Modulo consensuale nellesercizio della potestà amministrativa.Brevi note sui profili di rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa *di Antonio Attanasio, magistrato della Corte dei conti * già pubblicato
agli atti del Convegno: "Autorità e
consenso nell'Attività Amministrativa", 47° Convegno di
Studi Amministrativi, Varenna, 20-22 settembre 2001. 1. (Introduzione). Lassetto dei rapporti tra P.A. e
cittadino ha subito una notevole trasformazione, dopo lentrata in vigore della legge
n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo (1).
In particolare, la facoltà attribuita alla P.A. di esercitare pubbliche potestà
non più solo in via autoritativa, bensì tramite gli accordi ex art. 11 della L.
241/90 (2) anche in modo consensuale, ha determinato una nuova collocazione del
punto di equilibrio tra autorità e consenso nellattività
amministrativa.
Infatti, lattività di acquisizione e di valutazione nellambito
del procedimento degli interessi secondari, di cui sono titolari i privati, può
trovare un naturale sbocco nellaccordo integrativo o sostitutivo del relativo
provvedimento finale.
Cionondimeno, anche in tale contesto innovativo, resta confermato il principio
dellunitarietà dellazione amministrativa, perché essa quale che sia
la forma in cui si estrinseca - è sempre diretta a realizzare scopi di pubblico
interesse.
In tal senso, lattività amministrativa può essere definita come
attività funzionalizzata; e la necessità di dover perseguire sempre e
comunque linteresse pubblico ne costituisce il tratto caratterizzante.
Questo profilo non è stato minimamente intaccato dallavvento della riforma.
La scelta tra gli strumenti autoritativi e quelli negoziali attiene, infatti, solo
alle modalità dellesercizio dellazione, ma non ne modifica la natura
giuridica.
Questa conclusione costitutisce un dato ormai acquisito dalla giurisprudenza che si
è formata in tema di accordi.
Significativa, al riguardo, la seguente affermazione resa dal G.A..
Nei rapporti inerenti a concessioni
amministrative, la finalità dellatto e lintensità del nesso teleologico con
la migliore cura dellinteresse pubblico non costituiscono di per sé soli elementi
significativi per attribuire a tale atto natura autoritativa e provvedimentale, essendo
ormai pacifico che la P.A. possa perseguire i propri compiti istituzionali con atti tanto
autoritativi quanto paritetici; per altro verso, la finalità pubblicistica è
realizzabile con strumenti di diritto comune senza per ciò escludere la cura
dellinteresse pubblico e, anzi, la previsione duna giurisdizione
amministrativa esclusiva in materia di concessione di beni o servizi pubblici e, più in
generale, nei rapporti tra P.A. concedente e gestore, nonché in quelli relativi a
contratti ad oggetto pubblico ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 scaturisce
dallimplicito riconoscimento che in tali rapporti possono aver rilievo anche le
posizioni di diritto soggettivo delle parti,
ancorchè basate su accordi, ma pur sempre tese alla realizzazione dellinteresse
medesimo.
(C.d.S., sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327)
2. (Unitarietà
del concetto di attività amministrativa). Le istanze di partecipazione del
privato allesercizio della potestà amministrativa hanno ricevuto una particolare
considerazione dalla legge sul procedimento.
In generale, il privato attraverso gli istituti dell obbligo di comunicazione dellavvio del
procedimento (3) e del diritto di
accesso (4) è messo in grado di rappresentare i propri interessi alla
P.A.-agente. Ma la composizione di essi con linteresse pubblico resta compito indefettibile della P.A..
Lo schema di esercizio del potere amministrativo che emerge dalla previsione degli
accordi ex art. 11 L. 241/90 sposta, invece, lasse decisionale su un piano diverso:
quello consensuale.
Indubbiamente, lutilizzo del modulo consensuale esplica, rispetto al modello
autoritativo, una serie di conseguenze pratiche di notevole rilievo, nei rapporti tra P.A.
e cittadino.
Lesame di tali aspetti costituisce il tema principale del Convegno.
Tuttavia, può risultare di qualche interesse una breve disamina di un aspetto
collaterale al menzionato tema principale.
