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La
Corte dei conti e le sue funzioni: in
particolare, il controllo sugli Enti locali territoriali.
a cura del Dott. Fulvio Balsamo – Presidente della
Sezione centrale delle autonomie della Corte dei conti. * *
* 1) Notazioni introduttive E’ noto che la Corte dei conti, non diversamente dal Consiglio di Stato, è organo dello Stato a competenza promiscua, essendo chiamata a svolgere, con carattere non di esclusività ma certo di netta prevalenza, compiti di controllo e giurisdizione, così come il Consiglio di Stato assolve funzioni consultive e giurisdizionali. Una tale sistematica, anche se di recente posta in discussione durante i lavori di riscrittura della seconda parte della Costituzione repubblicana da parte della poi soppressa Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, resta tuttora valida, perché rispondente – a parere di chi scrive – a principi di razionalità e funzionalità. Per
quanto più in particolare riguarda le funzioni della Corte dei conti, non par
dubbio che la sua vocazione originaria sia stata quella del controllo, sia
generale di legittimità sugli allora decreti reali, da qualunque ministero
promanassero e qualunque ne fosse l’oggetto, che di legittimità finanziaria
sugli atti incidenti sul bilancio dello Stato, attraverso la verifica dei
provvedimenti di impegno e di erogazione della spesa alla quale si
accompagnava – e si accompagna tuttora –
la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate
[1]
.
A ben
guardare, anche l’iniziale giurisdizione concentrata sui “conti che
debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori
dello Stato” (art. 10 L. n. 800 del 1862) era – ed è – in funzione
della verifica della corretta gestione
delle risorse statali ed
ora pubbliche in generale da parte di
chi ha disponibilità materiale di pubblico denaro, mentre è proprio sulla
base della cognizione dei conti giudiziali che si è affermata in prosieguo la
giurisdizione – poi generalizzata – di responsabilità
amministrativa-contabile sugli operatori pubblici. L’esigenza
della completa ed esaustiva verifica e valutazione dell’andamento della
finanza statale, sostanziamente coincidente all’inizio con quella pubblica,
spiega anche l’attribuzione alla Corte dei conti – con la legge istitutiva
– della “pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli delle decisioni
dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza”
(art. 34, secondo comma, L. 800/1862), cioè dei conti consuntivi degli enti
locali: enti che venivano considerati “amministrazione
indiretta dello Stato”
[2]
. E’ risaputo che, in periodo pre-costituzionale, il sistema dei controlli era interamente accentrato nello Stato, essendo svolto il controllo di legittimità sugli atti ed il controllo giudiziale sui conti degli agenti contabili dell’amministrazione statale dalla Corte dei conti, organo indipendente, neutrale e terzo, ed il controllo di legittimità e di merito sugli atti nonché il controllo giudiziale sui conti degli enti locali territoriali da strutture prefettizie (Prefetto, Giunta provinciale amministrativa e Consiglio di Prefettura), organismi decentrati ma inquadrati in ambito statale. Ciò perché “il carattere pubblico, cioè statale, dei fini che gli enti autarchici devono raggiungere importa che la loro attività interessa in modo diretto lo Stato e forma oggetto, da parte di questo, di una ingerenza penetrante e continua, diretta ad accertare, ed eventualmente a procurare, che quell’attività non sia contraria ad alcun precetto di legge, corrisponda ai suoi fini e sia la più adatta al loro conseguimento” [3] . Con l’avvento
della Costituzione repubblicana, come successivamente attuata sulla base di
leggi ordinarie, la costruzione metodologica testè descritta è cambiata ed
il sistema dei controlli, almeno amministrativi, è divenuto di tipo “scalare”:
ciò nel senso che se il controllo di legittimità sugli atti “del Governo”
è stato mantenuto alla Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale
ausiliario del Governo (rectius: dello Stato)
[4]
al quale sono stati demandati anche il controllo successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato ed il controllo partecipativo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100, comma 2, Cost.), il controllo
di legittimità e quello eventuale di merito, sotto forma di richiesta del
riesame, sugli atti amministrativi delle istituende regioni è stato
genericamente intestato ad un organo dello Stato (art. 125, comma 1, Cost.)
ed il
controllo di
legittimità e quello di merito, negli
stessi limiti
anzidetti, sugli atti degli
enti locali
è stato
attribuito ad un
organo della regione (art.
130 Cost.), nel presupposto che un siffatto sistema
–
sostanzialmente applicato anche alle e nell’ambito delle regioni a statuto speciale – si presentasse idoneo a prevenire ed
eventualmente a dirimere i conflitti di interessi che potessero insorgere fra
gli enti coinvolti. Per contro nulla è stato innovato nell’immediato per quanto concerne i controlli giudiziali attinenti ai conti ed alle responsabilità degli agenti, amministratori e dipendenti sia dei vecchi che dei nuovi enti, essendo rimaste integre le attribuzioni dello Stato in materia giurisdizionale, salvo le successive modifiche, dovute prima all’intervento della Corte costituzionale, che ha determinato la concentrazione nella Corte dei conti della cognizione dei giudizi di primo e di secondo grado già di competenza dei Consigli di prefettura [5] , e quindi all’iniziativa del legislatore ordinario, che ha finito con l’intestare alla magistratura contabile l’intera giurisdizione non solo in tema di conti degli agenti ma anche di responsabilità degli amministratori e dipendenti delle amministrazioni ed enti pubblici per i danni arrecati con dolo o colpa grave alle amministrazioni ed enti medesimi [6] .
