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M
A R I O B E S S O N E professore
ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma
<La Sapienza > .
STRUMENTI
FINANZIARI , SERVIZI E CONTRATTI
DI INVESTIMENTO. L'ORDINAMENTO DEL SETTORE E
LE REGOLE DELLA PUBBLICA VIGILANZA
1.
Gli strumenti finanziari e i soggetti abilitati alla prestazione di
servizi di investimento. Il requisito di professionalità,l'operare
<nei confronti del pubblico >. . .
1.1
Gli < operatori polifunzionali >. La banca ,l'impresa di
investimento . Il loro statuto normativo e la autorizzazione alle
attività. La
nozione di strumento
finanziario opera
con tutta la estensione di campo stabilita
dal secondo comma dell’art. 1
del Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato
con il decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998( da qui in avanti
il Tuf).
.La norma avverte infatti che < per
strumenti finanziari
si intendono
> non soltanto (i) le
<azioni > e più in generale i < titoli
rappresentativi> di
un < capitale di
rischio > ma anche altri e numerosi
titoli di
importante rilievo .E la qualificazione normativa molto conta
perché ad essa consegue tutta una serie di
particolarità di regime.Va perciò tenuto ben presente che
per la disciplina del Tuf e per le sue prescrizioni
sono poi strumenti
finanziari (ii) le
quote di fondi comuni di investimento, (iii) le
<obbligazioni > e i
< titoli di
Stato > così come gli <altri titoli
di debito negoziabili sul mercato dei capitali > e quelli
< normalmente negoziati sul mercato monetario> ,essendo
allo stesso modo <
strumento finanziario > (iiii)
ogni e qualsiasi <titolo >
suscettibile di negoziazioni di mercato che < permetta di
acquisire > strumenti finanziari
< e i relativi indici >. La nozione di strumento
finanziario si segnala quindi per la grande varietà dei suoi
possibili oggetti Ma è nozione che tuttavia ha pur sempre caratteri
distintivi di immediata percezione.Dalla enumerazione della norma
del Tuf emerge infatti con
chiarezza che diversi per il loro contenuto tutti
i valori che ne sono indicati condividono un medesimo requisito di negoziabilità,intesa
come tale la loro attitudine ad essere materia di transazioni
sul mercato finanziario ( si tratti del < mercato dei
capitali> o del mercato monetario
e si tratti oppur no di un mercato qualificato da particolari
regolamentazioni) .Va poi considerato che mentre la nozione di <
valore mobiliare>( come risultava dalle norme
della legge
216 del marzo 1974 ) era di genere per così dire aperto
( essendo indeterminato l'ambito delle <attività> finanziarie
da assoggettare allo speciale regime
dall'art. 18 della legge ), la normativa del
Tuf configura
invece un sistema per così dire tendenzialmente
chiuso essendo espressamente
indicato quali
categorie di valori costituiscono <strumento finanziario> A veder bene
il sistema tuttavia è
soltanto tendenzialmente chiuso.
Con regolamento <adottato
>una volta <sentite la Banca d'Italia e la Consob> , il
Ministro del Tesoro < può > infatti < individuare > nuove
categorie di strumenti finanziari ,quando ciò si renda necessario
< al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati> e
<delle norme (…)stabilite dalle autorità comunitarie > .Nuove categorie di strumenti finanziari possono poi essere configurate da interventi
legislativi di integrazione del sistema.. E in questo senso sono del
maggior rilievo le norme della legge 130 del 30 aprile
1999 dove si
disciplina la cartolarizzazione
(o come spesso si dice la securitization
) di <crediti
pecuniari > che costituiscano massa ceduta < in blocco>
ad una impresa
di intermediazione mobiliare per la
configurazione e successiva
allocazione sul mercato di < strumenti finanziari> . Si
tratti di azioni e
degli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio di una
società azionaria o invece di valori di un diverso genere, gli
strumenti finanziari costituiscono oggetto delle attività che il
quinto comma dell’art. 1 del
Tuf denomina
servizi di investimento
. Come si sa sono
tali (i )le attività di collocamento di
strumenti finanziari indicate dalla lettera c ) della norma ,(ii) le
attività di loro negoziazione
su mercati regolamenti o altrove ,(iii) le attività di gestione
<su base individuale > di un portafoglio mobiliare
così come(iiii) la ricezione e trasmissione di
ordini e infine le mediazioni che lo riguardano. Si configura perciò un complesso universo di < servizi> di
investimento fortemente diversificati .E i <soggetti abilitati
> alla prestazione di <servizi di investimento> saranno
volta a volta imprese bancarie, < società di intermediazione
mobiliare > ma ( nella ampia
misura che sarà
necessario indicare ) anche imprese assicurative o altro tra gli
operatori della financial
industry dalla normativa di settore variamente < autorizzati
> a svolgere attività di intermediazione mobiliare. In
ogni caso si tratterà
di imprese commerciali
che svolgono < attività intermediaria> (nel preciso
senso dell'art. 2195 del codice civile ) e di attività di impresa
necessariamente praticate in forme societarie.E si tratterà
di società di capitali
a statuto speciale applicandosi normative particolari che tuttavia
hanno poi pur sempre al
loro vertice
sia disposizioni del Tuf
sia disposizioni del Tub
( come si ricorderà è il decreto legislativo 385 del 1 settembre
1993, Testo unico delle leggi
in materia bancaria) . Ne risulta
un ordinamento di settore con caratteri di grande
complessità che perciò in
queste pagine sarà possibile documentare
soltanto guardando
alle grandi linee del sistema. E
si leggano con
la dovuta attenzione le disposizioni dell'art.18 del Tuf.
Al primo comma della norma
si stabilisce infatti che l’ <esercizio professionale
> dei servizi di investimento < nei confronti del pubblico
> in linea di principio è attività
< riservata > alle imprese
di investimento e
alle banche , non escluse quante sono
imprese <comunitarie > o <extracomunitarie> .Ma questa
è con ogni evidenza
una riserva di attività che non ha carattere di assolutezza.Già il
secondo e terzo comma dell'art. 18 indicano infatti quali servizi
<nei confronti del pubblico > possono svolgere società di gestione del risparmio e a certe
condizioni anche gli
intermediari finanziari iscritti
nell'elenco <previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario > . E la disposizione
dell'art. 199 ammette alla prestazione di servizi anche le
società fiduciarie A sua volta l'art. 201 del Tuf
enumera le prestazioni di servizio che possono essere ancora
offerte dagli agenti di
cambio.Servizi finanziari offrono adesso anche le società
di cartolarizzazione prefigurate dalle normative della legge
130 dell'aprile
1999 così come le Poste
italiane spa secondo
il regime dell'art. 12 del decreto 144 del marzo 2001 . E
una volta di più la
lettera a) del quinto
comma dell'art. 18 configura poi un sistema
per così dire a porta aperta. Anche <nuovi > servizi
di investimento infatti possono sempre
essere <individuati>
da un regolamento ministeriale del Tesoro ,
che a ciò
provveda indicando < quali soggetti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale
> si devono considerare abilitati
alle conseguenti ( e <nuove >) attività di
intermediazione mobiliare. Ma il le norme del
Tuf congegnano un sistema che comunque ha sue
inderogabili disposizioni di vertice .E per fare chiarezza sulle
grandi linee della disciplina sarà
intanto bene precisare che cosa sono la professionalità nella
prestazione di servizi finanziari
e l'operare nei confronti del <pubblico > indicati
dall'art. 18 del Tuf come
elementi distintivi e principi regolatori
della materia .Sia pure in assenza di una norma primaria di
sua definizione la
professionalità è
requisito che certamente sussiste
quando ( e soltanto quando) la prestazione di servizi non è
occasionale o accessoria ad altre attività . Occorrono
perciò caratteri di continuità e di sistematicità dell'agire di
impresa già presenti
nella nozione di imprenditore dell'art. 2082 del codice civile. E
disposizioni di normative di fonte secondaria che non sarà qui il
caso di ricordare avvertono che ulteriore requisito di
professionalità è la predisposizione di adeguati assetti
organizzativi dell'attività da svolgere.Quanto poi all'operare nei
confronti del pubblico
ancora normative di fonte secondaria, e una logica di sistema che
rinvia alla disciplina stabilita dal Tub
per la
materia bancaria consentono di precisare che costituisce
<pubblico > anche un numero limitato
di destinatari dell'offerta di servizi di investimento sempre
che si tratti di offerta rivolta al < mercato> ( e
perciò a soggetti
diversi da quanti sono parte dei rapporti che possono
intercorrere tra
impresa di intermedazione finanziaria e altre imprese di un medesimo
gruppo societario ).
Con riguardo a ciò che costituisce
<esercizio professionale > di servizi < nei
confronti del pubblico > riservato
<alle imprese di investimento> e < alle banche >
valgono le discipline di autorizzazione
alle attività che si
trovano precisate nelle norme degli artt. 18 e 19 del Tuf
.L'operare delle banche nell
'ordinario svolgimento delle loro attività di raccolta del
risparmio per l'erogazione del credito trova nelle prescrizioni del Tub rigorosa
disciplina di vigilanza sia regolamentare che informativa ( e quando
occorra <ispettiva
> ) .A veder bene già questa è disciplina capace di assicurare
un regime di ampia garanzia per tutto quanto possa riguardare
stabilità finanziaria, <sana e prudente gestione
>dell'impresa bancaria e ogni ulteriore necessità di investor
protection. Molto
comprensibilmente per parte sua
il legislatore del Tuf
si è quindi limitato alla disposizione di rinvio del quarto
comma dell'art. 19 senza altro prescrivere. Ad
autorizzare <l'esercizio dei servizi di investimento da
parte di banche > sarà perciò la Banca d'Italia
secondo una ratio legis
di stretta correlazione tra requisiti occorrenti per svolgere
attività bancaria in senso tecnico
e requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel
settore delle attività di intermediazione finanziaria non bancaria.
