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- sentenza n. 264 del del 26 ottobre 2004: i ricorsi in materia di rimborso (o discarico) di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l’intero rapporto, in quanto l’oggetto della lite è l’esistenza di un diritto soggettivo vantato dal concessionario - nota a sentenza di Marcella Gargano, Dottoressa in giurisprudenza
Sent. n. 264/2004/Q.I. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore NOTTOLA Presidente Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere (relatore) Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio iscritto al n. 5589/Q.I. del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della S.E.M s.p.a., Società Esattorie Meridionali, rappresentata e difesa dall’Avv.Augusto Ermetes e dall’Avv. Gaetano Maria Porretti, e presso lo studio del medesimo, sito in Potenza, via Due Torri n. 33, elettivamente domiciliata, nei confronti della Procura Regionale della Corte dei Conti di Potenza; Visto l’atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa; Uditi, nella pubblica udienza del 30.9.2004, con l’assistenza del Segretario Sig.ra Maria A. Catuogno, il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ernesto Gargano, nonché l’Avv. Gaetano Maria Porretti per il ricorrente; omessa la relazione introduttiva, su conforme richiesta di entrambe la parti; Ritenuto in FATTO Con ricorso, ritualmente notificato alla controparte, la SEM s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 4912 del 15.3.2002 ,e gli atti ad esso connessi, con cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego di rimborso di quote inesigibili, emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. In particolare l’Amministrazione aveva respinto la domanda di rimborso, presentata dalla SEM, relativa a procedure esecutive svolte ai sensi dell’art.26, comma 1, della l.n. 449/1997, dopo l’autorizzazione rilasciata dalla stessa Direzione regionale delle Entrate ad esercitare la facoltà della “riapertura dei termini per la riscossione” prevista dalla succitata norma. Gli impugnati provvedimenti sono stati motivati dall’Amministrazione finanziaria evidenziando che nella fattispecie all’esame non erano ancora scaduti i termini per l’espletamento delle procedure mobiliari previsti dall’art. 75 del D.P.R. n.43 /1988, secondo quanto disposto dal richiamato art.26, comma1, per l’accesso alla riapertura dei termini della riscossione. L’ atto introduttivo del giudizio all’esame afferma l’erroneità dell’interpretazione della norma fornita dall’Amministrazione, in quanto l’art.26 prevedeva “l’accesso a tale agevolazione anche per il rinnovo degli atti e degli adempimenti previsti dall’art.97 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ovverosia della comunicazione del mancato pagamento all’ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità, comunicazione mai effettuata, e sanzionabile, in difetto, a termini dell’art.111 del D.P.R. n.43/1988”. I difensori della SEM hanno anche evidenziato l’”affidamento” generato dalla citata autorizzazione, consolidatosi nel tempo e tale da meritare la più ampia tutela, concludendo per l’accoglimento del ricorso. La Procura Regionale della Corte dei Conti, formulando le conclusioni previste dall’art.54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso; in particolare ha affermato che l’aver esperito il ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. n. 43/1988, non più previsto, secondo le disposizioni recate dal d.lgs 112/1999 (si vedano gli artt. 20, c.4, 59, c.1 e 68, c.1), relativamente alle domande di rimborso/discarico presentate dopo il 1/7/1999, ha comportato la consumazione del termine di 90 giorni per presentare ricorso alla Corte dei Conti. Nel merito, la Procura ha evidenziato che nel caso all’esame, al 31.12.1996, non erano scaduti né i termini previsti per le procedure esecutive, né quelli per la presentazione delle domande, ma soltanto i termini previsti per la denuncia di morosità, disciplinata dall’art.97 del D.P.R. 602/1973, atto ininfluente sull’avvio della procedura coattiva, in quanto la succitata norma era stata abrogata dall’art.16 del d.lgs.18.12.1997 