Esso consiste nella verifica se, nellesercizio delle pubbliche potestà, il
passaggio dal modello autoritativo a quello consensuale possa o meno determinare variazioni nellassetto
dei rapporti tra P.A. e dipendente, sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
In linea generale, possono profilarsi due temi dindagine: il primo, attiene
alla natura dello strumento utilizzato; il secondo, al contenuto dellatto. In primo luogo, occorre chiedersi se lutilizzazione, da parte della P.A., dello
strumento convenzionale possa determinare di per sé - una riduzione dellarea
della giurisdizione di responsabilità amministrativa; successivamente, se tale
utilizzazione possa - allinterno della singola fattispecie - ampliare la sfera delle
decisioni insindacabili, considerate espressione di scelte di merito. 3. (Gli
accordi e lambito della giurisdizione di responsabilità amministrativa).
Con riguardo alla prima questione, è necessario preliminarmente sgombrare il campo
da un possibile equivoco.
Laccordo integrativo o sostitutivo del provvedimento non ha riflessi sulla
natura dellattività esercitata.
Conseguentemente, essa non può essere considerata alla stregua di
quellattività di gestione compiuta ad es. dagli enti pubblici
economici e rispetto alla quale la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel
senso di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Tra le altre, si segnala la decisione secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione in
ordine alla responsabilità degli amministratori di un ente pubblico economico
(lENI, ente di gestione di partecipazioni statali) per il preteso danno da essi
recato allente mediante decisioni
assunte nellesercizio dellattività di impresa (nella specie, il p.m. presso
la Corte dei conti aveva citato in giudizio alcuni amministratori dell'Ente per aver
compiuto operazioni finanziarie illecite, al fine di recare vantaggi economici a sé
stessi e finanziare partiti politici). (Cass. civ., sez. un., 2 ottobre 1998, n.
9780).
Daltro
canto, neanche pare rilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, la
riserva di cui al comma 5 dellart. 11 L. 241/90, secondo il quale sono attribuite al G.A. in via esclusiva le controversie
in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi.
Ciò non esclude la giurisdizione della Corte dei conti sulla condotta
dellagente, quantunque possa assumere rilievo la circostanza che la attività
contrattata risulti in contrasto con la legge.
Ma la Corte può conoscere
dellaccordo solo incidenter tantum;
esaurita lindagine sulla sussistenza del profilo oggettivo (= danno) ciò che conta
maggiormente è se nella condotta dellagente possa riscontrarsi un atteggiamento
antidoveroso della volontà, qualificabile in
termini di colpa grave.
A tal scopo, non rileva tanto se lazione amministrativa sia stata esercitata
mediante strumenti autoritativi o consensuali, bensì se: 1. sussistano
le condizioni per agire nel modo prescelto (presupposti di legittimità); 2. non
sia stato adottato un atto sostanzialmente illegittimo. Appare, così, possibile concludere che anche lutilizzo
dello strumento consensuale ricade ai fini dellesercizio dellazione di
responsabilità amministrativa sotto il disposto di cui allart. 1 della L.
n.20 del 14 gennaio 1994. Nessuna limitazione si desume da tale
norma in ordine alla condotta dellagente; essa configura, infatti, una fattispecie a
condotta libera. Il legislatore non ha tipizzato la
fattispecie di danno erariale sotto il profilo della condotta, ma ha conferito priorità
al concetto di danno; ha, poi, lasciato al giudice la facoltà di indagare quale tra i
vari comportamenti ad esso riferibili abbia assunto efficacia causale. Lunica limitazione a tale ampio
sindacato attiene al merito delle scelte discrezionali (la questione viene trattata oltre). Lutilizzo dello strumento
convenzionale, tuttavia, pone un problema pratico. Può verificarsi, infatti, che il danno
erariale risulti riferibile alle condotte congiunte dellagente pubblico e del
privato contraente. In tal caso, la ricostruzione della
fattispecie di responsabilità amministrativa può risultare difficoltosa, atteso che la Corte dei conti esercita la propria
azione solo nei confronti di dipendenti o amministratori pubblici ( art. 1 L. 20/94 ). In particolare, problemi sono
ipotizzabili sia in sede istruttoria (audizione del presunto responsabile: art.5 L.
