|
IL SOLE 24 ORE
Lunedì 22 Maggio 2000 enti
localil
Danno erariale Il Governo impugna davanti
alla Consulta la legge 3/2000 La Provincia di Bolzano cambia la disciplina sulle
responsabilità
di Vittorio Italia
Un ente pubblico autonomo può disciplinare la responsabilità amministrativa e contabile
dei propri amministratori e funzionari in modo diverso da quanto stabiliscono le leggi
dello Stato? A esempio, può prevedere che il risarcimento del danno sia limitato e
rapportato allo stipendio degli amministratori e dei funzionari e non al danno
effettivamente cagionato?
Non si tratta di interrogativi teorici, ma di un problema concreto, sollevato dalla
recente legge n. 3/2000 della Provincia autonoma di Bolzano, legge che è stata impugnata
dal Governo davanti alla Corte costituzionale (il testo del ricorso è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2000, serie speciale n. 17, pagina 29 e seguenti). I
punti principali di questa controversia sono tre.
In primo luogo, la legge provinciale prevede (articolo 2, comma 3) vari tipi di
"colpa grave", basata sulla "negligenza inescusabile", la
"facileprevedibilità dellevento dannoso", la «violazione di elementari
regole di comportamento o latteggiamento di grave disinteresse nellesercizio
delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati».
Questa tipologia esemplificativa riprende a nostro avviso in modo corretto i
criteri della "colpa grave" stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa e
contabile, ma secondo il Governo ciò sarebbe al di fuori delle competenze normative di
questa Provincia e verrebbe ad interferire con le attribuzioni giurisdizionali della Corte
dei conti, con violazione dellarticolo 103, comma 2, della Costituzione, che
stabilisce che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge».
In secondo luogo, la legge prevede (articolo 3) che la Provincia di Bolzano e gli enti
pubblici da essa dipendenti «provvedono direttamente (...) al risarcimento dei danni a
terzi, salva l azione di rivalsa (...)», e «sono autorizzati a concedere
anticipazioni, nonché a transigere le vertenze».
Ciò, secondo il Governo, sarebbe in contrasto «con il principio del carattere personale
della responsabilità amministrativa (...), che è finalizzato a garantire che il
comportamento dei pubblici agenti sia improntato alla massima diligenza, efficienza ed
efficacia».
In terzo luogo, la legge prevede allarticolo 4 che «gli amministratori e il
personale rispondono per una somma non superiore alla metà di una annualità del compenso
o stipendio complessivo (...). Tale limitazione non si applica a fatti od omissioni
commessi con dolo (...)». Nel ricorso si afferma che il tal modo si violano «nei loro
principi fondamentali le leggi di contabilità generale dello Stato che disciplinano la
quantificazione delladdebito e si opera «una forfettizzazione preventiva e
generalizzata» di quella «riduzione che lordinamento riserva al potere riduttivo
della Corte dei Conti» e con ciò si interferisce con le sue attribuzioni
giurisdizionali.
La controversia sulla quale dovrà pronunciarsi la Corte è complessa. Infatti non
concerne soltanto la potestà legislativa della Provincia di Bolzano (articolo 8 dello
statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige) sull«ordinamento degli uffici
provinciali e del personale a essi addetto», che deve essere «in armonia con la
Costituzione e i principi dellordinamento giuridico dello Stato», ma si riflette
anche sulle Regioni a statuto ordinario (dato lampio "spazio" che il nuovo
testo dell articolo 123 della Costituzione assegna allo statuto, e per conseguenza
alle leggi regionali), e sulle Province e i Comuni (dato lo "spazio" che gli
articoli 4 e 5 della legge 142/90 attribuiscono agli statuti ed ai regolamenti autonomi
locali). A esempio, le leggi regionali, oppure gli statuti dei Comuni e delle Province e i
"Regolamenti degli uffici e dei servizi" potrebbero prevedere regole simili a
quelle stabilite nella legge provinciale n. 3/2000 della Provincia di Bolzano?
In altre parole, questa controversia coinvolge problemi di fondo della scacchiera
giuridica, perché si tratta di sapere se ogni ente autonomo possa disciplinare la
responsabilità amministrativa dei propri amministratori e funzionari come meglio ritiene,
oppure se le regole di questa responsabilità debbano essere identiche per tutti gli
amministratori e funzionari.
|