n.471 con effetto dal 1.4.1998. In particolare, la Procura, sottolineava che, considerato che al 26.6.1998, data di presentazione alla D.R.E. per la Basilicata della richiesta di autorizzazione alla riapertura dei termini, il suddetto adempimento non era più previsto, non si può sostenere, nell’interpretazione del più volte richiamato art.26, l’intenzione del legislatore di introdurre la riapertura dei termini per l’esecuzione di un adempimento non più dovuto. Pertanto, secondo la prospettazione della Procura, va ritenuta corretta l’interpretazione della norma fornita dall’Amministrazione, che ha ritenuto necessario che fossero scaduti, alla data del 31.12.1996, tutti e tre i termini in essa contemplati, per accedere alla riapertura dei termini per la riscossione, anche alla luce dei chiarimenti sull’ambito di applicazione della norma forniti dall’allora Ministero delle Finanze con circolare n. 131/1998. Circa la problematica, sollevata dai difensori della SEM, relativa all’”affidamento” indotto dall’ autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla stessa Direzione regionale delle Entrate, la Procura ha affermato che si tratta in sostanza di una c.d. autorizzazione vincolata con funzione meramente ricognitiva, espressione di un accertamento tecnico il cui ambito è strettamente limitato dalla circolare ministeriale n.131/1998 alla verifica della congruità dei versamenti del 10% delle quote per le quali si richiede la riapertura dei termini e non alla verifica dell’esistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, come l’applicabilità dell’agevolazione in esame alle quote oggetto di domanda; pertanto non merita alcuna tutela giuridica l’affidamento ingenerato da un atto il cui oggetto è strettamente predeterminato dallo stesso beneficiario all’atto della presentazione dell’elenco delle quote per le quali veniva richiesta la riapertura dei termini. La Procura ha anche addotto ulteriori specifici motivi di merito per negare la rimborsabilità delle quote richieste, concludendo per il rigetto delle domande attrici. La difesa della SEM ha depositato una memoria integrativa in cui, relativamente all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi in trattazione, ha affermato la possibilità di esperire ancora i ricorsi gerarchici nelle fattispecie all’esame, pur dopo l’entrata in vigore del d, lgs. 112/1999, considerato, tra l’altro, che i provvedimenti degli Uffici Locali della Direzione delle Entrate non possono ritenersi “definitivi”, evidenziando anche che i provvedimenti innanzi richiamati contenevano esplicita indicazione in tal senso e che una interpretazione dell’art. 59, c.1, del d. lgs 112/1999, secondo la prospettazione della Procura, si porrebbe in contrasto con i principi della Costituzione. La difesa della SEM ha, poi, contestato le ulteriori argomentazioni della Procura, evidenziando che il richiamo all’art.97 del D.P.R. n.602/1973, fatto dall’art.26 della l.n. 449/1997, è legato alla residua valenza dell’art.97 ai procedimenti all’esame, la cui inosservanza era comunque all’epoca sanzionabile, ribadendo la necessità di una corretta lettura della norma, confortata anche da un’interpretazione “meramente letterale”, che affermi che, affinché il concessionario potesse accedere alla riapertura dei termini per la riscossione ex art. 26 comma 1, “era pertanto sufficiente che alla data del 31.12.1996 fossero scaduti i termini già solo per la comunicazione di morosità primo tra i termini presi in considerazione” dalla norma. La memoria integrativa ritorna ampiamente sul preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e sul conseguente affidamento ingenerato richiamando giurisprudenza sul punto a sostegno della propria tesi. Circa le osservazioni della Procura sul merito delle quote in contestazione, la difesa della SEM ha prima di tutto affermato la loro inammissibilità, in quanto, pur riconoscendo che le controversie in materia di rimborso di quote inesigibili demandate alla Corte dei Conti si estendono oltre i profili di illegittimità del provvedimento impugnato e coinvolgono l’intero rapporto giuridico sottostante, ha tuttavia evidenziato