IL SOLE 24 ORE


Lunedì 22 Maggio 2000 enti localil

Danno erariale Il Governo impugna davanti alla Consulta la legge 3/2000 La Provincia di Bolzano cambia la disciplina sulle responsabilità

di Vittorio Italia

Un ente pubblico autonomo può disciplinare la responsabilità amministrativa e contabile dei propri amministratori e funzionari in modo diverso da quanto stabiliscono le leggi dello Stato? A esempio, può prevedere che il risarcimento del danno sia limitato e rapportato allo stipendio degli amministratori e dei funzionari e non al danno effettivamente cagionato?

Non si tratta di interrogativi teorici, ma di un problema concreto, sollevato dalla recente legge n. 3/2000 della Provincia autonoma di Bolzano, legge che è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale (il testo del ricorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2000, serie speciale n. 17, pagina 29 e seguenti). I punti principali di questa controversia sono tre.

In primo luogo, la legge provinciale prevede (articolo 2, comma 3) vari tipi di "colpa grave", basata sulla "negligenza inescusabile", la "facileprevedibilità dell’evento dannoso", la «violazione di elementari regole di comportamento o l’atteggiamento di grave disinteresse nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati».

Questa tipologia esemplificativa riprende — a nostro avviso in modo corretto — i criteri della "colpa grave" stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, ma secondo il Governo ciò sarebbe al di fuori delle competenze normative di questa Provincia e verrebbe ad interferire con le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, con violazione dell’articolo 103, comma 2, della Costituzione, che stabilisce che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

In secondo luogo, la legge prevede (articolo 3) che la Provincia di Bolzano e gli enti pubblici da essa dipendenti «provvedono direttamente (...) al risarcimento dei danni a terzi, salva l ’ azione di rivalsa (...)», e «sono autorizzati a concedere anticipazioni, nonché a transigere le vertenze».

Ciò, secondo il Governo, sarebbe in contrasto «con il principio del carattere personale della responsabilità amministrativa (...), che è finalizzato a garantire che il comportamento dei pubblici agenti sia improntato alla massima diligenza, efficienza ed efficacia».

In terzo luogo, la legge prevede all’articolo 4 che «gli amministratori e il personale rispondono per una somma non superiore alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo (...). Tale limitazione non si applica a fatti od omissioni commessi con dolo (...)». Nel ricorso si afferma che il tal modo si violano «nei loro principi fondamentali le leggi di contabilità generale dello Stato che disciplinano la quantificazione dell’addebito e si opera «una forfettizzazione preventiva e generalizzata» di quella «riduzione che l’ordinamento riserva al potere riduttivo della Corte dei Conti» e con ciò si interferisce con le sue attribuzioni giurisdizionali.

La controversia sulla quale dovrà pronunciarsi la Corte è complessa. Infatti non concerne soltanto la potestà legislativa della Provincia di Bolzano (articolo 8 dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige) sull’«ordinamento degli uffici provinciali e del personale a essi addetto», che deve essere «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato», ma si riflette anche sulle Regioni a statuto ordinario (dato l’ampio "spazio" che il nuovo testo dell’ articolo 123 della Costituzione assegna allo statuto, e per conseguenza alle leggi regionali), e sulle Province e i Comuni (dato lo "spazio" che gli articoli 4 e 5 della legge 142/90 attribuiscono agli statuti ed ai regolamenti autonomi locali). A esempio, le leggi regionali, oppure gli statuti dei Comuni e delle Province e i "Regolamenti degli uffici e dei servizi" potrebbero prevedere regole simili a quelle stabilite nella legge provinciale n. 3/2000 della Provincia di Bolzano?

In altre parole, questa controversia coinvolge problemi di fondo della scacchiera giuridica, perché si tratta di sapere se ogni ente autonomo possa disciplinare la responsabilità amministrativa dei propri amministratori e funzionari come meglio ritiene, oppure se le regole di questa responsabilità debbano essere identiche per tutti gli amministratori e funzionari.