E l' impresa bancaria <autorizzata > da Banca d'Italia alla
prestazione di servizi di investimento è intermediario di mercato
mobiliare polifunzionale
nel senso più ampio del termine.Se le norme della legge 1 del
gennaio 1991
escludevano l'impresa bancaria dalle attività di <
negoziazione > in
< mercati regolamentati > (e perciò dall'operare in via
diretta mediante transazioni azionarie sul mercato di
borsa o sul
<mercato ristretto >) , provvedendo al recepimento della
direttiva comunitaria
22 del 1993 già il decreto legislativo 415 del
1996 doveva infatti rimuovere quelle previsioni di
limite.E le norme del Tuf
confermano la posizione di impresa
polifunzionale che all'impresa bancaria compete a tutto
campo. Si
ricordi infine la disposizione del
terzo comma dell'art. 10 del Tub
dove si stabilisce che
<oltre all'attività bancaria > in senso proprio le
banche possono essere ammesse ad esercitare
ogni altra <attività
finanziaria (…) nonché> attività connesse
e strumentali .Quanto poi
al procedimento di autorizzazione espressamente inteso ad accertare
la< sussistenza> dei requisiti <stabiliti dalla
disposizioni legislative e regolamentari> vale la già segnalata
disposizione di rinvio del quarto comma dell'art. 19 del Tuf
. Come si era avvertito
in materia valgono i
requisiti all’impresa bancaria richiesti già per l’autorizzazione
allo svolgimento della attività creditizia. E sarà ancora la Banca
d'Italia a svolgere le valutazioni necessarie
al fine di verificare che
per assetti organizzativi e <sistema dei controlli interni
> l'impresa bancaria sia in condizione di assicurare uno
svolgimento dei servizi di intermediazione mobiliare <nel rispetto dei criteri di sana e prudente
gestione > e <della normativa che ne disciplina l’esercizio
>.Operano disposizioni delle Istruzioni
di vigilanza deliberate
dalla Banca d'Italia ad aprile
del 1999 che
non sarà il caso di riferire (ma sarebbe molto utile leggere con la
dovuta attenzione ). Anche
le imprese di
investimento (da qui in avanti e in via breve le Sim ) sono operatori
di genere polifunzionale
che secondo le normative del
Tuf
possono essere ammessi alla prestazione di tutti i possibili servizi di mercato mobiliare. Per il
loro comparto valgono
le altre disposizioni
dell'art. 19 del Tuf .Ad
autorizzare le Sim
all' <esercizio dei servizi di investimento > provvede
la Consob <sentita
la Banca d’Italia > occorrendo l'intera serie dei requisiti
espressamente indicati .Ma quando
<ricorrono (..)
le condizioni > previste dalla norma del Tuf
il provvedimento autorizzativo della Consob è
atto che sembra giuridicamente dovuto
.Si consideri tuttavia che per regola del secondo comma dell'art. 19
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento sarà
< negata > se non
risulta garantita <la sana e prudente gestione> delle
attività di impresa. In così rilevante materia
sarà comunque bene
fare chiarezza.
Una cosa è infatti lo spazio aperto a valutazioni di tal genere e
altra cosa sono
ulteriori valutazioni nel <merito >delle iniziative di impresa
(o di policy
finanziaria) che alla
Consob davvero
non competono. Quali
condizioni costituiscono presupposto necessario della
autorizzazione all'esercizio dell'attività stabiliscono le diverse
lettere del primo comma dell'art. 19 .Occorre che
la <società di investimento
mobiliare >, la Sim sia società
per azioni con <sede legale > e < direzione
generale> nel <territorio della Repubblica >. Il
<capitale versato > deve essere di
<ammontare > non <inferiore a quello determinato in
via generale dalla Banca d'Italia . Come si preciserà sono previsti
requisiti di professionalità (e di onorabilità
) di quanti svolgono < funzioni di amministrazione
,direzione e controllo > così come requisiti di onorabilità dei
soci.Rileva la struttura del gruppo di eventuale appartenenza
dell'impresa. E particolare attenzione merita la prescrizione della
lettera e) della
disposizione in esame . <Unitamente
all’atto costitutivo e allo statuto> va
presentato < un programma concernente l’attività
iniziale > dell 'impresa insieme con <una relazione sulla >
sua <struttura organizzativa > . Attenta lettura
meritano poi anche le
disposizioni degli artt. 13 a 17 che stabiliscono quanto riguarda
esponenti aziendali e soggetti partecipanti
al capitale delle imprese di intermediazione mobiliare .I
requisiti di professionalità e di onorabilità sono indicati dalle
circostanziate normative degli artt. 13 e 14. E per le partecipazioni
al capitale sociale qualificate dalla loro
rilevante
consistenza vale la disciplina dell’art. 15 del Tuf
.Ne risulta disposto che
chiunque in
via diretta o indirettamente intenda
acquisire una <partecipazione
qualificata >al capitale sociale dell'impresa deve comunicare
la sua intenzione alla Banca d'Italia.Ma
<entro novanta giorni > dalla indicata comunicazione
Banca d'Italia può vietare
l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che < il potenziale acquirente> non <sia idoneo > ad assicurare una < gestione
sana e prudente > della società o a <consentire l'effettivo
esercizio della vigilanza>. Che cosa deve ritenersi
<partecipazione qualificata > stabilisce Banca d'Italia con
suo regolamento secondo la previsione del quinto comma dell'art. 15
.Quale sia il regime delle partecipazioni azionarie che fossero
indebitamente acquisite
si legge all'art. 16 del Tuf (
e ancora in tema di partecipazioni azionarie si legga ciò che
l'art. 17 dispone in
punto di informazione dovuta alle autorità della pubblica vigilanza
). Considerata
tutta la incidenza dei fenomeni di gruppo
ad essi le normative del Tuf
riservano la speciale disciplina
degli artt. 11 e 12 ,dove si definiscono le nozioni di
<gruppo> e di <controllo> societario indicandosi poi il
regime delle possibili forme di vigilanza <sul gruppo >. Se è
vero che la Consob
deve essere
<sentita> compete
a prescrizioni regolamentari della
Banca d'Italia sia (i) la determinazione delle fattispecie
che configurano <gruppo>
sia (ii) la individuazione dell'<insieme dei soggetti da
sottoporre a vigilanza
> secondo logica di grruppo.E ancora l'art. 11 del Tuf provede
ad esauriente elenco dei
rapporti di controllo societario
( e di partecipazione societaria )da considerare rilevanti
.Quanto alle modalità della
vigilanza sul gruppo la norma dell'art. 12 conferisce alla Banca
d'Italia il potere di impartire disposizioni alla società <posta
al vertice del gruppo> ,
che a sua volta dovrà impegnare
le imprese
<componenti del gruppo > alle operazioni necessarie
in
<esecuzione delle istruzioni impartire dalla Banca
d'Italia > . Opera
una disciplina con notevoli caratteri di complessità . Quali
<dati > e quali <informazioni > si devono rendere
disponibili per finalità di vigilanza (e con quali modalità di
comunicazione) stabiliscono il secondo e terzo comma dell'art. 12 .E
il quinto comma della norma regola le possibili fattispecie di
ispezione <presso i
soggetti individuati ai sensi dell'art. 11> .In caso di
appartenenza dell'impresa di intermediazione mobiliare
ad un gruppo di società andrà comunque
accertato che la <struttura
del gruppo> non sia tale da
<pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza >
perché se così fosse non potrebbe darsi autorizzazione
all'esercizio della attività.. In questo senso
alla Consob competono quindi poteri
e responsabilità di vigilanza particolarmente rilevanti.E
si ricordi che per disposizione
della lettera h) del primo comma dell'art. 19 anche in tal caso alla Consob dovranno essere
comunque <fornite (….) le informazioni richieste ai sensi >
del quinto comma dell'art. 15 del Tuf.
Ma si ricordi anche che
se sussistono i requisiti di legge e regolamentari il suo
provvedimento di autorizzazione è una volta di più atto dovuto.
1.2.
Le norme di disciplina delle attività transnazionali.La posizione
di mercato di altri operatori dell'industria dei servizi finanziari.
Quando
sia pure in via di prima approssimazione si indicano
le grandi linee della normativa regolatrice delle attività
di imprese bancarie e altre
imprese di intermediazione mobiliare è infine d’obbligo segnalare
la parte di tale normativa variamente intesa a regolare
attività di impresa che si svolgano alla scala sovranazionale.E non
sarà il caso di ripetere quanto
già si diceva della crescente mondializzazione della
generalità dei comparti di intermediazione e dei mercati di financial
products.,essendo chiaro che
a tutto questo si deve pensare come ad un fenomeno
(sicuramente irreversibile ) ormai
punto di forza e
al tempo stesso problema cruciale dell’intero sistema dell’economia
finanziaria.In queste pagine tuttavia è possibile soltanto una pura
e semplice indicazione
di argomento. Quanto alla attività transfrontaliera di società di
gestione del risparmio ( e
Sicav ) si rinvia ad una attenta lettura delle disposizioni
del primo comma dell’art. 41
e dell’art. 50 del Tuf
. Ma per imprese bancarie e imprese di investimento ( si tratti
delle Sim o
delle <imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie > della lettera h) del primo comma dell'art. 1 )
sia bure in via breve sarà necessario considerare almeno
le disposizioni sulla operatività transfrontaliera stabilite o richiamate
dagli artt. 26 a 29 . Per
l'operatività all'estero delle banche
anche con riguardo alla prestazione di servizi di investimento
valgono le norme del Tub espressamente richiamate dall'art. 29 del Tuf.Più precisamente valgono le norme del secondo capo
del secondo titolo del Tub
che distinguono tra (i)attività ammesse al mutuo
riconoscimento<in uno Stato comunitario >,(ii) altre attivita
invece non ammesse al
mutuo riconoscimento e
(iii) servizi da prestare <in
uno Stato extracomunitario >.E sarà bene leggere con la maggior
attenzione le disposizioni degli artt. 15,16 e 17 del Tub
che variamente regolano
<libera prestazione> di servizi , stabilimento di
<succursali > ,regime di pura e semplice <comunicazione
> o invece di indispensabile <autorizzazione > che
separatamente caratterizzano le diverse fattispecie. Provvedendo alle
dovute comunicazioni e operando
< nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca
d'Italia > secondo
la disposizione del
primo comma dell'art. 16 del
Tub ,le banche italiane
possono esercitare le attività ammesse
al mutuo riconoscimento in altro< Stato comunitario> anche
senza stabilirvi <succursali >. Anche per le attività
di intermediazione non
ammesse al mutuo riconoscimento ma esercitate nel territorio della
repubblica da banche comunitarie,l'art.17 del Tub
stabilisce competenza regolamentare dellaBanca d'Italia ( ma
in mancanza della indicata disciplina regolamentare
per la norma
transitoria del quinto comma dell'art. 161 del Tub
trova applicazione l'art. 4 del decreto ministeriale del Tesoro del
28 dicembre 1992) .E quanto all'operare delle imprese bancarie
italiane in uno Stato
extracomunitario le norme del Tub
consentono la prestazione di servizi (attivandosi oppur no
<succursali > ) secondo un ordinamento di settore che tuttavia
esige provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia
Anche l'operatività
all'estero delle Sim
ha poi la estensione di campo e il regime che risultano da una
disciplina di materia necessariamente multiforme. Occorreva infatti
disciplinare l' operatività transfrontaliera
in ambito comunitario ancora una volta distinguendo tra (i) servizi
ammessi al mutuo
riconoscimento e (ii)servizi invece non
ammessi al mutuo riconoscimento. Ancora una volta occorreva infine
disciplinare in modo particolare
(iii) le attività
transfrontaliere a svolgersi in territorio di Stati extracomunitari.La
operatività in ambito comunitario
secondo le regole conseguenti al principio del mutuo riconoscimento stabilito con la direttiva
22 del 1993
consente alla Sim di
avviare la sua attività transfrontaliera senza dover acquisire uno
speciale provvedimento
della autorità di vigilanza del paese ospitante .Le imprese
di intermediazione già
autorizzate nel nostro paese alla prestazione di servizi di
investimento in conformità all'ordinamento comunitario sono infatti
senz'altro ammesse alla
attività in ogni altro luogo dell'Unione Europea essendo richiesta
soltanto una una notifica
all'autorità del paese di origine ,e la
sua conseguente comunicazione
alla Banca d'Italia .e alla Consob. Una volta
ricevuta notifica dell'intenzione dell'intermediario di prestare il servizio in altro paese dell'Unione,
per parte sua la Banca d'Italia provvederà alla dovuta
comunicazione all'autorità di vigilanza
del paese ospitante.Ma se
si tratta di attività ammesse al
mutuo riconoscimento( valendo il
regime così disposto con il primo comma
dell'art. 26 del Tuf
) le Sim
.possono operare in altro Stato comunitario senza
necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi del paese
ospitante, perché secondo regola di passaporto
europeo sarà
sufficiente il <nulla osta >
della Banca d'Italia che
consente lo svolgimento della
attività ( né occorrerà organizzare <succursali > all'estero ). Diverso
invece il regime delle attività
non ammesse al mutuo riconoscimento o ancora di quelle da
avviare in Stati extracomunitari
occorrendo allora il provvedimento di autorizzazione
richiesto dalla medesima norma del
Tuf . Norma del secondo comma dell'art. 26
che a Banca d'Italia (una
volta <sentita la Consob > )
domandava di
provvedere con suo regolamento a stabilire disposizioni di
attuazione delle
prescrizioni comunitarie <concernenti> le <condizioni
necessarie> e le <procedure > da osservare per svolgere attività transfrontaliere. Da
ciò il provvedimento di attuazione della normativa del Tuf
assunto dalla Banca d'Italia ad agosto del 2000 che ha assegnato
puntuale regime all'intera materia. Con riguardo ai servizi ammessi
al mutuo riconoscimento le disposizioni dell'agosto 2000 precisano
appunto quali sono le <condizioni >necessarie
e le <procedure> da osservare <perché le Sim
possano > prestare negli
altri Stati comunitari i
loro servizi di iinvestimento ,sia
mediante lo
stabilimento di succursali sia
invece secondo regola di libera prestazione di servizi.