che la cognizione del giudice non può andare oltre quanto considerato nella fase amministrativa che definisce comunque i limiti della res litigiosa, sicchè le carenze provvedimentali e procedimentali dell’Amministrazione non possono essere sanate dall’iniziativa del Procuratore, attraverso l’introduzione di nuovi profili di illegittimità. In subordine la difesa ha anche confutato le osservazioni sul merito, depositando documentazione a sostegno della completezza dei procedimenti posti in essere dalla SEM. La memoria integrativa riassume le proprie richieste nei seguenti termini: “Conclusivamente, pertanto, si ritiene che il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme tutte indicate nel ricorso introduttivo possa avvenire: a) a titolo di rimborso e/o discarico, in base alla normativa del settore ed al citato art. 26 comma 1° L. 449/97; b) a titolo di rimborso e/o discarico, quale diritto che trova la sua fonte nei termini evidenziati sub3); c) (per i medesimi importi) a titolo di indennizzo e/o di risarcimento, dovuti in virtù dei molteplici profili di illegittimità che hanno improntato l’azione pubblica, nei termini delineati; d) [per gli importi versati (10%) a titolo di onere di rilancio della citata autorizzazione], dovuti sempre in virtù dei molteplici profili di illegittimità che hanno improntato l’azione pubblica, nei termini delineati, ovvero ed in subordine da considerarsi ex art. 2041 c.c., con espressa riserva, in mancanza di ulteriore agire anche sul punto.” Nel corso dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato nelle memorie scritte e, l’avv. Porretti, quale ulteriore argomentazione a sostegno della propria tesi secondo la quale era sufficiente la scadenza anche di un solo termine per compiere gli atti contemplati dall’art, 26, c.1, della l.n.449, ha richiamato quanto previsto dall’art.2, c.2, della l. n. 349/1995. In particolare, evidenziando che la precitata norma aveva disposto la proroga dei termini per compiere gli atti e gli adempimenti di cui trattasi, ha affermato che se si accedesse alla tesi dell’Amministrazione, secondo la quale al 31.12.1996 dovevano essere scaduti tutti e tre i termini per l’espletamento delle procedure richiamate dall’art. 26, c.1, la predetta norma sarebbe del tutto inutile e priva di ogni effetto, perché non poteva essere scaduto alcun termine, vista la proroga disposta dal richiamato dall’art.2, c.2, della l. n. 349/1995. Considerato in DIRITTO Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla Procura Regionale, affermando che l’aver esperito il ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. n. 43/1988 - ricorso non più previsto, secondo le disposizioni recate dal d.lgs 112/1999 (si vedano gli artt. 20, c.4, 59, c.1 e 68, c.1) - relativamente alle domande di rimborso/discarico presentate dopo il 1/7/1999, ha comportato la consumazione del termine di 90 giorni per presentare ricorso alla Corte dei Conti. Al riguardo va rilevato che il provvedimento impugnato gerarchicamente riporta in calce quanto segue: “Contro il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso all’Agenzia delle entrate –Direzione Centrale – Rapporti Enti Esterni, Rapporti con i Concessionari e Intermediari, nel termine di trenta giorni dalla notificazione”. Seguendo tale indicazione, la Sem inoltrò una serie di ricorsi alla Direzione Centrale che, con nota del 31.01.2002, li trasmise “per competenza” alla Direzione regionale per la Basilicata, specificando che “tali ricorsi saranno considerati tempestivi, in quanto indirizzati nei termini ad un organo non competente per effetto dell’inesatta indicazione inserita in proposito nei provvedimenti di rigetto degli uffici locali” (per inciso, emerge chiaramente che anche la Direzione Centrale ha confermato l’affidamento da parte della Sem circa l’esperibilità del gravame gerarchico). In diritto assume rilievo quanto disposto dall’art.3, c.4, della l.n. 241/1990: “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. Al riguardo, la Corte di Cassazione, ha affermato che la mancata osservanza della predetta norma, che impone di indicare in ogni atto notificato al destinatario l’autorità