2) I controlli sugli enti locali in epoca post-costituzionale. Passando
a considerare più specificamente il settore dei controlli sugli enti locali,
va ricordato che l’organo regionale di controllo sia di legittimità che di
merito (nei limiti sopracennati)
degli atti degli enti medesimi è stato individuato dalla
legge, per
le regioni
a statuto
ordinario
[7]
, nel
Comitato regionale
di controllo,
a composizione prevalentemente elettiva,
che non ha dato, purtroppo, nell’esercizio delle funzioni, buona prova di
sé. Ciò è dipeso da varie cause. Innanzitutto
è mancata l’organicità dei rapporti, sostituita talora dalla
conflittualità fra ente controllato ed ente controllore nello svolgimento
delle funzioni, evidentemente per contrasti di interessi; ed a tal proposito
mette conto ricordare che, per l’ultimo comma dell’art. 118 Cost., la
regione avrebbe dovuto esercitare normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei
loro uffici. Non
si è poi sempre avuta la auspicabile assonanza di vedute fra la componente
maggioritaria dell’organo di controllo e gli amministratori dell’ente
controllato, spesso di estrazione politica non omogenea, con le conseguenze
agevolmente intuibili. Non
positiva è stata infine – secondo la concezione dell’epoca – la
limitazione del controllo alle sole deliberazioni degli organi collegiali
degli enti controllati, con esclusione della verifica del momento esecutivo
degli atti deliberativi, che ha precluso una valutazione meditata e
consapevole sull’andamento generale della gestione ed anche sull’osservanza
del principio di buona amministrazione. Va
anzi a tal riguardo ricordato che l’azione dei CO.RE.CO. è stata
notevolmente condizionata dalla mancanza di strutture di supporto, quali erano
gli uffici di ragioneria che operavano presso le Prefetture e che verificavano
che la gestione della spesa degli enti controllati avvenisse secondo principi
di regolarità amministrativa e contabile, grazie ad un ben congegnato sistema
di scritture che consentiva di acquisire quel complesso di dati e nozioni
indispensabili per l’assolvimento della menzionata funzione. Ciò ha
comportato, in particolare, che, in sede di esame dei conti consuntivi degli
enti locali, gli anzidetti organi di controllo si limitassero spesso ad una
verifica di mera legittimità delle deliberazioni di approvazione dei conti
medesimi senza valutarne i più importanti aspetti gestionali. La
situazione si è andata gradualmente deteriorando per il sostanziale abbandono
a se stessa della gestione degli enti locali in un momento particolarmente
delicato, caratterizzato da un lato dalla contrazione dell’autonomia
finanziaria degli enti anzidetti per effetto dell’accentramento nello Stato
della potestà di imposizione e riscossione dei tributi nel contesto della
riforma del sistema tributario avviata dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825, e
dall’altro dall’attribuzione agli enti medesimi di nuovi e spesso gravosi
compiti non accompagnati dal contemporaneo, tempestivo trasferimento dei
necessari mezzi finanziari, con conseguente accentuazione del già
ampiamente praticato ricorso all’indebitamento: il tutto nel mentre
la svalutazione monetaria veleggiava sull’onda delle due cifre. Per
porre rimedio a tale stato di cose si è reso necessario un primo intervento
dello Stato, che da un lato si è addossato le passività pregresse ed ha
fatto fronte alle spese almeno indifferibili ed urgenti degli enti locali
attraverso il trasferimento delle
indispensabili risorse finanziarie
[8]
e
dall’altro ha
ribadito
l’obbligo
della deliberazione in pareggio dei bilanci preventivi degli enti stessi,
nella mal riposta speranza che un bilancio preventivo in pareggio comportasse
anche un conto consuntivo in pareggio
[9]
. Il mancato conseguimento di un tale obiettivo ha indotto a
ricercare altre soluzioni e l’attenzione si è concentrata allora sui conti
consuntivi degli enti locali, nel frattempo assoggettati nella loro interezza,
in via interpretativa, a verifica giudiziale da parte della Corte dei conti,
subentrata ai Consigli di prefettura. L’intendimento del Governo, nell’adottare
il decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786, era infatti quello di accelerare la
presentazione – per il necessario giudizio e la successiva definizione da
parte del giudice contabile, con pronuncia che doveva riguardare anche l’andamento
della gestione – dei conti consuntivi delle province e dei comuni con più
di 10.000 abitanti che avessero chiesto il contributo a pareggio del bilancio
1981, con accertamento di eventuali responsabilità amministrative e contabili
degli amministratori, dei dipendenti e del tesoriere per danni arrecati con
dolo o colpa grave direttamente o indirettamente all’equilibrio finanziario
o al patrimonio dell’ente o dello Stato e con raddoppio, al fine di far
fronte alle esigenze connesse alla nuova normativa con ogni rapidità, dei
turni delle allora Sezioni giurisdizionali prima e seconda ordinarie della
Corte dei conti (art. 13, commi quarto, quinto e sesto).
3) La Sezione
enti locali della Corte dei conti. La
soluzione giurisdizionale non è stata peraltro condivisa, in sede di
conversione del cennato decreto-legge, dal Parlamento. Quest’ultimo – nel
dare prevalenza alla funzione di coordinamento e consolidamento della finanza
pubblica riconosciutagli dall’art. 119 Cost. – ha previsto e sancito
invece l’obbligo per le province ed i comuni con più di 8.000 abitanti di
trasmettere alla Corte dei conti, entro i trenta giorni dall’avvenuto esame
da parte degli organi regionali di controllo, i propri conti consuntivi,
corredati dalle relazioni dei revisori nominati dagli organi deliberanti degli
enti stessi, nonché di corrispondere ad ogni richiesta di documenti o di
informazioni formulata sempre dalla Corte; ha disposto inoltre che quest’ultima,
costituita in apposita Sezione, deve comunicare entro il 31 luglio di ogni
anno ai Presidenti delle Camere l’elenco dei conti consuntivi pervenuti, il
piano delle rilevazioni che si propone di compiere ed i criteri ai quali
intende attenersi nell’esame dei conti medesimi; deve esaminare in ogni caso
la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento di
spesa negli ultimi tre anni, in misura pro-capite superiore alla media; può
chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri; deve
riferire infine entro il 31 luglio di ogni anno
[10]
al Parlamento i risultati dell’esame compiuto sulla gestione
finanziaria e sul buon andamento dell’azione amministrativa degli enti (art.
13, commi 3, 4 e 5 della legge 26 febbraio 1982 n. 51)
[11]
. Con il successivo decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, oltre ad apportare modifiche al comma 4 dell’art. 13 cit., nel senso di prevedere l’abrogazione della disposizione che faceva obbligo alla Corte dei conti di esaminare in ogni caso le gestioni finanziarie degli enti che avessero registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa “pro-capite” fosse stata superiore alla media, si è statuito che la Corte dei conti medesima deve in ogni caso esaminare la gestione di tutti gli enti locali i cui conti consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti fuori bilancio, ponendosi nel contempo a carico degli organi regionali di controllo la comunicazione del relativo elenco alla Corte (art. 28).