n.19/94), sia in sede decisoria (condanna commisurata allapporto del singolo
concorrente: art. 1, comma 1 quater, l. n. 20/94). Le soluzioni comunemente prospettate si
conformano al principio della separazione delle giurisdizioni ordinaria e
amministrativo-contabile; esse, nondimeno, non forniscono una risposta soddisfacente rispetto allesigenza di integrale
valutazione della fattispecie di danno. 4. (Gli
accordi e il merito delle scelte discrezionali). Per quanto concerne, invece, la seconda
questione, lesame della giurisprudenza della Corte dei conti - sia sui limiti
dellinsindacabilità del merito, sia sul recepimento della scelta discrezionale in
atti negoziali - può fornire utili elementi di valutazione. Con riguardo al primo aspetto, è stato
affermato che lart. 1, comma 1,della L.
14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale resta ferma linsindacabilità del merito
delle scelte discrezionali, non è norma volta ad escludere ratione materiae
la giurisdizione della Corte dei conti, il cui sindacato resta integro per quanto riguarda
i limiti esterni del potere discrezionale stesso. (C.d.C., sez. giur. reg. Campania, 8
luglio 1997, n. 71) Ed infatti la Corte ha esteso il
proprio sindacato al merito delle scelte discrezionali, nei limiti che si desumono dalle
seguenti affermazioni: ¨ non può ritenersi operante il divieto di insindacabilità delle scelte discrezionali, di cui allart.1 comma 1 lL. n. 20 del 1994, laddove latto non sia conforme ai fini istituzionali dellente o quando risulti irrazionale o antieconomico (C.d.C., sez. III, 8 giugno 1999, n.
123/A) ¨ Non può essere sindacato
dalla Corte dei conti un atto discrezionale della P.A., ove la scelta effettuata non sia
illogica ed irrazionale e non contrasti in maniera palese con criteri di economicità ed
efficienza (C.d.C., sez. giur. Sicilia, 17 giugno 1999, n. 165) ¨
non può essere
disconosciuta la possibilità del giudice contabile di penetrare ex post il
momento volitivo e di procedere ad una valutazione delloperato della P.A. in punto
di legittimità, alla stregua delle regole cosiddette interne dellazione
amministrativa al fine di verificare la corrispondenza di quelloperato con gli
interessi demandati allamministrazione e di appurare il rispetto dei principi di
congruità, razionalità, ragionevolezza e giustizia
(C.d.C., sez. II, 19 ottobre 1998, n.
212/A) ¨ Linsindacabilità delle
scelte discrezionali
trova un limite nellaccertamento delle condizioni di
legge per il suo esercizio e nel principio di ragionevolezza, cui deve costantemente
improntarsi loperato dellamministratore, e che riassume in sé quelli
delleconomicità e del buon andamento costituzionalmente garantiti (C.d.C., sez. riun., 12 giugno 1998, n.
27/A) ¨ Anche dopo la L. 20 dicembre
1996, n. 639, che ha modificato lart. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20, nel senso che nel
giudizio contabile sono sindacabili le scelte discrezionali di merito, i comportamenti
amministrativi contra legem e quindi debordanti dai fini istituzionali
dellente, sono sindacabili in tale giudizio (C.d.C., sez. III, 12 febbraio 1998, n.
32/A)
Quando il merito della scelta viene trasfuso in un atto negoziale possono porsi
problemi sia sullan della sindacabilità, sia sul parametro di valutazione.
In una decisione in tema di transazione è stato affermato che Se
può ritenersi censurabile per
manifesta irrazionalità la scelta discrezionale di addivenire ad una
transazione perché
ne sussistevano i presupposti di fatto e di diritto
ovvero risulti macroscopicamente evidente linadeguatezza dellistruttoria
non è censurabile autonomamente un singolo elemento della transazione, anche sotto
il profilo della irrazionalità, perché una censura di tal genere viene inevitabilmente
ad incidere sul merito
. Verificata la razionalità della scelta transattiva rimane preclusa al giudice contabile la valutazione parziale di uno degli addendi del negozio transattivo
(C.d.C., sez.III, 16 dicembre 1998, n.80/99)
In altra decisione (C.d.C., sez. II, 10 novembre 1998, n. 120/99/A) è stata
ritenuto sindacabile il merito della convenzione con la quale un Ente al fine di
raggiungere determinate finalità di pubblico interesse disponeva di privarsi
temporaneamente delle prestazioni professionali di propri dipendenti e, nel contempo, di
continuare a sopportarne il costo.