a cui è possibile ricorrere ed il relativo termine, non può considerarsi una mera irregolarità priva di ogni effetto, ma la violazione della disposizione in esame rende rilevante sul piano processuale l’eventuale scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente (cfr Sez. U. n. 362 del 18.5.2000, Sez I n. 3840 del 26.2.2004). Condividendosi quanto autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione ed accertato che nella fattispecie all’esame la scusabilità dell’eventuale errore emerge inequivocabilmente dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione, l’eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata. La soluzione adottata in merito all’eccezione di inammissibilità, rende irrilevante, nel presente giudizio, la relativa questione di illegittimità costituzionale dell’art. 59, c.1, del d. lgs 112/1999 prospettata dalla difesa. Passando al merito, la soluzione della questione oggetto dell’odierno decidere presuppone, innanzitutto, l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 26 della legge 27.12.1997 n. 449, concernente la “riapertura dei termini per la riscossione”, su cui, come più ampiamente riferito “in fatto”, si contrappongono la tesi illustrata dalla difesa della Sem, secondo la quale era sufficiente la scadenza, alla data del 31.12.1996, anche di uno solo dei tre termini previsti dalla richiamata norma per fruire della possibilità della succitata riapertura dei termini, e la tesi della Procura della Corte dei Conti, sostanzialmente identica a quella adottata dalla Direzione regionale delle Entrate nel provvedimento impugnato, secondo la quale era necessaria la scadenza di tutti e tre i termini per accedere alla facoltà di compiere atti ed adempimenti i cui termini ordinari erano scaduti. La questione è già stata esaminata da questa Sezione (cfr ex plurimis n. 34/2004/Q.I.) che, decidendo su fattispecie analoghe, ha ritenuto che l’indicazione da parte dell’art.26, comma1, della l. n. 449/1997 dei tre termini per svolgere gli adempimenti che caratterizzano essenzialmente i procedimenti del tipo all’esame è funzionale all’individuazione dei procedimenti per i quali il legislatore intendeva disporre la “riapertura dei termini per la riscossione” (per usare le parole utilizzate dal legislatore nella rubrica della norma all’esame). Infatti, attraverso l’individuazione del momento iniziale (comunicazione di morosità: art.97, c.2, D.P.R. n. 602/1973), della fase “centrale” e particolarmente rilevante (espletamento della procedura esecutiva: art.75 D.P.R. n. 43/1988), e finale (domanda di rimborso: art.77 D.P.R. n. 43/1988) il legislatore ha individuato i procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del più volte richiamato art. 26, che erano quelli, comunque, destinati a concludersi entro il 31.12.96 secondo i termini ordinari. Quindi il richiamo nell’art.26 anche dell’art.97, c.2, del D.P.R. n. 602/1973 non appare come una “svista” del legislatore , come la difesa della SEM rappresenta l’interpretazione della norma offerta dalla Procura, ma elemento utile per individuare il “momento iniziale” dei procedimenti oggetto della riapertura dei termini, attesa l’indubbia residua valenza della predetta norma sui procedimenti all’esame, considerato l’arco temporale individuato dall’art.26. Infatti, se da un verso la mancata comunicazione di morosità non era più preclusiva dell’eventuale diritto al rimborso dopo l’entrata in vigore dell’art.2 della l.8.8.1995 n.349, va sottolineato che essa è stata completamente abrogata soltanto con effetto dal 1.4.1998 dal d.lgs.18.12.1997 n.471, quindi applicabile ai procedimenti previsti dall’art.26, per il principio tempus regit actum, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda di rimborso. Individuati in tale maniera i procedimenti rientranti nella riapertura dei termini, quelli soltanto iniziati in quell’arco temporale, ma che secondo gli ordinari termini erano destinati a svolgersi anche dopo il 31.12.96 (come quelli oggetto dell’odierna controversia) esulano quindi dall’ambito di applicazione dell’art. 26 citato. Elemento da considerare, al fine di una completa rappresentazione della vicenda all’esame, è la presentazione delle domande di rimborso poi “revocate”, come si apprende dal verbale della verifica svolta presso la S.E.M. il 26.05.2000 da funzionari dell’amministrazione finanziaria, allegato alla memoria depositata dalla Procura regionale, che riporta : “tali domande sono state tutte ritirate dalla soc. S.E.M.”