3.1) Natura, funzioni e finalità. In
sede di prima interpretazione della testè richiamata normativa è sorto il
problema della natura giuridica dell’attività che la nuova Sezione,
denominata Sezione enti locali, è stata chiamata a svolgere e l’orientamento
pressochè unanime è stato che tale attività sia riconducibile al concetto
di controllo. Più
in particolare la Sezione enti locali si è limitata a qualificare la propria
come “una funzione di esame della gestione finanziaria” degli enti locali,
con l’obbligo di riferirne gli esiti al Parlamento
[12]
. La
dottrina si è invece variamente orientata, sostenendo alternativamente che la
funzione della Sezione enti
locali “costituisce esercizio tipico di controllo di gestione, espletato
dall’esterno da un organo tecnico e neutrale, in vista di un referto all’organo
dotato di responsabilità decisionale (nella specie, sul piano legislativo)”
[13]
; che l’attività in argomento si atteggia come “partecipazione
ad un controllo sulla gestione degli enti rimesso alla valutazione del
Parlamento,……. non potendosi considerare misura il referto”
[14]
; che il controllo intestato alla nuova struttura della Corte ha
natura referente al Parlamento per l’esercizio da parte di quest’ultimo
del potere di coordinamento di tutti i settori della finanza pubblica
[15]
, ecc.. Per
quanto riguarda il fondamento costituzionale della nuova funzione assegnata
alla Sezione enti locali, vi è stato chi ha voluto ravvisarlo nell’art. 100
Cost., partendo dall’assunto che la finanza locale ha (rectius: aveva)
natura prevalentemente derivata da quella statale
[16]
e chi l’ha individuato invece nell’art. 119 Cost., letto alla
luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che
“se vi sono esigenze che trascendono quelle delle collettività
locali e rispondono ad interessi della collettività nazionale, sono
ammissibili – ancorchè non previsti espressamente dalla Costituzione –
sistemi nuovi di verifica, di controllo, purchè affidati ad organi
istituzionalmente competenti e purchè abbiano quelle garanzie del rispetto
delle autonomie che i principi fondamentali della nostra Costituzione
richiedono”
[17]
. Circa i fini da perseguire, la Sezione enti locali ha affermato che la “nuova funzione, nel contesto della recente evoluzione legislativa in tema di finanza locale, risponde ad una esigenza di analisi valutativa della realtà economico-finanziaria ed amministrativa del settore degli enti locali su cui detta legislazione va ad incidere” [18] . In
dottrina vi è stato chi ha sostenuto che l’attività della Sezione enti
locali “ha il fine, da un lato, di avere un effetto di regolamentazione dell’azione
amministrativa successiva e, dall’altro, di incentivo alla modificazione
della normazione, ove si appalesi superata, inadeguata o carente del carattere
della fattibilità”
[19]
, chi ha ravvisato invece nell’attività stessa un supporto alle
scelte che il Parlamento è chiamato ad operare in tema di finanza degli enti
locali
[20]
e infine chi ha ritenuto che l’attività in questione “risponde
in primo luogo ad una esigenza conoscitiva: come funzionano i meccanismi di
assegnazione delle risorse agli enti locali, che effetti hanno, chi ci
guadagna e chi ci perde. E ciò è possibile conoscere solo attraverso una
verifica e ricognizione ex post fondata
sulla fonte primaria di conoscenza che è data dai conti consuntivi”
[21]
. Per quel che concerne i contenuti, l’attività della Sezione enti locali, che deve essere espletata sulla base di una programmazione intesa a determinare sia l’ambito di indagine che le relative appropriate metodologie (piano delle rilevazioni), riguarda tanto la “gestione finanziaria” che il “buon andamento dell’azione amministrativa” degli enti locali. Le verifiche che la Sezione è chiamata ad esercitare si atteggiano per il primo aspetto come controllo finanziario, incentrato prevalentemente sull’esame dei conti consuntivi, e per il secondo come controllo sulla gestione, che postula l’acquisizione di ulteriori dati, documenti e informazioni non solo dalle “amministrazioni interessate” ma anche dai “competenti Ministeri” e che presuppone una costruzione, accanto ai parametri, degli indicatori di riferimento che non sempre è agevole [22] . Si è
già detto che la legge ha inizialmente limitato le indagini della Sezione
enti locali ai conti consuntivi delle province e dei comuni con più di 8.000
abitanti, che offrono un campo di indagine sufficientemente ampio,
abbracciando circa il 70% della popolazione residente e l’80% dei mezzi
finanziari impiegati; successivamente tali indagini sono state peraltro estese
anche alla gestione degli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo
ovvero rechino l’indicazione di debiti fuori bilancio. Ciò ha determinato l’ampliamento
della platea delle amministrazioni da assoggettare a verifica gestionale, che
ha maggiormente coinvolto l’impegno della Sezione, chiamata a riferire al
Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno. Se tale termine si raccorda, come
sembra, anche all’esigenza di fornire al Parlamento elementi di valutazione
per la manovra finanziaria di fine anno, esso si presenta certamente
incongruo; avuto riguardo infatti al limite temporale fissato agli enti locali
che vi sono tenuti per la trasmissione dei loro conti consuntivi, che scade
– anche quando osservato – nella seconda metà inoltrata dell’anno
successivo a quello cui i dati contabili si riferiscono, la Sezione può
relazionare – in termini di competenza – non con riguardo all’andamento
gestionale dell’anno precedente a quello in cui la relazione viene redatta,
per il quale mancano i detti dati, ma con riferimento ai conti consuntivi di
due anni prima, con evidente perdita di attualità delle rilevazioni. Ciò
pone un problema di correntezza e tempestività dei referti che non può
essere ulteriormente rinviato e che potrà forse essere risolto attraverso l’informatizzazione
dei conti, il collegamento informatico della Sezione con gli enti locali
sottoposti a verifica e lo spostamento in avanti del termine del 31 luglio. Per
quanto ha attinenza infine agli esiti dell’attività della Sezione enti
locali, essa si concretizza in relazioni annuali che raccolgono le valutazioni
della Sezione stessa in termini sia di gestione finanziaria che di buon
andamento dell’azione amministrativa.
Tali valutazioni riguardano ovviamente i fenomeni finanziari e gestionali
indagati non per singoli enti ma con riferimento agli enti locali nel loro
complesso; le relazioni attengono, cioè, ad aspetti generali e specifici di
finanza locale, ma sempre nella loro globalità
[23]
. Dette
relazioni, approvate con deliberazioni della Sezione enti locali, vengono
portate a conoscenza non solo delle Assemblee legislative, che – in quanto
dotate del potere di modificare le regole dell’azione – ne sono le
naturali destinatarie, ma anche degli enti locali, nei confronti dei quali
assolvono una funzione di supporto ai fini sia emendativi delle evidenziate
incongruenze gestionali che
migliorativi delle future conduzioni amministrative. E a tal proposito mette
conto ricordare che, specie nella fase di avvio
della propria attività, la Sezione enti locali ha adottato – quando
necessario – le c.d. deliberazioni interpretative, che – in presenza di
dubbi insorti nell’applicazione delle normative riguardanti gli enti locali,
in continua evoluzione – hanno rappresentato, insieme alle relazioni
annuali, un valido ausilio per le amministrazioni destinatarie.
