LE AUTO BLU NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

SCELTA DI PRIVATIZZAZIONE

di Nicolina Signoretta, Funzionario del Ministero della sanità

 

E’ opportuno un rapido riepilogo delle disposizioni che, negli ultimi dieci anni, dalle leggi fino alle circolari amministrative, sono intervenute in materia di utilizzo di auto nella pubblica amministrazione.

In particolare, l’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce il divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell’amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per i Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati, Dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, responsabili di uffici periferici.

L’art. 2, commi 117 e seg., della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nel precisare ancora una volta le autorità (Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice, Ministri, Sottosegretari di Stato etc.) cui è consentito l’uso esclusivo delle autovetture, impone una novità rispetto al passato "i servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del Tesoro a società private. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze è affidata, anche mediante mandato a società specializzate entro dodici mesi dall’affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private’’. La soprarichiamata disposizione, pone, tra l’altro, il divieto, alle amministrazioni civili dello stato, nonché agli enti territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle forze di polizia, di acquistare autovetture.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 gennaio 1997 continua a riconoscere, almeno provvisoriamente, l’uso esclusivo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche alle categorie di soggetti già titolari del medesimo diritto.

Il decreto 29 gennaio 1997 indica le modalità per il censimento degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello stato e degli enti pubblici non economici.

Un ulteriore decreto del presidente del consiglio dei ministri del 28 febbraio 1997 individua le categorie di funzionari (Primo presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della corte dei Conti, Avvocato generale dello Stato; Presidenti di autorità indipendenti; segretario generale della P.d.C.M., segretari generali di Ministeri, vice segretario generale della P.d.C.M., capi di gabinetto di Ministri, dirigenti generali dello Stato di livello B o superiore preposti a strutture aventi rango corrispondente commissari del Governo presso le regioni) ai quali consentire l’utilizzo esclusivo delle auto di servizio.

La normativa sopramenzionata apre un’ulteriore maglia "in senso contrario’’; altre categorie di soggetti destinatari di autovetture ad uso esclusivo potranno essere individuate successivamente al completamento delle analisi tecnico economiche del Ministero del Tesoro.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 aprile 1997 indica alcuni criteri per l’utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, come l’utilizzo cumulativo delle auto a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, ove non programmabili, segnalate tempestivamente, nonché la razionalizzazione dell’uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti e la tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

Da ultimo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1998 che nell’intento di dare attuazione al disposto dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 fornisce delle indicazioni per procedere all’affidamento a soggetti terzi del servizio di trasporto ed alla conseguente dismissione del parco automobilistico in atto esistente.

In particolare, da una parte c’è la gestione indiretta del servizio di trasporto di beni e persone che attraverso un ampio decentramento, in armonia con quanto disposto in materia di bilancio, garantisce alle singole amministrazioni ed alle articolazioni periferiche di esse, piena autonomia nella scelta delle forme dell’affidamento e del contraente, ponendo alla base della prestazione da richiedere i criteri surriferiti. Ciò al fine di conseguire un significativo contenimento delle spese, attraverso, soprattutto, una riduzione effettiva del numero delle autovetture di cui si richiede l’utilizzo.

Dall’altra, invece, c’è la dismissione del parco automobilistico in atto esistente presso ogni Amministrazione: in particolare, la direttiva sopracitata precisa che l’art. 2, comma 120 della legge n. 662 del 1996, detta una norma speciale per quanto riguarda l’alienazione degli automezzi della pubblica amministrazione, là dove stabilisce che la dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di quelle categorie cui è consentito l’uso esclusivo, è affidata, entro dodici mesi dall’affidamento del servizio di trasporto di persone e cose, anche mediante mandato, a società specializzate.

Le stesse società, individuate tramite procedure concorsuali, potranno applicare le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile, ciò al fine di ridurre i tempi necessari che si sarebbero impiegati applicando le disposizioni previste in via ordinaria per l’alienazione di beni della pubblica amministrazione.

Si rileva che il passaggio da un servizio di trasporto di persone svolto in gestione diretta a un servizio di trasporto affidato a terzi è subordinato all’esito di un’analisi tecnico economica predisposta dal Ministero del tesoro.

L’analisi in questione ha come scopo principale la misurazione dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto. E con l’analisi dei predetti dati si è rilevato che gran parte (68 %) delle vetture del campione è a carico delle amministrazioni e di queste il 74% è in periferia; presso le Amministrazioni centrali sono presenti le vetture più nuove, di maggior cilindrata e con percorrenza annuale più elevata, che la spesa annua globale per acquisto di autoveicoli è compresa tra i 53 e 66 miliardi. L’analisi ha inoltre messo in evidenza quattro tipologie di servizio, differenziate per destinazione d’uso delle vetture: la tipologia top (uso esclusivo riservato ai vertici della pubblica amministrazione); la tipologia executive (servizio di livello elevato, destinazione non esclusiva); la tipologia staff (servizio di livello medio-alto, destinazione ad esigenze analoghe di un pool);ed infine la tipologia operations (servizio di livello medio-basso, rivolto alle unità organizzative dell’amministrazione).

Una volta individuate le tipologie di servizio, con i relativi costi, si è passati all’analisi del mercato che, ha rilevato come le imprese acquistino sempre meno veicoli per orientarsi verso il leasing, il noleggio o il fleet management (affidamento a terzi della gestione del proprio parco auto). La soluzione prevalente è apparsa essere il noleggio a lungo termine ed è, peraltro, quella suggerita dalla Commissione incaricata di effettuare la suddetta analisi.

Si rileva, però, come del resto messo in evidenza dalla stessa Commissione incaricata di svolgere le analisi tecniche economiche suddette, che i risultati sono limitati a un campione piuttosto ristretto, cioè a quei dati forniti da quelle Amministrazioni che hanno risposto all’indagine.

Rispetto alla totalità degli autoveicoli censibili, non è stato, infatti, possibile acquisire i dati del ministero dell’interno, del ministero della difesa, del comando generale della guardia di finanza, del corpo forestale dello stato, della polizia penitenziaria, del comando generale delle capitanerie di porto: amministrazioni che per propri compiti d’istituto riservano alle autovetture un grande utilizzo.

Risulta, pertanto, difficile o quanto meno impossibile definire l’operazione in termini di economicità in quanto non vi sono dati globali che includono le vetture delle amministrazioni pubbliche. Va senz’altro evitato l’oramai abituale confronto con il settore privato che mosso da logiche di mercato quali la concorrenzialità, la realizzazione del massimo profitto, le esigenze di marketing, apprezza la spesa con i vari costi in modo diverso dal settore pubblico, che, per contro, ha relative esigenze di immagine e piuttosto di un efficiente realizzazione di un servizio pubblico.

Sembra quanto mai opportuno che ogni Amministrazione proceda ad uno studio di fattibilità rapportando i costi sostenuti per la gestione del proprio parco auto ai costi da sostenere qualora il servizio di trasporto di persone e cose venisse affidato a terzi. E’, peraltro, interessante analizzare le varie voci dei costi tenendo presenti anche i tempi di ammortamento della spesa.

Del resto non va dimenticato che l’obiettivo della direttiva del presidente del consiglio dei ministri 27 febbraio 1998, più comunemente nota come "direttiva Prodi’’, è la realizzazione di apprezzabili economie di spesa, e se dal confronto dei costi sostenuti con quelli da sostenere con l’affidamento a terzi del servizio di trasporto di beni e persone suddette economie di spesa non si realizzassero, l’obiettivo sarebbe svuotato.