. Acquista rilievo, a questo punto, anche al fine della verifica della legittimità dei provvedimenti oggetto della odierna vertenza, quanto previsto dalla circolare dell’allora Ministero delle Finanze n. 131/1998 (regolarmente portata a conoscenza dei concessionari del servizio di riscossione, come risulta dall’ultimo capoverso della stessa, ed alla cui osservanza i concessionari erano naturalmente tenuti) che prevede: “- nel caso in cui il concessionario o il commissario governativo abbia ugualmente presentato la domanda di rimborso o di discarico, potrà unicamente avvalersi della procedura indicata dal comma 2 dell’art.26; - qualora, invece, più correttamente, non abbia prodotto alcuna domanda, potrà giovarsi della più favorevole procedura di cui al comma 1 dello stesso articolo”. Di contro, ed in palese violazione della succitata circolare, la Sem ha revocato le domande “ugualmente presentate”, con l’effetto di non far rilevare che non erano revocabili a norma del comma 2 dell’art.26, unica procedura di cui poteva avvalersi in presenza di domande presentate (vedasi circolare) e “forzare” il rientro dei procedimenti nell’ambito dell’applicazione del comma 1 dell’art.26, attraverso una lettura che non coglie la ragione del richiamo in detta norma dell’art.97, ma la estrapola dal contesto del richiamo congiunto con gli artt. 75 e77 e disattende il dato letterale, per “piegarla” all’esigenza di coinvolgere nella riapertura dei termini procedimenti che ne esulavano per criterio temporale. Circa l’interpretazione letterale della disposizione all’esame (“i cui termini sono scaduti alla data del 31 dicembre 1996”), ritiene il Collegio che il richiamo congiunto ed indifferenziato con uso della forma plurale fa indubbiamente propendere per un interpretazione che vuole tutti i termini richiamati scaduti, rispetto ad una diversa disciplina che si sarebbe potuta facilmente esprimere con “in cui almeno uno dei termini sia scaduto” ovvero interponendo una “o” disgiuntiva tra le tre norme richiamate dall’art.26 della l.n. 449/1997. Né il Collegio ritiene di poter giungere a diverse conclusioni in considerazione del richiamo alla proroga dei termini disposta dall’art.2, c.2, della l. n. 349/1995, operato dal difensore in udienza e più specificamente riportato “in fatto”. Inconferente appare, rispetto alle specifiche fattispecie all’esame, il richiamo alla predetta norma, che ha disposto la proroga (rectius lo spostamento innanzi nel tempo del dies a quo della decorrenza) dei termini “pendenti alla data del 30 giugno 1995”. Infatti, il ruolo relativo al procedimento all’esame è stato emesso nel mese di novembre 1995; ne deriva che è di palmare evidenza che non può considerarsi pendente al 30 giugno un termine che non è ancora iniziato a decorrere, atteso che il ruolo è stato emesso in data successiva: Risolta nei surriferiti termini, ad avviso del Collegio, la questione sull’interpretazione e sull’ambito di applicazione del più volte richiamato art.26, occorre passare all’esame della problematica dell’ affidamento prodotto dalle autorizzazioni rilasciate dalla Direzione regionale delle Entrate. Al riguardo va premesso che l’art. 26 condizionava l’esercizio della facoltà di compiere validamente gli atti e gli adempimenti ormai scaduti alla preventiva autorizzazione della Direzione regionale ed al versamento, da parte del concessionario richiedente, di una somma pari al 10% di ognuna delle quote per le quali veniva esercitata detta facoltà. L’autorizzazione, nel caso all’esame, è stata richiesta dalla SEM e, previo versamento della somma prevista, rilasciata dalla competente Direzione Regionale delle entrate per la Regione Basilicata. La difesa della SEM ha evidenziato la contraddittorietà del comportamento della stessa Amministrazione, che, dopo aver favorevolmente