3.2) Le innovazioni arrecate dall’art. 3
della legge n. 20 del 1994. La
normativa di cui si è sopra detto è stata limitatamente incisa dalla legge 8
giugno 1990 n. 142, che, oltre ad atteggiarsi a mò di “magna charta”
degli enti locali, dei quali ha ribadito con forza l’ “autonomia”, in
precedenza messa talora in forse, ha incluso “pleno jure” fra gli enti
medesimi le comunità montane. Maggior rilievo ha certamente avuto la legge 14
gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di
controllo della Corte dei conti. E’ noto che l’art. 3 di quest’ultima
legge ha intestato alla Corte dei conti, con il comma 4, lo svolgimento, anche
in corso di esercizio, del controllo successivo sulla gestione del bilancio e
del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ed ha fatto salve, con il comma
7, relativamente alla Sezione enti locali, le disposizioni del d.l. n. 786 del
1981, come convertito dalla L. n. 51 del 1982 e le successive modificazioni ed
integrazioni, stabilendo inoltre che le relazioni della
Corte
stessa debbono contenere anche valutazioni sul funzionamento dei controlli
interni. Il
nuovo controllo, che attiene alla verifica della legittimità e della
regolarità delle gestioni e che riguarda l’accertamento, anche in base all’esito
di altri controlli, della rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione
amministrativa, viene annualmente programmato dalla Corte, che definisce
altresì i criteri di riferimento del controllo stesso. Fra
le amministrazioni pubbliche destinatarie del controllo sulla gestione,
individuate in base al disposto dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio
1993 n. 29, figurano le province, i comuni, le comunità montane ed i loro
consorzi ed associazioni. Non essendo stata peraltro determinata dalla legge
14 gennaio 1994 n. 20 la struttura della Corte dei conti chiamata ad assolvere
l’anzidetta funzione, la Sezione enti locali ha ritenuto di rimettere la
definizione della questione relativa a chi dovesse esercitare tale “competenza”
alle Sezioni riunite. Queste ultime, con deliberazione n. 2 in data 18 gennaio
1995, hanno affermato che tutti gli enti locali territoriali, e cioè sia
quelli previsti che quelli non considerati dalle disposizioni contenute nella
legge n. 51 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono
essere sottoposti – in base alle nuove norme – al controllo della Sezione
enti locali, chiamata a svolgere il proprio compito con le stesse modalità ed
i medesimi procedimenti. Nella
identica linea
si colloca
il D.L.vo 25 febbraio 1995
n. 77, recante l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali
[24]
che, dopo aver disposto al comma 3 dell’art. 69 che “per le
province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione
enti locali della Corte dei conti per il referto…….” del quale si è
sopra detto, prosegue al successivo comma 4 statuendo che, “ai fini del
referto di cui all’art. 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali”. A far
tempo dall’anno 1995, la Sezione enti locali ha quindi programmato e svolto
due distinte relazioni annuali, una riservata all’analisi della gestione
finanziaria degli enti locali previsti dall’art. 13 della legge n. 51 del
1982, come successivamente modificata ed integrata, e l’altra destinata alla
verifica del buon andamento dell’azione amministrativa nonché della
gestione di settori rilevanti di attività amministrativa di un campione
significativo di tali enti: verifica condotta secondo il metodo comparativo
indicato dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994. Sono state, in
questo secondo ambito operativo, programmate e svolte indagini importanti,
come quella relativa ai lavori pianificati e realizzati per i campionati
mondiali di calcio dell’anno 1990, quella riguardante le opere pubbliche di
enti locali finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti e non
ultimate, quella concernente la costruzione di parcheggi pubblici ai sensi
della legge n. 122 del 1989 da parte di comuni e di città ad alta intensità
di traffico con il contributo prima dello Stato e poi delle regioni, indagini
che hanno avuto ampia risonanza sia in sede parlamentare che sull’opinione
pubblica.
4) La
costituzione dei Collegi regionali di controllo. In
prosieguo di tempo è sembrato peraltro rispondere ad una più appropriata “ratio”
organizzativa, anche in vista della trasformazione dello Stato in senso più
accentuatamente regionalista o tendenzialmente federale, avvicinare le
istituzioni ai cittadini e quindi dettare una disciplina volta a garantire l’esercizio
del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche non
statali locali non solo in forma collegiale ma anche a mezzo di strutture
operanti in sede decentrata, in modo da consentire il più efficiente ed
efficace svolgimento del controllo stesso per le finalità ausiliarie e
collaborative messe in luce nella sentenza
della Corte costituzionale
n. 29 del 1995
[25]
. Con la deliberazione n. 1/97 in data 13 giugno 1997, che richiama
nelle premesse gli artt. 100, ultimo comma della Costituzione, 3, commi 4 e 5,
e 4 della legge n. 20 del 1994, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno
pertanto provveduto ad istituire e disciplinare Collegi regionali di
controllo, operanti secondo il modello organizzativo delle Sezioni, per lo
svolgimento del controllo successivo, oltre che sulla gestione delle regioni,
delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali,
anche sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di
autonomia nell’ambito di ciascuna regione ed ancora sulle gestioni e sulle
attività amministrative statali delegate agli enti predetti. Nella stessa
deliberazione è stato altresì
previsto che ciascun Collegio, composto di norma da un Presidente di Sezione e
da almeno due magistrati, riferisca al Consiglio regionale i risultati dell’esame
del rendiconto generale della regione, unitamente, per quanto occorra, al
risultato degli altri controlli eseguiti e che i referti come sopra resi siano
utilizzati tanto dalla Sezione enti locali che dalle Sezioni riunite in sede
referente ai fini delle relazioni che le Sezioni medesime sono tenute a
rendere annualmente al Parlamento (art. 1). Ai
fini del necessario coordinamento del controllo sulla gestione è stato ancora
disposto che i Collegi regionali di controllo provvedano alla definizione di
specifici programmi per l’ambito di propria competenza, nel quadro dei
criteri generali e degli indirizzi di coordinamento elaborati da un apposito
collegio delle Sezioni riunite nonché dei programmi adottati dalle Sezioni
centrali di controllo (art. 3). Per
consentire il sollecito avvio dei lavori dei nuovi Collegi è stato inoltre
previsto che dei Collegi stessi dovessero far parte in ogni caso i magistrati
assegnati alle Delegazioni regionali e che gli uffici amministrativi di
supporto alle nuove strutture dovessero avvalersi del personale in servizio
presso le dette Delegazioni, in attesa del riordino degli uffici
amministrativi della Corte dei conti. I
Collegi hanno iniziato a funzionare nell’anno 1998 concentrando la loro
attenzione, nella fase iniziale, sui rendiconti generali delle regioni, per
poi estendere la propria azione a prime valutazioni dei risultati delle
politiche pubbliche regionali, mentre solo episodica è risultata la verifica
di limitati settori di attività di province e comuni, per lo più concentrata
su aziende speciali (ad esempio, dei trasporti) nelle quali erano coinvolti
gli enti stessi. Sono state attivate inoltre
forme embrionali di collaborazione fra alcuni dei Collegi e la Sezione enti
locali per lo svolgimento di indagini condotte a livello nazionale, quali
quelle riguardanti le opere pubbliche non ultimate da parte degli enti locali
e la realizzazione di parcheggi da parte degli enti medesimi, alle quali hanno
preso parte anche alcune delle Sezioni di controllo costituite nelle regioni a
statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano. La
Sezione enti locali, oltre a programmare ed a svolgere, a livello di controllo
sulla gestione, le indagini del tipo innanzi cennato, che hanno coinvolto un
selezionato numero di comuni appartenenti a diverse classi demografiche ed a
differenziati ambiti regionali, ha continuato ad effettuare annualmente le
analisi sulla gestione finanziaria, sempre limitatamente però alle province
ed ai comuni previsti dalla legge n. 51 del 1982 come successivamente modificata ed integrata.