In tal caso è stato proficuamente fatto riferimento allistituto civilistico
del contratto in frode alla legge,
per affermare lillegittimità dellaccordo e, conseguentemente, la
responsabilità degli amministratori.
Lesame della giurisprudenza contabile dimostra come tra lo strumentario del
giudice, per compiere la valutazione incidentale della discrezionalità della P.A.
figurino i seguenti parametri di giudizio: legalità, competenza,
economicità, efficienza, congruità,
logica, razionalità, ragionevolezza,
giustizia.
Si tratta di parametri riconducibili, da un lato, ad elementi formali, quali la
sussistenza del potere in capo allautorità che lesercita ovvero la ricorrenza
dei presupposti legali (= legalità formale). Altre volte, invece, sono stati assunti parametri sostanziali, quali lidoneità dellazione prescelta rispetto agli scopi istituzionali; in tal caso, il parametro valutativo è generalmente quello delleccesso di potere (= legalità sostanziale).
Parte della dottrina (5) auspica che nel giudizio amministrativo possa affermarsi
il principio di proporzionalità, quale parametro di sindacato giurisdizionale
sullazione amministrativa.
Sullorigine e sulla configurazione del principio si può rinviare alla
specifica trattazione del tema nellambito del Convegno.
Assume particolare rilievo la circostanza che esso tende a porsi come alternativo
rispetto al parametro delleccesso di potere.
La differenza tra i due criteri sta nel
grado di precisione dello strumento
valutativo; infatti, a differenza delleccesso di potere, il principio di
proporzionalità appare idoneo a fondare un giudizio sullazione amministrativa più
adeguato alla realtà in cui essa ebbe ad esplicarsi.
In particolare, tale principio si articola in un esame a tre gradini, che si snoda
attraverso la verifica della idoneità, della necessarietà e della proporzionalità del mezzo prescelto.
Questo principio, pur nato per valutare ladeguatezza dellazione
amministrativa al caso concreto e quindi idoneo a sondare i rapporti tra Autorità
e Cittadino può risultare molto utile anche per il giudice contabile.
I tre criteri di valutazione in cui si articola il principio appaiono tali da
soddisfare anche alle esigenze di valutazione della condotta del funzionario-agente,
perché possono contribuire a ricostruire nel caso concreto i contorni del
corretto esercizio dellazione amministrativa. In tal modo, il riscontro della
violazione delle regole del buon andamento dellazione amministrativa
può integrare gli estremi dellelemento soggettivo della responsabilità
amministrativa. Note (1) Le innovazioni
determinate dalla legge sul procedimento hanno formato oggetto di studio e fornito spunti
di riflessione per molti autori; tra i tanti si segnalano: ANDREANI, Funzione
amministrativa, procedimento, partecipazione nella legge n. 241 del 1990, Dir. proc. amm.,
1992, 655; CAIANIELLO, La
parità fra le parti nel procedimento amministrativo, Foro amm. 1996,I,2785; CARINGELLA, Il
procedimento amministrativo, Simone, Napoli, 1998; CASTIELLO, Il nuovo
modello di azione amministrativa, Maggioli, Rimini, 1998; CORSO-TERESI, Il
procedimento amministrativo, Rimini, 1993; COVELLI,Lazione
amministrativa cogestita dal potere pubblico e dal privato. Gli strumenti giuridici, Riv.
giur. Circ. e trasp., 1994, 187; DAGOSTINO, Il
procedimento tra struttura e funzione; Riv. Corte conti 1992, 3, 248;DAMICO, Azione
amministrativa. Discrezionalità negoziabile, Foro amm. 1994,II,2650; DAMICO,
Azione amministrativa.Discrezionalità negoziabile., Foro amm. 1994, 2650; DE SETA, La
legge 7 agosto 1990 n. 241: una legge-quadro del procedimento amministrativo?, Riv. Corte
conti, 1992, 1, 225; FRANCO, Il nuovo
procedimento amministrativo, Bologna, 1993; PASTORI, Le
trasformazioni del procedimento amministrativo, Dir. e società 1996, II,483; TEDESCHINI,
Procedimento amministrativo, E.D., agg. III, Milano, 1999,872 (2) In tema di accordi: AICARDI, La
disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri,
Riv. trim. dir. pubbl. 1997, II, 1; ARGENIO,
Laccordo nellazione amministrativa, Cons. St., 1992,II,341; CASTIELLO,
Gli accordi e sostitutivi di provvedimenti amministrativi, Dir. proc. amm. 1993,II,124; FORTE, La
funzione amministrativa e la causa degli accordi tra pubblica amministrazione e privato;
Legalità e giustizia, 1995, I, 235; IMMORDINO,
Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, Dir. amm.