<Condizioni > e< procedure > contestualmente stabilie
anche quanto ai servizi non ammessi al mutuo riconoscimento o da prestare in Stati extracomunitari
al riguardo tuttavia occorrendo la già indicata deliberazione di autorizzazione
della Banca
d'Italia . Occorrerà comunque
accertare che nel paese di insediamento operi una disciplina
di sufficienti garanzie E per disposizione del terzo comma dell'art.
26 del Tuf
il rilascio
dell'autorizzazione alla attività presuppone <apposite intese
di collaborazione > tra Banca d'Italia ,Consob
e autorità di vigilanza del paese ospitante ( e ancora un
<parere > della Consob). Caratteri di evidente rilievo presenta
infine la normativa di disciplina
delle attività di prestazione
di servizi di investimento che imprese bancarie
e altre imprese estere
di intermediazione mobiliare possano svolgere nel nostro paese
. Quanto alle imprese
bancarie che sono banche comunitarie per
i servizi ammessi al mutuo riconoscimento si applica il regime di
pure e semplici <comunicazioni>
e <informazioni > degli artt. 15 e 16 del Tub
. E a
sua volta l'art. 17 dispone
che compete a Banca d' Italia disciplinare <in conformità delle
deliberazioni del Cicr > l'esercizio
di attività non ammesse
al mutuo riconoscimento <comunque effettuato da banche
comunitarie nel territorio della Repubblica > .Con riferimento
alle banche extracomunitarie
vale il regime delle autorizzazioni
che si stabilisce alle già segnalate disposizioni degli artt.
14,15 e 16 del Tub dovendosi
considerare in modo particolare
le prescrizioni del quarto e quinto comma dell'art. 16
<per quanto riguarda > appunto < le attività di
intermediazione mobiliare >. E anche
l' <accesso ai
servizi > delle imprese di investimento estere è regolato secondo la logica di sistema che si
sarà ormai ampiamente compresa.Per i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento le imprese
comunitarie possono liberamente svolgere le relative attività
comunque enumerate da un allegato al
Tuf . Si opererà con
libera prestazione di servizi o mediante una
<succursale > uniformandosi alla disciplina dell'art
27.L'esercizio delle attività invece non
ammesse al mutuo riconoscimento è disciplinato dalle disposizioni
regolamento che compete a Consob stabilire <sentita la Banca
d'Italia >. Al regime delle imprese extracomunitarie
provvede la norma dell'art. 28 del
Tuf. Per esse occorre una autorizzazione che la Consob rilascia
<sentita la Banca d'Italia > sempre che ricorrano i requisiti
e tutte le condizioni del primo comma dell'art. 28 .E ancora
Consob può indicare i servizi che non
si possono prestare <nel
territorio della Repubblica > senza
il necessario stabilimento nel nostro paese
di <succursali > dell'impresa extracomunitaria. Se
soltanto imprese
bancarie e imprese di investimento sono abilitate alla
prestazione di servizi di investimento con tutta la estensione di
campo degli intermediari pienamente polifunzionali, si era
più volte osservato che anche altre imprese della financial industry svolgono
attività di intermediazione mobiliare assai rilevanti sia per le
masse finanziarie che ne sono movimentate sia per le particolarità
del loro modo di operare. Con speciale attenzione si dovranno piu'
avanti considerare le attività
di gestione < individuale
> di portafoglio praticate
dalle Sgr (le società
di gestione del risparmio dell'art.
33 del Tuf) così come le
attività che sono invece gestione <collettiva > di risparmio espressamente riservata a
Sgr ( o a
Sicav ). Ma molto altro ancora è davvero necessario
ricordare.A suo tempo si
era documentato tutto
il rilievo del comparto dei <prodotti finanziari >
offerti al mercato da imprese assicurative (adesso anche nella forma
del contratto di assicurazione <sulla vita > che configura i <piani pensionisti individuali > dell'art.9 ter
del decreto legislativo 124 del 1993). E un
più preciso richiamo di attenzione
certamente meritano alcune
categorie di imprese intermediarie già segnalate per le loro
operazioni in strumenti finanziari.
Si pensi alle
attività svolte dalle imprese
degli intermediari
finanziari che sono <
soggetti operanti nel settore finanziario > secondo il regime
degli artt. 106 e 107 del Tub . Si tratta di società
commerciali del più vario genere
che di volta in volta
assumono (e gestiscono) partecipazioni azionarie, svolgono
< sotto qualsiasi forma > attività di finanziamento,
negoziano valute o ancora provvedono
ad operazioni di pagamento .E se è vero che tutto ciò di per sé
non configura attività bancaria o servizio di investimento ,
la normativa del Tub avverte
che una volta iscritti nell'elenco speciale dell'art. 107 questi
particolari intermediari finanziari sono ammessi (i ) al
collocamento di strumenti finanziari, così come ( ii )alla
negoziazione <in conto proprio > di valori che costituiscano
strumenti finanziari <derivati >. Opera una particolare
disciplina di settore che
per il caso delle attività svolte <nei confronti del pubblico
> stabilisce requisiti di capitale e di oggetto
sociale <esclusivo>, soggettivi requisiti di professionalità
e onorabilità delle persone,garanzie di trasparenza e le dovute
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Per fare
chiarezza sullo scenario dei soggetti
che possono prestare servizi di investimento si deve poi
considerare la posizione delle
società fiduciarie. In via transitoria, e per disposizione
dell'art.199 del Tuf
<fino alla riforma > della loro disciplina
se iscritte ad una speciale sezione dell'Albo delle Sim.,
le società fiduciarie possono infatti
provvedere alla gestione di
portafogli di investimento intestando a sé gli strumenti
finanziari che si amministrano nell'interesse della clientela. E
<iscritti> nel <ruolo ad esaurimento > del Ministero del
Tesoro , per disposizione dell'art. 201 del Tuf gli agenti di
cambio possono (i) ricevere e trasmettere ordini, (ii) negoziare
strumenti finanziari per
conto di terzi, (iii)svolgere talune attività di loro collocamento
e (iiii) provvedere a gestioni individuali di portafoglio. Si legga
poi l'art. 12 del del decreto 144 del marzo 2001 per la
indicazione dei servizi di investimento che possono adesso essere
prestati dalle Poste italiane
s.p.a. Speciale attenzione si deve infine
al fenomeno e al già segnalato
regime della
<cartolarizzazione dei crediti > disciplinata dalla legge 130
del 30 aprile 1999 .
2.
Le
decisioni di portafoglio e il contratto di investimento. Le
liberrtà negoziali, le norme con carattere di imperatività
2.1. I principi generali di tutela
dell'investitore. Il
contesto delle disposizioni del Tuf
,le disposizioni
regolamentari della Consob .
I servizi di
investimento sono prestazione professionale che si riceve mediante
la conclusione di contratti assoggettati ad una speciale disciplina
nella misura resa
necessaria da motivate esigenze di tutela degli investitori <
risparmiatore> .In
linea di principio valgono le disposizioni che per i contratti
<relativi alla prestazione dei servizi di investimento > si
sono stabilite con l’art.
23 del Tuf.. E si tratta
di disposizioni di integrazione ( o talvolta di sostituzione )delle
normative di regolazione dei contratti quali risultano dalle
prescrizioni del codice civile.Ma naturalmente a tutela degli
investitori <risparmiatore > operano
anche le normative di disciplina generale
del contratto
pensate secondo
una più generale ratio legis
di protezione dei contraenti in posizione negoziale inevitabilmente
<debole> . Anche a tutela dell'investitore in questo senso
particolarmente rilevano le normative ( dagli artt. 1469 bis a 1469 sexies del
codice civile) poste a generale protezione di chi conclude contratti
con un <professionista > non essendo a sua volta operatore
professionale (ma si è
già segnalato l' intero ordine di problemi a tutt'oggi aperto in
materia di contratti di investimento conclusi per via telematica ). Al
suo primo comma l'art.