5) La
istituzione delle Sezioni regionali di controllo. A
questo punto è d’uopo peraltro ricordare che, mentre la Sezione enti locali
trova il proprio fondamento e la propria legittimazione in una norma di legge
che ne ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento,
i Collegi regionali di controllo sono sorti invece in applicazione del
potere regolamentare riconosciuto dall’art. 4 della legge n. 20 del 1994
alla Corte dei conti di deliberare “le norme concernenti l’organizzazione,
il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione della spesa”. Dopo
l’adozione del regolamento istitutivo dei detti Collegi non sono mancati
dubbi, sia in dottrina che in giurisprudenza, sull’idoneità di tale
strumento normativo – oltretutto previsto da una disposizione di legge
etichettata in rubrica “Autonomia finanziaria” – a dar vita a nuove
strutture di controllo della Corte dei conti, aventi strette connessioni ed
interrelazioni con il sistema delle autonomie territoriali. Né tali dubbi
sono stati fugati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 1999,
adottata dal Giudice delle leggi a seguito di conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione Puglia avverso la deliberazione n. 1/98 in data 11
maggio 1998 del Collegio regionale di controllo della Regione stessa, nella
parte in cui stabiliva di procedere all’esame del rendiconto regionale per l’esercizio
finanziario 1997. In
sede di emanazione del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante il
nuovo sistema dei controlli interni di gestione sulle amministrazioni
pubbliche, il legislatore delegato ha ritenuto quindi di inserire all’art.
3, comma 2, una disposizione in virtù della quale, al fine di adeguare l’organizzazione
delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli
interni disciplinati dal decreto stesso, il numero, la composizione e la sede
degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo
su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono
determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di
legge, nell’esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e
contabile ad essa conferiti dall’art. 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20. In
applicazione della richiamata norma le Sezioni riunite della Corte dei conti
hanno adottato, con deliberazione n. 14 in data 16 giugno 2000, il regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di controllo. In tale regolamento il
sistema dei controlli sulla gestione degli enti locali trova la propria
disciplina principalmente negli art. 2 e 9. Con
il primo dei menzionati articoli – previa soppressione dei Collegi regionali
di controllo ed assorbimento delle Delegazioni regionali – si è provveduto
ad istituire, in ogni regione ad autonomia ordinaria, una Sezione regionale di
controllo avente sede nel capoluogo, composta da un Presidente di Sezione e da
almeno 3 magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza. Tale Sezione, che
delibera con la presenza di almeno tre componenti, è chiamata ad esercitare,
ai sensi dell’art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, tra le
altre funzioni e per quanto qui di interesse, il controllo sulla gestione
degli enti locali territoriali e dei loro enti strumentali nonché a
verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Ogni Sezione, nel rispetto del quadro di riferimento programmatico delle
indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione nonché dei
relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima definiti
dalle Sezioni riunite in sede di controllo, delibera – previa analisi di
fattibilità – il proprio programma di controllo entro il 30 novembre di
ciascun anno, individuando anche metodologie di analisi sul funzionamento dei
controlli interni. Detto programma è comunicato al Presidente del Consiglio
regionale dal Presidente della Sezione, che ripartisce inoltre, all’inizio
di ogni anno, le indagini di controllo sulla gestione ai magistrati assegnati
alla Sezione stessa. Le risultanze delle indagini formano oggetto di una
relazione che, deliberata dalla Sezione, viene trasmessa ai Presidenti delle
assemblee rappresentative degli enti interessati ed alle amministrazioni
pubbliche destinatarie, che sono tenute a comunicare alla Corte ed agli organi
elettivi le misure conseguenzialmente adottate. Con l’art.
9 si è invece disposta la trasformazione della Sezione enti locali nella
Sezione autonomie, presieduta da un Presidente di Sezione e composta da
magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza. Tale Sezione, oltre ad
esercitare i controlli finanziari e le analisi comparative sull’andamento
delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge n. 51 del 1982 e
successive modifiche ed integrazioni, riferisce al Parlamento, almeno una
volta in ciascun esercizio finanziario, sull’andamento generale della
finanza regionale e locale, tenuto
anche conto dei referti delle Sezioni regionali e con riferimento al rispetto
del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall’Unione
europea e dal bilancio dello Stato nonché agli strumenti di riequilibrio e
solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. E’
previsto anche che il Presidente della Sezione, che cura il coordinamento
delle attività della Sezione stessa, assicuri i necessari raccordi con le
Sezioni regionali di controllo relativamente alle attività da queste
esercitate in tema di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali. Dopo
l’emanazione della legge n. 20 del 1994 è iniziata anche un’opera di
revisione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale, intesa a ridisciplinare le funzioni delle Sezioni di controllo della
Corte dei conti operanti nelle regioni stesse e nelle province autonome di
Trento e Bolzano, soprattutto per gli aspetti attinenti al controllo sulla
gestione degli enti locali. Così
il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, che ha dettato nuove norme di
attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione siciliana in tema
di organizzazione e di funzionamento delle strutture regionali della Corte dei
conti, ha disposto all’art. 2, comma 3, che la Sezione di controllo svolge,
anche in corso di esercizio, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, il
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni locali. Il
decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, recante norme di attuazione dello
statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
controllo e di Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha stabilito per
parte propria, all’art. 2, che le Sezioni di controllo di Trento e Bolzano
esercitano il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, oltre
che della regione, anche delle due province autonome. Nello stesso senso del decreto legislativo riguardante la Sicilia si
muove l’iniziativa promossa dal Ministro per gli affari regionali, al fine
della modifica e dell’adeguamento della normativa di attuazione dello
statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia
di controllo della Corte dei conti: iniziativa sulla quale si sono già
pronunciate le Sezioni riunite con parere n. 28/D/2000 reso in data 19
settembre 2000. Di
recente anche il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si è dato
carico dell’esigenza di costituire una Sezione regionale nella Regione Valle
d’Aosta per l’esercizio del controllo sulla gestione sia dell’Amministrazione regionale che degli enti locali
infraregionali, formulando uno schema di testo normativo trasmesso al Ministro
per gli affari regionali per il seguito di competenza. Resta
la Regione Sardegna, per la quale risulta che sono stati del pari avviati
studi intesi alla revisione della normativa di attuazione dello statuto,
sempre in tema di controlli sulla gestione di spettanza della Corte dei conti. Dopo
la pubblicazione del regolamento n. 14 del 2000, di cui si è sopra detto, ha
visto la luce anche il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Questo, oltre
a dettare al titolo VI della parte I norme riguardanti il controllo sugli
atti, il controllo sugli organi ed i controlli interni, stabilisce all’art.