valutato i presupposti per l’applicazione dell’art.26 in occasione della rilasciata autorizzazione, ha diversamente deciso sulla domanda di rimborso per inesigibilità e sul successivo ricorso gerarchico, sottolineando che “tale autorizzazione ha posto il Concessionario quanto meno in una evidente condizione di affidamento, legittimo anche in quanto consolidatosi nel tempo e tale da meritare la più ampia tutela”. Al riguardo va premesso, in generale, che, secondo autorevole dottrina, tutela dell’affidamento non vuol dire riconoscimento di un valore incondizionato dell’ “apparenza”, bensì protezione della buona fede, che merita tutela nella misura in cui sia espressione di un comportamento improntato ai canoni della diligenza e correttezza. In particolare, per quanto riguarda la specifica tipologia dei rapporti all’esame, il codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione, all’art.3 dispone:”Nella osservanza di tutte le norme di legge, disposizioni ed istruzioni ministeriali, relative alla prestazione del servizio e all’assolvimento delle rispettive funzioni, i soggetti tenuti al rispetto del presente codice deontologico devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza”. Orbene, ad avviso del Collegio, non sembra certo ispirato ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza il già riferito comportamento della SEM che ha revocato le domande “ugualmente presentate”, con l’effetto di non far rilevare che non erano revocabili a norma del comma 2 dell’art.26, unica procedura di cui poteva avvalersi in presenza di domande presentate, e “forzare” così il rientro dei procedimenti nell’ambito dell’applicazione del comma 1 dell’art.26 (vedasi domanda della SEM prot.n. 380 del 22.6.1998), quando la citata circolare ministeriale n.131 del 25.5.1998 inequivocabilmente disponeva “ nel caso in cui il concessionario o il commissario governativo abbia ugualmente presentato la domanda di rimborso o di discarico, potrà unicamente avvalersi della procedura indicata dal comma 2 dell’art.26”. Da quanto innanzi emerge che non si è in presenza di alcun legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica e pertanto la relativa domanda del ricorrente va respinta. Circa la richiesta di rimborso della quota del 10% versata dalla SEM in occasione dell’autorizzazione (punto d) delle conclusioni), va evidenziato che detta quota, per come disciplinata dall’art. 26, si palesa come un “costo” per poter fruire della facoltà della riapertura dei termini, quota che, in effetti, rimarrebbe incamerata “sine titulo” dall’Amministrazione nell’ipotesi in cui venisse negato l’accesso a tale facoltà, per l’assenza dei presupposti previsti dalla stessa norma per il suo esercizio. Ciò premesso, in disparte i dubbi relativi alla giurisdizione della Corte dei Conti sul punto, atteso che tale quota sembra esulare da quelle specificamente previste dagli artt. 52 e seguenti del regolamento di procedura (R.D. n.1038/1933), si osserva che non risulta al riguardo non solo alcuna pronuncia amministrativa di diniego, ma neanche alcuna domanda prodotta dalla SEM all’Amministrazione. Nel ricordare che i ricorsi in materia di rimborso di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l’intero rapporto, in quanto l’oggetto della lite è l’esistenza di un diritto soggettivo vantato dall’esattore , il cui riconoscimento è negato dall’ente impositore (ex plurimis cfr.Sez.giurisdiz.Friuli n.58/2001), si rileva che, in assenza anche di una previa richiesta all’Amministrazione, non è configurabile neanche un’implicita negazione del diritto da parte dell’Amministrazione stessa, e, quindi, la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte: 1) respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso; 2) dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto alla restituzione della quota del 10%, versata dalla SEM in occasione della richiesta autorizzazione; 3) respinge il ricorso per la restante parte. Le spese di giudizio, liquidate nella misura di € 69,46 ( Euro Sessantanove/46) , seguono la soccombenza. Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 30.9.2004. Il Relatore Il Presidente (dott. Vincenzo Pergola) (dott. Salvatore Nottola) F.to Vincenzo Pergola F.to Salvatore Nottola