23 del Tuf stabilisce
regole di forma del
contratto di investimento da osservare a pena di nullità .I
contratti <relativi alla prestazione di servizi di investimento
> ( ma anche i contratti di prestazione di servizi <accessori
> ) devono essere redatti per iscritto .E <un esemplare >
deve essere consegnato al cliente.Si deroga al principio se
<sentita la Banca d'Italia >
e per <particolari tipi di contratti > la Consob
consente di impiegare forma diversa in considerazione di
<motivate ragioni tecniche > .O ancora
è consentita deroga in
relazione <alla
natura professionale dei contraenti >
essendosi ritenuto che per gli investitori
professionals possa
non rendersi
necessaria la misura di protezione costituita dal requisito
di forma del contratto. Ma in ogni altro caso la scrittura è
d'obbligo e in sua mancanza il contratto è nullo. Si configura una
fattispecie di nullità relativa
che <può essere
fatta valere > soltanto dal
cliente . Allo
stesso modo è nulla qualsiasi clausola di rinvio agli <usi >
per la determinazione dei compensi dovuti dal cliente all’impresa
prestatrice dei servizi o
<di ogni altro onere a suo carico>(ma
la nullità della clausola di per sé non vizia il contratto
che continua pur sempre ad essere contratto valido ).Guardando sia
alla prestazione di servizi di investimento sia alle attività di
consulenza indicate come servizio <accessorio > dalla lettera
f) del sesto comma dell'art. 1 del Tuf,
il quarto comma dell'art. 23 stabilisce
poi che ad esse
non si applicano le disposizioni ( di <trasparenza > bancaria
) del capo primo del titolo
sesto del Tub.E il
quinto comma della norma del Tuf
provvede a fare chiarezza quanto al regime dei contratti di
investimento che hanno per oggetto strumenti finanziari derivati
Come si sa le modalità di esecuzione di contratti di tal genere
possono configurare la fattispecie della corresponsione di
<differenziali in contanti > senza alcun trasferimento di <titoli>,
essendo allora davvero opportuna una disposizione espressamente
intesa ad avvertire che tuttavia non si tratta di qualcosa che sia
in senso tecnico <gioco> o <scommessa > .E con puntuale
disposizione la norma del Tuf conferma
che nel caso dei contratti in
derivati ( non si
applica l'art. 1933 del codice civile e perciò ) esiste pur sempre
<azione> per il pagamento dovuto . Una attenzione particolare
naturalmente merita la norma di disciplina delle responsabilità conseguenti alla prestazione
dei servizi di
investimento.In passato sia l'ambito delle responsabilità di
impresa che le
questioni di onere probatorio avevano
costituito materia di forti divergenze
di opinioni comunque mancando la necessaria certezza di regime . Ma
il sesto comma dell'art. 23 del Tuf
è norma di preciso
significato disponendo che <nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente > grava sull’operatore professionale l ‘onere
della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta .Vale il criterio di determinazione dei
doveri di comportamento che per ratio
legis del secondo comma dell'art. 1176 del codice civile
qualifica il regime dell'adempimento delle obbligazioni di
chi svolge attività professionale. E il risarcimento dei danni
seguirà appunto quando sia provato il nesso di causalità tra
negligenze professionali e pregiudizio risentito
dall'investitore. Operando nel regime
stabilito dalle norme del Tuf
che si sono segnalate ( e delle altre che con queste fanno sistema)
il contratto di investimento è poi comunque
fattispecie di negozio aperta ai contenuti che di volta in
volta l'autonomia dei privati ritenga di preferire.E si ormai più
volte ricordato in che misura si devono considerare in radice
escluse interferenze nello spazio aperto alle loro libere
determinazioni.Va tuttavia considerata la disposizione della lettera
b )
del secondo comma dell'art. 6 del Tuf
dove si legge che <sentita la Banca d'Italia > ( e
dovendo <tener conto
> delle <esigenze > di
<tutela degli investitori > ) con sue disposizioni
regolamentari la Consob < disciplina (…) il comportamento > delle imprese prestatrici di servizi .E la Consob
ha interpretato la disposizione del Tuf
come norma di sua legittimazione a stabilire regole di
circostanziata integrazione del contenuto dei contratti di
investimento.Da ciò il ruolo di law maker dalla Consob assunto con le prescrizioni del
regolamento 11522 deliberato a
luglio del
1998( poi marginalmente modificato con la deliberazione 13082
dell'aprile 2001). Prescrizioni che a
tutela dell'investitore molto
aggiungono a quanto era previsto dalle norme di fonte primaria. Una
volta precisato che le sue disposizioni
non valgono per la prestazione dei servizi di
<collocamento> e per i servizi accessori diversi dalla
concessione di finanziamenti , l'art. 30 del regolamento deliberato
dalla Consob ricorda
infatti ( e dispone ) che il contratto con l'investitore deve ( i )
specificare quali servizi si offrono
e quali ne sono le <caratteristiche > , ( ii )
stabilire periodo di validità del contratto così come modalità di
suo rinnovo o modificazione
e ( iii ) indicare in qual modo l'investitore
può <impartire > ordini e istruzioni
quanto alle attività da svolgere nel suo interesse. E ancora
la norma regolamentare dispone
che in contratto saranno obbligatoriamente comprese
indicazioni quanto a ( i )
frequenza ,<tipo > e
<contenuti > della documentazione dovuta a rendiconto
delle attività svolte ,( ii ) indicazioni e regole a valere per i
<rapporti di negoziazione , ricezione e trasmissione di ordini
> con riguardo a <costituzione
e ricostituzione di
provvista o garanzia delle operazioni > e infine ( iii ) puntuali
indicazioni relativamente alle <altre condizioni contrattuali>
che si fossero convenute con l'investitore per la prestazione del
servizio > . Anche
se notevolmente diverse
per l'oggetto a veder bene
le prescrizioni regolamentari della Consob si caratterizzano
per l'essere tutte disposizioni di incremento dell'informazione
dovuta all'investitore così
come dei contenuti del
contratto.Sono perciò prescrizioni intese a rendere notevolmente
più forti le garanzie attivate
con finalità di tutela
di quanti entrano in rapporto
con imprese di intermediazione mobiliare senza essere
operatori esperti o
professionals del mercato
finanziario.In questo senso è particolarmente rilevante la serie
delle disposizioni in via regolamentare stabilite
ad integrazione della disciplina normativa dei contratti di
gestione < su base individuale >di portafoglio di investimento
.E anche per essi la Consob ha attivato i suoi poteri di
integrazione regolamentare della
disciplina del
contratto in via primaria
stabilita dalle disposizioni
del Tuf .Disposizioni che pure
al servizio e ai
contratti di gestione
di portafogli di investimento già
applicano una speciale
disciplina in ragione delle maggiori necessità di tutela degli
investitori ..
2.2.
Il contratto di gestione patrimoniale. Le speciali garanzie di investor protection. La gestione per delega, la attività
del gestore svolta < in nome proprio >.
La
speciale disciplina del contratto di gestione di un portafoglio
finanziario ha motivazioni che sono di immediata evidenza. I poteri
che con il contratto si
conferiscono all'impresa di intermediazione e le prestazioni di
servizio che se ne ricevono presentano infatti caratteri
assolutamente particolari .Per la natura stessa del rapporto di
gestione l'investitore consegna infatti all'intermediario denaro (o
denaro e valori ) domandando una allocazione di risorse e una loro
successiva movimentazione che
saranno di caso in caso
diverse ma nella generalità dei casi
comunque caratterizzate da una
ampia discrezionalità dell'agire dell'impresa <gestore
>. Cosa che rende necessaria
una più rigorosa
normativa di garanzia. .E se è vero che
sono poi ampiamente
integrate da disposizioni regolamentari della Consob ( e
disposizioni di sicuro rilievo)
le normative al vertice del sistema si devono all'art. 24 del
Tuf che
ancora una volta speciale
disciplina stabilisce già in punto di forma del contratto. Quale che sia
l'identità dell'investitore e quale che sia il genere di gestione
il contratto dovrà sempre
avere forma scritta
.E se non
vi è < specifica istruzione > per iscritto l’impresa
<gestore > non
può <per conto del cliente > contrarre obbligazioni che lo
impegnano <oltre il patrimonio gestito > .Non è escluso che l’impresa
riceva dal cliente <istruzioni vincolanti in ordine alle
operazioni da compiere>.E l'esercizio dei diritti di voto
relativi agli strumenti finanziari in gestione è regolato nel senso
che <poteri di rapppresentanza> dell'impresa <gestore >
possono darsi soltanto se l'investitore rilascia <procura> per
iscritto e per ogni singola assemblea societaria ,dovendosi
osservare le ulteriori disposizioni del regolamento ministeriale
previsto alla lettera e ) del primo comma dell'art. 24( è un regolamento
ministeriale del tesoro dell '11 novembre <1998 ). Le particolarità
delle fattispecie di gestione di portafoglio motivano poi le
ulteriori prescrizioni della norma del Tuf.
.Molto opportunamente si è
aperto spazio ad una possibile delega di competenze gestorie ad
altra impresa di intermediazione .Ma l’intermediario principale
può delegare ad altri la gestione del portafoglio
finanziario del cliente soltanto se da questi ne riceve
autorizzazione (una volta di più autorizzazione scritta
). E la lettera d
) del primo comma dell'art. 24
comunque assicura
all'investitore facoltà di recesso dal contratto <in qualsiasi
momento > .Da tutto questo un regime
di gestione patrimoniale imperativamente stabilito essendo
< nulli> tutti i <patti contrari alle disposizioni >
dell’art. 24 che in ogni sua parte è norma di forti
garanzie di tutela dell’investitore .E il secondo comma della
norma precisa che la
nullità dei patti contrari <può essere fatta valere solo dal
cliente > . Rilevano
infine ( e molto) le disposizioni stabilite dalla Consob con il
regolamento 11522 del
luglio 1998 ( poi
marginalmente variato ad aprile del 2001 ).A integrazione di quanto
è stabilito per la generalità dei contratti di prestazione di
servizi di investimento, l'art. 37
del regolamento per il
contratto di gestione di
portafoglio prescrive infatti (i)obbligatoria indicazione delle <
caratteristiche > del servizio. E questo significa che il
contratto dovrà espressamente stabilire
quali <categorie > di strumenti finanziari ( e entro
quali limiti di soglia ) possono essere parte dell' asset
allocation entrando
così a far parte del portafoglio in gestione. Allo stesso modo
dovrà essere precisato (ii) qual genere di operazioni sono
consentite con riguardo agli strumenti finanziari di volta in volta
acquisiti ,essendo disposta(iii)
una espressa indicazione di quante non
si possono praticare senza una preventiva
autorizzazione del cliente (e ulteriori precisazioni il contratto
dovrà contenere con riguardo all'impiego di
strumenti finanziari derivati).Dal contratto saranno comunque
escluse penalità in caso di recesso.E saranno indicate eventuali
autorizzazioni alla gestione per delega . In modo
particolare la Consob ha precisato a quali categorie di intermediari
è consentito conferire delega . E quando
non ne è oggetto l'intero
portafoglio (cosa pure possibile ) si dovrà indicare il genere di
strumenti finanziari ,i <settori > di investimento e i mercati
che all'intermediario <delegato > è permesso di utilizzare( e
entro quali limiti di asset allocation ) Anche
quando non sia previsto
un vincolo di <preventivo assenso > del delegante,
le clausole del contratto di delega comunque diranno che
l'intermediario delegato si uniformerà (dovrà uniformarsi) alle
direttive che
periodicamente riceverà. Ancora la Consob ha poi avvertito che in
ogni caso il conferimento di delega sarà
a tempo determinato, dovendosi comunque assicurare
all'intermediario delegante poteri
di revoca e <con
effetto immediato > . Resta comunque stabilito che il
conferimento di delega non
esonera (né limita )la responsabilità dell'intermediario delegante
per quanto possa conseguire alle operazioni finanziarie poste in
essere dall'intermediario delegato,essendo invece discusso
se nei suoi confronti sia consentita azione dell'investitore
gestito (sul modello di ciò si stabilisce al quarto comma dell'art.
1717 del codice civile ). Con
la medesima chiarezza sarà indicata la misura <massima > della leva finanziaria che l'impresa gestore
fosse espressamente autorizzata ad impiegare. Leva finanziaria è un indicatore della esposizione a
rischio del portafoglio in gestione che si deriva
dal rapporto esistente tra ( controvalore delle) posizioni in
strumenti finanziari e (controvalore del ) patrimonio in
amministrazione. E sarà chiaro che se l'intermediario gestore si
avventura in operazioni che impegnano la clientela per importi maggiori del
(controvalore del) patrimonio perciò stesso ne incrementa
pericolosamente le soglie di rischio finanziario.E tuttavia può
trattarsi di operazioni con elevate
chances di guadagno. Si rende quindi necessaria una disciplina
che senza vietare operazioni
di quel genere
stabilisca comunque un
loro regime prudenziale. E questo
spiega sia le
disposizioni regolamentari della Consob
che segnano limiti a quel genere di operazioni
sia le disposizioni
che comunque obbligano
l'intermediario ad informare la clientela
della natura e della entità
del rischio correlato a modalità di gestione
particolarmente esposte al rischio di perdite patrimoniali . E
dovrà essere individuato
un oggettivo <parametro di riferimento > o come si usa dire un
benchmark che
consenta di valutare andamenti
e risultati delle attività di gestione .