148 che “la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti
locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni”, e prosegue, al Titolo VI della
parte II confermando e riportando testualmente all’art. 227 le disposizioni
di cui all’art. 69, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.
77, che intestano alla Sezione enti locali (ora Sezione autonomie) la facoltà
di chiedere ed acquisire, ai fini del referto di cui all’art. 3, commi 4 e
7, della legge n. 20 cit. e del consolidamento dei conti pubblici, i
rendiconti di tutti gli enti locali.
6)
Considerazioni conclusive. Volendo trarre alcune conclusioni dall’esposizione che precede, può dirsi che il controllo che la Corte dei conti è chiamata oggi ad esercitare sugli enti locali è demandato a due diverse strutture, operanti rispettivamente in sede regionale ed al centro: le Sezioni regionali di controllo e la Sezione autonomie. Non
viene invece più svolto il controllo giudiziale sui conti consuntivi di detti
enti da parte delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, perché –
a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del decreto
legislativo n. 77 del 1995, come poi trasfusi nel T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 –
si è preso atto che l’anzidetto controllo giudiziale riguarda i conti degli
agenti contabili (tesorieri ed agenti interni) e non i conti consuntivi delle
autonomie locali. Anche
il controllo di legittimità sugli atti delle autonomie stesse, via via
ridimensionato nel tempo e da ultimo ridisciplinato dal T.U. testè citato,
appare ormai destinato a scomparire per effetto della legge costituzionale di
modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione che, nelle sue varie
elaborazioni, ha
prima escluso ogni forma di controllo – di legittimità e di merito
– sugli atti delle amministrazioni locali e quindi ha disposto l’abrogazione
espressa – oltre che dell’art. 125, comma 1 – anche dell’art. 130
della Carta costituzionale che tale controllo prevede. Sembrerebbe
quindi che l’unico tipo di controllo esterno sugli enti locali che possa
sopravvivere sia quello attinente alla gestione, attribuito alla Corte dei
conti. Ciò
posto non può peraltro sottacersi che quest’ultimo controllo trova allo
stato il proprio fondamento normativo, oltre che nella legge istitutiva della
Sezione enti locali, nella più recente legge n. 20 del 1994, come
successivamente modificata ed integrata e come interpretata dalla Corte
costituzionale con la nota sentenza n. 29 del 1995, ma che esso risulta invece
privo di puntuale copertura costituzionale. Nel
testo di riforma costituzionale da ultimo menzionato, mentre si dice infatti a
chiare lettere quali sono i controlli che, almeno in prospettiva, non dovranno
più essere esercitati sulle autonomie territoriali, nulla si statuisce in
ordine ai controlli che sono invece ammessi e debbono essere svolti, per cui
potrebbe arguirsene che si sia voluta codificare una sorta di esenzione dai
controlli nei confronti delle autonomie stesse. Sta di fatto che un tentativo
di emendamento al disegno di legge costituzionale più volte richiamato,
inteso a prevedere un’attività di referto della Corte dei conti al
Parlamento nazionale ed alle assemblee regionali almeno sulla gestione
finanziaria dei bilanci delle regioni, non ha dato alcun esito. Per contro l’art.
114, comma 2, della Costituzione, nel testo da ultimo novellato, stabilisce
che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione. Per quanto più in particolare riguarda le regioni a
statuto ordinario, l’art. 123 della Costituzione, nel testo questa volta
novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, demanda al
Consiglio regionale l’approvazione e la modifica dello statuto di autonomia,
che – in armonia con la Costituzione – determina la forma di governo ed i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione; il chè
potrebbe anche indurre a ritenere che – in un contesto istituzionale
ispirato a tendenze federalistiche – si sia voluta rimettere alle autonomie
territoriali ogni scelta sul se e sul come attivare il loro sistema di
controlli. Di
ciò dato atto, va per contro considerato che sembrano tuttora sussistere più
che valide ragioni – anche di ordine costituzionale – per confermare il
controllo in argomento in testa alla Corte dei conti e per mantenere l’attuale
assetto organizzativo. E’
noto che l’art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione, nel testo novellato, se
da un lato conferma l’autonomia finanziaria di cui debbono godere gli enti
territoriali, fra i quali sono compresi – oltre alle regioni – i comuni,
le province e le città metropolitane, dall’altro ribadisce l’esigenza che
tale autonomia sia esercitata “in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. Lo
stesso art. 119 contiene poi, ai successivi commi 3, 4 e 5, chiari accenni al
concetto della c.d. “solidarietà interregionale”, stabilendo che la legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante e che lo Stato
medesimo destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei
diritti delle persone o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni. E’
evidente che, per conseguire gli anzidetti obiettivi, che postulano il
coordinamento della finanza pubblica anche in funzione del rispetto dei
vincoli che derivano all’Italia dal Patto di stabilità e crescita europea,
cui si connette il Patto di stabilità interno, e che presuppongono una equa
redistribuzione delle risorse finanziarie fra ambiti territoriali a diversa
potenzialità economica, sono necessarie forme di raccordo tra Stato centrale,
che resta unitario, ed autonomie territoriali. Sono necessarie però anche
forme di controllo finanziario e sulla gestione che, attivate da strutture
stanziali, siano intese ad accertare che l’attività degli enti che operano
sul territorio venga svolta nell’osservanza dei vincoli di bilancio che
derivano dai documenti di programmazione economica e finanziaria, a verificare
che la gestione degli enti stessi sia condotta secondo principi di buona e
sana amministrazione nonché a vigilare perché non vi sia un impiego
improprio di risorse economiche da parte delle comunità territoriali meno
dotate, che si riverbererebbe anche in danno delle collettività con più
elevato indice di produttività. Gli
esiti delle cennate indagini, svolte a livello di strutture regionali, debbono
poi confluire in referti che, oltre agli organi elettivi, vanno trasmessi
anche ad un organo di controllo operante al centro, chiamato a sua volta ad
effettuare appropriati approfondimenti e raffronti sull’andamento generale
della finanza regionale e locale, a verificare che sia rispettato il Patto di
stabilità interno da parte delle autonomie territoriali ed a valutare
comparativamente i risultati delle gestioni condotte dai soggetti controllati,
allo scopo di riferirne al Parlamento. Ora
non par dubbio che le esigenze come sopra adombrate non possano essere
fronteggiate in modo adeguato, anche in uno Stato a struttura federale, se non
da un sistema di controllo integrato, qual’è quello rappresentato dalle
Sezioni regionali di controllo e dalla Sezione autonomie della Corte dei
conti, delle quali non appare opportuno, nell’interesse generale, spezzare
il raccordo ed il collegamento funzionale. Va da
sé che i risultati dei controlli come sopra espletati dalla Sezione autonomie
costituiranno il necessario supporto al Parlamento nell’attività di
coordinamento della finanza pubblica, di verifica del raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Patto di stabilità e crescita nonchè di valutazione
dell’andamento generale dell’azione amministrativa. Passando
al merito, risulta chiaro da quanto innanzi detto che, nello svolgimento delle
funzioni di controllo riguardanti gli enti locali, demandate loro dalla legge
