interlocutoria, il conto viene iscritto al ruolo di udienza, salvo il disposto degli articoli 34 e seguenti.

 

(art.34)

Sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione:

a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano resi dal contabile;

b) i conti relativi all’ultima gestione dei contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall’Amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte anteriormente al giudizio di conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni per cui non sussista in via normale l’obbligo della resa periodica del conto.

 

(art.35)

Quando dall’esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi lire 480.000, la relazione, prima dell’iscrizione a ruolo del conto, è trasmessa al procuratore generale (regionale), il quale deve esprimere in calce alla relazione, il suo motivato parere sull’importo dell’addebito.

 

(art.36)

Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facoltà di cui all’art.17 della legge 3 aprile 1933 n.255, determina senz’altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l’udienza in cui sarà giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.

 

(art.37)

Copia della determinazione presidenziale è trasmessa a cura della segreteria, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, al contabile o ai suoi eredi, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione ed a restituirla entro il termine assegnato. Detto termine decorre dalla data di comunicazione risultante dalla ricevuta del piego.

 

(art.38)

In caso di accettazione da parte del contabile o dei suoi eredi, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell’ordinanza predetta viene trasmessa all’Amministrazione interessata a cura del procuratore generale (regionale). Quando invece vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione, o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità del contabile o dei suoi eredi, si procede al normale giudizio dinanzi alla Sezione.

 

(art.39)

Il procuratore generale (regionale), nei casi previsti dall’art.35 della legge 14 agosto 1862 n.800, e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia compilato d’ufficio, promuove il giudizio dinanzi alla competente Sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.

A tal fine, il Procuratore generale (regionale), con apposita istanza, promuove il decreto della Sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione.

Copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale (regionale), è trasmessa all’amministrazione da cui dipende il contabile, affinchè sia a questo notificata a termini di legge.

Il decreto originale, con l’atto della notificazione trasmesso dall’amministrazione, è conservato nella segreteria.

 

(art.40 )

Spirato il termine prescritto, quando il contabile o i suoi eredi presentino il conto, si osservano, per la procedura, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del presente capo.

Trascorso invece inutilmente il termine prefisso, il presidente, sulla istanza del procuratore generale (regionale), stabilisce il giorno dell’udienza e designa il relatore, con decreto da notificarsi ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

 

(art. 41 )

All’udienza fissata ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente, la Corte pronuncia la condanna del contabile o dei suoi eredi, a norma dell’articolo 36 della legge 14 agosto 1862 n.800, ed ordina la formazione del conto d’ufficio.

Per la successiva decisione sul conto la Corte può condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d’ufficio dall’amministrazione.

 

(art. 42 )

Quando la Corte pronuncia condanna, può ordinare l’alienazione della cauzione di proprietà del contabile o anche dei suoi garanti, se citati o intervenuti nel giudizio.

Se l’alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il procuratore generale (regionale) inizia giudizio speciale mediante citazione notificata agli interessati. Detto giudizio segue le forme dei giudizi di cui al capo II.

 

R.D. 12 luglio 1934 n.1214

(art.44)

La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termine di leggi speciali.

 

(art.45)

La presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all’agente con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell’amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall’amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

 

(art.46)

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l’agente dell’amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo a pagamento di una somma non maggiore di lire 480.000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d’ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l’agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell’agente.

 

(art.47)

Quando i conti di cui all’articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa la procuratore generale (regionale).

 

(art.48)

Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell’agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l’alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchè citati o intervenuti in giudizio.

 

(art.49)

Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all’agente per mezzo dell’Amministrazione da cui dipende.

L’agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura

 

(art.50)

Se nell’esame del conto la Corte osservi che siano al alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale (regionale), al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l’agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

 

(art.51)

L’agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell’Amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono in interlocutorie notificate all’agente nel modo indicato.

 

Decreto legislativo 6 maggio 1948 n.655

(art.1)

Sono istituite per la Regione siciliana, con sede in Palermo, una Sezione di controllo ed una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

 

Legge 8 ottobre 1984 n.658

(art.2)

Sono attribuiti alla Sezione di cui al precedente articolo (sezione giurisdizionale), in base alle norme e ai principi concernenti l’attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonchè degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardante gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l’attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale (procuratore regionale) presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico- legali o l’esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

 

(art.3)

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della Sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della Sezione che designa il magistrato relatore.

 

(art.5)

La Sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la Sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale (regionale) coadiuvato da sostituti procuratori generali (regionali) e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

 

(art.6)

I giudizi indicati nell’art.2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, nonchè dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all’art.3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

 

(art.9)

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

a) di un consigliere assegnato alla Sezione, che la presiede;

b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della Sezione stessa;

c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segreteria della Sezione stessa.

Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

 

(art.11)

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle Sezioni a norma dell’art.2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, nello stato in cui si trovano, alla Sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi in corso, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

 

Legge 8 giugno 1990 n.142

(art.58)

Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214.

 

Decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77

(artt.67)

Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa.

Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 114. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonchè per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

 

(Art.75)

Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, rendono il conto della propria gestione all’ente locale.

Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio della gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici attraverso appositi protocolli di comunicazione.

I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall’articolo 114.

 

Legge 14 gennaio 1994 n.19

(art.1)

In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

Nella regione Trentino- Alto Adige sono istituite due Sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

A tutte le Sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e11 della legge 8 ottobre 1984 n.658.

(omissis)

Avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L’appello è proponibile al termine di sessanta giorni decorrenti, per il Procuratore generale e per il Procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

Tutti i giudizi relativi a residenti all’estero sono di competenza della Sezione regionale del Lazio.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle Sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del Procuratore generale. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all’inizio dell’anno giudiziario.

(Omissis)

 

Legge 14 gennaio 1994 n.20

(art.2)

Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell’articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933 n.1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della Sezione la relazione prevista dall’articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

 

Legge 15 maggio 1997 n.127

(art.10)

Dopo il comma 2 dell’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto il seguente:

Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214.

Al decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell’articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell’articolo 75 sono soppresse le parole da "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.