Che cosa sia benchmark la Consob ha precisato indicando come
oggettivo <parametro di riferimento >
indicatori finanziari che per essere di
< comune utilizzo > e di provata affidabilità
consentono all'investitore
una razionale valutazione dell'attività dell'intermediario
<gestore>.E all'intermediario si richiede di scegliere come benchmark
indicatori finanziari che
possano essere davvero rappresentativi in considerazione delle
singole tipologie di valori
mobiliari ,delle modalità
di gestione e dei
fattori di rischio .A queste condizioni
il benchmark è congegno che svolge sicuramente una utile
funzione informativa. Ma naturalmente non più di questo.Le
comprensibili aspettative di risultati di gestione all'altezza dei
parametri di suo riferimento (e
se possibile ancor migliori) non sono cosa che
giuridicamente possa rilevare. L'intermediario <gestore
> proverà a
conseguire risulti di gestione capaci di corrispondere al benchmark o a fare anche meglio .Sarà
tuttavia chiaro che andamenti di gestione inferiori al
benchmark di per sé non configurano una sua responsabilità ,le
sue essendo per così dire obbligazioni
< di mezzi > e certo non obbligazioni (né garanzie ) <di
risultato > . Con
speciale riguardo alla gestione di portafoglio
sarà infine il
caso di portare attenzione al secondo comma dell'art. 21 del
Tuf . Ne risulta
infatti stabilito che <nello svolgimento dei servizi>
quando vi sia <previo
consenso > rilasciato per iscritto<le imprese di
investimento> così come <le
banche > e < le società di gestione del risparmio >
pur operando per
conto del cliente possono tuttavia
agire in nome proprio
.E considerato che l'intestazione a sé
dei valori di
patrimonio della clientela è carattere distintivo delle gestioni di
portafoglio praticate da società
fiduciarie molto si è discusso in punto di definizione della
logica di sistema espressa dalla norma del Tuf.
A far chiarezza comunque provvedono le precise differenze tra le
indicate fattispecie.Proprietà e intestazione a sé degli strumenti
finanziari alle società fiduciarie sono consentite per l'intera
durata del rapporto di gestione patrimoniale.Una volta concluse le
loro prestazioni di servizio di negoziazione < imprese di
investimento >,<banche >e <società di gestione del
risparmio> che agiscano in
nome proprio devono invece
immediatamente trasferire al cliente la titolarità dei
valori mediante la relativa intestazione in suo nome.
3 . Le regole
di svolgimento delle attività
di intermediazione mobiliare. Dalle norme del Tuf
alle prescrizioni
regolamentari della Consob.
3.1.
L'agire secondo regole di trasparenza e correttezza
professionale .Il criterio di sana e prudente gestione.
Alle necessarie garanzie di
tutela degli investitori provvedono disposizioni che al loro
vertice hanno le norme degli artt. 21 a 25 del Tuf.
E ad esse una volta di più occorre guardare nella prospettiva
indicata dalla basic rule
del primo comma dell'art. 5 ,che come si ricorderà alle
discipline di pubblica vigilanza assegna come scopo la trasparenza
e la correttezza così
come la sana
e prudente gestione delle attività dei <soggetti abilitati> .
E tutto questo <avendo riguardo > appunto alla < tutela
degli investitori > ma anche < alla stabilità ,alla
competitività e al complessivo
<buon funzionamento del sistema finanziario >.Per
conseguire un risultato utile occorreva
perciò apprestare un ordinamento di settore che se doveva
muovere da puntuali discipline dei contratti di investimento al tempo stesso rendeva
poi indispensabili precise
regole dell'agire di impresa a loro volta
necessariamente integrate
da un rigoroso regime di separazione
del patrimonio dei singoli investitori da qualsiasi altro. Anche per questa parte di materia
il legislatore degli anni Novanta ha scelto di impiegare il modello
della normazione pluralista. Si
sono stabilite regole di principio a valere per qualsiasi attività
di prestazione di servizi finanziari, e insieme con queste
disposizioni invece riferite alle particolarità di singole
attività di intermediazione mobiliare.E in ogni caso operano norme
primarie del Tuf che
ancora una volta tuttavia
rinviano ai poteri e alle responsabilità di normazione secondaria
delle autorità di pubblica vigilanza .Ne risulta perciò
configurato un regime multiforme e sempre aperto a possibili
integrazioni ,che sarà bene considerare muovendo dalla serie dei criteri
generali di comportamento prescritti dall'art. 21 del Tuf
,dove si stabilisce che cosa è obbligo
per tutti i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di
investimento (o a loro <accessori> ). Derivando regole
dalla basic rule dell'art.
5 nuovamente la lettera a) del
primo comma dell'art. 21 avverte che tutti i soggetti abilitati alla
prestazione di servizi devono <comportarsi con diligenza
,correttezza e trasparenza > sia <nel'interesse dei
clienti> che <per l'integrità dei mercati > . E già la
lettera b )della medesima
norma accresce
la serie dei doveri di
diligenza dell'agire professionale precisando che <dai
clienti > si devono <acquisire > tutte le informazioni
necessarie per curare al meglio il loro portafoglio,così come si
integrano le prescrizioni di
correttezza e di
trasparenza disponendo
che sia sempre garantita una <adeguata
informazione > degli investitori per
ciò che riguarda la loro posizione finanziaria . Quanto poi
alla integrità dei
mercati sarà chiaro in
che misura ad essa le imprese di intermediazione
concorrono uniformandosi
(ovendosi uniformare ) nel
modo indicato dalla Consob alle
<regole di funzionamento dei mercati in cui > di volta in
volta si trovano < ad operare >. E già in questo senso il
regolamento 11522 deliberato dalla Consob a luglio del 1998 presenta
caratteri di particolare rilievo. Si sono
operate le necessarie distinzioni.Una cosa è infatti la condizione
dell'investitore outsider
,l'investitore <risparmiatore> che
non ha esperienza professionale
di mercati finanziari ( e ne ignora le
sofisticazioni e le insidie ). Altra cosa la presenza di
mercato degli investitori professionals
qualificati appunto
da una professionalità
che consente di avvalersi delle competenze utili per assumere
decisioni razionali.Già il secondo comma dell'art. 6 del Tuf
avvertiva che <sentita la Banca d'Italia> compete alla
Consob attivare discipline regolamentari espressamente intese
a distinguere tra diversi generi di investitore,e perciò a
stabilire quali sono le reali <esigenze > di <tutela
degli investitori> naturalmente
ritenute <differenti
> in considerazione
della loro soggettiva
identità e della loro posizione di mercato.E guardando appunto a
<qualità > e ad <esperienza professionale > di talune
categorie di soggetti ( per così dire particolarmente
<esperti > ) ,con il suo regolamento dell'
1998 la Consob ha identificato
come operatori
qualificati una
ampia serie di investitori di elevata professionalità Per essi è stabilito
che non si applicano le
prescrizioni regolamentari dalla Consob disposte invece a
speciale protezione degli investitori <risparmiatore > . Quali
operatori di mercato finanziario sono da considerare
professionalmente qualificati
si legge all'art. 31 del regolamento 31. E per fare soltanto un
esempio si pensi alla
<società > o <persona giuridica > che sia <in
possesso di una specifica competenza ed esperienza > appunto
<in materia di operazioni > relative a < strumenti
finanziari > .A tutela dell'investitore outsider
sprovvisto di qualità professionali operano invece numerose
regole di salvaguardia .Hanno particolare rilievo già le
disposizioni regolamentari
che assegnano più circostanziati contenuti alle clausole generali
di diligenza ,correttezza e trasparenza .A veder bene
la norma della lettera a ) del primo comma dell'art. 21 di per sé semplicemente
rinvia a regole e doveri che comunque derivano da espresse e
generali prescrizioni del codice civile.E se la norma del Tuf
ha una sua ragion d'essere è appunto perché con essa
diligenza, correttezza e obbligo di disclosure diventano principi di riferimento per gli
interventi di pubblica vigilanza della Consob e perciò spazio
aperto a sue ulteriori e
più stringenti normative di genere regolamentare. Si
pensi alla disposizione del regolamento 11522 che impegna ad
<acquisire > dai clienti le informazioni necessarie per
servire al meglio i loro interessi, essendo dovere professionale
dell'intermediario richiedere <notizie
> quanto alla loro esperienza di investitore <in strumenti
finanziari > e alla loro situazione
patrimoniale anche
con riferimento
a propensioni <al rischio > e ad
<obiettivi > di portafoglio.Naturalmente sono poi
della maggior importanza
le questioni di
< misura > e di
< soglia > del rischio
finanziario .E l'art. 28 del regolamento della Consob avverte che
gli intermediari non
possono <effettuare o consigliare operazioni (…) se non dopo
aver fornito all'investitore > informazioni <adeguate >
quanto a <natura >,<implicazioni>e per l'appunto
<rischio > dell'investimento.Dovranno
in ogni caso( e obbligatoriamente )consegnare documenti di preciso
contenuto informativo.Ma questo è soltanto un punto di particolare
emersione dei doveri di comportamento imposti dalla Consob che
talvolta ha
spinto molto avanti i poteri di law
making , talvolta privilegiando
una formulazione delle sue prescrizioni
con tutti i caratteri di
intenzionale indeterminatezza delle
regole clausola generale . In questo senso
sono molto indicative le disposizioni regolamentari dell'art. 26 che
se impegnano ad operare nel modo che meglio consente di
contenere i costi a carico
dell'investitore al tempo stesso domandano all'intermediario di fare
quanto occorre per <ottenere> da ogni servizio di investimento
< il miglior risultato possibile > .Disposizioni che una volta
di più per
l'intermediario valgono da generale richiamo all'osservanza
dell'intera serie dei doveri
professionali nell'adempimento delle sue obbligazioni.Naturalmente
si tratta di doveri che tuttavia
continuano pur sempre ad essere obbligazioni di corretto ed
efficiente agire di impresa e non garanzia di un guadagno . Continuano perciò
ad essere come si usa dire in linguaggio da giuristi
obbligazioni < di mezzi > e certamente non obbligazioni <di risultato> .Ma si configurano
pur sempre obbligazioni di consistente rilievo se ad esempio
si guarda alle regole di protezione degli investitori
significativamente espresse con la lettera e)
del primo comma dell'art. 21. La norma
impegna infatti ad uno <svolgimento > della prestazione
di servizi caratterizzato da un agire di impresa che deve essere indipendente
e tutto nel segno della sana e
prudente gestione ,al
tempo stesso
prescrivendosi <
misure > di doverosa <salvaguardia dei diritti dei clienti sui
beni affidati > all'
operatore professionale ..E già in questo senso molto importa
la disposizione della lettera
d) della medesima
norma.Con essa si impegnano le imprese di servizi finanziari a
destinare loro <risorse> e ad attivare < procedure > ,
perciò a configurare assetti
organizzativi e aziendali davvero in linea con le dovute garanzie di
efficienza nello
svolgimento dei servizi .Risultato da conseguire anche mediante
uffici ed apparati di controllo
interno da congegnare secondo il modello e le regole che si
indicano all'art. 57 del regolamento 11522 deliberato dalla Consob a
luglio del 1998 Si provvederà
mediante la nomina di un responsabile della
funzione di controllo chiamato a verificare in via continuativa
la conformità dell'agire di impresa alle disposizioni di
legge e alle normative di fonte secondaria. Sarà poi suo compito in
via continuativa tener
informati <consiglio di amministrazione > e < collegio
sindacale > della società. Qualora riscontri irregolarità ( e
<gravi > irregolarità ) il responsabile del controllo interno
<ne riferisce > e <immediatamente > al collegio
sindacale che in osservanza della disposizione
del terzo comma dell'art. 8 del
Tuf segnalera <senza indugio > a Consob e Banca d'Italia
le irregolarità riscontrate .Ne conseguono evidenti incrementi
delle garanzie di tutela degli investitori in linea generale
indicate dal principio di sana e prudente gestione dei portafogli
amministrati.E al tempo stesso policies
fortemente orientate nella direzione dei valori di
<buon funzionamento del sistema finanziario > e di
<integrità dei mercati >
che già l'art. 5 del Tuf ma
poi ancora il primo comma dell'art. 21
come si ricorderà pongono al vertice dell'intero ordinamento
di settore .