e puntualizzate nel regolamento, le Sezioni regionali e la Sezione autonomie
sono chiamate ad assolvere compiti diversi. Le
prime dovranno concentrare le loro indagini sull’andamento delle gestioni di
comuni, province, città metropolitane e relativi consorzi ed associazioni
operanti in ambito regionale, analizzando – attraverso lo studio delle
risultanze contabili, l’acquisizione degli altri documenti ritenuti
necessari, le audizioni degli operatori locali coinvolti e lo svolgimento di
accertamenti diretti sul luogo – se le politiche pubbliche locali definite
negli atti di programmazione a lungo, medio e breve termine, ivi compresi i
bilanci, abbiano raggiunto i risultati voluti, soprattutto con riguardo ai
profili dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, che postulano la costruzione di indicatori finanziari,
economici, di qualità e di risultato “ad hoc”. Tali indagini potranno sia
riguardare le funzioni-obiettivo perseguite da una singola amministrazione nei
vari settori di attività, anche attraverso il ricorso ad enti strumentali,
raffrontando i risultati raggiunti nell’arco di più anni, sia orientarsi
verso l’esame di ambiti di attività omogenee sviluppati da amministrazioni
diverse, accertando la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi
fissati attraverso la valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello
svolgimento dell’azione amministrativa. Le Sezioni regionali potranno anche
sviluppare, attraverso adeguate forme di autorganizzazione e coordinamento,
piani comuni di controllo, condotti sugli enti locali di rispettiva
competenza, al fine di agevolare referti al Parlamento da rendersi, sulle
materie indagate, dalla Sezione autonomie. Dovranno sempre operare, però,
sulla base di programmi di lavoro previamente definiti e comunicati alle
amministrazioni interessate, che tengano conto delle potenzialità umane e
strumentali assegnate ad ogni Sezione. I programmi anzidetti dovranno
contenere altresì indicazioni sui criteri di riferimento del controllo, che
si ispirino anche ai principi e agli indirizzi di coordinamento del controllo
sulla gestione di anno in anno codificati dalle Sezioni riunite. I risultati
delle indagini, che saranno ripartite dal Presidente fra i magistrati della
Sezione, dovranno confluire in referti almeno annuali da trasmettere sia alle
assemblee rappresentative che alle amministrazioni interessate, a fini tanto
garantistici del conseguimento da parte di queste ultime degli obiettivi
prefissati dalle prime, che collaborativi, nei sensi precisati dalla Corte
costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 29 del 1995, rispetto
all’azione futura delle amministrazioni stesse. E’ noto poi che queste
sono chiamate dalla legge a comunicare sia agli organi elettivi che alla Corte
dei conti le misure conseguenzialmente adottate. La
Sezione autonomie, che dal nuovo regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo è stata chiamata a riferire anche sull’andamento
generale della finanza regionale, assolve, per quanto attiene al settore delle
autonomie locali, le stesse funzioni che in precedenza svolgeva la Sezione
enti locali. Essa esercita quindi innanzitutto i controlli
finanziari sui conti consuntivi dei comuni e delle province,
considerati nel loro complesso, in funzione valutativa della realtà
economico-finanziaria del settore ed a fini di supporto alle scelte che il
Parlamento è chiamato ad operare in tema di finanza locale. La relazione che,
a conclusione delle indagini condotte, la Sezione redige e trasmette alle
Camere, dovrebbe costituire quindi adempimento di quell’obbligo di referto
al Parlamento sull’andamento generale della finanza locale che va presentato
almeno una volta all’anno. Senonchè si è già detto che il termine del 31
luglio, fissato dalla legge per la produzione della cennata relazione, non
consente di riferire sui conti consuntivi dell’anno precedente, che sono
presentati alla Corte dopo la scadenza del termine stesso, nella sostanziale
osservanza della normativa che li disciplina. Quindi la relazione che la Corte
invia al Parlamento riguarda le risultanze dei conti di due anni prima e, come
tale, si presenta scarsamente significativa e tempestiva per gli apporti che
può dare “con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità
generali di finanza pubblica poste dall’Unione europea e dal bilancio dello
Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato”. Le
possibilità che si offrono alla Sezione autonomie per superare il delicato
problema – e su cui sarà necessario riflettere – sono due, eventualmente
da percorrere entrambe in tempi diversi: o riferire sull’andamento generale
della finanza locale per l’anno precedente a quello del referto,
circoscrivendo però l’indagine ai flussi di cassa, o attivare in tempi
rapidi un ben congegnato collegamento informatico con gli enti locali, che
consenta di acquisire i dati di consuntivo in tempo reale, e nel contempo
chiedere al Parlamento di spostare con legge in avanti di qualche mese il
termine fissato per la presentazione del referto. La
Sezione autonomie è tenuta inoltre a riferire al Parlamento sul buon
andamento dell’azione amministrativa e sulla gestione del bilancio e del
patrimonio degli enti locali, oltre che sul funzionamento dei controlli
interni; a tale funzione assolve con un separato referto, di norma presentato
nell’anno successivo a quello od a quelli presi in considerazione, che non
riguarda né può riguardare singoli enti locali, perché oltretutto in tal
caso si avrebbe sovrapposizione di competenze fra le strutture della Corte dei
conti chiamate ad esercitare il relativo controllo. Tale referto consiste
quindi in un raffronto comparativo su come determinati settori di attività
sono stati gestiti da enti locali operanti in regioni diverse, di norma
appartenenti alla medesima classe demografica ed omogenei per tipologia. Le
indagini sin qui condotte hanno avuto lo scopo di rilevare e di valutare come
sono state interpretate ed applicate dagli enti destinatari leggi di settore
ai medesimi riservate, quali ad esempio quelle in tema di realizzazione di
impianti sportivi, di costruzione di parcheggi pubblici, di incentivazione
alla pianificazione ed alla realizzazione di opere pubbliche, ecc.. Tali
indagini hanno per ora riguardato in ampia prevalenza il versante degli
investimenti e la gestione dei servizi pubblici. Le
valutazioni formulate a conclusione dell’esame condotto sono intese ad
evidenziare come vengono mediamente gestite in sede locale iniziative pensate
a livello nazionale, attraverso il raffronto comparativo
dei costi, modi e tempi di realizzazione degli interventi, in
osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994. Ovviamente
ciò non esclude che possano attivarsi – ed in effetti in passato sono state
attivate – forme di collaborazione fra le strutture regionali e quella
centrale della Corte dei conti competenti in materia, ma le finalità
perseguite sono evidentemente diverse, riguardando le une un singolo ente od
al massimo più enti di una stessa regione e le altre gli andamenti gestionali
generali degli enti locali. Anche i destinatari delle relazioni che vengono
rese a conclusione delle indagini sono diversi, essendo dirette quelle delle
Sezioni regionali alle assemblee rappresentative delle autonomie locali ed
alle amministrazioni che di queste sono espressione, per gli scopi che sono
stati innanzi illustrati, e la relazione della Sezione autonomie in via
prioritaria se non esclusiva al Parlamento, a fini correttivi – quando
occorra – delle normative di settore e collaborativi nell’adozione delle
manovre generali di finanza pubblica. Conclusivamente
può affermarsi che le indagini svolte dalle Sezioni regionali sono
tendenzialmente a livello “micro”, mentre quelle condotte dalla Sezione
autonomie prevalentemente a livello “meso”.