Depositata in Segreteria il 26.10.2004 Il Dirigente F.to Armando Vocca
I GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIUDIZI PER RIFIUTATO RIMBORSO DI QUOTE DI IMPOSTA INESIGIBILI (Nota a Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n. 264 del 26/10/2004) ******* Le tematiche affrontate dalla sentenza n. 264/2004 della Sezione Giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei conti vanno ben al di là del caso in esame. La sentenza suindicata è stata resa in un giudizio ad istanza di parte. Che cosa sia un giudizio ad istanza di parte è cosa poco nota alla maggioranza degli operatori del diritto. Trattasi di giudizi che rientrano nell’ambito della contabilità pubblica e che sono previsti dagli artt. 52 e segg. del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, accomunati solo dalla regola dell’impulso di parte. I giudizi ad istanza di parte, infatti, sono un grosso contenitore, al cui interno vi sono profonde e rilevanti differenze. Si tratta, in particolare, dei giudizi per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, dei giudizi per ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti pubblici, di altri giudizi ad istanza di parte, tra cui le controversie in materia di aggio. La controversia in esame è stata instaurata dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Potenza nei confronti della Procura regionale per la Basilicata della Corte dei conti ed ha ad oggetto i provvedimenti di diniego di rimborso o discarico (a seconda se vi sia o meno l’obbligo del non riscosso come riscosso) di quote inesigibili emessi dall’Agenzia delle Entrate per la Basilicata. Vi è un primo dato degno di nota, di carattere processuale: nel caso dei giudizi per rifiutato rimborso e/o discarico di quote inesigibili è previsto infatti che il ricorso venga depositato, ai sensi dell’art. 52 del regolamento di procedura, soltanto nella segreteria della Sezione, non anche notificato all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento di diniego, con la conseguenza che ad essere convenuta è la Procura regionale. L’art. 53 prevede poi che, una volta fissata l’udienza dal Presidente, questi ordini la comunicazione degli atti al Procuratore per le necessarie conclusioni scritte e, ai sensi del successivo art. 54, solo il ricorrente viene avvertito del relativo deposito dalla segreteria mediante biglietto indirizzato al domicilio eletto. L’Amministrazione interessata può, tutt’al più, intervenire. Della questione, per preteso contrasto con l’art. 24 della Costituzione, si è interessata anche la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 65 del 24/2/1992 la dichiarò inammissibile, spettando al legislatore stabilire nella discrezionalità delle scelte se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze sull’intero sistema, non senza sottolineare la particolare posizione processuale di tutore dell’Erario riservata al Procuratore contabile nei giudizi per rifiutato rimborso e/o discarico di quote inesigibili. Viceversa, l’art. 58 dispone che “gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione”. Aggiunge, poi, l’art. 58 che “il decreto di fissazione d’udienza, emesso su istanza della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altre parti in causa”, ancorché non costituite. Come appare evidente, in questi giudizi residuali il contraddittorio si svolge tra le parti interessate, pubbliche amministrazioni ed enti, restando al Procuratore contabile un ruolo più neutrale, attento solo alla corretta applicazione della legge al caso concreto. Tornando alla sentenza che ci occupa e con riferimento al merito, al di là dell’interpretazione da darsi all’art. 26 della legge n. 449/97 e della sua applicabilità al caso in esame, questione troppo specifica, giova soffermarsi invece sulla questione della tutela dell’affidamento invocato dal concessionario. Il tema de quo già appare nella sentenza, laddove nel rigettare l’eccezione, avanzata dalla Procura, di inammissibilità per decorso del termine previsto per la presentazione del ricorso alla Corte dei