3.2.
Principio e garanzie della separazione patrimoniale .La
disciplina delle
situazioni di conflitto di interessi
Le iniziative di self
regulation del mondo professionale
Massimamente rileva infine la norma dell’art. 22 che
stabilisce inderogabile principio di separazione
patrimoniale .Si
tratti della prestazione di servizi di investimento oppure invece di
servizi <accessori > ,gli strumenti finanziari e <somme di
denaro > dell’investitore a qualunque titolo <detenute >
dall'operatore professionale costituiscono
patrimonio a tutti gli effetti
separato e distinto dal patrimonio dell’intermediario < e da
quello degli altri clienti > dell’impresa,con le conseguenti
garanzie di tutela espressamente indicate già dal primo comma della
norma.Su quanto è appartenenza del singolo investitore non sono
infatti ammesse <azioni
dei creditori dell’intermediario o nell'interesse degli stessi
> ( né azioni dei creditori del soggetto che fosse
depositario dei valori).E le azioni
dei creditori dei singoli clienti < sono ammesse nei limiti del
patrimonio di proprietà di questi ultimi >.Ancora l’art. 22
del Tuf al suo terzo comma
avverte infine che
soltanto il consenso manifestato per
iscritto legittima l’intermediario ad utilizzare <nell’interesse
proprio o di terzi > strumenti finanziari dell’investitore o
sue <disponibilità
liquide> a qualsiasi titolo detenute.
Si precisano così i contenuti di un regime di separazione
patrimoniale che come si è visto è (i) integrale
separazione del patrimonio degli investitori dal patrimonio
dell'intermediario,e al tempo stesso (ii )separazione
del patrimonio del singolo
investitore dal patrimonio di tutti gli
altri investitori .Ne risulta
una disciplina di indispensabile prevenzione del rischio di
confusioni di patrimonio tanto più
rilevante nell'eventualità di situazioni di insolvenza
dell'impresa che non
devono pregiudicare la posizione finanziaria dei suoi clienti.Ma per
fare maggior chiarezza si leggano
gli artt. 56 e 57 del
Tuf .E in prevenzione del rischio di
confusione di patrimoni opera anche la norma dell'art. 168 del Tuf
( che come si
ricorderà ancora più avanti )
agisce con tutta la forza delle sanzioni di carattere penale.
Chi viola le
disposizioni <concernenti la separazione patrimoniale > allo
scopo di procurare < a sé o ad altri > un <ingiusto
profitto > è punito con l' arresto
e con l' ammenda
che la norma stabilisce
non essendo comunque escluso <che il fatto costituisca > altra
e più grave fattispecie di reato.
Completa la serie dei
principi generali di tutela dell'investitore quanto l'art. 21 del Tuf
stabilisce in materia di conflitto
di interesse ,inteso come tale lo stato di cose che si determina
quando l'interesse dell'intermediario o interessi di altri che lo
trovano sensibile entrano per l'appunto in conflitto con le
aspettative e le esigenze di primaria tutela degli interessi della
clientela. Stato di
cose che si determina con inevitabile frequenza
quanto più l'industria dei servizi finanziari diventa
sistema di imprese appartenenti ad un
gruppo di imprese e
che operano come operatori <
polifunzionali > . E per fare soltanto un esempio ma davvero
emblematico si pensi al rischio che
l'appartenenza di gruppo
e perciò l'interesse del gruppo societario di appartenenza
suggeriscano all'intermediario di collocare nel portafoglio
della clientela strumenti finanziari di una delle società del
gruppo anche quando non
fossero necessariamente quelli i titoli
preferibili O ancora si pensi
all'impresa di intermediazione polifunzionale che essendo parte di un consorzio di
collocamento di valori mobiliari ma al tempo stesso < gestore
> delle
posizioni patrimoniali di una clientela di risparmiatori ha
un interesse a collocare titoli talvolta in possibile conflitto con
l'interesse della clientela a riceverne altri
di diverso genere. Le situazioni di conflitto di interesse
che sono assai varie (e molto numerose ) costituiscono problema
grave per ogni sistema di economia finanziaria ,dovunque essendo
perciò fortemente avvertita la stringente necessità di una
normativa di protezione degli investitori. Anche in presenza di
possibili situazioni di conflitto di interesse la correttezza
dell'agire professionale è
quanto il Tuf indica come
obbligato modello di comportamento degli intermediari .E come si
preciserà più avanti si rendono indispensabili discipline a misura
delle singole fattispecie. L'intera
materia trova tuttavia regole generali alla lettera c
) del primo comma dell'art. 21
che domanda prevenzione dei conflitti di interesse , e quando comunque
si determinano situazioni di tal genere
domanda garanzie
di trasparenza e di equo
trattamento delle posizioni di portafoglio
della clientela.In prevenzione delle situazioni di conflitto
di interesse la norma del Tuf prescrive la attivazione di assetti organizzativi
espressamente intesi a <ridurre al minimo > l'eventualità del
loro verificarsi. E chinese
walls ,muraglie cinesi è la formula di estrema sintesi
di comune impiego per indicare le possibili modalità di
separazione organizzativa di rami di impresa
e di servizi in qualche
misura considerate capaci di interrompere i flussi di
contatto tra operazioni finanziarie così spesso all'origine di un
agire in conflitto di interessi L'esperienza
tuttavia insegna che il rendimento di strumenti di prevenzione così
congegnati è inevitabilmente limitato.E una volta considerata
impraticabile la via di una drastica
policy di altro genere anche il legislatore del
Tuf a tutela degli
investitori doveva
necessariamente assegnare ruolo principale alle garanzie di
trasparenza. Da ciò l'obbligo di informare dell'art. 21 che impegna
l'intermediario a fare chiarezza quanto occorre per rendere
l'investitore consapevole del configurarsi di situazioni di
conflitto di interesse. Ad
integrazione della disciplina del
Tuf ancora una volta è intervenuta la Consob con una
disposizione regolamentare (l'art. 27 del regolamento 11522 )che se
impegna l'intermediario a < vigilare > per identificare
possibili situazioni di conflitto di interesse al tempo stesso
stabilisce norme di divieto.Operazioni in conflitto di
interesse sono infatti vietate se l'intermediario non ha informato
e <per iscritto > l'investitore della <natura > e della
<estensione > del suo confliggente interesse , ricevendo dal
cliente un consenso
all'operazione che dovrà anch'esso essere formulato <per
iscritto >. Quanto
all'agire in modo da assicurare l' <equo trattamento > della
clientela preteso dall'art. 21 del Tuf, la normativa regolamentare della Consob avverte che
in ogni caso
l'intermediario è tenuto ad <astenersi > da modi di procedere
che possano <avvantaggiare un investitore > a danno di
altri .Ma come si sarà compreso il problema
del conflitto di interessi è nel numero di quelli che
mettono a dura prova qualsiasi normativa di prevenzione e di
(adeguata) tutela di
chiunque consegni
denaro al mercato finanziario .Con ogni evidenza
si tratta di problema che
a tutt'oggi non ha trovato soluzioni
davvero convincenti dovendosi tener presente anche la serie delle
questioni che pure in
queste pagine sarà possibile soltanto segnalare . E per fare
già da adesso un
riferimento di particolare rilievo, si pensi
alle informazioni e alle valutazioni di mercato offerte dagli
analisti finanziari , che
così spesso si sono rivelate lontane dalla necessaria indipendenza
e obiettività di giudizio ( da ciò la preoccupata attenzione della Consob e di
recente le iniziative di Borsa italiana s.p.a. intese
ad accrescere la soglia di affidabilità degli <studi>
e delle <raccomandazioni> che gli analisti
finanziati indirizzano al mondo degli investitori ). Considerato in che
misura una evoluta industria dei servizi finanziari deve il suo modo
di essere anche a quanto è prassi e senso
di responsabilità istituzionale dei suoi partecipanti , sarà
infine chiaro in che misura possono rilevare discipline di
self regulation degli operatori di mercato mobiliare.Si pensi al
master agreement elaborato dall' Isda
con riguardo al regime dei contratti su derivative
products . O in
tutt'altra prospettiva di analisi si pensi alla serie dei codici
deontologici e alle conseguenti normative di self
regulation anche nel nostro paese ormai operanti in numerosi
ambiti dell'industria dei servizi finanziari .Normative che
naturalmente non presentano
tutti i punti forza delle disposizioni di legge, e tuttavia non di
rado assistite da un consistente apparato di provvedimenti a
carattere sanzionatorio ( che sia pure in via breve sarà più
avanti il caso di passare in rassegna ,quanto meno con riguardo alle
esperienze di regolazione del comparto maturate da Assogestioni,Assoreti
e altri ancora) .
4.
La garanzia
costituzionale di tutela del risparmio. Assetto organizzativo
,modelli operativi e finalità delle funzioni di pubblica vigilanza
.
4.1.
Vigilanza regolamentare,vigilanza informativa,vigilanza ispettiva.Le
competenze della Banca d'Italia, le competenze della Consob.
Se
molto possono rilevare anche discipline
di self regulation
dell'industria dei servizi finanziari ( da sempre presenti in
numerosi paesi a capitalismo maturo)
, sarà tuttavia chiaro che il
grado di consistenza delle misure di
protezione degli investitori pretese dalle norme di costituzione
economica ,e segnatamente dal secondo
comma dell'art. 47 (dove imperativamente si domanda tutela del
risparmio e < in tutte le sue forme > ) è
comunque una variabile
dipendente dalle forme e dalle modalità del controllo
pubblico.E a loro protezione ma
anche per assicurare i risultati di <competitività > e
<buon funzionamento del sistema finanziario >
richiesti dal primo comma dell'art. 5 del Tuf
operano come strumenti
forti e su scala
generale le funzioni e gli
interventi di vigilanza di Banca d'Italia e Consob, che nel senso
già precisato
sarà volta a volta vigilanza regolamentare
,vigilanza informativa
o vigilanza ispettiva nel
senso precisato dagli artt. 6 a 12 del Tuf
.