[1] Agli albori della Corte dei conti non era mancato neppure chi aveva ravvisato nel “controllo preventivo di legittimità” una sorta di giurisdizione “a priori”, in quanto volta a prevenire – attraverso la verifica della legittimità degli atti operata prima che gli stessi producessero i loro effetti – l’apertura di un defatigante contenzioso da parte di chiunque si fosse ritenuto leso nei propri diritti ed interessi dagli atti medesimi. [3] Cfr. ZANOBINI G., Corso di diritto amministrativo, Vol. III, Giuffè Editore, 1958, pag. 188.
[4] Cfr. in argomento: MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM 1975, I, pagg. 583 e segg.. [5] Cfr. Corte costituzionale, sentenza 17 maggio-3 giugno 1966 n. 55.
[6] Cfr. il Decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazione nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, e la legge 14 gennaio 1994 n. 20.
[7] Cfr. la Legge 10 febbraio 1953 n. 62; strutture di controllo non dissimili, o comunque equipollenti, sono state previste e disciplinate per le regioni a statuto speciale.
[8] Cfr. il Decreto legge 29 dicembre 1977 n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 43. [9] In effetti così non fu, anche perché gli enti locali che in passato avevano tenuto una amministrazione più oculata ed in sede di ripianamento dei debiti erano stati “penalizzati”, ricevendo minori fondi di quelli che più avevano speso in servizi pubblici non sempre essenziali, ritennero di mutare indirizzo e di investire più di quanto non avessero, nel convincimento che lo Stato, prima o poi, sarebbe nuovamente intervenuto per ripianare i disavanzi.
[10] Termine così modificato per effetto del disposto dell’art. 6, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985). In precedenza il termine stabilito per il referto era il 31 maggio. [11] Con le sentenze n. 422 del 7 aprile e n. 961 del 13 ottobre 1988 la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, nel testo sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 51, nella parte in cui ha istituito e disciplinato il funzionamento della Sezione enti locali della Corte dei conti. [12] Cfr. Corte dei conti, Sezione enti locali, Relazione sulla gestione finanziaria delle amministrazioni provinciali e dei comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti, anno 1981, pag. 3. Sulla base di affermazioni contenute nelle deliberazioni n. 1 del 1982 e n. 1 del 1983 della detta Sezione, COLTELLI R., Rassegna ed Analisi dei Controlli sugli Enti Locali, in Quaderni regionali FORMEZ, Roma 1984, pag. 93, ha sostenuto che la Corte dei conti, “nella preliminare ricognizione dei contenuti e dei limiti della nuova funzione, ne assume in effetti la raffigurabilità come giudizio sia di legittimità, sia di merito e non esclude una valutazione di efficienza; in tal senso, d’altronde, è l’esplicita affermazione che il buon andamento riassume in sé le connotazioni di regolarità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, a loro volta desumibili da una serie di dati, quali i comportamenti omissivi, i tempi di realizzazione delle iniziative previste, lo scarto tra costi ed esiti della gestione”. [13] Cfr. STADERINI F., Diritto degli enti locali, Padova, 1986, pag. 318. L’argomento, come illustrato nel testo, è stato ripreso e confermato dall’Autore nella monografia su “I controlli nel nuovo ordinamento delle autonomie locali”, C.E.L. Editore, 1990, pag. 129.
[14] Cfr. SEPE O., In tema di giurisdizione contabile, in Giurisprudenza Italiana, III, 1, 177.
[15] Cfr. BUSCEMA S., op. cit., pagg. 178 e segg..
[16] Cfr. BUSCEMA S., op. cit., pag. 628.
[17] Cfr. GARRI F., La Gestione degli enti locali, Maggioli Ed., 1987, pagg. 764 e segg..
[18] Cfr. precedente nota n. 12.
[19] Cfr. SEPE O., op. et loc. cit..
[20] Cfr. BUSCEMA S., op. cit. pag. 178 e segg..
[21] Cfr. RISTUCCIA S., Prime esperienze della Sezione enti locali della Corte dei conti, in Regione e Governo Locale, 1984, fasc. 5-6, pagg. 80 e segg..
[22] Cfr. BALSAMO F., Il controllo sugli enti locali e il problema dei conti consuntivi, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 1988, pag. 210.
[23] Cfr. BALSAMO F., op. et loc. cit.. [24] Il Decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 è stato emanato in forza della delega conferita al Governo con l’art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992 n. 421, i cui termini sono stati prorogati con l’art. 1 della legge 28 ottobre 1994 n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 27 agosto 1994 n. 515.
[25]
Cfr. in argomento, BALSAMO F., Controllo
di gestione e controllo sulla gestione: fondamento normativo, aspetti organizzativi e modalità di esercizio, in INPDAP, 1998, 4, pag. 54.
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