conti, si sostiene la scusabilità dell’errore in cui è incorso il ricorrente, sul presupposto che la stessa Amministrazione ha generato l’affidamento da parte del concessionario circa l’ esperibilità del gravame gerarchico. La questione viene riproposta con forza da parte del ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento dell’atto di diniego del rimborso di quote inesigibili, stante il rilascio di uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte dell’Amministrazione. A fronte della tesi prospettata dalla Procura convenuta circa una limitata discrezionalità amministrativa, ridotta ad un mero potere di accertamento tecnico più che autorizzatorio, la sentenza, nell’affermare che non si è in presenza di alcun legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica, si muove nel solco di un orientamento secondo il quale tutela dell’affidamento non vuol dire riconoscimento di un valore incondizionato dell’apparenza, bensì protezione della buona fede, da intendersi come lealtà, diligenza e correttezza, canoni ai quali il ricorrente non ha improntato il proprio comportamento. La sentenza riafferma, poi, in modo pregevole un aspetto particolarmente significativo circa la natura del giudizio promosso dal concessionario della riscossione. Viene ribadito l’orientamento secondo il quale i ricorsi in materia di rimborso (o discarico) di quote inesigibili non si profilano come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo, ma investono l’intero rapporto, in quanto l’oggetto della lite è l’esistenza di un diritto soggettivo vantato dal concessionario, il cui riconoscimento è negato dall’ente impositore. Ne consegue che le controversie instaurate in materia di inesigibilità presso la Corte dei conti si estendono oltre i profili di legittimità del provvedimento impugnato, coinvolgendo l’intero rapporto giuridico sottostante ovvero le ragioni di debito e credito tra il concessionario e l’ente impositore, con conseguente pronuncia del giudice in merito alla sussistenza del diritto al rimborso o discarico di quote inesigibili. Sul punto merita sottolineare un aspetto che è rimasto alquanto in ombra nella sentenza, tenuto conto che i giudici non si sono spinti al merito delle quote in contestazione. Può la cognizione del giudice andare oltre quanto evidenziato nella previa fase amministrativa? Le carenze provvedimentali e procedimentali dell’Amministrazione possono essere sanate dall’iniziativa del Procuratore? Al di là di ogni disquisizione sul potere sindacatorio del giudice contabile anche alla luce della norma sul giusto processo, di certo vi è che una soluzione negativa ai quesiti posti costituirebbe una indubbia limitazione alla pienezza, or ora ricordata, della giurisdizione contabile nei processi in questione. Peraltro, sulla necessità di un previo procedimento amministrativo (senza che lo stesso definisca i limiti della res litigiosa) concordano anche i giudici lucani, se si considera che la sentenza, tra l’altro, ha dichiarato inammissibile la domanda del concessionario di riconoscimento del diritto alla restituzione di una somma versata dallo stesso in occasione della citata autorizzazione, proprio sul presupposto che, in assenza di una previa richiesta in tal senso all’Amministrazione, non sia configurabile neanche una implicita negazione del diritto da parte dell’Amministrazione stessa. Un’ultima considerazione sulla diffusa opinione che i giudizi ad istanza di parte quantitativamente rappresentino una percentuale irrilevante. Ebbene, che ciò non corrisponda al vero lo dimostra il fatto che presso la Sezione Giurisdizionale per la Basilicata negli ultimi tempi sono stati presentati circa 200 ricorsi, mentre presso la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia ne sono pendenti circa 400. Quanto poi alla incidenza che tali giudizi hanno per la finanza pubblica, basti pensare che, relativamente ai ricorsi presentati innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, l’importo complessivo delle quote inesigibili ammonta ad oltre 2 milioni di euro. Marcella Gargano Dottoressa in giurisprudenza
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