Regola
la materia una
ripartizione di competenze che come
si sa non è per
soggetti ma per funzioni secondo
le regole di sistema stabilite già dalle norme del secondo e terzo
comma dell’art. 5 .Una
cosa è infatti la stabilità
finanziaria delle imprese di intermediazione.Altra
cosa la trasparenza
e correttezza del loro agire.
E si tratti di enti creditizi o di altre imprese di
intermediazione finanziaria sarà
la Banca d’Italia a svolgere le
funzioni di vigilanza necessarie
sia per il < contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni >sia quanto alla
stabilità
patrimoniale degli operatori di mercato mobiliare . Si tratti di
enti creditizi o di altre imprese intermediarie
sarà invece la Consob a vigilare sull’osservanza delle
regole di trasparenza e di correttezza.Quale
che ne sia l’oggetto (e per quanto possano essere incisive
le forme di controllo documentale ) sono poi del maggior
rilievo i poteri di vigilanza ispettiva che a Banca d’Italia e a
Consob competono con tutta la estensione di campo indicata
dalle precise disposizioni dell’art. 10 del Tuf. Le
attività di vigilanza regolamentare che competono alla Banca d'Italia
hanno tutta la estensione di campo indicata dal primo comma
dell'art.6. Disposizioni regolamentari occorrono per stabilire
requisiti di <adeguatezza
patrimoniale dell'impresa > , regime di contenimento del rischio
<nelle sue diverse configurazioni > ma anche quanto riguarda
<le partecipazioni detenibili> ,l'organizzazione
amministrativa e contabile cosi' come il sistema dei controlli <
interni> all'impresa .Allo stesso modo disposizioni regolamentari
della Banca d'Italia si rendono necessarie per l'ulteriore serie
degli oggetti di disciplina indicati
dalla norma del Tuf. Norma nel segno di una ampia
delegificazione perché l'ambito dei poteri normativi della
Banca d'Italia ne risulta molto più esteso di quanto non fosse in
passato.E più di una enumerazione di singole parti di materia
ancora una volta interessa segnalare le finalità generali della
funzione di vigilanza .Compito di Banca d'Italia infatti non è
disporre regole di struttura del mercato mobiliare (che deve trovare
da sé i suoi migliori assetti ) ma
precostituire strumenti di
garanzia della
<sana e prudente gestione > delle imprese dell'intermediazione
finanziaria. E questo
è per l'appunto ciò
che con formula di estrema sintesi si indica come vigilanza prudenziale.
Le normative regolamentari di questo oggetto sono assai complesse e
rendono di volta in volta necessarie singole analisi di
comparto che in queste pagine naturalmente non è possibile
svolgere.Ma per quanto riguarda la vigilanza prudenziale
sulle Sim sarà bene
segnalare il particolare rilievo delle disposizioni del
provvedimento dell'agosto 2000 . Appunto in funzione prudenziale le
sue disposizioni applicano infatti speciali coefficienti
espressamente intesi a garantire che l'impresa di intermediazione
presenti consistenze di patrimonio realmente commisurate ai fattori
di rischio caratterizzanti
la sua attività. Ne conseguono
decisive garanzie di tutela degli investitori
già in grande evidenza se ad esempio
si pensa al rischio di
posizione che sempre grava sulle
Sim per le continue variazioni
di prezzo degli strumenti finanziari e per il mutevole andamento dei
mercati ,al rischio di
controparte (che la
controparte non adempia le sue obbligazioni ) o al rischio
di cambio .E sarà chiaro che adeguata protezione
dell'investitore si ha soltanto se (la Banca d'Italia vigilando)le
consistenze patrimoniali della Sim sono tali da assicurare
la dovuta <copertura
> degli indicati fattori di rischio (e di altri ancora ). Le attività di vigilanza regolamentare
che competono invece alla Consob sono indicate dal secondo comma
dell'art. 6.Ancora una volta secondo principio di delegificazione
alla Consob si è
domandato di disciplinare le
<procedure (…) relative ai servizi prestati > così come
<la tenuta >delle <
evidenze degli ordini> e delle
< operazioni effettuate >. Ma si è domandato anche di
stabilire modelli di
<comportamento > imprenditoriale da osservare <nei rapporti
con gli investitori> ,essendo in modo particolare segnalate
sia la necessità di regole capaci di ridurre
al minimo i sempre possibili
conflitti di interesse sia l'esigenza
di assicurare che
il servizio di gestione patrimoniale si svolga nel modo più
congeniale alle posizioni di portafoglio
e agli <obiettivi> della clientela.Alla Consob si
domandavano infine circostanziate discipline di regolamentazione di
<obblighi> e < flussi > informativi.Da tutto questo
le normative deliberate
dalla Consob che già si sono variamente riferite .E policies
di tutela degli investitori e della< integrità > del mercato
che trovano puntuale riscontro nelle norme del Tuf dove si dispone in materia di interventi sui soggetti
abilitati e di vigilanza informativa
. Quanto
ai possibili interventi sui
soggetti abilitati (e sempre nell'ambito delle loro diverse
competenze ) per disposizione dell'art. 7 le autorità della
pubblica vigilanza possono ( i) convocare amministratori,sindaci e
dirigenti delle imprese vigilate ,(ii) ordinare la convocazione dei
loro organi collegiali <fissandone l'ordine del giorno<,(iii)procedere
direttamente alla convocazione quando ciò si renda
necessario .Quanto ai poteri di vigilanza
informativa conferiti a Banca d'Italia e
a Consob l'art. 8 del
Tuf è norma diel più ampio contenuto.Ai <soggetti >
vigilati Banca d'Italia
e Consob possono infatti domandare (i) la < comunicazione di dati
e notizie> così
come (ii) la <trasmissione di atti e documenti >, essendo
potere delle authorities
stabilire modalità e termini dei relativi adempimenti.E
considerato che le imprese di intermediazione operano in regime di
revisione contabile i medesimi poteri la Banca d'Italia e la Consob
possono senz'altro esercitare <nei
confronti della società incaricata >. Il terzo e quarto comma
dell'art. 8 indicano poi quali doveri di informazione comunque
gravano sul collegio
sindacale dei <soggetti vigilati > e ancora sulla società incaricata della revisione
contabile.E già si sa che l'art. 10 delTuf
offre ampio spazio agli interventi di vigilanza ispettiva.
<
Per le materie di rispettiva competenza> e <in armonia con le
disposizioni comunitarie > Banca d'Italia e
Consob possono sempre intervenire
<presso i soggetti abilitati >
alla prestazione di servizi di investimento avviando
procedimenti di ispezione.E nello svolgimento delle loro attività
di vigilanza ispettiva possono domandare <la esibizione di documenti
> così come <il compimento degli atti ritenuti necessari
>.Il secondo comma dell'art. 10 impegna
<ciascuna autorità > a comunicare le ispezioni
disposte <all'altra autorità> ,che a sua volta è
iimmediatamente legittimata a richiedere una integrazione degli
accertamenti <su profili di propria competenza >.Avvalendosi
della disposizione del terzo comma della norma , per quanto sia
considerato utile al miglior svolgimento delle loro attività
di genere ispettivo Banca
d'Italia e Consob domanderanno alle competenti autorità di Stati comunitari di provvedere agli accertamenti da attivare
sul loro territorio .Ma si legga anche quanto precisa il
quarto comma dell'art. 10 e che cosa il suo quinto comma stabilisce
con riferimento alla possibile cooperazione delle autorità di
vigilanza di Stati extracomunitari
.
4.2.
Imprese finanziarie e fenomeni di
gruppo. La cooperazione tra le istituzioni di pubblica
vigilanza. Il regime delle norme di diritto penale.
Considerato in che misura
anche l’economia finanziaria è
settore di impresa dove
è dominante il fenomeno di gruppo, sarà poi il caso di
riservare particolare attenzione alle norme (degli artt. 11 e 12 )
,dove si guarda alla composizione del gruppo di appartenza dell’impresa
finanziaria e si stabiliscono disposizioni
appunto per la
vigilanza sul gruppo .Ma vi è di più perché
dominante è comunque la figura dell’operatore polifunzionale che offre al mercato del risparmio una
serie integrata di servizi di investimento, svolgendo una attività
di intermediazione sempre più spesso di oggetto e dimensioni
sovranazionali. In questo senso se pure ancora esistono sono ormai
marginali le imprese di intermediazione di diverso genere . E lo
scenario dei mercati finanziari di inizio secolo segnala tutta la
complessità e la urgenza di problemi di pubblica vigilanza in larga
misura ancora lontani da una sufficiente considerazione. Si rendono
in ogni caso necessarie modalità di svolgimento della pubblica
vigilanza capaci di integrare le forze delle singole amministrazioni
chiamate a funzioni di controllo. Ad
indicare con regole di principio generale
le dovute modalità di cooperazione
tra istituzioni che svolgono funzioni di controllo
sul sistema dell’economia finanziaria provvede l’art. 4
del Tuf , che <al fine
di agevolare le rispettive funzioni > impegna a collaborare <
tra loro , anche mediante scambio di informazioni > Banca d'Italia e Consob attivando un continuum istituzionale
che allo modo
doro riguarda tuttavia anche Isvap, Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e Ufficio italiano dei cambi. Ma questa enunciazione
di principio è soltanto punto
di vertice di un ordinamento di settore che in ogni sua parte
si caratterizza ormai per una medesima linea di politica del
diritto .Se è vero che ogni authority
vigila sull'osservanza delle
disposizioni <regolanti le materie > di sua <competenza
> ,il quinto comma dell’art. 5 del
Tuf stabilisce infatti che
comunque <la Banca d’Italia e la Consob operano> e devono
operare in modo coordinato,
dovendosi reciprocamente dare<
comunicazione> dei provvedimenti assunti e <delle
irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di
vigilanza >. La disciplina
del Tuf
ha poi speciale rilievo
per la parte dove si prefigurano forme di cooperazione e di <
scambio di informazioni > alla scala sovranazionale
ormai assolutamente indispensabili in tempi di irreversibile
<globalizzazione > e <mondializzazione
>del maggior numero dei comparti
dell’economia finanziaria.Già il secondo comma dell'art 4
impegna Banca
d'Italia e Consob a <collaborare con < le autorità > dei
singoli Stati comunitari e
con < le autorità >
dell'Unione Europea >
per tutto quanto possa <agevolare
> lo svolgimento delle
<rispettive funzioni >.E
per la Banca d'Italia il nono comma della norma
prefigura forme di collaborazione con le autorità di
vigilanza di altri Stati comunitari per le funzioni di pubblico
controllo da esercitare <su base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in più paesi >. Alle iniziative di cooperazione
con autorità di Stati extracomunitari
la norma del Tuf si
riferisce con la
disposizione del suo
terzo comma.