1997, II, 103; QUARANTA, Il
principio di contrattualità nellazione amministrativa e gli accordi procedimentali,
normativi e di organizzazione, Cons. St., 1986, II, 1199; SORICELLI,
Premesse per unanalisi giuridica degli accordi amministrativi ex art. 11 l. 7 agosto
1990, n 241, Foro amm., 2000, III, 1596: STICCHI-DAMIANI,
Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1992; TESSARO,
Spunti ricostruttivi in tema di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti; T.A.R.
1995, II, 313. TRIMARCHI
BANFI, Laccordo come forma dellazione amministrativa, Poliutica del dir.,
1993, 237; (3) Sullobbligo di comunicazione
dellavvio del procedimento: CENTOFANTI,
Comunicazione di avvio del procedimento. Ambito di applicazione oggettivo, Ri. Amm., 1994,
906; GIRALDO, La
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, Studium Juris 1996, I, 1164; MARTIN,
Comunicazione di avvio del procedimento e giudice amministrativo; primi orientamenti
giurisprudenziali sullart. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, Dir. reg. 1994, 1099; VALORZI,
Lobbligo di comunicazione di avvio del procedimento al vaglio del giudice
amministrativo: uno sguardo ai primi indirizzi applicativi, Dir. reg., 1995, 1211; (4) Le problematiche sollevate dalla
previsione del diritto di accesso sono state affrontate senza soluzione di continuità
dalla dottrina: BALESTRIERI,
La nuova formulazione dellart. 23 della l. n. 241 del 1990. La posizione del
legislatore sullaccessibilità degli atti di diritto privato
dellamministrazione, Giust.civ., 2000, II, 307; CARNEVALE,
La disciplina del procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, Ragiusan 1993, 107, 6; CASTIELLO,
Laccesso ai documenti amministrativi, Inpdap, 1999,5-6, 649; DAURIA,
Legge n. 241 del 1990 e controlli di legittimità sugli atti amministrativi: alcune
considerazioni, Riv. Corte conti, 1992, 1, 237; GAROFOLI,
Diritto di accesso, attività di diritto privato e privatizzazioni di enti pubblici
economici, Giur. It., 1997, IV, 543; ITALIA,
Laccesso ai documenti amministrativi, Milano, 1994; ITALIA-BASSANI, Procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti, Milano, 1995; MAZZAROLLI,
Laccesso ai documenti della pubblica amministrazione, Padova, 1998; MIELE, Il
procedimento amministrativo e il diritto di accesso. Lo stato di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241 con ampia rassegna di giurisprudenza, Torino, 1995; SANDULLI,
Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, ED, agg. IV, Milano, 2000; SCOGNAMIGLIO,
Diritto di accesso e tutela della riservatezza, Foro amm. 1998, II, 983. (5) Sulla potenzialità di utilizzo del
principio di proporzionalità: GALETTA,
Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo,
Milano, 1998; GALETTA,
Discrezionalità amministrativa e principio di proporzionalità, Riv. It. Dir. pubbl.
com.,1994, 142; GALETTA, Una
storica sentenza sul principio di proporzionalità con talune ombre in ordine al rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, Riv It. Dir. pubbl. com., 2000, 459; CANNIZZARO,
Il principio di proporzionalità nellordinamento internazionale, Milano, 2000; SANDULLI, La
proporzionalità dellazione amministrativa, Padova, 1998; ZINGALES,
Disapplicazione da parte del giudice amministrativo di prescrizioni regolamentari dei
bandi di gara contrastanti con normativa primaria e con il principio di proporzionalità,
Foro amm., 1998, 2457 |