A completare lo scenario
di insieme degli
strumenti di pubblica
vigilanza provvedono poi le
norme che a tal fine impiegano gli strumenti forti del diritto
penale. Guardando a
imprese di intermediazione e loro
attività di mercato il legislatore degli anni Novanta anche
in questo senso ha privilegiato policies di maggior rigore . Da ciò un ordinamento di settore dove si
considerano criminosi e conseguentemente si puniscono con
sanzioni penali i comportamenti
devianti che si
descrivono agli att. 166 a 171 del Tuf. Configura reato di abusivismo
che si punisce severamente l’agire di chi < senza esservi
abilitato > svolga
servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio
oppure operi mediante tecniche di comunicazione a distanza o ancora
integri una della altre fattispecie di reato dell’art. 166 .E
<salvo che il fatto costituisca reato più grave > si
puniscono con le sanzioni dell’art. 174 i comportamenti di
ostacolo alll’esercizio delle funzioni che competono alle
autorità di pubblica
vigilanza.Anche le norme del Tuf
in più di un caso non si sottraggono al rischio
già segnalato come grave punto di caduta per la generalità delle
norme penali che rinviano a norme extrapenali
quando non sono (come spesso accade)
discutibili norme in
bianco .Ma meritano convinto
consenso le disposizioni che adesso finalmente configurano come
illecito penale la
gestione infedele e l’agire in modo tale da determinare
confusione di patrimoni.
< Salvo che il fatto costituisca reato più grave> per
disposizione dell’art. 167 del Tuf
integra la fattispecie della
gestione infedele l’agire
dell’intermediario che
nella prestazione del <
servizio di gestione di portafogli di investimento su base
individuale> oppure del < servizio di gestione collettiva del
risparmio > viola le disposizioni regolanti il conflitto di
interesse , ponendo in essere operazioni
< che arrecano danno agli investitori> e ciò < al
fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto >. Sempre che il suo
comportamento non configuri reato < più grave > incorre poi
nell’illecito di confusione
di patrimoni sanzionato
dall’art. 168 <chi
> sempre < al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto> arreca danno agli investitori
violando le disposizioni che impongono l’osservanza del
principio di separazione tra loro portafoglio finanziario e altre
posizioni patrimoniali .E ancora una volta
possono integrare la fattispecie di reato
sia l'esercizio di servizi di investimento sia le
attività di
gestione collettiva del risparmio (così come
i comportamenti devianti in caso
di custodia di
< strumenti finanziari >
e di < disponibilità liquide> ). 5.
Irregolarità e situazioni di crisi dell'impresa.L'amministrazione
straordinaria,le procedure concorsuali. I sistemi di indennizzo
degli investitori.
Parte necessaria della disciplina delle imprese dell'<industria
dei servizi finanziari > è
infine la disciplina delle situazioni che variamente denotano punti
di caduta e crisi
dell'impresa di intermediazione mobiliare.E si pensi in modo
particolare alle fattispecie di possibile insolvenza dell'impresa
con tutti conseguenti problemi di avvio delle dovute < procedure
concorsuali> .Per il
caso della banca
che svolga attività di mercato mobiliare si applicano le norme del
<titolo quarto > del Tub
che dall'art. 70 all'art. 105 è
per l'appunto <disciplina delle crisi> dell' impresa bancaria
a valere per la generalità degli enti creditizi .Nel caso delle
altre imprese di mercato mobiliare
opera invece una speciale disciplina del
Tuf che sarà bene conoscere.Ma la discplina del Tuf
non è soltanto speciale
disciplina delle fattispecie di insolvenza .Se era necessario
stabilire normative di regime per questa eventualità al tempo
stesso era infatti necessario dare regime ad
una intera serie di altre
situazioni con caratteri di criticità.Situazioni
molto diverse tra loro e regolate dal
Tuf con
disposizioni meritevoli di particolare attenzione.
Si pensi al caso di possibili
violazioni delle
disposizioni regolatrici della
attività delle imprese di intermediazione.Si tratti di banca o di
altro intermediario di mercato mobiliare
si deve <porre
termine a tali irregolarità >. E questo è il fine che il primo
comma dell'art 51 del
Tuf assegna ai
provvedimenti ingiuntivi che
competono a Banca d'Italia e Consob < a ciascuna per le materie
di propria competenza >.La medesima norma al secondo comma
dispone poi che <sentita l'altra autorità > Banca d'Italia e
Consob possono vietare l'avvio di nuove operazioni o nuove attività
quando ciò si rende necessario e urgente a tutela degli investitori
o ancora se <le violazioni commesse> possono
<pregiudicare<interessi di carattere generale >.Si applica
una disciplina delle
ingiunzioni che riguarda intermediari nazionali e imprese
extracomunitarie, per gli intermediari comunitari essendo stabilita
speciale disciplina dalla disposizione dell'art. 52 del Tuf. E con
riguardo a Sim e a società di gestione del risparmio (ma anche a Sicav) la norma dell'art. 53 stabilisce speciale regime
di salvaguardia per il caso di situazioni che espongano a pericolo
investitori o mercati. E' competenza (e
responsabilità) del presidente della Consob ordinare in via di
urgenza la sospensione di organi di amministrazione dell'impresa
,dovendosi perciò nominare un commissario che ne assume la gestione
<per un periodo massimo
di sessanta giorni >.Per parte loro ulteriori disposizioni
del Tuf dispongono
misure cautelari con riguardo all'offerta di mercato di
Oicr esteri(che si leggono all'art. 54 ) e all'attività dei
promotori finanziari (applicandosi le prescrizioni dell'art. 55).
Particolare attenzione occorre poi riservare
alla disposizione dell'art. 56 del
Tuf che con riguardo a Sim
e società di gestione del risparmio(ma anche alle Sicav) disciplina
il caso di gravi violazioni di norme,gravi irregolarità
nell'amministrare o infine <gravi perdite del patrimonio >
dell'intermediario.E a queste eventualità si aggiunge
l'eventualità di motivata istanza di scioglimento avanzata da
organi della società(o del commissario nominato ai sensi dell'art.
53 ). In situazioni
di tal genere su proposta della Banca d'Italia o della Consob
compete al Ministero del Tesoro <disporre con decreto >
appunto lo <scioglimento > di consiglio di amministrazione
e collegio sindacale della società.Prende allora avvio una
procedura di sua amministrazione straordinaria che la Banca d'Italia
dirige applicando le normative del Tub
richiamate dal terzo comma dell'art. 56. Agli organi statutari
dell'impresa di intermediazione si sostituiscono commissari che per
un anno ( e se è ammessa proroga per ulteriori sei mesi )
provvedono ad una sua gestione intesa a fare quanto occorre per
ripristinare l'ordinario andamento delle cose.Violazione di norme e
irregolarità devono essere rimosse. Le perdite patrimoniali devono
essere ripianate. E se così sarà a chiusura della fase transitoria
saranno nominati nuovi amministratori e nuovi organi di
controllo.Qualora risulti invece impossibile conseguire quel
risultato al periodo di amministrazione straordinaria
seguirà la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa. Fosse
anche in corso la amministrazione starordinaria della società
il provedimento di liquidazione e le sue gravi conseguenze si
rendono comunque inevitabili
in caso di insolvenza dell'impresa di intermediazione
applicandosi allora
la disciplina dell'art. 57 del Tuf
,che è norma da leggere con la
dovuta attenzione per un puntuale riscontro delle diverse
situazioni che possono configurare ipresupposti della
procedura concorsuale avvertendo che
la si rende
inevitabile quando motivare l'avvio della
procedura E quando (i) la eccezionale gravità
delle irregolarità riscontrate,(ii)delle violazioni di
<disposizioni legislative,amministrative o statutarie > o
ancora (ii) delle perdite del patrimonio sociale
escludono qualsiasi possibiltà di un ulteriore operare
dell'intermediario, per espressa disposizione della norma del
Tuf il decreto
ministeriale di
liquidazione coatta amministrativa al tempo stesso è provvedimento
di revoca della
autorizzazione all'esercizio della attività. L'avvio della procedura è
fattispecie complessa regolata dal secondo comma dell'art. 57.E al
decreto ministeriale si perviene< su proposta della Banca
d'Italia o della Consob ,ciascuna per le materie di propria
competenza> .Quali soggetti
per parte loro possono poi fare motivata istanza per la emanazione del decreto si legge
ancora al secondo comma
dell'art. 57.In conformità al regime prescrittto dal
terzo comma della
norma per gi svolgimenti della procedura valgono disposizioni di
ampio rinvio alle normative del Tub.
Organi ne sono commissari liquidatori e comitati di sorveglianza
nominati dalla Banca d'Italia . Seguiranno la formazione di uno
stato passivo,operazioni di liquidazione ,di restituzione e di
riparto oltre che adempimenti finali secondo quanto si è ancora una
volta stabilito per rinvio alle normative dell'ordinamento bancario. Sarà infine il caso di
ricordare quale importante
funzione di garanzia e
di tutela degli investitori ha
il congegno di <rimborso > dei <crediti > in denaro o in strumenti finanziari che a norma
degli artt. 59 e 60 del Tuf opera appunto in caso di
insolvenza dell'intermediario. Si tratti della liquidazione
coatta amministrativa della banca o della Sim ( o dell'insolvenza di
altre imprese di intermediazione ) sono previsti
sistemi di indennizzo
secondo un modello organizzativo che in via breve può essere così
rappresentato. Un Fondo
nazionale di garanzia che è < persona giuridica > di
diritto privato (e perciò opera in regime di
piena < autonomia patrimoniale > riceve contributi
dalle imprese di intermediazione. Per ogni intermediario
l 'adesione al sistema è onere nel senso precisato dal
primo comma dell'art. 59 del Tuf
,dove si dispone che <l'esercizio
>del servizi di investimento è
< subordinato > all'adesione
ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori. Il
flusso e la massa delle contribuzioni diventano il fondo che
consentità di erogare le
prestazioni di rimborso dovute
agli investitori <creditore > dell'intermediario
impossibilitato ad adempiere. Il secondo comma
dell'art. 59 del Tuf
stabiliva che organizzazione
e modalità operative dei sistemi di indennizzo sono materie di
competenza del ministro del Tesoro
chiamato a provvedere con un suo regolamento da deliberare
<sentite la Banca d'Italia e la Consob> .E in
attesa dell'indicato provvedimento per intanto
in via transitoria vale
la disciplina del decreto miinisteriale 485 del novembre 1997..E'
invece competenza della Banca d'Italia <sentita la Consob> la
disciplina regolamentare di coordinamento
del sistema di indennizzo con la procedura di liquidazione
coatta amministrativa <e in
generale con l'attività di vigilanza >.Quali soggetti ( e
in che termini ) , quali crediti ( e in che misura )
sono ammessi all'indennizzo stabilisce una conplessa
normativa che non sarà necessario
segnalare (se
non per avvertire che il fondo di garanzia provvederà ad erogare
i pagamenti dovuti alla clientela creditrice
nei limiti delle sue disponibilità del fondo, e comunque in
una misura percentuale che a seconda delle fattispecie varia dal per cento al per
cento dell'intera posizione creditoria ).All'art. 60 del Tuf si
regolano le possibili fattispecie di adesione al sistema da parte di
intermediari esteri talvolta trattandosi di facoltà e altra volta
invece di atto dovuto( continua ).
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